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Hai cercato '' chiamati all�eredit� '' ho trovato 151 documenti

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  • Nº 6645
    Data 09/07/2026
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    SCRITTURA PRIVATA DA UTILIZZARE QUANDO IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE, DOPO AVERE ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO E PRIMA DELLA STIPULA DEL ROGITO NOTARILE, DECEDE E I FIGLI O GLI ALTRI chiamati ALL’EREDITÀ NON HANNO ANCORA FORMALMENTE ACCETTATO L’EREDITÀ.
    IL MODULO CONSENTE AI chiamati ALL’EREDITÀ DI MANIFESTARE LA VOLONTÀ DI DARE SEGUITO ALLA VENDITA GIÀ CONCORDATA DAL DEFUNTO, SUBORDINANDO L’EFFICACIA DELL’IMPEGNO ALL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ E ALL’ACQUISTO DELLA TITOLARITÀ DELL’IMMOBILE. LA SCRITTURA DISCIPLINA INOLTRE IL TERMINE ENTRO IL QUALE PROCEDERE AGLI ADEMPIMENTI SUCCESSORI E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO, LA CONFERMA DEL PREZZO E DELLE SOMME GIÀ VERSATE DALL’ACQUIRENTE, NONCHÉ L’OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME E IL PAGAMENTO DI UNA PENALE NEL CASO IN CUI, DOPO AVERE ACCETTATO L’EREDITÀ, GLI EREDI SI RIFIUTINO INGIUSTIFICATAMENTE DI VENDERE.
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    Nº 6407
    Data 29/11/2024
    Downloads: 7
    L’AGENTE IMMOBILIARE CHE HA DOVUTO ASPETTARE PIU DI TRE ANNI PER OTTENERE UNA SENTENZA DI RICONOSCIMENTO DELLE PROVVIGIONI HA DIRITTO DI ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO. NEL CASO DI SPECIE IL GIUDICE HA RITENUTO CHE LA DURATA NORMALE DI UNA CAUSA DI RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI È DI TRE ANNI, PER CUI SE LA VERTENZA HA AVUTO UNA DURATA SUPERIORE CHE NON TROVA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE, L’AGENTE IMMOBILIARE DEVE ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia , innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione lavoro nell'Agosto del 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, nell’Agosto 2024, ha confermato, infatti, "che nella fattispecie il termine ragionevole di durata del processo va individuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., in tre anni, anche in considerazione della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., dalla data di notificazione della citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio;- che il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata dal 29.05.2012, data di notificazione dell’atto di citazione dell’odierno ricorrente, al 9.11.2023, data di pubblicazione della sentenza, definitiva del relativo giudizio, con cui il Giudice accoglieva la domanda attorea, per complessivi anni 11 mesi 5 e giorni 11 ed essendosi quindi verificati anni28 mesi 5 e giorni 11 di ritardo rispetto alla ragionevole durata triennale del processo come sopra indicata;- che non ricorrono cause di esclusione dall’indennizzo come individuate dall’art. 2, co. 2quinquies della L. n. 89/2001 e ss. mod., né presunzioni di insussistenza del pregiudizio come previste dall’art. 2, co. 2sexies e co. 2septies della L. n. 89/2001 e ss. mod."
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    Nº 6175
    Data 02/02/2024
    Downloads: 25
    IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.
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    Nº 6170
    Data 25/01/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.
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    Nº 5741
    Data 14/09/2022
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    Spese succieli dei balconi e griglie bocche di lupo: a chi appartengono?
    È noto che in un condominio ci siano parti comuni e parti private. Le prime sono a carico di tutti i proprietari, di regola, chiamati a contribuire alle spese di gestione in proporzione al valore millesimale ......
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    Nº 5613
    Data 04/02/2022
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    Liti condominiali in aumento per colpa degli odori
    Sarà che le chiusure, le privazioni hanno contribuito ad esacerbare gli animi, ma le liti condominiali, con la pandemia non sono diminuite. E a fare da pacieri sono chiamati gli amministratori di condominio. Come chiarisce l'Anammi (Associazione Nazional-europea AMMinistratori d'Immobili) da un sondaggio organizzato tra i suoi 13mila amministratori associati: Quasi il 60% degli amministratori deve mettere pace tra condòmini a causa degli odori di cucina. Anche grigliata, aglio e cipolla tra gli aromi sgraditi......
