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Hai cercato '' Tribunale di Napoli Nord '' ho trovato 482 documenti

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  • Nº 5455
    Data 16/04/2021
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    AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO È MEDIATORE LE PROVVIGIONI NON OCCORRE CHE L’INCARICO SIA STATO CONFERITO IN FORMA SCRITTA, BASTANDO CHE SIA STATA RICHIESTA E CONSENTITA L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-tribunale napoli APRILE
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui ha svolto un’attività di intermediazione che è stata determinante ai fini della conclusione dell’affare risultando del tutto il rilevante la circostanza che non abbia ricevuto in carico in forma scritta, bastando invece che sia stata richiesta la sua attività e gli sia stata consentito il relativo svolgimento. In particolare il giudice ha testualmente risposto quanto segue: “Per l’esistenza di un contratto di mediazione non occorre un incarico esplicito ed un esplicito consenso, ma è sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore”. II PRINCIPIO: L’incarico conferito ad altra agenzia, quando privo di data certa, non ha valore di prova documentale, ma tutt’al più può avere mero valore indiziario, per cui deve essere valutato alla luce degli altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel caso di specie il giudice ha ritenuto di disattendere la rilevanza probatoria tale documento in quanto sconfessata da altri elementi probatori, tra i quali l’e-mail intervenute dal venditore e l’agenzia attrice. In ordine alla validità probatoria dell’incarico conferito ad altra agenzia il giudice ha disposto testualmente quanto segue: “Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità” (Cass. s.u. 15169/2010)”.
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    Nº 279
    Data 21/10/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI RECUPERO PROVVIGIONI - tribunale DI napoli
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA REVOCA DEL MANDATO.-Sent. tribunale di napoli – 13 Luglio 2015.- Sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona – legali associati – in materia di intermediazione immobiliare.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio un venditore che aveva trasferito l’immobile a soggetto presentato dall’agenzia, rifiutandosi – poi - di corrispondere i compensi provvigionali pattuiti.- Gli elementi sfavorevoli erano rappresentati dalla circostanza che il venditore aveva revocato l’incarico all’agenzia ed aveva stipulato l’atto pubblico con il cliente presentato dall’agenzia dopo la revoca.- Il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha condiviso l’orientamento secondo cui “quantunque le operazioni di vendita si siano concluse senza la collaborazione dell’agenzia immobiliare e dopo la scadenza del mandato sussiste il diritto al conseguimento della provvigione anche per la sola circostanza di aver svolto un’attività professionale rivelatasi determinante per la conclusione dell’affare, in virtù del contatto creato tra le parti con la propria attività pubblicitaria e di mediazione”.- Pertanto il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha ritenuto irrilevanti le eccezioni di parte venditrice e l’ha condannata a corrispondere i compensi provvigionali pattuiti, aumentati dagli interessi nelle more maturati, oltre che al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 262
    Data 17/09/2015
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    Sentenza vittoriosa dello studio Legale d'Aragona tribunale di napoli X SEZIONE CIVILE 12 giugno 2015
    RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – INCARICO DI VENDITA AFFIDATO AD ALTRA AGENZIA.- .- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare “alfa” rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio parte acquirente, al fine di vederla condannata al pagamento in suo favore dei compensi provvigionali pattuiti, stante la positiva conclusione dell’affare dalla stessa proposto.- Parte acquirente nel costituirsi in giudizio si difendeva eccependo l’intervento di altra e diversa agenzia immobiliare “beta” alla quale il venditore aveva conferito formale incarico ed alla quale assumeva di aver corrisposto i compensi provvisionali dovuti.- Il Giudice chiamato a decidere, in pieno accoglimento della tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui ai fini del diritto provvigionale costituisce presupposto essenziale del diritto al compenso “non tanto il conferimento espresso dell’incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un’attività utile per la conclusione dell’affare e che di tale attività le parti siano consapevoli dell’operato del mediatore”.- Ebbene, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo studio d’Aragona circa l’effettiva attività di mediazione svolta dall’agenzia “alfa” ha ritenuto irrilevanti le eccezioni di parte acquirente e l’ha condannata a corrispondere in favore della prima le provvigioni pattuite, aumentati dagli interessi, oltre che al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 239
    Data 24/06/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE - tribunale DI napoli
    Nel caso di specie gli attori avevano citato in giudizio l’agenzia di intermediazione immobiliare per sentire accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni scaturenti dall’esercizio della sua attività professionale, in particolare per aver omesso una trascrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della mediazione, e per l’effetto ottenere la ripetizione della provvigione indebitamente percepita, nonché sentire condannare al risarcimento per danni patrimoniali. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto infondata la richiesta attorea - alla luce della elevata diligenza professionale del mediatore, che aveva proceduto ad effettuare visure ipotecarie attestanti l’immobile libero da pesi; rigettando in toto la domanda attorea non essendo ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di informazione e confermando il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-
