Loading…

Ricerca documento

Hai cercato '' acquirente inadempiente '' ho trovato 787 documenti

Risultati

  • grid
  • list
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6437
    Data 18/12/2024
    Downloads: 2
    IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE acquirente, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO inadempiente, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’acquirente PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'IMMOBILE SENZA TITOLO A FAR DATA DAL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 464
    Data 25/10/2016
    Downloads: 174
    MODULO - DIFFIDA AD ADEMPIERE DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DELL'acquirente inadempiente AL PAGAMENTO DELLE SOMME, CAPARRE, ACCONTI, RATE SCADUTE
    QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell\'ipotesi di inadempimento dell\'acquirente agli obblighi assunti in sede dipreliminaree/o proposta di acquisto. In particolare nell\'ipotesi in cui non adempia all\'obbligazione del versamento dell\'ulteriore somma a titolo di caparra e/o acconto prezzo ed alla sottoscrizione della eventuale scrittura integrativa di preliminare
    € 20,00
  • Nº 322
    Data 18/01/2016
    Downloads: 137
    MODULO - DIFFIDA AD ADEMPIERE DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DELL’acquirente inadempiente A SEGUITO MANCATO PAGAMENTO ACCONTI, CAPARRE TRANCHES E RATE DI PAGAMENTO
    QUANDO VA UTILIZZATO? Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui il promittente acquirente non rispetti i termini di integrazione prezzo così come pattuiti nel preliminare.
    € 99,00
  • Nº 845
    Data 30/07/2002
    Downloads: 491
    LETTERA di diffida ad adempiere del venditore nei confronti dell'acquirente inadempiente
    Diffida ad adempiere del venditore nei confronti dell'acquirente
    € 300,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6341
    Data 22/08/2024
    Downloads: 4
    IL PROMITTENTE acquirente CHE SI SIA RESO inadempiente AL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 423
    Data 17/06/2016
    Downloads: 162
    MODULO - DIFFIDA AD ADEMPIERE DELL' acquirente NEI CONFRONTI DEL VENDITORE inadempiente
    QUANDO VA UTILIZZATO?? il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui il promittente venditore, venendo meno agli impegni assunti con il preliminare e/o proposta di acquisto condizionata al mutuo, non permette al tecnico della banca di espletare la perizia.
    € 20,00
  • Nº 5508
    Data 26/01/2026
    Downloads: 185
    MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON LA QUALE SI CONDIZIONA L’ACQUISTO DA PARTE DELL'acquirente AL PERFEZIONAMENTO DELLA VENDITA DEL SUO IMMOBILE ED ALLA RICEZIONE DL RELATIVO PAGAMENTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA: QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA TUTTE LE VOLTE CHE L'acquirente ACQUISTA CON LA PROVVISTA PROVENIENTE DALLA VENDITA DI UN ALTRO IMMOBILE E DEVE ESSERE INSERITA IN CALCE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE GARANTIRE L’acquirente CONTRO IL RISCHIO CHE L'acquirente DEL SUO IMMOBILE SI RENDA inadempiente E CHE NON GLI CORRISPONDA IL CORRISPETTIVO CHE GLI NECESSITA PER PERFEZIONARE L'ACQUISTO.
    € 60,00
  • Nº 5429
    Data 02/03/2021
    Downloads: 33
    MODULO COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’acquirente CON LA QUALE RICHIEDE LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA MANCATA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.-
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in caso di proposta di acquisto condizionata alla concessione del finanziamento, allorquando sia pervenuta comunicazione dell’acquirente che assume di non aver avuto la concessione del mutuo e richiede la restituzione della caparra. In questo caso, se il venditore non è convinto, può chiedere con questo modulo che l’acquirente esibisca la documentazione comprovante la mancata concessione del finanziamento preannunciando che in mancanza lo riterrà inadempiente e riterrà la caparra
    € 60,00
  • Nº 6672
    Data 30/10/2026
    Downloads: 0
    VENDITA DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UN CONIUGE ALLONTANATO DALLA CASA FAMILIARE PER PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI – MODULISTICA PER TUTELARE L’AGENTE IMMOBILIARE, INFORMARE L’acquirente E DISCIPLINARE IL RILASCIO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENTE IMMOBILIARE RICEVE UN INCARICO DI VENDITA RELATIVO A UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI UNO DEI CONIUGI, MA LA DISPONIBILITÀ MATERIALE DEL BENE RISULTA CONDIZIONATA DA PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA RELATIVI ALLA CRISI FAMILIARE, ALL’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE, AL DIVIETO DI AVVICINAMENTO O AD ALTRE MISURE CHE POSSANO INCIDERE SULLE MODALITÀ DI ACCESSO, UTILIZZO O RILASCIO DELL’IMMOBILE. È PARTICOLARMENTE INDICATO QUANDO IL CONIUGE NON PROPRIETARIO E/O I FIGLI ABBIANO UTILIZZATO L’IMMOBILE COME CASA FAMILIARE E SIA NECESSARIO VERIFICARE, PRIMA DELLA VENDITA, L’EFFETTIVA POSSIBILITÀ DI CONSEGNARLO LIBERO DA PERSONE E COSE. A COSA SERVE? IL MODULO CONSENTE ALL’AGENTE IMMOBILIARE DI ACQUISIRE DAL VENDITORE SPECIFICHE DICHIARAZIONI SULLA SITUAZIONE FAMILIARE E GIUDIZIARIA, SULL’EVENTUALE ESISTENZA DI PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E SULLA DISPONIBILITÀ MATERIALE DELL’IMMOBILE. CONSENTE INOLTRE DI DISCIPLINARE L’INFORMATIVA DA RENDERE ALL’acquirente, LE MODALITÀ DI CONSEGNA DELL’IMMOBILE, LA CUSTODIA DELLA CAPARRA SINO ALL’EFFETTIVO RILASCIO E LA DICHIARAZIONE DELL’acquirente DI PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLA SITUAZIONE. LA MODULISTICA COMPRENDE ANCHE UNA SPECIFICA DICHIARAZIONE DI RILASCIO CONSENSUALE DELL’IMMOBILE. PERCHÉ È IMPORTANTE? LA PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELL’IMMOBILE NON COINCIDE SEMPRE CON LA SUA IMMEDIATA DISPONIBILITÀ MATERIALE. IN PRESENZA DI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI O DI SITUAZIONI CONNESSE ALL’UTILIZZO DELLA CASA FAMILIARE, L’AGENTE IMMOBILIARE DEVE EVITARE DI ASSUMERE IMPEGNI SULLA CONSEGNA DEL BENE SENZA AVER PREVENTIVAMENTE VERIFICATO LA SITUAZIONE. UNA CORRETTA ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEL VENDITORE E UNA PUNTUALE INFORMAZIONE DELL’acquirente RIDUCONO IL RISCHIO DI CONTESTAZIONI, RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI E PROBLEMATICHE AL MOMENTO DEL ROGITO.
