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Nº 6019Data 28/01/2025Downloads: 30
MODULO 04 - NUOVA SCHEDA INFORMATIVA compravendita - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA D'ACQUISTO - AGGIORNATA APRILE 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE compravendita" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word scheda informativa immobile per compravendita - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA 2025 - Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 4.095,00 -
Nº 6014Data 12/04/2024Downloads: 10
MODULO 05 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER RICERCA IMMOBILE DA ACQUISTARE - AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE compravendita" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da acquistare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - aggiornamento novembre 2022 - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da acquistare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale compravendita. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 6132Data 07/12/2023Downloads: 0
IL NUOVO CONDOMINO NON PAGA LE SPESE PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI DELIBERATI PRIMA DELLA compravendita DEL SUO ALLOGGIO
L'azione di ottenere il pagamento del residuo dovuto per interventi in condominio è da promuoversi nei confronti del vecchio condomino quando i tempi delle delibere sono anteriori alla data della relativa compravendita, anche se l'esecuzione è successiva.download riservato - non acquistabile -
Nº 5983Data 30/06/2023Downloads: 2
MANCATA RIPARAZIONE DELLA COSA LOCATA E DANNI PERMANENTI VERIFICATISI PRIMA DELLA compravendita
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10203 del 17/04/2023 Mancata riparazione della cosa locata - Danni permanenti verificatisi prima della compravendita - Diritto del terzo acquirente al risarcimento - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.download riservato - non acquistabile -
Nº 5956Data 08/06/2023Downloads: 21
compravendita: PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO E TERMINE PERENTORIO PER L’ACCETTAZIONE SCRITTA.
Nel preliminare di compravendita, la proposta irrevocabile di acquisto è inefficace qualora l’accettazione scritta non venga ricevuta entro il termine concordato.download riservato - non acquistabile -
Nº 5920Data 04/05/2023Downloads: 51
MODULO compravendita CON RISERVA DI PROPRIETÀ - ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER ADATTARLA ALLA RISERVA DI PROPRIETA'
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROPONENTE INTENDE PROPORRE UNA compravendita CON RISERVA DI PROPRIETÀ. ALL’INTERNO DEL MODULO DEVONO ESSERE SPECIFICATI I PAGAMENTI CHE VERRANNO EFFETTUATI DOPO LA STIPULA DELL’ATTO DI compravendita CON RISERVA DI PROPRIETÀ, MENTRE I PAGAMENTI ANTECEDENTI E FINO ALLA STIPULA VANNO INSERITI ALL’INTERNO DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO. L’ATTO PREVEDE, INOLTRE, TUTTE LE GARANZIE TIPICHE DELLA RISERVA DI PROPRIETÀ CON IN PIÙ LA POSSIBILITÀ PER IL VENDITORE DI RISOLVERE IL CONTRATTO IN CASO DI MANCATA PAGAMENTO DELL’ULTIMA RATA.€ 99,00 -
Nº 5919Data 02/05/2023Downloads: 11
LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE NON DECORRE DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE, MA DALLA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DI compravendita. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA – APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - Giudice, dott. Antonio Tufano, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: la prescrizione del diritto alla provvigione non decorre dalla stipula del contratto preliminare, quando questo non sia stato trascritto sia stato comunque conosciuto, ma dalla stipula dell’atto definitivo di compravendita.- - II PRINCIPIO: il diritto del mediatore alle provvigioni ricorre tutte le volte che si possa ritenere che l’attività del mediatore costituisca fattore determinante che ha contribuito alla conclusione dell’affare - III PRINCIPIO: il diritto del mediatore alla provvigione non è escluso dalla circostanza che le parti si siano rivolte successivamente ad un altro mediatore, laddove l’intervento del primo mediatore risulti comunque tra i fattori che hanno determinato la conclusione dell’affare.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5892Data 01/04/2023Downloads: 19
DIFFIDA ANTISCAVALCO compravendita CAPANNONI E LOCALI COMMERCIALI O DI PROPRIETA’ DI SOCIETA’ - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: MODELLO DI LETTERA DA INVIARE ALL'INCARICANTE VENDITORE QUANDO LA compravendita ABBIA AD OGGETTO CAPANNONI, LOCALI COMMERCIALI O COMUNQUE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ, PER CHIEDERE INFORMAZIONI QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO CHE LA TRATTATIVA INSTAURATA TRAMITE L'AGENZIA STIA PROSEGUENDO SEGRETAMENTE TRA LE PARTI ED AVVISARE CHE SARANNO COMUNQUE DOVUTE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE. QUESTO MODELLO OLTRE A COSTITUIRE PROVA DELLA MESSA IN RELAZIONE IN UN EVENTUALE PROCESSO DETERMINA ANCHE UN SIGNIFICATIVO EFFETTO DETERRENTE CONTRO IL RISCHIO DI SCAVALCHI. INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE A MEZZO PEC.€ 59,00 -
Nº 5712Data 20/06/2022Downloads: 19
compravendita IMMOBILI IN COSTRUZIONE
La Guida compravendita IMMOBILI IN COSTRUZIONE offre una analisi delle regole introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge n. 210/2004 e poi dal Decreto Legislativo n. 122/2005 finalizzate a fornire una disciplina di tutela per coloro che acquistano un immobile da costruire o in corso di costruzione.........download riservato - non acquistabile -
Nº 5598Data 29/01/2022Downloads: 5
compravendita e patti integrativi complessi
Si tratta di un caso non di scuola. Spesso infatti prima di addivenire all'atto di compravendita, le parti stipulano il contratto preliminare a cui possono essere aggiunte delle scritture integrative. Ciò è al fine di trovare un accordo su tutti i punti essenziali del contratto medesimo, oltre alle obbligazioni che per interessi personali possono avere una grande rilevanza....download riservato - non acquistabile -
Nº 5480Data 18/06/2021Downloads: 8
Deve essere esclusa la responsabile il mediatore per le informazioni e le garanzie rese dal venditore nei contratti di compravendita. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE VENEZIA APRILE 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Venezia, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO:DEVE ESSERE ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE QUANDO L’ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI compravendita DISCENDA DALLE GARANZIE RESE DAL VENDITORE NEI CONTRATTI INTERVENUTI CON L’ACQUIRENTE, SOPRATTUTTO QUANDO L’ACCERTAMENTO DI TALI CIRCOSTANZE AVREBBE RICHIESTO AL MEDIATORE COMPETENZE SUPERIORI RISPETTO A QUELLE TIPICHE DI QUESTA FIGURA PROFESSIONALE: In particolare il giudice ha sancito testualmente che: “tenuto conto altresì dell’incarico di compiere accertamenti tecnici affidato a diverso professionista, si evidenzia come, nel caso di specie, non può essere accolta la domanda di manleva promossa da parte convenuta nei confronti del mediatore, dal momento che il danno subito dall’attrice, in termini di minor valore dell’immobile da quest’ultima acquistato, deve essere ascritto alla responsabilità esclusiva della venditrice, la quale, come detto, ha reso dichiarazioni inesatte circa l’ottenibilità dell’agibilità/abitabilità, individuando quale sola causa ostativa la necessità di provvedere all’adeguamento degli impianti”. II PRINCIPIO: È escluso che il mediatore possa essere ritenuto responsabile per non aver inserito degli atti contrattuali ai quali ha coadiuvato nella redazione delle valutazioni circa la ottenibili ta o meno dell’agibilità trattandosi di valutazioni di mandar abili esclusivamente a tecnici. In particolare il giudice hA sancito testualmente che: “non risulta cogliere nel segno quanto da quest’ultima sostenuto circa l’onere per il professionista di provvedere all’inserimento nelle bozze degli atti, la cui redazione è stata dal medesimo coadiuvata, dal momento che non può ritenersi che le conoscenze e/o informazioni tecniche che il medesimo avrebbe dovuto fornire debbano addirittura estendersi alla concedibilità o meno dell’agibilità, anche nel caso in deroga, problematica non di immediata soluzione, anche alla luce delle posizioni assunte nell’ambito del presente giudizio dalle parti e dai loro tecnici”.-€ 49,00 -
Nº 5468Data 07/05/2021Downloads: 20
La compravendita di un immobile con abusi non è nulla, quando siano indicati gli estremi del titolo edilizio e lo stesso sia riferibile all’immobile, anche se non coincidente. SENT. VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIB. S.MARIA CAPUA VETERE APRILE 2021
