Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 5709Data 15/06/2022Downloads: 6
cila - Comunicazione di inizio lavori asseverata
La cila (acronimo di Comunicazione di inizio lavori asseverata) è una comunicazione necessaria per alcune opere e lavori di natura edilizia, introdotta dal d.lgs. n. 222/2016 nel TU Ediliziadownload riservato - non acquistabile -
Nº 6447Data 02/01/2025Downloads: 2
Superbonus: è possibile presentare la cilaS insieme alla richiesta di sanatoria degli abusi nelle parti comuni?
download riservato - non acquistabile -
Nº 6670Data 16/10/2026Downloads: 2
MODULO - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PER LA RICERCA DEL FASCICOLO EDILIZIO IN ASSENZA DEGLI ESTREMI DELLA PRATICA – UTILIZZABILE ANCHE DALL’AGENTE IMMOBILIARE.
Quando deve essere utilizzato: istanza da utilizzare quando occorra acquisire dal Comune il fascicolo edilizio o la documentazione relativa a interventi eseguiti su un immobile, ma il proprietario o l’agente immobiliare non conoscano il numero, la data di protocollo o gli altri estremi identificativi delle relative pratiche.- Il modulo consente di richiedere formalmente l’accesso all’intero fascicolo edilizio e alle eventuali *cila, cilaS, SCIA, permessi di costruire, varianti, elaborati progettuali, comunicazioni di inizio e fine lavori e ulteriori atti amministrativi o tecnici* riferibili all’immobile o al fabbricato nel quale lo stesso è ricompreso.- La richiesta può essere utilizzata anche quando sull’immobile siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico o lavori agevolati mediante *Ecobonus, Superbonus ex art. 119 D.L. 34/2020 o altri bonus edilizi*, ma non sia più disponibile la relativa documentazione tecnica o non siano conosciuti gli estremi della pratica presentata presso il Comune.- Il modulo è formulato sulla base dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 184/2006, che consente al richiedente, quando non conosca gli estremi del documento, di indicare *gli elementi idonei a consentirne l’individuazione*, quali indirizzo dell’immobile, dati catastali, nominativo del proprietario, periodo degli interventi, tipologia dei lavori ed eventuali tecnici o imprese coinvolte.- La modulistica recepisce i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di accesso alle pratiche edilizie, *non può essere necessariamente pretesa la preventiva conoscenza del numero o della data di protocollo*, quando il richiedente abbia fornito elementi sufficienti a consentire all’Amministrazione di individuare il fascicolo e svolgere la relativa ricerca.- Il modello contempla anche l’utilizzo da parte dell’*agente immobiliare incaricato della vendita*, distinguendo l’ipotesi in cui questi operi quale delegato del proprietario da quella in cui faccia valere un proprio interesse diretto, concreto e attuale collegato all’attività di mediazione e alla tutela della propria posizione professionale.- Il modulo contiene, in separata pagina, un *allegato giurisprudenziale* dedicato alla posizione del mediatore, con richiamo a *Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6881*, che ha riconosciuto la legittimazione di una società di mediazione immobiliare all’accesso al titolo edilizio e agli atti endoprocedimentali quando la documentazione risulti strumentale alla tutela di una propria posizione giuridica.- L’istanza è particolarmente utile nella fase preparatoria della compravendita, quando sia necessario ricostruire preventivamente la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile, acquisire la documentazione mancante e consentire alle parti e ai rispettivi professionisti di effettuare le opportune verifiche prima della proposta di acquisto, del preliminare o del rogito notarile.- *Avvertenza:* la mera esistenza di un incarico di mediazione non garantisce automaticamente, in ogni caso, la legittimazione autonoma dell’agente immobiliare all’accesso. Ove non ricorra uno specifico interesse proprio dell’agente, resta preferibile l’utilizzo della delega del proprietario prevista nel modulo.-€ 49,00 -
Nº 348Data 29/02/2016Downloads: 37
Soppalchi: serve il permesso di costruire?
Soppalchi: serve il permesso di costruire? Autorizzazioni amministrative, SCIA, cila per costruzioni e ristrutturazioni negli appartamenti: il caso dei soppalchi. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 133/2014, la realizzazione di soppalchi aventi destinazione abitativa interni ad edifici o unità immobiliari preesistenti non richieda necessariamente il previo rilascio del permesso di costruire: l’intervento, infatti, non può farsi più rientrare nella categoria delle ristrutturazioni edilizie assoggettate a tale titolo abilitativo ed appare riconducibile, piuttosto, alla nozione di manutenzione straordinaria, che attualmente può implicare anche modifica delle superfici delle singole unità immobiliari purché non venga alterata la volumetria complessiva dell’edificio e si mantenga la destinazione d’uso originaria.download riservato - non acquistabile -
Nº 982Data 04/09/2003Downloads: 20
MODULO -Scrittura privata di prenotazione alloggio in cooperativa
€ 500,00
























anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento