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Nº 394 QUESITO N.693: ACQUISTO DI IMMOBILE ALL’ASTA E ONERI CONDOMINIALI PREGRESSI: SE IL DIES A QUO PER IL COMPUTO DELL’ANNO IN CORSO E DELL’ANNO PRECEDENTE EX ART. 63 DISP. ATT. SI CALCOLA DALL’AGGIUDICAZIONE DELL’IMMOBILE O DAL DECRETO DI TRASFERIMENTO.

€ 20,00
  • Condominio

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SOLUZIONE: In caso di aggiudicazione di un immobile tramite asta giudiziale, l’effettivo trasferimento della proprietà si realizza, a norma dell’articolo 586 cpc, nel momento in cui il Giudice pronuncia il decreto di trasferimento. Le spese condominiali, eventualmente dovute, sono disciplinate, invece, dall’art. 63 comma IV° disp. att., il quale statuisce: “Chi subentra nei diritti di un condomino e' obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente”. Pertanto, proprio perché il trasferimento della proprietà si realizza solo ed esclusivamente con il decreto di trasferimento, è da questo momento che incomincia decorrere il termine per computare il calcolo del periodo per il quale l’acquirente risponde in solido con il venditore per eventuali oneri condominiali pregressi non versati ex art. 63 disp. Att.
Autore CATERINA CARRETTA SALVATORE MANCUSO
Data pubblicazione 28-04-2016
Data aggiornamento 28-04-2016
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