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Nº 5359Data 09/10/2020Downloads: 5
Antenne telefoniche condominio: accordo a effetti reali o obbligatori
Per le Sezioni Unite della Cassazione, la società telefonica può disporre del lastrico di un edificio condominiale per posarvi le antenne stipulando un accordo con effetti reali od obbligatori... CONTINUAdownload riservato - non acquistabile -
Nº 5273Data 22/04/2020Downloads: 35
L'accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto a tassa di registrazione - circolare agenzia delle entrate
L'accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto a tassa di registrazione ... è consigliabile comunque sottorlo a registrazione (senza tassa) per renderlo opponibile a terzi ed in particolare al fisco€ 100,00 -
Nº 5274Data 22/04/2020Downloads: 41
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per richiesta registrazione dell'accordo di riduzione del canone.
Dichiarazione sostitutiva da allegare alla richiesta di registrazione per l'accordo di riduzione del canone di locazione.€ 100,00 -
Nº 5258Data 02/04/2020Downloads: 162
MODULO - accordo DI SOSPENSIONE / RIDUZIONE CONSENSUALE DEL CANONE DI LOCAZIONE
accordo mediante il quale, in relazione ai divieti agli spostamenti ed all’interdizione dello svolgimento dell’attività di intermediazione dirette a contrastare la diffusione del coronavirus , l’agenzia ed il locatore concordano la sospensione o la riduzione del canone di locazione.€ 100,00 -
Nº 5142Data 31/10/2019Downloads: 125
MODULO - accordo TRA AGENZIE IMMOBILIARI - DELEGA GESTIONE INCARICO DI VENDITA - LOCAZIONE
quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare nel caso in cui l'agenzia incaricata per la vendita - locazione di un immobile intenda delegare lo svolgimento delle attività ad altra agenzia .- L'accordo prevede che l'agenzia incaricata delega l'altra a trovare un acquirente ed a ritirare una proposta con l'intesa che ognuno varrà pagato dal proprio cliente€ 200,00 -
Nº 4996Data 04/02/2019Downloads: 18
SERVITU' DI PARCHEGGIO PER accordo DELLE PARTI.-
Recente sentenza in materia di servitù di parcheggio per accordo fra le parti.-download riservato - non acquistabile -
Nº 765Data 24/09/2018Downloads: 11
PARERE N°790/B: IN UNA COMPRAVENDITA NON ABITATIVA, SE LE PARTI PER SOTTRARSI AGLI ONERI FISCALI DISCENDENTI DALLA TASSAZIONE SUL PREZZO EFFETTIVO, TRASFERISCONO L'IMMOBILE MEDIANTE accordo DI MEDIAZIONE PER INTERVENUTA USUCAPIONE, A QUALI RISCHI CORRONO
La risposta al presente quesito non può che essere NEGATIVA.- Oggi, a seguito delle riforme introdotte dal decreto del fare (L. 98/2013), il legislatore ha risolto in nuce il problema dell’accesso alla pubblicità nei registri immobiliari del verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione in materia di usucapione, prevedendone espressamente la trascrivibilità. Tale procedura comporta il trasferimento della proprietà, ma ciò nel caso di specie non esonera il proprietario dell’immobile...parere integrale su download€ 30,00 -
Nº 661Data 13/07/2018Downloads: 30
PARERE N°799: PER LE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO E' NECESSARIA L'ATTESTAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE FIRMATARIA DELL'accordo TERRITORIALE SE QUESTO E' PRECEDENTE AL D.M. 16.01.2017?
La risposta al presente quesito non può che essere negativa.- L’ultimo intervento normativo in materia di realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato è il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017.- Il legislatore infatti ha previsto che gli accordi territoriali, che fissano i canoni di riferimento per le locazioni di immobili in una determinata circoscrizione territoriale, stabiliscano le modalità di attestazione di conformità da effettuarsi con l’intervento di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.- L’obbligatorietà dell’attestazione trova una duplice eccezione: in riferimento ai contratti di locazione stipulati prima del D.M. 16 gennaio 2017 e in riferimento ai contratti stipulati “successivamente” al richiamato D.M., ma in Comuni in cui non risultano stipulati accordi territoriali che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.-€ 30,00 -
Nº 629Data 16/05/2018Downloads: 10
accordo TERRITORIALE PER IL COMUNE DI NAPOLI
Il presente documento contiene l'accordo territoriale attualmente in vigore per le locazioni a canone concordato stipulate per immobili siti nel comune di Napoli. Ai fini dell'attestazione di conformità da parte di una delle associazioni firmatarie dell'accordo, sarà necessario rispettare i parametri ivi fissati.download riservato - non acquistabile -
Nº 614Data 28/03/2018Downloads: 56
PARERE N° 783: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO PUÒ ESSERE REDATTO DALLE PARTI SENZA L’INTERVENTO DI UN' ORGANIZZAZIONE FIRMATARIA DELL’ accordo TERRITORIALE DI RIFERIMENTO?
