Quesiti
- grid
- list
-
Nº 767Data 04/10/2018Downloads: 55
PARERE N°817: CANONE RAI. UNA ATTIVITA' COMMERCIALE CHE E' IN POSSESSO DI TELEVISORI, MA NON LI USA PER LA RICEZIONE DI TRASMISSIONI TELEVISIVE, NON TENENDOLI NEPPURE ALLACCIATI ALLE ANTENNE, E' TENUTA AL PAGAMENTO DEL CANONE RAI?
L’Agenzia delle Entrate non ha adottato un comportamento univoco in ordine alle richieste di pagamento del canone Rai pervenute dalla RAI-Radio Televisione Italiana Spa e la legge emanata negli ultimi anni risulta contraddittoria e lacunosa in molti punti. Il destinatario della suddetta raccomandata non sarà costretto a pagare il bollettino se riuscirà a dimostrare di non utilizzare il televisore per l’ attività lavorativa. Il televisore dovrà essere sprovvisto di sintonizzatore e privo di collegamento ai canali televisivi.€ 100,00 -
Nº 672Data 16/07/2018Downloads: 3
PARERE N°795: IN QUALI RESPONSABILITÀ INCORRE IL GUARDIANO DEL TRUST NEL CASO IN CUI IL TRUSTEE VOGLIA ALIENARE UN IMMOBILE? CHE TIPO DI TUTELE POSSONO ESSERE APPRESTATE?
Le funzioni del Guardiano (protector) nel rapporto col Trustee (fiduciario) sono predefinite in parte dal Disponente (settlor) nell’atto di Trust, ed in parte sono stabilite dalla legge prescelta per regolare il Trust.- Il Guardiano è il supervisore del Trust, ed ha la funzione di controllare il Trustee affinchè nella gestione dell’atto vengano perseguiti gli interessi del disponente e del beneficiario, e quindi lo scopo del Trust.- Nel caso di cui trattasi, il Guardiano può manifestare la contrarietà dell’atto all’interesse del beneficiario emettendo un parere negativo che, nel rispetto della propria funzione, può essere vincolante.-€ 30,00 -
Nº 681Data 16/07/2018Downloads: 15
PARERE N°803: SE L'OBBLIGO DI CONSEGNARE LA POLIZZA FIDEIUSSORIA DA PARTE DEL COSTRUTTORE SUSSISTE ANCHE IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DI UNA OPZIONE DI ACQUISTO CON RILASCIO DELLA CAPARRA CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DEL PERMESSO A COSTRUIRE.
Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, seppur in assenza di specifica indicazione circa l’applicabilità di tale disciplina al caso di opzione di acquisto, quest’ultima sembra rientrare nel presupposto contrattuale richiesto da tale norma. Ciò premesso, occorre sottolineare che una opzione concessa dal costruttore/venditore che non percepisca somme e che tenda alla formazione di un contratto definitivo avente ad oggetto un edificio in corso di costruzione (ma che anteriormente al contratto definitivo risulterà "costruito") non deve essere accompagnata da fideiussione. Sono parimenti esclusi dalla disciplina di tutela i preliminari aventi per oggetto edifici per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o il provvedimento abilitativo e per i quali, pertanto, il progetto edificatorio sia stato solo predisposto dal costruttore/promittente venditore, ma non ancora presentato ai competenti uffici (cd. vendite sulla carta). La consegna della fideiussione è invece imprescindibile se sia l'acquirente a dare un'opzione al venditore, il quale pure incassi somme anteriormente al trasferimento della proprietà dell'edificio da costruire.€ 30,00 -
-
Nº 4561Data 30/11/2012Downloads: 0
QUESITO N. 445: Quali conseguenze per il patrimonio dell’unico erede di soggetto fallito e quali soluzioni per evitare eventuali pregiudizi.
