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    Corte di cassazione civile, sez. II, 13 dicembre 2023 n. 34858anteprima documento
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    Nº 6214
    Data 09/04/2024
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    Corte di cassazione civile, sez. II, 13 dicembre 2023 n. 34858
    La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento...
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  • Nº 5266
    Data 09/04/2020
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    MODULO - COMUNICAZIONE RICHIESTA PROROGA DATA SCADENZA INCARICO DI MEDIAZIONE A SEGUITO SOSPENSIONE ATTIVITA' PER EMERGENZA CORONAVIRUS
    Modulo richiesta sospensione proroga incarico di mediazione immobiliare per emergenza coronavirus.
    € 100,00
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    Condomino e posti auto: modifica con il consenso unanimeanteprima documento
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    Nº 6211
    Data 09/04/2024
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    Condomino e posti auto: modifica con il consenso unanime
    Per la Cassazione, i posti auto possono essere assegnati in via esclusiva e per un tempo indefinito soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione...
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  • AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER IL CONIUGE CHE ACQUISTA A TITOLO PERSONALEanteprima documento
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    Nº 6110
    Data 23/11/2023
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    AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER IL CONIUGE CHE ACQUISTA A TITOLO PERSONALE
    Per la Cassazione, non decade dalle agevolazioni prima casa il coniuge che effettua l'acquisto a titolo personale
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    Corte di cassazione civile, sez. II, 28 novembre 2023 n. 33011anteprima documento
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    Nº 6216
    Data 09/04/2024
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    Corte di cassazione civile, sez. II, 28 novembre 2023 n. 33011
    In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, ...
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  • PER AGGANCIARE MANUFATTI AL SOTTOBALCONE DEVO SEMPRE CHIEDERE AL PROPRIETARIO DEL BALCONE AGGETTANTE?anteprima documento
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    Nº 6000
    Data 06/07/2023
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    PER AGGANCIARE MANUFATTI AL SOTTOBALCONE DEVO SEMPRE CHIEDERE AL PROPRIETARIO DEL BALCONE AGGETTANTE?
    Indicazioni pratiche per agganciare senza liti tende luci e altri manufatti al c.d. cielino del balcone aggettante soprastante.
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    Nº 6215
    Data 09/04/2024
    Downloads: 2
    Locazione Transitoria: Guida Completa
    Il Contratto di Affitto Transitorio detto anche Contratto di Affitto 1+1 è utilizzato nel 18% delle locazioni ed è sempre più frequente...
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  • IL MEDIATORE E' LEGITTIMATO A DIMOSTRARE L’ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ATTRAVERSO LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, CHE SONO ATTENDIBILI,A DIFFERENZA DEI VENDITORI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA- APRILE 2023anteprima documento
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    Nº 5949
    Data 03/06/2023
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    IL MEDIATORE E' LEGITTIMATO A DIMOSTRARE L’ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ATTRAVERSO LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, CHE SONO ATTENDIBILI,A DIFFERENZA DEI VENDITORI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA- APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al IL TRIBUNALE DI NAPOLI, II SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: Orbene, opina questo giudice che la valutazione complessiva delle deposizioni induca ragionevolmente ad attribuire maggior credito a quelle rese dai testi attorei, non solo perchè intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti tra loro, ma anche in considerazione dell'esistenza, in capo ai testimoni indotti dai convenuti, di un concreto interesse di fatto alla soccombenza dell'attrice, posto che, secondo quanto da loro stessi dichiarato, alla scadenza del mandato l'agenzia Casefuorigrotta avrebbe vanamente richiesto ai promittenti venditori il pagamento della provvigione. E infatti, sebbene un interesse di tal fatta non sia idoneo a determinare l'incapacità a deporre di cui all'art. 246 c.p.c. - per la quale è richiesto che il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza - ciò non di meno, esso, assumendo i connotati di un interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso (quello dell'accertamento dell'inesistenza dell'apporto causale dell'attività svolta dall'agenzia istante nella conclusione dell'affare con gli odierni convenuti) o, anche, di un interesse relativo ad azioni ipotetiche, diverse da quella oggetto di causa, proponibile nei confronti dei testimoni dall'odierna attrice (finalizzate a ottenere il pagamento della provvigione pattuita), appare