La risposta al presente quesito non può che essere negativa.- Al riguardo il recente intervento normativo del 2017 ha introdotto una novità.- Il legislatore infatti ha previsto che gli accordi territoriali, che fissano i canoni di riferimento per le locazioni di immobili in una determinata circoscrizione territoriale, stabiliscano le modalità di attestazione di conformità da effettuarsi con l’intervento di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.-€ 30,00 -
Nº 287Data 27/10/2015Downloads: 25
NUOVO accordo TERRITORIALE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA CITTÀ DI NAPOLI
accordo territoriale per la determinazione del canone per la città di napoli sottoscritto in data 19 maggio 2015. Tali tabelle... dovranno essere utilizzate per la determinazione del canone nei contratti di locazione convenzionati.download riservato - non acquistabile -
Nº 2548Data 01/09/2008Downloads: 0
1° settembre 2008 - E' in vigore l'accordo che prevede la facoltà di rinegoziare i mutui
Articolo tratto dal sole 24 ore avente ad oggetto l'entrata in vigore dell'accordo tra ABI e il Ministero dell'Economia che prevede la facoltà dei clienti di rinegoziare il mutuo sottoscritto con le Banche.-download riservato - non acquistabile -
Nº 664Data 25/03/2004Downloads: 8
accordo territoriale per la determinazione del canone di locazione per la città di napoli
accordo territoriale per la determinazione del canone per la città di napoli. Tali tabelle dovranno essere utilizzate per la determinazione del canone nei contratti di locazione convenzionati.download riservato - non acquistabile -
Nº 6574Data 01/07/2025Downloads: 17
QUANDO AFFIDI UN INCARICO IN ESCLUSIVA A UN’AGENZIA, SEI VINCOLATO. E SE NON RISPETTI L'accordo… PAGHI! SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'aragona - legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi alla corte di appello di Napoli, la quale innovando la precedente decisione di primo grado, ha sancito testualmente che:Effettivamente la condotta della mandante _________________ integra un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale, derivante dall’inosservanza dell’obbligo di accettare e di far accettare agli eventuali aventi diritto sull’immobile, la proposta d’acquisto conforme alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Dal grave inadempimento contrattuale consegue la responsabilità ex art. 1218 cc. di _________________ (obbligata quindi a risarcire l’agenzia immobiliare per i danni subìti). 12 Quindi, è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante __________ era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Durante il periodo di vigenza del contratto, _________________ ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da ____________________, per euro 250.000,00, e dunque esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, la signora Filoso si era impegnata a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.600,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso (e cioè all’avvenuta conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto). Pertanto, si ribadisce come risulti meritevole di accoglimento la domanda attorea di risarcimento dei danni, derivati dall’inadempimento contrattuale di _________________.download riservato - non acquistabile -
Nº 6567Data 29/05/2025Downloads: 22
MODULO accordo UTILIZZAZIONE MATERIALE HOME STAGING ED accordo DI RISERVATEZZA PER UTILIZZAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO CON CLAUSOLA PENALE.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'AGENTE IMMOBILIARE INTENDE TUTELARE L'ATTIVITÀ DI HOME STAGING CHE HA SVOLTO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE ED IN PARTICOLARE TUTTO IL MATERIALE FOTOGRAFICO CHE HA FATTO REALIZZARE A PROPRIE SPESE PER PROMUOVERE LA VENDITA, SOPRATTUTTO EVITANDO CHE IL MATERIALE POSSA ESSERE UTILIZZATO AUTONOMAMENTE DAL CLIENTE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.€ 99,00 -
Nº 6551Data 13/05/2025Downloads: 2
L'acquirente di un immobile locato ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale al conduttore, a meno che non ci sia un accordo specifico che ne disponga diversamente.
