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Hai cercato '' CONTRATTO '' ho trovato 1243 documenti

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  • Nº 6509
    Data 24/03/2025
    Downloads: 17
    MODULO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DI TRANCHES DI PAGAMENTO DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL contratto PRELIMINARE IN IPOTESI DI PAGAMENTI RATEIZZATI.
    Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi
    € 49,00
  • Nº 6477
    Data 27/01/2025
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    MODULO contratto TRA LOCATORE E CONDUTTORE PER IMMISSIONE ANTICIPATA NELLA DETENZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DI LOCAZIONE PER EFFETTUAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI DI UN contratto DI LOCAZIONE CONVENGONO CHE IL CONDUTTORE SIA IMMESSO ANTICIPATAMENTE NELLA DETENZIONE DEL CESPITE PER L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
    € 99,00
  • Nº 6456
    Data 13/01/2025
    Downloads: 31
    MODULO DIFFIDA DEL LOCATORE IN CONFRONTO AGLI EREDI DEL CONDUTTORE DECEDUTO SENZA CONVIVENTI ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE IN CONSEGUENZA DELL' ESTINZIONE DEL contratto DI LOCAZIONE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL LOCATORE INTENDA OTTENERE LA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA MORTE DEL CONDUTTORE SENZA SOGGETTI CONVIVENTI CHE SUBENTRANO NEL contratto. IN TAL CASO, INFATTI, IL contratto SI ESTINGUE ED IL LOCATORE HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE.
    € 99,00
  • Nº 865
    Data 13/01/2025
    Downloads: 145
    MODULO COMUNICAZIONE RECESSO EX ARTICOLO 1385 C.C. DALLA PROPOSTA D’ACQUISTO OVVERO DAL contratto PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, SIA DAL PROPONENTE ACQUIRENTE CHE DAL PROMISSARIO VENDITORE, CON TRATTENIMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA VERSATA O RICHIESTA DEL DOPPIO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMISSARIO VENDITORE OPPURE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, A SEGUITO DEL GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE, INTENDA COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO DAL contratto EX ARTICOLO 1385 C.C. MANIFESTANDO L'INTENZIONE DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LA CAPARRA VERSATA O DI RICHIEDERE IL DOPPIO DELLA STESSA, A SECONDA SE VIENE INVIATA DAL VENDITORE O DALL'ACQUIRENTE.
    € 99,00
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    Nº 6351
    Data 30/08/2024
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    Proroga del contratto d'affitto all’Agenzia delle Entrate: come funziona
    Cosa fare per effettuare correttamente la proroga del contratto d’affitto all’Agenzia delle Entrate, in base al proprio contratto di locazione
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    Nº 6342
    Data 26/08/2024
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    La sostituzione del promissario acquirente in sede di definitivo tra nomina di terzo, attribuzione a favore di terzo, cessione del contratto
    La presente riflessione mira ad inquadrare, nell'ambito della circolazione del contratto preliminare....
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    Nº 6270
    Data 24/06/2024
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    IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL contratto PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.
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    Nº 6228
    Data 27/04/2024
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    Vizi pericolosi per la salute del locatore: è possibile la risoluzione del contratto
    possibile la risoluzione del contratto La cosa locata non deve avere vizi che possano arrecare pericolo alla salute del locatario, dei suoi familiari e dei suoi dipendenti.
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    Nº 6223
    Data 23/04/2024
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    Quali sono i motivi di transitorietà del contratto di locazione?
    Tra le varie tipologie di contratto troviamo il contratto transitorio. Questo è caratterizzato, come indica il nome...
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  • Nº 6183
    Data 13/02/2024
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    PARERE N.995: COME SI PUÒ REGOLARIZZARE UN contratto DI LOCAZIONE VERBALE SE L’INQUILINO SI RIFIUTA DI SOTTOSCRIVERE IL contratto?
    Il contratto di locazione verbale è nullo, per cui l’inquilino potrebbe in qualsiasi momento rivolgersi al Giudice per ottenere una sentenza che non solo ridetermina il canone in una misura inferiore, pari a quella dei contratti concordati, ma stabilisce anche la durata 4 + 4 a partire dalla sentenza. A questo bisogna aggiungere le conseguenze fiscali che potrebbero discendere da eventuali accertamenti dell’Agenzia delle Entrate per le imposte non corrisposte sui canoni incassati e per le tasse di registro non versate. La decisione del locatore, pertanto, di regolarizzare il contratto è assolutamente corretta ed abbiamo trovato una soluzione che consente di superare l’opposizione del conduttore di sottoscrivere un contratto scritto.