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: L’atto di compravendita di un immobile che sia affetto da profili di irregolarità edilizia c non è nullo, in quanto ai fini della validità dell’atto di vendita basta che al suo interno siano richiamati gli estremi del titolo edilizio in virtù del quale è stato realizzato e lo stesso sia realmente esistente e riferibile all’immobile anche se non perfettamente coincidente. In particolare il giudice ha testualmente sancito quanto segue: ”Raccogliendo, quindi, le fila del discorso, ciò che rileva ai fini della verifica della validità dell’atto, è dunque l’effettiva esistenza dello strumento edilizio nonché sulla sua riferibilità all’immobile oggetto del trasferimento; proprio per la funzione di tutela della parte acquirente che la decisione identifica come ratio della legge. È quindi definitivamente delineato il confine di negoziabilità degli immobili: in presenza di una dichiarazione reale e attribuibile a quell’immobile, il contratto è valido, a prescindere dalla conformità o difformità della costruzione rispetto al titolo, per “la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità”. II PRINCIPIO: L’acquirente non è legittimato a modificare la domanda di risarcimento danni solo nell’ultimo atto difensivo introducendo voci di danno del tutto nuove e diverse, in quanto trattasi di profili che in violazione del principio contraddittorio non sono stati oggetto delle prove svolte durante il processo. In particolare il giudice ha testualmente sancito quanto segue: “non possono essere introdotti nuovi profili di inadempimento in violazione delle preclusioni perchè gli stessi necessitano di nuove indagini in fatto ed in diritto precluse se non tempestivamente allegate”.€ 49,00 -
Nº 5169Data 06/12/2019Downloads: 34
MINI CORSO SULLA compravendita
Cos'è il contratto di compravendita, com'è disciplinato, le caratteristiche,, il perfezionamento, gli effetti, la formadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5029Data 30/03/2019Downloads: 58
compravendita IMMOBILI CON IRREGOLARITA' EDILIZIE. IMPORTANTISSIMA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 8230/2019
La Cassazione ha stabilito che la nullità degli atti di compravendita di cui all’ art.46 del DPR n.380 del 2001 e di cui agli art.17 e 40 della n.47 del 1985 si determina esclusivamente in caso di “mancata inclusione in detti atti (tra cui gli atti pubblici di compravendita) degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente ed essere riferibile a quell’immobile. In presenza nell’atto della dichiarazione dell’ alienante a degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato ”.- In altri termini la Cassazione ha stabilito che la sanzione di nullità prevista dalla citata normativa non è applicabile agli atti pubblici di compravendita laddove dagli stessi risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso a costruire , della licenza o concessione edilizia, od altro titolo abilitante, e tale titolo esista realmente e sia riferibile al bene oggetto del contratto, risultando poi irrilevante, sotto tale profilo, che l’immobile non sia stato realizzato fedelmente ai titoli abilitativi o abbia comunque subito delle modifiche successive che lo abbiano reso irregolare.- Tale sentenza, quindi, ha aperto delle prospettive enormi in ordine alla possibilità di poter stipulare validi atti di compravendita con riferimento ad immobili afflitti da tali problematiche.- In definitiva, può ragionevolmente ritenersi che tali immobili saranno legittimamente vendibili, fermo restando che l’ acquirente avrà diritto di reagire con gli altri rimedi di legge ad eventuali irregolarità, salvo non sia stato preliminarmente informato e le abbia espressamente accettate.-“download riservato - non acquistabile -
Nº 4992Data 22/01/2019Downloads: 84
MODULO dichiarazione provvigione locazione con possibilità di futura compravendita.-
Modulo da utilizzare quando le parti che hanno concluso una locazione potrebbero in futuro concludere anche la compravendita per lo stesso immobile. Il modulo prevede un obbligo di avvisare l'agenzia della ripresa delle trattative per la compravendita e la pattuizione delle provvigioni dovute in caso di conclusione.-€ 50,00 -
Nº 686Data 18/07/2018Downloads: 14
PARERE N°786: LA CAPARRA CONFIRMATORIA ED IL PREZZO DELLA compravendita POSSONO ESSERE COSTITUITI DA CAMBIALI?