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    Nº 4366
    Data 07/02/2012
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    MEDIAZIONE IMMOBILIARE - tribunale di napoli, Sez. dist. di Portici, sentenza del 20 marzo 2011
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    Nº 3425
    Data 22/07/2009
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    Mediazione: clausola penale eccessivamente onerosa e vessatoria - sentenza emessa il 22 maggio 2009, dalla Sez. VIII del tribunale di napoli.-
    La prova contraria della specifica trattativa individuale in ordine ad una clausola tipo inserita in modulo contrattuale unilateralmente predisposto non può essere costituita da una dichiarazione inserita nello stesso modulo contrattuale. Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe un circolo vizioso nel quale lo stesso documento che è sintomo di assenza di trattativa individuale, ossia il modulo-formulario, contiene in sé la prova di detta trattativa. In sostanza, la prova della specifica trattativa sarebbe data proprio dalla sottoscrizione di una di quelle clausole standard che, siccome contenute in un modulo unilateralmente predisposto, postulano l’assenza di una reale negoziazione
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  • Nº 5402
    Data 26/01/2021
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    Escluso l’obbligo del mediatore di effettuare le visure ventennali - sentenza vittoriosa Studio d'Aragona corte di appello di napoli 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la corte d'appello di napoli, Accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha completamente riformato la sentenza impugnata emessa dal tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Marcianise, dettando i seguenti principi: “ritiene la Corte di condividere il surriferito orientamento che, nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della provenienza dell’immobile in tutti i trasferimenti che lo hanno interessato acquisibile solo per mezzo di indagini ipocatastali, che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza, vieppiù, in ragione dei costi che normalmente richiedono un siffatto tipo di indagine” – “ritiene la Corte che una responsabilità del mediatore possa porsi, in ordine alla mancata informazione circa la provenienza dell’immobile da una donazione, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico” – “le risultanze processuali consentono di escludere che il mediatore avesse l’obbligo di indagare, necessariamente per mezzo di indagini ipocatastali di cui non è stato incaricato, sulla provenienza originaria dell’immobile, così da escludere qualsivoglia responsabilità e da riconoscere il diritto alla provvigione”
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    Nº 6420
    Data 11/12/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LA PROPOSTA NON GLI VIENE ACCETTATA, QUALORA POI LE PARTI CONCLUDONO LO STESSO AFFARE DA LUI PROPOSTO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-LEGALI ASSOCIATI tribunale DI ROMA OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al tribunale di Roma, XI sezione civile, Nel caso di specie, il giudice ha confermato, infatti, che è pacifico in giurisprudenza che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. Civ. n. 869 del 16.01.2018). E nello stesso senso “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n. 11443 del 8.04.2022). Nel caso di specie, sono elementi comprovanti che la conclusione dell’affare (compravendita immobiliare) del P. sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice del Pa. le seguenti circostanze: la scheda di visita dell’immobile del 17.07.2020 a firma dell’acquirente Z. (doc. 5 citazione); la proposta di acquisto del 22.07.2020 a firma dell’acquirente per un importo offerto di € 200.000,00 conforme al prezzo dell’incarico e ancor più al prezzo di vendita risultante dal rogito notarile (doc. 6 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2); rifiuto della proposta da parte del convenuto comunicata con email del 28.07.2020 (doc. 8 citazione); successiva comunicazione del 18.09.2020 di accettazione condizionata per un prezzo di € 210.000,00 (doc. 9 citazione); l’assegno n. 3119974981-06 di € 5.000,00 intestato a P. a firma di Z. (doc. 7 citazione) che corrisponde allo stesso assegno indicato alle pagine 7 e 8 del rogito notarile (doc. 2 citazione) che era stato restituito al potenziale acquirente in data 2.10.2020 (doc. 10 citazione) a seguito del rifiuto della proposta; nonché l’atto di transazione sottoscritto tra il Z. e l’attore in cui l’acquirente dichiara espressamente “riconosce di esser stato messo in relazione con l’affare e con l’immobile sito in V. … del signor P. che prima non conosceva, grazie all’attività di intermediazione svolta dalla suddetta agenzia e che per tale effetto ha potuto concludere il medesimo affare” (doc. 11 citazione); infine, il contenuto dell’atto di compravendita tra il convenuto e l’acquirente avente ad oggetto lo stesso immobile dell’incarico ad un prezzo pari alla volontà espresso dal venditore nell’email del dì 8.09.2020 (cfr. doc. 9 citazione).
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    Nº 5575
    Data 05/01/2022
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    È valido il patto provvigionale concluso a mezzo whatsapp -tribunale DI MILANO - APRILE 2021
    Nel caso di specie il tribunale di Milano nell’aprile 2021 ha riconosciuto la validità del patto sulle provvigioni concluso tra mediatore e cliente attraverso lo scambio di messaggi su piattaforma what app.....