€ 500,00 -
Nº 4196Data 07/06/2011Downloads: 2
QUESITO N. 380: Lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio rogante.-
€ 500,00 -
Nº 3662Data 30/11/2009Downloads: 0
QUESITO N. 343: Se nell’ordinanza con cui viene disposta la vendita dell’immobile, il giudice dell’esecuzione è tenuto a pubblicizzare anche la totale abusività del cespite oggetto della procedura e quali conseguenze derivino dalla mancanza di tali
download riservato - non acquistabile -
-
Nº 3560Data 06/10/2009Downloads: 5
Quesito n. 340: Se la mancanza del certificato dei Vigili del Fuoco ( c.d. certificato prevenzione incendi) può comportare la risoluzione del contratto di compravendita.-
Il C.p.i.,Certificato prevenzione incendi, è un documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza.- Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. In particolare: - autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta; - altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.- Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell’amministratore condominiale chiedere il rinnovo.- Insieme al Cpi i Vigili del Fuoco rilasciano anche il certificato di conformità alle norme anti-smog. E’ possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio. Non è del tutto chiaro però se competa al condominio, nella persona del suo rappresentante (l’amministratore) richiedere e ottenere il Cpi o se invece sia obbligo dei Vigili del Fuoco stessi fare un’ispezione e rilasciare il certificato (legge 818/84, art. 2, comma 8).- Venendo al caso di specie, è da sottolineare che la consegna all’acquirente del certificato prevenzione incendi non rientra tra gli obblighi del venditore previsti dal Codice civile in quanto non è tra i documenti previsti dall’art. 1477 3° comma, cioè tra i documenti necessari ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in mancanza dei quali si avrà risoluzione per inadempimento. Tra i documenti che devono essere consegnati rientrano, infatti, non solo quelli utili in ordine all’avvenuto acquisto del diritto, ma anche quelli utili in ordine alla mera disponibilità della cosa, sia di fronte ai privati che alla Pubblica Amministrazione. A tal proposito la Corte Suprema di Cassazione (Cassazione civile , sez. II, 18 giugno 1991, n. 6882) ha specificato che non può ritenersi necessario per l'uso della res venduta e non rientra, quindi, fra i documenti da consegnare all'acquirente a norma dell'art. 1477 ultimo comma, il certificato di prevenzione incendi di cui alla l. 26 luglio 1965 n. 966. La Corte ha poi sottolineato che solo nel caso di vendita di una azienda, è necessario che non sia mancata la richiesta del detto certificato, che ai termini degli art. 2 e 4 della legge citata e del d.m. 27 settembre 1975 condiziona l'esercizio dell'attività commerciale. P.Q.M. La mancata esibizione del certificato prevenzione incendi da parte del venditore non comporta la risoluzione contrattuale (art. 1477 3° comma). Inoltre secondo la normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) tale certificato è obbligatorio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3558Data 05/10/2009Downloads: 2
Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-download riservato - non acquistabile -
-
Nº 2959Data 20/04/2009Downloads: 2
QUESITO N. 324: Se un immobile costruito in assenza di concessione edilizia con domanda in sanatoria non ancora definita e con il pagamento della sola prima rata di oblazione, è soggetto all’abbattimento.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 2920Data 08/04/2009Downloads: 0
QUESITO N. 322: Se per un immobile acquistato all’asta è possibile riaprire i termini di condono.-
€ 500,00 -
Nº 2864Data 16/03/2009Downloads: 0
QUESITO N. 320: Cosa accade all’assicurazione che copre il mutuo concesso dalla prima banca nel caso di surroga del mutuo presso un’altra banca.-
€ 500,00 -
-
Nº 3160Data 02/09/2008Downloads: 0
QUESITO N. 300 : Se e quali rimedi esperibili dal proprietario di un immobile costruito in mancanza di debito permesso di costruire
€ 500,00 -
-
-
Nº 2440Data 20/05/2008Downloads: 2
QUESITO N. 289 : Se il lavabo è un complemento d’arredo o è parte integrante dell’immobile.-
€ 500,00 -
Nº 3112Data 14/05/2008Downloads: 0
QUESITO N. 287: Se può essere realizzata la surroga di un mutuo di credito fondiario per il quale la banca abbia concesso un piano di rientro
€ 500,00 -
-
Nº 2422Data 11/04/2008Downloads: 4
QUESITO N. 284: Se il decreto di trasferimento purga i debiti pregressi relativi a spese condominiali.-
€ 500,00 -
Nº 2358Data 20/03/2008Downloads: 1
QUESITO N. 280 : Se una scrittura privata non registrata, avente ad oggetto la concessione del diritto alla praticabilità sulla terrazza, realizzata dal proprietario dell’immobile sottostante, a copertura di un ballatoio abusivo, sia opponibile a terzi.-
€ 500,00