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    Nº 6483
    Data 21/02/2025
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    IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’accettazione, PER CUI IN CASO DI MANCATA accettazione HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.
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    Nº 6209
    Data 02/04/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI DOPO L’accettazione DELLA PROPOSTA LE PARTI NON STIPULANO L’ATTO DEFINITIVO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA FEBBRAIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - legali associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, dinanzi al TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA in data 27 FEBBRAIO del 2024. È stato confermato, infatti che il diritto alla provvigione, si determina per accettazione della proposta d’acquisto e, nel caso di specie, anche con la consegna della caparra e la dimostrazione dell’avveramento della condizione sospensiva che era stata inserita nella proposta. Una volta avvenuta la conclusione della proposta è del tutto irrilevante che successivamente il venditore si sia reso inadempiente e non sia stato stipulato l’atto definitivo, dovendo lo stesso risarcire i danni all’acquirente, ivi comprese le provvigioni dovute al mediatore.
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    Nº 6035
    Data 13/09/2023
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    IL MEDIATORE NON HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE NON PROVA DI AVER COMUNICATO L'accettazione DELLA PROPOSTA E LA FIRMA DI RICEZIONE DELLA PROPOSTA ACCETTATA DELL'ACQUIRENTE NON PROVA NULLA SE E' STATA APPOSTA PRIMA DELL'accettazione. SENTENZA VITTORIOSA --
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI AVELLINO - II SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in data 30 MAGGIO 2023, che ha accolto il seguente principio: Il mediatore non ha diritto alle provvigioni se non prova di aver comunicato l’accettazione della proposta all’acquirente entro il termine di validità della stessa e tale prova non può essere data dalla firma di ricezione della proposta accettata, quando vi è prova che tale firma è stata apposta insieme alla firma della proposta, quando non era stata ancora accettata: Cosi testualmente: “Anzi, in senso contrario, giova evidenziare che è emerso come l’attore, promissario acquirente, ha sottoscritto l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia immobiliare che attestava la ricezione della proposta di acquisto accettata, ma ciò è avvenuto in assenza della conoscenza dell’accettazione come emerge dalla mancata presenza della firma dei promittenti venditori sulla proposta nelle parte riservata all’accettazione”.
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    Nº 5956
    Data 08/06/2023
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    COMPRAVENDITA: PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO E TERMINE PERENTORIO PER L’accettazione SCRITTA.
    Nel preliminare di compravendita, la proposta irrevocabile di acquisto è inefficace qualora l’accettazione scritta non venga ricevuta entro il termine concordato.
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    Nº 5940
    Data 20/05/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE A SEGUITO DELL’accettazione DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, ANCHE PERCHE' INFONDATA L’ECCEZIONE DELL’ACQUIRENTE DI NON AVER LETTO IL MODULO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA- APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. ANNARITA DEL REGNO, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli - 12 SEZIONE CIVILE - Giudice ON. dott. Annalisa Speranza, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - PRINCIPIO: “Deve allora potersi considerare provato che il G. ebbe a rivolgersi all’agenzia per la ricerca di un immobile da acquistare, che visionò per la prima volta l’immobile oggetto della proposta tramite l’agenzia, che fu messo in relazione con i promissari venditori in virtù dell’operato svolto della esponente, che in conseguenza della detta attività di messa in relazione ha formulato la proposta d’acquisto del 21.09.2016 ed anche che ha avuto conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto, se non altro, a mezzo telefono, e che a seguito di tale telefonata si è recato in agenzia per predisporre l’assegno da consegnare ai promittenti venditori. Tanto premesso in fatto è pacifico in diritto che ai sensi dell’art. 1755 C.c., il diritto alle provvigioni del mediatore sorge al momento della conclusione dell’affare che, per giurisprudenza pacifica, coincide con il momento in cui sorge tra le parti un negozio ad efficacia obbligatoria che vincola le stesse alla conclusione dell’affare ed alla stipula del definitivo od in mancanza al risarcimento dei danni. Orbene, alla luce della documentazione prodotta e della istruttoria espletata, può dirsi certamente validamente concluso il contratto preliminare di compra-vendita dell’immobilie sito in Q. alla via G. D. F. n. .. in conseguenza della accettazione da parte dei promittenti venditori della proposta formulata dal G. e della comunicazione della accettazione al predetto vuoi a mezzo telefono, vuoi a mezzo telegramma. La circostanza che il G. abbia superficialmente firmato “tanti fogli” senza prendere atto di quanto sottoscriveva, non è rilevante essendo ovviamente suo onere accertarsi di quello che andava a firmare e la circostanza poi che lo stesso non conosceva e non aveva neanche richiesto quale fosse l’ammontare della provvigione spettante all’agenzia, accentua ancora una volta l’atteggiamento superficiale dell’opponente, che appare in ogni caso anche poco credibile. Alla luce di quanto suesposto, deve dirsi certamente maturato il diritto dell’agenzia alle provvigioni richieste e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato.
