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Nº 5387Data 27/11/2020Downloads: 336
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON clausola diritto DI recesso acquirente IN CASO DI MANCATO ottenimento DEL mutuo ED AUTORIZZAZIONE AL MEDIATORE AL PROSEGUIMENTO DELLA PROMOZIONE DELL'AFFARE E RICONOSCIMENTO diritto DI recesso AL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI CHE ACQUISTANO SENZA SUBORDINAZIONE mutuo
Quando va utilizzato: Il modulo va utilizzato quando si intende subordinare la proposta all’ottenimento del mutuo ma contemporaneamente si vuole continuare l’attività di promozione dell'affare per verificare se si riesce a trovare un acquirente disposto a comprare nell’ipotesi in cui mutuo non sia concesso, oppure che intenda comprare in contanti in modo che non ci sia necessità di attendere l’esito della pratica di muto del primo acquirente€ 60,00 -
Nº 5406Data 27/01/2021Downloads: 59
MODULO clausola CON LA QUALE SI RICONOSCE ALL’acquirente IL diritto DI recesso QUALORA LE VERIFICHE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ E ALL’ASSENZA DI VIZI DELL’IMMOBILE DIANO ESITO NEGATIVO E SI LIBERANO I VENDITORI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ
A cosa serve? La clausola deve essere utilizzata quando I venditori intendono riconoscere all’acquirente la possibilità di recedere dal contratto qualora le sue verifiche sulla regolarità e sull’assenza di vizi diano esito negativo ma d’altra parte vogliono essere esonerati da ogni qualsiasi responsabilità qualora poi l’acquirente decida di acquistare€ 60,00 -
Nº 283Data 26/10/2015Downloads: 206
MODULO - LETTERA DEL MEDIATORE AL VENDITORE PER INFORMARLO DELL' ottenimento DEL mutuo DA PARTE DELL'acquirente - RICHIESTA INFORMAZIONI E CONVOCAZIONE PER LA STIPULA.
Ipotesi di preliminare sottoposto a condizione sospensiva di ottenimento del mutuo e obbligo per il venditore di procedere alla regolarizzazione edilizia urbanistica dell'immobile . Approvazione di mutuo. Richiesta dell'acquirente di informazioni in ordine alla situazione edilizia e invito alla stipula del rogito.€ 50,00 -
Nº 6433Data 16/12/2024Downloads: 79
clausola CHE CONSENTE ALL'acquirente DI RECEDERE DALLA PROPOSTA SE NON OTTIENE IL mutuo.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA clausola DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE RISERVARE ALL'acquirente LA POSSIBILITÀ DI RECEDERE DAL CONTRATTO NELL'IPOTESI IN CUI NON OTTENGA IL FINANZIAMENTO IPOTECARIO.€ 99,00 -
Nº 5500Data 08/07/2021Downloads: 101
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO IMMOBILE CON IRREGOLARITÀ EDILIZIE, CON ESCLUSIONE GARANZIE NELLA VENDITA, CON diritto DI recesso DELL’acquirente ALL’ESITO VERIFICHE ED IN CASO DI MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la possibilità di recesso da parte dell’acquirente qualora l’immobile non sia rilasciato dal conduttore. Prevede anche che la caparra viene lasciata in deposito al mediatore fino alla scadenza dei suddetti termini di recesso; prevede, in ultimo, l’esclusione della solidarietà dei venditori in caso di restituzione e la sospensione dei termini fino alla regolarizzazione delle pratiche successorie€ 60,00 -
Nº 5411Data 05/02/2021Downloads: 40
MODULO VENDITA IMMOBILE LOCATO: clausola PROMESSA DEL CONDUTTORE DI RILASCIO E PREVISIONE DEL diritto DELL'acquirente, IN CASO DI MANCATO RILASCIO ENTRO IL TERMINE PROMESSO, DI RECEDERE O SUBENTRARE NEL CONTRATTO
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato ed il conduttore si è impegnato, verbalmente o per iscritto, a rilasciare l'immobile entro una certa data, con l'intesa che ove questo non avvenga l'acquirente potrà recedere dal contratto o subentrare nella locazione€ 60,00 -
Nº 5396Data 15/01/2021Downloads: 8
PARERE 909 - Se legittimo il recesso dell'acquirente che abbia scoperto che l'immobile, contrariamente a quanto promesso, è privo di un documento idoneo a dimostrare il diritto ad utilizzare in esclusiva un posto auto nello spazio condominiale
Sulla base dei precedenti giurisprudenziali individuati, è possibile affermare che nel caso di specie all’acquirente è consentito recedere dal contratto con diritto al risarcimento dei danni, ovvero al diritto del doppio della caparra, ove prevista....€ 29,90 -
Nº 6013Data 19/07/2023Downloads: 20
MODULO clausola recesso acquirente MANCATA LIBERAZIONE IMMOBILE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA? DEVE ESSERE INSERITA IN PROPOSTA O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI CONVENGONO CHE QUALORA L’INQUILINO NON RILASCI L’IMMOBILE PER LA DATA PREVISTA, L’acquirente POTRÀ RECEDERE DAL CONTRATTO.€ 59,00 -
Nº 701Data 29/11/2004Downloads: 28
clausola consegna immobile previo ottenimento mutuo
Oggetto: clausole da inserire nella proposta d'acquisto o nel contratto preliminare allorquando il promittente venditore intende conservare la detenzione del cespite fino all'effettivo incasso del saldo proveniente da netto ricavo del mutuo.€ 300,00 -
Nº 4930Data 29/05/2014Downloads: 20
QUESITO N. 563 : Contratto di locazione e diritto di recesso. Se è valida la clausola con la quale il conduttore rinuncia al diritto di recesso.