    € 49,00
  • Nº 6669
    Data 16/10/2026
    Downloads: 22
    MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE DELL'acquirente E SUCCESSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA PER L'IDONEITÀ DELL'IMMOBILE A GARANTIRE IL FINANZIAMENTO, CON AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLE VISITE, FACOLTÀ DI RECESSO DEL VENDITORE PER VENDITA A TERZI E DISCIPLINA DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'acquirente intende subordinare inizialmente l'efficacia della proposta di acquisto alla valutazione della propria capacità reddituale e mantenere una successiva tutela nel caso in cui l'immobile non venga ritenuto idoneo dalla banca a garantire il finanziamento, ma il venditore non intenda rinunciare alla possibilità di vendere l'immobile ad altri soggetti durante l'istruttoria bancaria. È particolarmente indicato quando il venditore vuole evitare che l'immobile rimanga bloccato per un periodo prolungato a causa delle verifiche relative al mutuo dell'acquirente, conservando la possibilità di valutare eventuali nuove proposte di acquisto. A COSA SERVE? Il modulo consente di disciplinare separatamente la condizione sospensiva relativa alla capacità reddituale dell'acquirente e la successiva condizione risolutiva relativa all'idoneità dell'immobile a garantire il finanziamento. Inoltre, prevede espressamente la possibilità per l'agente immobiliare di continuare a pubblicizzare l'immobile, organizzare visite e raccogliere ulteriori proposte di acquisto durante il periodo convenuto. Al venditore viene riconosciuta una specifica facoltà di recesso dal contratto, esercitabile esclusivamente nell'ipotesi in cui accetti una nuova proposta di acquisto acquisita attraverso l'agenzia immobiliare, nel rispetto delle condizioni pattuite. Il modulo disciplina altresì il deposito fiduciario della caparra, la sua consegna al venditore e gli obblighi di restituzione qualora intervenga una delle cause di scioglimento previste. PERCHÉ È IMPORTANTE? La particolare struttura contrattuale risolve una delle criticità più frequenti nelle compravendite subordinate al mutuo: *il rischio che il venditore rimanga vincolato per un periodo prolungato, perdendo altre opportunità di vendita, mentre l'acquirente completa le verifiche bancarie*. Il modulo permette al venditore di continuare a commercializzare l'immobile e, alle condizioni concordate, di sciogliersi dal contratto per accettare un'altra proposta, senza che il legittimo esercizio della facoltà di recesso costituisca inadempimento. Contemporaneamente, consente all'acquirente di beneficiare delle tutele connesse alla valutazione reddituale e all'idoneità dell'immobile a garantire il finanziamento. *Particolare importanza assume anche la tutela dell'agente immobiliare*, poiché la distinzione tra condizione sospensiva e successiva condizione risolutiva consente, una volta avverata la prima, la maturazione del diritto alla provvigione, che non viene meno per il successivo verificarsi della seconda, ai sensi dell'art. 1757 c.c., ricorrendone gli ulteriori presupposti. Il modulo rappresenta quindi uno strumento contrattuale utile per tutelare le parti, preservare le opportunità commerciali del venditore e salvaguardare il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare.
    € 99,00
  • Nº 6666
    Data 15/10/2026
    Downloads: 12
    MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE DELL'acquirente E SUCCESSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA PER L'IDONEITÀ DELL'IMMOBILE A GARANTIRE IL FINANZIAMENTO, CON DISCIPLINA DEL DEPOSITO E DELLA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'acquirente intende subordinare l'efficacia della proposta di acquisto alla verifica della propria capacità reddituale di ottenere un mutuo, riservandosi una successiva tutela nell'ipotesi in cui l'immobile non venga ritenuto idoneo dall'istituto mutuante a costituire garanzia del finanziamento. È particolarmente indicato quando si voglia evitare che l'intera operazione rimanga sospensivamente condizionata fino alla conclusione dell'istruttoria bancaria sull'immobile, con conseguente incertezza anche sulla maturazione del diritto alla provvigione dell'agente immobiliare. A COSA SERVE? Il modulo consente di distinguere le due fasi dell'istruttoria bancaria, subordinando inizialmente l'efficacia del contratto alla valutazione reddituale favorevole e prevedendo successivamente una condizione risolutiva collegata esclusivamente alla valutazione negativa dell'idoneità dell'immobile a garantire il mutuo. Disciplina, inoltre, gli obblighi dell'acquirente relativi alla richiesta del finanziamento e alle comunicazioni, la possibilità di rinunciare alle condizioni contrattuali, nonché le modalità di deposito, consegna e restituzione della caparra confirmatoria. PERCHÉ È IMPORTANTE? La particolare struttura della clausola consente di tutelare l'acquirente rispetto alle verifiche bancarie, evitando al contempo che l'efficacia del contratto rimanga sospesa fino al completamento dell'intera istruttoria. Soprattutto, *una volta avverata la condizione sospensiva reddituale, il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare, ricorrendone i presupposti, matura e non viene meno per il successivo verificarsi della condizione risolutiva*, secondo quanto previsto dall'art. 1757 c.c. Il modulo costituisce quindi uno strumento particolarmente utile per conciliare le esigenze di tutela dell'acquirente con quelle di certezza contrattuale del venditore e di salvaguardia del diritto alla provvigione dell'agente immobiliare.