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  • Nº 5761
    Data 03/10/2022
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    ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER RACCOGLIERE accettazione DI VENDITORI PLURIMI
    Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato quando la proposta di acquisto è destinata a molti venditori e lo spazio sulla proposta non è idoneo per raccogliere il nome e l’accettazione di tutti. in questo caso nel campo destinatario della proposta si scrive “vedi allegato”, e l’allegato deve essere sottoscritto prima dall’acquirente proponente e poi da tutti i venditori per accettazione. Una volta raccolta la accettazione di tutti i venditori dovrà essere comunicata all’acquirente mediante consegna o altro mezzo previsto nella proposta.-
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    Nº 5698
    Data 04/06/2022
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    L’accettazione non può più essere revocata quando sia giunta a conoscenza del proponente - confermata la validità di contratto preliminare della proposta di locazione: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA maggio 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di contrattualistica immobiliare innanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - maggio 2022.- In questo caso, la corte di appello di napoli - in persona del Presidente Dott. Giuseppe De Tullio e del Consigliere est. Giuseppe Gustavo Infantini ha dettato i seguenti principi:l’accettazione non può più essere revocata quando sia giunta a conoscenza del proponente; confermata la validità di contratto preliminare della proposta di locazione; basta provare l’inadempimento, ma quando si agisce per risoluzione, occorre dare prova specifica del danno patrimoniale, anche perché in mancanza non è automaticamente applicabile il danno equitativo;‘il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo solo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa; inammissibilità dell’appello incidentale tardivo sulla stauiziome delle spese trattandosi di profilo autonomo che doveva essere impugnato a prescindere dall’appello
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  • Nº 5515
    Data 08/09/2021
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    Il mediatore ha diritto alla provvigione anche se dopo la accettazione della proposta d’acquisto, le parti non stipulano l’atto pubblico SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – CORTE DI APPELLO DI SALERNO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la Corte di Appello di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Marino Pelosi, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: La proposta di acquisto avanzata dal D. B., successivamente accettata, contiene tutti gli elementi essenziali per la qualificazione di contratto preliminare quali il consenso delle parti che abbiano la capacità di agire, la forma scritta, la esatta determinazione del bene immobile, con indicazione dell’indirizzo, delle caratteristiche dell’immobile che si vorrà trasferire, prezzo della vendita e data dell’atto notarile da stipulare (entro e non oltre il 31.12.2001). Relativamente al diritto della provvigione del mediatore va ricordato che lo stesso sorge con la conclusione dell’affare, quest’ultimo da intendersi quale operazione economica e fonte di un rapporto obbligatorio tra le parti (Cass. 8676/2009); l’affare deve pertanto ritenersi concluso con l’accettazione del 16.9.2000 da parte di I. F. della proposta di acquisto del sig. D. B. a nulla rilevando a tali fini il comportamento successivamente tenuto dal promissario acquirente e la domanda di garanzia spiegata nei confronti di quest’ultimo deve essere rigettata. Ben invero la Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 c.c., che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno (Cass. Civ. sentenza 7400/92; sentenza 24399/15). II PRINCIPIO: nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all'eredità bensì all'erede, che sia tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità….Ne consegue che la parte che procede alla riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità, mentre questi ultimi, laddove abbiano ricevuto ed accettato la notifica dell'atto di riassunzione nella veste considerata, che di certo non attribuisce per ciò solo anche la qualità di erede, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto della legittimazione ad causam, e di provare la condizione di fatto idonea ad escludere l'effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la riassunzione nei loro confronti e quella di erede.-
    € 49,00
  • Nº 5458
    Data 16/04/2021
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    PARERE 935 - SE L’accettazione DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER UN IMMOBILE PUÒ ESSERE COMUNICATA ANCHE IN FORMA VERBALE
    Al quesito proposto può darsi risposta assolutamente positiva.- In altre parole, la comunicazione al proponente dell’accettazione della proposta d’acquisto per un immobile può essere legittimamente effettuata anche in forma verbale.- Tale conclusione è suffragata da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità.- In particolare, la Corte di Cassazione si pronuncia in tal senso da più di un ventennio, e, in alcune statuizioni ha espressamente stabilito che la comunicazione verbale con cui l’intermediario immobiliare informa il proponente ….. continua
    € 29,90
  • Nº 5417
    Data 19/02/2021
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    LA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI NON HANNO STIPULATO L’ATTO PUBBLICO NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI, CHE SI DETERMINA GIÀ CON L’accettazione DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIBUNALE DI SALERNO - FEBBRAIO 2021- Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il Tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione basta l’accettazione la proposta di acquisto. In particolare la giurisprudenza “pacificamente ritiene che sia sufficiente la conclusione di un contratto preliminare a fondare il dritto del mediatore alla provvigione (ex plurimis Cass. 22.3.2001, n. 4111; Cass. 11.5.2001, n. 6599). E' questo il requisito minimo, essendo nella facoltà delle parti rogare alla disciplina legale e procrastinare l'acquisto del diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo (Cass. 3.10.1997, n. 9676) ..”. – Secondo principio: La circostanza che le parti non hanno stipulato l’atto pubblico non incide sul diritto del mediatore alle provvigioni, che si determina già con l’accettazione della proposta di acquisto. In particolare spiega il Giudice che “le vicende successive che hanno condotto al mancato perfezionamento dell'acquisto sono da considerarsidel tutto irrilevanti e comunque non opponibili all’attore (mediatore), essendo le stesse attinenti alla esecuzione degli obblighi contrattuali scaturenti dall’accettazione della proposta di acquisto”.