    € 99,00
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    Nº 6172
    Data 25/01/2024
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    IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL contratto, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL contratto. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.
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  • Nº 6121
    Data 27/11/2023
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    MODULO contratto DI CESSIONE DI contratto PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL contratto DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMETTENTE ACQUIRENTE INTENDA CEDERE IL PROPRIO contratto PRELIMINARE AD UN NUOVO ACQUIRENTE CON L’AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE.
    € 49,00
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    Nº 6112
    Data 24/11/2023
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    IL contratto PER PERSONA DA NOMINARE: UNA GUIDA RAPIDA
    Il contratto per persona da nominare si ha quando un contraente, chiamato stipulans, si riserva di nominare successivamente un terzo, chiamato electus, che diventerà il titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto fin dall’origine ovvero ex tunc.
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    Nº 6069
    Data 07/10/2023
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    IL contratto DI LOCAZIONE TRANSITORIA FASULLO DIVENTA AUTOMATICAMENTE UN contratto 4+4
    Il contratto di locazione transitoria, la cui durata può variare da uno a diciotto mesi, non può essere utilizzato se non ricorrono le condizioni previste dalla legge, altrimenti esso dev'essere ricondotto nell'ambito dell'ordinario contratto di locazione, ossia nel contratto meglio conosciuto come 4+4. Questa in estrema sintesi la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4075 depositata in cancelleria il 20 febbraio 2014.
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    Nº 6040
    Data 15/09/2023
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    LOCAZIONI AD USO ABITATIVO, RINNOVAZIONE TACITA DI contratto CON CANONE ULTRALEGALE
    Cassazione civile, sez. III, 24 Maggio 2023, n. 14392. Pres. Frasca. Est. Iannello. Canone ultralegale - Rinnovazione tacita del contratto nella vigenza della l. n. 431 del 1998 - Azione di riduzione del canone ex art. 79 della l. n. 392 del 1978 - Esperibilità - Ambito di applicazione
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    Nº 5988
    Data 05/07/2023
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    OMESSA REGISTRAZIONE DEL contratto DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E REGISTRAZIONE DI ALTRO contratto CON CANONE INFERIORE
    Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8968 del 30/03/2023 Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Successiva registrazione del contratto originario - Sanatoria della nullità - Esclusione - Ragioni.
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  • Nº 5927
    Data 08/05/2023
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    MODULO - COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’AGENZIA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE STANTE L'AVVENUTO SCIOGLIMENTO DEL contratto PER EFFETTO DELLA SCADENZA DEL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, OPPURE NEL contratto PRELIMINARE, COME ANCHE IN UNA SCRITTURA SUCCESSIVA, SIA STATO PATTUITO UN TERMINE ESSENZIALE CHE NON SIA STATO RISPETTATO DALL’ACQUIRENTE. IN QUESTO CASO IL VENDITORE DEVE COMUNICARE ALL’AGENZIA CHE INTENDE AVVALERSI DEL TERMINE ESSENZIALE, PER CUI IL contratto È DA INTENDERSI RISOLTO PER INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE E L’AGENZIA È AUTORIZZATA A RIPRENDERE L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE.
    € 59,00
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    Nº 5919
    Data 02/05/2023
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    LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE NON DECORRE DALLA STIPULA DEL contratto PRELIMINARE, MA DALLA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - Giudice, dott. Antonio Tufano, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: la prescrizione del diritto alla provvigione non decorre dalla stipula del contratto preliminare, quando questo non sia stato trascritto sia stato comunque conosciuto, ma dalla stipula dell’atto definitivo di compravendita.- - II PRINCIPIO: il diritto del mediatore alle provvigioni ricorre tutte le volte che si possa ritenere che l’attività del mediatore costituisca fattore determinante che ha contribuito alla conclusione dell’affare - III PRINCIPIO: il diritto del mediatore alla provvigione non è escluso dalla circostanza che le parti si siano rivolte successivamente ad un altro mediatore, laddove l’intervento del primo mediatore risulti comunque tra i fattori che hanno determinato la conclusione dell’affare.-
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    Nº 5911
    Data 20/04/2023
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    LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL contratto PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL contratto. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)
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  • Nº 5873
    Data 06/03/2023
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    PARERE N°972 SE LA FIDEIUSSIONE NELL'IPOTESI DI contratto PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE E' DOVUTA ANCHE QUANDO L'IMMOBILE VENDUTO HA DESTINAZIONE NON ABITATIVA
    SE L'OBBLIGO DI RILASCIARE LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI ACCONTI, PREVISTA NELL'IPOTESI DI contratto PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE RICORRE ANCHE QUANDO L'UNITÀ IMMOBILIARE OGGETTO DI VENDITA HA DESTINAZIONE NON ABITATIVA E LE SOMME SONO STATE TUTTE VERSATE A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA?
