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Nº 6159Data 28/12/2023Downloads: 2
CORNICIONE PERICOLANTE: IL CONDOMINO CHE RICEVE LA DIFFIDA DEL COMUNE ED ESEGUE A sue SPESE I LAVORI RICHIESTI DEVE ESSERE RIMBORSATO
Il diritto al rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante è legato allo stringente presupposto dell'urgenza.download riservato - non acquistabile -
Nº 5935Data 18/05/2023Downloads: 1
Il singolo condomino può procedere a sue spese ad interventi su un impianto comune difettoso per evitare altri eventi dannosi?
Può pretendere il rimborso delle spese anticipate? La risposta del Tribunale di Sassari.download riservato - non acquistabile -
Nº 2321Data 11/03/2008Downloads: 0
Se un bene si presume condominiale quando, per le sue caratteristiche strutturali, serva al godimento di tutte le parti singole dell'edificio.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione in data 21 dicembre 2007, n. 27145.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6412Data 03/12/2024Downloads: 60
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO - PRELIMINARE MEDIANTE IL QUALE IL PROPONENTE ACQUIRENTE SI ACCOLLA L'ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROPONENTE ACQUIRENTE, DOPO AVER ACCETTATO LE IRREGOLARITÀ EDILIZIE SECONDARIE DA CUI L'IMMOBILE È AFFETTO, DECIDE DI PROCEDERE A sue SPESE ALL'ELIMINAZIONE DI QUESTE IRREGOLARITÀ PER OTTENERE L'ESITO FAVOREVOLE DELLA PERIZIA PREVENTIVA ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE.€ 99,00 -
Nº 6218Data 16/04/2024Downloads: 2
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DEL FATTO CHE NON ERA A CONOSCENZA DELLA CIRCOSTANZA CHE UNO DEI SOCI DELLA SOCIETÀ VENDITRICE ERA PRECEDENTEMENTE FALLITO IN PROPRIO ED ERA STATO ANCHE INDAGATO PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. FRANCESCO BRESCIA, INNANZI al TRIBUNALE DI VENEZIA, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che laddove il mediatore non abbia conoscenza della circostanza che il socio della società venditrice era già precedentemente fallito e condannato per bancarotta fraudolenta e neppure aveva avuto alcun incarico di verifica in tal senso non può essere ritenuto responsabile per aver ignorato tali circostanze trattandosi di accertamenti estranei alle sue competenze. Neppure può essere considerato responsabile della circostanza che l'acquirente abbia sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di immobile da costruirsi su un terreno che non era di proprietà della società venditrice, laddove questa circostanza era specificata nel preliminare, che oltretutto era anche stato inviato già alcuni giorni prima della sottoscrizione all'acquirente a mezzo e-mail ed anche letto la sua presenza … Al contrario stante l'intervenuta conclusione dell'affare deve essere riconosciuto il suo diritto alle provvigioni ….download riservato - non acquistabile -
Nº 5940Data 20/05/2023Downloads: 8
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, ANCHE PERCHE' INFONDATA L’ECCEZIONE DELL’ACQUIRENTE DI NON AVER LETTO IL MODULO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA- APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. ANNARITA DEL REGNO, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli - 12 SEZIONE CIVILE - Giudice ON. dott. Annalisa Speranza, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - PRINCIPIO: “Deve allora potersi considerare provato che il G. ebbe a rivolgersi all’agenzia per la ricerca di un immobile da acquistare, che visionò per la prima volta l’immobile oggetto della proposta tramite l’agenzia, che fu messo in relazione con i promissari venditori in virtù dell’operato svolto della esponente, che in conseguenza della detta attività di messa in relazione ha formulato la proposta d’acquisto del 21.09.2016 ed anche che ha avuto conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto, se non altro, a mezzo telefono, e che a seguito di tale telefonata si è recato in agenzia per predisporre l’assegno da consegnare ai promittenti venditori. Tanto premesso in fatto è pacifico in diritto che ai sensi dell’art. 1755 C.c., il diritto alle provvigioni del mediatore sorge al momento della conclusione dell’affare che, per giurisprudenza pacifica, coincide con il momento in cui sorge tra le parti un negozio ad efficacia obbligatoria che vincola le stesse alla conclusione dell’affare ed alla stipula del definitivo od in mancanza al risarcimento dei danni. Orbene, alla luce della documentazione prodotta e della istruttoria espletata, può dirsi certamente validamente concluso il contratto preliminare di compra-vendita dell’immobilie sito in Q. alla via G. D. F. n. .. in conseguenza della accettazione da parte dei promittenti venditori della proposta formulata dal G. e della comunicazione della accettazione al predetto vuoi a mezzo telefono, vuoi a mezzo telegramma. La circostanza che il G. abbia superficialmente firmato “tanti fogli” senza prendere atto di quanto sottoscriveva, non è rilevante essendo ovviamente suo onere accertarsi di quello che andava a firmare e la circostanza poi che lo stesso non conosceva e non aveva neanche richiesto quale fosse l’ammontare della provvigione spettante all’agenzia, accentua ancora una volta l’atteggiamento superficiale dell’opponente, che appare in ogni caso anche poco credibile. Alla luce di quanto suesposto, deve dirsi certamente maturato il diritto dell’agenzia alle provvigioni richieste e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato.download riservato - non acquistabile -
Nº 5811Data 14/12/2022Downloads: 7
IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI suoI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc. Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’. download riservato - non acquistabile -
Nº 5693Data 25/05/2022Downloads: 2
Tubazione di scarico sulla parete: ci vuole l'autorizzazione dell'assemblea?
