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Nº 6607Data 04/10/2025Downloads: 12
MODULO DIFFIDA DELL'AGENZIA NEI CONFRONTI DELL'INCARICANTE AL RITIRO DELLE chiavi DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO A SEGUITO DELLA SUA SCADENZA.
Quanto deve essere utilizzato: il modulo consiste in una comunicazione con la quale l'agenzia diffida l'incaricante al ritiro delle chiavi dell'immobile a seguito della scadenza dell'incarico con relativo esonero della responsabilità discendente dalla sua custodia€ 29,00 -
Nº 6254Data 22/05/2024Downloads: 20
MODULO AUTORIZZAZIONE DELL'INCARICANTE VENDITORE ALL'AGENTE IMMOBILIARE A SOSTITUIRE LA SERRATURA E LE chiavi DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE INCARICANTE PER SOSTITUIRE LA SERRATURA E LE chiavi DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INCARICO. È ASSOLUTAMENTE DA EVITARE, INFATTI, PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE chiavi SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL'INCARICANTE PROPRIETARIO.€ 99,00 -
Nº 5539Data 27/10/2021Downloads: 75
MODULO VERBALE DI RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE, MEDIANTE CONSEGNA DELLA chiavi, CON CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO NELLA LOCAZIONE NON ABITATIVA COMMERCIALE A SEGUITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER DISDETTA
Quanto deve essere utilizzato? Questo documento deve essere utilizzato quando le parti di un rapporto di locazione non abitativa, cessato a seguito di tempestiva disdetta, debbono procedere alla restituzione dell’immobile mediante consegna delle chiavi con contestuale pagamento dell’indennità di avviamento€ 60,00 -
Nº 5459Data 16/04/2021Downloads: 18
MODULO DIFFIDA DELL’INCARICANTE IN CONFRONTO ALL’AGENZIA PER LA RESTITUZIONE DELLE chiavi A SEGUITO DELL’AVVENUTA SCADENZA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE
quando deve essere utilizzata? La diffida deve essere inviata dall ‘incaricante all’agenzia tutte le volte che questa nonostante l’intervenuta scadenza dell’incarico di mediazione si rifiuta di restituire le chiavi dell’immobile€ 60,00 -
Nº 5223Data 21/02/2020Downloads: 28
MODULO - DIFFIDA DEL MEDIATORE ALL'INCARICANTE CHE IMPEDISCE LE VISITE MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE chiavi DI ACCESSO
Modello di lettera da utilizzare nel caso in cui l'incaricante impedisca le visite con sostituzione del chiavi di accesso dell'immobile in vendita€ 49,90 -
Nº 420Data 16/06/2016Downloads: 50
LETTERA - DIFFIDA DELL’ACQUIRENTE AL VENDITORE DI CONSEGNA chiavi E DI IMMEDIATA RIMOZIONE DI OGGETTI LASCIATI NELL’IMMOBILE
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui dopo la stipula del rogito, il venditore non provveda a consegnare le chiavi dell'immobile e a liberalo da cose di sua proprietà.€ 20,00 -
Nº 412Data 18/05/2016Downloads: 191
MODULO - CONSEGNA chiavi AL MEDIATORE AL CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDIAZIONE
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta l'agenzia riceve le chiavi dell'immobile oggetto dell'incarico di mediazione. Il venditore, pertanto, con la sottoscrizione di tale dichiarazione esonera il mediatore da responsabilità per fatti dolosi e/o colposi causati da terzi. (furto,etc..)€ 20,00 -
Nº 320Data 13/01/2016Downloads: 233
MODULO- RESTITUZIONE chiavi A SEGUITO DI SCADENZA INCARICO DI MEDIAZIONE
Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui scaduto l'incarico di mediazione l'agenzia restituisce le chiavi. Dichiarazione dell'incaricante con contestuale esonero di responsabilità e rinuncia ad azione giudiziaria per eventuali danni€ 20,00 -
Nº 243Data 08/07/2015Downloads: 259
MODULO - DIFFERIMENTO DATA ROGITO - INDENNIZZO PER IL RITARDO - CONSEGNA chiavi SENZA POSSESSO
€ 20,00 -
Nº 196Data 22/04/2015Downloads: 252
MODULO - CONSEGNA chiavi IN DATA ANTECEDENTE AL DEFINITIVO PER TRASFERIMENTO ARREDI .