€ 500,00 -
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Nº 5911Data 20/04/2023Downloads: 10
LA clausola CHE PREVEDE IL PAGAMENTO DEL SALDO A MEZZO mutuo IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)download riservato - non acquistabile -
Nº 6170Data 25/01/2024Downloads: 22
IL MEDIATORE HA diritto ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL mutuo - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6384Data 31/10/2024Downloads: 69
CONDIZIONE SOSPENSIVA PER CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’acquirente, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IL SUO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'ottenimento DI UN FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA clausola DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE CONDIZIONARE L'IMPEGNO DI ACQUISTO DELL'acquirente ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA DELLO STESSO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'ottenimento DA PARTE DELL'acquirente DI UN FINANZIAMENTO.€ 99,00 -
Nº 6280Data 01/07/2024Downloads: 119
MODULO AUTORIZZAZIONE DEL PROPONENTE acquirente ALLA CONSEGNA AL VENDITORE DELL'ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONCESSIONE DEL mutuo O FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE LA CAPARRA RESTA IN DEPOSITO PRESSO L'AGENZIA FINO ALL'ottenimento DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'acquirente, QUEST'ULTIMO DOPO L'ottenimento DEL mutuo AUTORIZZA L'AGENZIA ALLA CONSEGNA DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA. IL MODULO COMPRENDE ANCHE LA RICEVUTA DA PARTE DEL VENDITORE.€ 99,00 -
Nº 5191Data 17/01/2020Downloads: 152
MODULO - CONDIZIONE SOSPENSIVA ottenimento mutuo PARERE REDDITUALE E PERIZIA - VERSIONE SINTETICA
Modello di condizione sospensiva di ottenimento mutuo da inserire in proposta di acquisto nel caso in cui il proponente acquirente voglia subordinare gli effetti del preliminare al parere favorevole reddituale e tecnico dell'istituto finanziario scelto per il pagamento del prezzo di vendita€ 49,90 -
Nº 5192Data 17/01/2020Downloads: 226
MODULO - CONDIZIONE SOSPENSIVA ottenimento mutuo PARERE REDDITUALE E PERIZIA - VERSIONE COMPLETA
Modello di condizione sospensiva di ottenimento mutuo da inserire in proposta di acquisto nel caso in cui il proponente acquirente voglia subordinare gli effetti del preliminare al parere favorevole reddituale e tecnico dell'istituto finanziario scelto per il pagamento del prezzo di vendita€ 59,90 -
Nº 651Data 27/06/2018Downloads: 135
clausola PER CONTRATTO PRELIMINARE RELATIVO AD IMMOBILE PRIVO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ CON ESPRESSA RINUNZIA DELL’acquirente
clausola da inserire nel contratto preliminare quando oggetto di vendita sia un immobile privo del certificato di agibilità e si è convenuto che l'acquirente rinunci al ottenimento.-€ 50,00 -
Nº 385Data 19/04/2016Downloads: 139
MODULO - LETTERA DEL VENDITORE ALL'acquirente DI COMUNICAZIONE DI recesso DALLA PROPOSTA IN CUI SIA STATO ESPRESSAMENTE PREVISTA LA POSSIBILITA' DI VENDITA A TERZI FINO A QUANDO L'acquirente NON ABBIA REPERITO UN FINANZIAMENTO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell' ipotesi in cui in pendenza della condizione di ottenimento mutuo,l’acquirente abbia espressamente autorizzato il venditore e l’agenzia a continuare a proporre l’affare e a concludere con terzi.€ 50,00 -
Nº 6492Data 11/03/2025Downloads: 26
MODULO DICHIARAZIONE DI RICHIESTA DI ESECUZIONE IMMEDIATA DEL SERVIZIO E ACCETTAZIONE DELLA PERDITA DEL diritto DI recesso.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'INCARICO VIENE SOTTOSCRITTO FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI ED IL CONSUMATORE HA RICEVUTO L'INFORMATIVA SUL diritto DI recesso. IN TAL CASO SE RICHIEDE CHE L'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE INIZI IMMEDIATAMENTE, PUÒ RINUNCIARE AL diritto DI recesso QUALORA L'AGENZIA PRIMA DEL TERMINE DI 14 GIORNI RIESCA A RITIRARE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME.€ 99,00 -
Nº 6491Data 07/03/2025Downloads: 30
