Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 6628Data 02/12/2025Downloads: 81
accordo DI SEGNALAZIONE IMMOBILIARE, TRA AGENZIA DI MEDIAZIONE E SOGGETTO CHE È IN CONDIZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI UTILI ALLA CONCLUSIONE DI AFFARI IMMOBILIARI, CON IL QUALE SI RICONOSCE UN COMPENSO AL SEGNALATORE, QUALORA LE INFORMAZIONI CONDUCANO ALLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA O L'AGENTE INTENDE FORMALIZZARE L’accordo CON UN SOGGETTO (NEGOZIANTE PORTIERE COMMERCIANTE AMMINISTRATORE) CHE SIA IN CONDIZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI UTILI ALL’ACQUISIZIONE DI INCARICHI DI INTERMEDIAZIONE OPPURE ALLA CONCLUSIONE DI AFFARI DI VENDITA O DI LOCAZIONE, RICONOSCENDO UN COMPENSO NELL’IPOTESI CHE L’AFFARE SIA CONCLUSO.€ 99,00 -
Nº 5359Data 09/10/2020Downloads: 5
Antenne telefoniche condominio: accordo a effetti reali o obbligatori
Per le Sezioni Unite della Cassazione, la società telefonica può disporre del lastrico di un edificio condominiale per posarvi le antenne stipulando un accordo con effetti reali od obbligatori... CONTINUAdownload riservato - non acquistabile -
Nº 5274Data 22/04/2020Downloads: 41
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per richiesta registrazione dell'accordo di riduzione del canone.
Dichiarazione sostitutiva da allegare alla richiesta di registrazione per l'accordo di riduzione del canone di locazione.€ 100,00 -
Nº 5273Data 22/04/2020Downloads: 35
L'accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto a tassa di registrazione - circolare agenzia delle entrate
L'accordo di riduzione del canone di locazione non è soggetto a tassa di registrazione ... è consigliabile comunque sottorlo a registrazione (senza tassa) per renderlo opponibile a terzi ed in particolare al fisco€ 100,00 -
Nº 5258Data 02/04/2020Downloads: 163
MODULO - accordo DI SOSPENSIONE / RIDUZIONE CONSENSUALE DEL CANONE DI LOCAZIONE
accordo mediante il quale, in relazione ai divieti agli spostamenti ed all’interdizione dello svolgimento dell’attività di intermediazione dirette a contrastare la diffusione del coronavirus , l’agenzia ed il locatore concordano la sospensione o la riduzione del canone di locazione.€ 100,00 -
Nº 5142Data 31/10/2019Downloads: 129
MODULO - accordo TRA AGENZIE IMMOBILIARI - DELEGA GESTIONE INCARICO DI VENDITA - LOCAZIONE
quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare nel caso in cui l'agenzia incaricata per la vendita - locazione di un immobile intenda delegare lo svolgimento delle attività ad altra agenzia .- L'accordo prevede che l'agenzia incaricata delega l'altra a trovare un acquirente ed a ritirare una proposta con l'intesa che ognuno varrà pagato dal proprio cliente€ 200,00 -
Nº 4996Data 04/02/2019Downloads: 18
SERVITU' DI PARCHEGGIO PER accordo DELLE PARTI.-
Recente sentenza in materia di servitù di parcheggio per accordo fra le parti.-download riservato - non acquistabile -
Nº 765Data 24/09/2018Downloads: 11
PARERE N°790/B: IN UNA COMPRAVENDITA NON ABITATIVA, SE LE PARTI PER SOTTRARSI AGLI ONERI FISCALI DISCENDENTI DALLA TASSAZIONE SUL PREZZO EFFETTIVO, TRASFERISCONO L'IMMOBILE MEDIANTE accordo DI MEDIAZIONE PER INTERVENUTA USUCAPIONE, A QUALI RISCHI CORRONO
La risposta al presente quesito non può che essere NEGATIVA.- Oggi, a seguito delle riforme introdotte dal decreto del fare (L. 98/2013), il legislatore ha risolto in nuce il problema dell’accesso alla pubblicità nei registri immobiliari del verbale di accordo raggiunto in sede di mediazione in materia di usucapione, prevedendone espressamente la trascrivibilità. Tale procedura comporta il trasferimento della proprietà, ma ciò nel caso di specie non esonera il proprietario dell’immobile...parere integrale su download€ 30,00 -
Nº 661Data 13/07/2018Downloads: 30
PARERE N°799: PER LE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO E' NECESSARIA L'ATTESTAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE FIRMATARIA DELL'accordo TERRITORIALE SE QUESTO E' PRECEDENTE AL D.M. 16.01.2017?
