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    Corte di cassazione civile, sez. II, 13 dicembre 2023 n. 34858anteprima documento
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    Nº 6214
    Data 09/04/2024
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    Corte di cassazione civile, sez. II, 13 dicembre 2023 n. 34858
    La donazione con clausola sospensiva di premorienza del donante produce effetti immediati e concerne singoli beni valutati dai contraenti nella loro consistenza ed oggettività al momento del perfezionamento...
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  • Nº 5266
    Data 09/04/2020
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    MODULO - COMUNICAZIONE RICHIESTA PROROGA DATA SCADENZA INCARICO DI MEDIAZIONE A SEGUITO SOSPENSIONE ATTIVITA' PER EMERGENZA CORONAVIRUS
    Modulo richiesta sospensione proroga incarico di mediazione immobiliare per emergenza coronavirus.
    € 100,00
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    Condomino e posti auto: modifica con il consenso unanimeanteprima documento
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    Nº 6211
    Data 09/04/2024
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    Condomino e posti auto: modifica con il consenso unanime
    Per la Cassazione, i posti auto possono essere assegnati in via esclusiva e per un tempo indefinito soltanto con il consenso unanime dei partecipanti alla comunione...
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  • USUFRUTTO, NUDA PROPRIETA' E AFFITTOanteprima documento
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    Nº 6139
    Data 14/12/2023
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    USUFRUTTO, NUDA PROPRIETA' E AFFITTO
    Chi può concludere il contratto di locazione e chi paga le tasse sui canoni percepiti: il nudo proprietario o l’usufruttuario?
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    Nº 6215
    Data 09/04/2024
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    Locazione Transitoria: Guida Completa
    Il Contratto di Affitto Transitorio detto anche Contratto di Affitto 1+1 è utilizzato nel 18% delle locazioni ed è sempre più frequente...
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  • CONSULTA: EMAIL E WHATSAPP SONO CORRISPONDENZAanteprima documento
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    Nº 6039
    Data 15/09/2023
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    CONSULTA: EMAIL E WHATSAPP SONO CORRISPONDENZA
    La Corte Costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzione proposto dal Senato nel "Caso Renzi"
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  • Nº 5391
    Data 24/09/2021
    Downloads: 463
    MODULO 02 - NUOVA PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILIARE - VERSIONE UFFICIALE LEX CONSULT - AGGIORNATO GIUGNO 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAVENDITA" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
    Nuova proposta di acquisto immobiliare - versione ufficiale Lex Consult - predisposta alla luce di tutte le esperienze giudiziarie in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati Lex Consult.- ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO GIUGNO 2023 - previsione inscrizioni e trascrizioni sopraggiunte; AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2020: - Previsione, al posto della condizione mutuo, di clausola di recesso in modo che il mediatore non perde il diritto alle provvigioni; - Previsione della possibilità che la caparra sia corrisposta mediante bonifico bancario da versare prima della presentazione della proposta. AGGIORNAMENTI FEBBRAIO 2021: - previsione della sottoscrizione da parte di più soggetti in proprio o nella qualità; - interfaccia ottimizzata con la scheda informativa immobile Lex Consult; - obbligo di affidamento della caparra confirmatoria in deposito ad agente immobiliare; - predisposizione clausola deposito prezzo; - previsione di un termine per procedere alla comunicazione dopo l'accettazione; - predisposizione rifiuto proposta; - predisposizione formulazione contro proposta; AGGIORNAMENTI SETTEMBRE 2021: Predisposizione incarico di mediazione dell’acquirente e scorporo dalla proposta d’acquisto; Collocazione a margine della firma presa visione del venditore; Adeguamento degli spazi per le firme da tutte le parti; Adeguamento del campo note - modulo aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del DDL concorrenza che ha modificato il decreto legge n. 147/2013 ed in particolare l'articolo 1 e più precisamente i commi 63-64-65-66.- Richiesta licenza d'uso da compilare ed inviare alla Lex Consult per rilascio della relativa modulistica. Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale compravendita. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829
    € 2.295,00
  • Nº 6091
    Data 14/11/2023
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    COMPRAVENDITA IN AMBITO CONDOMINIALE E OBBLIGO DI INFORMAZIONE SU LITI IN CORSO
    Il condomino che venda la sua unità immobiliare e non informi l’acquirente dell’esistenza di una causa in corso che coinvolge il condominio, può essere chiamato a rispondere di tale comportamento?
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  • Nº 5379
    Data 20/11/2020
    Downloads: 251
    MODULO RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA AFFIDATA IN DEPOSITO ALL'AGENZIA.