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  • Nº 5515
    Data 08/09/2021
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    Il mediatore ha diritto alla provvigione anche se dopo la accettazione della proposta d’acquisto, le parti non stipulano l’atto pubblico SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – CORTE DI APPELLO DI SALERNO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la Corte di Appello di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Marino Pelosi, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: La proposta di acquisto avanzata dal D. B., successivamente accettata, contiene tutti gli elementi essenziali per la qualificazione di contratto preliminare quali il consenso delle parti che abbiano la capacità di agire, la forma scritta, la esatta determinazione del bene immobile, con indicazione dell’indirizzo, delle caratteristiche dell’immobile che si vorrà trasferire, prezzo della vendita e data dell’atto notarile da stipulare (entro e non oltre il 31.12.2001). Relativamente al diritto della provvigione del mediatore va ricordato che lo stesso sorge con la conclusione dell’affare, quest’ultimo da intendersi quale operazione economica e fonte di un rapporto obbligatorio tra le parti (Cass. 8676/2009); l’affare deve pertanto ritenersi concluso con l’accettazione del 16.9.2000 da parte di I. F. della proposta di acquisto del sig. D. B. a nulla rilevando a tali fini il comportamento successivamente tenuto dal promissario acquirente e la domanda di garanzia spiegata nei confronti di quest’ultimo deve essere rigettata. Ben invero la Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 c.c., che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno (Cass. Civ. sentenza 7400/92; sentenza 24399/15). II PRINCIPIO: nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all'eredità bensì all'erede, che sia tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità….Ne consegue che la parte che procede alla riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità, mentre questi ultimi, laddove abbiano ricevuto ed accettato la notifica dell'atto di riassunzione nella veste considerata, che di certo non attribuisce per ciò solo anche la qualità di erede, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto della legittimazione ad causam, e di provare la condizione di fatto idonea ad escludere l'effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la riassunzione nei loro confronti e quella di erede.-
    € 49,00
  • Nº 5493
    Data 02/07/2021
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    In caso di intervento di più mediatori, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto ad una percentuale diversa da calcolare sulla propria provvigione. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SALERNO APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Ietto, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, bastando che abbia l’svolto tutta l’attività di promozione dell’affare, individuato i soggetti interessati alla conclusione, che li abbia messi in relazione con l’affare, avviato le trattative, risultando il tutto indifferente che l’affare sia stato concluso successivamente, anche con l’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata “ (così Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018; conformi Cass.civ., sez.III, 20.12.2005, n.28231, e Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851)”. II PRINCIPIO: L’intervento di un secondo mediatore non è di per sé circostanza sufficiente ad escludere la rilevanza causale dell’intervento del primo mediatore e quindi non è sufficiente, di per se, a compromettere il suo diritto a percepire almeno parte delle provvigioni, in mancanza della prova di un evento o di un fatto che dimostri che le nuove trattative non sono in alcun modo collegate a quelle precedenti. In particolare il giudice ha testualmente sancito che ” l’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare, né risultano parziali variazioni oggettive e/o soggettive (come si è detto, anche il prezzo è il medesimo già indicato nella antecedente proposta indirizzata tramite il primo mediatore, n.d.r.) che, peraltro, in ogni caso, non avrebbero inciso sull’identità dello stesso affare (vedi, in proposito, anche la già citata Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018). Senza tralasciare che le convenute non hanno provato un elemento peculiare ed ulteriore che abbia potuto, per l’appunto, interrompere il già rimarcato nesso eziologico diretto esistente tra l’attività di intermediazione che è stata svolta – attraverso il concordato ausilio di tutta la rete “ omissis “ ed, in special modo, della “omissis “ – dalla “omissis “, e l’atto notarile di compravendita del 27.5.2008. In particolare, né la S., né la M., né tanto meno la terza chiamata, hanno dimostrato che la ripresa delle trattative tra la stessa S. ed il R. all’indomani della seconda proposta del 6.9.2007 e, più precisamente, attraverso la terza proposta del 15.5.2008, sia intervenuta per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore (vedi, in proposito, Cass.civ., sez.III, 15.5.2001, n.6703; conformi Cass.civ., sez.III, 2.8.2001, n.10606 e Cass.civ., sez.III, 17.5.2002, n.7253)”. III PRINCIPIO: In caso di intervento di più mediatori nella conclusione di un affare, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto a percepire una percentuale della propria provvigione, proporzionale alla rilevanza del suo intervento nella conclusione dell’affare. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: ““ l'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata … all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti “ (cfr. Cass.civ, SS.UU., 8.10.1974, n.2657)”: IV PRINCIPIO: qualora nell’incarico di mediazione sia pattuito che il mediatore avrà diritto all’intera provvigione laddove l’incaricante abbia a concludere l’affare con qualcuno dei soggetti segnalati da agenzia, anche dopo la scadenza dell’incarico, non trova applicazione il disposto dell’articolo 1758 C.c., per cui l’agenzia avrà diritto all’intera provvigione, anche qualora l’affare si conclude successivamente anche grazie all’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “questa stessa clausola non rientra tra quelle previste dall’art.1469 bis c.c. e oggi trasfuse negli artt.33 e ss. del d.l.vo n. 206/’05 (il cosiddetto codice del consumo), né può essere assimilata ad esse, e ciò considerato pure che il suddetto art.6 – contemplando la possibilità di richiedere l’intero importo della provvigione pattuita alla parte che, violando gli impegni assunti, abbia, poi, venduto gli immobili ad una persona segnalata dal mediatore – è palesemente finalizzato a tutelare il mediatore medesimo da eventuali accordi o comportamenti dei contraenti mediati tesi ad escludere fraudolentemente, e comunque in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, il diritto al compenso del più volte citato mediatore per l’attività da lui svolta ed eziologicamente rilevante nella conclusione dell’affare (vedi, in tal senso, pure Trib. Bari, sez.II, 10.5.2010). Di qui il riconoscimento alla “ S. B. 2 S.r.l. “ non del mero 70% della provvigione concordata, ma della stessa provvigione concordata nella sua interezza e, dunque, pari ad € 8.640,00, I.V.A. compresa. V PRINCIPIO: Le provvigioni e gli altri patti contenuti nell’incarico di mediazione ricadono non solo sul soggetto che lo abbia sottoscritto, ma anche sugli altri venditori, avendo gli stessi comunque usufruito dell’attività del mediatore. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Tale importo – visto che l’attività di mediazione, per quanto formalmente attribuita dalla sola S. G., ha avuto ad oggetto i cespiti nella loro totalità - deve essere posto, in via solidale, a carico di entrambe le comproprietarie dei cespiti medesimi e, quindi, anche di M. S., e ciò in ragione delle seguenti argomentazioni: 1) “ ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene “ (cfr. Cass.civ., sez.II, ordinanza n.11656 del 14.5.2018; conforme Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851); 2) “ nel contratto di mediazione, i soggetti tenuti al pagamento della provvigione vanno individuati in quelli che hanno partecipato all'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 27.7.1995, n.8187)”. VI PRINCIPIO: nelle obbligazioni di valuta il creditore ha diritto al risarcimento dei danni tutte le volte in cui durante il periodo di mora messaggio medio di rendimento netto dei titoli di stato sia superiore al saggio interessi . In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Quanto, poi, alla ugualmente sollecitata rivalutazione monetaria, ossia al risarcimento del maggior danno ex art.1224 co.2° c.c., quest’ultimo – anche alla luce di un autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità – in ipotesi di “ ritardato adempimento di una obbligazione di valuta … può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali “, e “ spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta “ (cfr. Cass.civ., SS.UU., 16.7. 2008, n.19499; conformi Cass.civ., sez.L., 24.2.2009, n.4402; Cass.civ., sez.V, 31.7. 2009, n.17813; Cass.civ., sez.III, 28.9.2009, n.20753; Cass.civ., sez.II, 24.5.2010, n. 12609)”.
