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Hai cercato '' affare immobiliare '' ho trovato 977 documenti

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    Nº 5118
    Data 27/09/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare - CONDANNATI SIA IL VENDITORE CHE L'ACQUIRENTE A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ALL'AGENZIA NONOSTANTE CONCLUSIONE DELL'affare DOPO LA SCADENZA INCARICO
    Pronuncia di particolare interesse nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva dello studio d'Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a corrispondere i compensi provvigionali all'agenzia immobiliare nonostante l'affare fosse stato concluso dopo la scadenza dell'incarico.- Inoltre il Giudice ha ritenuto di condannare parte acquirente nonostante le trattative fossero state gestite da persona diversa dal definitivo intestatario dell'immobile.-
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  • Nº 422
    Data 16/06/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA- IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare- RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN affare CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.-
    SENTENZA - TRIBUNALE DI AVELLINO – 11 APRILE 2016.- L’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Parte venditrice, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che il prezzo richiesto all’agenzia era differente rispetto a quello effettivo a cui era stato venduto l’immobile ed in particolare disconosceva alcune parti dell’incarico di mediazione.- Il Giudice, chiamato a decidere, ha ritenuto irrilevanti le eccezioni sollevate da controparte sostenendo in primis che tale disconoscimento fosse contra legem in quanto formulato in maniera generica e senza adempiere agli oneri probatori sullo stesso incombenti e consequenziali al preteso disconoscimento; inoltre, la leggera differenza di prezzo definitivo rispetto a quello richiesto da parte venditrice “non rende di certo l’affare altro da quello oggetto della mediazione”.- Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui:”Quando l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative poi confluite nella costituzione di vincoli giuridici, le differenze non rilevanti tra le condizioni iniziali dell’affare e quelle finali non rilevano e dunque non elidono il diritto del mediatore alla provvigione, neppure se concernono il prezzo o il bene o alcune delle parti (Cass.7252/2005, Cass. 5339/2009, Cass.12527/2010 e Cass. 25851/2014).- Il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 6628
    Data 02/12/2025
    Downloads: 70
    ACCORDO DI SEGNALAZIONE immobiliare, TRA AGENZIA DI MEDIAZIONE E SOGGETTO CHE È IN CONDIZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI UTILI ALLA CONCLUSIONE DI affari immobiliari, CON IL QUALE SI RICONOSCE UN COMPENSO AL SEGNALATORE, QUALORA LE INFORMAZIONI CONDUCANO ALLA CONCLUSIONE DELL’affare.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA O L'AGENTE INTENDE FORMALIZZARE L’ACCORDO CON UN SOGGETTO (NEGOZIANTE PORTIERE COMMERCIANTE AMMINISTRATORE) CHE SIA IN CONDIZIONE DI FORNIRE INFORMAZIONI UTILI ALL’ACQUISIZIONE DI INCARICHI DI INTERMEDIAZIONE OPPURE ALLA CONCLUSIONE DI affari DI VENDITA O DI LOCAZIONE, RICONOSCENDO UN COMPENSO NELL’IPOTESI CHE L’affare SIA CONCLUSO.
    € 99,00
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    Nº 6575
    Data 02/07/2025
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    L’AGENTE immobiliare HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L’affare SI CONCLUDE DOPO MESI PURCHÉ SIA STATO LUI A METTERE IN CONTATTO LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GIUGNO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, responsabile avv Giovanna Carbone innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giugno del 2025 che ha affermato testualmente quanto segue:Nel caso che occupa bisogna esaminare solo la fondatezza del diritto della società opposta al pagamento della provvigione, valutando il materiale probatorio acquisito e facendo applicazione del seguente principio di diritto: “il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affar e proposto con quello concluso (in tal senso Cass. Civ. n. 21836/10). In altri termini, perché sorga il diritto alla provvigione è necessario che ad una prima fase delle trattative avviate con l’intervento di un mediatore, la conclusione del successivo affare, anche se avvenuto successivamente, sia dipendente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto, dovendo così intendersi che vi sia un rapporto causale tra la conclusione dell’affare e l’attività di intermediazione, non occorrendo, tuttavia, un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (ex multis Cass. Civ. n. 869/18) .
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    Nº 5752
    Data 21/09/2022
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    Mediazione immobiliare e conclusione dell’affare. Quando scatta il diritto alla provvigione?
    La Corte di Cassazione ha fissato il principio secondo cui la provvigione spetta al mediatore quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche ......
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    Nº 6476
    Data 24/01/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LADDOVE LE PARTI HANNO CONCLUSO LO STESSO affare DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, RISULTANDO DEL TUTTO IRRILEVANTI LE INESATTEZZE O DISCORDANZE FORMALI NELLA DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE FORNITA DAL MEDIATORE E QUELLO VENDUTO, LADDOVE RISULTI CHE SI TRATTA SOSTANZIALMENTE DELLA STESSA UNITA’ immobiliare - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il giudice di pace, nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, "Le discrasie rinvenute dal confronto fra il modulo di conferimento dell’incarico all’agenzia ed il contratto di compravendita, non impediscono che l’immobile sia stato sempre correttamente identificato e individuato in ogni fase della trattativa, dal conferimento dell’incarico fino alla sua vendita".