    Quando si utilizza? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, oppure la sottoscrizione del contratto preliminare, decidono di risolvere il contratto e di sciogliere i loro rapporti. Il modulo è predisposto per ipotesi in cui la caparra sia stata affidata in deposito all'agenzia, che viene autorizzata alla restituzione con esonero di ogni responsabilità in suo confronto.-
    € 60,00
  • AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER IL CONIUGE CHE ACQUISTA A TITOLO PERSONALEanteprima documento
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    Nº 6110
    Data 23/11/2023
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    AGEVOLAZIONI PRIMA CASA PER IL CONIUGE CHE ACQUISTA A TITOLO PERSONALE
    Per la Cassazione, non decade dalle agevolazioni prima casa il coniuge che effettua l'acquisto a titolo personale
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  • Nº 5382
    Data 23/11/2020
    Downloads: 156
    MODULO DICHIARAZIONE DEL VENDITORE RICEVUTA CAPARRA VERSATA A MEZZO ASSEGNO CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO IN DEPOSITO ALL’AGENZIA.
    Quando va utilizzato: il modulo deve essere utilizzato quando la caparra è stata versata a mezzo assegno bancario ed il venditore all’atto dell’accettazione deve riceverla ed affidarla in deposito all’agenzia fino al buon esito delle visure ipo catastali all’eventuale regolarizzazione dell’immobile e al verificarsi di eventuali condizioni sospensive
    € 60,00
  • Legittimazione attiva e passiva nelle liti condominialianteprima documento
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    Nº 5836
    Data 13/01/2023
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    Legittimazione attiva e passiva nelle liti condominiali
    L'amministratore condominiale può agire autonomamente in giudizio ai sensi dell'art. 1131 c.c e può anche prendere parte al procedimento di mediazione, determinati poteri spettano però anche al condomino...
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  • Nº 5438
    Data 26/03/2021
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    VA ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE E RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, LADDOVE L’ACQUIRENTE, DOPO AVER CONOSCIUTO LA CIRCOSTANZA CHE ASSUME NON RIFERITA, ABBIA COMUNQUE COMPRATO L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – NOLA 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi: PRIMO PRINCIPIO: Il mandato da una delle parti non esclude che l’attività rientri nella mediazione, e che debba essere quindi regolamentato secondo le norme sulla mediazione, anche in ordine alle provvigioni. La circostanza che il mediatore abbia agito su incarico di una delle parti, non esclude che tale attività sia da inquadrarsi nell’ambito della mediazione, come disciplinata dall'art 2, comma quarto, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, in quanto non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta (giudizio, del resto, non compatibile con la tecnica qualificatorio-sussuntiva della fattispecie). Al fine di marcare l'autonomia del mediatore dall'una e dall'altra parte, il requisito di terzietà è espresso per lo più dalla giurisprudenza di questa Corte col richiamo a concetti quali –imparzialità - o - neutralità" rispetto ai soggetti posti in relazione tra loro in vista dalla conclusione dell'affare”. Ragion per cui tale attività resta regolata dalle norme sulla mediazione, anche in ordine all’insorgenza del diritto alle provvigioni. SECONDO PRINCIPIO: Va scusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759 c.c. quando la circostanza omessa non sia decisiva ai fini della valutazione e della sicurezza dell’affare. Va esclusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759, laddove la parte che assuma di non essere stata informata di una determinata circostanza, non solo non fornisca la prova certa di tale omissione, ma poi abbia comunque acquistato dopo essere venuta a conoscenza della circostanza di cui denunzia omissione, dimostrando così che non si tratta di una circostanza decisiva ai fini della valutazione e sicurezza dell’affare. TERZO PRINCIPIO: Anche laddove si eccepisca l’intervento di altri mediatori nella conclusione dell’affare, deve essere esclusa la suddivisione della provvigione ex articolo 1758 c.c., laddove la parte tenuta non dimostri il contributo causale dell’intervento degli altri mediatori: La circostanza che nell’atto notarile di compravendita vi è espresso riferimento all’opera di intermediazione espletata da altra società, non esclude il diritto del primo mediatore alla provvigione, atteso che per giurisprudenza costante l’attività prestata dal secondo mediatore non interrompe automaticamente il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare (Cass. n. 869 del 16.1.2018). Né tantomeno detta circostanza, peraltro espressamente prevista dall’art. 1758 c.c., può in qualche misura modificare nel caso di specie la misura della provvigione da corrispondere, in quanto dall’atto di compravendita non è dato evincere il contributo causale apportato dal secondo mediatore, né esso è stato allegato e provato dai convenuti nel corso del giudizio.