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  • Nº 5529
    Data 15/10/2021
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    È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI ANCHE COLUI CHE ACCOMPAGNAVA IL CLIENTE CHE HA FIRMATO L’ATTESTATO DI VISITA, SE POI SI È INTESTATO L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – CORTE DI APPELLO DI napoli 2021
    CORTE DI APPELLO napoli 2021 - Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di mediazione immobiliare. In questo caso la CORTE DI APPELLO DI napoli, nella persona dell’eccellentissimo Dr.ssa Lucia Minauro, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO. l’atto di appello deve essere dichiarato inammissibile quando non contenga 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La corte nell’accogliere tale eccezione ha statuito il seguente principio: “Nel caso di specie, appare evidente l’inconferenza delle generiche censure mosse alla sentenza di primo grado e la completa assenza, nell’atto di impugnazione, di una parte argomentativa che, tenendo conto delle motivazioni espresse dal primo giudice, offra una diversa prospettazione della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato. L’atto di appello, come specificamente si vedrà, si rivela infatti del tutto carente di deduzioni volte (o comunque idonee) a contrastare l’iter logico-argomentativo seguito dal primo giudicante o a condurre al ribaltamento della pronuncia nei termini richiesti dall’impugnante, diffondendosi, piuttosto, in una serie di considerazioni talvolta addirittura slegate dall’esame del caso concreto in esame, proposte in modo disarmonico e incoerente rispetto ai motivi posti a base della decisione impugnata”. II PRINCIPIO. il giudice di primo grado ha correttamente valutato le risultanze delle prove di primo grado, tra le quali quella consistente nella attestazione della scheda visita, dalla quale risultava non solo la presenza del soggetto firmatario, ma anche attestata la presenza del soggetto che poi ha acquistato l’immobile. la corte nel condividere tale assunto ha statuito il seguente principio: “Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha svolto un’attenta disamina del materiale probatorio emergente dagli atti del giudizio. …. la visita dell’immobile di Via G…… - P….. M…. L…. da parte di S….. P….. e S….. P……. in data ……….., con il tramite dell’agenzia I……. P…… (circostanza dimostrata dalla scheda di visita depositata in atti dall’attrice, nella quale - benché sottoscritta dal solo P….. - risultava specificato che entrambi avevano in quell’occasione visionato per la prima volta l’immobile, del quale ignoravano la messa in vendita)”;
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  • Nº 5524
    Data 08/10/2021
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    LA VENDITA DI UN IMMOBILE PARZIALMENTE ABUSIVO NON È NULLA, MA È VALIDA, MA SOLO A PATTO CHE L’ACQUIRENTE SIA STATO MESSO A CONOSCENZA DELL’ABUSO EDILIZIO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – tribunale DI SALERNO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di COMPRAVENDITA immobiliare. In questo caso IL tribunale di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. ANTONIO ANSALONE, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato Il seguentE principiO. “In seno alla giurisprudenza si è assistito alla formalizzazione di un maggioritario orientamento che distingue tra una cosiddetta “difformità primaria”, riguardante per l’appunto la mancanza dei titoli idonei a costruire o regolarizzare (permesso di costruire, permesso in sanatoria) che comporterebbe la nullità dell’atto di compravendita, e una “difformità secondaria” concernente deviazioni rispetto a quanto contenuto dai progetti originali. In quest’ultima casistica non si potrà assistere ad una comminazione della nullità dell’atto…. Pertanto, un abuso edilizio può considerarsi “grave” quando l’immobile è privo di un titolo edilizio, mentre nelle ipotesi di abuso di “minore” entità, la vendita è valida ma solo a patto che l’acquirente sia stato messo a conoscenza dell’abuso edilizio. In questo caso non è l’ordinamento a decretare la nullità dell’atto ma solo l’eventuale azione del compratore che deve richiedere la cosiddetta risoluzione del contratto”.
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  • Nº 5493
    Data 02/07/2021
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    In caso di intervento di più mediatori, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto ad una percentuale diversa da calcolare sulla propria provvigione. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-tribunale SALERNO APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Ietto, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, bastando che abbia l’svolto tutta l’attività di promozione dell’affare, individuato i soggetti interessati alla conclusione, che li abbia messi in relazione con l’affare, avviato le trattative, risultando il tutto indifferente che l’affare sia stato concluso successivamente, anche con l’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata “ (così Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018; conformi Cass.civ., sez.III, 20.12.2005, n.28231, e Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851)”. II PRINCIPIO: L’intervento di un secondo mediatore non è di per sé circostanza sufficiente ad escludere la rilevanza causale dell’intervento del primo mediatore e quindi non è sufficiente, di per se, a compromettere il suo diritto a percepire almeno parte delle provvigioni, in mancanza della prova di un evento o di un fatto che dimostri che le nuove trattative non sono in alcun modo collegate a quelle precedenti. In particolare il giudice ha testualmente sancito che ” l’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare, né risultano parziali variazioni oggettive e/o soggettive (come si è detto, anche il prezzo è il medesimo già indicato nella antecedente proposta indirizzata tramite il primo mediatore, n.d.r.) che, peraltro, in ogni caso, non avrebbero inciso sull’identità dello stesso affare (vedi, in proposito, anche la già citata Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018). Senza tralasciare che le convenute non hanno provato un elemento peculiare ed ulteriore che abbia potuto, per l’appunto, interrompere il già rimarcato nesso eziologico diretto esistente tra l’attività di