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  • Nº 5562
    Data 25/11/2021
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    MODULO ATTESTAZIONE DI VISITA DA PARTE DI ALTRO AGENTE immobiliare IN CASO DI affare GESTITO IN COLLABORAZIONE TRA AGENZIE
    Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’agenzia che ottenuto l’incarico dal venditore/locatore fa visionare l’immobile ad altra agenzia con il relativi clienti. Serve per consacrare il patto circa la misura delle provvigioni che l’agenzia visitante dovrà stornare in favore dell’agenzia incaricata
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    Nº 6581
    Data 29/07/2025
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    L’OMISSIONE OMISSIONE DI UNA INFORMAZIONE DA PARTE DEL MEDIATORE NON COMPROMETTE IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, QUALORA LA PARTE DOPO AVERLA CONOSCIUTA CONCLUDA COMUNQUE L'affare ALLE MEDESIME CONDIZIONI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati innanzi al TRIBUNALE DI NOLA I SEZIONE CIVILE il quale ha statuito precisamente quanto segue:È stata contestata, invece, la diligenza e la professionalità della condotta posta in essere dall’agenzia attorea la quale - in violazione dell’art. 1759 c.c. - non avrebbe comunicato all’offerente che il promittente aveva inteso riservare per sé la proprietà della strada di accesso. In conseguenza di tanto, pertanto, il convenuto ha dedotto di aver perso ogni interesse per l’affare: di qui la decisione di abbandonare le trattative, nonostante le controproposte formulate nelle more dal venditore. La domanda è fondata per i motivi che seguono. La circostanza di cui sopra, formalizzata peraltro nel mandato di vendita, quand’anche sottaciuta dall’agenzia immobiliare, non è stata, in ogni caso, la causa dell’interruzione delle trattative, ed in ogni caso non ha impedito, a distanza di pochi mesi, l’effettiva conclusione dell’affare. Visti gli esiti del giudizio, difatti, non vi è dubbio che l’attività di intermediazione posta in essere dall’agenzia attorea abbia consentito ai convenuti di entrare in contatto nel giugno 2010, di intavolare una trattativa nei giorni immediatamente successivi e di portarla a compimento nell’aprile 2011, allorquando è stato stipulato atto di compravendita il quale, in sostanza, ha recepito le condizioni già contenute nella controproposta del 15.6.2010. E difatti, nell’atto di compravendita le parti hanno stabilito l’obbligo per il venditore di allargare la strada di accesso (art. 2); nella predetta controproposta il medesimo si era espressamente impegnato a delimitare diversamente la strada di accesso. Ne consegue che l’attrice ha posto in essere un’opera di intermediazione tra le parti rivolta anche a trovare un punto di accordo sulla questione della strada di accesso all’immobile che, pur non accettata nell’immediatezza dall’acquirente, è stata poi sostanzialmente recepita nel successivo rogito notarile. Non può escludersi del tutto che la circostanza per cui si controverte, pur in conoscenza dell’attrice (cfr. incarico di mediazione del 20.4.2010), non sia stata comunicata al potenziale acquirente, o in ogni caso dichiarata in modo espresso: va escluso, tuttavia, che essa sia stata la causa del mancato accordo tra le parti, non solo perché i termini della controproposta del 15.6.2010 sono stati sostanzialmente ripresi nell’atto di compravendita, ma anche in ragione del fatto che se realmente l’acquirente non era più interessato, come eccepito nei propri scritti difensivi, allora non avrebbe dovuto stipulare ugualmente il contratto di compravendita a distanza di pochi mesi. È evidente, pertanto, che le parti si siano conosciute e siano entrate in contatto per la prima volta grazie all’attività dell’attrice, che quest’ultima abbia continuato a prestare la sua opera nelle fasi successive e che tale contegno abbia esplicato rilievo causale rispetto alla successiva stipula del 4.4.2011, risultandone pertanto l’antecedente logico indispensabile. L’inadempimento che viene imputato all’agenzia, pertanto, peraltro contestato e superato nel corso della prova orale espletata con i testi di parte attrice, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, non è stato dunque la causa del mancato accordo.-
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    Nº 6489
    Data 28/02/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PATTUITA E NESSUNA RIDUZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE CONCLUDANO LO STESSO affare, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’affare SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA PROVVIGIONE INFERIORE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.
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    Nº 6482
    Data 12/02/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI INCARICO CONCLUDONO L’affare DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI AL POSTO DELLA COMPRAVENDITA CONCLUDONO UNA PERMUTA, A CONDIZIONE CHE NON CI SIANO FATTORI INTERRUTTIVI TRA LA TRATTATIVA INSTAURATA DAL MEDIATORE E QUELLA POI CONCLUSA DALLE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - XII SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “nel caso di specie, avuto riguardo al primo elemento è circostanza provata che a mettere in relazione tra loro Imperatore Mariarosaria e Amato Fabio sia stata, dapprima, l’agenzia immobiliare Studio Via Libertà n.285. Le ragioni di ciò sono in primo luogo la sussistenza di una prima proposta di acquisto, sebbene parzialmente difforme dal contratto finale stipulato tra le parti, prima del quale Amato Fabio ha visionato l’immobile. Si precisa, che mettere in relazione tra loro le parti non implica necessariamente che il contatto debba avvenire anche fisicamente di persona; ad ogni modo, mediante le prove testimoniali è emerso che almeno in un’occasione le parti si siano incontrate presso l’agenzia immobiliare, nonché che queste ultime abbiamo reciprocamente visionato gli immobili l’uno dell’altro. Altresì, in uno di questi incontri le parti hanno entrambe mostrato un’impellenza nel vendere i propri beni, proprio al fine di poter acquistare quelli nuovi. Ne è conseguita una proposta avanzata dall’agenzia, sfociata in una trattativa in stato avanzato tra le parti rispetto alla permuta e vendita dei rispettivi immobili. È, dunque, innegabile l’identità del tipo di affare tra l’idea sorta dall’agenzia tramutata in trattativa e quello poi conclusosi nella effettività".
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    Nº 6420
    Data 11/12/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LA PROPOSTA NON GLI VIENE ACCETTATA, QUALORA POI LE PARTI CONCLUDONO LO STESSO affare DA LUI PROPOSTO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-LEGALI ASSOCIATI TRIBUNALE DI ROMA OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Roma, XI sezione civile, Nel caso di specie, il giudice ha confermato, infatti, che è pacifico in giurisprudenza che il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. Civ. n. 869 del 16.01.2018). E nello stesso senso “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. Civ. n. 11443 del 8.04.2022). Nel caso di specie, sono elementi comprovanti che la conclusione dell’affare (compravendita immobiliare) del P. sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice del Pa. le seguenti circostanze: la scheda di visita dell’immobile del 17.07.2020 a firma dell’acquirente Z. (doc. 5 citazione); la proposta di acquisto del 22.07.2020 a firma dell’acquirente per un importo offerto di € 200.000,00 conforme al prezzo dell’incarico e ancor più al prezzo di vendita risultante dal rogito notarile (doc. 6 memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. n. 2); rifiuto della proposta da parte del convenuto comunicata con email del 28.07.2020 (doc. 8 citazione); successiva comunicazione del 18.09.2020 di accettazione condizionata per un prezzo di € 210.000,00 (doc. 9 citazione); l’assegno n. 3119974981-06 di € 5.000,00 intestato a P. a firma di Z. (doc. 7 citazione) che corrisponde allo stesso assegno indicato alle pagine 7 e 8 del rogito notarile (doc. 2 citazione) che era stato restituito al potenziale acquirente in data 2.10.2020 (doc. 10 citazione) a seguito del rifiuto della proposta; nonché l’atto di transazione sottoscritto tra il Z. e l’attore in cui l’acquirente dichiara espressamente “riconosce di esser stato messo in relazione con l’affare e con l’immobile sito in V. … del signor P. che prima non conosceva, grazie all’attività di intermediazione svolta dalla suddetta agenzia e che per tale effetto ha potuto concludere il medesimo affare” (doc. 11 citazione); infine, il contenuto dell’atto di compravendita tra il convenuto e l’acquirente avente ad oggetto lo stesso immobile dell’incarico ad un prezzo pari alla volontà espresso dal venditore nell’email del dì 8.09.2020 (cfr. doc. 9 citazione).
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    Nº 6266
    Data 05/06/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, SE DOPO IL RIFIUTO DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO FORMULATA DALL’ACQUIRENTE E LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA, LE PARTI CONCLUDONO IL MEDESIMO affare, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO UN RILEVANTE PERIODO DI TEMPO CHE È STATO NECESSARIO AFFINCHÉ ALCUNI DEI PROPRIETARI RAGGIUNGESSERO LA MAGGIORE ETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA , innanzi alla Tribunale di Napoli, XII SEZIONE CIVILE d, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "dagli atti e dall’attività espletata è emerso che dopo l’attività di segnalazione dell’immobile dal parte dell’opposta, mediante l’avvio e conduzione delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di una proposta d’acquisto/contratto preliminare, le parti hanno definitivamente concluso, a mezzo atto pubblico di compravendita per Notar dottor …………... (Rep. N……. – Racc. …….), l’acquisto dell’unità immobiliare proposta.Pertanto, sebbene le iniziali trattative siano terminate con la restituzione dell’assegno alla S….., l’attività di mediazione, posta in essere successivamente alla risoluzione delle questioni attinenti alla titolarità del diritto sull’immobile degli eredi dell’originario proprietario, si è conclusa con la compravendita dell’unità immobiliare da parte della S….. e la maturazione del diritto dell’opposta al pagamento del compenso per la mediazione.A tal proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 1755 c.c. il quale recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare è concluso [1173] per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe- 9 -professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233]”.
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    Nº 5960
    Data 24/06/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE NON ABBIA RICEVUTO INCARICO DALLE PARTI MA LE STESSE ABBIANO SEMPLICEMENTE ACCETTATO LA SUA ATTIVITA' ED ABBIANO CONCLUSO L'affare DA LUI PROPOSTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA MAGGIO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, in data 13/05/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: ‘’Ciò posto e passando al merito, giova in diritto premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. ord. 869/2018). Ed ancora di recente “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. ord. n. 11443/2022). Neppure, giova soggiungere, è determinante la circostanza che l’incarico di mediazione non sia stato consacrato in un atto scritto e che manchi la prova della pattuizione, tra le parti, della misura della provvigione. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio” (cfr. Cass. civ. ord. n. 4830/12). Ed ancora “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cass. n. 11656/2018). Inoltre, come pure autorevolmente sostenuto “Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass. 21737/2010). In altri termini, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata’. II PRINCIPIO: è da ritenersi inattendibile la dichiarazione delle parti di essersi avvalse di altri mediatori laddove la stessa parte abbia dichiarato in atto pubblico di non essersi avvalso di nessun mediatore. ‘ Quanto, poi, alla dedotta conclusione dell’affare per il tramite di diversa agenzia immobiliare e, segnatamente, della F. H. I., osserva il Tribunale come la predetta circostanza risulti sconfessata dalle stesse parti convenute, le quali nell’atto pubblico di acquisto (doc. 5 produzione attorea) hanno dichiarato espressamente di non essersi avvalsi dell’opera di mediatori nella compravendita (Art. 3: “... Le parti... dichiarano... che per la presente cessione non si sono avvalsi di alcun mediatore” ). Né, al fine di sminuire il rilievo dell’emergenza documentale appena richiamata, vale opinare che l’atto pubblico non copre di fede privilegiata la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti alla presenza del pubblico ufficiale. Infatti, indiscussa la validità del richiamato principio, è comunque difficile sostenere che le parti di una compravendita abbiano dichiarato il falso dinanzi al notaio’
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    Nº 5857
    Data 11/02/2023
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    Agente immobiliare: la messa in relazione del potenziale compratore con il venditore è sufficiente per avere diritto alla provvigione?