MODULO COMUNICAZIONE DEL PROMITTENTE VENDITORE AL PROPONENTE acquirente DI AVVENUTA SCADENZA TERMINE recesso, INVITO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE ATTO SUCCESSIVO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE acquirente PER RECEDERE NEL CASO IN CUI NON GLI SIA CONCESSO IL mutuo IPOTECARIO CON QUESTA COMUNICAZIONE IL PROMETTENTE VENDITORE, STANTE L'AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE, INVITA L'acquirente A PROCEDERE AL VERSAMENTO DELLE TRACCE DI PREZZO SUCCESSIVE ED A PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI.€ 99,00 -
Nº 865Data 13/01/2025Downloads: 145
MODULO COMUNICAZIONE recesso EX ARTICOLO 1385 C.C. DALLA PROPOSTA D’ACQUISTO OVVERO DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, SIA DAL PROPONENTE acquirente CHE DAL PROMISSARIO VENDITORE, CON TRATTENIMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA VERSATA O RICHIESTA DEL DOPPIO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMISSARIO VENDITORE OPPURE IL PROMITTENTE acquirente, A SEGUITO DEL GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE, INTENDA COMUNICARE IL PROPRIO recesso DAL CONTRATTO EX ARTICOLO 1385 C.C. MANIFESTANDO L'INTENZIONE DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LA CAPARRA VERSATA O DI RICHIEDERE IL DOPPIO DELLA STESSA, A SECONDA SE VIENE INVIATA DAL VENDITORE O DALL'acquirente.€ 99,00 -
Nº 6437Data 18/12/2024Downloads: 1
IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE acquirente, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA diritto AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’acquirente PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'IMMOBILE SENZA TITOLO A FAR DATA DAL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."download riservato - non acquistabile -
Nº 6412Data 03/12/2024Downloads: 49
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO - PRELIMINARE MEDIANTE IL QUALE IL PROPONENTE acquirente SI ACCOLLA L'ELIMINAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE AL FINE DELL'ottenimento DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROPONENTE acquirente, DOPO AVER ACCETTATO LE IRREGOLARITÀ EDILIZIE SECONDARIE DA CUI L'IMMOBILE È AFFETTO, DECIDE DI PROCEDERE A SUE SPESE ALL'ELIMINAZIONE DI QUESTE IRREGOLARITÀ PER OTTENERE L'ESITO FAVOREVOLE DELLA PERIZIA PREVENTIVA ALL'ottenimento DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE CONDIZIONA LA PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE.€ 99,00 -
Nº 6395Data 11/11/2024Downloads: 27
MODULO COMUNICAZIONE DELL'acquirente AL VENDITORE ED AL MEDIATORE DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA REALIZZAZIONE CONDIZIONE mutuo.
QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'acquirente INTENDE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DEL MANCATO ottenimento DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA CAPARRA SIA STATA CORRISPOSTA MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA NON INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.€ 100,00 -
Nº 6242Data 15/05/2024Downloads: 4
L’acquirente DI UN FONDO ABUSIVO HA diritto ALLA RESTITUZIONE DEL PREZZO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi alla Corte di Appello di Salerno - Prima Sezione Civile, nel GENNAIO 2024 - Nel caso si specie, È STATO CONFERMATO, INFATTI, che l’acquirente della porzione d un fondo ha diritto alla restituzione del prezzo allorquando risulti che il venditore ha effettuato una lottizzazione abusiva, anche nel caso in cui la vendita del lotto effettivamente venduto sia stata mascherata stipulando un atto in cui si vende, in luogo del lotto effettivamente consegnato, la mera quota ideale di una maggiore estensione che è stata di fatto abusivamente lottizzata mediante suddivisione in singole e ben individuati lotti che sono stati venduti a diversi acquirenti.download riservato - non acquistabile -
Nº 417Data 08/02/2024Downloads: 468
MODULO - ALLEGATO INCARICO DI MEDIAZIONE SOTTOSCRITTO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI CON INFORMAZIONI CIRCA IL diritto DI recesso DEL CONSUMATORE – versione gennaio 2024.