atto a scalfire l'attendibilità di questi, quanto meno in un giudizio di bilanciamento con le deposizioni rese dai testi attorei, della cui credibilità, invece, non vi è motivo di dubitare anche in considerazione della sostanziale indifferenza rispetto alle attuali parti (pur trattandosi di ex collaboratori della Casefuorigrotta, al momento della introduzione del giudizio avevano entrambi cessato ogni rapporto da tempo). II PRINCIPIO: Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza anche di legittimità, infatti, “in ipotesi di pluralità di mediatori, non sussiste il diritto al compenso solo quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento di un mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore ai fini della conclusione del contratto” (Cass. n. 1120/2015). In particolare, sebbene per il configurarsi in capo al primo mediatore del diritto alla provvigione non occorra che tra l’attività di questi e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo (nè essendo necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all’accordo definitivo), ciò non di meno si ritiene che sia necessario che - anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell’affare - la messa in relazione da parte del mediatore costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare (cfr. Cass. n. 16157/2010). Dunque, per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare. Con l'importante precisazione che la prova di tale nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc, occorrendo avere riguardo, invece, al principio della causalità adeguata o efficiente, in base al quale la conclusione dell'affare deve costituire l'effetto dell'intervento del mediatore, il che si verifica quando l'attività da questi svolta rientra nella serie dei fattori ai quali sia ricollegabile la positiva conclusione delle trattative (Cass. n. 2814/1986). Ora, calando i principi su esposti nel caso concreto, sebbene i convenuti siano giunti all’acquisto dell’immobile di proprietà D. S. dopo la scadenza del mandato conferito a C. s.r.l.s., può dirsi provato che il secondo mediatore (di cui, si badi, nessuna menzione viene fatta nell'atto pubblico di compravendita) non svolse un’attività di mediazione autonoma ma, al contrario, giunse alla conclusione dell’affare giovandosi dell’attività espletata dall'attrice, posto che il prezzo definitivo di vendita, di € 130.000,00, corrisponde a quello informalmente proposto dai B. all'esito delle trattative condotte da C. s.r.l.s. tra l'aprile e il giugno 2016 e di cui hanno riferito i testimoni escussi. Può dunque concludersi nel senso l’attività di mediazione svolta in favore dei convenuti abbia costituito – nei termini elaborati dalla prevalente giurisprudenza su richiamata - l’antecedente necessario della successiva trattativa, sfociata, poi, nella stipulazione del contratto definitivo di compravendita.
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  • Nº 5500
    Data 08/07/2021
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    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILE CON IRREGOLARITÀ EDILIZIE, CON ESCLUSIONE GARANZIE NELLA VENDITA, CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE ALL’ESITO VERIFICHE ED IN CASO DI MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE
    Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la possibilità di recesso da parte dell’acquirente qualora l’immobile non sia rilasciato dal conduttore. Prevede anche che la caparra viene lasciata in deposito al mediatore fino alla scadenza dei suddetti termini di recesso; prevede, in ultimo, l’esclusione della solidarietà dei venditori in caso di restituzione e la sospensione dei termini fino alla regolarizzazione delle pratiche successorie
    € 60,00
  • LOCAZIONE BREVE DI IMMOBILI CON FINALITA' TURISTICA: LINEE GUIDAanteprima documento
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    Nº 5219
    Data 15/02/2020
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    LOCAZIONE BREVE DI IMMOBILI CON FINALITA' TURISTICA: LINEE GUIDA
    Interessante guida elaborata dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in materia di locazioni brevi di immobili con finalità turistica
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  • Nº 6134
    Data 11/12/2023
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    MODULO DICHIARAZIONE AFFIDAMENTO ASSEGNO CAPARRA CONFIRMATORIA DA PARTE DEL VENDITORE ALL’AGENZIA CON AUTORIZZAZIONE A RESTITUIRLO ALL’ACQUIRENTE NON APPENA QUEST’ULTIMO AVRÀ INVIATO LA STESSA SOMMA A MEZZO BONIFICO
    quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente intende sostituire l’assegno costituente caparra confirmatoria con un bonifico nel modulo è anche previsto che l’assegno viene affidato in deposito all’agenzia fino all’arrivo del bonifico che deve avvenire entro un certo termine il mancato arrivo determina lo scioglimento del rapporto
    € 49,00
  • Indennità di sopraelevazione: come si calcola?anteprima documento
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    Nº 5914
    Data 18/04/2023
    Downloads: 2
    Indennità di sopraelevazione: come si calcola?
    L'indennità di cui all'art. 1127 cod. civ. deve essere, innanzitutto, calcolata in base al valore dell'area oggetto di sopraelevazione.