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  • Nº 5468
    Data 07/05/2021
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    La compravendita di un immobile con abusi non è nulla, quando siano indicati gli estremi del titolo edilizio e lo stesso sia riferibile all’immobile, anche se non coincidente. SENT. VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIB. S.MARIA CAPUA VETERE APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: L’atto di compravendita di un immobile che sia affetto da profili di irregolarità edilizia c non è nullo, in quanto ai fini della validità dell’atto di vendita basta che al suo interno siano richiamati gli estremi del titolo edilizio in virtù del quale è stato realizzato e lo stesso sia realmente esistente e riferibile all’immobile anche se non perfettamente coincidente. In particolare il giudice ha testualmente sancito quanto segue: ”Raccogliendo, quindi, le fila del discorso, ciò che rileva ai fini della verifica della validità dell’atto, è dunque l’effettiva esistenza dello strumento edilizio nonché sulla sua riferibilità all’immobile oggetto del trasferimento; proprio per la funzione di tutela della parte acquirente che la decisione identifica come ratio della legge. È quindi definitivamente delineato il confine di negoziabilità degli immobili: in presenza di una dichiarazione reale e attribuibile a quell’immobile, il contratto è valido, a prescindere dalla conformità o difformità della costruzione rispetto al titolo, per “la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità”. II PRINCIPIO: L’acquirente non è legittimato a modificare la domanda di risarcimento danni solo nell’ultimo atto difensivo introducendo voci di danno del tutto nuove e diverse, in quanto trattasi di profili che in violazione del principio contraddittorio non sono stati oggetto delle prove svolte durante il processo. In particolare il giudice ha testualmente sancito quanto segue: “non possono essere introdotti nuovi profili di inadempimento in violazione delle preclusioni perchè gli stessi necessitano di nuove indagini in fatto ed in diritto precluse se non tempestivamente allegate”.
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    Nº 5006
    Data 20/02/2019
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    TABELLA SINOTTICA QUOTE EREDITARIE SUCCESSIONE LEGITTIMA
    La tabella allegata indica le quote di eredità spettanti alle diverse categorie di parenti chiamati a succedere per legge nel caso in cui il defunto non ha lasciato disposizioni testamentarie.-
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  • Nº 401
    Data 02/05/2016
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    Quesito n°694: L’acquisto di un immobile pervenuto per usucapione breve presenta maggiori rischi rispetto all'acquisto di un immobile pervenuto per usucapione dichiarata giudizialmente? Quali sono i possibili rimedi per ridurre gli eventuali rischi?-
    Soluzione:In termini reali e probabilistici la provenienza per usucapione breve non presenta maggiori rischi rispetto a quella giudizialmente dichiarata, fermo restando la necessità di un’analisi caso per caso.- La sentenza dichiarativa dell’usucapione, infatti, è soggetta al rischio di essere impugnata ed annullata da parte di eventuali soggetti che pur avendone titolo non siano stati chiamati a partecipare al giudizio che vi ha dato luogo.- L’usucapione breve, invece, costituisce un titolo nuovo ed autonomo in favore dell’acquirente che prescinde del tutto dalla validità ed esistenza dell’usucapione che ebbe a dichiarare il venditore, salvo non si dimostri che l’acquirente non era in buona fede.- Notevoli potenzialità sono date dalla nuova soluzione offerta dalle norme sulla mediazione, che consentono di ottenere un titolo trascrivibile semplicemente mediante la relazione di un verbale che sia sottoscritto da tutti gli aventi titolo ed autenticato da pubblico ufficiale.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD
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    Nº 6521
    Data 15/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’IMMOBILE VIENE INTESTATO A UN ALTRO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, SEZIONE CIVILE NONA, 30 gennaio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che: “Orbene, appare del tutto evidente, in assenza di prova contraria sul punto, che entro il termine statuito dal documento unilaterale (16-10-2017) non vi sia stata alcuna accettazione della proposta da parte dei venditori seppur interessati ad un miglioramento dell’offerta” (così in sentenza). Ed è altrettanto vero come il Tribunale abbia opportunamente richiamato principi pertinenti in tema di compenso del mediatore: “Dunque, il “discrimen” afferente il diritto alla provvigione non può basarsi “sic et simpliciter “sulla sottoscrizione della proposta irrevocabile ma deve fondarsi sulla effettiva partecipazione del mediatore il quale deve dare concreta prova di contribuito alla conclusione dell’accordo” (così in sentenza). Tuttavia, la logica conclusione sarebbe stata riconoscere il compenso spettante al mediatore sulla base di un corretto esame delle risultanze istruttorie (doglianze a sostegno del secondo motivo di appello). Trova quindi applicazione il principio per cui il diritto del mediatore alla provvigione “consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto,la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra leparti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione” (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11127/2022). Ed ancora, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all’efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell’affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l’affare medesimo è concluso (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11655/2018) principi confermati da Cassazione Civile con l’ordinanza numero 16973 del 20 giugno 2024.
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    Nº 6265
    Data 29/05/2024
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    IL chiamato ALL’EREDITÀ CHE ABBIA POSTO IN ESSERE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI DEL DEFUNTO, COME NEL CASO IN CUI ABBIA LOCATO L’IMMOBILE RIENTRANTE NELL’EREDITÀ, DIVENTA EREDE A TITOLO UNIVERSALE E RISPONDE DI TUTTI I DEBITI DEL DEFUNTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al Tribunale di Avellino - Prima Sezione Civile, in data APRILE 2024 - Nel caso di specie, È STATO CONFERMATO, INFATTI, CHE SE IL chiamato ALL'EREDITÀ PONE IN ESSERE DEGLI ATTI CON I QUALI DISPONE DI BENI DEL DEFUNTO, COME NEL CASO IN CUI ABBIA AFFITTATO A TERZI UNO DEI BENI RIENTRATI NELL'EREDITÀ, CON TALI ATTI HA DI FATTO ACCETTATO L’EREDITÀ. PER TALE EFFETTO RISPONDERÀ CON TUTTO IL PROPRIO PATRIMONIO DI TUTTI I DEBITI DEL DEFUNTO.