In ambito condominiale, non è inconsueto che qualche proprietario utilizzi la facciata del fabbricato per installare delle opere a servizio del proprio immobile. Tipico è il caso della canna fumaria apposta, ad esempio, dal ristorante al pian terreno, motivo di contestazioni, soprattutto per le immissioni provenienti dal manufatto.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5482Data 18/06/2021Downloads: 34
Caparra confirmatoria, recesso per inadempimento e restituzione del doppio
Da sempre, per dimostrare la serietà di un accordo, è consuetudine versare una somma di denaro al momento della firma di un contratto. In questo modo, inevitabilmente, si rafforza l'impegno assunto. Nel contempo, con questo pagamento, si concede alla controparte un anticipo sulla prestazione complessivamente pattuita......download riservato - non acquistabile -
Nº 5463Data 21/04/2021Downloads: 7
Categorie catastali: cosa sono e a cosa servono
Le categorie catastali non sono altro che dei simboli, composti da una lettera, che vengono utilizzati per classificare gli immobili e per attribuire loro una rendita catastale. Vengono riuniti all'interno di una determinata categoria gli immobili che presentano caratteristiche similari. La categoria è infatti il risultato dell'analisi delle qualità di un immobile in base alle sue caratteristiche strutturali, costruttive e d'uso......download riservato - non acquistabile -
Nº 5406Data 27/01/2021Downloads: 68
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE SI RICONOSCE ALL’ACQUIRENTE IL DIRITTO DI RECESSO QUALORA LE VERIFICHE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ E ALL’ASSENZA DI VIZI DELL’IMMOBILE DIANO ESITO NEGATIVO E SI LIBERANO I VENDITORI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ
A cosa serve? La clausola deve essere utilizzata quando I venditori intendono riconoscere all’acquirente la possibilità di recedere dal contratto qualora le sue verifiche sulla regolarità e sull’assenza di vizi diano esito negativo ma d’altra parte vogliono essere esonerati da ogni qualsiasi responsabilità qualora poi l’acquirente decida di acquistare€ 60,00 -
Nº 5324Data 21/07/2020Downloads: 8
Parere 898 - Se la sottoscrizione della medesima scheda di visita da parte di più clienti può ingenerare una violazione della privacy
In assenza di specifiche pronunce giurisprudenziali in merito, potrebbe fornirsi al quesito risposta verosimilmente negativa sulla base di un ragionamento logico-deduttivo che attecchisce solide le sue radici nella delicatissima normativa sulla privacy... CONTINUA€ 99,00 -
Nº 5295Data 18/05/2020Downloads: 11
PARERE N.869 - SE PIÙ SOGGETTI CHE NON APPARTENGONO ALLO STESSO STATO DI FAMIGLIA POSSONO AVERE RESIDENZA NELLA STESSA UNITÀ ABITATIVA.
Fissare la residenza ove si vive di consueto è obbligatorio secondo la legge n. 1228/1954, secondo la quale ogni cittadino ha l’obbligo di essere reperibile e perciò è tenuto a fornire alle autorità (nella specie l’ufficio anagrafe e residenza) il luogo ove vive abitualmente... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5110Data 14/09/2019Downloads: 26
AFFITTO IN NERO: PER PROVARLO BASTA LA DENUNCIA DELL'INQUILINO
Per la CTP di Milano l'inquilino non è un terzo qualsiasi, ma una parte del contratto, e le sue dichiarazioni sono utilizzabili per dimostrare l'esistenza della locazione in nerodownload riservato - non acquistabile -
Nº 4303Data 22/11/2011Downloads: 6
Massime giurisprudenziali estratte dalla sentenza vittoriosa in favore dello Studio d’Aragona, emessa dal Tribunale di Salerno in data 18/08/2011, n. 1733/2011, con la quale il Giudice ha condannato parte acquirente e parte venditrice a corrispondere le
Detta documentazione è certamente sufficiente, considerato che, in materia, la Suprema Corte ha ritenuto che l’onere della prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche solo mediante l’indicazione del numero di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni come è certamente la visura prodotta dall’attrice per quanto priva del valore di certificazione ordinaria. Così accertati i fatti, va rilevato che per aversi mediazione non è necessario un incarico, ma è sufficiente che l’opera del mediatore non sia rifiutata e questa opera consista nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (art. 1754 c.c.); l’intervento prestato da diritto al conseguimento della provvigione (art. 1755 dello stesso codice); il diritto del mediatore alla provvigione nasce sulla (sola) base della “conclusione di un affare” (giusta disposto dell’art. 1754 c.c.), a condizione che l’affare medesimo risulti, peraltro, in rapporto causale con l’attività svolta dal mediatore, il quale potrà assolvere al suo compito secondo il modello della “mediazione di contratto” (favorendo, cioè, l’utile contatto tra le parti), esistendo fenomeni di mediazione che non presuppongono un formale accordo tra le parti (di qui, la non esaustività del sintagma “contratto di mediazione”), con conseguente attribuzione, in tali casi, alla mediazione stessa del carattere della aticipità negoziale, quando il mediatore allega che l’affare concluso è frutto del suo intervento presso le parti, per negare che ne sia stata raggiunta la prova, non si deve dare rilievo ad elementi di contorno afferenti ai comportamenti delle parti, ma al dato oggettivo costituito dal fatto che l’affare concluso non si presenta riconducibile per le sue caratteristiche economiche a quello originariamente intermediato. Va rilevato che il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, am dell’affare: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.download riservato - non acquistabile -
Nº 839Data 05/09/2002Downloads: 1
LETTERA dell'amministratore condominiale al portiere di risoluzione rapporto portierato per inadempienze
risoluzione del rapporto del portiere per sue inadempienze€ 300,00 -
Nº 6670Data 16/10/2026Downloads: 2
MODULO - ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI PER LA RICERCA DEL FASCICOLO EDILIZIO IN ASSENZA DEGLI ESTREMI DELLA PRATICA – UTILIZZABILE ANCHE DALL’AGENTE IMMOBILIARE.