    € 99,00
  • Nº 5864
    Data 11/02/2023
    Downloads: 39
    MODULO contratto DI SUBLOCAZIONE PARZIALE DI IMMOBILE OGGETTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE
    contratto CON IL QUALE IL CONDUTTORE SUBLOCA PARTE DELL’IMMOBILE COMMERCIALE AD UN TERZO CON L’AUTORIZZAZIONE DEL LOCATORE PRINCIPALE:
    € 59,00
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    Nº 5826
    Data 13/01/2023
    Downloads: 9
    contratto a canone concordato: quali sono i vantaggi
    Il contratto a canone concordato, ex legge n. 431/1998, presenta numerosi vantaggi sia per il locatore che il conduttore e diverse agevolazioni fiscali.......
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  • Nº 5771
    Data 18/10/2022
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    MODULO RISOLUZIONE ANTICIPATA contratto DI LOCAZIONE ABITATIVA CON RESTITUZIONE CAPARRA ALL’ESITO DELLE VERIFICHE CIRCA LE CONDIZIONI DELL’IMMOBILE
    Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato nei casi di risoluzione anticipata del contratto di locazione con restituzione contestuale dell’immobile e restituzione differita della caparra all’esito delle verifiche circa l’assenza di danni. Valido anche nell’ipotesi di risoluzione di contratto avente ad oggetto immobili arredati
    € 59,00
  • Nº 5759
    Data 29/09/2022
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    PARERE N. 910 - QUANDO IL LOCATORE DI UN contratto AD USO ABITATIVO È UNA DITTA INDIVIDUALE, PUÒ ADOTTARE LE MOTIVAZIONI USO PROPRIO DI CUI ALLA LETT A ART. 3 L. 431/98.
    La risposta, per quanto debba essere obbligatoriamente resa con ogni riserva, stante l’assenza di precedenti specifici, può essere verosimilmente affermativa.- Come noto l’'art. 3, della Legge n. 431/1198, rubricato Disdetta del contratto da parte del locatore, prevede testualmente che: «1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del......
    € 200,00
  • Nº 5739
    Data 14/09/2022
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    Cosa succede se il contratto di locazione non è registrato?
    Chi vive in affitto deve stipulare un regolare contratto con il proprietario dell’immobile. Questo accordo deve poi essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate affinché possa ritenersi valido. La conseguenza è che una locazione non regolarmente registrata è ritenuta nulla dalla legge, con tutto ciò che ne.....
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  • Nº 5725
    Data 20/07/2022
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    contratto di opzione nella vendita immobiliare - VERSIONE 2022
    contratto mediante il quale il venditore concede all'acquirente il diritto di opzione su un terreno da esercitarsi entro un certo termine mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata
    € 59,90
  • Nº 5714
    Data 29/06/2022
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    La risoluzione del contratto
    La risoluzione del contratto di cui all'art. 1453 e ss. del codice civile pone fine al vincolo contrattuale dei contratti a prestazioni corrispettive in caso di inadempimento della prestazione, impossibilità ed eccessiva onerosità sopravvenuta ...
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    Nº 5713
    Data 29/06/2022
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    Recesso dal contratto
    Il recesso dal contratto è l'atto con cui una delle parti si ritira unilateralmente dal contratto. Questa facoltà è concessa dall'art. 1373 c.c. soltanto finchè il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione, a meno che non si tratti di contratti ad esecuzione periodica o continuata......
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    Nº 5705
    Data 15/06/2022
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    Nullità del contratto di multiproprietà
    La multiproprietà, secondo l'art. 69 del codice del consumo, così come sostituito dal d.lgs. 79/2011, è un contratto con cui il consumatore acquisisce il diritto di godimento di un'unità immobiliare in uno o più periodi nel corso dell'anno......
