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Nº 6568Data 09/06/2025Downloads: 16
MODULO SCRITTURA INTEGRATIVA PROPOSTA D’ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE PER CONCORDARE DIFFERIMENTO DATA STIPULA NEL CASO IN CUI L’acquirente ABBIA NECESSITÀ DI TEMPO PER LO SVINCOLO DI SOMME.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, A FRONTE DELLA STIPULA DI UNA PROPOSTA ACCETTATA/PRELIMINARE NON CONDIZIONATO, L’acquirente ABBIA AVUTO COMUNICAZIONE DALLA BANCA DELLA NECESSITÀ DI UN TERMINE NON PREVISTO ED IMPREVEDIBILE PER LO SVINCOLO DI SOMME OGGETTO DI INVESTIMENTO, INDISPENSABILE PER OTTENERE LA PROVVISTA E PROCEDERE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO.€ 49,00 -
Nº 6491Data 07/03/2025Downloads: 31
MODULO COMUNICAZIONE DEL PROMITTENTE VENDITORE AL PROPONENTE acquirente DI AVVENUTA SCADENZA TERMINE RECESSO, INVITO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE ATTO SUCCESSIVO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE acquirente PER RECEDERE NEL CASO IN CUI NON GLI SIA CONCESSO IL MUTUO IPOTECARIO CON QUESTA COMUNICAZIONE IL PROMETTENTE VENDITORE, STANTE L'AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE, INVITA L'acquirente A PROCEDERE AL VERSAMENTO DELLE TRACCE DI PREZZO SUCCESSIVE ED A PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI.€ 99,00 -
Nº 865Data 13/01/2025Downloads: 149
MODULO COMUNICAZIONE RECESSO EX ARTICOLO 1385 C.C. DALLA PROPOSTA D’ACQUISTO OVVERO DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, SIA DAL PROPONENTE acquirente CHE DAL PROMISSARIO VENDITORE, CON TRATTENIMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA VERSATA O RICHIESTA DEL DOPPIO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMISSARIO VENDITORE OPPURE IL PROMITTENTE acquirente, A SEGUITO DEL GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE, INTENDA COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO DAL CONTRATTO EX ARTICOLO 1385 C.C. MANIFESTANDO L'INTENZIONE DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LA CAPARRA VERSATA O DI RICHIEDERE IL DOPPIO DELLA STESSA, A SECONDA SE VIENE INVIATA DAL VENDITORE O DALL'acquirente.€ 99,00 -
Nº 6437Data 18/12/2024Downloads: 2
IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE acquirente, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’acquirente PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'IMMOBILE SENZA TITOLO A FAR DATA DAL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."download riservato - non acquistabile -
Nº 6433Data 16/12/2024Downloads: 100
CLAUSOLA CHE CONSENTE ALL'acquirente DI RECEDERE DALLA PROPOSTA SE NON OTTIENE IL MUTUO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE RISERVARE ALL'acquirente LA POSSIBILITÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO NELL'IPOTESI IN CUI NON OTTENGA IL FINANZIAMENTO IPOTECARIO.€ 99,00 -
Nº 6412Data 03/12/2024Downloads: 50
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO - PRELIMINARE MEDIANTE IL QUALE IL PROPONENTE acquirente SI ACCOLLA L'ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROPONENTE acquirente, DOPO AVER ACCETTATO LE IRREGOLARITÀ EDILIZIE SECONDARIE DA CUI L'IMMOBILE È AFFETTO, DECIDE DI PROCEDERE A SUE SPESE ALL'ELIMINAZIONE DI QUESTE IRREGOLARITÀ PER OTTENERE L'ESITO FAVOREVOLE DELLA PERIZIA PREVENTIVA ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE.€ 99,00 -
Nº 6395Data 11/11/2024Downloads: 29
MODULO COMUNICAZIONE DELL'acquirente AL VENDITORE ED AL MEDIATORE DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA REALIZZAZIONE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'acquirente INTENDE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DEL MANCATO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA CAPARRA SIA STATA CORRISPOSTA MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA NON INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.€ 100,00 -
Nº 6384Data 31/10/2024Downloads: 73
CONDIZIONE SOSPENSIVA PER CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’acquirente, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IL SUO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE CONDIZIONARE L'IMPEGNO DI ACQUISTO DELL'acquirente ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA DELLO STESSO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DA PARTE DELL'acquirente DI UN FINANZIAMENTO.€ 99,00 -