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  • Nº 5263
    Data 03/04/2020
    Downloads: 113
    MODULO - ATTO DIFFERIMENTO DATA STIPULA CONTRATTO DEFINITIVO PER REGOLARIZZAZIONE URBANISTICO E CATASTALE
    Modulo da utilizzare nel caso in cui le parti che abbiano stipulato un contratto preliminare debbano modificare la data di stipula dell'atto pubblico al fine di consentire alla parte venditrice di ultimare le attività di regolarizzazione urbanistico e catastale dell'immobile
    € 50,00
  • SEMINTERRATI E TAVERNE: QUANDO È CONCESSA L’ABITABILITÀ?anteprima documento
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    Nº 5839
    Data 13/01/2023
    Downloads: 4
    SEMINTERRATI E TAVERNE: QUANDO È CONCESSA L’ABITABILITÀ?
    Quello di taverna è un termine usato e abusato nel settore immobiliare, per indicare un locale che può essere destinato a vari scopi...
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  • Nº 5786
    Data 19/11/2022
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    PARERE 938 - SE E' LEGITTIMMO INSERIRE IN PROPOSTA D'ACQUISTO E NEL CONTRATTO PRELIMINARE CHE L'APE VERRA' CONSEGNATO DIRETTAMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO.-
    Gli obblighi di dotazione, messa a disposizione, allegazione e consegna all’acquirente dell’attestato di prestazione energetica (APE) sono attualmente disciplinati dall’art. 6 del d. lgs. n. 192/2005, come modificato dal d.l. n. 63/2013 e dal d.l. n. 145/2013, nonché dalle Linee guida nazionali, approvate con D.M. 26 giugno 2015.....
    € 99,00
  • Nº 5044
    Data 07/05/2019
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    MODULO - TELEGRAMMA AL PROMITTENTE VENDITORE DI COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CONTRO-PROPOSTA DI ACQUISTO
    Modulo da utilizzare nel caso in cui il promittente venditore abbia formulato una contro - proposta e quest'ultima sia stata accettata dal promittente acquirente.- In tal caso, infatti, ai fini della conclusione dell'affare occorrerà comunicare al promittente venditore l'intervenuta accettazione della contro - proposta.-
    € 50,00
  • LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023anteprima documento
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    Nº 5911
    Data 20/04/2023
    Downloads: 8
    LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)
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  • Nº 5386
    Data 27/11/2020
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    PARERE 925 - Se il verbale di separazione tra i coniugi col quale un coniuge abbia trasferito un immobile all’altro coniuge, è nullo ove al suo interno non siano contenuti gli estremi dei titoli edilizi come prescritte della legge n. 47/1985.
    Il verbale di separazione con il quale sia disposto da parte di uno dei coniugi il trasferimento di un bene immobile in favore dell’altro coniuge, con effetti reali, è indubbiamente soggetto alle prescrizioni della legge 47/85...
    € 29,90
  • Nº 5194
    Data 24/01/2020
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE PER NON AVER RIFERITO DELL'ASSENZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'.-
    Il Tribunale di Nola accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha espresso i seguenti principi: la mancanza del certificato di agibilità non determina alcuna forma di invalidità assoluta della compravendita ma tutt'al più può legittimare la domanda di risoluzione ma solo nel caso in cui l'altra parte dimostri che l'interesse alla stipula dell'atto di acquisto sia venuto meno esclusivamente in conseguenza della citata carenza. L'esistenza di un vincolo triennale di indisponibilità intercorrente tra il Comune ed il venditore non è opponibile in confronto all'acquirente e non è quindi opponibile da parte di quest'ultimo per giustificare la propria pretesa di recesso. Il mediatore non è tenuto a svolgere specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico per cui non può essere ritenuto responsabile di non aver riferito dell'inesistenza del certificato di agibilità laddove non ne fosse a conoscenza. Il diritto del mediatore alle provvigioni non resta pregiudicato dalla circostanza che le parti, dopo la conclusione dell'affare non abbiano a stipulare l'atto definitivo a causa dell'inadempimento di una di esse alle obbligazioni assunte.