Quando deve essere utilizzato: istanza da utilizzare quando occorra acquisire dal Comune il fascicolo edilizio o la documentazione relativa a interventi eseguiti su un immobile, ma il proprietario o l’agente immobiliare non conoscano il numero, la data di protocollo o gli altri estremi identificativi delle relative pratiche.- Il modulo consente di richiedere formalmente l’accesso all’intero fascicolo edilizio e alle eventuali *CILA, CILAS, SCIA, permessi di costruire, varianti, elaborati progettuali, comunicazioni di inizio e fine lavori e ulteriori atti amministrativi o tecnici* riferibili all’immobile o al fabbricato nel quale lo stesso è ricompreso.- La richiesta può essere utilizzata anche quando sull’immobile siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico o lavori agevolati mediante *Ecobonus, Superbonus ex art. 119 D.L. 34/2020 o altri bonus edilizi*, ma non sia più disponibile la relativa documentazione tecnica o non siano conosciuti gli estremi della pratica presentata presso il Comune.- Il modulo è formulato sulla base dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 184/2006, che consente al richiedente, quando non conosca gli estremi del documento, di indicare *gli elementi idonei a consentirne l’individuazione*, quali indirizzo dell’immobile, dati catastali, nominativo del proprietario, periodo degli interventi, tipologia dei lavori ed eventuali tecnici o imprese coinvolte.- La modulistica recepisce i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, in materia di accesso alle pratiche edilizie, *non può essere necessariamente pretesa la preventiva conoscenza del numero o della data di protocollo*, quando il richiedente abbia fornito elementi sufficienti a consentire all’Amministrazione di individuare il fascicolo e svolgere la relativa ricerca.- Il modello contempla anche l’utilizzo da parte dell’*agente immobiliare incaricato della vendita*, distinguendo l’ipotesi in cui questi operi quale delegato del proprietario da quella in cui faccia valere un proprio interesse diretto, concreto e attuale collegato all’attività di mediazione e alla tutela della propria posizione professionale.- Il modulo contiene, in separata pagina, un *allegato giurisprudenziale* dedicato alla posizione del mediatore, con richiamo a *Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 agosto 2025, n. 6881*, che ha riconosciuto la legittimazione di una società di mediazione immobiliare all’accesso al titolo edilizio e agli atti endoprocedimentali quando la documentazione risulti strumentale alla tutela di una propria posizione giuridica.- L’istanza è particolarmente utile nella fase preparatoria della compravendita, quando sia necessario ricostruire preventivamente la situazione urbanistico-edilizia dell’immobile, acquisire la documentazione mancante e consentire alle parti e ai rispettivi professionisti di effettuare le opportune verifiche prima della proposta di acquisto, del preliminare o del rogito notarile.- *Avvertenza:* la mera esistenza di un incarico di mediazione non garantisce automaticamente, in ogni caso, la legittimazione autonoma dell’agente immobiliare all’accesso. Ove non ricorra uno specifico interesse proprio dell’agente, resta preferibile l’utilizzo della delega del proprietario prevista nel modulo.-€ 49,00 -
Nº 6669Data 16/10/2026Downloads: 3
MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE DELL'ACQUIRENTE E SUCCESSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA PER L'IDONEITÀ DELL'IMMOBILE A GARANTIRE IL FINANZIAMENTO, CON AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLE VISITE, FACOLTÀ DI RECESSO DEL VENDITORE PER VENDITA A TERZI E DISCIPLINA DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'acquirente intende subordinare inizialmente l'efficacia della proposta di acquisto alla valutazione della propria capacità reddituale e mantenere una successiva tutela nel caso in cui l'immobile non venga ritenuto idoneo dalla banca a garantire il finanziamento, ma il venditore non intenda rinunciare alla possibilità di vendere l'immobile ad altri soggetti durante l'istruttoria bancaria. È particolarmente indicato quando il venditore vuole evitare che l'immobile rimanga bloccato per un periodo prolungato a causa delle verifiche relative al mutuo dell'acquirente, conservando la possibilità di valutare eventuali nuove proposte di acquisto. A COSA SERVE? Il modulo consente di disciplinare separatamente la condizione sospensiva relativa alla capacità reddituale dell'acquirente e la successiva condizione risolutiva relativa all'idoneità dell'immobile a garantire il finanziamento. Inoltre, prevede espressamente la possibilità per l'agente immobiliare di continuare a pubblicizzare l'immobile, organizzare visite e raccogliere ulteriori proposte di acquisto durante il periodo convenuto. Al venditore viene riconosciuta una specifica facoltà di recesso dal contratto, esercitabile esclusivamente nell'ipotesi in cui accetti una nuova proposta di acquisto acquisita attraverso l'agenzia immobiliare, nel rispetto delle condizioni pattuite. Il modulo disciplina altresì il deposito fiduciario della caparra, la sua consegna al venditore e gli obblighi di restituzione qualora intervenga una delle cause di scioglimento previste. PERCHÉ È IMPORTANTE? La particolare struttura contrattuale risolve una delle criticità più frequenti nelle compravendite subordinate al mutuo: *il rischio che il venditore rimanga vincolato per un periodo prolungato, perdendo altre opportunità di vendita, mentre l'acquirente completa le verifiche bancarie*. Il modulo permette al venditore di continuare a commercializzare l'immobile e, alle condizioni concordate, di sciogliersi dal contratto per accettare un'altra proposta, senza che il legittimo esercizio della facoltà di recesso costituisca inadempimento. Contemporaneamente, consente all'acquirente di beneficiare delle tutele connesse alla valutazione reddituale e all'idoneità dell'immobile a garantire il finanziamento. *Particolare importanza assume anche la tutela dell'agente immobiliare*, poiché la distinzione tra condizione sospensiva e successiva condizione risolutiva consente, una volta avverata la prima, la maturazione del diritto alla provvigione, che non viene meno per il successivo verificarsi della seconda, ai sensi dell'art. 1757 c.c., ricorrendone gli ulteriori presupposti. Il modulo rappresenta quindi uno strumento contrattuale utile per tutelare le parti, preservare le opportunità commerciali del venditore e salvaguardare il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare.€ 99,00 -