intermediazione che è stata svolta – attraverso il concordato ausilio di tutta la rete “ omissis “ ed, in special modo, della “omissis “ – dalla “omissis “, e l’atto notarile di compravendita del 27.5.2008. In particolare, né la S., né la M., né tanto meno la terza chiamata, hanno dimostrato che la ripresa delle trattative tra la stessa S. ed il R. all’indomani della seconda proposta del 6.9.2007 e, più precisamente, attraverso la terza proposta del 15.5.2008, sia intervenuta per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore (vedi, in proposito, Cass.civ., sez.III, 15.5.2001, n.6703; conformi Cass.civ., sez.III, 2.8.2001, n.10606 e Cass.civ., sez.III, 17.5.2002, n.7253)”. III PRINCIPIO: In caso di intervento di più mediatori nella conclusione di un affare, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto a percepire una percentuale della propria provvigione, proporzionale alla rilevanza del suo intervento nella conclusione dell’affare. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: ““ l'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata … all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti “ (cfr. Cass.civ, SS.UU., 8.10.1974, n.2657)”: IV PRINCIPIO: qualora nell’incarico di mediazione sia pattuito che il mediatore avrà diritto all’intera provvigione laddove l’incaricante abbia a concludere l’affare con qualcuno dei soggetti segnalati da agenzia, anche dopo la scadenza dell’incarico, non trova applicazione il disposto dell’articolo 1758 C.c., per cui l’agenzia avrà diritto all’intera provvigione, anche qualora l’affare si conclude successivamente anche grazie all’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “questa stessa clausola non rientra tra quelle previste dall’art.1469 bis c.c. e oggi trasfuse negli artt.33 e ss. del d.l.vo n. 206/’05 (il cosiddetto codice del consumo), né può essere assimilata ad esse, e ciò considerato pure che il suddetto art.6 – contemplando la possibilità di richiedere l’intero importo della provvigione pattuita alla parte che, violando gli impegni assunti, abbia, poi, venduto gli immobili ad una persona segnalata dal mediatore – è palesemente finalizzato a tutelare il mediatore medesimo da eventuali accordi o comportamenti dei contraenti mediati tesi ad escludere fraudolentemente, e comunque in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, il diritto al compenso del più volte citato mediatore per l’attività da lui svolta ed eziologicamente rilevante nella conclusione dell’affare (vedi, in tal senso, pure Trib. Bari, sez.II, 10.5.2010). Di qui il riconoscimento alla “ S. B. 2 S.r.l. “ non del mero 70% della provvigione concordata, ma della stessa provvigione concordata nella sua interezza e, dunque, pari ad € 8.640,00, I.V.A. compresa. V PRINCIPIO: Le provvigioni e gli altri patti contenuti nell’incarico di mediazione ricadono non solo sul soggetto che lo abbia sottoscritto, ma anche sugli altri venditori, avendo gli stessi comunque usufruito dell’attività del mediatore. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Tale importo – visto che l’attività di mediazione, per quanto formalmente attribuita dalla sola S. G., ha avuto ad oggetto i cespiti nella loro totalità - deve essere posto, in via solidale, a carico di entrambe le comproprietarie dei cespiti medesimi e, quindi, anche di M. S., e ciò in ragione delle seguenti argomentazioni: 1) “ ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene “ (cfr. Cass.civ., sez.II, ordinanza n.11656 del 14.5.2018; conforme Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851); 2) “ nel contratto di mediazione, i soggetti tenuti al pagamento della provvigione vanno individuati in quelli che hanno partecipato all'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 27.7.1995, n.8187)”. VI PRINCIPIO: nelle obbligazioni di valuta il creditore ha diritto al risarcimento dei danni tutte le volte in cui durante il periodo di mora messaggio medio di rendimento netto dei titoli di stato sia superiore al saggio interessi . In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Quanto, poi, alla ugualmente sollecitata rivalutazione monetaria, ossia al risarcimento del maggior danno ex art.1224 co.2° c.c., quest’ultimo – anche alla luce di un autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità – in ipotesi di “ ritardato adempimento di una obbligazione di valuta … può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali “, e “ spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta “ (cfr. Cass.civ., SS.UU., 16.7. 2008, n.19499; conformi Cass.civ., sez.L., 24.2.2009, n.4402; Cass.civ., sez.V, 31.7. 2009, n.17813; Cass.civ., sez.III, 28.9.2009, n.20753; Cass.civ., sez.II, 24.5.2010, n. 12609)”.
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  • Nº 5480
    Data 18/06/2021
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    Deve essere esclusa la responsabile il mediatore per le informazioni e le garanzie rese dal venditore nei contratti di compravendita. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-tribunale VENEZIA APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Venezia, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO:DEVE ESSERE ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE QUANDO L’ERRONEA RAPPRESENTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA DISCENDA DALLE GARANZIE RESE DAL VENDITORE NEI CONTRATTI INTERVENUTI CON L’ACQUIRENTE, SOPRATTUTTO QUANDO L’ACCERTAMENTO DI TALI CIRCOSTANZE AVREBBE RICHIESTO AL MEDIATORE COMPETENZE SUPERIORI RISPETTO A QUELLE TIPICHE DI QUESTA FIGURA PROFESSIONALE: In particolare il giudice ha sancito testualmente che: “tenuto conto altresì dell’incarico di compiere accertamenti tecnici affidato a diverso professionista, si evidenzia come, nel caso di specie, non può essere accolta la domanda di manleva promossa da parte convenuta nei confronti del mediatore, dal momento che il danno subito dall’attrice, in termini di minor valore dell’immobile da quest’ultima acquistato, deve essere ascritto alla responsabilità esclusiva della venditrice, la quale, come detto, ha reso dichiarazioni inesatte circa l’ottenibilità dell’agibilità/abitabilità, individuando quale sola causa ostativa la necessità di provvedere all’adeguamento degli impianti”. II PRINCIPIO: È escluso che il mediatore possa essere ritenuto responsabile per non aver inserito degli atti contrattuali ai quali ha coadiuvato nella redazione delle valutazioni circa la ottenibili ta o meno dell’agibilità trattandosi di valutazioni di mandar abili esclusivamente a tecnici. In particolare il giudice hA sancito testualmente che: “non risulta cogliere nel segno quanto da quest’ultima sostenuto circa l’onere per il professionista di provvedere all’inserimento nelle bozze degli atti, la cui redazione è stata dal medesimo coadiuvata, dal momento che non può ritenersi che le conoscenze e/o informazioni tecniche che il medesimo avrebbe dovuto fornire debbano addirittura estendersi alla concedibilità o meno dell’agibilità, anche nel caso in deroga, problematica non di immediata soluzione, anche alla luce delle posizioni assunte nell’ambito del presente giudizio dalle parti e dai loro tecnici”.-