La risposta alla prima domanda deve essere negativa. Come stabilito dalla Suprema Corte con la sent. del 2014, n. 13243, la caparra non può essere costituita attraverso la consegna di cambiali (“Deve escludersi che la cambiale possa considerarsi mezzo idoneo per costituire validamente una caparra, poichè ha natura di promessa di pagamento, ma non di mezzo di pagamento”). Solo l’assegno bancario costituisce valido mezzo di pagamento per la conclusione del contratto di caparra confirmatoria ex art. 1385 cod.civ., in quanto “ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo“. Diverso è il caso in cui le parti si accordino a pagare il prezzo della compravendita mediante cambiali. In questo caso la risposta è negativa, salvo che le parti si siano accordate in tal senso. Tale risposta la si ricava dall’interpretazione della sentenza della Cassazione civile sez. II 31 ottobre 2013 n. 2456, la quale stabilisce che non ha effetto solutorio il pagamento del prezzo della compravendita tramite la cessione di cambiali, avendo quest'ultima natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ferma diversa statuizione fra le parti.€ 30,00 -
Nº 510Data 09/02/2017Downloads: 74
compravendita immobiliare, senza il certificato di abitabilità si può sciogliere il contratto.
Per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 2294/2017), senza il certificato il bene è incommerciabile.- Gli Ermellini hanno chiarito che, in mancanza del rilascio del certificato, l’acquirente, entro il termine di dieci anni dalla stipula del contratto, può rivolgersi al Tribunale per richiedere sia lo scioglimento del contratto, con l’eventuale annullamento dell’atto notarile e la restituzione dei soldi versati, sia il risarcimento del danno, per il quale l’acquirente deve dimostrare, tuttavia, i danni subiti nell’aver intrapreso un investimento sbagliato, con perdita di altre occasioni. Nel caso in cui sia stato firmato solamente il contratto preliminare (‘compromesso’) e non l’atto definitivo di trasferimento della proprietà la mancanza di agibilità è sufficiente per poter recedere dalla promessa di acquisto. La Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la mancata consegna dei certificati di abitabilità o agibilità e conformità alla concessione edilizia giustifica la risoluzione del contratto preliminare di compravendita “per inadempimento di non scarsa importanza imputabile al promittente venditore, avendo l’acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene,download riservato - non acquistabile -
Nº 436Data 19/07/2016Downloads: 47
QUESITO N. 708: compravendita E RIMOZIONE ACCESSORI. SE, NELL’IPOTESI IN CUI NULLA È STATO PATTUITO NEL PRELIMINARE, GLI ACCESSORI DI CUI È DOTATO L’IMMOBILE POSSONO ESSERE RIMOSSI DAL VENDITORE ALL’ATTO DI TRASFERIMENTO.