    € 49,90
  • Compravendita: la garanzia per vizianteprima documento
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    Nº 5897
    Data 04/04/2023
    Downloads: 6
    Compravendita: la garanzia per vizi
    La Cassazione ricorda che la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive entro un anno dalla consegna del bene indipendentemente dalla scoperta del vizio
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  • Nº 5385
    Data 24/11/2020
    Downloads: 124
    MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER SUBORDINARLA AL MUTUO E CONDIZIONARLA AL BUON ESITO DELLE VISURE, CON AFFIDAMENTO IN DEPOSITO DELLA CAPARRA ALL'AGENZIA FINO AL BUON ESITO DELLE VISURE, AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI E SUBORDINAZIONI
    Quando va utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando si voglia subordinare una proposta di acquisto al buon esito delle visure ipotecarie ed all’ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del mutuo. Il modulo prevede l’obbligo del venditore di affidare in deposito la caparra all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali, o al verificarsi dell’eventuale condizione sospensiva, oppure alla regolarizzazione di eventuali irregolarità. Il modulo è aggiornato con previsione del diritto di recesso in caso di mancato ottenimento della delibera favorevole all’ottenimento del finanziamento (CAPARRA A MEZZO ASSEGNO - NO BONIFICO)
    € 60,00
  • USUFRUTTO, NUDA PROPRIETA' E AFFITTOanteprima documento
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    Nº 6139
    Data 14/12/2023
    Downloads: 1
    USUFRUTTO, NUDA PROPRIETA' E AFFITTO
    Chi può concludere il contratto di locazione e chi paga le tasse sui canoni percepiti: il nudo proprietario o l’usufruttuario?
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  • Nº 5320
    Data 10/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE- ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA- AGG. GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT. VERSIONE 3 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 60,00
  • Legittimazione attiva e passiva nelle liti condominialianteprima documento
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    Nº 5836
    Data 13/01/2023
    Downloads: 2
    Legittimazione attiva e passiva nelle liti condominiali
    L'amministratore condominiale può agire autonomamente in giudizio ai sensi dell'art. 1131 c.c e può anche prendere parte al procedimento di mediazione, determinati poteri spettano però anche al condomino...
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  • GUIDA ELABORATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA RELATIVA ALLE MODALITA DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE IN TUTTE LE IPOTESI E DIVERSE CONFIGURAZIONIanteprima documento
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    Nº 5000
    Data 11/02/2019
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    GUIDA ELABORATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI LATINA RELATIVA ALLE MODALITA DI ABILITAZIONE ALL'ATTIVITA' DI AGENTE D'AFFARI IN MEDIAZIONE IN TUTTE LE IPOTESI E DIVERSE CONFIGURAZIONI
    Interessante guida all'attività di agente immobiliare elaborata dalla Camera di Commercio di latina contenente importanti chiarimenti circa gli adempimenti necessari per procedere all'abilitazione allo svolgimento dell'attività di mediazione in tutte le varie ipotesi in cui l'attività può essere organizzata, distinguendo in particolare quando l'attività è svolta in forma societaria o individuale
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  • Nº 6122
    Data 28/11/2023
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    KIT N.8 -SET COMPLETO MODULISTICA BILINGUE PER CLIENTI ESTERI COMPRENDENTE I SEGUENTI MODULI: TIPO 24 INCARICO DEL PROPONENTE, TIPO 25 PROPOSTA DI ACQUISTO.
    Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.
    € 1.799,00
  • Immobile in comunione: chi paga le spese condominiali in caso di uso esclusivo?anteprima documento
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    Nº 5938
    Data 18/05/2023
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    Immobile in comunione: chi paga le spese condominiali in caso di uso esclusivo?
    Chi non vive nell'appartamento ha diritto a un'indennità per l'occupazione del bene e il rimborso degli oneri condominiali sostenuti.
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  • Nº 5316
    Data 04/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT. VERSIONE 3 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 100,00
  • Non sempre il condominio risponde dei danni causati dalla ditta di pulizie ai beni di proprietà esclusivaanteprima documento
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    Nº 5905
    Data 12/04/2023
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    Non sempre il condominio risponde dei danni causati dalla ditta di pulizie ai beni di proprietà esclusiva
    Il condominio, custode delle parti comuni, deve scegliere la ditta cui affidare il servizio di pulizia valutandone le caratteristiche di professionalità
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  • Nº 5674
    Data 29/04/2022
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    MODULO ACCORDO DI RISERVATEZZA PER LE INFORMAZIONI FORNITE CIRCA LE ATTIVITÀ COMMERCIALI OFFERTI IN VENDITA O LOCAZIONE
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il cliente dichiara di essere interessato all’acquisto locazione di qualche attività commerciale offerta dall’agenzia e chieda di ricevere informazioni circa la situazione contabile finanziaria e patrimoniale. Il modulo, oltre a costituire una prova efficacissima dello svolgimento dell’attività di mediazione da parte l’agenzia, comprende anche l’impegno a corrispondere la provvigione in caso di conclusione dell’affare.