Nº 6339Data 20/08/2024Downloads: 39
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA OPPURE CLAUSOLA DA INSERIRE IN CONTRATTO PRELIMINARE PROPOSTA DI ACQUISTO PER PATTUIRE TRA acquirente E VENDITORE SE IL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL CONDUTTORE NELLA LOCAZIONE DEVE ESSERE RESTITUITO O MENO DAL VENDITORE ALL'acquirente AL MOMENTO DELLA STIPULA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO OCCORRE PATTUIRE TRA acquirente E VENDITORE SU CHI GRAVERÀ L'OBBLIGO DI RESTITUIRE IL DEPOSITO CAUZIONALE AL CONDUTTORE AL MOMENTO DELLA FINE DELLA LOCAZIONE.€ 99,00 -
Nº 6282Data 08/07/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER NON AVER RIFERITO ALL’acquirente DI UNA LITE GIUDIZIARIA PENDENTE SULL’IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA, QUANDO NON NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA E NEPPURE POTEVA CONOSCERLA, IN QUANTO MAI RIFERITA DAL VENDITORE E NEPPURE RISULTANTE DALLE VISURE DEI PUBBLICI REGISTRI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di NOLA, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che “la circostanza per cui l’immobile oggetto di trattativa era parte di fabbricato gravato da sentenza che ne ha statuito l’obbligo di arretramento non fa venir meno il diritto alla provvigione, in quanto, anche in tal caso, non viene certamente meno il diritto del promissario acquirente ad ottenere – quantomeno – una tutela risarcitoria nei confronti del promittente venditore. Del resto, parte attrice ha riferito di essere venuta a conoscenza di tale circostanza dal promittente venditore soltanto dopo la formulazione della proposta, e di aver organizzato un incontro tra le parti, all’esito del quale il venditore avrebbe firmato un documento in cui garantiva il buon fine della compravendita, sottoscritto altresì dall’acquirente. Tali circostanze possono ritenersi provate, vista la documentazione versata in atti dall’attrice (cfr. doc. 24) e quanto riferito dalla testimone T. A. all’udienza del 26.1.2011, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.Aggiungasi a tanto, da una parte, che sfugge ai poteri/doveri di controllo del mediatore la conoscenza di eventuali contenziosi afferenti gli immobili oggetto di mandato, e dei relativi esiti, e dall’altra, che il convenuto non ha né specificamente dedotto né tantomeno provato che egli era a conoscenza – senza riferirla - di tale circostanza già prima della formulazione della proposta di acquisto.Pertanto, alcuna violazione dell’obbligo di diligenza qualificata può essere ascritta al mediatore.download riservato - non acquistabile -
Nº 6280Data 01/07/2024Downloads: 131
MODULO AUTORIZZAZIONE DEL PROPONENTE acquirente ALLA CONSEGNA AL VENDITORE DELL'ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONCESSIONE DEL MUTUO O FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE LA CAPARRA RESTA IN DEPOSITO PRESSO L'AGENZIA FINO ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'acquirente, QUEST'ULTIMO DOPO L'OTTENIMENTO DEL MUTUO AUTORIZZA L'AGENZIA ALLA CONSEGNA DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA. IL MODULO COMPRENDE ANCHE LA RICEVUTA DA PARTE DEL VENDITORE.€ 99,00 -
Nº 6270Data 24/06/2024Downloads: 4
IL PROMITTENTE acquirente CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6269Data 10/06/2024Downloads: 31
MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE acquirente DI RINUNCIA AD OGNI E QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALL'AGENZIA PER ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE A SEGUITO DELLA RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, EMERGA CHE L'IMMOBILE SIA INTERESSATO DA TRASCRIZIONI O ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE DALL'AGENZIA ALL'INTERNO DELLA PROPOSTA.IN TAL CASO PER EVITARE CHE L'acquirente POSSA AGIRE IN CONFRONTO ALL'AGENZIA IMMOBILIARE E CHIEDERE I DANNI PER MANCATA INFORMAZIONE È OPPORTUNO OFFRIRE LA RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI A FRONTE DELLA RINUNCIA DELL'acquirente AD OGNI E QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALL'AGENZIA.SE L'acquirente ACCETTA OCCORRE FARGLI SOTTOSCRIVERE QUESTO MODULO.€ 99,00 -