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  • Nº 5473
    Data 19/05/2021
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    AI FINI DELLA PROROGA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, NON OCCORRE UNA NUOVA SOTTOSCRIZIONE , BASTANDO CHE L’INCARICANTE ABBIA CONSENTITO L’ATTIVITÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-tribunale NOLA APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Nola, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Il preventivo conferimento dell’incarico di mediazione in forma scritta da parte del venditore non esclude l’imparzialità del mediatore e tantomeno l’applicabilità delle norme sulla mediazione: In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “l’esistenza di un mandato non determina di per sé l’inapplicabilità dalla disciplina legale della mediazione: “la circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta”. II PRINCIPIO: Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alle provvigioni è sufficiente che questo abbia Provveduto ad individuare l’acquirente ed a metterlo in relazione con l’affare: In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “va riconosciuto il diritto alla provvigione ogni volta che l’attività espletata rappresenti l’antecedente indispensabile per la successiva conclusione del contratto, non essendo a tal fine necessario che egli abbia partecipato a tutte le fasi della trattative, potendo risultare sufficiente anche il ritrovamento e l’indicazione di uno dei contraenti, a condizione che tale attività abbia esplicato rilievo causale – secondo il criterio della causalità adeguata – per la conclusione del contratto”. III PRINCIPIO: Ai fini della proroga dell’incarico di mediazione conferito in forma scritta, non occorre la sottoscrizione di un nuovo accordo, bastando il comportamento concludente dell’incaricante, che consente il proseguimento dell’attività di intermediazione, avvantaggiandosene. In particolare il giudice ha sancito testualmente che: “Per le medesime ragioni, se in assenza di proroga orale dell’incarico l’agenzia continua ad espletare la propria attività e il venditore si avvale, anche tacitamente, dell’altrui lavoro, quest’ultimo non può essere esonerato dall’onere di corrispondere la provvigione in caso di conclusione dell’affare”.
    € 49,00
  • Nº 5447
    Data 31/03/2021
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DEL MOMENTO IN CUI VI È UN LEGAME TRA I SOGGETTI A CUI L’AFFARE FU PROPOSTO E QUELLI CHE POI LO HANNO CONCLUSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui vi è un legame tra i soggetti a cui l’affare fu proposto e quelli che poi lo hanno concluso. In particolare il giudice ha statuito che: “Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2009, n. 8126)”. II PRINCIPIO: l’agente immobiliare deve solo provare la fonte del suo diritto limitandosi a dichiarare che non è stato pagato e spetterà alla controparte la prova e dell’infondatezza della pretesa di pagamento. Il giudice ha statuito in proposito testualmente quanto segue: “il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).” III PRINCIPIO: la conclusione di un contratto preliminare può avvenire anche mediante lo scambio di una proposta e di una accetazione. In particolare il giudice ha detto testualmente che: “Va aggiunto che in tema di stipulazione del contratto, anche preliminare, il requisito della forma "ad substantiam" è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, nè l'adozione di particolari formule sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l'incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico "de quo".”
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  • Nº 5445
    Data 31/03/2021
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    IL PROPRIETARIO DEL SINGOLO APPARTAMENTO NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER I VIZI E DIFETTI ESISTENTI ALLE PARTI CONDOMINIALI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA tribunale SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: il proprietario del singolo appartamento non è legittimato a richiedere il risarcimento dei danni sussistenti alle parti condominiali: In punto il giudice ha stabilito testualmente quanto segue: “Quanto poi alle doglianze risarcitorie per i lavori non a regola d’arte relativi all’appartamento di parte attrice, il ctu, alle cui consulenza per congruità e correttezza dei rilievi ci si riporta integralmente, ha in primo luogo escluso dal computo le doglianze inerenti i beni condominiali per i quali non sussiste legittimazione da parte attorea comprendendovi le spese , peraltro sostenute dai condomini, per il cancello e quelle relative ai muri e pareti condominiali”. II PRINCIPIO: La domanda è correttamente formulata nel momento in cui le doglianze siano esattamente indicate senza necessità che il danno sia precisamente determinato. In particolare il giudice ha detto che: “Con riguardo al caso di specie, parte attrice ha esattamente indicato le doglianze inerenti sia gli inadempimenti degli obblighi di parte venditrice sia i danni da infiltrazioni, avendo formulato domanda di riduzione del pagamento del prezzo in ragione degli obblighi inadempiuti in quella sede assunti e di risarcimento dei danni da infiltrazioni, non essendo all’uopo necessario che la quantificazione del danno avvenisse, sussistendo tutti gli estremi perché controparte, come avvenuto, si difendesse in ordine alle doglianze di controparte, dal momento che l’onere di determinazione dell’oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l’attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.