    Come stabilisce l'art. 1755 c.c., il diritto dell'agente immobiliare alla provvigione sorge solo se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, cioè se sussiste un nesso tra l'attività mediatoria e il risultato finale..
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    Nº 5792
    Data 25/11/2022
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ALLORQUANDO ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI E NON HA ALCUN RILIEVO IL TEMPO INTERCORSO TRA L’ULTIMA ATTIVITÀ DEL MEDIATORE E LA CONCLUSIONE DELL’affare SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell’affare, così come emerge dal combinato disposto degli artt. 1755 comma 1 e 2950 c.c.; la prescrizione decorre ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, momento che va inteso come possibilità legale e non già materiale di esercizio del diritto (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 423/1996, Cass. n. 7645/1994, Cass. n. 94/1994, Cass. n. 1247/1987, Cass. n. 5682/1985, Cass. n. 1445/1985; con specifico riferimento alla mediazione, cfr. Cass. n. 11348/1998, Cass. n. 4333/1994, Cass. n. 2604/1988). II PRINCIPIO “il mediatore che fa valere il diritto alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. ha l’onere di provare sia d'aver posto i contraenti in contatto tra loro sia che, in seguito a questo contatto ed eventualmente all'ulteriore opera di mediazione da lui svolta, è stata possibile la conclusione dell’affare” (Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1989, n. 5370). III PRINCIPIO Nel caso di specie deve ritenersi che l’attività svolta dal mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare stante l’intervento dello stesso a mettere le parti in relazione e non rileva il tempo intercorso tra l’ultima attività del mediatore e la conclusione dell’affare o che lo stesso si sia realizzato in un momento successivo alla scadenza del mandato, non determinando tali situazioni il venir meno dell’attività del mediatore e, per l’effetto, il diritto al riconoscimento della provvigione, perché l’attività dello stesso deve considerarsi condizione sufficiente e necessaria alla messa in relazione delle parti ed alla conclusione del contratto di compravendita.
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    Nº 5788
    Data 21/11/2022
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI HANNO CONCLUSO L’affare DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena LEO, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Il Giudice Dott.ssa Lucia Esposito. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: Il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se le parti hanno concluso l’affare dopo che l’incarico è scaduto: ‘Né rilevano a tal fine le obiezioni di parte convenuta in relazione al conferimento dell’incarico (doc. 13), dal momento che, comunque, è noto che un incarico espresso non è necessario e che neppure è necessaria la sua persistenza (Cass. 23842/2008). Sul punto, la Suprema Corte ha oramai chiarito che ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento d’incarico essendo sufficiente che la parte si sia avvalsa, avvantaggiandosene, dell’attività svolta dal mediatore (v. Cass. 7759/2005, Cass. 28231/2005 e Cass. 25851/14)’. Sussiste indubbiamente il diritto del Mediatore alle provvigioni nel caso in cui le parti abbiano concluso l’affare dopo essere state messe in relazione dal Mediatore: “ Ciò risulta affermato dalla Cassazione, con la recente sentenza n. 11443 dell’8 aprile 2022 in una vicenda analoga a quella oggetto del presente giudizio, in cui agenzia immobiliare aveva ricevuto un incarico per la vendita di un appartamento e, in virtù di tale incarico, aveva accompagnato dei potenziali acquirenti a visionare l’immobile. Questi ultimi, a seguito di una seconda visita, avevano formulato una proposta di acquisto, la quale tuttavia veniva rifiutata dal proprietario. A distanza di pochi mesi, però, l’immobile veniva poi venduto autonomamente dal proprietario ai medesimi potenziali acquirenti. A fronte di ciò l’agenzia immobiliare, venendo a conoscenza dell’avvenuta conclusione dell’affare, aveva citato in giudizio gli acquirenti per ottenere il pagamento della provvigione dovuta per l’attività di mediazione svolta. La Cassazione ha affermato che “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”.
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  • Nº 5447
    Data 31/03/2021
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DEL MOMENTO IN CUI VI È UN LEGAME TRA I SOGGETTI A CUI L’affare FU PROPOSTO E QUELLI CHE POI LO HANNO CONCLUSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui vi è un legame tra i soggetti a cui l’affare fu proposto e quelli che poi lo hanno concluso. In particolare il giudice ha statuito che: “Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2009, n. 8126)”. II PRINCIPIO: l’agente immobiliare deve solo provare la fonte del suo diritto limitandosi a dichiarare che non è stato pagato e spetterà alla controparte la prova e dell’infondatezza della pretesa di pagamento. Il giudice ha statuito in proposito testualmente quanto segue: “il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).” III PRINCIPIO: la conclusione di un contratto preliminare può avvenire anche mediante lo scambio di una proposta e di una accetazione. In particolare il giudice ha detto testualmente che: “Va aggiunto che in tema di stipulazione del contratto, anche preliminare, il requisito della forma "ad substantiam" è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, nè l'adozione di particolari formule sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l'incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico "de quo".”
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  • Nº 5444
    Data 31/03/2021
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    IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NON E' ESCLUSO DAL TEMPO TRA LA VISITA E LA CONCLUSIONE DELL’affare E DAL FATTO CHE L'IMMOBILE E' STATO INTESTATO AD UN SOGGETTO DIVERSO, SE LEGATO A QUELLO A CUI ERA STATO PROPOSTO. SENT. VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – TRIB. SA
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare marzo 2021. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito il seguente principio: PRINCIPIO: il diritto del mediatore alle provvigioni non resta compromesso dal tempo intercorso tra la visita e la conclusione dell’affare e dalla circostanza che il contratto preliminare sia stato stipulato da un soggetto diverso, allorquando questo sia legato da rapporto di parentela con l’acquirente finale, che è lo stesso che aveva effettuato la visita e che era stato messo in relazione con l’affare dal mediatore. Più precisamente ha sancito testualmente quanto segue: “Dunque, il semplice decorso del tempo con l’intervento comunque del padre della ….. che concludeva un preliminare per poi avvenire il trasferimento dell’immobile proprio a favore di colei che lo aveva visitato non sono idonee a provare alcuna interruzione del nesso causale, dovendosi così riconoscersi che la vendita fu conclusa per mezzo dell’attività dell’agenzia che come tale ha diritto al compenso”.-
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    Nº 5156
    Data 25/11/2019
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    SENTENZA CASSAZIONE N. 30083/2019: ESCLUSO L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUOLO PER GLI AUSILIARI DELL'AGENZIA immobiliare - ESCLUSO IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI STIPULA DI CONTRATTO DI OPZIONE
    recentissima sentenza cassazione del 19/11/2019 in materia di MEDIAZIONE immobiliare. Si tratta di una decisione particolarmente importante in quanto la Suprema Corte, segnando una nuova decisiva tappa del percorso ormai da tempo intrapreso nella individuazione del momento in cui si determina la conclusione dell’affare e, quindi, il diritto del mediatore alla provvigione, ha escluso che tale diritto possa insorgere per effetto della mera stipula di un patto di opzione. Più precisamente la Suprema Corte ha cosi testualmente sancito: “Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento che, pur essendo di per sè stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4628 del 06/03/2015, Rv. 634761), non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio".
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  • Nº 4997
    Data 07/02/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare - CONDANNATI VENDITORE ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE INCARICO VERBALE ED INTERVENTO DI ALTRA E DIVERSA AGENZIA immobiliare.-
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare il Giudice chiamato a decidere, nonostante l’assenza di un incarico scritto e della formulazione di una proposta di acquisto, ha riposto particolare attenzione al comportamento assunto dal venditore e dagli acquirenti, i quali hanno tacitamente accettato e beneficiato dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia immobiliare attrice.- Il Giudice, inoltre, accogliendo la tesi difensiva dello studio legale d’Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a pagare l’intero importo pattuito a titolo di provvigioni, nonostante queste ultime si siano difese assumendo che l’affare sarebbe stato concluso grazie all’intervento di altra agenzia immobiliare.-
    € 200,00
  • Nº 774
    Data 12/10/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-
    € 300,00
  • Nº 542
    Data 03/07/2017
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    RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NELL'IPOTESI DI affare CONCLUSO CON OGGETTO E CONDIZIONI PARZIALMENTE DIVERSE.-
    SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- II Sezione Civile - 8 GIUGNO 2017.- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA- LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.- Il tribunale di Napoli Nord ha fatto proprio il principio secondo cui “la provvigione spettante al mediatore è quantificata nella percentuale concordata sul prezzo stabilito in sede di conferimento dell’incarico e non sul prezzo di vendita”. Inoltre ha statuito che “il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell’affare, sicchè va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerne il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente identificato, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti”(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25851 del 09/12/2014).-
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    Nº 532
    Data 10/05/2017
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L'INCARICO GLI E' STATO CONFERITO DA UN TERZO ESTRANEO ALL'affare.-CORTE D’APPELLO DI NAPOLI- III Sezione Civile Bis- 2 FEBBRRAIO 2017.-
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA- LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.- La Corte D’Appello di Napoli ha confermato che sussiste indubbiamente il diritto del mediatore alle provvigioni anche se l’incarico venga conferito da un soggetto estraneo all’affare, allorché il terzo in cui favore era stato conferito l’incarico abbia concluso l’affare proposto dal mediatore. Naturalmente in tal caso le provvigioni saranno dovute dal terzo che ebbe a conferire l’incarico e non dai soggetti che formalmente hanno concluso la compravendita.- Inoltre, la Sentenza in commento, ha ribadito anche un principio fondamentale a tenor del quale (Cass. Sent. n. 11911, Sez. III, del 7/08/2002) “l’iscrizione del mediatore nel ruolo di cui all’art. 2 l. n. 253 del 1989 integra un accertamento costitutivo dello “status” del professionista che opera “erga omnes” fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione. Sussiste, pertanto, il diritto del mediatore alla provvigione ove lo stesso sia iscritto nel ruolo all’epoca in cui suo tramite le parti conclusero l’affare, ancorchè successivamente, e prima del pagamento della provvigione, lo stesso sia stato cancellato dal detto ruolo.-
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  • Nº 441
    Data 25/07/2016
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    RECUPERO PROVVIGIONI RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN affare CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE– IRRILEVANZA DELL’ECCEZIONE PROPOSTA (L’IMMOBILE PROMESSO IN VENDITA NON RISPETTAVA L’ALTEZZAM
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare - Nel caso di specie l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte promissaria acquirente per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti, per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Quest’ultima, nel costituirsi eccepiva che l’affare non si era concluso e pertanto a nulla erano dovute le provvigioni in quanto l’agenzia immobiliare aveva sottaciuto volontariamente le caratteristiche effettive dello stabile, ed in particolare chel’immobile de quo non rispettava l’altezza minima di m. 2,70.- Con la sentenza in commento, Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha riaffermato il principio secondo cui:“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che,anche in presenza di un processo di formazione della volontàdelle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (Cass. Civ. sez. III n. 3438/2002)”… E’ sufficiente, dunque, che la messa in relazione delle parti contraenti sia l’antecedente fattuale ed indispensabile (principio della causalità adeguata) per pervenire, pure attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare medesimo, con la conseguenza che la prestazione del mediatore può esaurirsi solo nel ritrovamento ed indicazione di uno dei soggetti contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle successive fasi sino alla stipula del contratto definitivo (Tribunale di Salerno, Sez. II, 15/4/2009)…. Ed una volta concluso l’affare, secondo la Cassazione, non assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera del mediatore , l’assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia successivamente portata a termine Cass. 05/28231)”.-Pertanto il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 400
    Data 02/05/2016
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    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN affare CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’.- SENT. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – 11 FEBBRAIO 2016.-
    SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.- Nello specifico, l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei loro confronti.- , Parte venditrice, ha eccepito – tra l’altro - la nullità del contratto di mediazione in quanto stipulato da un soggetto non munito dei poteri rappresentativi della società (falsus procurator).- Il Giudice chiamato a decidere, ha ritenuto, in primis, che: ”l’unica condizione per così dire formale imposta dalla legge, non tanto per la validità del contratto di mediazione, quanto ai fini dell’insorgenza del diritto al compenso da parte del mediatore è l’iscrizione all’albo degli agenti immobiliari e nel caso de quo risulta a tutti gli effetti documentata l’iscrizione della società attrice”; Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata da entrambe le parti convenute in ordine alla circostanza che l’incarico di mediazione non fosse stato conferito dalla proprietaria dell’immobile bensì da un soggetto terzo, il Giudice, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui: “accanto al rapporto di mediazione “tipico” è configurabile un rapporto di mediazione “atipico” a favore di un terzo, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo – purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare – può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo”(Cass. civ. 17628/2002).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 346
    Data 28/02/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI AVELLINO - GENNAIO 2016 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN affare CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’ E NEPPURE MUNITO DI PROCURA SCRITTA.- In particolare l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. Parte venditrice nel costituirsi in giudizio non eccepiva l’affidamento dell’incarico bensì l’incapacità a sottoscriverlo poiché il bene era di proprietà della moglie ed agiva in assenza di procura scritta.- ll Giudice chiamato a decidere, ritenendo che:” la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”- (art. 1329 c.c.) e poiché nel caso di specie, il conferimento dell’incarico all’agenzia di mediazione può essere conferito anche orale, non essendo prevista una forma scritta ad substantiam è di evidenza assoluta che l’incaricante (falsus procurator o meglio procuratore apparente) poteva gire in assenza di procura scritta, essendo sufficiente una procura orale od anche una dichiarazione orale di essere a tanto autorizzato. - Pertanto il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello Studio d’Aragona ha fatto proprio il principio secondo cui, “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare si è concluso per effetto del suo intervento, con tanto intendendosi che tra la conclusione dell’affare e l’opera del mediatore deve sussistere un nesso di causalità e, cioè occorre che l’attività del mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare, anche quando questo sia stato concluso nell’assenza ed all’insaputa del mediatore ed anche qualora l’affare sia stato concluso dopo la scadenza del contratto (Cass. 08/23842; Cass. 03/5762; Cass. 94/2118).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 307
    Data 01/12/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - NOVEMBRE 2015 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA immobiliare – PROPOSTA D’ACQUISTO ACCETTATA – MANCATA STIPULA ATTO DEFINITIVO.- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice, al fine di vederla condannata al pagamento in suo favore dei compensi provvigionali pattuiti, stante l’accettazione da parte di quest’ultima di una proposta di acquisto avente ad oggetto l’immobile di sua proprietà.- La venditrice, nel costituirsi, negava il suddetto diritto, ritenendo che l’affare non poteva considerarsi concluso sulla base della mera proposta d’acquisto accettata ed adduceva un disinteressamento dell’agenzia immobiliare, la quale a suo dire avrebbe dovuto “accompagnarla” fino alla stipula dell’atto pubblico.- Il Giudice chiamato a decidere, in pieno accoglimento della tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio giuridico secondo cui la proposta d’acquisto accettata costituisce a tutti gli effetti un contratto preliminare, con conseguente possibilità di ritenere l’affare concluso in tale data.- La suddetta Autorità giudiziaria, inoltre, sempre in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona, ha specificato che il diritto alle provvigioni non è in alcun modo vincolato alla stipula dell’atto pubblico, pertanto anche in sua assenza, ove non sia configurabile una responsabilità del mediatore, l’agenzia immobiliare va indennizzata per l’attività lavorativa svolta.- Sulla base di tale principi, pertanto, il Giudice chiamato a decidere ha condannato parte venditrice alla corresponsione delle provvigioni pattuite in incarico, maggiorate di interessi legali, oltre che al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 292
    Data 10/11/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA OTTOBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN affare CONCLUSO CON PERSONA DIVERSA DAL PROPONENTE MA A QUESTI LEGATA DA VINCOLO DI PARENTELA.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio acquirenti e venditore per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. La pronuncia si segnala per aver affrontato profili di particolare interesse quali l’aver concluso l’affare con persona differente dal proponente acquirente, ma legata a quest’ultimo da vincolo di parentela, e dopo la scadenza dell’incarico.- Nel caso di specie, il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la conclusione dell’affare, benché intervenuta con soggetto diverso, fosse comunque da ricollegare proprio alla messa in relazione operata dall’agenzia in ragione “dell’identità dell’immobile proposto con quello poi acquistato, della quasi identità delle parti contraenti con quelle messe in relazione dal mediatore (in considerazione dello stretto rapporto di parentela …., nonché del concreto interessamento all’affare … ) e del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione della proposta e la successiva stipula del rogito notarile di acquisto.- La sentenza affronta, altresì, delicati aspetti in ordine all’eccepita pretesa vessatorietà di alcune clausole del contratto ritenendo che le stesse non rientrino nelle ipotesi previste dalla normativa a tutela del consumatore.- Pertanto il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 255
    Data 02/09/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
    affare CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E AD UN PREZZO DIVERSO RISPETTO A QUELLO INTERMEDIATO.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio parte venditrice, la quale nonostante avesse trasferito l’immobile a soggetto presentato dalla stessa si era rifiutato di corrispondere i compensi pattuiti.- Gli elementi sfavorevoli erano rappresentati da un mancato rinnovo del’incarico di mediazione, oltre che dalla conclusione dell’atto pubblico di vendita, seppur a persona segnalata dall’agenzia, a condizioni diverse, nella specie ad un prezzo di vendita più elevato.- Il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona ha condiviso l’orientamento secondo cui ai fini del diritto provvigionale costituisce elemento determinante “anche la semplice attività, consistente nel ritrovamento o nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione”.- Inoltre, sempre in accoglimento della tesi dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la differenza di prezzo non potesse escludere il nesso causale fra l’attività di intermediazione esercitata e la conclusione dell’affare.- Pertanto il Giudice adito ha condannato parte venditrice a corrispondere i compensi provvigionali pattuiti, aumentati dagli interessi nelle more maturati, oltre che le competenze legali.-
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  • Nº 254
    Data 31/08/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA GIUDICE DI PACE DI SALERNO LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - affare CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO.
    Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali , in virtù dell’incarico di mediazione conferitogli.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva sulla scadenza dell’incarico, asseriva in particolare l’esclusione del nesso causale tra il conferimento dell’incarico e l’affare poi concluso.- Il Giudice invece, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’ ”affare” nonostante sia stato dalle parti concluso solo successivamente alla scadenza dell’incarico non possa in alcun modo escludere l’evidente rilevanza causale tra l’attività di mediazione posta in essere dall’agenzia e l’affare effettivamente concluso.- Pertanto ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute così come espressamente richiesta da parte attrice.-
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  • Nº 164
    Data 11/03/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA FEBBRAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    Il Giudice, in primo luogo, ha riconosciuto che l’affare si è concluso per effetto dell’attività di intermediazione svolta dall’agenzia; ha confermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’affare sia stato concluso da una persona (nel caso di specie acquirente) diversa da colei che è intervenuta nella fase delle trattative (madre dell’acquirente) stante l’identità dell’affare. Per l’effetto ha condannato l’acquirente al pagamento delle provvigioni all’agente immobiliare difeso dallo studio d’Aragona.
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  • Nº 149
    Data 12/02/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA GENNAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    Il Giudice, in primo luogo, ha riconosciuto che l’incarico di intermediazione può essere legittimamente conferito anche da colui che non sia proprietario dell’immobile in vendita; ha riconosciuto che nel caso di specie l’affare si è concluso per effetto dell’attività di intermediazione svolta dall’agenzia; ha confermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’affare sia stato concluso dopo la scadenza dell’incarico. Per l’effetto ha condannato sia gli acquirenti che i venditori a corrispondere le provvigioni all’agente immobiliare difeso dallo studio d’Aragona.-
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    Nº 6636
    Data 12/02/2026
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SE IL CONTENUTO DEL WHATSAPP PROVA L’ATTIVITÀ SVOLTA E IL COLLEGAMENTO CAUSALE CON L’affare CONCLUSO - -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona - legalI associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI AVELLINO. il quale ha statuito precisamente quanto segue: l’istante ha fornito prova documentale di avere informato la _____ dell’esistenza dell’offerta di vendita di un immobile, come riscontrabile dal messaggio di posta elettronica del 28.3.2017 ed indirizzato a avvocato_____@alice.it, nel quale vi è la descrizione dello stesso. Dall’esame del testo del messaggio, non si evince la certa corrispondenza tra l’immobile descritto e quello di proprietà della __________, facendosi riferimento ad _____, ________, e non a ____________________. Tuttavia, da tale messaggio si ricava che la _____ si fosse rivolta proprio a quella agenzia, manifestando interesse all’acquisto di immobili con caratteristiche similari a quello di proprietà della convenuta. Come chiarito dal teste ______________, dipendente della società attrice e della cui attendibilità non v’è ragione di dubitare, era prassi dell’agenzia inviare ai clienti presenti in banca dati dei messaggi contenenti proposte di vendita di immobili conformi alle specifiche richieste formulate dai clienti stessi (cfr. verbale dell’udienza del 20.6.2023). Dunque, la circostanza per cui tale messaggio sia stato indirizzato alla _____, la quale ha poi effettivamente acquistato l’immobile della convenuta, prova che la stessa si fosse rivolta all’agenzia immobiliare, fornendo indicazione dei propri desiderata, e che sia stata inserita nella banca data dei soggetti che avevano chiesto specifiche informazioni all’agenzia.
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    Nº 6610
    Data 05/11/2025
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    SE L’affare NASCE GRAZIE AL CONTATTO CREATO DAL MEDIATORE, LA PROVVIGIONE È DOVUTA ANCHE SE LA VENDITA AVVIENE ANNI DOPO CON GLI STESSI SOGGETTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2023.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona - legalI associati, responsabile del procedimento avv. Caterina Carretta, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (cfr. Corte di Cass.sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, “per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti" (così Cass. sent.n.17481/20 e, negli stessi termini, sent.n.25851/14, sent.n.28231/05)".-
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    Nº 6546
    Data 05/05/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI INCARICO, CONCLUDONO L'affare DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO PARECCHIO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA CONCLUSIONE DELL'affare TRA LE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, innanzi al Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che l’art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione quando “l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il diritto alla provvigione sussiste quando l’attività del mediatore abbia svolto un ruolo essenziale e determinante nella conclusione dell’affare, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione alla stipula del contratto. (cfr. Cass. civ. n. 11443/2022, Cass. civ. n. 27185/2022). Nel caso di specie risulta comprovato che la società attrice abbia svolto un’attività determinante per l’avvio e la conduzione delle trattative che sono sfociate nella vendita in questione. I convenuti non hanno contestato di essersi rivolti alla società attrice ai fini della compravendita dell’immobile in questione né, tantomeno, hanno mai disconosciuto i documenti da loro sottoscritti che dimostrano l’attività di intermediazione svolta dall’agenzia. Invero l’intervento dell’agenzia non si è limitato alla semplice presentazione delle parti ma ha avuto un ruolo attivo nel favorire la negoziazione, nel fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie e nel gestire le dinamiche della trattativa. La documentazione in atti dimostra chiaramente che l’agenzia ha seguito tutte le fasi del processo, conducendo in loco i M. e conferendo loro ogni documentazione utile alla conclusione dell’affare. A nulla rileva il fatto che la sottoscrizione dell’atto di compravendita sia avvenuta a distanza di mesi. Per giunta v’è da considerare l’intervenire delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19".
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  • Nº 6074
    Data 28/01/2025
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    MODULO 01 -- NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER COMPRAVENDITA immobiliare - MODELLO AGGIORNATO GENNAIO 2025 - (PDF COMPILABILE)
    NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA immobiliare - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA GENNAIO 2025.- Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.
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  • Nº 5391
    Data 28/01/2025
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    MODULO 02 - NUOVA PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA immobiliare - VERSIONE UFFICIALE LEX CONSULT - AGGIORNATO GENNAIO 2025 - PDF COMPILABILE
    Nuova proposta di acquisto immobiliare - versione ufficiale Lex Consult - predisposta alla luce di tutte le esperienze giudiziarie in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati Lex Consult.- ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2025 - Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.
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    Nº 6399
    Data 20/11/2024
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    ANCHE IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO, AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI, È SUFFICIENTE CHE ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI CON L’affare.- NEL CASO DI SPECIE LA CORTE D’APPELLO DI SALERNO HA RITENUTO PROVE PIÙ CHE SUFFICIENTI DELL’INTERVENTO DETERMINANTE DEL MEDIATORE LA CIRCOSTANZA CHE IL VENDITORE ABBIA INVIATO LA DOCUMENTAZIONE VIA MAIL ALL’AGENZIA DELL’IMMOBILE E L’ACQUIRENTE ABBIA VISIONATO L’IMMOBILE CON L’ACCOMPAGNAMENTO DELL’AGENZIA, ANCHE SE POI NON HA PIÙ PARTE.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Annarita Del Regno, innanzi alla Corte di Appello di Salerno , prima sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Salerno, ha confermato, infatti, “E’ noto, infatti, che secondo il disposto dell’art. 1755 c.c. “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”: il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il15mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass., sez. 6, n. 3134, 2/02/2022, Cass, sez. 6, n. 4644 del 19/02/2021). Ne consegue che, la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; Cass. n. 23438 del 2004; Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 19705 del 2008; Cass. n. 25851 del 2014; Cass. n. 869 del 2018).
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    Nº 6352
    Data 03/09/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE NON HA RICEVUTO ALCUN INCARICO FORMALE. IL GIUDICE, INFATTI, HA CONFERMATO CHE LE PARTI SONO TENUTE A PAGARE LE PROVVIGIONI LADDOVE SI SIANO AVVALSE DEL MEDIATORE CONSAPEVOLMENTE PER ESSERE MESSE IN RELAZIONE CON L'ALTRA PARTE E CON L'affare, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE NON ABBIANO MAI CONFERITO ALCUN INCARICO FORMALE AL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno , II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. ANTONIO ANSALONE , nel giugno 2024. Nel caso si specie, il Giudice accogliendo la domando formulata dallo Studio d’aragona - legali associati ha dettato i seguenti principi: "Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. II n. 11656/2018; Cass. II n. 25851/2014). La giurisprudenza tradizionale (Cass. III n. 18514/2009) afferma la natura contrattuale della mediazione. Il rapporto di mediazione sorgerebbe, pertanto, sempre dall’incontro della volontà del mediatore con quella degli intermediari, indipendentemente da un accordo espresso o tacito delle parti essendo sufficiente un comportamento concludente delle stesse. Nel contratto di mediazione non si richiede la forma scritta, né un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore o, in altri termini, che le parti si siano avvalse consapevolmente dell’attività del mediatore ai fini della conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 11384/1991). Tale rapporto si fonda sull’espletamento di una precisa prestazione, realizzata dal mediatore, consistente nel rendere possibile, con il suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare. La messa in relazione delle parti, per la dottrina, deve essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi attività che presenti una efficienza causale rispetto alla conclusione dell'affare tra due o più parti. Per giurisprudenza (Cass. III n. 12527/2010), in applicazione del principio della efficienza causale, per attività di mediazione deve intendersi, non solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore (Cass. VI, n. 1915/2015). Il fondamento del diritto alla provvigione, ex art. 1755 c.c., in favore del mediatore è da rinvenirsi nella messa in relazione delle parti, che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell’affare. Tale diritto, in tema di mediazione, sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice senza che sia richiesto un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, (ord. 785/2024) essendo sufficiente che il mediatore, anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le stesse, (ord. 11880/2023) in modo tale da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. III n. 25851/2014; Cass. II n. 869/2018; Cass. n. 21559/2018; Cass. n. 11443/2022).
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