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Nº 6535Data 16/04/2025Downloads: 4
Sopraelevazione in condominio: l'accordo di rinuncia all'indennità di sopralzo non vincola i futuri acquirenti o chi riceve l'immobile tramite donazione o successione.
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Nº 6488Data 26/02/2025Downloads: 3
Sopraelevazione in condominio: l'accordo di rinuncia all'indennità di sopralzo non vincola i futuri acquirenti o chi riceve l'immobile tramite donazione o successione.
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Nº 6448Data 02/01/2025Downloads: 2
Lite per parcheggi selvaggi in condominio: esemplare accordo transattivo concluso tra condominio e condomino.
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Nº 5874Data 07/03/2023Downloads: 30
MODULO accordo TRA AGENZIE IMMOBILIARI - SEGNALAZIONE NOMINATIVI INTERESSATI AD IMMOBILI GESTITI DALL’AGENZIA (LISTING AGENT)
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti potenzialmente interessati a comprare o locare un immobile gestito dall’agenzia che riceve la segnalazione€ 59,00 -
Nº 5141Data 28/02/2023Downloads: 155
MODULO accordo DI COLLABORAZIONE TRA AGENZIE IMMOBILIARI- SEGNALAZIONE NOMINATIVO POTENZIALI INTERESSATI AD INCARICANTE PER LA VENDITA - LOCAZIONE
Quando deve essere utilizzato.il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti che possono conferire incarichi di vendita o locazione€ 59,00 -
Nº 5872Data 28/02/2023Downloads: 27
MODULO accordo TRA AGENZIE IMMOBILIARI - SEGNALAZIONE NOMINATIVI POTENZIALI INTERESSATI A COMPRARE LOCARE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti potenzialmente interessati a comprare o locare un immobile€ 59,00 -
Nº 5674Data 29/04/2022Downloads: 25
MODULO accordo DI RISERVATEZZA PER LE INFORMAZIONI FORNITE CIRCA LE ATTIVITÀ COMMERCIALI OFFERTI IN VENDITA O LOCAZIONE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il cliente dichiara di essere interessato all’acquisto locazione di qualche attività commerciale offerta dall’agenzia e chieda di ricevere informazioni circa la situazione contabile finanziaria e patrimoniale. Il modulo, oltre a costituire una prova efficacissima dello svolgimento dell’attività di mediazione da parte l’agenzia, comprende anche l’impegno a corrispondere la provvigione in caso di conclusione dell’affare.€ 60,00 -
Nº 5472Data 13/05/2021Downloads: 34
MODULO accordo TRA COMPROPRIETARI DI RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO IN MISURA DIVERSA DALLE QUOTE DI PROPRIETA'
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato quando l’immobile appartenga in comproprietà a più soggetti che intendono dividere il corrispettivo in misura diversa rispetto alle quote di comproprietà.-€ 60,00 -
Nº 248Data 20/07/2015Downloads: 51
accordo TERRITORIALE PER IL COMUNE DI SALERNO relativo ai canoni di locazione per i contratto a canone concordato - 3+2 e transitori
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Nº 124Data 12/12/2014Downloads: 78
accordo DI RISERVATEZZA DELLE TRATTATIVE E RICONOSCIMENTO PROVVIGIONALE.
€ 20,00 -
Nº 38Data 23/06/2014Downloads: 28
Agenzie delle Entrate. RISOLUZIONE N. 60/E del 28/06/2010. Interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione.
