CONTRATTO DI LOCAZIONE DI CAPANNONE INDUSTRIALE.
CONTRATTO DI LOCAZIONE INDUSTRIALE
1) Con la presente scrittura privata tra i Signori:
- _______________________________________, nato a __________________ il __________ e residente a _________________ alla Via _________________________. C.F. _______________________, ( nella sua qualità di legale rappresentante della Società “(nome locatore)” con sede a ______________ alla Via ________________, iscritta al Registro delle iImprese e al R.E.A. presso la C.C.I.A.A di _____________ al n. _______, P.IVA _______________, Iscrizione al Registro delle imprese e Codice Fiscale_____________________) (di seguito locatore);
e
- _______________________________________, nato a __________________ il __________ e residente a _________________ alla Via _________________________. C.F. _______________________, ( nella sua qualità di legale rappresentante della Società “(nome locatore)” con sede a ______________ alla Via ________________, iscritta al Registro delle Imprese e al R.E.A. presso la C.C.I.A.A di _____________ al n. _______, P.IVA _______________, Iscrizione al Registro delle imprese e Codice Fiscale_____________________) (di seguito conduttore);
si conviene e si stipula quanto segue
Il locatore Sig. ______________ (oppure la Società _______________) concede in locazione al conduttore Sig. ________________ (oppure alla Società _____________) l’unità immobiliare costituita da capannone industriale di mq _______ circa, con palazzina uffici, costituiti da ___________ e cortile recintato di mq _________, sita in ______________, alla Via ________________.
Il conduttore dichiara che l’immobile oggetto del presente contratto si trova nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. Per ogni peggioramento dello stato dell'immobile locato è responsabile il conduttore, purché determinato da fatto, azione od omissione del conduttore.
La durata è fissata in anni 6 e giorni _______________ con decorrenza dal _______________ e scadenza il _______________, con rinnovazione tacita per altri 6 anni se nessuna delle parti comunicherà all'altra disdetta, almeno 12 mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata. Il domicilio del conduttore viene eletto, ai fini di questo contratto, all'indirizzo dell'immobile locato, anche qualora in seguito più non occupi i locali.
Il canone è determinato in ¬ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a n n u e , o l t r e a ¬ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c i r c a - - s a l v o c o n g u a g l i o - - p e r o n e r i a c c e s s o r i , d a f a r p e r v e n i r e i n r a t e t r i m e s t r a l i a n t i c i p a t e d i ¬ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , c o m p r e n s i v e d e l l a q u o t a d i o n e r i a c c e s s o r i , e n t r o i l g i o r n o d i i n i z i o d e l p e r i o d o (_______________) presso il domicilio del locatore (ovvero _______________). Il canone verrà aggiornato e adeguato ogni anno nella misura e con le modalità di cui all'art. 32 legge 392/1978, anche in caso di tacito rinnovo del contratto. Il locatore si riserva di adeguare ogni anno la misura degli acconti per oneri accessori da richiedere al conduttore, in misura non superiore al _______________% annuo.
È fatto espresso divieto di sublocazione, di comodato e di cessione di contratto, anche parziale, e/o gratuito, pena la risoluzione ipso jure del contratto stesso per fatto e colpa del conduttore, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 C.C. Circa l'eventuale silenzio e acquiescenza del locatore si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11.
Il conduttore si impegna altresì a corrispondere entro due mesi dalla richiesta (purché corredata dall'indicazione specifica delle spese, con la menzione dei criteri di ripartizione) l'ammontare a conguaglio degli oneri accessori che siano per legge a suo carico.
Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione o delle quote per gli oneri accessori entro 20 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, coincidente col 1° giorno dell'inizio del trimestre come convenuto all'art. 4, produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C.
Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione dell'interesse legale annuo.
Tutte le spese del presente atto ed accessorie, anche per le successive rinnovazioni, sono a carico del conduttore. Le spese di registrazione del contratto sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. Eventuali spese di registrazione non obbligatorie per legge saranno a carico della parte che vorrà richiederle.
Le riparazioni tutte di cui agli art. 1576 e 1609 C.C. sono a carico del conduttore, così come ogni altra inerente gli impianti ed i servizi; il locatore si sostituirà al conduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 giorni dall'avvenuta riparazione.
Il conduttore dichiara di aver visionato l’immobile e di aver accertato che esso è idoneo all’attività che intende esercitarvi, costituita da _____________________. Le parti convengono che è fatto espresso divieto al conduttore di apportare qualsiasi modifica o miglioramento senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice. Resta inteso che, in ogni caso, eventuali opere acconsentite, dipendenti anche dalla necessità di adeguare l’immobile a disposizioni legislative nel frattempo intervenute, rimarranno all’integrale onere e spe...
... continua