€ 20,00 -
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Nº 4655Data 17/04/2013Downloads: 317
MODULO - VERBALE CONSEGNA chiavi , PRE - DECORRENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE.
€ 500,00 -
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Nº 4363Data 02/02/2012Downloads: 18
Locazione, la riconsegna delle chiavi comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale anche se nell’immobile rimangono beni mobili.
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Nº 3614Data 03/11/2009Downloads: 3
Se il locatore può pretendere il pagamento del canone e il risarcimento dei danni causati all’immobile nel caso in cui alla data del recesso il conduttore non riconsegni le chiavi.-
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Nº 4654Data 01/01/2002Downloads: 127
VERBALE consegna chiavi pre-decorrenza contratto di locazione
€ 300,00 -
Nº 6291Data 16/07/2024Downloads: 8
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE DOPO LA VISITA VIENE ESTROMESSO DALLE TRATTATIVE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Caterina Carretta, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel maggio 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che dopo la visita, l’acquirente abbia dichiarato di non essere interessato all’acquisto e dopo pochi giorni anche il venditore abbia ritirato le chiavi dichiarando di non voler più vendere, non esclude la rilevanza dell’intervento svolto dal mediatore, per cui lo stesso ha diritto alle provvigioni nel momento in cui le stesse parti ebbero a concludere il medesimo affare da lui proposto.download riservato - non acquistabile -
Nº 650Data 25/06/2018Downloads: 41
ALLEGATO INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA CON PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE A CARICO DELL'ACQUIRENTE
Da allegare all'incarico di mediazione nell'ipotesi in cui l'agenzia immobiliare per accordi con l'impresa di costruzione offra la possibilità che l'immobile sia ristrutturato chiavi in mano a spese dell'acquirente secondo progetto presentato già al momento in cui l'immobile è propost.-€ 100,00 -
Nº 440Data 25/07/2016Downloads: 9
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso
Locatore non può rifiutare la consegna dell’immobile se i danni sono d’uso. Tribunale, Taranto, sez. II, sentenza 05/05/2016 n° 1493.- Il locatore non può rifiutare di ricevere dal conduttore le chiavi dell’immobile, per via della presenza di danni, qualora essi siano riconducibili all’uso del bene e rientrino tra le opere di manutenzione ordinaria, spettanti al proprietario. Così si è pronunciato il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione, con la sentenza 5 maggio 2016. Nella vicenda in esame, la locatrice di un immobile aveva citato in giudizio il conduttore dello stesso, lamentando che quest’ultimo aveva deciso recedere dal contratto anzitempo senza alcun preavviso scritto, per cui richiedeva il pagamento dei canoni insoluti fino alla scadenza naturale del contratto. Inoltre, parte attrice aveva rifiutato di ricevere le chiavi dell’appartamento, per via della presenza di danni imputabili all’inquilino, confermati altresì dalla consulenza tecnica effettuata in un procedimento di accertamento tecnico preventivo, nel frattempo promosso. Il convenuto si costituiva in giudizio sostenendo che in realtà il contratto si era sciolto anticipatamente per mutuo consenso, che le parti avevano concordato che il rilascio dell’immobile dovesse avvenire in un determinato giorno per le esigenze familiari della locatrice, nonché avevano stabilito una data per il sopralluogo di rito e la riconsegna delle chiavi. La locatrice però aveva rifiutato la restituzione dell’immobile, ritenendo che vi fossero dei danni imputabili al conduttore. Il Tribunale adìto ha rilevato che debba ritenersi provata la circostanza che le parti avessero concordato due incontri, e durante l’ultimo la locatrice ha rifiutato la restituzione dell’appartamento per la presenza di danni. Ciò dimostra palesemente la volontà di quest’ultima di sciogliere consensualmente il contratto, altrimenti non avrebbe accettato di partecipare a tali incontri, fissati appunto per la riconsegna dell’immobile, ma avrebbe rifiutato, sostenendo che il contratto doveva ancora considerarsi vincolante fino alla sua scadenza contrattuale. Pertanto, è da ritenersi provato il mutuo consenso allo scioglimento del contratto. Inoltre, il rifiuto della