La risposta al presente quesito non può che essere negativa.- L’ultimo intervento normativo in materia di realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato è il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017.- Il legislatore infatti ha previsto che gli accordi territoriali, che fissano i canoni di riferimento per le locazioni di immobili in una determinata circoscrizione territoriale, stabiliscano le modalità di attestazione di conformità da effettuarsi con l’intervento di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.- L’obbligatorietà dell’attestazione trova una duplice eccezione: in riferimento ai contratti di locazione stipulati prima del D.M. 16 gennaio 2017 e in riferimento ai contratti stipulati “successivamente” al richiamato D.M., ma in Comuni in cui non risultano stipulati accordi territoriali che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.-€ 30,00 -
Nº 629Data 16/05/2018Downloads: 10
accordo TERRITORIALE PER IL COMUNE DI NAPOLI
Il presente documento contiene l'accordo territoriale attualmente in vigore per le locazioni a canone concordato stipulate per immobili siti nel comune di Napoli. Ai fini dell'attestazione di conformità da parte di una delle associazioni firmatarie dell'accordo, sarà necessario rispettare i parametri ivi fissati.download riservato - non acquistabile -
Nº 614Data 28/03/2018Downloads: 56
PARERE N° 783: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO PUÒ ESSERE REDATTO DALLE PARTI SENZA L’INTERVENTO DI UN' ORGANIZZAZIONE FIRMATARIA DELL’ accordo TERRITORIALE DI RIFERIMENTO?
La risposta al presente quesito non può che essere negativa.- Al riguardo il recente intervento normativo del 2017 ha introdotto una novità.- Il legislatore infatti ha previsto che gli accordi territoriali, che fissano i canoni di riferimento per le locazioni di immobili in una determinata circoscrizione territoriale, stabiliscano le modalità di attestazione di conformità da effettuarsi con l’intervento di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.-€ 30,00 -
Nº 287Data 27/10/2015Downloads: 25
NUOVO accordo TERRITORIALE PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA CITTÀ DI NAPOLI
accordo territoriale per la determinazione del canone per la città di napoli sottoscritto in data 19 maggio 2015. Tali tabelle... dovranno essere utilizzate per la determinazione del canone nei contratti di locazione convenzionati.download riservato - non acquistabile -
Nº 2548Data 01/09/2008Downloads: 0
1° settembre 2008 - E' in vigore l'accordo che prevede la facoltà di rinegoziare i mutui
Articolo tratto dal sole 24 ore avente ad oggetto l'entrata in vigore dell'accordo tra ABI e il Ministero dell'Economia che prevede la facoltà dei clienti di rinegoziare il mutuo sottoscritto con le Banche.-download riservato - non acquistabile -
Nº 664Data 25/03/2004Downloads: 8
accordo territoriale per la determinazione del canone di locazione per la città di napoli
accordo territoriale per la determinazione del canone per la città di napoli. Tali tabelle dovranno essere utilizzate per la determinazione del canone nei contratti di locazione convenzionati.download riservato - non acquistabile -
Nº 6644Data 03/07/2026Downloads: 5
VERSIONE SINTETICA - MODULO INTERVENTO DI ALTRA AGENZIA NELLA CONCLUSIONE DELLO STESSO AFFARE – accordo PER EVITARE DI ESSERE COINVOLTI NELL’AZIONE GIUDIZIARIA INSTAURATA DALL’ALTRA AGENZIA PER OTTENERE LE PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE O DELL’ACQUIRENTE.
MODULO DA UTILIZZARE QUANDO, NEL CORSO DELLA TRATTATIVA O PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, EMERGE CHE VENDITORE O ACQUIRENTE ERANO GIÀ STATI MESSI IN RELAZIONE DA ALTRA AGENZIA IMMOBILIARE. LA FATTISPECIE È PARTICOLARMENTE DELICATA, PERCHÉ L’ALTRA AGENZIA POTREBBE SUCCESSIVAMENTE AGIRE IN GIUDIZIO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI, CON IL RISCHIO CHE LA CONTROVERSIA FINISCA PER COINVOLGERE ANCHE L’AGENZIA CHE HA SEGUITO E CONCLUSO L’OPERAZIONE. IL MODULO LEX CONSULT CONSENTE DI REGOLARE PREVENTIVAMENTE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE, PREDISPONENDO UNA TUTELA SPECIFICA PER EVITARE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE VENGA TRASCINATA IN GIUDIZIO PER PRETESE PROVVIGIONALI AVANZATE DA ALTRI MEDIATORI SUL MEDESIMO AFFARE.UNO STRUMENTO OPERATIVO DA UTILIZZARE PRIMA CHE IL PROBLEMA DIVENTI CONTENZIOSO.€ 99,00 -
Nº 6639Data 15/06/2026Downloads: 25
MODULO INTERVENTO DI ALTRA AGENZIA NELLA CONCLUSIONE DELLO STESSO AFFARE – accordo PER EVITARE DI ESSERE COINVOLTI NELL’AZIONE GIUDIZIARIA INSTAURATA DALL’ALTRA AGENZIA PER OTTENERE LE PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE O DELL’ACQUIRENTE.