    € 49,00
  • Nº 6667
    Data 15/10/2026
    Downloads: 10
    MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO PER LA VALUTAZIONE REDDITUALE DELL'acquirente E SUCCESSIVA CONDIZIONE RISOLUTIVA PER L'IDONEITÀ DELL'IMMOBILE A GARANTIRE IL FINANZIAMENTO – VERSIONE SINTETICA SENZA DEPOSITO DELLA CAPARRA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'acquirente intende subordinare inizialmente l'efficacia della proposta di acquisto alla valutazione favorevole della propria capacità reddituale, mantenendo una successiva tutela qualora l'immobile non venga ritenuto idoneo dall'istituto mutuante a garantire il finanziamento richiesto. È particolarmente indicato quando si voglia evitare che l'intera operazione rimanga sospensivamente condizionata fino al completamento dell'istruttoria bancaria sull'immobile. A COSA SERVE? Il modulo consente di distinguere le due fasi dell'istruttoria bancaria, prevedendo una prima condizione sospensiva relativa alla valutazione reddituale dell'acquirente e una successiva condizione risolutiva operante esclusivamente in caso di valutazione negativa dell'idoneità dell'immobile a garantire il mutuo. Disciplina inoltre i termini e le modalità delle comunicazioni e prevede che l'eventuale rinuncia dell'acquirente alla condizione sospensiva comporti automaticamente anche la rinuncia alla successiva condizione risolutiva. La versione sintetica non contiene disposizioni relative al deposito e alla restituzione della caparra confirmatoria. PERCHÉ È IMPORTANTE? La particolare struttura contrattuale consente di tutelare l'acquirente rispetto alle verifiche bancarie, evitando al contempo che l'efficacia del contratto rimanga sospesa fino al completamento dell'intera istruttoria. Soprattutto, una volta avverata la condizione sospensiva reddituale, il diritto alla provvigione dell'agente immobiliare, ricorrendone i presupposti, matura e non viene meno per il successivo verificarsi della condizione risolutiva, secondo quanto previsto dall'art. 1757 c.c. Il modulo rappresenta quindi uno strumento contrattuale semplice e sintetico per contemperare le esigenze dell'acquirente, del venditore e dell'agente immobiliare, salvaguardando il diritto alla provvigione di quest'ultimo.
    € 49,00
  • Nº 6668
    Data 15/10/2026
    Downloads: 8
    MODULO – ACCORDO TRA VENDITORE E acquirente PER L'ASSUNZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONERI DERIVANTI DA DANNI, DISSESTI E INTERVENTI DI RIPRISTINO DELL'IMMOBILE O DEL FABBRICATO CONDOMINIALE, ANCHE SE DELIBERATI DOPO IL ROGITO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? Il modulo deve essere utilizzato quando l'immobile oggetto di compravendita, oppure il fabbricato condominiale di cui fa parte, presenta danni, dissesti, infiltrazioni, cedimenti, lesioni strutturali o altre problematiche che richiedono interventi di riparazione, ripristino, consolidamento o messa in sicurezza. È particolarmente indicato quando le problematiche sono già conosciute dalle parti, ma gli interventi necessari non sono stati ancora eseguiti o completati, oppure quando le relative spese non sono state ancora quantificate o deliberate dall'assemblea condominiale. A COSA SERVE? Il modulo consente alle parti di stabilire espressamente che tutte le spese e gli oneri riconducibili alle problematiche individuate restino a esclusivo carico del venditore, anche qualora vengano deliberati, quantificati, richiesti o sostenuti successivamente alla stipula del rogito notarile. L'accordo disciplina anche le spese relative a verifiche tecniche, certificazioni, ripristini e interventi di messa in sicurezza, prevedendo un espresso obbligo di rimborso e manleva a favore dell'acquirente per le somme che quest'ultimo dovesse essere chiamato a corrispondere. PERCHÉ È IMPORTANTE? In presenza di lavori condominiali straordinari, l'individuazione del soggetto tenuto a sostenere le relative spese può dipendere dal momento in cui viene adottata la deliberazione assembleare che ne dispone l'esecuzione. Di conseguenza, l'acquirente potrebbe essere tenuto a sostenere spese deliberate dopo il rogito, anche quando derivino da problematiche già esistenti prima dell'acquisto. Il modulo permette di prevenire contestazioni tra venditore e acquirente attraverso un accordo scritto che disciplina preventivamente la ripartizione degli oneri economici e mantiene efficaci gli obblighi assunti dal venditore anche dopo il trasferimento della proprietà. ATTENZIONE: L'accordo regola i rapporti economici tra venditore e acquirente, ma non è opponibile al condominio. Qualora le problematiche riguardino la sicurezza dell'edificio, è inoltre opportuno verificare l'effettiva eliminazione delle condizioni di pericolo e l'acquisizione delle necessarie certificazioni tecniche.