SOLUZIONE Nei contratti di compravendita i BENI ACCESSORI condividono le stesse sorti del bene principale: nel silenzio delle parti i primi seguono le vicende traslative del secondo, salvo, trattandosi di bene immobile, sia stato diversamente pattuito per iscritto (Cass. civ. Sez. II, 20/09/2012, n. 15846), con conseguente impossibilità del proprietario di rimuovere gli stessi dall’immobile, qualora nulla sia statuito al riguardo nel relativo contratto. - PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 299Data 17/11/2015Downloads: 27
QUESITO N.664 - EDILIZIA AGEVOLATA - In caso di cessione dell’ immobile realizzato in regime di edilizia agevolata, è possibile effettuare la compravendita successiva alla prima ad un prezzo diverso rispetto a quello “massimo di cessione?
In caso di cessione dell’ immobile realizzato in regime di edilizia agevolata, è possibile effettuare la compravendita successiva alla prima ad un prezzo diverso rispetto a quello “massimo di cessione? ..... Sebbene gli orientamenti giurisprudenziali siano stati sinora estremamente discordanti, rendendo particolarmente perigliosa la materia delle alienazioni immobiliari de quibus, la recente pronuncia delle S.U della Cassazione ha perentoriamente affermato che il vincolo del prezzo massimo di cessione debba essere rispettato anche per le cessioni dell’immobile successive alla prima. Ne deriva la nullità parziale del contratto e la sostituzione automatica della clausola relativa al prezzo massimo di cessione rispetto a quello convenuto dalle parti. Il venditore, invero, potrà vendere al prezzo di libero mercato ma solo dopo aver “indennizzato” il concedente che, all’epoca della assegnazione dei suoli, non aveva incassato i costi di costruzione delle opere. In questa situazione è pertanto consigliato a coloro i quali intendono procedere alla alienazione di un immobile che si trovi in un piano di zona con vincolo relativo al prezzo massimo, in primo luogo di rivolgersi al Comune per ottenere una certificazione attestante il prezzo massimo di cessione; ed una volta accertato detto prezzo , qualora si intenda procedere alla cessione ad un prezzo maggiore, effettuare richiesta al medesimo Comune di stipulare l’apposita convenzione per eliminare tale vincolo previa quantificazione e versamento della somma relativa. Solo dopo la stipula della convenzione sarà possibile procedere alla alienazione dell’immobile ad un prezzo libero.€ 20,00 -
Nº 227Data 15/06/2015Downloads: 6
QUESITO N. 637: CONTRATTO PRELIMINARE DI compravendita E POTERI DEL LIQUIDATORE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA.
SE IL LIQUIDATORE PUÒ PROCEDERE ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DEFINITIVO DI compravendita O È NECESSARIO IL CONSENSO DI TUTTI I SOCI.€ 20,00 -
Nº 135Data 21/01/2015Downloads: 25
SENTENZA VITTORIOSA GENNAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI compravendita IMMOBILIARE.