MODULO DA UTILIZZARE QUANDO, NEL CORSO DELLA TRATTATIVA O PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, EMERGE CHE VENDITORE O ACQUIRENTE ERANO GIÀ STATI MESSI IN RELAZIONE DA ALTRA AGENZIA IMMOBILIARE. LA FATTISPECIE È PARTICOLARMENTE DELICATA, PERCHÉ L’ALTRA AGENZIA POTREBBE SUCCESSIVAMENTE AGIRE IN GIUDIZIO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI, CON IL RISCHIO CHE LA CONTROVERSIA FINISCA PER COINVOLGERE ANCHE L’AGENZIA CHE HA SEGUITO E CONCLUSO L’OPERAZIONE. IL MODULO LEX CONSULT CONSENTE DI REGOLARE PREVENTIVAMENTE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE, PREDISPONENDO UNA TUTELA SPECIFICA PER EVITARE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE VENGA TRASCINATA IN GIUDIZIO PER PRETESE PROVVIGIONALI AVANZATE DA ALTRI MEDIATORI SUL MEDESIMO AFFARE.UNO STRUMENTO OPERATIVO DA UTILIZZARE PRIMA CHE IL PROBLEMA DIVENTI CONTENZIOSO.€ 99,00 -
Nº 6574Data 01/07/2025Downloads: 18
QUANDO AFFIDI UN INCARICO IN ESCLUSIVA A UN’AGENZIA, SEI VINCOLATO. E SE NON RISPETTI L'accordo… PAGHI! SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'aragona - legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi alla corte di appello di Napoli, la quale innovando la precedente decisione di primo grado, ha sancito testualmente che:Effettivamente la condotta della mandante _________________ integra un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale, derivante dall’inosservanza dell’obbligo di accettare e di far accettare agli eventuali aventi diritto sull’immobile, la proposta d’acquisto conforme alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Dal grave inadempimento contrattuale consegue la responsabilità ex art. 1218 cc. di _________________ (obbligata quindi a risarcire l’agenzia immobiliare per i danni subìti). 12 Quindi, è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante __________ era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Durante il periodo di vigenza del contratto, _________________ ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da ____________________, per euro 250.000,00, e dunque esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, la signora Filoso si era impegnata a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.600,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso (e cioè all’avvenuta conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto). Pertanto, si ribadisce come risulti meritevole di accoglimento la domanda attorea di risarcimento dei danni, derivati dall’inadempimento contrattuale di _________________.download riservato - non acquistabile -
Nº 6567Data 29/05/2025Downloads: 27
MODULO accordo UTILIZZAZIONE MATERIALE HOME STAGING ED accordo DI RISERVATEZZA PER UTILIZZAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO CON CLAUSOLA PENALE.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'AGENTE IMMOBILIARE INTENDE TUTELARE L'ATTIVITÀ DI HOME STAGING CHE HA SVOLTO PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE ED IN PARTICOLARE TUTTO IL MATERIALE FOTOGRAFICO CHE HA FATTO REALIZZARE A PROPRIE SPESE PER PROMUOVERE LA VENDITA, SOPRATTUTTO EVITANDO CHE IL MATERIALE POSSA ESSERE UTILIZZATO AUTONOMAMENTE DAL CLIENTE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.€ 99,00 -
Nº 6551Data 13/05/2025Downloads: 3
L'acquirente di un immobile locato ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale al conduttore, a meno che non ci sia un accordo specifico che ne disponga diversamente.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6535Data 16/04/2025Downloads: 4
Sopraelevazione in condominio: l'accordo di rinuncia all'indennità di sopralzo non vincola i futuri acquirenti o chi riceve l'immobile tramite donazione o successione.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6488Data 26/02/2025Downloads: 3
Sopraelevazione in condominio: l'accordo di rinuncia all'indennità di sopralzo non vincola i futuri acquirenti o chi riceve l'immobile tramite donazione o successione.