    € 60,00
  • Nº 5410
    Data 04/02/2021
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    ESCLUSO L’OBBLIGO DEL MEDIATORE DI INFORMARE L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL VENDITORE ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera Inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera Inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.
    € 49,00
  • Nº 6034
    Data 13/09/2023
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    MODULO 11 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER RICERCA IMMOBILE DA LOCARE- AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE PROPERTY FINDER" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
    Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da locare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da locare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale property finder. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829
    € 2.800,00
  • IL VENDITORE MUORE DOPO LA STIPULA DEL PRELIMINARE: TUTTI GLI EREDI DEVONO PARTECIPARE AL DEFINITIVOanteprima documento
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    Nº 6070
    Data 07/10/2023
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    IL VENDITORE MUORE DOPO LA STIPULA DEL PRELIMINARE: TUTTI GLI EREDI DEVONO PARTECIPARE AL DEFINITIVO
    Se il promittente venditore di un immobile muore dopo la stipula del contratto preliminare, per l’atto definitivo è necessaria la partecipazione di tutti gli eredi, pena la nullità dello stesso. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25396 pubblicata il 29 agosto 2023
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  • LA PRESENZA DI AMIANTO E' VIZIO DELL'IMMOBILE?anteprima documento
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    Nº 5108
    Data 10/09/2019
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    LA PRESENZA DI AMIANTO E' VIZIO DELL'IMMOBILE?
    Interessante pronuncia del Tribunale di Prato con la quale vengono esaminate le ipotesi in cui la presenza di amianto possa essere considerata un vizio dell'immobile compravenduto
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  • Condominio: l'uso corretto del pianerottoloanteprima documento
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    Nº 5830
    Data 13/01/2023
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    Condominio: l'uso corretto del pianerottolo
    Il pianerottolo è una parte che si presume comune all'edificio condominiale, anche se l'art. 1117 c.c non lo prevede espressamente, come tale incontra però i limiti di cui all'art. 1102 c.c. e altri previsti dalla giurisprudenza...
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  • Nº 6026
    Data 12/09/2023
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    DECORO ARCHITETTONICO: LO SPIEGA LA CASSAZIONE
    Cosa si intende per decoro architettonico, la Cassazione fa chiarezza sul tema enunciando un nuovo principio di diritto
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  • Nº 5430
    Data 02/03/2021
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    PARERE 856 - IL MEDIATORE A CHI DEVE INTESTARE LA FATTURA QUANDO L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE È STATA COMMISSIONATA DA UN TERZO (GENITORE) E LA PROPOSTA D’ACQUISTO È STATA ACCETTATA DAL PROPRIETARIO (FIGLIO)
    La risposta al presente quesito è da ricercarsi nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico dell'IVA), secondo cui la fattura va emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la cessione di beni o la prestazione di servizi, indipendentemente da chi poi effettua praticamente il pagamento. Il comma 2, lettere e) ed f), dell’art. 21 del Testo Unico dell’Iva, infatti, testualmente stabilisce che la fattura deve contenere “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente…” nonché il suo “numero di partita IVA” ovvero, se il soggetto non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il “codice fiscale”.- La fattura deve essere, pertanto, ….. continua
    € 99,00
  • SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - CONDANNATI SIA IL VENDITORE CHE L'ACQUIRENTE A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ALL'AGENZIA NONOSTANTE CONCLUSIONE DELL'AFFARE DOPO LA SCADENZA INCARICOanteprima documento
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    Nº 5118
    Data 27/09/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - CONDANNATI SIA IL VENDITORE CHE L'ACQUIRENTE A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ALL'AGENZIA NONOSTANTE CONCLUSIONE DELL'AFFARE DOPO LA SCADENZA INCARICO
    Pronuncia di particolare interesse nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva dello studio d'Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a corrispondere i compensi provvigionali all'agenzia immobiliare nonostante l'affare fosse stato concluso dopo la scadenza dell'incarico.- Inoltre il Giudice ha ritenuto di condannare parte acquirente nonostante le trattative fossero state gestite da persona diversa dal definitivo intestatario dell'immobile.-
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