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    Nº 6112
    Data 24/11/2023
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    IL CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE: UNA GUIDA RAPIDA
    Il contratto per persona da nominare si ha quando un contraente, chiamato stipulans, si riserva di nominare successivamente un terzo, chiamato electus, che diventerà il titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto fin dall’origine ovvero ex tunc.
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  • Nº 6091
    Data 14/11/2023
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    COMPRAVENDITA IN AMBITO CONDOMINIALE E OBBLIGO DI INFORMAZIONE SU LITI IN CORSO
    Il condomino che venda la sua unità immobiliare e non informi l’acquirente dell’esistenza di una causa in corso che coinvolge il condominio, può essere chiamato a rispondere di tale comportamento?
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    Nº 6060
    Data 23/09/2023
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    CHI USA PIÙ INTENSAMENTE LA SUA UNITÀ IMMOBILIARE PUÒ ESSERE chiamato AD UNA MAGGIORE CONTRIBUZIONE DEGLI ONERI CONDOMINIALI?
    Una delibera di approvazione dei riparti di spesa può a maggioranza incrementare forfetariamente le spese per l'ascensore a carico di un condomino?
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    Nº 6038
    Data 15/09/2023
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    DECORO ARCHITETTONICO: LO SPIEGA LA CASSAZIONE
    chiamata a decidere su una vicenda riguardante una lite condominiale la Cassazione ha colto l'occasione per fare chiarezza in materia di decoro architettonico (ordinanza n. 16518/2023 sotto allegata).
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    Nº 5960
    Data 24/06/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE NON ABBIA RICEVUTO INCARICO DALLE PARTI MA LE STESSE ABBIANO SEMPLICEMENTE ACCETTATO LA SUA ATTIVITA' ED ABBIANO CONCLUSO L'AFFARE DA LUI PROPOSTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA MAGGIO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, in data 13/05/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: ‘’Ciò posto e passando al merito, giova in diritto premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. ord. 869/2018). Ed ancora di recente “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. ord. n. 11443/2022). Neppure, giova soggiungere, è determinante la circostanza che l’incarico di mediazione non sia stato consacrato in un atto scritto e che manchi la prova della pattuizione, tra le parti, della misura della provvigione. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio” (cfr. Cass. civ. ord. n. 4830/12). Ed ancora “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cass. n. 11656/2018). Inoltre, come pure autorevolmente sostenuto “Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass. 21737/2010). In altri termini, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata’. II PRINCIPIO: è da ritenersi inattendibile la dichiarazione delle parti di essersi avvalse di altri mediatori laddove la stessa parte abbia dichiarato in atto pubblico di non essersi avvalso di nessun mediatore. ‘ Quanto, poi, alla dedotta conclusione dell’affare per il tramite di diversa agenzia immobiliare e, segnatamente, della F. H. I., osserva il Tribunale come la predetta circostanza risulti sconfessata dalle stesse parti convenute, le quali nell’atto pubblico di acquisto (doc. 5 produzione attorea) hanno dichiarato espressamente di non essersi avvalsi dell’opera di mediatori nella compravendita (Art. 3: “... Le parti... dichiarano... che per la presente cessione non si sono avvalsi di alcun mediatore” ). Né, al fine di sminuire il rilievo dell’emergenza documentale appena richiamata, vale opinare che l’atto pubblico non copre di fede privilegiata la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti alla presenza del pubblico ufficiale. Infatti, indiscussa la validità del richiamato principio, è comunque difficile sostenere che le parti di una compravendita abbiano dichiarato il falso dinanzi al notaio’
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    Nº 5949
    Data 03/06/2023
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    IL MEDIATORE E' LEGITTIMATO A DIMOSTRARE L’ATTIVITA' DI MEDIAZIONE ATTRAVERSO LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, CHE SONO ATTENDIBILI,A DIFFERENZA DEI VENDITORI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA- APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al IL TRIBUNALE DI NAPOLI, II SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: Orbene, opina questo giudice che la valutazione complessiva delle deposizioni induca ragionevolmente ad attribuire maggior credito a quelle rese dai testi attorei, non solo perchè intrinsecamente ed estrinsecamente coerenti tra loro, ma anche in considerazione dell'esistenza, in capo ai testimoni indotti dai convenuti, di un concreto interesse di fatto alla soccombenza dell'attrice, posto che, secondo quanto da loro stessi dichiarato, alla scadenza del mandato l'agenzia Casefuorigrotta avrebbe vanamente richiesto ai promittenti venditori il pagamento della provvigione. E infatti, sebbene un interesse di tal fatta non sia idoneo a determinare l'incapacità a deporre di cui all'art. 246 c.p.c. - per la quale è richiesto che il teste sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza - ciò non di meno, esso, assumendo i connotati di un interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso (quello dell'accertamento dell'inesistenza dell'apporto causale dell'attività svolta dall'agenzia istante nella conclusione dell'affare con gli odierni convenuti) o, anche, di un interesse relativo ad azioni ipotetiche, diverse da quella oggetto di causa, proponibile nei confronti dei testimoni dall'odierna attrice (finalizzate a ottenere il pagamento della provvigione pattuita), appare atto a scalfire l'attendibilità di questi, quanto meno in un giudizio di bilanciamento con le deposizioni rese dai testi attorei, della cui credibilità, invece, non vi è motivo di dubitare anche in considerazione della sostanziale indifferenza rispetto alle attuali parti (pur trattandosi di ex collaboratori della Casefuorigrotta, al momento della introduzione del giudizio avevano entrambi cessato ogni rapporto da tempo). II