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Nº 563Data 28/11/2017Downloads: 1
PARERE N°757: IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DELL'avvocato DIFENSORE DI UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA DA QUESTI SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE IN UN GIUDIZIO DI REVOCA INSTAURATO DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI, CONCLUSOSI
PARERE N°757: IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DELL'avvocato DIFENSORE DI UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA DA QUESTI SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE IN UN GIUDIZIO DI REVOCA INSTAURATO DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI, CONCLUSOSI PERALTRO CON IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI REVOCA, DEVE ESSERE SOSTENUTO DALL'AMMINISTRATORE O DAL CONDOMINIO? Si può ragionevolmente ritenere che l’amministratore non può addebitare al condominio le spese che ha affrontato per difendersi contro la domanda di revoca.- Secondo costante giurisprudenza, infatti, l’amministratore agirebbe in giudizio a difesa di un proprio diritto, ossia a titolo personale, e non nell’esercizio della sua carica, ossia in rappresentanza del condominio.- Inoltre va aggiunto che..........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 6408Data 03/12/2024Downloads: 3
Nomina dell'avvocato in condominio: serve l'autorizzazione dell'assemblea?
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Nº 6636Data 12/02/2026Downloads: 18
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SE IL CONTENUTO DEL WHATSAPP PROVA L’ATTIVITÀ SVOLTA E IL COLLEGAMENTO CAUSALE CON L’AFFARE CONCLUSO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona - legalI associati, responsabile del procedimento Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI AVELLINO. il quale ha statuito precisamente quanto segue: l’istante ha fornito prova documentale di avere informato la _____ dell’esistenza dell’offerta di vendita di un immobile, come riscontrabile dal messaggio di posta elettronica del 28.3.2017 ed indirizzato a avvocato_____@alice.it, nel quale vi è la descrizione dello stesso. Dall’esame del testo del messaggio, non si evince la certa corrispondenza tra l’immobile descritto e quello di proprietà della __________, facendosi riferimento ad _____, ________, e non a ____________________. Tuttavia, da tale messaggio si ricava che la _____ si fosse rivolta proprio a quella agenzia, manifestando interesse all’acquisto di immobili con caratteristiche similari a quello di proprietà della convenuta. Come chiarito dal teste ______________, dipendente della società attrice e della cui attendibilità non v’è ragione di dubitare, era prassi dell’agenzia inviare ai clienti presenti in banca dati dei messaggi contenenti proposte di vendita di immobili conformi alle specifiche richieste formulate dai clienti stessi (cfr. verbale dell’udienza del 20.6.2023). Dunque, la circostanza per cui tale messaggio sia stato indirizzato alla _____, la quale ha poi effettivamente acquistato l’immobile della convenuta, prova che la stessa si fosse rivolta all’agenzia immobiliare, fornendo indicazione dei propri desiderata, e che sia stata inserita nella banca data dei soggetti che avevano chiesto specifiche informazioni all’agenzia.download riservato - non acquistabile -
Nº 6574Data 01/07/2025Downloads: 18
QUANDO AFFIDI UN INCARICO IN ESCLUSIVA A UN’AGENZIA, SEI VINCOLATO. E SE NON RISPETTI L'ACCORDO… PAGHI! SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI – GIUGNO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'aragona - legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi alla corte di appello di Napoli, la quale innovando la precedente decisione di primo grado, ha sancito testualmente che:Effettivamente la condotta della mandante _________________ integra un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale, derivante dall’inosservanza dell’obbligo di accettare e di far accettare agli eventuali aventi diritto sull’immobile, la proposta d’acquisto conforme alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Dal grave inadempimento contrattuale consegue la responsabilità ex art. 1218 cc. di _________________ (obbligata quindi a risarcire l’agenzia immobiliare per i danni subìti). 12 Quindi, è meritevole di accoglimento la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante __________ era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Durante il periodo di vigenza del contratto, _________________ ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da ____________________, per euro 250.000,00, e dunque esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, la signora Filoso si era impegnata a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.600,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso (e cioè all’avvenuta conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto). Pertanto, si ribadisce come risulti meritevole di accoglimento la domanda attorea di risarcimento dei danni, derivati dall’inadempimento contrattuale di _________________.download riservato - non acquistabile -
Nº 6573Data 25/06/2025Downloads: 3
NON CI SI PUÒ SOTTRARRE AGLI OBBLIGHI DEL PRELIMINARE DICENDO “ERO INCAPACE” SE PRIMA SI È TRATTATO A LUNGO E CON LUCIDITÀ - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MAGGIO 2025.
Sentenza ottenuta dallo Studio D’aragona-legale associati, Responsabile del procedimento avvocato Serena Leo, innanzi al Tribunale di Salerno nel maggio del 2025, la quale ha sancito testualmente quanto segue:presuntivi, deve comunque essere rigorosa e precisa (Cass. n. 26729 del 2011). Nel caso di specie, la convenuta non ha fornito elementi probatori, precisi e concordanti, circa la prospettata alterazione del processo di formazione di una volontà cosciente al momento della sottoscrizione del (qualificato) contratto preliminare di preliminare, avendo solo addotto il patimento, all’epoca dell’assunzione del vincolo negoziale, di “crisi di panico, stati di ansia e depressione”, oltre che di “attacchi isterici a cui assistevano le mediatrici nel periodo delle trattative”. Procedendo con ordine, va innanzitutto rilevato che la documentazione versata in atti a supporto della pretesa di annullamento del contratto è stata formata in epoca prossima al perfezionamento del contratto de quo agitur (29 dicembre 2016) e non appare di per sé idonea a suggerire il patimento, da parte della convenuta, di una condizione d’incapacità di autodeterminazione. La conclusione che precede appare suffragata dall’andamento assunto dalle trattative precontrattuali. Ed invero, dal dibattito processale è emersa la prova della circostanza che la convenuta ha rifiutato l’offerta di acquisto del bene per il minore prezzo di euro 230.000,00, raggiungendo con l’interlocutrice un accordo sul maggiore importo di euro 240.000,00 e convenendo altresì un accollo dei debiti maturati dalla convenuta con la compagine condominiale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6571Data 19/06/2025Downloads: 11
IL MEDIATORE NON È TENUTO AD EFFETTUARE LA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ DEI TRASFERIMENTI ANTECEDENTI ALL’ATTO DI PROPRIETÀ DEL VENDITORE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - APRILE 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio D'aragona-legali associati, responsabile del procedimento avvocato Francesco Brescia, innanzi al tribunale di Napoli, 11ª sezione civile, nell'aprile del 2025, il quale ha sancito testualmente quanto segue:E’ noto, infatti, che, secondo la prevalente giurisprudenza, il mediatore non è tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica, a meno che ciò non abbia costituito oggetto di uno specifico mandato (ex plurimis, v. in tal senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29229 del 12/11/2019). Nella specie, non pare potersi rinvenire una specifica pattuizione in tal senso nell’impegno ad accertare le “circostanze sullo stato dell’immobile risultante dai pubblici registri”, cui ha fatto riferimento la difesa della convenuta onde affermare la negligenza dell’attore. E’ la medesima convenuta, infatti, ad aver sostenuto che ella è titolare della piena ed esclusiva proprietà dei cespiti compravenduti, né le irregolarità emerse paiono agevolmente percepibili, senza contare che non risulta neppure dimostrato che esse rappresentassero effettivo e insormontabile impedimento al perfezionamento dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 5507Data 19/07/2021Downloads: 63
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER VENDITA IMMOBILE PIGNORATO IPOTECATO CON STIPULA ANTECEDENTE ALLA CANCELLAZIONE DELLE TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI E DEPOSITO SOMME FINO ALLA AVVENUTA CANCELLAZIONE
Quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che oggetto della compravendita sia un immobile pignorato oppure ipotecato oppure con debiti che siano opponibili all’acquirente, tipo debiti condominiali. il modulo prevede una particolare modalità di vendita che garantisce estrema sicurezza all’acquirente, consistente nel deposito di tutte le somme nelle mani al depositario fino alla cancellazione di tutte le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli entro un certo termine successivo alla stipula dell’atto pubblico. si consiglia vivamente l’assistenza di un professionista (avvocato) per la gestione di questo tipo di compravendita.-€ 60,00 -
Nº 317Data 08/01/2016Downloads: 92
SCAVALCO E TRUFFA ALL’AGENZIA - CONDANNATI IN SEDE PENALE ACQUIRENTE E VENDITORE PER TRUFFA ALL'AGENZIA
Sono stati condannati per truffa per aver scavalcato l'agenzia. I due compratori, difesi dall’avvocato ZZ, la pena è di 4 mesi e 15 giorni, con riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno; 6 mesi e 15 giorni invece a KK , il venditore, difeso dall’avvocato WW, condannato a pagare 2.071 euro per danno patrimoniale e 3mila euro di spese legali. Per tutti e tre pena sospesa e motivazione tra 90 giorni.download riservato - non acquistabile -
Nº 6648Data 21/07/2026Downloads: 0
IL VENDITORE NON PUÒ TRATTENERE LA CAPARRA PER IL SOLO MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER IL ROGITO SE QUESTO NON È ESSENZIALE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: dall’esame del contratto preliminare non si evinceva la natura essenziale del termine fissato per la stipula del definitivo, non emergendo dagli atti che le parti avessero inteso considerare perduta l’utilità economica dell’affare in conseguenza del suo inutile decorso. La non essenzialità del termine risultava confermata anche dal comportamento successivo delle parti, le quali avevano continuato a interloquire dopo la scadenza, concordando rinvii e mantenendo attiva la trattativa. Pertanto, la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare, con contestuale trattenimento della caparra, è stata ritenuta illegittima, in quanto intervenuta senza una preventiva diffida ad adempiere e mentre erano ancora in corso i tentativi di individuare una soluzione idonea a consentire la stipula. Accertato il grave inadempimento della promittente venditrice, il Tribunale ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dal promissario acquirente e ha condannato la venditrice al pagamento della somma di € 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 5.000,00 già ricevuta e trattenuta, oltre al pagamento delle spese legali.download riservato - non acquistabile -
Nº 1529Data 14/09/2006Downloads: 1
Se la modificazione della destinazione del fondo attraverso un’attività costruttiva è sufficiente a determinare la interversione della detenzione in possesso.-
Cassazione , sez. II civile, sentenza 31.05.2006 n° 12968.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1499Data 26/07/2006Downloads: 1
Se comporta la risoluzione sia del contratto di compravendita dei titoli, che della conseguente commissione d’acquisto, il mancato avviso al cliente della intrinseca “rischiosità” dei titoli.-
Tribunale di Firenze, sez. III civile, sentenza del 17.01.2006, n° 1142download riservato - non acquistabile -
Nº 1363Data 30/01/2006Downloads: 0
LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219
INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981download riservato - non acquistabile -
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Nº 1317Data 30/11/2005Downloads: 20
SE LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO LEGITTIMI IL MEDIATORE AD OTTENERE LA PROVVIGIONE PATTUITA.
Oggetto: Cassazione civile, sezione III, 21 luglio 2004, n. 13590. La sottoscrizione di una proposta irrevocabile di acquisto realizza gli estremi dell'affare idoneo a far maturare il diritto alla provvigione in quanto...........download riservato - non acquistabile -
Nº 1315Data 29/11/2005Downloads: 0
Cassazione civile, sez. III, 25 novembre 2003, n. 17913
Oggetto: se l'adesione del conduttore alla richiesta di aumento del canone formulata dal locatore equivale a stipula di una nuova locazione.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1298Data 14/11/2005Downloads: 1
Legge 14 maggio 1981, n. 219
Conversione in Legge del Decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.download riservato - non acquistabile -
Nº 1038Data 16/02/2005Downloads: 0
SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 7 FEBBRAIO 2005 N. 70
Oggetto: applicabilità della Legge statale sul condono edilizio.-download riservato - non acquistabile -
Nº 742Data 22/10/2003Downloads: 73
CONTRATTO preliminare di permuta
Contratto preliminare di permuta di fondo edificabile in cambio di appartamenti da costruirsi condizionato all'ottenimento delle relative concessioni nonché ad una serie di altre evenienze€ 1.000,00 -
Nº 700Data 16/10/2003Downloads: 32
MODULO VADEMECUM - MODALITA' SVOLGIMENTO VENDITA IMMOBILE PIGNORATO E CLAUSOLA PER PROPOSTA IMMOBILE PIGNORATO
In questo documento sono descritte le modalità per poter vendere un immobile pignorato senza rischi dell'acquirente come pure le clausole che occorre utilizzare nella proposta di acquisto€ 300,00 -
Nº 872Data 16/10/2003Downloads: 53
Procedimento vendita immobile pignorato.
procedimento per la vendita di immobile pignorato e ipotecato con relative clausole contrattuali e passaggi proceduralidownload riservato - non acquistabile -
Nº 796Data 17/07/2003Downloads: 6
Legge equo canone (testo vigente 31/12/98)
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Nº 795Data 17/07/2003Downloads: 1
Legge equo canone (testo storico)
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Nº 3203Data 11/01/2002Downloads: 0
QUESITO N. 011: Se il credito vantato per l'imposta comunale (ICI) gode di privilegio
Se il credito vantato per l'imposta comunale sugli immobili (ICI) gode di privilegio€ 500,00 -
























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