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Nº 636Data 24/05/2018Downloads: 119
GLI ASPETTI SOGGETTIVI DELLA PRELAZIONE agraria - COME SI INDIVIDUA IL SOGGETTO CHE HA DIRITTO ALLA PRELAZIONE agraria
Criteri utili per individuare i soggetti che hanno diritto alla prelazione agraria distinguendo tra coltivatori diretti del fondo e confinanti. -download riservato - non acquistabile -
Nº 388Data 19/04/2016Downloads: 28
QUESITO N. 689: COSA SUCCEDE SE IL CONFINANTE O IL COLONO TITOLARE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE agraria, NOTIFICA LA SUA VOLONTÀ DI ADERIRE ALL’INVITO, SCADUTO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE???
Soluzione: Il termine di trenta giorni previsto per l’accettazione del “diritto di prelazione”, ha natura decadenziale, cioè, se tale diritto non viene esercitato entro tale termine, “si estingue”, e di conseguenza l’avente diritto (confinate o colono), decorso tale termine, non potrà più esercitarlo. Inoltre, sia la proposta di vendita da parte del proprietario del fondo (ovvero “denuntiatio”o invito alla prelazione), sia l’accettazione (adesione) del diritto di prelazione agraria hanno natura recettizia, ovvero produrranno i propri effetti giuridici solo quando giungeranno a conoscenza dei rispettivi destinatari, e, pertanto, soggiacciono alla disciplina ex art. 1326 e ss del Codice Civile.€ 20,00 -
Nº 3561Data 07/10/2009Downloads: 9
Quesito n. 341 : Se la prelazione agraria spetta all’usufruttuario o al nudo proprietario del fondo confinante.-
L’istituto della prelazione attribuisce ad un determinato soggetto il diritto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, qualora decida di concludere un determinato contratto. Tale istituto non obbliga il soggetto che concede la prelazione alla stipula del contratto, ma lo vincola qualora decide di addivenirne. Il diritto del prelazionario non è legato al contratto finale, ma consiste nell’essere preferito ad altri, a parità di condizioni.- La prelazione può essere legale o volontaria.- Nel novero delle prelazioni legali rientra la prelazione agraria disciplinata dall’art.8 della legge 590 del 1965, che dispone che: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria,a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.- Come si evince dalla lettura della norma scopo della prelazione agraria è quello di collegare la proprietà del fondo agricolo con il soggetto che con la sua opera determina lo sfruttamento del suolo, senza peraltro privare il proprietario del suo diritto, ma soltanto condizionandone l’esercizio a vantaggio di una determinata categoria di soggetti, i quali, sfruttando la redditività della terra, beneficiano di una sorta di rapporto privilegiato tra proprietà e soggetto lavoratore.- Dal tenore della norma è possibile individuare non solo i soggetti titolari del diritto di prelazione, ma anche le condizioni e i requisiti previsti dal legislatore per poter correttamente esercitare il suddetto diritto.- Soffermandosi sul requisito soggettivo, più problematico a livello interpretativo rispetto agli altri, la prima questione che si pone è se l’elencazione che si rinviene nella norma è da considerarsi tassativa o meno. Se si aderisce alla prima soluzione prospettata non si potrà parlare di diritto di prelazione in capo al conduttore il cui titolo sia invalido, o addirittura mancante. Riguardo al titolo invalido non vi sono dispute giurisprudenziali nel considerare inesistente il diritto di prelazione. Maggiori dubbi sono sorti invece riguardo alla possibilità che il prelazionario sia in effetti un coltivatore di fatto. Nonostante la soluzione estensiva sia aderente alla ratio della legge la Cassazione con orientamento unanime considera tassativa l’elencazione della legge (Cass. 19 novembre 1979, n. 6048).- Il particolare interesse che riveste la questione ha spesso coinvolto la Corte Costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità delle leggi agrarie per contrasto con l’art. 42, terzo comma della Costituzione, vertendosi in tema di limitazioni del diritto di proprietà (Corte Costituzionale 26 gennaio 1990, n. 32).- Altro aspetto che merita di essere segnalato attiene al particolare interesse pubblico che caratterizza tutta la normativa sulla prelazione agraria. Infatti non pochi problemi interpretativi sono sorti riguardo alla disciplina applicabile in caso di violazione delle norme agrarie. Ci si chiedeva se tale violazione integrasse un’ipotesi di nullità virtuale, ex art 1418, prima comma del codice civile. La Giurisprudenza, con orientamento maggioritario, ha messo a tacere ogni dubbio, sostenendo che la violazione di una norma imperativa non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto giacché l'art. 1418, primo comma, cod. civ., con l'inciso "salvo che la legge disponga diversamente", esclude tale sanzione ove sia predisposto un meccanismo idoneo a realizzare ugualmente gli effetti voluti della norma, indipendentemente dalla sua concreta esperibilità e dal conseguimento reale degli effetti voluti e che pertanto la vendita di un fondo compiuta senza il rispetto delle norme sul diritto di prelazione di cui agli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non è viziata da nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c., sussistendo il rimedio del riscatto (Cass. 24/05003, n. 8236).- L’art. 7 della legge n. 817 del 1971, ha esteso il diritto di prelazione agraria anche al “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti”.- Con tale modifica il legislatore ha affiancato alla figura della prelazione cd comune che incide sul fondo messo in vendita a favore del coltivatore diretto insediato sul fondo stesso, quella del confinante che avvantaggia il proprietario coltivatore diretto del fondo confinante a quello messo in vendita.- Obiettivo del legislatore, soprattutto dopo la modifica è quello di favorire il consolidamento e accorpamento dei fondi agricoli al fine di migliorare la redditività dei terreni agricoli, incentivando la formazione di imprese coltivatrici di più ampie dimensioni.- Per stabilire se il diritto di prelazione spetti all’usufruttuario o al nudo proprietario confinante è necessario analizzare quelli che sono i requisiti oggettivi e soggettivi che il legislatore impone affinchè si possa correttamente esercitare il diritto di prelazione.- Dal tenore dell’ art. 7 della legge citata si evince che le condizioni perché operi la prelazione agraria del confinante sono le seguenti: a) sul piano oggettivo occorre la contiguità dei fondi; b) sul piano soggettivo occorre che sul fondo contiguo sia insediato un proprietario coltivatore diretto; c) sempre sul piano soggettivo, come elemento di esclusione, occorre che sul fondo posto in vendita non esista un coltivatore diretto sulla base di un titolo giuridico valido.- Riguardo al concetto di contiguità dei fondi esso è stato ritenuto corrispondente o a quello di confinanza in senso giuridicamente proprio, oppure a quello di contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione (Cass. 3 aprile 1990, n. 2767); sia questa linea di demarcazione meramente ideale oppure materializzata con muri, siepi, recinzioni o altri segnali; e comunque con esclusione del concetto di contiguità allorquando si verifica la c.d. contiguità funzionale, ossia quando i fondi sono separati ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria (Cass. 6 agosto 2002, n. 11779).- Dal tenore letterale dell’art. 7 della legge n. 817 del 1971 emerge che il diritto di prelazione spetta al confinante purché egli sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.- Occorre, poi, che ricorrano nei suoi confronti tutte le condizioni previste dall'art. 8 della legge 590 del 1965 per il coltivatore del fondo posto in vendita, cui il citato art. 7 rinvia e, quindi, anche la coltivazione biennale dei terreni agricoli confinanti di sua proprietà (Cass. 16/06/2005, n. 12963).- Necessaria ai fini della prelazione è anche la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente che costituisce, a norma dell'articolo 8 primo comma della legge n. 590 del 1965, condizione anch’essa per l'insorgenza del diritto di prelazione in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante.- Occorre, ancora, che i fondi confinanti con quello del quale si chiede il riscatto siano coltivati direttamente dal proprietario, in quanto solo in questo caso si attua, con l'accorpamento, lo scopo normativamente perseguito, ovvero la formazione di imprese dirette coltivatrici di più ampie dimensioni, più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, laddove l'esercizio della prelazione non è previsto in favore di chi sul fondo eserciti l'allevamento del bestiame o di chi eserciti attività di coltivatore diretto su fondi diversi rispetto a quelli confinanti ( Cass. 04/02/2002, n. 2505).- Altro requisito indicato dalla legge è che sul fondo messo in vendita non esista un coltivatore diretto sulla base di un titolo giuridico valido. Infatti la presenza sul fondo messo in vendita di un coltivatore diretto, anche se rinunciatario, esclude l’esercizio della prelazione da parte del proprietario confinante (Cass. 21 aprile 2005, n. 8369).- Rispetto al caso concreto non si contesta l’esistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e c).- Occorre invece soffermarsi sul requisito soggettivo di cui alla lettera b), che prescrive, come abbiamo già anticipato, che il diritto di prelazione spetta al confinante purchè sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto del fondo confinante.- Solo per ragioni di chiarezza si ricorda che mentre la proprietà è il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo delle cose, l’usufrutto è un diritto reale di godimento e consiste nella facoltà di godere della cosa altrui con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.- In altre parole, l’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso del bene di cui ha l’usufrutto e di trarre dal bene tutte le utilità che potrebbe avere il proprietario, ma comunque presuppone il riconoscimento della terzietà dello stesso. Infatti, ai sensi dell’articolo 1001 c.c., alla scadenza del rapporto l’usufruttuario è tenuto a restituire il bene che ha formato oggetto del suo diritto nelle stesse condizioni in cui l’ha ricevuto, salvo l’ordinario deterioramento derivante dal godimento.- Quando su un bene è costituito il diritto di usufrutto a favore di una persona la situazione nella quale viene a trovarsi il proprietario, spogliato di ogni utilità economica fino all’estinzione dell’usufrutto, si definisce nuda proprietà. La costituzione dell’usufrutto comporta che il proprietario perde la disponibilità materiale del proprio bene, ma non anche il diritto di proprietà che per quanto svuotato del godimento resta a lui intestato.- Alla luce delle disposizioni di legge e della stessa ratio delle norma ammettere che il diritto di prelazione spetti all’usufruttuario significherebbe non solo violare il disposto della norma che parla infatti di “proprietario”, ma anche vanificare la ratio dell’istituto, volto a garantire l’accorpamento dei fondi. Non vi è chi non veda l’impossibilità di realizzare tale obiettivo in capo all’usufruttuario dato il carattere temporaneo del suo diritto.- Rispetto, invece, alla posizione del nudo proprietario sicuramente non vi è contestazione rispetto al suo titolo di proprietà. Problemi interpretativi si pongono invece con riferimento alla sua posizione di coltivatore diretto. Infatti secondo alcune decisioni della Cassazione la qualifica di coltivatore diretto deve inerire alla conduzione del terreno confinante con quello in vendita, altre accordano la prelazione agraria al proprietario del fondo confinante che sia coltivatore diretto senza che però rilevi la conduzione del fondo.- Aderendo a tale ultimo orientamento è possibile affermare che il diritto di prelazione spetta anche al nudo proprietario, in quanto anch’esso è titolare del diritto di proprietà. (Tribunale di Pinerolo 24 febbraio 1988).- Il diritto ad esercitare la prelazione agraria spetterebbe al solo nudo proprietario, unico titolare del diritto di proprietà e non anche all’usufruttuario.-download riservato - non acquistabile -
Nº 972Data 12/11/2002Downloads: 194
MODULO - Rinuncia/rinunzia alla prelazione agraria
Rinuncia/rinunzia alla prelazione agraria€ 500,00 -
Nº 730Data 30/07/2002Downloads: 31
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA del preliminare di compravendita con condizione risolutiva al mancato esercizio della prelazione agraria
Condizione risolutiva espressa al mancato esercizio del diritto di prelazione agraria€ 500,00 -
Nº 731Data 30/07/2002Downloads: 49
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA del preliminare di compravendita con condizione risolutiva al mancato esercizio della prelazione agraria
Condizione risolutiva espressa al mancato esercizio del diritto di prelazione agraria€ 500,00 -
Nº 6073Data 24/10/2023Downloads: 16
PARERE N. 971: SE IL DIRITTO DI PRELAZIONE agraria DEVE ESSERE CONCESSO QUANDO IL FONDO CONFINANTE COLTIVATO SIA INTESTATO AD UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA?
Al presente quesito può darsi risposta negativa.- Infatti, seppure la normativa abbia avuto, nel corso degli anni, una importante evoluzione, ampliando la sfera dell’operatività di tale istituto anche ad alcune forme societarie....continua€ 99,00 -
Nº 5326Data 21/07/2020Downloads: 13
Parere 903 - Se il diritto di prelazione agraria spettante allo IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) confinante con il fondo rustico in vendita è riconosciuto anche qualora lo IAP sia costituito in forma di società di capitali.
La soluzione, verosimilmente, è negativa, seppur con formula dubitativa, stante il mancato riscontro di precisi precedenti giurisprudenziali.-. Occorre premettere “che il diritto di prelazione e di riscatto apportano, in concreto, una significativa limitazione del diritto di proprietà garantito ... CONTINUA€ 99,00 -
Nº 637Data 24/05/2018Downloads: 42
SUSSISTENZA E MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE agraria - TRATTATO SULLA PRELAZIONE agraria CHE CHIARISCE LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE
Trattato utile per individuare i casi in cui scatta la prelazione, i soggetti che ne hanno diritto, i presupposti affinché sorga il diritto, e in particolare: la coltivazione del fondo nel biennio precedente, la mancata alienazione di fondi nel biennio precedente, la contiguità, la pluralità di confinantidownload riservato - non acquistabile -
Nº 597Data 19/02/2018Downloads: 114
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE agraria DEL CONFINANTE E/O DELL'AFFITTUARIO CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio)
QUANDO VA UTILIZZATO? IL modulo va utilizzato ogni qualvolta nella vendita di un terreno vi è un confinante coltivatore diretto e/o un affittuario che vantano un diritto di prelazione. Nel caso di specie il proprietario ha preferito notificare l'atto a mezzo ufficiale giudiziario, presso il Tribunale nella cui circoscrizione è sito il terreno. E' necessario, pertanto, predisporre un originale dell'atto su cui apporre una marca da bollo di Euro 16,00 oltre tante copie quanti sono gli aventi diritto alla prelazione, apponendo su ogni copia un bollo di Euro 16,00. (oltre spese di notifiche). Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere le provvigioni al mediatore.€ 30,00 -
Nº 370Data 14/03/2016Downloads: 193
MODULO - INVITO ALLA PRELAZIONE agraria DEL CONFINANTE E/O DELL' AFFITTUARIO
QUANDO VA UTILIZZATO? IL modulo va utilizzato ogni qualvolta nella vendita di un terreno vi è un confinante coltivatore diretto e/o un affittuario che vantano un diritto di prelazione. Nel caso di specie il proprietario ha preferito notificare l'atto a mezzo ufficiale giudiziario, presso il Tribunale nella cui circoscrizione è sito il terreno. E' necessario, pertanto, predisporre un originale dell'atto su cui apporre una marca da bollo di Euro 16,00 oltre tante copie quanti sono gli aventi diritto alla prelazione, apponendo su ogni copia un bollo di Euro 16,00. (oltre spese di notifiche).€ 20,00 -
Nº 234Data 19/06/2015Downloads: 45
QUESITO N. 640: LA PRELAZIONE agraria.
1. SE SUSSISTE IL DIRITTO DI PRELAZIONE QUALORA SUL TERRENO IN QUESTIONE SORGE UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO. 2. SE IN CASO DI VENDITA DI PIÙ TERRENI, IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONFINANTE SUSSISTE SOLO PER IL FONDO ATTIGUO O ANCHE PER QUELLI UBICATI AL DI LÀ DI UNA STRADA PROVINCIALE O DI UNA STRADA VICINALE€ 20,00 -
Nº 4702Data 24/06/2013Downloads: 22
QUESITO N.491: Prelazione agraria. Modalità operative per l’agente immobiliare laddove abbia ritirato proposta di acquisto da parte di uno dei confinanti, prima ancora che il promittente venditore abbia invitato alla prelazione tutti gli aventi diritto.
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Nº 2360Data 21/03/2008Downloads: 14
QUESITO N. 281: Se è configurabile il diritto di prelazione agraria su un immobile ad uso abitativo costruito su terreno agricolo.-
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Nº 2250Data 22/01/2008Downloads: 2
Se, in materia di prelazione agraria, la legittimazione spetta a chi detenga a titolo di comodato il fondo oggetto di compravendita.-
Sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. III, il 5 marzo 2007, n.5073.download riservato - non acquistabile -
Nº 2251Data 22/01/2008Downloads: 2
Se, in tema di prelazione agraria, la comunicazione di un contratto preliminare di vendita, sottoscritto soltanto da uno solo dei comproprietari, consente al conduttore l'esercizio del diritto di prelazione.
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez.III, il 27 novembre 2006, n.25141.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3098Data 25/05/2007Downloads: 9
QUESITO N. 208: A chi spetta il diritto di prelazione agraria nel caso vi siano più confinanti coltivatori diretti?
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Nº 3034Data 19/04/2003Downloads: 2
QUESITO N. 043: Se in caso di vendita di un terreno poi scoperto avente destinazione urbanistica, spetta il diritto di prelazione agraria
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Nº 438Data 21/07/2016Downloads: 32
QUESITO N. 710: SE E’ VALIDA LA RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONFINANTE IN ASSENZA DI DENUNTIATIO OVVERO DI INVITO AD ESERCITARLO.
Il caso: il confinante vien convocato in sede di stipula di atto pubblico al fine di rendere la dichiarazione di rinuncia al diritto ad acquistare il terreno confinante. E’ valida la rinuncia laddove non risultano espletate le formalità dettate dalla legge ???? RISPOSTA No. La rinuncia preventiva alla prelazione agraria non può essere ritenuta valida, se, tale rinuncia non viene preceduta dalla denuntiatio ad opera del proprietario venditore, in quanto, si tratta di un diritto non ancora sorto. Bisogna, pertanto, stabilire quando il diritto di prelazione agraria può dirsi insorto e quindi validamente rinunciabile. Secondo la Suprema Corte “..per la configurazione di una valida rinuncia al diritto di prelazione è necessario che il coltivatore diretto abbia avuto RITUALE conoscenza della vendita decisa dal proprietario, onde essere posto in grado di valutare tutti gli aspetti positivi e negativi della sua scelta e, in ipotesi, effettuare una consapevole rinuncia” (Cass. 21 febbraio 2006, n.3672).PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 310Data 15/12/2015Downloads: 41
QUESITO N. 671 - IL DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONFINANTE NELLA VENDITA IN BLOCCHI DI TERRENI AGRICOLI
RISPOSTA - Il quesito sollevato dall’utente, purtroppo, non trova un’unica ed inequivocabile risposta in quanto per la soluzione dello stesso debbono essere valutati vari fattori. Possiamo affermare, però, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza maggioritaria, che la prelazione e il riscatto agrario da parte del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, sono configurabili anche quando quest'ultimo costituisca parte di un blocco immobiliare più ampio oggetto della vendita ( e sempre che il suo distacco dal complesso fondiario non menomi una unità poderale inscindibile o un'unica azienda agraria ma l'appezzamento costituisca un'unità poderale autonoma e distinta dal resto dei terreni) qualora esclusivamente su tale parte sussistano le condizioni di legge per il riscatto stesso e qualora ovviamente il frazionamento di una parte della maggiore estensione sia fatto, e giuridicamente, possibile.€ 20,00 -
Nº 1356Data 01/02/2006Downloads: 1
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE 30 NOVEMBRE 2003 N. 26079
Oggetto: Se in caso di prelazione agraria l'offerta al confinante o al coltivatore può essere fatta oralmente.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 2131Data 05/09/2007Downloads: 6
QUESITO N. 225 : Se il livellario può alienare la proprietà del terreno su cui grava il rapporto di livello.-
€ 500,00 -
Nº 2111Data 11/07/2007Downloads: 1
Via al servizio telematico di ricerca dei dati catastali
Articolo pubblicato sul sito del sole 24 ore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1989Data 23/05/2007Downloads: 1
QUESITO N. 206: Se il confinante di un fondo agricolo può essere preferito al coltivatore diretto nella vendita dello stesso.-
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Nº 1590Data 30/10/2006Downloads: 1
Se in caso di locazione non abitativa, la prelazione nella vendita ha effetto retroattivo.-
Cassazione 12 gennaio 2006 n. 410.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1363Data 30/01/2006Downloads: 0
LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219
INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981download riservato - non acquistabile -
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Nº 1298Data 14/11/2005Downloads: 1
Legge 14 maggio 1981, n. 219
Conversione in Legge del Decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.download riservato - non acquistabile