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  • Nº 5439
    Data 26/03/2021
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    L'ACQUIRENTE NON HA DIRITTO AD AGIRE CONTRO L'AGENZIA, QUANDO LA MEDIAZIONE È INTERVENUTA CON UN DIVERSO SOGGETTO (CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO È STATA FIRMATA DA UN SOGGETTO DIVERSO) SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA tribunale SALERNO 2021
    sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di salerno, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto la carenza di legittimazione della acquirente ad agire in confronto all'agenzia immobiliare, in quanto il rapporto di intermediazione era intervenuto con un soggetto diverso, ovvero con la società che aveva sottoscritto la proposta di acquisto e di successivo contratto preliminare. La sentenza, inoltre, si presenta estremamente interessante per la parete in cui è stata ritenuta la validità della compravendita, nonostante una parte significativa dell'immobile sia stato oggetto di un annullamento della concessione edilizia in sanatoria. Il giudice ha ritenuto, infatti, che la vednita non è nulla ex art. 46 del DPR 380/11 e degli artt. 17 e 40 L. 47/85., in quanto una concessione iniziale In ogni caso vi era, per cui trova applicazione il principio, come sancito dalle sezioni della cassazione Suprema Corte (SS. UU. N. 8230/19 cui si è uniformata la n. 538/20), che abusi marginali non incidono sulla validità della compravendita, soprattutto laddove, come nel caso di specie, l'acquirente aveva espressamente escluso qualsiasi responsabilità del venditore qualora risultassero profili di irregolarità.-
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    Nº 629
    Data 16/05/2018
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    ACCORDO TERRITORIALE PER IL COMUNE DI napoli
    Il presente documento contiene l'accordo territoriale attualmente in vigore per le locazioni a canone concordato stipulate per immobili siti nel comune di napoli. Ai fini dell'attestazione di conformità da parte di una delle associazioni firmatarie dell'accordo, sarà necessario rispettare i parametri ivi fissati.
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    Nº 589
    Data 19/01/2018
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    Vendita di immobile abusivo? E’ inadempimento per aliud pro alio. (tribunale, Roma, sezione XIII civile, sentenza 28/09/2017)
    Nel caso di vendita di un immobile abusivo, risponde il venditore per l’inadempimento conseguente ad aliud pro alio e per i danni scaturenti dalla perdita di valore del bene. E’ quanto stabilito dal tribunale di Roma, Sez. XIII°, nella sentenza del 28.09.201...articolo integrale cliccando su download.-
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    Nº 532
    Data 10/05/2017
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L'INCARICO GLI E' STATO CONFERITO DA UN TERZO ESTRANEO ALL'AFFARE.-CORTE D’APPELLO DI napoli- III Sezione Civile Bis- 2 FEBBRRAIO 2017.-
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA- LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- La Corte D’Appello di napoli ha confermato che sussiste indubbiamente il diritto del mediatore alle provvigioni anche se l’incarico venga conferito da un soggetto estraneo all’affare, allorché il terzo in cui favore era stato conferito l’incarico abbia concluso l’affare proposto dal mediatore. Naturalmente in tal caso le provvigioni saranno dovute dal terzo che ebbe a conferire l’incarico e non dai soggetti che formalmente hanno concluso la compravendita.- Inoltre, la Sentenza in commento, ha ribadito anche un principio fondamentale a tenor del quale (Cass. Sent. n. 11911, Sez. III, del 7/08/2002) “l’iscrizione del mediatore nel ruolo di cui all’art. 2 l. n. 253 del 1989 integra un accertamento costitutivo dello “status” del professionista che opera “erga omnes” fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione. Sussiste, pertanto, il diritto del mediatore alla provvigione ove lo stesso sia iscritto nel ruolo all’epoca in cui suo tramite le parti conclusero l’affare, ancorchè successivamente, e prima del pagamento della provvigione, lo stesso sia stato cancellato dal detto ruolo.-
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  • Nº 534
    Data 10/05/2017
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    NON SUSSISTE INADEMPIMENTO DEL VENDITORE PER LA INEDIFICABILITA' DEL SUOLO LADDOVE QUESTA NON SIA STATA MAI GARANTITA NEL CONTRATTO - SENTENZA tribunale DI SALERNO II SEZ. CIVILE.- MAGGIO 2017
    tribunale DI SALERNO MAGGIO 2017 - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI COMPRAVENDITA - OVE PURE IL PUNTO SIA STATO TRATTATO DURANTE LE TRATTATIVE, NON E' IPOTIZZABILE UN INADEMPIMENTO DEL VENDITORE OVE IL FONDO SIA INEDIFICABILE LADDOVE QUESTA NON SIA STATA MAI GARANTITA NEL CONTRATTO - DIRITTO DEL PROMITTENTE VENDITORE A TRATTENERE LA CAPARRA CONFIRMATORIA AVENDO DIMOSTRATO DI AVER INUTILMENTE DIFFIDATO L'ACQUIRENTE A PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE PER LA STIPULA DELL'ATTO PUBBLICO.