    € 49,00
  • Nº 6660
    Data 24/09/2026
    Downloads: 13
    MODULO - ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO CON DIRITTO DI RECESSO DELL’acquirente PER MANCATA VENDITA DEL PROPRIO IMMOBILE E CAPARRA PENITENZIALE – RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO Il modulo deve essere utilizzato quando il promittente acquirente intende acquistare un immobile, ma vuole conservare la possibilità di recedere qualora, entro un termine determinato, non riesca a vendere un altro immobile di sua proprietà. Il contratto è efficace sin dall’accettazione della proposta. All’acquirente viene tuttavia riconosciuto un diritto di recesso, il cui corrispettivo è costituito da una quota della somma complessivamente prevista nella proposta come caparra confirmatoria. Tale quota viene espressamente destinata a caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c. Se l’acquirente recede per non avere venduto il proprio immobile entro il termine stabilito, il venditore acquisisce la quota di caparra penitenziale, mentre la residua quota di caparra confirmatoria viene restituita all’acquirente. Il modulo conserva inoltre il diritto del venditore di proseguire la promozione dell’immobile e di recedere qualora abbia accettato una proposta di acquisto proveniente da terzi e non sottoposta ad alcuna condizione, sospensiva o risolutiva. In questo caso, tutte le somme depositate, compresa la quota destinata a caparra penitenziale, vengono restituite integralmente all’acquirente. Se l’acquirente vende il proprio immobile oppure non esercita il recesso entro il termine previsto, il diritto di recesso si estingue e la quota temporaneamente destinata a caparra penitenziale confluisce nella caparra confirmatoria prevista dalla proposta principale. Il modulo disciplina infine il deposito delle somme presso l’agenzia immobiliare, le modalità di comunicazione dei recessi, gli effetti dello scioglimento del contratto e l’approvazione specifica delle relative clausole.
    € 49,00
  • Nº 6661
    Data 24/09/2026
    Downloads: 18
    MODULO - ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO SUBORDINATA ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DEL PROMITTENTE acquirente – AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA PROMOZIONE E RECESSO DEL VENDITORE IN CASO DI ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI TERZI NON CONDIZIONATA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROMITTENTE acquirente INTENDE SUBORDINARE L’EFFICACIA DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA PREVENTIVA VENDITA DI UNO O PIÙ IMMOBILI DI SUA PROPRIETÀ. L’ALLEGATO CONSENTE DI INDIVIDUARE CON PRECISIONE GLI EVENTI DEDOTTI IN CONDIZIONE SOSPENSIVA, IL TERMINE ENTRO IL QUALE DEVONO VERIFICARSI E GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE GRAVANTI SUL PROMITTENTE acquirente. IL MODULO AUTORIZZA, NEL FRATTEMPO, LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DELLE VISITE DELL’IMMOBILE OGGETTO DELLA PROPOSTA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE E LA RICEZIONE DI ULTERIORI PROPOSTE DI ACQUISTO. IL PROMITTENTE VENDITORE PUÒ RECEDERE ESCLUSIVAMENTE QUALORA ABBIA GIÀ ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PROVENIENTE DA TERZI CHE NON SIA SOTTOPOSTA AD ALCUNA CONDIZIONE, SOSPENSIVA O RISOLUTIVA. IL RECESSO DEVE ESSERE COMUNICATO PER ISCRITTO AL PROMITTENTE acquirente E ALL’AGENTE IMMOBILIARE. IL DOCUMENTO DISCIPLINA INOLTRE IL DEPOSITO DELLE SOMME CONSEGNATE DAL PROMITTENTE acquirente, IL DIVIETO DI TRASFERIRLE AL VENDITORE PRIMA DELL’AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE E LA LORO RESTITUZIONE IN CASO DI MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE O DI ESERCIZIO DEL RECESSO.
    € 49,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6657
    Data 03/09/2026
    Downloads: 4
    L’INADEMPIMENTO DELL’acquirente SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE, ANCHE SE LA VENDITA NON ARRIVA AL ROGITO – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – AGOSTO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD, II SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia immobiliare nostra assistita al pagamento integrale della provvigione pattuita, nonostante il successivo inadempimento dell’acquirente e la mancata stipula del rogito. Nel caso di specie, l’agenzia immobiliare aveva fatto visitare alla cliente un immobile e aveva raccolto una formale proposta di acquisto per il prezzo di € 80.000,00, accompagnata da un assegno di € 3.000,00, affidato in deposito all’agenzia e destinato a essere consegnato al venditore in caso di accettazione. Contestualmente alla proposta, l’acquirente aveva sottoscritto un’apposita dichiarazione unilaterale, avente valore di promessa di pagamento, con la quale si impegnava a corrispondere all’agenzia la somma di € 6.100,00, IVA inclusa, a titolo di provvigione, espressamente dovuta «all’accettazione della proposta d’acquisto». Il venditore aveva accettato la proposta il giorno successivo e l’accettazione era stata immediatamente comunicata all’acquirente, la quale aveva sottoscritto l’apposita attestazione di ricezione della proposta accettata. L’agenzia aveva inoltre consegnato al venditore l’assegno ricevuto in deposito, acquisendone regolare ricevuta. Successivamente, l’acquirente comunicava di non poter rispettare i termini di pagamento previsti dalla proposta, adducendo difficoltà relative all’ottenimento del mutuo, e non procedeva alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale ha statuito precisamente quanto segue: *L’INADEMPIMENTO DELL’acquirente SUCCESSIVO ALL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA NON INCIDE SULL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE GIÀ SVOLTA DALL’AGENZIA E NON FA VENIR MENO IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE GIÀ MATURATO NELLA MISURA PREVENTIVAMENTE PATTUITA.