Nº 6664Data 06/10/2026Downloads: 10
MODULO - ACCORDO CONSENsuaLE DI SOSPENSIONE DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l’agenzia immobiliare e l’incaricante intendono sospendere temporaneamente, di comune accordo, un incarico di mediazione già in essere, senza determinarne la revoca, il recesso o la cessazione definitiva. È particolarmente utile ogniqualvolta, per esigenze sopravvenute o valutazioni contingenti, le parti ritengano opportuno interrompere temporaneamente l’attività di promozione e intermediazione, lasciando tuttavia in vita il rapporto contrattuale originario. La motivazione della sospensione resta volutamente libera, così da consentire all’agenzia di adattare il modulo al singolo caso concreto. A COSA SERVE? Il modulo consente di disciplinare in modo chiaro gli effetti della sospensione ed evitare che una semplice interruzione temporanea venga successivamente interpretata come revoca dell’incarico o rinuncia definitiva al rapporto. La scrittura regola, inoltre, la sorte della durata residua dell’incarico, la ripresa dei suoi effetti alla cessazione della sospensione, il rapporto con eventuali obblighi di esclusiva e la salvaguardia dell’attività di mediazione già svolta dall’agenzia. PERCHÉ È IMPORTANTE? Una sospensione concordata ma non adeguatamente formalizzata può generare contestazioni sulla durata dell’incarico, sulla decorrenza dei termini, sull’esclusiva, sull’eventuale diritto alla provvigione e sulla possibilità dell’incaricante di rivolgersi ad altri mediatori. Il modulo Lex Consult è stato strutturato come accordo bilaterale, con specifica attenzione alle clausole potenzialmente più delicate sotto il profilo degli artt. 1341 e 1342 c.c. e della normativa consumeristica. La soluzione completa, comprensiva della disciplina delle clausole che richiedono particolare attenzione e della relativa approvazione specifica, è contenuta nel modulo.€ 49,00 -
Nº 6660Data 24/09/2026Downloads: 11
MODULO - ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON DIRITTO DI RECESSO DELL’ACQUIRENTE PER MANCATA VENDITA DEL PROPRIO IMMOBILE E CAPARRA PENITENZIALE – RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO Il modulo deve essere utilizzato quando il promittente acquirente intende acquistare un immobile, ma vuole conservare la possibilità di recedere qualora, entro un termine determinato, non riesca a vendere un altro immobile di sua proprietà. Il contratto è efficace sin dall’accettazione della proposta. All’acquirente viene tuttavia riconosciuto un diritto di recesso, il cui corrispettivo è costituito da una quota della somma complessivamente prevista nella proposta come caparra confirmatoria. Tale quota viene espressamente destinata a caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c. Se l’acquirente recede per non avere venduto il proprio immobile entro il termine stabilito, il venditore acquisisce la quota di caparra penitenziale, mentre la residua quota di caparra confirmatoria viene restituita all’acquirente. Il modulo conserva inoltre il diritto del venditore di proseguire la promozione dell’immobile e di recedere qualora abbia accettato una proposta di acquisto proveniente da terzi e non sottoposta ad alcuna condizione, sospensiva o risolutiva. In questo caso, tutte le somme depositate, compresa la quota destinata a caparra penitenziale, vengono restituite integralmente all’acquirente. Se l’acquirente vende il proprio immobile oppure non esercita il recesso entro il termine previsto, il diritto di recesso si estingue e la quota temporaneamente destinata a caparra penitenziale confluisce nella caparra confirmatoria prevista dalla proposta principale. Il modulo disciplina infine il deposito delle somme presso l’agenzia immobiliare, le modalità di comunicazione dei recessi, gli effetti dello scioglimento del contratto e l’approvazione specifica delle relative clausole.€ 49,00 -
Nº 6661Data 24/09/2026Downloads: 13
MODULO - ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO SUBORDINATA ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DEL PROMITTENTE ACQUIRENTE – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA PROMOZIONE E RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI TERZI NON CONDIZIONATA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROMITTENTE ACQUIRENTE INTENDE SUBORDINARE L’EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA PREVENTIVA VENDITA DI UNO O PIÙ IMMOBILI DI sua PROPRIETÀ. L’ALLEGATO CONSENTE DI INDIVIDUARE CON PRECISIONE GLI EVENTI DEDOTTI IN CONDIZIONE SOSPENSIVA, IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO VERIFICARSI E GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE GRAVANTI SUL PROMITTENTE ACQUIRENTE. IL MODULO AUTORIZZA, NEL FRATTEMPO, LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DELLE VISITE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA PROPOSTA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E LA RICEZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI ACQUISTO. IL PROMITTENTE VENDITORE PUÒ RECEDERE ESCLUSIVAMENTE QUALORA ABBIA GIÀ ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PROVENIENTE DA TERZI CHE NON SIA SOTTOPOSTA AD ALCUNA CONDIZIONE, SOSPENSIVA O RISOLUTIVA. IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO PER ISCRITTO AL PROMITTENTE ACQUIRENTE E ALL’AGENTE IMMOBILIARE. IL DOCUMENTO DISCIPLINA INOLTRE IL DEPOSITO DELLE SOMME CONSEGNATE DAL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL DIVIETO DI TRASFERIRLE AL VENDITORE PRIMA DELL’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE E LA LORO RESTITUZIONE IN CASO DI MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE O DI ESERCIZIO DEL RECESSO.€ 49,00 -
