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Nº 466 Quesito 716 Istallazione del sistema di videosorveglianza nel condominio. Disciplina delle procedure di approvazione e tutela della privacy.

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L’installazione delle telecamere, sul portone di ingresso del condominio e sul portone del garage, può essere effettuata prevedendo un apposito cartello che le segnali.Più precisamente, (ovvero nel caso del portone di ingresso del condominio e nel vano garage), nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate in particolare tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.Occorre quindi bilanciare l’interesse alla tutela dei beni comuni, con l’interesse alla tutela della privacy altrui.Per quanto riguarda, poi, il quorum, l’installazione deve essere deliberata dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea nella quale essa è in discussione, che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’intero edificio. Dunque, nel condominio l’installazione delle telecamere è decisa a maggioranza.Diverso, poi, è il caso in cui l’installazione sia effettuata dal singolo condomino. Infatti, non sussistono grossi problemi (almeno ai fini civilistici) se questo impianto è apposto all’interno della proprietà privata del singolo condomino ed “inquadra” (sorveglia) esclusivamente la proprietà privata.Il privato può farlo a proprie spese e in questo caso non si applicano le norme stabilite dal Garante della privacy per gli impianti di videosorveglianza. Non sarà necessario esporre un cartello per avvisare della presenza di telecamere, né adottare particolari cautele in ossequio al Codice della privacy.

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Autore Leo - D'Urso
Data pubblicazione 26-10-2016
Data aggiornamento 26-10-2016
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