PRINCIPIO: Come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza anche di legittimità, infatti, “in ipotesi di pluralità di mediatori, non sussiste il diritto al compenso solo quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l’intervento di un mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell’affare per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore ai fini della conclusione del contratto” (Cass. n. 1120/2015). In particolare, sebbene per il configurarsi in capo al primo mediatore del diritto alla provvigione non occorra che tra l’attività di questi e la conclusione dell’affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo (nè essendo necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all’accordo definitivo), ciò non di meno si ritiene che sia necessario che - anche quando il processo di formazione della volontà delle parti sia complesso e protratto nel tempo e altri soggetti si adoperino per la conclusione dell’affare - la messa in relazione da parte del mediatore costituisca pur sempre l’antecedente necessario per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare (cfr. Cass. n. 16157/2010). Dunque, per ottenere il pagamento della provvigione, il mediatore ha l'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra l'attività mediatoria e la conclusione dell'affare. Con l'importante precisazione che la prova di tale nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc, occorrendo avere riguardo, invece, al principio della causalità adeguata o efficiente, in base al quale la conclusione dell'affare deve costituire l'effetto dell'intervento del mediatore, il che si verifica quando l'attività da questi svolta rientra nella serie dei fattori ai quali sia ricollegabile la positiva conclusione delle trattative (Cass. n. 2814/1986). Ora, calando i principi su esposti nel caso concreto, sebbene i convenuti siano giunti all’acquisto dell’immobile di proprietà D. S. dopo la scadenza del mandato conferito a C. s.r.l.s., può dirsi provato che il secondo mediatore (di cui, si badi, nessuna menzione viene fatta nell'atto pubblico di compravendita) non svolse un’attività di mediazione autonoma ma, al contrario, giunse alla conclusione dell’affare giovandosi dell’attività espletata dall'attrice, posto che il prezzo definitivo di vendita, di € 130.000,00, corrisponde a quello informalmente proposto dai B. all'esito delle trattative condotte da C. s.r.l.s. tra l'aprile e il giugno 2016 e di cui hanno riferito i testimoni escussi. Può dunque concludersi nel senso l’attività di mediazione svolta in favore dei convenuti abbia costituito – nei termini elaborati dalla prevalente giurisprudenza su richiamata - l’antecedente necessario della successiva trattativa, sfociata, poi, nella stipulazione del contratto definitivo di compravendita.
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    Nº 5844
    Data 21/01/2023
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    GLI ABUSI EDILIZI NON DETERMINANO LA NULLITA’ DELLA VENDITA, LADDOVE SI TRATTA DI DIFFORMITÀ RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO E L’ACQUIRENTE SIA STATO INFORMATO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA GENNAIO 23
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di COMPRAVENDITA immobiliare, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Bruno de Filippis - Presidente Relatore; Dott.ssa Maria Assunta Niccoli – Consigliere; Dott.ssa Giulia Carleo – Consigliere: I PRINCIPIO: LA CIRCOSTANZA CHE L’ACQUIRENTE SIA STATO INFORMATO DELL’ASSENZA DEL CERTIFIFICATO DI AGIBILITÀ, NON COSTITUISCE PROVA CHE SIA STATO ANCHE INFORMATO DELLA CIRCOSTANZA CHE L’IMMOBILE PRESENTAVA DEGLI ABUSI E CHE LI ABBIA ACCETTATI - “l’acquirente, differentemente da quanto asserito dall’appellante, non era a conoscenza delle irregolarità dell’immobile, ma anzi era stato rassicurato circa la sua conformità alla normativa urbanistica in virtù delle menzionate concessioni edilizie in sanatoria la cui differenza rispetto la agibilità è di tutta evidenza. In particolare, la concessione edilizia in sanatoria viene richiesta e rilasciata nel caso di abuso edilizio, al ricorrere di determinate condizioni inderogabili, quali, ad esempio, la circostanza che l’edificio in questione sia conforme al piano regolatore tanto al momento della sua costruzione che al momento della richiesta di concessione edilizia in sanatoria; mentre l’agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati”. II PRINCIPIO: GLI ABUSI EDILIZI NON DETERMINANO LA NULLITA’ DELLA VENDITA, LADDOVE TRATTASI DI NON CONFORMITà RISPETTO AL PROGETTO APPROVATO, E NEPPURE L’ACQUIRENTE Può CHIEDERE LA RIDUZIONE DEL PREZZO, OVE NE SIA STATO INFORMATO ALL’ATTO DELL’ACQUISTO – “Ferma restante, allora, la validità del contratto de quo, deve però aggiungersi che, nei rapporti privatistici, la non conformità della costruzione al progetto approvato dall’amministrazione non può essere ritenuta vizio della cosa, ex art. 1490 c.c., non trattandosi di una anomalia strutturale, ma si risolve, invece, sotto il profilo giuridico, in una irregolarità che assoggetta la cosa medesima al potere sanzionatorio dell’amministrazione e determina, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’inquadramento della fattispecie nell’ambito dell’art. 1489 c.c., che disciplina il caso nel quale la cosa compravenduta sia gravata da oneri o da diritti reali o personali in favore di terzi, i quali ne diminuiscano non solo il libero godimento, ma anche il valore e la commerciabilità (vedansi in tal senso già Cass. 15 novembre 1978 n. 5272; Cass. 6 dicembre 1984 n. 6399; Cass, 10 settembre 1988 n. 771). Conseguenza rilevante, connessa all’inclusione della irregolarità de qua nella previsione dell’art. 1489 c.c., è che la conoscenza di essa da parte del compratore preclude a questi la possibilità di chiedere la riduzione del prezzo, secondo quanto dispone l’art. 1480 c.c. richiamato dalla prima di dette norme; infatti degli oneri e dei diritti altrui, gravanti sulla cosa compravenduta, il venditore risponde soltanto se essi non siano stati dichiarati nel contratto o non siano stati effettivamente conosciuti dal compratore al tempo dell’acquisto, dovendosi presumere, in caso contrario, che la cosa sia stata accettata dall’acquirente nella situazione di fatto e di diritto a lui nota» (Cass., Sez. II, 28 giugno 2012, n. 10947)”.