Nº 6258Data 23/05/2024Downloads: 34
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER PROPORRE IL PAGAMENTO DI PREZZO CON IL TRAFERIMENTO IN PERMUTA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’acquirente.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA D'ACQUISTO TUTTE LE VOLTE CHE L'acquirente INTENDE PROPORRE IL PAGAMENTO DI PARTE DEL PREZZO OFFERTO MEDIANTE TRASFERIMENTO IN PERMUTA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ. È MOLTO IMPORTANTE INDICARE IL VALORE CHE SI ATTRIBUISCE ALL'IMMOBILE OFFERTO IN PERMUTA, OVVERO LA PARTE DEL CORRISPETTIVO TOTALE CHE È COPERTA DAL TRASFERIMENTO IN PERMUTA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’acquirente.€ 199,00 -
Nº 6242Data 15/05/2024Downloads: 4
L’acquirente DI UN FONDO ABUSIVO HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL PREZZO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi alla Corte di Appello di Salerno - Prima Sezione Civile, nel GENNAIO 2024 - Nel caso si specie, È STATO CONFERMATO, INFATTI, che l’acquirente della porzione d un fondo ha diritto alla restituzione del prezzo allorquando risulti che il venditore ha effettuato una lottizzazione abusiva, anche nel caso in cui la vendita del lotto effettivamente venduto sia stata mascherata stipulando un atto in cui si vende, in luogo del lotto effettivamente consegnato, la mera quota ideale di una maggiore estensione che è stata di fatto abusivamente lottizzata mediante suddivisione in singole e ben individuati lotti che sono stati venduti a diversi acquirenti.download riservato - non acquistabile -
Nº 6217Data 10/04/2024Downloads: 10
IL VENDITORE NON È LEGITTIMATO A TRATTENERE LA CAPARRA SOLO PERCHÉ L’acquirente ABBIA CHIESTO UN ALTRO RINVIO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO, DOPO CHE NE HA CONCESSI GIÀ ALCUNI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. GIOVANNA CARBONE, dinanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che laddove tra le parti siano stati convenuti una serie di rinvii il venditore non può improvvisamente trattenere la caparra, ma anzi ove sia stato convocato dall’acquirente e non sia comparso sarà egli tenuto e condannato a pagare il doppio della caparra ricevuta.download riservato - non acquistabile -
Nº 6179Data 06/02/2024Downloads: 12
L'acquirente E' TENUTO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL MEDIATORE AVEVA RICEVUTO UN INCARICO SCRITTO IN ESCLUSIVA DAL VENDITORE, IN QUANTO TALE PRINCIPIO PUÒ ESSERE DEROGATO IN VIRTÙ DEGLI ESPRESSI ACCORDI INTERVENUTI CON LE PARTI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica ed in persona del gop Raffaele Mazzuoccolo, in data 30 GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: "Con riferimento alla posizione dell’acquirente, in caso di mediazione atipica, la giurisprudenza di legittimità, riconosce al mediatore il diritto alla “doppia” provvigione per l’attività prestata in favore di una delle parti contraenti, quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell'altro. Difatti è stato più volte affermato che “se è vero che, normalmente, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico” (cfr. Cass. n. 12651/2020; conf. Cass. n. 26682/2020; Cass. n. 25260/2009; Cass. n. 14582/2007). II PRINCIPIO: "Per quanto, poi, un’attenta e razionale lettura delle disposizioni normative, offerta da un recente arresto dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 3165/2023), chiarisca che la “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare” (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l'affare sia “concluso per effetto” dell’intervento del mediatore (art. 1755 c.c.), occorre tuttavia ricordare che proprio i richiami della giurisprudenza di legittimità alla regola della “causalità adeguata” impongono la necessità di selezionare all’interno della serie concausale degli accadimenti storici, quelli dotati concretamente di una reale “efficienza causale adeguata”, nel senso che, ad un giudizio controfattuale, eliminando idealmente l’intervento del mediatore (“messa in relazione”), deve potersi concludere - secondo la regola di giudizio del “più probabile che non” - o che l’evento (i.e. conclusione dell’affare) non vi sarebbe stato ovvero che l’evento non si sarebbe comunque realizzato nella stessa vantaggiosa contingenza. Valutazione che, alla luce del compendio probatorio della vicenda in giudizio, consente di concludere che in assenza dell’attività dell’attrice, i convenuti non avrebbero stipulato la compravendita nelle medesime circostanze di tempo e luogo. È stato fatto oggetto di allegazione e prova, infatti, che è grazie all’intervento del mediatore che il convenuto ............... abbia avuto accesso ad “informazioni riservate”, come ad esempio nome, recapiti, od altri possibili mezzi di contatto con il venditore o dati catastali dell’immobile difficilmente reperibili in altro modo. Al contrario, non è provato che ..........., cessato il rapporto con l’agenzia, si sia diversamente attivato, ad esempio con pubblicazione di annunci privati, per avviare una propria negoziazione rispetto a quella avviata dall’agenzia. Le informazioni ottenute dal ................ grazie a questa vengono dunque impiegate al fine di entrare in contatto con la famiglia Crescente mediante la comune conoscenza del sig. ................., il cui intervento non dà inizio ad una diversa trattativa tra le parti, ma al più si connota come seconda intermediazione del medesimo affare tra i due convenuti. Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del vendi-tore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione anche verso il contraente che non ha conferito un for-male incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; conf. Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023).download riservato - non acquistabile -
Nº 6146Data 20/12/2023Downloads: 40
MODULO DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'acquirente AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ERA PREVISTO IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA DOPO LA CONOSCENZA DELLA ACCETTAZIONE E L'acquirente, NONOSTANTE L'INTERVENUTA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE, NON CORRISPONDE LA CAPARRA..€ 49,00 -
Nº 6134Data 11/12/2023Downloads: 68
MODULO DICHIARAZIONE AFFIDAMENTO ASSEGNO CAPARRA CONFIRMATORIA DA PARTE DEL VENDITORE ALL’AGENZIA CON AUTORIZZAZIONE A RESTITUIRLO ALL’acquirente NON APPENA QUEST’ULTIMO AVRÀ INVIATO LA STESSA SOMMA A MEZZO BONIFICO
quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente intende sostituire l’assegno costituente caparra confirmatoria con un bonifico nel modulo è anche previsto che l’assegno viene affidato in deposito all’agenzia fino all’arrivo del bonifico che deve avvenire entro un certo termine il mancato arrivo determina lo scioglimento del rapporto€ 49,00 -
Nº 6035Data 13/09/2023Downloads: 3
IL MEDIATORE NON HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE NON PROVA DI AVER COMUNICATO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E LA FIRMA DI RICEZIONE DELLA PROPOSTA ACCETTATA DELL'acquirente NON PROVA NULLA SE E' STATA APPOSTA PRIMA DELL'ACCETTAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA --
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI AVELLINO - II SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in data 30 MAGGIO 2023, che ha accolto il seguente principio: Il mediatore non ha diritto alle provvigioni se non prova di aver comunicato l’accettazione della proposta all’acquirente entro il termine di validità della stessa e tale prova non può essere data dalla firma di ricezione della proposta accettata, quando vi è prova che tale firma è stata apposta insieme alla firma della proposta, quando non era stata ancora accettata: Cosi testualmente: “Anzi, in senso contrario, giova evidenziare che è emerso come l’attore, promissario acquirente, ha sottoscritto l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia immobiliare che attestava la ricezione della proposta di acquisto accettata, ma ciò è avvenuto in assenza della conoscenza dell’accettazione come emerge dalla mancata presenza della firma dei promittenti venditori sulla proposta nelle parte riservata all’accettazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6016Data 22/07/2023Downloads: 37
PARERE N. 969: CI POSSONO ESSERE DELLE CONSEGUENZE PER L'acquirente, SE IL VENDITORE HA COMPRATO DA MENO DI CINQUE ANNI USUFRUENDO DEI BENEFICI PRIMA CASA E NON RIACQUISTA ENTRO UN ANNO ?
Il presente quesito va scomposto in due domande correlate tra loro. Ad entrambe può darsi risposta positiva. Infatti, in ordine alla prima domanda, se il venditore perde i benefici prima casa, non avendo acquistato un immobile da adibire a prima abitazione entro un anno dalla vendita, potrebbero aversi delle conseguenze pregiudizievoli in danno dell’acquirente, ma ciò solo se vi siano determinate condizioni... Continua€ 99,00 -
Nº 6013Data 19/07/2023Downloads: 20
MODULO CLAUSOLA RECESSO acquirente MANCATA LIBERAZIONE IMMOBILE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA? DEVE ESSERE INSERITA IN PROPOSTA O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI CONVENGONO CHE QUALORA L’INQUILINO NON RILASCI L’IMMOBILE PER LA DATA PREVISTA, L’acquirente POTRÀ RECEDERE DAL CONTRATTO.€ 59,00 -
Nº 6005Data 13/07/2023Downloads: 64
MODULO CLAUSOLA ACCOLLO LAVORI CONDOMINIALI DA PARTE DEL PROMITTENTE acquirente.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA? DEVE ESSERE INSERITA IN PROPOSTA O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI CONVENGONO CHE EVENTUALI LAVORI CONDOMINIALI DELIBERATI DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DEVONO RICADERE SULL’acquirente.€ 59,00 -
Nº 5898Data 05/04/2023Downloads: 23
MODULO COMUNICAZIONE DELL'acquirente AL VENDITORE DI RINUNCIA AL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DOPO CHE E' SCADUTO E DIFFIDA IN CONFRONTO AL VENDITORE A PROSEGUIRE NELLA VENDITA ED ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando tra le parti sia stato sottoscritto un contratto preliminare che prevede un termine essenziale per la stipula dell’atto definitivo e l’acquirente, avendo intenzione di perfezionare l’acquisto, intende diffidare il venditore a consegnare la documentazione necessaria per la stipula dell’atto definitivo e rinunziare al termine essenziale che non consentirebbe l’esibizione della documentazione in tempo utile.€ 59,00 -
Nº 5848Data 27/01/2023Downloads: 1
Comunione dei beni e acquisto di un immobile da parte di uno dei coniugi il coniuge non acquirente non può essere generico
Come deve essere la dichiarazione del coniuge non acquirente, verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita?download riservato - non acquistabile -
Nº 5844Data 21/01/2023Downloads: 27
GLI ABUSI EDILIZI NON DETERMINANO LA NULLITA’ DELLA VENDITA, LADDOVE SI TRATTA DI DIFFORMITÀ RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO E L’acquirente SIA STATO INFORMATO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 23
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di COMPRAVENDITA immobiliare, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Bruno de Filippis - Presidente Relatore; Dott.ssa Maria Assunta Niccoli – Consigliere; Dott.ssa Giulia Carleo – Consigliere: I PRINCIPIO: LA CIRCOSTANZA CHE L’acquirente SIA STATO INFORMATO DELL’ASSENZA DEL CERTIFIFICATO DI AGIBILITÀ, NON COSTITUISCE PROVA CHE SIA STATO ANCHE INFORMATO DELLA CIRCOSTANZA CHE L’IMMOBILE PRESENTAVA DEGLI ABUSI E CHE LI ABBIA ACCETTATI - “l’acquirente, differentemente da quanto asserito dall’appellante, non era a conoscenza delle irregolarità dell’immobile, ma anzi era stato rassicurato circa la sua conformità alla normativa urbanistica in virtù delle menzionate concessioni edilizie in sanatoria la cui differenza rispetto la agibilità è di tutta evidenza. In particolare, la concessione edilizia in sanatoria viene richiesta e rilasciata nel caso di abuso edilizio, al ricorrere di determinate condizioni inderogabili, quali, ad esempio, la circostanza che l’edificio in questione sia conforme al piano regolatore tanto al momento della sua costruzione che al momento della richiesta di concessione edilizia in sanatoria; mentre l’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati”. II PRINCIPIO: GLI ABUSI EDILIZI NON DETERMINANO LA NULLITA’ DELLA VENDITA, LADDOVE TRATTASI DI NON CONFORMITà RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO, E NEPPURE L’acquirente Può CHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREZZO, OVE NE SIA STATO INFORMATO ALL’ATTO DELL’ACQUISTO – “Ferma restante, allora, la validità del contratto de quo, deve però aggiungersi che, nei rapporti privatistici, la non conformità della costruzione al progetto approvato dall’amministrazione non può essere ritenuta vizio della cosa, ex art. 1490 c.c., non trattandosi di una anomalia strutturale, ma si risolve, invece, sotto il profilo giuridico, in una irregolarità che assoggetta la cosa medesima al potere sanzionatorio dell’amministrazione e determina, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 1489 c.c., che disciplina il caso nel quale la cosa compravenduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali in favore di terzi, i quali ne diminuiscano non solo il libero godimento, ma anche il valore e la commerciabilità (vedansi in tal senso già Cass. 15 novembre 1978 n. 5272; Cass. 6 dicembre 1984 n. 6399; Cass, 10 settembre 1988 n. 771). Conseguenza rilevante, connessa all’inclusione della irregolarità de qua nella previsione dell’art. 1489 c.c., è che la conoscenza di essa da parte del compratore preclude a questi la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo, secondo quanto dispone l’art. 1480 c.c. richiamato dalla prima di dette norme; infatti degli oneri e dei diritti altrui, gravanti sulla cosa compravenduta, il venditore risponde soltanto se essi non siano stati dichiarati nel contratto o non siano stati effettivamente conosciuti dal compratore al tempo dell’acquisto, dovendosi presumere, in caso contrario, che la cosa sia stata accettata dall’acquirente nella situazione di fatto e di diritto a lui nota» (Cass., Sez. II, 28 giugno 2012, n. 10947)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5843Data 18/01/2023Downloads: 15
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’acquirente HA ACQUISTATO DOPO UN ANNO ED ANCHE SE HA SCOPERTO CHE L’IMMOBILE ERA ANCORA IN VENDITA SU UNA PIATTAFORMA DI ANNUNCI IMMOBILIARI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al Tribunale di Napoli Nord - Seconda Sezione Civile - IL GIUDICE dott. Alfredo Maffei - PRINCIPIO: IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’acquirente HA ACQUISTATO UN ANNO DOPO, QUANDO HA SCOPERTO CHE L’IMMOBILE ERA ANCORA IN VENDITA SU UNA PIATTAFORMA DI ANNUNCI IMMOBILIARI Ebbene, le circostanze acquisite dall'istruttoria convincono del fatto che l'attività dell’agenzia dell’attrice, pur interrottasi prima della vendita, abbia costituito antecedente necessario della conclusione dell'affare. Invero, l'interessamento di una diversa agenzia immobiliare e il reperimento da parte del convenuto di un contatto con quest’ultima grazie ad un annuncio pubblicitario curato dalla stessa non valgono ad interrompere il nesso causale tra l'attività iniziale della prima agenzia (che ha consentito l'individuazione e l'apprezzamento dell'immobile da parte dell’acquirente) e la decisione di portare a compimento la compravendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 5824Data 04/01/2023Downloads: 27
PARERE N. 989 QUALI CONSEGUENZE PER L'acquirente NEL CASO CHE L’IMMOBILE OGGETTO DI COMPRAVENDITA SIA AFFETTO DA PARZIALI IRREGOLARITÀ EDILIZIE E CATASTALI, DELLE QUALI SIA STATO REGOLARMENTE INFORMATO.
Al presente quesito può darsi risposta parzialmente negativa, nel senso che, per l’acquirente, non si determinano conseguenze civili e penali, mentre, invece, potrebbero verificarsi conseguenze di carattere amministrativo, nei termini di seguito specificati...€ 99,00 -
Nº 5767Data 07/10/2022Downloads: 13
HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IL MEDIATORE CHE ABBIA FATTO VISIONARE PER LA PRIMA VOLTA L’IMMOBILE ALL’acquirente, METTENDO IN RELAZIONE LE PARTI CHE HANNO POI CONCLUSO DIRETTAMENTE LA TRATTATIVA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA OTTOBRE 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla La Corte d’Appello di Napoli - sezione terza civile - composta dai Sigg. Magistrati: Dott.ssa Maria Silvana Fusillo Presidente; Dott.ssa Marianna D’Avino Consigliere, Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: ha diritto alle provvigioni il mediatore che abbia fatto visionare per la prima volta l’immobile all’acquirente, mettendo in relazione le parti che hanno poi concluso direttamente la trattativa. Cosi testualmente: “affinché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (v. Cass. civ., sez. II, ord. 22.6.2022, n 20130 e giurisprudenza ivi richiamata)”; II PRINCIPIO: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se l’affare venga poi concluso solo da alcune delle parti che aveva messo in relazione: così testualmente: “Ebbene, poiché il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, e posto che la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso (v. Cass. civ., sez. II, 6.4.2022, n. 11127), in riforma dell’impugnata sentenza, va riconosciuto il diritto all’appellante a pretendere la provvigione da parte di C. F. e di F. E., irrilevante essendo che l’acquisto della proprietà sia avvenuto esclusivamente in favore del primo, coniugato con l’altra in regime di separazione dei beni. Infatti, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso, né alla coincidenza soggettiva tra fase delle trattative e formalizzazione del negozio (v. Cass. civ., sez. II, ord. 14.5.2018, n. 11655)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5696Data 31/05/2022Downloads: 1
IL VENDITORE NON RISPONDE DEI VIZI E DEI DIFETTI IN CONFRONTO ALL'acquirente SE AVEVA PROMESSO LA VENDITA DI UN RUDERE AD UN’IMPRESA E QUESTA,DOPO RISTRUTTURATO,IN SEDE DI ATTO PUBBLICO LO HA FATTO INTESTARE ALL’acquirente.SENT.VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO – MAGGIO 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Salerno - in persona del Presidente Dott. Ornella Crespi e del Giudice Onorario Relatore Avv. Pierpaolo Pelosi –ha dettato i seguenti principi: il venditore non risponde dei vizi e dei difetti in confronto all'acquirente se aveva promesso la vendita di un rudere ad un’impresa e questa, dopo averlo ristrutturato, in sede di atto pubblico lo ha fatto intestare all’acquirente; in definitiva, allorquando il soggetto che promette la vendita è diverso dal soggetto che vende gli immobili ristrutturati, ne risponde sempre colui che ha ristrutturato e non colui che vende; si configura un contratto misto di vendita ed appalto, per cui le garanzie che normalmente ricadrebbero sul venditore nel caso di specie vi ricadono invece sull'impresa appaltatricedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5683Data 21/05/2022Downloads: 11
MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE DI RINUNZIA ALLA PROVVIGIONE GIÀ DOVUTA IN CASO DI INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO acquirente
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato quando il mediatore, dopo aver già conseguito il diritto alle provvigioni a seguito della conclusione di un affare, decide di rinunziare alla provvigione ove abbia individuare un nuovo acquirente in relazione al nuovo incarico, con l’intesa che ove il nuovo acquirente non si individuato il venditore sarà in ogni caso tenuto a corrispondere la provvigione già dovuta.-€ 59,00 -
Nº 5682Data 20/05/2022Downloads: 5
MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CON LA QUALE SI RICONOSCE LA SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE FINO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO acquirente
Quanto deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il mediatore dopo aver concluso l’affare e la vendita dell’immobile ed aver conseguito il diritto alle provvigioni, intende riconoscere al venditore la sospensione dell’obbligo di corrispondere le provvigioni già maturate fino all’individuazione di nuovo acquirente con l’intesa che, chiaramente, ove il nuovo acquirente non sia individuato saranno comunque dovute€ 59,00 -
Nº 5681Data 20/05/2022Downloads: 16
IL VENDITORE È TENUTO A CORRISPONDERE IL DOPPIO DELLA CAPARRA ANCHE SE NON L’ABBIA MAI INCASSATA, ESSENDO SUFFICIENTE CHE IL MEDIATORE GLI ABBIA INVIATO IL RELATIVO TITOLO PER CONTO DELL’acquirente. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA 2022.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di compravendita immobiliare innanzi al TRIBUNALE DI NOLA APRILE 2022.- In questo caso, IL Tribunale di Nola - in persona del Presidente in funzione di Giudice Unico dott. Geremia Casaburi – accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: il tribunale di nola, riconosce il valore di contratto preliminare della proposta di acquisto, anche ove al suo interno sia prevista la stipula di un preliminare successivo; riconosce la legittimità della rinunzia alla condizione mutuo formulata dall’acquirente affermando che trattasi di condizione diretta a tutelare i soli interessi dell’acquirente; riconosce che l’efficacia reale della caparra si determina anche qualora il venditore, dopo aver ricevuto il titolo, non lo metta all’incasso, precisando - anzi - che tanto costituisce comportamento in malafede di parte venditore da qua discendono gli effetti propri della caparra; sancisce la compatibilità della richiesta di sentenza dichiarativa di legittimità del recesso, con la domanda costitutiva di risoluzione per inadempimento, purché siano poste in via gradata e subordinata.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5679Data 09/05/2022Downloads: 102
MODULO CONVOCAZIONE DA PARTE DELL’acquirente IN CONFRONTO AL VENDITORE PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA CON CONTESTUALE DIFFIDA ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’IMMOBILE
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente pretenda che in sede di atto pubblico il venditore abbia a consegnare la documentazione che gli è dovuta per legge. fare attenzione a valutare caso per caso se la documentazione pretesa è effettivamente dovuta. la comunicazione deve essere inviata a firma dell’acquirente e non dell’agenzia€ 59,00 -
Nº 5622Data 21/02/2022Downloads: 33
MODULO COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’acquirente DI AVVENUTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL’INQUILINO CON INVITO A RITIRARE LE SOMME VERSATE
Quando deve essere utilizzato: Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che nell’ambito della compravendita dell’immobile locato per Uso non abitativo il conduttore abbia esercitato il diritto di prelazione che gli era stato notificato in quanto ne aveva diritto. Per effetto di tale comunicazione il primo acquirente viene invitato, stante l’inefficacia della proposta discendente dall’esercizio del diritto di prelazione, a ritirare le somme – caparra che aveva versato.-€ 60,00 -
Nº 5605Data 04/02/2022Downloads: 20
MODULO DIFFIDA DEL PROPONENTE acquirente AL PROMITTENTE VENDITORE A COMPARIRE PER RICEVERE IL PAGAMENTO CONTRATTUALMENTE PREVISTO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: Il modulo deve essere utilizzato tutte quelle volte che il venditore non compare per riceversi il pagamento di una tranches Di pagamento contrattualmente prevista. La comunicazione deve essere inviata dal proponente acquirente al promittente venditore e per conoscenza all’agenzia in forma di PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.-€ 60,00 -
Nº 5524Data 08/10/2021Downloads: 38
LA VENDITA DI UN IMMOBILE PARZIALMENTE ABUSIVO NON È NULLA, MA È VALIDA, MA SOLO A PATTO CHE L’acquirente SIA STATO MESSO A CONOSCENZA DELL’ABUSO EDILIZIO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – TRIBUNALE DI SALERNO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di COMPRAVENDITA immobiliare. In questo caso IL TRIBUNALE di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. ANTONIO ANSALONE, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato Il seguentE principiO. “In seno alla giurisprudenza si è assistito alla formalizzazione di un maggioritario orientamento che distingue tra una cosiddetta “difformità primaria”, riguardante per l’appunto la mancanza dei titoli idonei a costruire o regolarizzare (permesso di costruire, permesso in sanatoria) che comporterebbe la nullità dell’atto di compravendita, e una “difformità secondaria” concernente deviazioni rispetto a quanto contenuto dai progetti originali. In quest’ultima casistica non si potrà assistere ad una comminazione della nullità dell’atto…. Pertanto, un abuso edilizio può considerarsi “grave” quando l’immobile è privo di un titolo edilizio, mentre nelle ipotesi di abuso di “minore” entità, la vendita è valida ma solo a patto che l’acquirente sia stato messo a conoscenza dell’abuso edilizio. In questo caso non è l’ordinamento a decretare la nullità dell’atto ma solo l’eventuale azione del compratore che deve richiedere la cosiddetta risoluzione del contratto”.€ 49,00 -
Nº 5500Data 08/07/2021Downloads: 105
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILE CON IRREGOLARITÀ EDILIZIE, CON ESCLUSIONE GARANZIE NELLA VENDITA, CON DIRITTO DI RECESSO DELL’acquirente ALL’ESITO VERIFICHE ED IN CASO DI MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la possibilità di recesso da parte dell’acquirente qualora l’immobile non sia rilasciato dal conduttore. Prevede anche che la caparra viene lasciata in deposito al mediatore fino alla scadenza dei suddetti termini di recesso; prevede, in ultimo, l’esclusione della solidarietà dei venditori in caso di restituzione e la sospensione dei termini fino alla regolarizzazione delle pratiche successorie€ 60,00 -
Nº 5470Data 08/05/2021Downloads: 154
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PRELIMINARE CON IMPEGNO VENDITORE A SANARE IRREGOLARITÀ EDILIZIE ED IN MANCANZA FACOLTÀ DI RECESSO acquirente
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in allegato alla proposta d’acquisto - preliminare, quando oggetto della compravendita sia un immobile che presenti irregolarità edilizie ed il venditore si impegna a regolarizzarle entro una certa data, con l’intesa che se entro il termine convenuto non ci sia stata la regolarizzazione, oppure ci sia stato parere negativo, è attribuita all’acquirente la facoltà di recesso€ 60,00 -
Nº 5466Data 28/04/2021Downloads: 119
MODULO TRANSAZIONE TRA AGENZIA E acquirente O VENDITORE PER PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI
quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si raggiunga a seguito di uno scavalcò un accordo con l’acquirente oppure con il venditore per il pagamento delle provvigioni ma le parti non intendono pagare l’Iva per cui il pagamento viene effettuato a titolo di risarcimento del danno.questo modulo per quanto sia l’unica soluzione possibile, espone l’agenzia alla possibilità che successivamente possa essere oggetto della richiesta di pagamento Iva da parte dell’agenzia delle entrate, per cui si consiglia sempre l’utilizzo della normale transazione per pagamento provvigioni.-€ 60,00