In accoglimento delle eccezioni dello studio d’Aragona è stata rigettata la richiesta di nullità del contratto di compravendita avanzata dall’acquirente sul presupposto dell’abusività dell’immobile.- In particolare il giudice ha convenuto in ordine alla non applicabilità della sanzione di nullità, prevista dalla Legge 45/85, qualora l’abusività non dipenda dalla mancanza delle concessioni edilizie, ma da difformità parziali, anche successive rispetto alla stessa.- Il Giudice ha escluso inoltre il diritto dell’acquirente ad ottenere una risoluzione del contratto quando questi era a conoscenza delle suddette difformità.€ 100,00 -
Nº 3560Data 06/10/2009Downloads: 5
Quesito n. 340: Se la mancanza del certificato dei Vigili del Fuoco ( c.d. certificato prevenzione incendi) può comportare la risoluzione del contratto di compravendita.-
Il C.p.i.,Certificato prevenzione incendi, è un documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza.- Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. In particolare: - autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta; - altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.- Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell’amministratore condominiale chiedere il rinnovo.- Insieme al Cpi i Vigili del Fuoco rilasciano anche il certificato di conformità alle norme anti-smog. E’ possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio. Non è del tutto chiaro però se competa al condominio, nella persona del suo rappresentante (l’amministratore) richiedere e ottenere il Cpi o se invece sia obbligo dei Vigili del Fuoco stessi fare un’ispezione e rilasciare il certificato (legge 818/84, art. 2, comma 8).- Venendo al caso di specie, è da sottolineare che la consegna all’acquirente del certificato prevenzione incendi non rientra tra gli obblighi del venditore previsti dal Codice civile in quanto non è tra i documenti previsti dall’art. 1477 3° comma, cioè tra i documenti necessari ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in mancanza dei quali si avrà risoluzione per inadempimento. Tra i documenti che devono essere consegnati rientrano, infatti, non solo quelli utili in ordine all’avvenuto acquisto del diritto, ma anche quelli utili in ordine alla mera disponibilità della cosa, sia di fronte ai privati che alla Pubblica Amministrazione. A tal proposito la Corte Suprema di Cassazione (Cassazione civile , sez. II, 18 giugno 1991, n. 6882) ha specificato che non può ritenersi necessario per l'uso della res venduta e non rientra, quindi, fra i documenti da consegnare all'acquirente a norma dell'art. 1477 ultimo comma, il certificato di prevenzione incendi di cui alla l. 26 luglio 1965 n. 966. La Corte ha poi sottolineato che solo nel caso di vendita di una azienda, è necessario che non sia mancata la richiesta del detto certificato, che ai termini degli art. 2 e 4 della legge citata e del d.m. 27 settembre 1975 condiziona l'esercizio dell'attività commerciale. P.Q.M. La mancata esibizione del certificato prevenzione incendi da parte del venditore non comporta la risoluzione contrattuale (art. 1477 3° comma). Inoltre secondo la normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) tale certificato è obbligatorio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3526Data 21/09/2009Downloads: 1
Se è vietato il patto commissorio nella compravendita immobiliare.-
L’art. 2744 del codice civile (Divieto del patto commissorio), prevede che: “è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno” Al riguardo la Cassazione ha chiarito che va escluso il divieto di patto commissorio se, tra le parti del contratto di compravendita immobiliare, manca un rapporto di debito-credito tra alienante ed acquirente, infatti i Giudici hanno specificato che non si può annullare ex articolo 2744 c.c. la compravendita dell’immobile, laddove non c’è obbligo di restituzione del denaro ricevuto dall’alienante e fra le parti contrattuali non intercorre un rapporto di debito-credito. La legge parla chiaro: è nullo ogni contratto che ha l’obiettivo di garantire il pagamento di un debito attraverso la cessione preventiva di un bene in proprietà. Prendiamo il caso in cui è effettivamente previsto il trasferimento dell’immobile: la vendita con patto di riscatto non vale - spiegano gli “ermellini” - quando la somma versata dall’acquirente non rappresenta il pagamento del prezzo ma l’esecuzione di un mutuo: l’atto, insomma, è privo della causa di scambio tipica della vendita e serve in realtà a costituire in favore del creditore una provvisoria posizione di garanzia capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire il denaro ricevuto. Un contratto del genere non integra direttamente il patto commissorio vietato dal Codice ma rappresenta comunque un mezzo per eludere la norma imperativa ex articolo 2744 c.c. e va dunque ritenuto «in frode alla legge» in base all’articolo 1344 c.c.. Fattispecie Il venditore non riesce a far annullare il contratto, anzi pagherà i danni. L’alienante sostiene che l’atto fu stipulato soltanto per garantire l’acquirente, una finanziaria poi fallita: la società avrebbe estinto le passività del venditore con le banche, circa 62,5 milioni di vecchie lire, ottenendo entro dieci anni la somma di 100 milioni; eppure la casa compravenduta valeva almeno mezzo miliardo, lamenta l’ex proprietario. Non è questo il punto, però: è escluso che si possa parlare di illiceità della vendita - concludono i giudici - perché il creditore dell’alienante non è la finanziaria-acquirente dell’immobile ma un gruppo di banche; in sostanza il raggiro ipotizzato dal venditore avrebbe inciso sulla volontà dell’alienante in relazione a una circostanza che è rimasta estranea al contratto “incriminato”: al trasferimento del bene, dunque, non è sotteso lo scopo di garanzia che fa scattare il divieto imposto dall’articolo 2744 c.c.. Cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza 7 Settembre 2009, n. 19288download riservato - non acquistabile -
Nº 2711Data 12/12/2008Downloads: 218
CONTRATTO PRELIMINARE DI compravendita (aggiornato alla disciplina certificati sicurezza impianti e attestazione energetica.)