    € 49,00
  • Nº 5371
    Data 06/11/2020
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    DICHIARAZIONE RICEVUTA RESTITUZIONE CAPARRA (a seguito di mancata conclusione contratto per accettazione tardiva)
    Quando si utilizza? Questo modulo deve essere utilizzato quando il contratto non sia concluso per accettazione tardiva e l’acquirente non abbia tempestivamente comunicato al venditore la propria intenzione di ritenere efficace l’accettazione perché tardiva. Ricordiamo che in questo caso il contratto non può ritenersi concluso ex articolo 1326 c.c..-
    € 60,00
  • Nº 5372
    Data 06/11/2020
    Downloads: 28
    COMUNICAZIONE INVITO RESTITUZIONE CAPARRA (a seguito di mancata conclusione contratto per accettazione tardiva)
    Quando va utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato per invitare l’acquirente a ritirare l’assegno costituente caparra confirmatoria presso l’agenzia quando il contratto non sia concluso in quanto la proposta è stata accettata tardivamente e non sia seguita la comunicazione da parte dell’acquirente di ritenere efficace l’accettazione tardiva. Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile allorquando la proposta è accettata tardivamente ovvero oltre il termine di efficacia, l’acquirente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediata comunicazione al venditore.-
    € 60,00
  • Nº 5362
    Data 20/10/2020
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    MODULO - MODULO COMUNICAZIONE ED accettazione DA PARTE DELL’INCARICANTE DELLA CESSIONE INCARICO DI MEDIAZIONE DALLA AGENZIA CEDENTE ALLA CESSIONARIA
    Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che cambia la società che gestisce l’agenzia. In altri termini, qualora dopo aver chiuso la vecchia società ed aperto una nuova società per gestire l’agenzia, si intende continuare a gestire i precedenti incarichi, ove non sia stata stipulata una cessione di azienda per atto pubblico, occorre procedere alla comunicazione dellp0avvenuta cessione degli incarichi dalla prima alla seconda società e soprattutto occorre raccogliere la firma dell’incaricante per accettazione della cessione. Solo cosi i precedenti incarichi resteranno in vigore e l’agenzia potrà continuare a gestirli con la nuova società.-
    € 60,00
  • Nº 5329
    Data 31/07/2020
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    MODULO COMUNICAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE AL VENDITORE DI EFFICACIA DELLA accettazione TARDIVA
    Modulo da utilizzare quando l'accettazione giunge al proponente quando il termine della proposta è ormai scaduta. In questo caso ai sensi dell'articolo 1326 cc il contratto resta valido solo nel caso in cui il proponente comunichi al venditore che ritiene valida l'accettazione benchè tardiva.-
    € 60,00
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    Nº 5242
    Data 06/03/2020
    Downloads: 29
    QUANDO C'E' accettazione TACITA DI EREDITA'
    Quando l’erede risponde dei debiti del defunto: ecco gli atti e i comportamenti che possono essere classificati come accettazione tacita dell’eredità, che impediscono la rinuncia o l’accettazione con beneficio di inventario.