    € 49,00
  • Indennità di sopraelevazione: come si calcola?anteprima documento
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    Nº 5914
    Data 18/04/2023
    Downloads: 2
    Indennità di sopraelevazione: come si calcola?
    L'indennità di cui all'art. 1127 cod. civ. deve essere, innanzitutto, calcolata in base al valore dell'area oggetto di sopraelevazione.
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  • Nº 5194
    Data 24/01/2020
    Downloads: 16
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE PER NON AVER RIFERITO DELL'ASSENZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'.-
    Il Tribunale di Nola accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha espresso i seguenti principi: la mancanza del certificato di agibilità non determina alcuna forma di invalidità assoluta della compravendita ma tutt'al più può legittimare la domanda di risoluzione ma solo nel caso in cui l'altra parte dimostri che l'interesse alla stipula dell'atto di acquisto sia venuto meno esclusivamente in conseguenza della citata carenza. L'esistenza di un vincolo triennale di indisponibilità intercorrente tra il Comune ed il venditore non è opponibile in confronto all'acquirente e non è quindi opponibile da parte di quest'ultimo per giustificare la propria pretesa di recesso. Il mediatore non è tenuto a svolgere specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico per cui non può essere ritenuto responsabile di non aver riferito dell'inesistenza del certificato di agibilità laddove non ne fosse a conoscenza. Il diritto del mediatore alle provvigioni non resta pregiudicato dalla circostanza che le parti, dopo la conclusione dell'affare non abbiano a stipulare l'atto definitivo a causa dell'inadempimento di una di esse alle obbligazioni assunte.
    € 49,90
  • NON SEMPRE IL PROPRIETARIO DI UN EDIFICIO HA L'OBBLIGO DI SOPPORTARE IL PASSAGGIO DELLE CONDUTTURE TELEFONICHEanteprima documento
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    Nº 6007
    Data 14/07/2023
    Downloads: 3
    NON SEMPRE IL PROPRIETARIO DI UN EDIFICIO HA L'OBBLIGO DI SOPPORTARE IL PASSAGGIO DELLE CONDUTTURE TELEFONICHE
    In alcuni casi, in mancanza del consenso del proprietario dell'immobile, la compagnia telefonica non può apporre i cavi telefonici.
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  • Nº 4963
    Data 06/12/2018
    Downloads: 91
    MODULO - TRATTATIVE MULTIPLE CON PIU' SOGGETTI INTERESSATI - DICHIARAZIONE PROPONENTE DI ESSERE STATO INFORMATO DELLA FORMULAZIONE DI ALTRE PROPOSTE DA ALTRI INTERESSATI E RINUNZIA A MIGLIORARE LA PROPRIA PROPOSTA
    Modulo da utilizzare al fine di avere la prova di aver informato il proponente acquirente della formulazione di ulteriori proposte di acquisto da parte di terzi soggetti per un prezzo più elevato.- Con tale modulo il proponente acquirente viene informato anche della circostanza che tali proposte migliorative verranno sottoposte al venditore.-
    € 100,00
  • IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024anteprima documento
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    Nº 6170
    Data 25/01/2024
    Downloads: 20
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.
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  • Nº 5318
    Data 04/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA -AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON RELAZIONE TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 4 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 100,00
  • CROLLO DEL BALCONE: IL CONDOMINIO È RESPONSABILEanteprima documento
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    Nº 6126
    Data 29/11/2023
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    CROLLO DEL BALCONE: IL CONDOMINIO È RESPONSABILE
    Il condominio, in quanto custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché essi non rechino danno ad alcuno.
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  • LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023anteprima documento
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    Nº 5911
    Data 20/04/2023
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    LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)
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  • Nº 5410
    Data 04/02/2021
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    ESCLUSO L’OBBLIGO DEL MEDIATORE DI INFORMARE L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL VENDITORE ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera Inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera Inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.
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  • Nº 6174
    Data 01/02/2024
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    MODULO RICHIESTA DIFFIDA PAGAMENTO PROVVIGIONI DOPO SCAVALCO
    IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL MEDIATORE HA SCOPERTO CHE I CLIENTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE, HANNO CONCLUSO IL MEDESIMO AFFARE DA LUI PROPOSTO. DEVE ESSERE INVIATO A MEZZO RACCOMANDATA O PEC ENTRO UN ANNO DAL MOMENTO IN CUI HANNO CONCLUSO L'AFFARE.