    € 50,00
  • Nº 432
    Data 04/07/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE- tribunale DI SALERNO SEZ. DISTACCATA DI EBOLI DEL29APRILE2016.-
    RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL MEDIATORE – ESCLUSA LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE PER OPERE ABUSIVE RIGUARDANTI L’IMMOBILE OGGETTO DI INTERMEDIAZIONE E DUNQUE CONFERMATO IL DIRITTO DELLO STESSO A TRATTENERE LE PROVVIGIONI PATTUITE PER L’AFFARE INTERMEDIATO. - tribunale DI SALERNO SEZ. DISTACCATA DI EBOLI DEL 29APRILE 2016.- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, era stata citata in giudizio da parte acquirente per sentirla condannare alla restituzione delle provvigioni “indebitamente” percepite, nonché al risarcimento danni asseritamente subiti dalla stessa in quanto l’agenzia aveva omesso, a detta di parte acquirente, le informazioni inerenti la conformità dell’immobile riguardanti la regolarità urbanistica, edilizia e catastale dello stesso.- Pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto di compravendita in conseguenza dell’inadempimento di parte venditrice.- Con la sentenza in commento il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui l’agenzia immobiliare non è in alcun modo parte del contratto di compravendita e, peraltro, non avendo assunto alcuna obbligazione in ordine alla garanzia della regolarità edilizia dell’immobile oggetto di compravendita, nessuna pretesa può essere avanzata in suo confronto.- Sulla scorta di tali considerazioni ha escluso qualsivoglia responsabilità in capo all’agenzia immobiliare, essendosi limitata ad intermediare l’affare tra le parti ed ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.-
    € 20,00
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    Nº 287
    Data 27/10/2015
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    NUOVO ACCORDO TERRITORIALE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA CITTÀ DI napoli
    Accordo territoriale per la determinazione del canone per la città di napoli sottoscritto in data 19 maggio 2015. Tali tabelle... dovranno essere utilizzate per la determinazione del canone nei contratti di locazione convenzionati.
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    Nº 288
    Data 27/10/2015
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    tribunale DI TORINO VIII Sezione Civile S E N T E N Z A ex art. 281sexies cpc del 26.06.2008
    Sentenza del tribunale di Torino secondo la quale il contratto di locazione sia esso a canone libero oppure a canone convenzionato o concordato, dopo la prima proroga prevista dalla legge di quattro anni o tre anni a seconda se libero o concordato, per il futuro si rinnova per il periodo inizialmente pattuito nel contratto stesso.
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  • Nº 2051
    Data 18/06/2007
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    Mediazione - diritto alle penali - Sentenza pronunciata dal tribunale di Salerno n.1459/07 , in data 01 gennaio 2007
    Sentenza vittoriosa emessa dal tribunale di Salerno il 1 giugno 2007, n°1459/2007 mediante la quale è stata rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo e controparte è stata condannata a corrispondere le penali all'Agenzia Immobiliare. La sentenza pronunciata dal tribunale di Salerno tratta alcuni profili fondamentali in materia di intermediazione immobiliare: 1) Effetti personali che scaturiscono dal contratto di intermediazione immobiliare (validità dell'incarico conferito dal non proprietario); 2) Obbligo a concludere l'affare alle condizioni indicate nell'incarico (impegno accettazione proposte d'acquisto conformi); 3)Esclusione della vessatorietà della clausola penale quando sia stata oggetto di specifica trattativa e sottoscrizione.-
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  • Nº 1880
    Data 17/03/2007
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    Mediazione - diritto alle provvigioni - sentenza favorevole tribunale di Benevento emessa il 22 novembre 2006, n° 1815/06
    Sentenza vittoriosa emessa dal tribunale di Benevento emessa il 22 novembre 2006, n° 1815/06, con la quale i Giudici hanno riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni.- La fattispecie riguarda alcune tematiche importanti che interessano il recupero delle provvigioni: 1) Competenza del giudice adito; 2)Rapporto causale tra la conclusione dell'affare e l'attività intermediatrice; 3) Irrilevanza sul diritto alle provvigioni della circostanza che la conclusione dell'affare è avvenuta dopo la scadenza dell'incarico; 4) decorrenza della prescrizione ove non sia esibito il preliminare.-
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  • Nº 1798
    Data 30/01/2007
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    Mediazione -Proposta d'acquisto - Provvigioni - Sentenza vittoriosa emessa dal tribunale di Melfi il 20 ottobre 2001 n° 377/01
    Sentenza emessa dal tribunale di Melfi il 30 ottobre 2001, con la quale il Giudice rigettava la domanda avanzata dalla promittente acquirente circa la pretesa nullità della proposta d'acquisto, regolarmente accettata, per causa imputabile all'Agenzia Immobiliare e conseguente restituzione della caparra.- Il Giudice con la stessa pronunzia accoglieva la domanda dell'Agenzia Immobiliare condannando le parti al pagamento delle provvigioni per l'avvenuta conclusione dell'affare.- La sentenza in oggetto tratta le seguenti tematiche : 1) Proposta d'acquisto contenente tutti gli elemente essenziali del futuro contratto di compravendita riconosciuta come contratto preliminare; 2) Possibiltà di un soggetto di promettere l'obbligazione di un terzo salvo l'obbligo di indennizzare l'altro contraente nel caso in cui il terzo si rifiuti di obbligarsi; 3) L'attività svolta dalla Società che gestisce l' agenzia Immobiliare implica l'irrilevanza di specificare nella proposta d'acquisto il nome dell'agente immobiliare che ha trattato l'affare
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    Nº 664
    Data 25/03/2004
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    Accordo territoriale per la determinazione del canone di locazione per la città di napoli
    Accordo territoriale per la determinazione del canone per la città di napoli. Tali tabelle dovranno essere utilizzate per la determinazione del canone nei contratti di locazione convenzionati.
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    Nº 5704
    Data 13/06/2022
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    Ponteggio ed indennità per il proprietario del giardino privato: una nuova presa di posizione del tribunale di Salerno
    È sempre fonte di discussione l'installazione di ponteggi all'interno di un cortile privato per ristrutturare il caseggiato. In tal caso infatti può presentarsi un conflitto tra il diritto del condominio all'esecuzione di opere ritenute necessarie e l'assoluto rispetto del diritto del singolo condomino.