locatrice alla riconsegna delle chiavi, è legittimo solo in caso di riscontro di gravi danni determinati da innovazioni o da gravi violazioni imputabili al conduttore, come ha rilevato la Suprema Corte nella sentenza n. 12977 del 24 maggio 2013. Dunque anche quando il rapporto contrattuale sia cessato ma continui di fatto ad esistere, ex art. 1591 c.c., andranno applicati i principi della buona fede e della proporzione tra entità dell’illecito denunziato e forma di autotutela consentita, per cui il rifiuto di ricevere le chiavi dell’immobile da parte del locatore è conforme alla buona fede solo quando i danni all’immobile ed il diritto al risarcimento derivino dalla violazione dell’obbligazione di piccola manutenzione ex art. 1575 c.c.gravante sul conduttore, diversamente tale rifiuto non è meritevole di tutela. Non va comunque esclusa la possibilità per il locatore di agire giudizialmente per ottenere il ristoro dei danni che ritiene di aver subito, senza essere autorizzato ad avvalersi del potere di rifiutare la riconsegna della cosa locata. Inoltre, nel caso in oggetto, come si può desumere dalla descrizione dei luoghi contenuta nell’A.T.P., il danno lamentato da parte attrice sarebbe consistito nella spesa per la tinteggiatura di tutto l’immobile, che secondo giurisprudenza consolidata, rientra nelle opere di ordinaria manutenzione, dunque gravanti sulla parte locatrice. In effetti, a norma degli artt. 1590 c.c. (“Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”) e 1576, I co, c.c. (“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore”), sono esclusi i danni dipendenti dall’usura dell’immobile, ovvero quelli non riconducibili alla violazione dell’obbligo di provvedere alla piccola manutenzione, come nella vicenda esaminata.download riservato - non acquistabile -
Nº 138Data 26/01/2015Downloads: 4
SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTI DI PASSAGGIO SU DI UN FONDO.
In particolare il Giudice in accoglimento integrale della linea difensiva dello Studio d’Aragona ha riconosciuto il diritto di possesso dell’istante sul cancello di ingresso del relativo fondo, ordinando a parte convenuta di consegnare nell’immediato le chiavi del cancello, oltre che ad eliminare il materiale ivi collocato che ne ostruiva il passaggio.-€ 100,00 -
Nº 4421Data 19/04/2012Downloads: 219
MODULO - DICHIARAZIONE PROMITTENTE VENDITORE DI IMMISSIONE NEL POSSESSO LEGALE DELL’IMMOBILE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.
€ 500,00 -
Nº 1440Data 06/06/2006Downloads: 0
Se e come applicare le norme antifumo in condominio.-
Se e come applicare il divieto antifumo alle parti comuni dell'edificio condominiale e come individuare il soggetto deputato a far valere tale divieto.-download riservato - non acquistabile -
Nº 717Data 08/03/2004Downloads: 83
CONTRATTO di locazione ad uso abitativo ex L. 431/98 con riduzione canoni per miglioramenti
trattasi di contratto in cui la riduzione del canone si giustifica quale compensazione con i miglioramenti (attenzione - In Giuriprudenza è discussa la validità - se ne sconsiglia l'utilizzo, solo se necessario e previo esonero resp).-€ 1.000,00 -
Nº 977Data 04/02/2003Downloads: 87
MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA TRA CONDUTTORE E SOGGETTO INTERESSATO ALL'ACQUISTO - PROPONENTE ACQUIRENTE CONDIZIONATA ALL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA
Quando deve essere utilizzata: il modulo deve essere utilizzato quando il proponente acquirente, firmatario di una proposta intenda assicurarsi che l'immobile verrà rilasciato dal conduttore in caso di accettazione della proposta€ 99,00 -
Nº 1383Data 17/09/2002Downloads: 209
MODULO -Risoluzione contratto di locazione con rilascio differito e penale
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato quando conduttore e locatore convengono di risolvere anticipatamente il contratto di locazione, pattuendo però la restituzione dell'immobile in un momento successivo con l'intesa che l'avvenuto restituzione si provvederà al rimborso della cauzione.è previsto anche che in caso di ritardo nella restituzione dell'immobile il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale€ 59,00 -
Nº 1429Data 06/09/2002Downloads: 384
CONTRATTO di locazione ad uso abitativo ex L. 431/98 LIBERO ( quattro + quattro )
contratto di locazione ad uso abitativo ex L.431/98 libero€ 1.000,00
























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