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  • Non sempre il condominio risponde dei danni causati dalla ditta di pulizie ai beni di proprietà esclusivaanteprima documento
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    Nº 5905
    Data 12/04/2023
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    Non sempre il condominio risponde dei danni causati dalla ditta di pulizie ai beni di proprietà esclusiva
    Il condominio, custode delle parti comuni, deve scegliere la ditta cui affidare il servizio di pulizia valutandone le caratteristiche di professionalità
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  • Nº 5316
    Data 04/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 SENZA RELAZIONE TECNICA CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT. VERSIONE 3 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
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  • Nº 5577
    Data 07/01/2022
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    È VALIDA LA PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA DA UN SOGGETTO CHE NON È PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ED IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gennaio 2022.- In questo caso, Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Giudice relatore Dott.ssa Antonia Schiattarella accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: “Infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito…. la parte attrice ha adito il cd. foro del consumatore, ossia il tribunale della residenza della parte convenuta, pacificamente qualificabile quale consumatore ….La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. … si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (cfr. Cassazione n. 14669 del 2013…. Irrilevante pertanto è che nel contratto di mediazione sia stata stabilita la competenza del Tribunale di Napoli. Va infatti detto che “In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto. (cfr. Cassazione n. 19061 del 2016). Nel presente giudizio non vi è questa prova”. II principio: “Ugualmente va rigettata l’eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva …Va infatti detto che “Accanto al rapporto di mediazione "tipico" è configurabile un rapporto di mediazione "atipico" a favore di un terzo, che ricorre allorché l'attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo - purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare - può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l'eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l'incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta la attività intermediatrice ha concluso l'affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (cfr. Cassazione n. 17628 del 2002).” III PRINCIPIO: “Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora sia stato concluso - tra le parti messe in relazione dal mediatore - un contratto preliminare, sono indifferenti, ai fini del diritto alla provvigione, le vicende successive che nella specie possano condurre le parti stesse a non concludere il contratto definitivo. ” (cfr Cassazione del 22 marzo 2001 n. 4111). …. Ne consegue che è pertanto del tutto irrilevante che la parti successivamente abbiano deciso di non addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita e che l’immobile sia stato venduto a terzi”. IV principio: “Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell'affare, in quanto tale tipo di contratto non è nè nullo nè annullabile, importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà”. (cfr. Cassazione del 18/05/2001, n. 6827)”.
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  • Nº 5479
    Data 16/06/2021
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    PARERE 951 - L’AGENTE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER LA VENDITA DI UNA QUOTA DI UN IMMOBILE DI CUI È COMPROPRIETARIO?
    La risposta al quesito deve essere resa necessariamente con formula dubitativa, stanti i rilevanti contrasti che si registrano in ordine all’interpretazione del concetto di imparzialità del mediatore.- La norma di riferimento è l’art. 1754 c.c., rubricata “Mediatore”, che dispone “È mediatore colui che mette in relazione due.......
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  • Nº 5265
    Data 09/04/2020
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    MODULO - MODIFICA CONDIZIONI INCARICO DI MEDIAZIONE
    Modulo spostamento sospensione proroga incarico di mediazione per emergenza coronavirus con autorizzazione allo scambio a mezzo sistemi informatici
    € 100,00
  • Nº 5468
    Data 07/05/2021
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    La compravendita di un immobile con abusi non è nulla, quando siano indicati gli estremi del titolo edilizio e lo stesso sia riferibile all’immobile, anche se non coincidente. SENT. VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIB. S.MARIA CAPUA VETERE APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: L’atto di compravendita di un immobile che sia affetto da profili di irregolarità edilizia c non è nullo, in quanto ai fini della validità dell’atto di vendita basta che al suo interno siano richiamati gli estremi del titolo edilizio in virtù del quale è stato realizzato e lo stesso sia realmente esistente e riferibile all’immobile anche se non perfettamente coincidente. In particolare il giudice ha testualmente sancito quanto segue: ”Raccogliendo, quindi, le fila del discorso, ciò che rileva ai fini della verifica della validità dell’atto, è dunque l’effettiva esistenza dello strumento edilizio nonché sulla sua riferibilità all’immobile oggetto del trasferimento; proprio per la funzione di tutela della parte acquirente che la decisione identifica come ratio della legge. È quindi definitivamente delineato il confine di negoziabilità degli immobili: in presenza di una dichiarazione reale e attribuibile a quell’immobile, il contratto è valido, a prescindere dalla conformità o difformità della costruzione rispetto al titolo, per “la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità”. II PRINCIPIO: L’acquirente non è legittimato a modificare la domanda di risarcimento danni solo nell’ultimo atto difensivo introducendo voci di danno del tutto nuove e diverse, in quanto trattasi di profili che in violazione del principio contraddittorio non sono stati oggetto delle prove svolte durante il processo. In particolare il giudice ha testualmente sancito quanto segue: “non possono essere introdotti nuovi profili di inadempimento in violazione delle preclusioni perchè gli stessi necessitano di nuove indagini in fatto ed in diritto precluse se non tempestivamente allegate”.
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  • Nº 5369
    Data 30/10/2020
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    PARERE 919 - In caso di rottura accidentale dell'antenna televisiva a chi compete la spesa proprietario o conduttore.
    ...Infatti, salvo che il contratto di locazione intervenuto tra conduttore e locatore preveda diversamente, ai sensi dell’art. 1576 c.c. “il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”...CONTINUA
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  • Locazione e miglioramenti: considerazioni praticheanteprima documento
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    Nº 5908
    Data 12/04/2023
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    Locazione e miglioramenti: considerazioni pratiche
    In quali casi il conduttore ha diritto all'indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata?
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  • Condominio: l'uso corretto del pianerottoloanteprima documento
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    Nº 5830
    Data 13/01/2023
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    Condominio: l'uso corretto del pianerottolo
    Il pianerottolo è una parte che si presume comune all'edificio condominiale, anche se l'art. 1117 c.c non lo prevede espressamente, come tale incontra però i limiti di cui all'art. 1102 c.c. e altri previsti dalla giurisprudenza...
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  • LA TRASCRIZIONEanteprima documento
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    Nº 5199
    Data 24/01/2020
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    LA TRASCRIZIONE
    Atti soggetti a trascrizione, funzione ed effetti, aspetti pratici: guida alla più importante forma di pubblicità legale nell'ordinamento italiano
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  • Nº 6034
    Data 13/09/2023
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    MODULO 11 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER RICERCA IMMOBILE DA LOCARE- AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE PROPERTY FINDER" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
    Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da locare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da locare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale property finder. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829
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  • VERANDA: E' NECESSARIA LA CONCESSIONE EDILIZIA?anteprima documento
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    Nº 5047
    Data 12/05/2019
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    VERANDA: E' NECESSARIA LA CONCESSIONE EDILIZIA?
    Per la Cassazione l'opera non rientra tra quelle di edilizia libera, dovendosi considerare la veranda come un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta di precarietà
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  • Nº 6026
    Data 12/09/2023
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    DECORO ARCHITETTONICO: LO SPIEGA LA CASSAZIONE
    Cosa si intende per decoro architettonico, la Cassazione fa chiarezza sul tema enunciando un nuovo principio di diritto
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  • Nº 5477
    Data 03/06/2021
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    MODULO - MISSIVA DA INVIARE AL NOTAIO PER INVITARLO AD AMMONIRE LE PARTI CIRCA L'OBBLIGO DI DICHIARARE IN ATTO PUBBLICO L'INTERVENTO DEL MEDIATORE NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO OMESSO NELLA DENUNCIATIO L'OBBLIGO DI PAGARE LE PROVVIGIONI.
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando nella vendita di un immobile locato l'inquilino abbia esercitato il diritto di prelazione, ma purtroppo rifiuti di corrispondere le provvigioni, approfittando della circostanza che nella denuncia sia stata omessa la necessità di corrispondere anche le provvigioni al mediatore. In tal caso la maggioranza della giurisprudenza ritiene che le provvigioni non sono dovute, però come misura estrema può essere opportuno inviare questo tipo di comunicazione al notaio, confidando che questi nell'ammonire le parti circa i rischi penali abbia indurre al pagamento di quanto dovuto
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  • IL COMPROMESSO DI UN IMMOBILE ABUSIVO E' NULLO?anteprima documento
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    Nº 5027
    Data 30/03/2019
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    IL COMPROMESSO DI UN IMMOBILE ABUSIVO E' NULLO?
    Contratto preliminare: è valida la scrittura privata se l’appartamento oggetto di compravendita presenta un abuso che non è stato sanato?
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  • Nº 5562
    Data 25/11/2021
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    MODULO ATTESTAZIONE DI VISITA DA PARTE DI ALTRO AGENTE IMMOBILIARE IN CASO DI AFFARE GESTITO IN COLLABORAZIONE TRA AGENZIE
    Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’agenzia che ottenuto l’incarico dal venditore/locatore fa visionare l’immobile ad altra agenzia con il relativi clienti. Serve per consacrare il patto circa la misura delle provvigioni che l’agenzia visitante dovrà stornare in favore dell’agenzia incaricata
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