Nº 6657Data 03/09/2026Downloads: 4
L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL ROGITO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’ACQUIRENTE SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.download riservato - non acquistabile -
Nº 6656Data 03/09/2026Downloads: 16
MODULO – VERBALE DI FINE LOCAZIONE PER LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E DELLE CHIAVI, CON RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA DAL CONDUTTORE – CON ALLEGATA DELEGA E SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ARRETRATI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE, IL CONDUTTORE NON POSSA INTERVENIRE PERSONALMENTE E INTENDA DELEGARE LA PROPRIA CONIUGE ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE, ALLA RESTITUZIONE DELLE CHIAVI, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E ALLA RICEZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, CON FACOLTÀ DI RILASCIARNE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE. IL MODULO CONSENTE DI DOCUMENTARE PUNTUALMENTE LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E LA CESSAZIONE DELLA sua DISPONIBILITÀ MATERIALE IN CAPO AL CONDUTTORE, INDICANDO IL NUMERO DELLE CHIAVI E DEGLI ULTERIORI DISPOSITIVI DI ACCESSO RESTITUITI, LO STATO DEI LOCALI, LE LETTURE DEI CONTATORI, L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LE RISERVE O CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA PARTE LOCATRICE. IL VERBALE DISCIPLINA, INOLTRE, LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA, INDICANDONE L’IMPORTO, LE MODALITÀ DI PAGAMENTO E GLI ESTREMI DELL’OPERAZIONE, CON RILASCIO DI QUIETANZA LIMITATA ALLA SOLA SOMMA EFFETTIVAMENTE RICEVUTA A TALE TITOLO. IL MODULO COMPRENDE ANCHE UNA SEPARATA QUIETANZA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI E DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOMME DOVUTE ALLA PARTE LOCATRICE, MANTENENDO DOCUMENTALMENTE E CONTABILMENTE DISTINTO TALE PAGAMENTO DALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE. È, INFINE, ALLEGATA UNA SPECIFICA DELEGA CON LA QUALE IL CONDUTTORE ATTRIBUISCE ALLA PROPRIA CONIUGE I POTERI NECESSARI PER COMPIERE LE OPERAZIONI SOPRA INDICATE. LA DELEGA PRECISA CHE LA CONIUGE INTERVIENE ESCLUSIVAMENTE IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE E CHE LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI E IL PAGAMENTO DEI CANONI NON COMPORTANO ASSUNZIONE PERSONALE DEL DEBITO, ACCOLLO, FIDEIUSSIONE, RINUNCE GENERALI O DICHIARAZIONI DI “NULLA A PRETENDERE”. UNO STRUMENTO OPERATIVO COMPLETO PER DOCUMENTARE IN MODO CHIARO E CAUTELATIVO TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE QUANDO IL CONDUTTORE SIA ASSENTE E INTERVENGA, IN sua VECE, LA CONIUGE APPOSITAMENTE DELEGATA.€ 49,00 -
Nº 6653Data 25/08/2026Downloads: 12
L’AGENTE IMMOBILIARE NON È TENUTO A VERIFICARE LA REGOLARITÀ URBANISTICA DELL’IMMOBILE IN ASSENZA DI UNO SPECIFICO INCARICO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI ROMA, X SEZIONE CIVILE, il quale ha escluso ogni responsabilità dell’agenzia immobiliare convenuta. Il Tribunale ha precisato che, in assenza di uno specifico incarico, il mediatore non è tenuto a svolgere indagini di natura tecnico-giuridica sulla regolarità urbanistica e sulla commerciabilità dell’immobile. Nel caso di specie, inoltre, l’agenzia aveva adeguatamente tutelato l’acquirente, inserendo nella proposta apposite clausole che subordinavano il pagamento del prezzo alla regolarità dell’immobile e la trasformazione del deposito fiduciario in caparra confirmatoria all’esito positivo delle verifiche affidate ai professionisti dell’acquirente. Poiché l’assegno non era mai stato consegnato ai venditori, la caparra confirmatoria non si era mai perfezionata. L’agenzia, avendo agito esclusivamente quale mediatrice e depositaria fiduciaria, non poteva essere condannata al pagamento del doppio della somma. Tutte le domande proposte nei suoi confronti sono state respinte.download riservato - non acquistabile -
Nº 6648Data 21/07/2026Downloads: 2
IL VENDITORE NON PUÒ TRATTENERE LA CAPARRA PER IL SOLO MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER IL ROGITO SE QUESTO NON È ESSENZIALE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: dall’esame del contratto preliminare non si evinceva la natura essenziale del termine fissato per la stipula del definitivo, non emergendo dagli atti che le parti avessero inteso considerare perduta l’utilità economica dell’affare in conseguenza del suo inutile decorso. La non essenzialità del termine risultava confermata anche dal comportamento successivo delle parti, le quali avevano continuato a interloquire dopo la scadenza, concordando rinvii e mantenendo attiva la trattativa. Pertanto, la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare, con contestuale trattenimento della caparra, è stata ritenuta illegittima, in quanto intervenuta senza una preventiva diffida ad adempiere e mentre erano ancora in corso i tentativi di individuare una soluzione idonea a consentire la stipula. Accertato il grave inadempimento della promittente venditrice, il Tribunale ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dal promissario acquirente e ha condannato la venditrice al pagamento della somma di € 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 5.000,00 già ricevuta e trattenuta, oltre al pagamento delle spese legali.download riservato - non acquistabile -
Nº 6638Data 15/06/2026Downloads: 5
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SE LE PARTI AVEVANO GIÀ TRATTATO PRIMA DEL suo INTERVENTO LA COMPRAVENDITA - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA -LEGALI ASSOCAITI - MAGGIO 2026.
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Nº 5508Data 26/01/2026Downloads: 185
MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON LA QUALE SI CONDIZIONA L’ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE AL PERFEZIONAMENTO DELLA VENDITA DEL suo IMMOBILE ED ALLA RICEZIONE DL RELATIVO PAGAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA: QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE ACQUISTA CON LA PROVVISTA PROVENIENTE DALLA VENDITA DI UN ALTRO IMMOBILE E DEVE ESSERE INSERITA IN CALCE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE GARANTIRE L’ACQUIRENTE CONTRO IL RISCHIO CHE L'ACQUIRENTE DEL suo IMMOBILE SI RENDA INADEMPIENTE E CHE NON GLI CORRISPONDA IL CORRISPETTIVO CHE GLI NECESSITA PER PERFEZIONARE L'ACQUISTO.€ 60,00 -
Nº 6620Data 14/11/2025Downloads: 15
LA PROVVIGIONE E' DOVUTA ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona - legalI associati, responsabile del procedimento avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI SALERNO, II SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue:in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (cfr. Cassazione n.11443/2022). Per quanto qui occupa infatti non può dubitarsi che il contatto tra i convenuti sia avvenuto solo grazie all’intervento della società attrice e che gli stessi abbiano ripreso le trattative non appena scaduto l’incarico conferito dai venditori a _______________ srl, come attestato dalla scansione temporale dei due eventi: scadenza dell’incarico il 23.10.2018, pagamento dell’acconto da parte del _______________per € 10.000,00 al 12.11.2018 (cfr. doc. 19 cit.)"download riservato - non acquistabile -
Nº 6610Data 05/11/2025Downloads: 10
SE L’AFFARE NASCE GRAZIE AL CONTATTO CREATO DAL MEDIATORE, LA PROVVIGIONE È DOVUTA ANCHE SE LA VENDITA AVVIENE ANNI DOPO CON GLI STESSI SOGGETTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2023.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona - legalI associati, responsabile del procedimento avv. Caterina Carretta, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (cfr. Corte di Cass.sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, “per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti" (così Cass. sent.n.17481/20 e, negli stessi termini, sent.n.25851/14, sent.n.28231/05)".-download riservato - non acquistabile -
Nº 6607Data 04/10/2025Downloads: 29
MODULO DIFFIDA DELL'AGENZIA NEI CONFRONTI DELL'INCARICANTE AL RITIRO DELLE CHIAVI DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO A SEGUITO DELLA sua SCADENZA.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO CONSISTE IN UNA COMUNICAZIONE CON LA QUALE L'AGENZIA DIFFIDA L'INCARICANTE AL RITIRO DELLE CHIAVI DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA SCADENZA DELL'INCARICO CON RELATIVO ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ DISCENDENTE DALLA sua CUSTODIA.€ 29,00 -
Nº 6584Data 05/08/2025Downloads: 21
MODULO SCRITTURA PRIVATA RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE LOCATORE SI ACCORDA PER UNA RIDUZIONE DEL CANONE SENZA VOLER MODIFICARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE, OVVERO LA sua DURATA E LE ALTRE CLAUSOLE DELLO STESSO.€ 99,00 -
Nº 6581Data 29/07/2025Downloads: 13
L’OMISSIONE OMISSIONE DI UNA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE NON COMPROMETTE IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, QUALORA LA PARTE DOPO AVERLA CONOSCIUTA CONCLUDA COMUNQUE L'AFFARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati innanzi al TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE il quale ha statuito precisamente quanto segue:È stata contestata, invece, la diligenza e la professionalità della condotta posta in essere dall’agenzia attorea la quale - in violazione dell’art. 1759 c.c. - non avrebbe comunicato all’offerente che il promittente aveva inteso riservare per sé la proprietà della strada di accesso. In conseguenza di tanto, pertanto, il convenuto ha dedotto di aver perso ogni interesse per l’affare: di qui la decisione di abbandonare le trattative, nonostante le controproposte formulate nelle more dal venditore. La domanda è fondata per i motivi che seguono. La circostanza di cui sopra, formalizzata peraltro nel mandato di vendita, quand’anche sottaciuta dall’agenzia immobiliare, non è stata, in ogni caso, la causa dell’interruzione delle trattative, ed in ogni caso non ha impedito, a distanza di pochi mesi, l’effettiva conclusione dell’affare. Visti gli esiti del giudizio, difatti, non vi è dubbio che l’attività di intermediazione posta in essere dall’agenzia attorea abbia consentito ai convenuti di entrare in contatto nel giugno 2010, di intavolare una trattativa nei giorni immediatamente successivi e di portarla a compimento nell’aprile 2011, allorquando è stato stipulato atto di compravendita il quale, in sostanza, ha recepito le condizioni già contenute nella controproposta del 15.6.2010. E difatti, nell’atto di compravendita le parti hanno stabilito l’obbligo per il venditore di allargare la strada di accesso (art. 2); nella predetta controproposta il medesimo si era espressamente impegnato a delimitare diversamente la strada di accesso. Ne consegue che l’attrice ha posto in essere un’opera di intermediazione tra le parti rivolta anche a trovare un punto di accordo sulla questione della strada di accesso all’immobile che, pur non accettata nell’immediatezza dall’acquirente, è stata poi sostanzialmente recepita nel successivo rogito notarile. Non può escludersi del tutto che la circostanza per cui si controverte, pur in conoscenza dell’attrice (cfr. incarico di mediazione del 20.4.2010), non sia stata comunicata al potenziale acquirente, o in ogni caso dichiarata in modo espresso: va escluso, tuttavia, che essa sia stata la causa del mancato accordo tra le parti, non solo perché i termini della controproposta del 15.6.2010 sono stati sostanzialmente ripresi nell’atto di compravendita, ma anche in ragione del fatto che se realmente l’acquirente non era più interessato, come eccepito nei propri scritti difensivi, allora non avrebbe dovuto stipulare ugualmente il contratto di compravendita a distanza di pochi mesi. È evidente, pertanto, che le parti si siano conosciute e siano entrate in contatto per la prima volta grazie all’attività dell’attrice, che quest’ultima abbia continuato a prestare la sua opera nelle fasi successive e che tale contegno abbia esplicato rilievo causale rispetto alla successiva stipula del 4.4.2011, risultandone pertanto l’antecedente logico indispensabile. L’inadempimento che viene imputato all’agenzia, pertanto, peraltro contestato e superato nel corso della prova orale espletata con i testi di parte attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non è stato dunque la causa del mancato accordo.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6580Data 25/07/2025Downloads: 6
SE IL MEDIATORE HA DOCUMENTI DELL'IMMOBILE CHE SOLO IL PROPRIETARIO POTEVA DARGLI È LA PROVA CHE AVEVA RICEVUTO L’INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - LUGLIO 2025.
Importante vittoria ottenuta dallo studio d'Aragona-legale associati innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha SANCITO precisamente quanto segue:. La convenuta ___________ ____________, in sede del suo interrogatorio formale (v. ud. del 5.6. 2023), interpellata sui capi formulati dall’attore (“e) Vero che, la ____________ di ____________, in occasione della visita all’immobile, ebbe ad illustrare alla sig.ra ___________________ ____________, tutte le circostanze relative all’immobile ed alle condizioni dell’affare, ivi compreso il prezzo di vendita richiesto”; g) Vero che la proposta di acquisto formulata dalla Sig.ra ___________________ ___________in data 15.01.2019 fu – per il tramite della ____________ di ____________ - immediatamente portata all’attenzione dei venditori, sigg. ____________ ____________ e ____________ ___________, i quali dopo averla attentamente esaminata e valutata ebbero espressamente a rifiutarla ritenendo il prezzo offerto basso rispetto alle loro aspettative”), ha risposto come segue: “ho solo rifiutato l’offerta che ci fu fatta e ci fu trasmessa telefonicamente in una telefonata avvenuta tra il sig. _____ e mio marito. Io non ero presente al momento della visita. Tutto ciò che posso dire è che il sig. _____ chiamò e ha parlato con mio marito. In quella telefonata il sig. _____ ha riferito della proposta di acquisto proposta è stata rifiutata in quanto il prezzo offerto era troppo basso”. In queste risposte già si coglie l’ammissione, nemmeno tanto implicita, da parte della stessa ___________ circa l’esistenza dell’incarico di mediazione che lei e suo marito hanno conferito all’attore nonché l’esecuzione datagli da quest’ultimo, il quale ha peraltro prodotto (v. in atti) anche la planimetria ed il certificato di agibilità del loro immobile, che egli non può essersi procurato se non in occasione ed a conferma della serietà dell’incarico così affidatogli.download riservato - non acquistabile -
Nº 6578Data 14/07/2025Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE DALL’ACQUIRENTE, PURE SE ERA MANDATARIO ESCLUSIVO DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025, il quale ha disposto testualmente quanto segue:Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del venditore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione finanche verso il contraente che non ha conferito un formale incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023). Nella fattispecie lo stesso _____________ ha dunque ammesso il ruolo di “mediatore” dell’agenzia della _____________ (che tramite la sua collaboratrice lo condusse per la prima volta a visitare l’immobile, peraltro senza che risultino visite successive a cura di altre agenzie) ed il suo rifiuto di corrisponderle il compenso provvigionale si rivela ingiustificato ed infondato, in quanto ciò che rileva per la 6 configurazione di tale diritto di credito è solo la circostanza che il contratto si sia concluso grazie all’intervento del mediatore, pur in assenza di qualunque incarico (cfr. Cass. n. 7029/2021; v. anche C. App. Milano, sez. I, n. 937/2023). Difatti il diritto del mediatore alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 27185/ 2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 869/2018).download riservato - non acquistabile -
Nº 6575Data 02/07/2025Downloads: 5
L’AGENTE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L’AFFARE SI CONCLUDE DOPO MESI PURCHÉ SIA STATO LUI A METTERE IN CONTATTO LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025 che ha affermato testualmente quanto segue:Nel caso che occupa bisogna esaminare solo la fondatezza del diritto della società opposta al pagamento della provvigione, valutando il materiale probatorio acquisito e facendo applicazione del seguente principio di diritto: “il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affar e proposto con quello concluso (in tal senso Cass. Civ. n. 21836/10). In altri termini, perché sorga il diritto alla provvigione è necessario che ad una prima fase delle trattative avviate con l’intervento di un mediatore, la conclusione del successivo affare, anche se avvenuto successivamente, sia dipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto, dovendo così intendersi che vi sia un rapporto causale tra la conclusione dell’affare e l’attività di intermediazione, non occorrendo, tuttavia, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (ex multis Cass. Civ. n. 869/18) .download riservato - non acquistabile -
Nº 6570Data 11/06/2025Downloads: 11