download riservato - non acquistabile -
Nº 6448Data 02/01/2025Downloads: 2
Lite per parcheggi selvaggi in condominio: esemplare accordo transattivo concluso tra condominio e condomino.
download riservato - non acquistabile -
Nº 5874Data 07/03/2023Downloads: 36
MODULO accordo TRA AGENZIE IMMOBILIARI - SEGNALAZIONE NOMINATIVI INTERESSATI AD IMMOBILI GESTITI DALL’AGENZIA (LISTING AGENT)
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti potenzialmente interessati a comprare o locare un immobile gestito dall’agenzia che riceve la segnalazione€ 59,00 -
Nº 5872Data 28/02/2023Downloads: 30
MODULO accordo TRA AGENZIE IMMOBILIARI - SEGNALAZIONE NOMINATIVI POTENZIALI INTERESSATI A COMPRARE LOCARE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti potenzialmente interessati a comprare o locare un immobile€ 59,00 -
Nº 5141Data 28/02/2023Downloads: 164
MODULO accordo DI COLLABORAZIONE TRA AGENZIE IMMOBILIARI- SEGNALAZIONE NOMINATIVO POTENZIALI INTERESSATI AD INCARICANTE PER LA VENDITA - LOCAZIONE
Quando deve essere utilizzato.il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti che possono conferire incarichi di vendita o locazione€ 59,00 -
Nº 5674Data 29/04/2022Downloads: 29
MODULO accordo DI RISERVATEZZA PER LE INFORMAZIONI FORNITE CIRCA LE ATTIVITÀ COMMERCIALI OFFERTI IN VENDITA O LOCAZIONE
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il cliente dichiara di essere interessato all’acquisto locazione di qualche attività commerciale offerta dall’agenzia e chieda di ricevere informazioni circa la situazione contabile finanziaria e patrimoniale. Il modulo, oltre a costituire una prova efficacissima dello svolgimento dell’attività di mediazione da parte l’agenzia, comprende anche l’impegno a corrispondere la provvigione in caso di conclusione dell’affare.€ 60,00 -
Nº 5472Data 13/05/2021Downloads: 36
MODULO accordo TRA COMPROPRIETARI DI RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO IN MISURA DIVERSA DALLE QUOTE DI PROPRIETA'
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato quando l’immobile appartenga in comproprietà a più soggetti che intendono dividere il corrispettivo in misura diversa rispetto alle quote di comproprietà.-€ 60,00 -
Nº 248Data 20/07/2015Downloads: 51
accordo TERRITORIALE PER IL COMUNE DI SALERNO relativo ai canoni di locazione per i contratto a canone concordato - 3+2 e transitori
download riservato - non acquistabile -
Nº 124Data 12/12/2014Downloads: 81
accordo DI RISERVATEZZA DELLE TRATTATIVE E RICONOSCIMENTO PROVVIGIONALE.
€ 20,00 -
Nº 38Data 23/06/2014Downloads: 28
Agenzie delle Entrate. RISOLUZIONE N. 60/E del 28/06/2010. Interpello - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – registrazione dell’accordo di riduzione del canone di locazione.
download riservato - non acquistabile -
Nº 3824Data 28/04/2010Downloads: 8
Se è valido l’accordo iniziale di aumentare il canone di locazione oltre l'aumento in base all'indice Istat.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 3512Data 15/09/2009Downloads: 0
Se un immobile può essere validamente pubblicizzato tramite un sito internet e qual è la parcentuale sul prezzo di vendita che i magistrati riconoscono a titolo di provvigione in caso di mancato accordo tra le parti.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 6643Data 03/07/2026Downloads: 3
ATTO DI INTEGRAZIONE E PARZIALE MODIFICA DEL CONTRATTO PRELIMINARE PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI STIPULA DEL ROGITO A SEGUITO DI ISTRUTTORIA MUTUO E ACCOLLO SPESE CONDOMINIALI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: SCRITTURA INTEGRATIVA DA UTILIZZARE TUTTE LE VOLTE IN CUI, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO AVENTE EFFICACIA DI CONTRATTO PRELIMINARE, LE PARTI INTENDANO DIFFERIRE IL TERMINE ORIGINARIAMENTE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI COMPRAVENDITA, AL FINE DI CONSENTIRE ALLA PARTE PROMISSARIA ACQUIRENTE IL COMPLETAMENTO DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA RICHIESTA DI MUTUO IPOTECARIO. IL MODULO CONSENTE DI FORMALIZZARE IN MODO CHIARO LA PROROGA DELLA DATA DEL ROGITO, PRECISANDO CHE IL MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ENTRO IL NUOVO TERMINE NON COMPORTA AUTOMATICA ULTERIORE PROROGA, SALVO DIVERSO accordo SCRITTO TRA LE PARTI. CONTIENE INULTRE UNA SERIE DI PUATTUIZIONI AGGIUNTIVE.€ 49,00 -
Nº 6610Data 05/11/2025Downloads: 9