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    Nº 5183
    Data 03/01/2020
    Downloads: 12
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN SEGUITO AD accettazione PROPOSTA DI ACQUISTO PUR IN ASSENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO
    Il Tribunale di Napoli Nord accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha rigettato l'opposizione proposta da parte promittente acquirente fondata sull'erroneo convincimento che la mera accettazione della proposta di acquisto non potesse valere quale stipula di valido contratto preliminare
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    Nº 5088
    Data 29/07/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATO L’INCARICANTE A CORRISPONDERE LE PENALI PATTUITE STANTE LA MANCATA accettazione DI PROPOSTA CONFORME
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte incaricante al pagamento delle penali previste in incarico, stante la mancata accettazione di una proposta d’acquisto conforme.- Il Giudice, aderendo alla tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso la vessatorietà di tale previsione contrattuale ed ha disposto la condanna dell’incaricante al pagamento ritenendo sufficientemente provata la sua conoscenza della richiamata proposta, stante la comunicazione fattegli pervenire dall’agenzia immobiliare.-
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  • Nº 5044
    Data 07/05/2019
    Downloads: 108
    MODULO - TELEGRAMMA AL PROMITTENTE VENDITORE DI COMUNICAZIONE accettazione DELLA CONTRO-PROPOSTA DI ACQUISTO
    Modulo da utilizzare nel caso in cui il promittente venditore abbia formulato una contro - proposta e quest'ultima sia stata accettata dal promittente acquirente.- In tal caso, infatti, ai fini della conclusione dell'affare occorrerà comunicare al promittente venditore l'intervenuta accettazione della contro - proposta.-
    € 50,00
  • Nº 635
    Data 24/05/2018
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    LA PROPOSTA È NULLA SE IL COSTRUTTORE NON RILASCIA FIDEIUSSIONE AL MOMENTO DELL'accettazione
    Il Tribunale di La Spezia - Sentenza del 9 07 2016 - ha stabilito che qualora all'atto dell'accettazione della proposta il costruttore non rilascia la polizza fideiussoria il contratto è nullo e tale nullità non può essere sanata dal rilascio successivo.
    € 1,00
  • Nº 347
    Data 28/02/2016
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    LETTERA - COMUNICAZIONE ALLA PARTE VENDITRICE/LOCATRICE DELL'AVVENUTA accettazione DELLA CONTRO-PROPOSTA DI LOCAZIONE/ACQUISTO.
    QUANDO VA UTILIZZATO? Il documento va utilizzato, quando a seguito di controproposta del venditore, l'acquirente sottoscrive la controproPosta per accettazione. Ai fini della conclusione del contratto è necessario provvedere alla comunicazione alla parte venditrice dell'avvenuta accettazione dell'acquirente.
    € 20,00
  • Nº 332
    Data 18/01/2016
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    MODULO - REVOCA DEL VENDITORE DELL‘accettazione DELLA PROPOSTA DI LOCAZIONE /ACQUISTO
    QUANDO VA UTILIZZATO? il documento va utilizzato quando il promittente venditore/locatore dopo aver accettato la proposta , immediatamente ci ripensa e comunica la sua volontà di recedere. Attenzione la revoca puo' essere formulata solo nell'ipotesi in cui il mediatore non abbia ancora comunicato l'accettazione al promittente acquirente/conduttore.
    € 20,00
  • Nº 224
    Data 05/06/2015
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    MODULO - REVOCA DELL’ accettazione DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO.
    Ipotesi in cui sussiste ripensamento immediato del venditore e l’agenzia non ha ancora provveduto a comunicare l’accettazione all’acquirente.
    € 20,00
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    Nº 3317
    Data 18/06/2009
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    INVITO ALL'accettazione DEL TERZO
    Il modello contiene una lettera di invito del mediatore all'incaricante affinché lo stesso procuri l'accettazione di eventuali altri aventi diritto sull'immobile o altri destinatari della proposta.-
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  • Nº 1320
    Data 02/12/2005
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    CLAUSOLA - Condizione incarico all'accettazione della proposta formulata dall'incaricante per altro immobile
    Condizione da utilizzarsi per condizionare l'incarico all'accettazione della proposta formulata dall'incaricante per altro immobile.-
    € 300,00
  • Nº 977
    Data 04/02/2003
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    MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA TRA CONDUTTORE E SOGGETTO INTERESSATO ALL'ACQUISTO - PROPONENTE ACQUIRENTE CONDIZIONATA ALL'accettazione DELLA PROPOSTA
    Quando deve essere utilizzata: il modulo deve essere utilizzato quando il proponente acquirente, firmatario di una proposta intenda assicurarsi che l'immobile verrà rilasciato dal conduttore in caso di accettazione della proposta
    € 99,00
  • Nº 1048
    Data 26/09/2002
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    TELGRAMMA del mediatore al proponente acquirente di ritiro caparra per mancata accettazione proposta
    telegramma del mediatore al proponente acquirente di ritiro caparra per mancata accettazione della proposta
    € 300,00
  • Nº 1047
    Data 26/09/2002
    Downloads: 68
    TELEGRAMMA del mediatore al proponente acquirente di ritiro caparra per mancata accettazione proposta
    telegramma del mediatore al proponente acquirente di ritiro caparra per mancata accettazione della proposta
    € 300,00
  • Nº 1046
    Data 05/09/2002
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    TELEGRAMMA del mediatore al proponente acquirente di avvenuta accettazione proposta d'acquisto immobiliare
    telegramma comunicazione avvenuta accettazione
    € 300,00
  • Nº 1045
    Data 05/09/2002
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    TELEGRAMMA del mediatore al proponente acquirente di avvenuta accettazione proposta d'acquisto immobiliare
    telegramma comunicazione avvenuta accettazione
    € 300,00
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    Nº 6545
    Data 28/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA accettazione DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.