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI NON STIPULANO LA COMPRAVENDITA - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di NOLA, APRILE 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Accertato perciò, con apprezzamento del giudice , insindacabile in sede di merito, che il mediatore ha prestato la sua opera, con le caratteristiche in precedenza accennate, ed accertato altresì che, mercé quest'opera, il contratto cui tendeva l'interposizione è stato stipulato, null'altro è necessario perché il mediatore possa pretendere la provvigione. Non occorre, in particolare, che il contratto abbia avuto esecuzione, o che le parti abbiano adempiuto agli obblighi assunti, perché tutto ciò resta al di fuori dell'attività di interposizione e non può quindi pregiudicare i diritti dell'intermediario.download riservato - non acquistabile -
Nº 6569Data 10/06/2025Downloads: 8
L’AGENTE IMMOBILIARE NON È RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE DELL’IMMOBILE IN COSTRUZIONE. A RISPONDERE È SEMPRE IL COSTRUTTORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di SALERNO, MARZO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che Lo ___________________ srl ha informato correttamente parte acquirente delle condizioni dell’immobile, tanto nella proposta di acquisto dell’immobile, quanto nel contratto preliminare di compravendita, in cui risulta chiaramente che si trattava di un immobile da costruire, per sua natura non ancora agibile; si ribadisce che nel medesimo contratto è espressamente indicato l’obbligo di parte venditrice di provvedere “…ad ottenere il regolare titolo abilitativo” quindi anche il deposito sismico inerente alla ristrutturazione dell’immobile ed il certificato di agibilità, obbligo che risulta dalla scrittura privata allegata al preliminare, in atti allegata e sottoscritta da parte promittente venditrice _________ e parte promissaria acquirente _________. Pertanto, alcuna responsabilità è ascrivibile alla __________ srl, incautamente citata in giudizio.download riservato - non acquistabile -
Nº 6549Data 09/05/2025Downloads: 4
L’ACQUIRENTE NON È TENUTO A PAGARE I MIGLIORAMENTI ESEGUITI DALL’IMPRESA DOPO L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale di POTENZA, FEBBRAIO 2025 - Nel caso di specie, il Giudicante, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, cheL’opposta vorrebbe trarre argomento, ancora, in proprio favore dalla differenza tra il prezzo pattuito dal _______________ col promittente venditore, nel contratto preliminare, pari ad euro 215.000,00, ed il prezzo determinato nel contratto definitivo, pari ad euro 155.000,00, oltre IVA: tale differenza implicherebbe che fosse stato affidato l’incarico alla _______________. di eseguire opere per lo stesso importo, il cui valore veniva detratto dal prezzo finale, da pagarsi al venditore dell’immobile. Se si leggono i due contratti, il preliminare ed il definitivo, tuttavia, non può non rilevarsi come, in ambo i casi, il prezzo sia riportato come pari ad euro 155.000,00. Quanto alle deposizioni dei testimoni, infine, nessuno ha riferito di aver assistito alla conclusione di accordi, tra _______________ e la _______________. In conclusione, la pretesa creditrice non ha dimostrato di aver ricevuto da _______________ l’incarico di eseguire determinati lavori, quelli portati dalla fattura n. 8/2012, anziché di aver operato, come assume l’opponente, quale incaricato del venditore (ciò che costituisce l’alternativa, almeno in questo ragionamento processuale, più logica, alla luce degli elementi istruttori innanzi indicati)download riservato - non acquistabile -
Nº 6546Data 05/05/2025Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI INCARICO, CONCLUDONO L'AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO PARECCHIO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA CONCLUSIONE DELL'AFFARE TRA LE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, innanzi al Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che l’art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione quando “l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il diritto alla provvigione sussiste quando l’attività del mediatore abbia svolto un ruolo essenziale e determinante nella conclusione dell’affare, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione alla stipula del contratto. (cfr. Cass. civ. n. 11443/2022, Cass. civ. n. 27185/2022). Nel caso di specie risulta comprovato che la società attrice abbia svolto un’attività determinante per l’avvio e la conduzione delle trattative che sono sfociate nella vendita in questione. I convenuti non hanno contestato di essersi rivolti alla società attrice ai fini della compravendita dell’immobile in questione né, tantomeno, hanno mai disconosciuto i documenti da loro sottoscritti che dimostrano l’attività di intermediazione svolta dall’agenzia. Invero l’intervento dell’agenzia non si è limitato alla semplice presentazione delle parti ma ha avuto un ruolo attivo nel favorire la negoziazione, nel fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie e nel gestire le dinamiche della trattativa. La documentazione in atti dimostra chiaramente che l’agenzia ha seguito tutte le fasi del processo, conducendo in loco i M. e conferendo loro ogni documentazione utile alla conclusione dell’affare. A nulla rileva il fatto che la sottoscrizione dell’atto di compravendita sia avvenuta a distanza di mesi. Per giunta v’è da considerare l’intervenire delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19".download riservato - non acquistabile -
Nº 6543Data 22/04/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL CLIENTE CHE HA VISIONATO L’IMMOBILE ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <suo intervento>>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.- download riservato - non acquistabile
























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