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    Nº 5767
    Data 07/10/2022
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    HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IL MEDIATORE CHE ABBIA FATTO VISIONARE PER LA PRIMA VOLTA L’IMMOBILE ALL’ACQUIRENTE, METTENDO IN RELAZIONE LE PARTI CHE HANNO POI CONCLUSO DIRETTAMENTE LA TRATTATIVA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA OTTOBRE 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla La Corte d’Appello di Napoli - sezione terza civile - composta dai Sigg. Magistrati: Dott.ssa Maria Silvana Fusillo Presidente; Dott.ssa Marianna D’Avino Consigliere, Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: ha diritto alle provvigioni il mediatore che abbia fatto visionare per la prima volta l’immobile all’acquirente, mettendo in relazione le parti che hanno poi concluso direttamente la trattativa. Cosi testualmente: “affinché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (v. Cass. civ., sez. II, ord. 22.6.2022, n 20130 e giurisprudenza ivi richiamata)”; II PRINCIPIO: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se l’affare venga poi concluso solo da alcune delle parti che aveva messo in relazione: così testualmente: “Ebbene, poiché il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, e posto che la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso (v. Cass. civ., sez. II, 6.4.2022, n. 11127), in riforma dell’impugnata sentenza, va riconosciuto il diritto all’appellante a pretendere la provvigione da parte di C. F. e di F. E., irrilevante essendo che l’acquisto della proprietà sia avvenuto esclusivamente in favore del primo, coniugato con l’altra in regime di separazione dei beni. Infatti, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso, né alla coincidenza soggettiva tra fase delle trattative e formalizzazione del negozio (v. Cass. civ., sez. II, ord. 14.5.2018, n. 11655)”.
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    Nº 5701
    Data 13/06/2022
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    Rinuncia all'eredità
    La rinuncia all'eredità (artt. 519 e ss. c.c.) è la dichiarazione con cui il chiamato rinuncia a diventare erede e quindi ad accettare il patrimonio lasciato dal defunto. La dichiarazione è un atto solenne che va reso davanti a un notaio o nella cancelleria del tribunale del luogo in ci si è aperta la successione
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    Nº 5698
    Data 04/06/2022
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    L’accettazione non può più essere revocata quando sia giunta a conoscenza del proponente - confermata la validità di contratto preliminare della proposta di locazione: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA maggio 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di contrattualistica immobiliare innanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - maggio 2022.- In questo caso, la corte di appello di napoli - in persona del Presidente Dott. Giuseppe De Tullio e del Consigliere est. Giuseppe Gustavo Infantini ha dettato i seguenti principi:l’accettazione non può più essere revocata quando sia giunta a conoscenza del proponente; confermata la validità di contratto preliminare della proposta di locazione; basta provare l’inadempimento, ma quando si agisce per risoluzione, occorre dare prova specifica del danno patrimoniale, anche perché in mancanza non è automaticamente applicabile il danno equitativo;‘il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo solo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa; inammissibilità dell’appello incidentale tardivo sulla stauiziome delle spese trattandosi di profilo autonomo che doveva essere impugnato a prescindere dall’appello
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    Nº 5558
    Data 23/11/2021
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    Mancata registrazione del contratto di locazione concluso dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998
    Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9475 del 09/04/2021 Locazione ad uso abitativo - Art. 13, comma 7, l. n. 431 del 1998, come sostituito ex art. 1, comma 59, l. n. 208 del 2015 - Espressione "entrata in vigore della presente legge" - Interpretazione - Conseguenze - Mancata registrazione del contratto concluso dopo l'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998 - Nullità relativa di protezione - Fondamento. Il riferimento, contenuto nell'art. 13, comma 7, della l. n. 431 del 1998, come sostituito dall'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, alla "entrata in vigore della presente legge" come momento a partire dal quale devono ritenersi applicabili le disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo art. 13, va inteso secondo i criteri di interpretazione dettati dall'art. 12 delle preleggi come riguardante la data di entrata in vigore della legge modificata (l. n. 431 del 1998) e non di quella modificante (l. n. 208 del 2015). Ne deriva che i contratti di locazione ad uso abitativo stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della l. n. 431 del 1998, per i quali il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine indicato al comma 1 dell'art. 13 citato, sono affetti da nullità relativa di protezione, a prescindere dal fatto che siano stati conclusi o meno in forma scritta ed ancorché i correlati giudizi siano stati introdotti prima della modifiche apportate dal richiamato art. 1, comma 59, allo stesso art. 13; causa di nullità, pertanto, denunciabile dal solo conduttore, ricorrendo uno dei casi nei quali quest'ultimo ha la facoltà di domandare "la riconduzione del contratto a condizioni conformi". © Riproduzione Riservata
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    Nº 5497
    Data 06/07/2021
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    Infiltrazioni: la richiesta di danni si estende al condominio
    La domanda risarcitoria si estende anche nei confronti del terzo responsabile chiamato in giudizio, senza bisogno di un'apposita istanza. La Corte di Cassazione (sentenza n. 15232/2021) stabilisce che la chiamata in giudizio del Condominio come terzo responsabile, deve essere considerata una chiamata del terzo e non una chiamata in garanzia ...
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    Nº 5487
    Data 18/06/2021
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    Interruzione termine utile per l’usucapione: Cassazione
    Interruzione del termine utile per l’usucapione Ai fini dell’interruzione del termine utile per l’usucapione, ai sensi dell’art. 2944 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all’avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato.........
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  • Nº 5410
    Data 04/02/2021
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    ESCLUSO L’OBBLIGO DEL MEDIATORE DI INFORMARE L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL VENDITORE ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera Inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera Inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.