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Nº 3824Data 28/04/2010Downloads: 8
Se è valido l’accordo iniziale di aumentare il canone di locazione oltre l'aumento in base all'indice Istat.-
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Nº 3512Data 15/09/2009Downloads: 0
Se un immobile può essere validamente pubblicizzato tramite un sito internet e qual è la parcentuale sul prezzo di vendita che i magistrati riconoscono a titolo di provvigione in caso di mancato accordo tra le parti.-
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Nº 6581Data 29/07/2025Downloads: 9
L’OMISSIONE OMISSIONE DI UNA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE NON COMPROMETTE IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, QUALORA LA PARTE DOPO AVERLA CONOSCIUTA CONCLUDA COMUNQUE L'AFFARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati innanzi al TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE il quale ha statuito precisamente quanto segue:È stata contestata, invece, la diligenza e la professionalità della condotta posta in essere dall’agenzia attorea la quale - in violazione dell’art. 1759 c.c. - non avrebbe comunicato all’offerente che il promittente aveva inteso riservare per sé la proprietà della strada di accesso. In conseguenza di tanto, pertanto, il convenuto ha dedotto di aver perso ogni interesse per l’affare: di qui la decisione di abbandonare le trattative, nonostante le controproposte formulate nelle more dal venditore. La domanda è fondata per i motivi che seguono. La circostanza di cui sopra, formalizzata peraltro nel mandato di vendita, quand’anche sottaciuta dall’agenzia immobiliare, non è stata, in ogni caso, la causa dell’interruzione delle trattative, ed in ogni caso non ha impedito, a distanza di pochi mesi, l’effettiva conclusione dell’affare. Visti gli esiti del giudizio, difatti, non vi è dubbio che l’attività di intermediazione posta in essere dall’agenzia attorea abbia consentito ai convenuti di entrare in contatto nel giugno 2010, di intavolare una trattativa nei giorni immediatamente successivi e di portarla a compimento nell’aprile 2011, allorquando è stato stipulato atto di compravendita il quale, in sostanza, ha recepito le condizioni già contenute nella controproposta del 15.6.2010. E difatti, nell’atto di compravendita le parti hanno stabilito l’obbligo per il venditore di allargare la strada di accesso (art. 2); nella predetta controproposta il medesimo si era espressamente impegnato a delimitare diversamente la strada di accesso. Ne consegue che l’attrice ha posto in essere un’opera di intermediazione tra le parti rivolta anche a trovare un punto di accordo sulla questione della strada di accesso all’immobile che, pur non accettata nell’immediatezza dall’acquirente, è stata poi sostanzialmente recepita nel successivo rogito notarile. Non può escludersi del tutto che la circostanza per cui si controverte, pur in conoscenza dell’attrice (cfr. incarico di mediazione del 20.4.2010), non sia stata comunicata al potenziale acquirente, o in ogni caso dichiarata in modo espresso: va escluso, tuttavia, che essa sia stata la causa del mancato accordo tra le parti, non solo perché i termini della controproposta del 15.6.2010 sono stati sostanzialmente ripresi nell’atto di compravendita, ma anche in ragione del fatto che se realmente l’acquirente non era più interessato, come eccepito nei propri scritti difensivi, allora non avrebbe dovuto stipulare ugualmente il contratto di compravendita a distanza di pochi mesi. È evidente, pertanto, che le parti si siano conosciute e siano entrate in contatto per la prima volta grazie all’attività dell’attrice, che quest’ultima abbia continuato a prestare la sua opera nelle fasi successive e che tale contegno abbia esplicato rilievo causale rispetto alla successiva stipula del 4.4.2011, risultandone pertanto l’antecedente logico indispensabile. L’inadempimento che viene imputato all’agenzia, pertanto, peraltro contestato e superato nel corso della prova orale espletata con i testi di parte attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non è stato dunque la causa del mancato accordo.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6573Data 25/06/2025Downloads: 3
NON CI SI PUÒ SOTTRARRE AGLI OBBLIGHI DEL PRELIMINARE DICENDO “ERO INCAPACE” SE PRIMA SI È TRATTATO A LUNGO E CON LUCIDITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
Sentenza ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, Responsabile del procedimento avvocato Serena Leo, innanzi al Tribunale di Salerno nel maggio del 2025, la quale ha sancito testualmente quanto segue:presuntivi, deve comunque essere rigorosa e precisa (Cass. n. 26729 del 2011). Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori, precisi e concordanti, circa la prospettata alterazione del processo di formazione di una volontà cosciente al momento della sottoscrizione del (qualificato) contratto preliminare di preliminare, avendo solo addotto il patimento, all’epoca dell’assunzione del vincolo negoziale, di “crisi di panico, stati di ansia e depressione”, oltre che di “attacchi isterici a cui assistevano le mediatrici nel periodo delle trattative”. Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che la documentazione versata in atti a supporto della pretesa di annullamento del contratto è stata formata in epoca prossima al perfezionamento del contratto de quo agitur (29 dicembre 2016) e non appare di per sé idonea a suggerire il patimento, da parte della convenuta, di una condizione d’incapacità di autodeterminazione. La conclusione che precede appare suffragata dall’andamento assunto dalle trattative precontrattuali. Ed invero, dal dibattito processale è emersa la prova della circostanza che la convenuta ha rifiutato l’offerta di acquisto del bene per il minore prezzo di euro 230.000,00, raggiungendo con l’interlocutrice un accordo sul maggiore importo di euro 240.000,00 e convenendo altresì un accollo dei debiti maturati dalla convenuta con la compagine condominiale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6521Data 15/04/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’IMMOBILE VIENE INTESTATO A UN ALTRO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, SEZIONE CIVILE NONA, 30 gennaio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che: “Orbene, appare del tutto evidente, in assenza di prova contraria sul punto, che entro il termine statuito dal documento unilaterale (16-10-2017) non vi sia stata alcuna accettazione della proposta da parte dei venditori seppur interessati ad un miglioramento dell’offerta” (così in sentenza). Ed è altrettanto vero come il Tribunale abbia opportunamente richiamato principi pertinenti in tema di compenso del mediatore: “Dunque, il “discrimen” afferente il diritto alla provvigione non può basarsi “sic et simpliciter “sulla sottoscrizione della proposta irrevocabile ma deve fondarsi sulla effettiva partecipazione del mediatore il quale deve dare concreta prova di contribuito alla conclusione dell’accordo” (così in sentenza). Tuttavia, la logica conclusione sarebbe stata riconoscere il compenso spettante al mediatore sulla base di un corretto esame delle risultanze istruttorie (doglianze a sostegno del secondo motivo di appello). Trova quindi applicazione il principio per cui il diritto del mediatore alla provvigione “consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto,la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra leparti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione” (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11127/2022). Ed ancora, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all’efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell’affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l’affare medesimo è concluso (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11655/2018) principi confermati da Cassazione Civile con l’ordinanza numero 16973 del 20 giugno 2024.download riservato - non acquistabile -
Nº 6510Data 03/04/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE IL PREZZO VIENE CONCORDATO DOPO CHE HA MESSO RELAZIONI LE PARTI A SEGUITO DI UNA TRATTATIVA PROSEGUITA DAGLI STESSI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Napoli, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “ La circostanza che le parti si siano accordate solo successivamente sul valore da attribuire all’immobile ai fini della compravendita nulla toglie all’attività di intermediazione espletata da parte attrice. Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l’attività del mediatore sia da riconoscersi come causa effi- ciente per il buon esito dell’affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall’intermediario) all’accordo definitivo, sia dall’attività concretamente svolta dall’agente: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la con- clusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non ri- chiedendosi che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nes- so eziologico diretto ed esclusivo; è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” del- le stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicen- de successive, alla conclusione del contratto. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Pertanto, a nulla rileva che l’atto definitivo sia stato stipulato solo sei mesi dopo la proposta d’acquisto, né che in quell’arco temporale l’agenzia non abbia svolto più alcuna attività, né che le parti abbiano raggiunto l’accordo definitivo in autonomia.download riservato - non acquistabile -
Nº 6509Data 24/03/2025Downloads: 27
MODULO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DI TRANCHES DI PAGAMENTO DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE IN IPOTESI DI PAGAMENTI RATEIZZATI.
Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi€ 49,00 -
Nº 6490Data 06/03/2025Downloads: 13
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE È TRASCORSO MOLTO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo , innanzi al Tribunale di Latina, seconda sezione civile nel dicembre 2024 - Nel caso di specie, il tribunale di Latina, seconda sezione civile, nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, che: "Devono al riguardo richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia secondo cui ( da ultimo Cass. 8 aprile 2022 n. 11443; Cass. 15 settembre 2022 n. 27185; Cass. 12 marzo 2021 n. 7029; Cass. 3 settembre 2018 n. 21559; Cass. 26 agosto 2019 n. 21712 ), il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Da ultimo si è affermato ( Cass. 2 febbraio 2023 n. 3165) che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la 10conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010). Il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un'attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile . Ne consegue che sussiste il diritto alla provvigione per l’attività espletata da ritenersi che abbia dato causa al contatto tra parte venditrice e parte compratrice che ebbero poi a concludere autonomamente la vendita.download riservato - non acquistabile
























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