* Il Tribunale ha rilevato che, con l’accettazione della proposta e la sua comunicazione al proponente, l’affare si era concluso e il diritto alla provvigione era definitivamente maturato. Le successive vicende relative all’esecuzione del contratto e la mancata stipula del rogito non potevano, pertanto, pregiudicare il credito dell’agente immobiliare. La decisione ribadisce inoltre che il diritto alla provvigione non richiede un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare. Non è necessario che l’agente immobiliare partecipi a tutte le fasi della trattativa sino al contratto definitivo, essendo sufficiente che la sua attività abbia messo in relazione le parti e costituito un antecedente causalmente rilevante per la conclusione dell’accordo. Anche la semplice attività di individuazione e segnalazione dell’altro contraente può legittimare il diritto alla provvigione, purché costituisca il risultato utile dell’attività di ricerca svolta dal mediatore e sia stata successivamente utilizzata dalle parti per concludere l’affare. Il Tribunale ha inoltre ritenuto generiche e prive di prova le contestazioni dell’acquirente relative alle difficoltà incontrate nell’ottenimento del finanziamento. La convenuta non aveva infatti prodotto alcuna domanda di mutuo, documentazione relativa all’istruttoria bancaria o formale diniego dell’istituto di credito. La mera dichiarazione dell’acquirente di non essere riuscito a ottenere il mutuo non è quindi sufficiente a escludere il diritto alla provvigione già maturato, specialmente quando l’affare sia stato concluso e le difficoltà finanziarie intervengano soltanto nella successiva fase di esecuzione degli obblighi contrattuali. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato l’acquirente al pagamento, in favore dell’agenzia immobiliare nostra assistita, dell’intera provvigione pattuita, pari a € 6.100,00 IVA inclusa, oltre agli interessi legali dalla domanda. La convenuta è stata altresì condannata al rimborso della metà delle spese di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge. La sentenza conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente: * la visita dell’immobile; * la proposta di acquisto; * la consegna dell’assegno; * la pattuizione della provvigione; * il momento in cui il compenso diventa esigibile; * l’accettazione del venditore; * la comunicazione dell’accettazione al proponente; * la consegna dell’assegno alla parte venditrice. La sottoscrizione di una specifica pattuizione provvigionale e dell’attestazione di ricezione della proposta accettata può risultare decisiva per dimostrare la conclusione dell’affare e ottenere il pagamento della provvigione anche quando, per il successivo inadempimento di una delle parti, la compravendita non arrivi al rogito.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6654
    Data 27/08/2026
    Downloads: 27
    MODULO COMUNICAZIONE AL PROPONENTE acquirente DI IMMINENTE SCADENZA DEL TERMINE PER L’ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI DINIEGO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE acquirente PER ESERCITARE LA FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI DINIEGO ALLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO. CON QUESTA COMUNICAZIONE L’AGENZIA IMMOBILIARE RICORDA AL PROPONENTE LA DATA DI SCADENZA, I PRESUPPOSTI E LE MODALITÀ PREVISTE PER IL VALIDO ESERCIZIO DEL RECESSO, INVITANDOLO A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE L’ESITO DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. IL MODULO INDICA INOLTRE GLI EFFETTI DEL MANCATO ESERCIZIO DEL RECESSO ENTRO IL TERMINE CONTRATTUALE E GLI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PREVISTI DALLA PROPOSTA DI ACQUISTO. UNO STRUMENTO OPERATIVO, COMPILABILE E PERSONALIZZABILE, UTILE PER DOCUMENTARE LA CORRETTA GESTIONE DELLA PRATICA E PREVENIRE CONTESTAZIONI TRA AGENZIA, PROPONENTE acquirente E PARTE VENDITRICE. NATURALMENTE DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO LA PROPOSTA PREVEDE AL POSTO DELLA CONDIZIONE SOSPENSIVA MUTUO, IL DIRITTO DI RECESSO DELL'acquirente (PROPOSTA DI ACQUISTO LEX CONSULT).
    € 49,00
  • Nº 6644
    Data 03/07/2026
    Downloads: 24
    VERSIONE SINTETICA - MODULO INTERVENTO DI ALTRA AGENZIA NELLA CONCLUSIONE DELLO STESSO AFFARE – ACCORDO PER EVITARE DI ESSERE COINVOLTI NELL’AZIONE GIUDIZIARIA INSTAURATA DALL’ALTRA AGENZIA PER OTTENERE LE PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE O DELL’acquirente.
    MODULO DA UTILIZZARE QUANDO, NEL CORSO DELLA TRATTATIVA O PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, EMERGE CHE VENDITORE O acquirente ERANO GIÀ STATI MESSI IN RELAZIONE DA ALTRA AGENZIA IMMOBILIARE. LA FATTISPECIE È PARTICOLARMENTE DELICATA, PERCHÉ L’ALTRA AGENZIA POTREBBE SUCCESSIVAMENTE AGIRE IN GIUDIZIO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI, CON IL RISCHIO CHE LA CONTROVERSIA FINISCA PER COINVOLGERE ANCHE L’AGENZIA CHE HA SEGUITO E CONCLUSO L’OPERAZIONE. IL MODULO LEX CONSULT CONSENTE DI REGOLARE PREVENTIVAMENTE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE, PREDISPONENDO UNA TUTELA SPECIFICA PER EVITARE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE VENGA TRASCINATA IN GIUDIZIO PER PRETESE PROVVIGIONALI AVANZATE DA ALTRI MEDIATORI SUL MEDESIMO AFFARE.UNO STRUMENTO OPERATIVO DA UTILIZZARE PRIMA CHE IL PROBLEMA DIVENTI CONTENZIOSO.
    € 99,00
  • Nº 6639
    Data 15/06/2026
    Downloads: 39
    MODULO INTERVENTO DI ALTRA AGENZIA NELLA CONCLUSIONE DELLO STESSO AFFARE – ACCORDO PER EVITARE DI ESSERE COINVOLTI NELL’AZIONE GIUDIZIARIA INSTAURATA DALL’ALTRA AGENZIA PER OTTENERE LE PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DEL VENDITORE O DELL’acquirente.
    MODULO DA UTILIZZARE QUANDO, NEL CORSO DELLA TRATTATIVA O PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, EMERGE CHE VENDITORE O acquirente ERANO GIÀ STATI MESSI IN RELAZIONE DA ALTRA AGENZIA IMMOBILIARE. LA FATTISPECIE È PARTICOLARMENTE DELICATA, PERCHÉ L’ALTRA AGENZIA POTREBBE SUCCESSIVAMENTE AGIRE IN GIUDIZIO PER OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI, CON IL RISCHIO CHE LA CONTROVERSIA FINISCA PER COINVOLGERE ANCHE L’AGENZIA CHE HA SEGUITO E CONCLUSO L’OPERAZIONE. IL MODULO LEX CONSULT CONSENTE DI REGOLARE PREVENTIVAMENTE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE, PREDISPONENDO UNA TUTELA SPECIFICA PER EVITARE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE VENGA TRASCINATA IN GIUDIZIO PER PRETESE PROVVIGIONALI AVANZATE DA ALTRI MEDIATORI SUL MEDESIMO AFFARE.UNO STRUMENTO OPERATIVO DA UTILIZZARE PRIMA CHE IL PROBLEMA DIVENTI CONTENZIOSO.
