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Hai cercato '' 1401 '' ho trovato 4 documenti

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  • Nº 6626
    Data 02/12/2025
    Downloads: 21
    MODULO DICHIARAZIONE DI NOMINA EX ART. 1401 C.C. DA INVIARE DOPO IL PRELIMINARE IN CUI CI SI È RISERVATI LA FACOLTÀ DI NOMINA DI UN TERZO INTESTATARIO, AL VENDITORE NEL TERMINI PREVISTI NEL CONTRATTO
    quando deve essere utilizzato? Questo modulo va utilizzato quando, dopo aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita immobiliare nel quale il promissario acquirente ha inserito la clausola “per persona da nominare” (artt. 1401 ss. c.c.), si intende far subentrare nel contratto un terzo che diventerà l’effettivo acquirente e, quindi, l’intestatario nell’atto definitivo (rogito). In altre parole, il promissario acquirente che ha firmato il preliminare non sta “cambiando idea” sulle condizioni: sta esercitando una facoltà già prevista, per far sì che i diritti e gli obblighi del preliminare passino al soggetto nominato, che poi comparirà come acquirente al rogito. Il modulo si usa compilando i dati delle parti, richiamando con precisione gli estremi del preliminare e dell’immobile e, soprattutto, facendo sottoscrivere la dichiarazione anche al soggetto nominato, perché la nomina sia efficace solo se accompagnata dall’accettazione del terzo (in alternativa, se esiste, può valere una procura anteriore al preliminare, ma nella prassi immobiliare la strada più lineare è l’accettazione firmata dal nominato). Una volta compilato e firmato, il documento va comunicato al venditore entro il termine previsto: se nel preliminare le parti hanno stabilito un termine specifico (ad esempio “almeno tre giorni prima del rogito”), quello prevale e va rispettato; in tal caso, non è sufficiente “fare la nomina direttamente in atto” se ciò significherebbe arrivare oltre la scadenza pattuita. È quindi opportuno inviare la dichiarazione con modalità tracciabile (PEC o raccomandata A/R), così da avere prova certa della data di comunicazione, e consegnarne copia anche al notaio incaricato della stipula, affinché possa predisporre correttamente l’atto definitivo intestandolo al nominato. Quanto alle particolarità più rilevanti, è bene sapere che la dichiarazione di nomina deve essere valida ed efficace: se manca l’accettazione del terzo (o la procura anteriore), oppure se la nomina è tardiva rispetto al termine concordato, la nomina non produce effetti e il preliminare resta pienamente efficace tra le parti originarie, con la conseguenza che il promissario acquirente che ha firmato “con riserva” rimane obbligato verso il venditore. In questo scenario il venditore, più che “opporsi” in senso discrezionale, può legittimamente rifiutare di stipulare con il terzo perché, giuridicamente, la nomina non è stata perfezionata nei modi e tempi dovuti, e può pretendere la stipula con il contraente originario alle condizioni già pattuite. Un altro punto importante riguarda la forma: la dichiarazione di nomina e l’accettazione (o procura) devono rivestire la stessa forma usata per il preliminare; quindi, se il preliminare è stato redatto in scrittura privata semplice, in linea generale anche la nomina può essere in scrittura privata, mentre se il preliminare è atto pubblico o scrittura privata autenticata è opportuno che la nomina segua la medesima forma. Infine, se il preliminare è stato trascritto o comunque richiede pubblicità per determinati effetti, può essere necessario coordinare con il notaio anche gli adempimenti di pubblicità della nomina, così da mantenere allineati forma ed effetti verso i terzi.
    € 49,00
  • Nº 6194
    Data 04/03/2024
    Downloads: 56
    MODULO DICHIARAZIONE DI NOMINA DEL TERZO INTESTATARIO EX ARTICOLO 1401 DEL CODICE CIVILE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROPONENTE ACQUIRENTE INTENDA NOMINARE L’INTESTATARIO DELL’IMMOBILE CHE SI È OBBLIGATO AD ACQUISTARE, ESSENDOSI RISERVATO NELLA PROPOSTA D’ACQUISTO, OPPURE NEL CONTRATTO PRELIMINARE, LA POSSIBILITÀ DI INTESTARLO AD UN TERZO. LA SCRITTURA DEVE ESSERE INVIATA ALLA PARTE VENDITRICE, SOTTOSCRITTA SIA DAL PROMISSARIO ACQUIRENTE CHE DAL SOGGETTO A CUI L’IMMOBILE DOVRÀ ESSERE INTESTATO.
    € 59,00
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    Nº 1819
    Data 05/02/2007
    Downloads: 2
    Se l'aumento di traffico su una strada privata attraverso la quale si esercita una servitù costituisce diminuzione o maggiore incomodità dell'utilizzo della servitù stessa
    Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Sez. II, 30 giugno 2005, n. 14015
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    Nº 2341
    Data 19/03/2008
    Downloads: 16
    ANTIRICICLAGGIO. LE PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI ASSEGNI BANCARI.
    Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 – articolo 49, comma 10 – Imposta di bollo su assegni bancari o postali o assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciati in forma libera
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