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    Nº 5698
    Data 04/06/2022
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    L’accettazione non può più essere revocata quando sia giunta a conoscenza del proponente - confermata la validità di contratto preliminare della proposta di locazione: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA maggio 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di contrattualistica immobiliare innanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - maggio 2022.- In questo caso, la corte di appello di napoli - in persona del Presidente Dott. Giuseppe De Tullio e del Consigliere est. Giuseppe Gustavo Infantini ha dettato i seguenti principi:l’accettazione non può più essere revocata quando sia giunta a conoscenza del proponente; confermata la validità di contratto preliminare della proposta di locazione; basta provare l’inadempimento, ma quando si agisce per risoluzione, occorre dare prova specifica del danno patrimoniale, anche perché in mancanza non è automaticamente applicabile il danno equitativo;‘il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo solo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa; inammissibilità dell’appello incidentale tardivo sulla stauiziome delle spese trattandosi di profilo autonomo che doveva essere impugnato a prescindere dall’appello
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  • Nº 5675
    Data 02/05/2022
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    MODULO contratto DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA PER LAVORATORI FUORI SEDE CON ESERCIZIO OPZIONE CEDOLARE SECCA ED ATTESTAZIONE CONFORMITA'
    Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato quando le parti intendono stipulare un contratto di locazione di tipo transitorio per lavoratori fuori sede a canone concordato con attestazione di conformità sindacale ed esercizio della cedolare secca. Si tenga conto che le parti debbano per forza pattuire un canone concordato se l’immobile si trova in un comune con più di 10.000 abitanti. Se locatore intende ottenere i benefici fiscali connessi a questo tipo di contratto è obbligatoria la vidimazione da parte delle associazioni sindacali di categoria. Il locatore potrà esercitare l’opzione della cedolare secca solo se l’immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa
    € 60,00
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    Nº 5671
    Data 27/04/2022
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    MODULO - contratto di affitto commerciale tra un'azienda e un privato - FORMATO PDF
    contratto generico di affitto commerciale tra un'azienda e un privato. Include la politica sulla privacy e la clausola per la tutela contro gli inquilini morosi.
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    Nº 5672
    Data 27/04/2022
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    MODULO - contratto di affitto commerciale tra un'azienda e un privato - FORMATO WORD
    contratto generico di affitto commerciale tra un'azienda e un privato. Include la politica sulla privacy e la clausola per la tutela contro gli inquilini morosi.
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    Nº 5669
    Data 27/04/2022
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    MODULO - contratto di affitto commerciale tra due aziende - FORMATO PDF
    contratto generico di affitto commerciale tra aziende
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    Nº 5670
    Data 27/04/2022
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    MODULO - contratto di affitto commerciale tra due aziende - FORMATO WORD
    contratto generico di affitto commerciale tra aziende
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    Nº 5668
    Data 26/04/2022
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    MODULO - contratto di affitto per studenti - FORMATO WORD
    contratto generico di affitto per studenti, con clausola anti-morosità già inclusa per tua comodità.
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    Nº 5663
    Data 26/04/2022
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    MODULO - contratto di affitto 4+4 compatibile con l’esercizio o meno dell’opzione “Cedolare Secca” - FORMATO PDF
    contratto di locazione generico, per un periodo di 4 anni, prorogabile per altri 4 anni. Include l’informativa sulla privacy e la tutela anti inquilini morosi per tua comodità.
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    Nº 5664
    Data 26/04/2022
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    MODULO - contratto di affitto 4+4 compatibile con l’esercizio o meno dell’opzione “Cedolare Secca”- FORMATO WORD
    contratto di locazione generico, per un periodo di 4 anni, prorogabile per altri 4 anni. Include l’informativa sulla privacy e la tutela anti inquilini morosi per tua comodità.
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    Nº 5665
    Data 26/04/2022
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    MODULO - contratto di affitto transitorio (1+1) - FORMATO PDF
    contratto generico di affitto per periodi di 1 anno + 1 anno.
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    Nº 5666
    Data 26/04/2022
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    MODULO - contratto di affitto transitorio (1+1) - FORMATO WORD
    contratto generico di affitto per periodi di 1 anno + 1 anno.
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