    € 99,00
  • Nº 6633
    Data 02/02/2026
    Downloads: 33
    MODULO DICHIARAZIONE RECESSO UNILATERALE VENDITORE (DICHIARAZIONE A MANO) + PRESA VISIONE acquirente.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE LA PARTE VENDITRICE SI È RISERVATA LA FACOLTÀ DI RECEDERE DALLA PROPOSTA DI ACQUISTO NELL'IPOTESI IN CUI L'acquirente NON ABBIA ANCORA OTTENUTO IL FINANZIAMENTO E L'AGENZIA NEL FRATTEMPO ABBIA RITIRATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO DI UN ALTRO INTERESSATO NON CONDIZIONATA AL MUTUO. PER EFFETTO DELL'INVIO E SOPRATTUTTO DELLA RICEZIONE DELLA RACCOMANDATA, LA PROPOSTA DI ACQUISTO È DEFINITIVAMENTE INEFFICACE E PRIVA DI OGNI QUALSIASI EFFETTO. VERSIONE CONSEGNA A MANO CON RICEVUTA.
    € 59,00
  • Nº 6592
    Data 20/08/2025
    Downloads: 24
    MODULO TRANSAZIONE E QUIETANZA TRA AGENZIA ED acquirente CON RESTITUZIONE PROVVIGIONI E RINUNZIA AD OGNI E QUALSIASI PRETESA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER TRANSIGERE E DEFINIRE LA PROBABILE LITE TRA AGENZIA IMMOBILIARE ED acquirente PER ABUSI ED IRREGOLARITA' EDILIZIE NON RIFERITE, CON RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI E RINUNCIA A QUALSIASI ALTRA PRETESA.
    € 99,00
  • Nº 6582
    Data 31/07/2025
    Downloads: 20
    MODULO ATTO DISSIMULATO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA PER PATTUIRE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO IN PROPOSTA, LA VENDITA HA AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE LA NUDA PROPRIETÀ, ANCHE SE NELL’ATTO PUBBLICO VERRÀ TRASFERITA LA PIENA PROPRIETÀ ALL’acquirente, IL QUALE SI IMPEGNA A TRASFERIRE AL VENDITORE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO DI VENDITA, IL DIRITTO DI ABITAZIONE, A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SORGA L’ESIGENZA DI STIPULARE FORMALMENTE L’ATTO DI VENDITA DELL’INTERA PROPRIETÀ, CON L’IMPEGNO SEGRETO PERÒ DA PARTE DELL’acquirente DI TRASFERIRE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ, AL VENDITORE IL DIRITTO DI ABITAZIONE A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ.
    € 199,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6578
    Data 14/07/2025
    Downloads: 6
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE DALL’acquirente, PURE SE ERA MANDATARIO ESCLUSIVO DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D'aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025, il quale ha disposto testualmente quanto segue:Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del venditore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione finanche verso il contraente che non ha conferito un formale incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023). Nella fattispecie lo stesso _____________ ha dunque ammesso il ruolo di “mediatore” dell’agenzia della _____________ (che tramite la sua collaboratrice lo condusse per la prima volta a visitare l’immobile, peraltro senza che risultino visite successive a cura di altre agenzie) ed il suo rifiuto di corrisponderle il compenso provvigionale si rivela ingiustificato ed infondato, in quanto ciò che rileva per la 6 configurazione di tale diritto di credito è solo la circostanza che il contratto si sia concluso grazie all’intervento del mediatore, pur in assenza di qualunque incarico (cfr. Cass. n. 7029/2021; v. anche C. App. Milano, sez. I, n. 937/2023). Difatti il diritto del mediatore alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 27185/ 2022; Cass. n. 11443/2022; Cass. n. 869/2018).
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6568
    Data 09/06/2025
    Downloads: 47
    MODULO SCRITTURA INTEGRATIVA PROPOSTA D’ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE PER CONCORDARE DIFFERIMENTO DATA STIPULA NEL CASO IN CUI L’acquirente ABBIA NECESSITÀ DI TEMPO PER LO SVINCOLO DI SOMME.
    QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, A FRONTE DELLA STIPULA DI UNA PROPOSTA ACCETTATA/PRELIMINARE NON CONDIZIONATO, L’acquirente ABBIA AVUTO COMUNICAZIONE DALLA BANCA DELLA NECESSITÀ DI UN TERMINE NON PREVISTO ED IMPREVEDIBILE PER LO SVINCOLO DI SOMME OGGETTO DI INVESTIMENTO, INDISPENSABILE PER OTTENERE LA PROVVISTA E PROCEDERE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO.
    € 49,00
  • Nº 6491
    Data 07/03/2025
    Downloads: 54
    MODULO COMUNICAZIONE DEL PROMITTENTE VENDITORE AL PROPONENTE acquirente DI AVVENUTA SCADENZA TERMINE RECESSO, INVITO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE ATTO SUCCESSIVO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE acquirente PER RECEDERE NEL CASO IN CUI NON GLI SIA CONCESSO IL MUTUO IPOTECARIO CON QUESTA COMUNICAZIONE IL PROMETTENTE VENDITORE, STANTE L'AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE, INVITA L'acquirente A PROCEDERE AL VERSAMENTO DELLE TRACCE DI PREZZO SUCCESSIVE ED A PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI.
    € 99,00
  • Nº 865
    Data 13/01/2025
    Downloads: 180
    MODULO COMUNICAZIONE RECESSO EX ARTICOLO 1385 C.C. DALLA PROPOSTA D’ACQUISTO OVVERO DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, SIA DAL PROPONENTE acquirente CHE DAL PROMISSARIO VENDITORE, CON TRATTENIMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA VERSATA O RICHIESTA DEL DOPPIO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMISSARIO VENDITORE OPPURE IL PROMITTENTE acquirente, A SEGUITO DEL GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE, INTENDA COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO DAL CONTRATTO EX ARTICOLO 1385 C.C. MANIFESTANDO L'INTENZIONE DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LA CAPARRA VERSATA O DI RICHIEDERE IL DOPPIO DELLA STESSA, A SECONDA SE VIENE INVIATA DAL VENDITORE O DALL'acquirente.
    € 99,00
  • Nº 6433
    Data 16/12/2024
    Downloads: 136
    CLAUSOLA CHE CONSENTE ALL'acquirente DI RECEDERE DALLA PROPOSTA SE NON OTTIENE IL MUTUO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE RISERVARE ALL'acquirente LA POSSIBILITÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO NELL'IPOTESI IN CUI NON OTTENGA IL FINANZIAMENTO IPOTECARIO.
    € 99,00
  • Nº 6412
    Data 03/12/2024
    Downloads: 60
    MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO - PRELIMINARE MEDIANTE IL QUALE IL PROPONENTE acquirente SI ACCOLLA L'ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROPONENTE acquirente, DOPO AVER ACCETTATO LE IRREGOLARITÀ EDILIZIE SECONDARIE DA CUI L'IMMOBILE È AFFETTO, DECIDE DI PROCEDERE A SUE SPESE ALL'ELIMINAZIONE DI QUESTE IRREGOLARITÀ PER OTTENERE L'ESITO FAVOREVOLE DELLA PERIZIA PREVENTIVA ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE.
    € 99,00
  • Nº 6395
    Data 11/11/2024
    Downloads: 44
    MODULO COMUNICAZIONE DELL'acquirente AL VENDITORE ED AL MEDIATORE DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA REALIZZAZIONE CONDIZIONE MUTUO.
    QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'acquirente INTENDE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DEL MANCATO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA CAPARRA SIA STATA CORRISPOSTA MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA NON INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.
    € 100,00
  • Nº 6384
    Data 31/10/2024
    Downloads: 107
    CONDIZIONE SOSPENSIVA PER CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’acquirente, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IL SUO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE CONDIZIONARE L'IMPEGNO DI ACQUISTO DELL'acquirente ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA DELLO STESSO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DA PARTE DELL'acquirente DI UN FINANZIAMENTO.
    € 99,00
  • Nº 6339
    Data 20/08/2024
    Downloads: 45
    MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA OPPURE CLAUSOLA DA INSERIRE IN CONTRATTO PRELIMINARE PROPOSTA DI ACQUISTO PER PATTUIRE TRA acquirente E VENDITORE SE IL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL CONDUTTORE NELLA LOCAZIONE DEVE ESSERE RESTITUITO O MENO DAL VENDITORE ALL'acquirente AL MOMENTO DELLA STIPULA.
    IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO OCCORRE PATTUIRE TRA acquirente E VENDITORE SU CHI GRAVERÀ L'OBBLIGO DI RESTITUIRE IL DEPOSITO CAUZIONALE AL CONDUTTORE AL MOMENTO DELLA FINE DELLA LOCAZIONE.
    € 99,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6282
    Data 08/07/2024
    Downloads: 1
    IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER NON AVER RIFERITO ALL’acquirente DI UNA LITE GIUDIZIARIA PENDENTE SULL’IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA, QUANDO NON NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA E NEPPURE POTEVA CONOSCERLA, IN QUANTO MAI RIFERITA DAL VENDITORE E NEPPURE RISULTANTE DALLE VISURE DEI PUBBLICI REGISTRI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di NOLA, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che “la circostanza per cui l’immobile oggetto di trattativa era parte di fabbricato gravato da sentenza che ne ha statuito l’obbligo di arretramento non fa venir meno il diritto alla provvigione, in quanto, anche in tal caso, non viene certamente meno il diritto del promissario acquirente ad ottenere – quantomeno – una tutela risarcitoria nei confronti del promittente venditore. Del resto, parte attrice ha riferito di essere venuta a conoscenza di tale circostanza dal promittente venditore soltanto dopo la formulazione della proposta, e di aver organizzato un incontro tra le parti, all’esito del quale il venditore avrebbe firmato un documento in cui garantiva il buon fine della compravendita, sottoscritto altresì dall’acquirente. Tali circostanze possono ritenersi provate, vista la documentazione versata in atti dall’attrice (cfr. doc. 24) e quanto riferito dalla testimone T. A. all’udienza del 26.1.2011, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.Aggiungasi a tanto, da una parte, che sfugge ai poteri/doveri di controllo del mediatore la conoscenza di eventuali contenziosi afferenti gli immobili oggetto di mandato, e dei relativi esiti, e dall’altra, che il convenuto non ha né specificamente dedotto né tantomeno provato che egli era a conoscenza – senza riferirla - di tale circostanza già prima della formulazione della proposta di acquisto.Pertanto, alcuna violazione dell’obbligo di diligenza qualificata può essere ascritta al mediatore.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6280
    Data 01/07/2024
    Downloads: 197
    MODULO AUTORIZZAZIONE DEL PROPONENTE acquirente ALLA CONSEGNA AL VENDITORE DELL'ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONCESSIONE DEL MUTUO O FINANZIAMENTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE LA CAPARRA RESTA IN DEPOSITO PRESSO L'AGENZIA FINO ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'acquirente, QUEST'ULTIMO DOPO L'OTTENIMENTO DEL MUTUO AUTORIZZA L'AGENZIA ALLA CONSEGNA DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA. IL MODULO COMPRENDE ANCHE LA RICEVUTA DA PARTE DEL VENDITORE.
    € 99,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6270
    Data 24/06/2024
    Downloads: 6
    IL PROMITTENTE acquirente CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6269
    Data 10/06/2024
    Downloads: 33
    MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE acquirente DI RINUNCIA AD OGNI E QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALL'AGENZIA PER ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE A SEGUITO DELLA RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, EMERGA CHE L'IMMOBILE SIA INTERESSATO DA TRASCRIZIONI O ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE DALL'AGENZIA ALL'INTERNO DELLA PROPOSTA.IN TAL CASO PER EVITARE CHE L'acquirente POSSA AGIRE IN CONFRONTO ALL'AGENZIA IMMOBILIARE E CHIEDERE I DANNI PER MANCATA INFORMAZIONE È OPPORTUNO OFFRIRE LA RESTITUZIONE DELLE PROVVIGIONI A FRONTE DELLA RINUNCIA DELL'acquirente AD OGNI E QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALL'AGENZIA.SE L'acquirente ACCETTA OCCORRE FARGLI SOTTOSCRIVERE QUESTO MODULO.
    € 99,00
  • Nº 6258
    Data 23/05/2024
    Downloads: 39
    ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER PROPORRE IL PAGAMENTO DI PREZZO CON IL TRAFERIMENTO IN PERMUTA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’acquirente.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA D'ACQUISTO TUTTE LE VOLTE CHE L'acquirente INTENDE PROPORRE IL PAGAMENTO DI PARTE DEL PREZZO OFFERTO MEDIANTE TRASFERIMENTO IN PERMUTA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ. È MOLTO IMPORTANTE INDICARE IL VALORE CHE SI ATTRIBUISCE ALL'IMMOBILE OFFERTO IN PERMUTA, OVVERO LA PARTE DEL CORRISPETTIVO TOTALE CHE È COPERTA DAL TRASFERIMENTO IN PERMUTA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’acquirente.
    € 199,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6242
    Data 15/05/2024
    Downloads: 4
    L’acquirente DI UN FONDO ABUSIVO HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DEL PREZZO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi alla Corte di Appello di Salerno - Prima Sezione Civile, nel GENNAIO 2024 - Nel caso si specie, È STATO CONFERMATO, INFATTI, che l’acquirente della porzione d un fondo ha diritto alla restituzione del prezzo allorquando risulti che il venditore ha effettuato una lottizzazione abusiva, anche nel caso in cui la vendita del lotto effettivamente venduto sia stata mascherata stipulando un atto in cui si vende, in luogo del lotto effettivamente consegnato, la mera quota ideale di una maggiore estensione che è stata di fatto abusivamente lottizzata mediante suddivisione in singole e ben individuati lotti che sono stati venduti a diversi acquirenti.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6217
    Data 10/04/2024
    Downloads: 10
    IL VENDITORE NON È LEGITTIMATO A TRATTENERE LA CAPARRA SOLO PERCHÉ L’acquirente ABBIA CHIESTO UN ALTRO RINVIO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO, DOPO CHE NE HA CONCESSI GIÀ ALCUNI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
    sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. GIOVANNA CARBONE, dinanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che laddove tra le parti siano stati convenuti una serie di rinvii il venditore non può improvvisamente trattenere la caparra, ma anzi ove sia stato convocato dall’acquirente e non sia comparso sarà egli tenuto e condannato a pagare il doppio della caparra ricevuta.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6179
    Data 06/02/2024
    Downloads: 12
    L'acquirente E' TENUTO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL MEDIATORE AVEVA RICEVUTO UN INCARICO SCRITTO IN ESCLUSIVA DAL VENDITORE, IN QUANTO TALE PRINCIPIO PUÒ ESSERE DEROGATO IN VIRTÙ DEGLI ESPRESSI ACCORDI INTERVENUTI CON LE PARTI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica ed in persona del gop Raffaele Mazzuoccolo, in data 30 GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: "Con riferimento alla posizione dell’acquirente, in caso di mediazione atipica, la giurisprudenza di legittimità, riconosce al mediatore il diritto alla “doppia” provvigione per l’attività prestata in favore di una delle parti contraenti, quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell'altro. Difatti è stato più volte affermato che “se è vero che, normalmente, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico” (cfr. Cass. n. 12651/2020; conf. Cass. n. 26682/2020; Cass. n. 25260/2009; Cass. n. 14582/2007). II PRINCIPIO: "Per quanto, poi, un’attenta e razionale lettura delle disposizioni normative, offerta da un recente arresto dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 3165/2023), chiarisca che la “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare” (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l'affare sia “concluso per effetto” dell’intervento del mediatore (art. 1755 c.c.), occorre tuttavia ricordare che proprio i richiami della giurisprudenza di legittimità alla regola della “causalità adeguata” impongono la necessità di selezionare all’interno della serie concausale degli accadimenti storici, quelli dotati concretamente di una reale “efficienza causale adeguata”, nel senso che, ad un giudizio controfattuale, eliminando idealmente l’intervento del mediatore (“messa in relazione”), deve potersi concludere - secondo la regola di giudizio del “più probabile che non” - o che l’evento (i.e. conclusione dell’affare) non vi sarebbe stato ovvero che l’evento non si sarebbe comunque realizzato nella stessa vantaggiosa contingenza. Valutazione che, alla luce del compendio probatorio della vicenda in giudizio, consente di concludere che in assenza dell’attività dell’attrice, i convenuti non avrebbero stipulato la compravendita nelle medesime circostanze di tempo e luogo. È stato fatto oggetto di allegazione e prova, infatti, che è grazie all’intervento del mediatore che il convenuto ............... abbia avuto accesso ad “informazioni riservate”, come ad esempio nome, recapiti, od altri possibili mezzi di contatto con il venditore o dati catastali dell’immobile difficilmente reperibili in altro modo. Al contrario, non è provato che ..........., cessato il rapporto con l’agenzia, si sia diversamente attivato, ad esempio con pubblicazione di annunci privati, per avviare una propria negoziazione rispetto a quella avviata dall’agenzia. Le informazioni ottenute dal ................ grazie a questa vengono dunque impiegate al fine di entrare in contatto con la famiglia Crescente mediante la comune conoscenza del sig. ................., il cui intervento non dà inizio ad una diversa trattativa tra le parti, ma al più si connota come seconda intermediazione del medesimo affare tra i due convenuti. Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del vendi-tore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione anche verso il contraente che non ha conferito un for-male incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; conf. Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023).
    download riservato - non acquistabile
Scroll