Contratto preliminare di compravendita immobiliare di alto livello aggiornato alla disciplina certificati sicurezza impianti e attestazione energetica.- Per il suo corretto utilizzo è richiesta approfondita esperienza e competenza professionale.-€ 500,00 -
Nº 2103Data 05/07/2007Downloads: 0
Breve Articolo sulla compravendita frazionata di immobili posti in strutture ricettive “c.a.v.”
Articolo avente ad oggetto Riflessioni problematiche sulla compravendita frazionata di immobili posti in strutture ricettive “c.a.v.”.- Articolo pubblicato sulla rubrica giuridica altalex .it .-download riservato - non acquistabile -
Nº 1991Data 25/01/2007Downloads: 0
Guida Fiscale alla compravendita della Casa
Guida Fiscale alla compravendita immobiliare aggiornata con la Finanziaria 2007 .-download riservato - non acquistabile -
Nº 1550Data 28/09/2006Downloads: 13
compravendita IMMOBILIARE E CERTIFICATO DI ABITABILITA’ - Profili civilistici.-
Il certificato di agibilità ex art. 24 D.P.R. n. 380/2001; - compravendita immobiliare e mancanza del certificato; - La tutela dell’acquirente; Contratto preliminare e certificato di abitabilità.download riservato - non acquistabile -
Nº 1329Data 13/12/2005Downloads: 36
CONTRATTO PRELIMINARE DI compravendita DI FABBRICATO DA COSTRUIRE
Schema di contratto preliminare di compravendita di fabbricato da costruire, aggiornato alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs.20 giugno 2005, n.122.-€ 500,00 -
Nº 1330Data 13/12/2005Downloads: 51
CONTRATTO DI compravendita DI NUDA PROPRIETA.-
Schema di contratto relativo alla compravendita della nuda proprietà di un bene immobile.-€ 5.000,00 -
Nº 6524Data 16/04/2025Downloads: 7
Come registrare un contratto preliminare di compravendita. Come si deve registrare un contratto preliminare di compravendita?
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Nº 6482Data 12/02/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI INCARICO CONCLUDONO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI AL POSTO DELLA compravendita CONCLUDONO UNA PERMUTA, A CONDIZIONE CHE NON CI SIANO FATTORI INTERRUTTIVI TRA LA TRATTATIVA INSTAURATA DAL MEDIATORE E QUELLA POI CONCLUSA DALLE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - XII SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “nel caso di specie, avuto riguardo al primo elemento è circostanza provata che a mettere in relazione tra loro Imperatore Mariarosaria e Amato Fabio sia stata, dapprima, l’agenzia immobiliare Studio Via Libertà n.285. Le ragioni di ciò sono in primo luogo la sussistenza di una prima proposta di acquisto, sebbene parzialmente difforme dal contratto finale stipulato tra le parti, prima del quale Amato Fabio ha visionato l’immobile. Si precisa, che mettere in relazione tra loro le parti non implica necessariamente che il contatto debba avvenire anche fisicamente di persona; ad ogni modo, mediante le prove testimoniali è emerso che almeno in un’occasione le parti si siano incontrate presso l’agenzia immobiliare, nonché che queste ultime abbiamo reciprocamente visionato gli immobili l’uno dell’altro. Altresì, in uno di questi incontri le parti hanno entrambe mostrato un’impellenza nel vendere i propri beni, proprio al fine di poter acquistare quelli nuovi. Ne è conseguita una proposta avanzata dall’agenzia, sfociata in una trattativa in stato avanzato tra le parti rispetto alla permuta e vendita dei rispettivi immobili. È, dunque, innegabile l’identità del tipo di affare tra l’idea sorta dall’agenzia tramutata in trattativa e quello poi conclusosi nella effettività".download riservato - non acquistabile -
Nº 6075Data 28/01/2025Downloads: 62
KIT N. 1 - SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE compravendita: IL KIT COMPRENDE I SEGUENTI MODULI: TIPO 01 INCARICO DI VENDITA; TIPO 02 PROPOSTA DI ACQUISTO; TIPO 03 INCARICO DEL PROPONENTE; TIPO 04 SCHEDA INFORMATIVA IN FORMATO WORD.