SE L’AFFARE NASCE GRAZIE AL CONTATTO CREATO DAL MEDIATORE, LA PROVVIGIONE È DOVUTA ANCHE SE LA VENDITA AVVIENE ANNI DOPO CON GLI STESSI SOGGETTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2023.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona - legalI associati, responsabile del procedimento avv. Caterina Carretta, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (cfr. Corte di Cass.sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, “per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti" (così Cass. sent.n.17481/20 e, negli stessi termini, sent.n.25851/14, sent.n.28231/05)".-download riservato - non acquistabile -
Nº 6581Data 29/07/2025Downloads: 12
L’OMISSIONE OMISSIONE DI UNA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE NON COMPROMETTE IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, QUALORA LA PARTE DOPO AVERLA CONOSCIUTA CONCLUDA COMUNQUE L'AFFARE ALLE MEDESIME CONDIZIONI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati innanzi al TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE il quale ha statuito precisamente quanto segue:È stata contestata, invece, la diligenza e la professionalità della condotta posta in essere dall’agenzia attorea la quale - in violazione dell’art. 1759 c.c. - non avrebbe comunicato all’offerente che il promittente aveva inteso riservare per sé la proprietà della strada di accesso. In conseguenza di tanto, pertanto, il convenuto ha dedotto di aver perso ogni interesse per l’affare: di qui la decisione di abbandonare le trattative, nonostante le controproposte formulate nelle more dal venditore. La domanda è fondata per i motivi che seguono. La circostanza di cui sopra, formalizzata peraltro nel mandato di vendita, quand’anche sottaciuta dall’agenzia immobiliare, non è stata, in ogni caso, la causa dell’interruzione delle trattative, ed in ogni caso non ha impedito, a distanza di pochi mesi, l’effettiva conclusione dell’affare. Visti gli esiti del giudizio, difatti, non vi è dubbio che l’attività di intermediazione posta in essere dall’agenzia attorea abbia consentito ai convenuti di entrare in contatto nel giugno 2010, di intavolare una trattativa nei giorni immediatamente successivi e di portarla a compimento nell’aprile 2011, allorquando è stato stipulato atto di compravendita il quale, in sostanza, ha recepito le condizioni già contenute nella controproposta del 15.6.2010. E difatti, nell’atto di compravendita le parti hanno stabilito l’obbligo per il venditore di allargare la strada di accesso (art. 2); nella predetta controproposta il medesimo si era espressamente impegnato a delimitare diversamente la strada di accesso. Ne consegue che l’attrice ha posto in essere un’opera di intermediazione tra le parti rivolta anche a trovare un punto di accordo sulla questione della strada di accesso all’immobile che, pur non accettata nell’immediatezza dall’acquirente, è stata poi sostanzialmente recepita nel successivo rogito notarile. Non può escludersi del tutto che la circostanza per cui si controverte, pur in conoscenza dell’attrice (cfr. incarico di mediazione del 20.4.2010), non sia stata comunicata al potenziale acquirente, o in ogni caso dichiarata in modo espresso: va escluso, tuttavia, che essa sia stata la causa del mancato accordo tra le parti, non solo perché i termini della controproposta del 15.6.2010 sono stati sostanzialmente ripresi nell’atto di compravendita, ma anche in ragione del fatto che se realmente l’acquirente non era più interessato, come eccepito nei propri scritti difensivi, allora non avrebbe dovuto stipulare ugualmente il contratto di compravendita a distanza di pochi mesi. È evidente, pertanto, che le parti si siano conosciute e siano entrate in contatto per la prima volta grazie all’attività dell’attrice, che quest’ultima abbia continuato a prestare la sua opera nelle fasi successive e che tale contegno abbia esplicato rilievo causale rispetto alla successiva stipula del 4.4.2011, risultandone pertanto l’antecedente logico indispensabile. L’inadempimento che viene imputato all’agenzia, pertanto, peraltro contestato e superato nel corso della prova orale espletata con i testi di parte attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non è stato dunque la causa del mancato accordo.-download riservato - non acquistabile
























anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento