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Nº 3351Data 25/06/2009Downloads: 0
Se tra le circostanze note e relative alla sicurezza dell'affare che il mediatore è tenuto a comunicare ai sensi dell’art. 1759 c.c. rientrano anche gli “elementi di fatto” che emergono dal titolo d’acquisto del venditore.-
indagini tecnico-giuridichedownload riservato - non acquistabile -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5910Data 15/04/2023Downloads: 21
È ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN OBBLIGO DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
SENTENZA VITTORIOSA OTTENUTA DALLO STUDIO d'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATO, RESPONSABILE AVV. GIOVANNA CARBONE, IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI. XII SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRITICA,IN PERSONA DEL GIUDICE ONORARIO, DOTT.SSA LUCIA VIETRI,HA ACCOLTO I SEGUENTI PRINCIPI: È ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN OBBLIGO DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO: COSI' TESTUALMENTE "In caso di intermediazione in compravendita immobiliare, il mediatore, ai sensi dell’art. 1176 cc, non è, infatti, tenuto ad effettuare specifiche indagini di tipo tecnico giuridico sull’immobile posto in vendita ma deve comunicare alle parti , secondo quanto dispone l’art. 1759 cc, le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.”download riservato - non acquistabile -
Nº 5811Data 14/12/2022Downloads: 6
IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc. Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’. download riservato - non acquistabile -
Nº 5785Data 17/11/2022Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE LA PROPOSTA ABBIA AD OGGETTO UN IMMOBILE DOTATO DI VERANDA ABUSIVA, PURCHE' ABBIA CORRETTAMENTE AVVISATO GLI ACQUIRENTI DI TALE IRREGOLARITÀ MEDIANTE ALLEGAZIONE DI SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI SALERNO Il GO Avv. Barbara Iorio. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: la società attrice avendo messo in relazione le parti interessate l’una alla vendita l’altra all’acquisto dell’immobile, avendo favorito l’incontro delle volontà, avendo promosso e portato a favorevole conclusione la riuscita dell’affare che ognuna delle parti si proponeva di conseguire, aveva portato a termine il compito per cui gli era stato conferito l’incarico e aveva maturato a pieno titolo il diritto ad ottenere la provvigione spettante come da accordi sottoscritti con entrambe le parti. II PRINCIPIO: La Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 Codice Civile, che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno. III PRINCIPIO: Infatti è principio noto che “Intanto sussiste la responsabilità del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., per avere omesso di comunicare alle parti "le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare", in quanto da un lato, si tratti di circostanze tali da influire sulla conclusione dell'affare, dall'altro, si dimostri dalla parte interessata che a causa delle denunziate omissioni ha subito un pregiudizio ovvero ha concluso il contratto a condizioni diverse, rispetto a quelle auspicate (Cass. Civ. 7 agosto 2002, n. 11911)”- Orbene, nella vicenda de qua è bene evidente che la convenuta era stata resa edotta sin dall’inizio delle trattative di quanto conosciuto dall’agenzia, circostanza che non ha influito affatto sulla sua volontà di acquistare il suddetto bene.- Ciò esclude che quanto lamentato da controparte possa assurgere ad elemento che l’avrebbe indotto a concludere a condizioni diverse o a non concludere affatto, circostanza che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 1759 c. c.- IV PRINCIPIO: A tanto aggiungasi che grava sul contraente un obbligo di diligenza che gli impone di svolgere gli opportuni accertamenti necessari a contrarre, per cui non si tollera affatto l’atteggiamento di chi pretende di annullare gli impegni assunti opponendo la mancata conoscenza di circostanze che avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5530Data 15/10/2021Downloads: 45
PARERE N. 931 - IL MEDIATORE PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DEI VIZI OCCULTI DELL’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA?
La risposta al presente quesito è negativa, nel senso che il mediatore non può essere ritenuto responsabile dei vizi occulti, salvo che non si dimostri che ne era a conoscenza o che poteva conoscerli usando l’ordinaria diligenza.- La norma quadro in materia è l’art. 1759 c.c. ............€ 29,90 -
Nº 5438Data 26/03/2021Downloads: 10
VA ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE E RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, LADDOVE L’ACQUIRENTE, DOPO AVER CONOSCIUTO LA CIRCOSTANZA CHE ASSUME NON RIFERITA, ABBIA COMUNQUE COMPRATO L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – NOLA 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi: PRIMO PRINCIPIO: Il mandato da una delle parti non esclude che l’attività rientri nella mediazione, e che debba essere quindi regolamentato secondo le norme sulla mediazione, anche in ordine alle provvigioni. La circostanza che il mediatore abbia agito su incarico di una delle parti, non esclude che tale attività sia da inquadrarsi nell’ambito della mediazione, come disciplinata dall'art 2, comma quarto, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, in quanto non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta (giudizio, del resto, non compatibile con la tecnica qualificatorio-sussuntiva della fattispecie). Al fine di marcare l'autonomia del mediatore dall'una e dall'altra parte, il requisito di terzietà è espresso per lo più dalla giurisprudenza di questa Corte col richiamo a concetti quali –imparzialità - o - neutralità" rispetto ai soggetti posti in relazione tra loro in vista dalla conclusione dell'affare”. Ragion per cui tale attività resta regolata dalle norme sulla mediazione, anche in ordine all’insorgenza del diritto alle provvigioni. SECONDO PRINCIPIO: Va scusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759 c.c. quando la circostanza omessa non sia decisiva ai fini della valutazione e della sicurezza dell’affare. Va esclusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759, laddove la parte che assuma di non essere stata informata di una determinata circostanza, non solo non fornisca la prova certa di tale omissione, ma poi abbia comunque acquistato dopo essere venuta a conoscenza della circostanza di cui denunzia omissione, dimostrando così che non si tratta di una circostanza decisiva ai fini della valutazione e sicurezza dell’affare. TERZO PRINCIPIO: Anche laddove si eccepisca l’intervento di altri mediatori nella conclusione dell’affare, deve essere esclusa la suddivisione della provvigione ex articolo 1758 c.c., laddove la parte tenuta non dimostri il contributo causale dell’intervento degli altri mediatori: La circostanza che nell’atto notarile di compravendita vi è espresso riferimento all’opera di intermediazione espletata da altra società, non esclude il diritto del primo mediatore alla provvigione, atteso che per giurisprudenza costante l’attività prestata dal secondo mediatore non interrompe automaticamente il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare (Cass. n. 869 del 16.1.2018). Né tantomeno detta circostanza, peraltro espressamente prevista dall’art. 1758 c.c., può in qualche misura modificare nel caso di specie la misura della provvigione da corrispondere, in quanto dall’atto di compravendita non è dato evincere il contributo causale apportato dal secondo mediatore, né esso è stato allegato e provato dai convenuti nel corso del giudizio.€ 49,00 -
Nº 3686Data 21/12/2009Downloads: 2
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui comunichi all'acquirente che la veranda è stata condonata mentre in realtà non aveva verificato tale notizia.-
art. 1759 c.c. dannidownload riservato - non acquistabile -
Nº 3676Data 11/12/2009Downloads: 1
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui comunichi al cliente delle informazioni inesatte a causa del pessimo lavoro compiuto da un tecnico non organicamente inserito nella sua struttura aziendale, e se l'agenzia perde il suo
art. 1755 1759 responsabilità professionale del mediatore conclusione affare inadempimento scarsa importanzadownload riservato - non acquistabile -
Nº 3660Data 27/11/2009Downloads: 0
Se il mancato accertamento dei dati catastali da parte del mediatore danneggia il diritto dello stesso a percepire le provvigioni.-
art. 1755 1759 circostanze note conclusione affare c.c. responsabilità agente immobiliaredownload riservato - non acquistabile -
Nº 3649Data 19/11/2009Downloads: 2
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui confermi all’acquirente l’esistenza di un’abitabilità dell’immobile in realtà inesistente.-
La circostanza che il mediatore, durante tutto il precedente corso delle trattative, avesse espressamente confermato (evidentemente allo scopo dei poter lucrare la provvigione) un’abitabilità dell’immobile di fatto non sussistente, senza preoccuparsi – nonostante il rilievo che la questione rivestiva per il proponente acquirente – di riscontrare la circostanza direttamente e con la diligenza professionale a lui richiedibile, induce a ritenere che nella specie il mediatore abbia violato l’obbligo di corretta informazione secondo il criterio della media diligenza professionale, su di lui specificamente gravante, ex art. 1759, comma 1 cod. civ. Tale criterio, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, comporta infatti l’obbligo positivo del mediatore di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza; nonché, in senso negativo, il divieto di fornire non solo informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato direttamente, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle (v. fra le tante, Cass. n. 16009/2003, Cass. n. 6714/01, Cass. n. Cass. n. 6389/2001, Cass. n. 5107/1999 e Cass. n. 4126/2001): con la conseguenza che, ove tali informazioni si rivelino poi inesatte e in veritiere, si configura una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente.download riservato - non acquistabile -
