Nº 3599 In caso di fallimento del costruttore, il privilegio speciale vantato sull’immobile dal promissario acquirente, in ragione della trascrizione nei registri immobiliari del compromesso (contratto preliminare), in sede di riparto, deve essere collocato
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in un grado inferiore rispetto ai crediti ipotecari vantati da un istituto di credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.- Il documento contiene un breve commento alla sentenza Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 21045, del 1° ottobre 2009 - Presidente V. Carbone, Relatore A. Spirito.-
Autore | Lex Consult S.r.l. |
Data pubblicazione | 23-10-2009 |
Data aggiornamento | 02-07-2014 |
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