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    Nº 5196
    Data 24/01/2020
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    CONCORRENZA SLEALE TRA AGENZIE IMMOBILIARI SULLO STESSO AFFARE (SENTENZA tribunale DI FIRENZE 17 SETTEMBRE 2019)
    Condannata una agenzia immobiliare per aver garantito al venditore che la precedente agenzia che aveva ritirato una proposta di acquisto da parte dello stesso acquirente non aveva diritto alle provvigioni in quanto la sua attività doveva considerarsi ormai chiusa (Sentenza Trib. di Firenze 17 settembre 2019).-
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  • Nº 580
    Data 03/01/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI -ESCLUSA LA VESSATOREITA' DELLA CLAUSOLA PENALE - RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA PENALE DEL MEDIATORE PER VIOLAZIONE DELL’ ESCLUSIVA . tribunale DI NOCERA INFERIORE, I SEZ. CIV. DICEMBRE 2017.-
    Il Giudice adito, con la sentenza in esame, sposando la tesi difensiva dello Studio Legale d’Aragona, ha escluso il carattere vessatorio della clausola penale, in quanto ha ravvisato la sussistenza di una specifica trattativa fra il professionista ed il consumatore desunta oltre che dalle prove testimoniali, dalle specifiche modalità di compilazione della scheda contrattuale, laddove la percentuale della penale convenuta risulta inserita a penna e non previamente predisposta nel modulo contrattuale. E’ stato riconosciuto il diritto alla penale del mediatore per violazione dell’impegno dell’esclusiva assunto dal venditore con la sottoscrizione dell’incarico. Nel caso di specie, era prevista l’irrevocabilità ed esclusività dell’incarico, nonché l’obbligo, a carico degli incaricanti/venditori, di corrispondere una penale quasi pari all'importo della provvigione dovuta, qualora le parti avessero effettuato la vendita direttamente durante il periodo di validità dello stesso.
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  • Nº 400
    Data 02/05/2016
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    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’.- SENT. tribunale DI NOCERA INFERIORE – 11 FEBBRAIO 2016.-
    SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Nello specifico, l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei loro confronti.- , Parte venditrice, ha eccepito – tra l’altro - la nullità del contratto di mediazione in quanto stipulato da un soggetto non munito dei poteri rappresentativi della società (falsus procurator).- Il Giudice chiamato a decidere, ha ritenuto, in primis, che: ”l’unica condizione per così dire formale imposta dalla legge, non tanto per la validità del contratto di mediazione, quanto ai fini dell’insorgenza del diritto al compenso da parte del mediatore è l’iscrizione all’albo degli agenti immobiliari e nel caso de quo risulta a tutti gli effetti documentata l’iscrizione della società attrice”; Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata da entrambe le parti convenute in ordine alla circostanza che l’incarico di mediazione non fosse stato conferito dalla proprietaria dell’immobile bensì da un soggetto terzo, il Giudice, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui: “accanto al rapporto di mediazione “tipico” è configurabile un rapporto di mediazione “atipico” a favore di un terzo, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo – purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare – può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo”(Cass. civ. 17628/2002).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 368
    Data 11/03/2016
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    QUESITO N° 685: SE IN CASO DI ACQUISTO A MEZZO DI SENTENZA, L'ACQUIRENTE E' TENUTO A PAGARE LE SPESE CONDOMINIALI A FAR DATA DALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO(tribunale), O DAL MOMENTO SUCCESSIVO IN CUI QUESTA DIVIENE DEFINITIVA E NON PIU' IMPUGNABILE ?
    SOLUZIONE: L’acquirente è tenuto a pagare le spese solo dal momento in cui la sentenza con la quale ha acquisito la proprietà è diventata definitiva e non più ulteriormente impugnabile.- Più precisamente l’acquirente risponde in solido con il venditore per le spese che si riferiscono all’anno in cui la sentenza è diventata definitiva ed a quelle relative all’anno precedente.-
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  • Nº 346
    Data 28/02/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA - tribunale DI AVELLINO - GENNAIO 2016 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’ E NEPPURE MUNITO DI PROCURA SCRITTA.- In particolare l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. Parte venditrice nel costituirsi in giudizio non eccepiva l’affidamento dell’incarico bensì l’incapacità a sottoscriverlo poiché il bene era di proprietà della moglie ed agiva in assenza di procura scritta.- ll Giudice chiamato a decidere, ritenendo che:” la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”- (art. 1329 c.c.) e poiché nel caso di specie, il conferimento dell’incarico all’agenzia di mediazione può essere conferito anche orale, non essendo prevista una forma scritta ad substantiam è di evidenza assoluta che l’incaricante (falsus procurator o meglio procuratore apparente) poteva gire in assenza di procura scritta, essendo sufficiente una procura orale od anche una dichiarazione orale di essere a tanto autorizzato. - Pertanto il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello Studio d’Aragona ha fatto proprio il principio secondo cui, “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare si è concluso per effetto del suo intervento, con tanto intendendosi che tra la conclusione dell’affare e l’opera del mediatore deve sussistere un nesso di causalità e, cioè occorre che l’attività del mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare, anche quando questo sia stato concluso nell’assenza ed all’insaputa del mediatore ed anche qualora l’affare sia stato concluso dopo la scadenza del contratto (Cass. 08/23842; Cass. 03/5762; Cass. 94/2118).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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