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    Nº 6503
    Data 12/03/2025
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    La voltura catastale equivale ad accettazione tacita dell'eredità.
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  • Nº 6492
    Data 11/03/2025
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    MODULO DICHIARAZIONE DI RICHIESTA DI ESECUZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO E accettazione DELLA PERDITA DEL DIRITTO DI RECESSO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'INCARICO VIENE SOTTOSCRITTO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI ED IL CONSUMATORE HA RICEVUTO L'INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO. IN TAL CASO SE RICHIEDE CHE L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE INIZI IMMEDIATAMENTE, PUÒ RINUNCIARE AL DIRITTO DI RECESSO QUALORA L'AGENZIA PRIMA DEL TERMINE DI 14 GIORNI RIESCA A RITIRARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME.
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    Nº 6307
    Data 24/07/2024
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    Condominio e successioni: quando si realizza l'accettazione tacita delle eredità?
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    Nº 5770
    Data 18/10/2022
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    L'iter perfetto di accettazione della proposta (anticipazioni)
    per vedere il video scarica il documento
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  • Nº 5525
    Data 08/10/2021
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    PARERE 954 - IL MEDIATORE MATURA IL DIRITTO AL COMPENSO QUALORA, DOPO L’AVVENUTA accettazione DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO DEL TERZO ACQUIRENTE, L’IMMOBILE VENGA ACQUISTATO DAL CONDUTTORE CHE HA ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE?
    Al quesito è possibile dare – in linea di massima - risposta affermativa, a condizione che siano rispettati alcuni importantissimi requisiti – di seguito dettagliati - nella conclusione del contratto oggetto di prelazione e nell’offerta (denunciatio) all’avente diritto......
    € 29,00
  • Nº 5180
    Data 03/01/2020
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    PARERE N. 843 SE E' VALIDA L'accettazione DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO A MEZZO E-MAIL CON FIRMA DIGITALE
    L’analisi del quesito parte dalle disposizioni codicistiche sulla forma che, nel caso di specie, nascono dalla lettura in combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 c.c. L’art. 1350 c.c. dispone che “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili”. L’art. 1351 c.c. enuncia testualmente: “il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”. Ne consegue che, nel caso di specie, ai fini della validità di una proposta d’acquisto immobiliare, occorre che... SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE
    € 29,90
  • Nº 682
    Data 16/07/2018
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    PARERE N°804:SE IN CASO DI PROPOSTA DI ACQUISTO DI IMMOBILE IN COSTRUZIONE, IL COSTRUTTORE CHE NON HA CONSEGNATO LA POLIZZA FIDEIUSSORIA ALL'ATTO DELL'accettazione, PUÒ SANARE LA NULLITÀ CONSEGNANDO LA FIDEIUSSIONE SUCCESSIVAMENTE.
    Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122 la nullità del contratto per mancato rilascio della garanzia fideiussoria è originaria, non sanabile e non convalidabile, a nulla rilevando la successiva consegna della suddetta polizza. Ciò in quanto la normativa prevista dal legislatore ha come scopo la tutela del c.d. contraente debole, evitando che nel lasso di tempo intercorrente tra la stipula di un contratto preliminare e la stipula del definitivo, l’intervenuta situazione di crisi del promittente venditore possa impedire l’acquisto della proprietà da parte dell’acquirente e, al contempo, fargli perdere le somme già versate in anticipo.
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    Nº 311
    Data 16/12/2015
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    CASSAZIONE: LA SOLA NOTIZIA DI accettazione DELLA PROPOSTA IRREVOCABILE FA PERFEZIONARE IL CONTRATTO PRELIMINARE..
    Corte di Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n. 25923 del 9 Dicembre 2014.
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