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Nº 6074Data 28/01/2025Downloads: 91
MODULO 01 -- NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER compravendita IMMOBILIARE - MODELLO AGGIORNATO GENNAIO 2025 - (PDF COMPILABILE)
NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA IMMOBILIARE - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA GENNAIO 2025.- Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 1.299,00 -
Nº 865Data 13/01/2025Downloads: 145
MODULO COMUNICAZIONE RECESSO EX ARTICOLO 1385 C.C. DALLA PROPOSTA D’ACQUISTO OVVERO DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI compravendita, SIA DAL PROPONENTE ACQUIRENTE CHE DAL PROMISSARIO VENDITORE, CON TRATTENIMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA VERSATA O RICHIESTA DEL DOPPIO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMISSARIO VENDITORE OPPURE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, A SEGUITO DEL GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE, INTENDA COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO DAL CONTRATTO EX ARTICOLO 1385 C.C. MANIFESTANDO L'INTENZIONE DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LA CAPARRA VERSATA O DI RICHIEDERE IL DOPPIO DELLA STESSA, A SECONDA SE VIENE INVIATA DAL VENDITORE O DALL'ACQUIRENTE.€ 99,00 -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI compravendita -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6361Data 12/09/2024Downloads: 5
APE e compravendita di immobile in condominio: le novità della Direttiva Case Green.
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Nº 6356Data 11/09/2024Downloads: 4
compravendita immobile in condominio: quale sorte per il fondo di riserva lavori straordinari?
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Nº 6078Data 27/04/2024Downloads: 20
KIT N.2. - SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE compravendita IMMOBILI IN COSTRUZIONE: IL KIT COMPRENDENTE I SEGUENTI MODULI: TIPO 13 INCARICO DEL COSTRUTTORE; TIPO 14 PRENOTAZIONE ACQUIRENTE; TIPO 15 PRESA VISIONE.
Moduli stampati: blocchi da 100 fogli in carta chimica autocopiante con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva. E' possibile anche la fornitura in formato pdf compilabile.€ 2.400,00 -
Nº 6121Data 27/11/2023Downloads: 90
MODULO CONTRATTO DI CESSIONE DI CONTRATTO PRELIMINARE DI compravendita.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL CONTRATTO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMETTENTE ACQUIRENTE INTENDA CEDERE IL PROPRIO CONTRATTO PRELIMINARE AD UN NUOVO ACQUIRENTE CON L’AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE.€ 49,00 -
Nº 6091Data 14/11/2023Downloads: 3
compravendita IN AMBITO CONDOMINIALE E OBBLIGO DI INFORMAZIONE SU LITI IN CORSO
Il condomino che venda la sua unità immobiliare e non informi l’acquirente dell’esistenza di una causa in corso che coinvolge il condominio, può essere chiamato a rispondere di tale comportamento?download riservato - non acquistabile