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    Nº 5088
    Data 29/07/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATO L’INCARICANTE A CORRISPONDERE LE PENALI PATTUITE STANTE LA MANCATA ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONFORME
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte incaricante al pagamento delle penali previste in incarico, stante la mancata accettazione di una proposta d’acquisto conforme.- Il Giudice, aderendo alla tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso la vessatorietà di tale previsione contrattuale ed ha disposto la condanna dell’incaricante al pagamento ritenendo sufficientemente provata la sua conoscenza della richiamata proposta, stante la comunicazione fattegli pervenire dall’agenzia immobiliare.-
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  • Nº 4997
    Data 07/02/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - CONDANNATI VENDITORE ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE INCARICO VERBALE ED INTERVENTO DI ALTRA E DIVERSA AGENZIA IMMOBILIARE.-
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare il Giudice chiamato a decidere, nonostante l’assenza di un incarico scritto e della formulazione di una proposta di acquisto, ha riposto particolare attenzione al comportamento assunto dal venditore e dagli acquirenti, i quali hanno tacitamente accettato e beneficiato dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia immobiliare attrice.- Il Giudice, inoltre, accogliendo la tesi difensiva dello studio legale d’Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a pagare l’intero importo pattuito a titolo di provvigioni, nonostante queste ultime si siano difese assumendo che l’affare sarebbe stato concluso grazie all’intervento di altra agenzia immobiliare.-
    € 200,00
  • Nº 761
    Data 07/09/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AGENTE IMMOBILIARE CON RICONOSCIMENTO DELLE RELATIVE PROVVIGIONI
    Nel caso di specie l 'agenzia era stata citata in giudizio in quanto l'attore assumeva che la stessa, in occasione della formulazione di una proposta di acquisto non lo aveva avvisato dell'esistenza di una trascrizione pregiudizievole.- Nel corso dell'istruttoria la difesa dell'Agenzia è riuscita a dimostrare che la stessa aveva avvisato l'acquirente dell'esistenza della trascrizione pregiudizievoli lamentata e che, per quanto non richiamata nella proposta, era stata comunque comunicata all'acquirente prima della consegna della caparra al venditore ottenendone il relativo consenso.- Nel corso del processo, poi, risultava che in ogni caso tale trascrizione pregiudizievole non sarebbe stata opponibile all'acquirente e comunque era stata cancellata prima della data prevista dell'atto pubblico.- Sulla base dei suddetti motivi il giudicante ha escluso la sussistenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità del mediatore, d'altro canto , invece ha riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni condannando entrambi le parti al pagamento di quanto pattuito, con aggravio delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 661
    Data 13/07/2018
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    PARERE N°799: PER LE LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO E' NECESSARIA L'ATTESTAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE FIRMATARIA DELL'ACCORDO TERRITORIALE SE QUESTO E' PRECEDENTE AL D.M. 16.01.2017?
    La risposta al presente quesito non può che essere negativa.- L’ultimo intervento normativo in materia di realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato è il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017.- Il legislatore infatti ha previsto che gli accordi territoriali, che fissano i canoni di riferimento per le locazioni di immobili in una determinata circoscrizione territoriale, stabiliscano le modalità di attestazione di conformità da effettuarsi con l’intervento di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’accordo.- L’obbligatorietà dell’attestazione trova una duplice eccezione: in riferimento ai contratti di locazione stipulati prima del D.M. 16 gennaio 2017 e in riferimento ai contratti stipulati “successivamente” al richiamato D.M., ma in Comuni in cui non risultano stipulati accordi territoriali che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.-
    € 30,00
  • Nº 483
    Data 16/12/2016
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    QUESITO N. 724 : Se il padre di un minore rinunzia all' eredità del nonno ed il minore raggiunge la maggiore età solo dopo dieci anni, può ancora accettare l eredità del nonno?
    La risposta è affermativa e può farlo entro dieci anni. Normalmente ,al chiamato all’eredità che rinuncia alla stessa, subentrano i propri discendenti per rappresentazione ossia nel luogo e nel grado del loro ascendente. In sostanza si sostituiscono in tutto e per tutto allo stesso, prendendone il posto. In tal caso il termine di prescrizione per esercitare il proprio diritto ad accettare o rifiutare l’eredità è quello decennale previsto ex articolo 480 c.c.Nel caso di specie, coloro che subentrano o dovrebbero subentrare per rappresentazione all’ erede che ha rinunciato all’eredità sono minorenni, per cui le alternative sono due: 1) ricorrere all’articolo 2942 n. 1 c.c., il quale sancisce che la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno un rappresentante legale e per sei mesi successivi dalla nomina del medesimo o dalla cessazione dell’incapacità. In sostanza, il termine di prescrizione decennale inizierà a decorrere dopo sei mesi dalla nomina del rappresentante legale dei minori. 2) nel caso in cui invece non venga nominato alcun rappresentante legale per il minore, bisognerà attendere il raggiungimento della maggiore età dello stesso. Quindi, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di eta'.
    € 20,00
  • Nº 454
    Data 08/09/2016
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L' ACQUIRENTE INTESTA L'IMMOBILE ALLA FIGLIA O AD ALTRO PARENTE.
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - 20 AGOSTO 2016.- Nel caso di specie l'agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d'Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti, per l'attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Con la sentenza in commento, Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d'Aragona, ha riaffermato il principio secondo cui:la condizione perchè sorga il diritto alla provvigione � l'dentità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscono altri a sè nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione� (Cass. Sent. n. 20549 del 2004).- Pertanto il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d'Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l'ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 441
    Data 25/07/2016
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    RECUPERO PROVVIGIONI RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE– IRRILEVANZA DELL’ECCEZIONE PROPOSTA (L’IMMOBILE PROMESSO IN VENDITA NON RISPETTAVA L’ALTEZZAM
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - Nel caso di specie l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte promissaria acquirente per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti, per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Quest’ultima, nel costituirsi eccepiva che l’affare non si era concluso e pertanto a nulla erano dovute le provvigioni in quanto l’agenzia immobiliare aveva sottaciuto volontariamente le caratteristiche effettive dello stabile, ed in particolare chel’immobile de quo non rispettava l’altezza minima di m. 2,70.- Con la sentenza in commento, Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha riaffermato il principio secondo cui:“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che,anche in presenza di un processo di formazione della volontàdelle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto (Cass. Civ. sez. III n. 3438/2002)”… E’ sufficiente, dunque, che la messa in relazione delle parti contraenti sia l’antecedente fattuale ed indispensabile (principio della causalità adeguata) per pervenire, pure attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare medesimo, con la conseguenza che la prestazione del mediatore può esaurirsi solo nel ritrovamento ed indicazione di uno dei soggetti contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle successive fasi sino alla stipula del contratto definitivo (Tribunale di Salerno, Sez. II, 15/4/2009)…. Ed una volta concluso l’affare, secondo la Cassazione, non assume rilevanza, sotto il profilo della incidenza sulla efficienza causale esclusiva o concorrente dell’opera del mediatore , l’assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia successivamente portata a termine Cass. 05/28231)”.-Pertanto il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 422
    Data 16/06/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA- IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE- RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.-
    SENTENZA - TRIBUNALE DI AVELLINO – 11 APRILE 2016.- L’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Parte venditrice, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che il prezzo richiesto all’agenzia era differente rispetto a quello effettivo a cui era stato venduto l’immobile ed in particolare disconosceva alcune parti dell’incarico di mediazione.- Il Giudice, chiamato a decidere, ha ritenuto irrilevanti le eccezioni sollevate da controparte sostenendo in primis che tale disconoscimento fosse contra legem in quanto formulato in maniera generica e senza adempiere agli oneri probatori sullo stesso incombenti e consequenziali al preteso disconoscimento; inoltre, la leggera differenza di prezzo definitivo rispetto a quello richiesto da parte venditrice “non rende di certo l’affare altro da quello oggetto della mediazione”.- Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui:”Quando l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative poi confluite nella costituzione di vincoli giuridici, le differenze non rilevanti tra le condizioni iniziali dell’affare e quelle finali non rilevano e dunque non elidono il diritto del mediatore alla provvigione, neppure se concernono il prezzo o il bene o alcune delle parti (Cass.7252/2005, Cass. 5339/2009, Cass.12527/2010 e Cass. 25851/2014).- Il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 400
    Data 02/05/2016
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    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’.- SENT. TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE – 11 FEBBRAIO 2016.-
    SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.- Nello specifico, l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei loro confronti.- , Parte venditrice, ha eccepito – tra l’altro - la nullità del contratto di mediazione in quanto stipulato da un soggetto non munito dei poteri rappresentativi della società (falsus procurator).- Il Giudice chiamato a decidere, ha ritenuto, in primis, che: ”l’unica condizione per così dire formale imposta dalla legge, non tanto per la validità del contratto di mediazione, quanto ai fini dell’insorgenza del diritto al compenso da parte del mediatore è l’iscrizione all’albo degli agenti immobiliari e nel caso de quo risulta a tutti gli effetti documentata l’iscrizione della società attrice”; Con riferimento, poi, all’eccezione sollevata da entrambe le parti convenute in ordine alla circostanza che l’incarico di mediazione non fosse stato conferito dalla proprietaria dell’immobile bensì da un soggetto terzo, il Giudice, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui: “accanto al rapporto di mediazione “tipico” è configurabile un rapporto di mediazione “atipico” a favore di un terzo, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo – purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare – può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo”(Cass. civ. 17628/2002).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 346
    Data 28/02/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI AVELLINO - GENNAIO 2016 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’ E NEPPURE MUNITO DI PROCURA SCRITTA.- In particolare l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. Parte venditrice nel costituirsi in giudizio non eccepiva l’affidamento dell’incarico bensì l’incapacità a sottoscriverlo poiché il bene era di proprietà della moglie ed agiva in assenza di procura scritta.- ll Giudice chiamato a decidere, ritenendo che:” la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”- (art. 1329 c.c.) e poiché nel caso di specie, il conferimento dell’incarico all’agenzia di mediazione può essere conferito anche orale, non essendo prevista una forma scritta ad substantiam è di evidenza assoluta che l’incaricante (falsus procurator o meglio procuratore apparente) poteva gire in assenza di procura scritta, essendo sufficiente una procura orale od anche una dichiarazione orale di essere a tanto autorizzato. - Pertanto il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello Studio d’Aragona ha fatto proprio il principio secondo cui, “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare si è concluso per effetto del suo intervento, con tanto intendendosi che tra la conclusione dell’affare e l’opera del mediatore deve sussistere un nesso di causalità e, cioè occorre che l’attività del mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare, anche quando questo sia stato concluso nell’assenza ed all’insaputa del mediatore ed anche qualora l’affare sia stato concluso dopo la scadenza del contratto (Cass. 08/23842; Cass. 03/5762; Cass. 94/2118).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 309
    Data 04/12/2015
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    QUESITO N.668 - CONTRATTO DI FITTO D'AZIENDA, SE È DOVUTA L’INDENNITA’ DI AVVIAMENTO NEL CASO DI DISDETTA DA PARTE DEL CONCEDENTE.
    RISPOSTA: No, nell'affitto d'azienda, non è dovuto l'avviamento previsto dall’art 34, legge 392/78. La Cassazione n. 6055, del 17 giugno 1998, a tal proposito ha, infatti, cosi’ statuito " la norma contenuta nell'art 34 della legge 392 del 27 luglio 1978, è dettata per i casi di cessazione del rapporto di locazione, non riguarda cioè quelli di affitto di azienda. Il diverso atteggiarsi dei due contratti, proprio in relazione al profilo dell'avviamento, rende poi ragione sia del fatto che la norma non è applicabile in via analogica all'affitto di azienda sia del fatto che la norma, così interpretata, non è costituzionalmente legittima ( Corte Costituzionale 384, 31 marzo 1998)". La sentenza richiamata ha comunque precisato che, nella locazione di immobile l'avviamento è una qualità che viene creata dal conduttore, sicchè è corretto che egli ne sia indennizzato alla cessazione del contratto; nell'affitto d'azienda, invece, non è dato configurare nell'avviamento un bene che la legge imponga sia indennizzato, in quanto esso già inerisce, inscindibilmente, al complesso aziendale dato in affitto, e perciò, nel caso di cessazione del contratto nulla spetta all'affittuario.
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