Nº 3487Data 08/09/2009Downloads: 1
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui non si concluda la vendita perché, soltanto al momento della stipula dinanzi al notaio, è emerso che il venditore è parzialmente titolare dell'immobile.-
“non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore stesso deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli […]. E' pur vero che è stato il promettente acquirente a desistere dall'acquisto ma la causa di tale desistenza va individuata nell' omessa comunicazione, da parte del M. della sua parziale titolarità del bene e nella sopravvenuta conoscenza di tale circostanza in presenza del notaio. Nessuna responsabilità in tal senso può essere invece imputata al mediatore per le ragioni indicate in sede di analisi del primo motivo” art. 1759 c.c.download riservato - non acquistabile -
Nº 3370Data 30/06/2009Downloads: 4
Quali sono le conseguenze nel caso in cui nella proposta d'acquisto si parli di immobile da
art. 1759 compromesso circostanze note diligenza legge 39 1989 organizzazione affare 1479 1482 c.c.download riservato - non acquistabile -
Nº 3357Data 25/06/2009Downloads: 5
Se l’acquirente può rifiutarsi di pagare le provvigioni al mediatore nel caso in cui il venditore abbia dichiarato (falsamente) che l’immobile è dotato dell’ agibilità/abitabilità e l’agenzia abbia omesso di controllare la veridicità di tale circostanza.-
art. 1759 1755 agibilità abitabilità 1460 buona fede responsabilità certificatodownload riservato - non acquistabile -
Nº 6480Data 04/02/2025Downloads: 157
MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA – VERSIONE SEMPLIFICATA - AGGIORNATO GENNAIO 2025.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO È VERSIONE AGGIORNATA DELLA FAMOSA SCHEDA INFORMATIVA LEX CONSULT CREATA E REGISTRATA PER IL COPYRIGHT DA LEX CONSULT; IL MODULO SERVE AD EVITARE CHE IL MEDIATORE POSSA INCORRERE IN RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI PER NON AVER RIFERITO INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMMOBILE O PER AVER RIFERITO INFORMAZIONI NON VERIFICATE E POI RIVELATESI FALSE. TUTTI I CAMPI SUI QUALI IL MEDIATORE NON HA AVUTO INFORMAZIONI DAL VENDITORE E NON SONO ALTRIMENTI CONOSCIBILI MEDIANTE CONSULTAZIONE DEL TITOLO DI PROVENIENZA E DEI REGISTRI IPOTECARI CATASTALI DEVONO ESSERE ELIMINATI E NON LASCIATI IN BIANCO. DEVE ESSERE STAMPATO ED ALLEGATO ALL'INCARICO ED A TUTTE LE PROPOSTE DI ACQUISTO. CON TALE MODALITÀ OPERATIVA SI RIDUCE AL MASSIMO IL RISCHIO DI INCORRERE IN RESPONSABILITA' PROFESSIONALI. QUESTA VERSIONE È STATA AGGIORNATA, CON L'ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'INCARICANTE A PROCEDERE ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA E DELLA CLASSE ENERGETICA ANCHE IN ASSENZA DI APE CON ESONERO DI OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AGENZIA.€ 500,00 -
Nº 3630Data 04/11/2009Downloads: 19
Breve spiegazione sull'obbligo del mediatore di rispondere dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite.-
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Nº 1810Data 02/02/2007Downloads: 0
Se il mediatore che abbia ricevuto incarico per la vendita di un immobile (mediazione unilaterale atipica) debba essere iscritto al ruolo degli agenti di affari in mediazione affinchè sorga il suo diritto alle provvigioni.-
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione , sez. III civile, 05.09.2006 n° 19066download riservato - non acquistabile -
Nº 1389Data 30/03/2006Downloads: 8
Se spetta la provvigione nel caso in cui le trattative siano state interrotte e successivamente riprese senza l'ausilio dell'agenzia di intermediazione.-
Tribunale di Nocera Inferiore - Sentenza n. 938/05. Sentenza di condanna al pagamento delle provvigioni in favore di un'agenzia immobiliare difesa dallo Studio Legale Associato d'Aragona con la quale è stato riconosciuto il diritto ai compensi anche nell'ipotesi in cui le parti messe in relazione dal mediatore concludono l'affare autonomamente dopo la scadenza dell'incarico.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1276Data 21/09/2005Downloads: 259
MODULO LETTERA RACCOMANDATA DEL MEDIATORE ALL'INCARICANTE DI COMUNICAZIONE FORMALE DI AVVENUTO RITIRO PROPOSTA D'ACQUISTO CONFORME
Quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che è stata ritirata una proposta di acquisto conforme ed occorre precostituirsi la prova di aver messo a conoscenza l'incaricante dell'avvenuto ritiro€ 100,00 -
Nº 968Data 23/12/2004Downloads: 0
QUESITO - 098 Se il mediatore ha l'obbligo di informare il cliente della probabile espropriazione dell'immobile che intende acquistare.
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Nº 1108Data 25/10/2004Downloads: 0
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE 8 MAGGIO 2001 N. 6389
Obbetto: obbligo di informazione in capo al mediatore.download riservato - non acquistabile -
Nº 1103Data 21/10/2004Downloads: 0
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE 24 OTTOBRE 2003 N. 16009
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Nº 1100Data 13/10/2004Downloads: 3
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE 22 MARZO 2001, N. 4126
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Nº 3034Data 19/04/2003Downloads: 2
QUESITO N. 043: Se in caso di vendita di un terreno poi scoperto avente destinazione urbanistica, spetta il diritto di prelazione agraria
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