QUANDO VA UTILIZZATO? MODULO SCHEDA INFORMATIVA CIRCA IL diritto DEL recesso DEL CONSUMATORE DA ALLEGARE ALL'INCARICO DI MEDIAZIONE QUANDO VIENE SOTTOSCRITTO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI.- LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE COMPORTA L'ESTENSIONE DEL diritto DEL CONSUMATORE A 1 ANNO E 14/30 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE.- MODULO AGGIORNATO CON LA RIFORMA DEL 2023 CHE HA ESTESO IL PERIODO DI recesso A 30 GIORNI NEL CASO IN CUI L'INCARICO VENGA SOTTOSCRITTO IN OCCASIONE DI VISITA NON CONCORDATA.€ 99,00 -
Nº 6035Data 13/09/2023Downloads: 3
IL MEDIATORE NON HA diritto ALLE PROVVIGIONI SE NON PROVA DI AVER COMUNICATO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E LA FIRMA DI RICEZIONE DELLA PROPOSTA ACCETTATA DELL'acquirente NON PROVA NULLA SE E' STATA APPOSTA PRIMA DELL'ACCETTAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA --
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI AVELLINO - II SEZIONE CIVILE, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in data 30 MAGGIO 2023, che ha accolto il seguente principio: Il mediatore non ha diritto alle provvigioni se non prova di aver comunicato l’accettazione della proposta all’acquirente entro il termine di validità della stessa e tale prova non può essere data dalla firma di ricezione della proposta accettata, quando vi è prova che tale firma è stata apposta insieme alla firma della proposta, quando non era stata ancora accettata: Cosi testualmente: “Anzi, in senso contrario, giova evidenziare che è emerso come l’attore, promissario acquirente, ha sottoscritto l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia immobiliare che attestava la ricezione della proposta di acquisto accettata, ma ciò è avvenuto in assenza della conoscenza dell’accettazione come emerge dalla mancata presenza della firma dei promittenti venditori sulla proposta nelle parte riservata all’accettazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5843Data 18/01/2023Downloads: 15
IL MEDIATORE HA diritto ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’acquirente HA ACQUISTATO DOPO UN ANNO ED ANCHE SE HA SCOPERTO CHE L’IMMOBILE ERA ANCORA IN VENDITA SU UNA PIATTAFORMA DI ANNUNCI IMMOBILIARI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – GENNAIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al Tribunale di Napoli Nord - Seconda Sezione Civile - IL GIUDICE dott. Alfredo Maffei - PRINCIPIO: IL MEDIATORE HA diritto ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’acquirente HA ACQUISTATO UN ANNO DOPO, QUANDO HA SCOPERTO CHE L’IMMOBILE ERA ANCORA IN VENDITA SU UNA PIATTAFORMA DI ANNUNCI IMMOBILIARI Ebbene, le circostanze acquisite dall'istruttoria convincono del fatto che l'attività dell’agenzia dell’attrice, pur interrottasi prima della vendita, abbia costituito antecedente necessario della conclusione dell'affare. Invero, l'interessamento di una diversa agenzia immobiliare e il reperimento da parte del convenuto di un contatto con quest’ultima grazie ad un annuncio pubblicitario curato dalla stessa non valgono ad interrompere il nesso causale tra l'attività iniziale della prima agenzia (che ha consentito l'individuazione e l'apprezzamento dell'immobile da parte dell’acquirente) e la decisione di portare a compimento la compravendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 5767Data 07/10/2022Downloads: 13
HA diritto ALLE PROVVIGIONI IL MEDIATORE CHE ABBIA FATTO VISIONARE PER LA PRIMA VOLTA L’IMMOBILE ALL’acquirente, METTENDO IN RELAZIONE LE PARTI CHE HANNO POI CONCLUSO DIRETTAMENTE LA TRATTATIVA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA OTTOBRE 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla La Corte d’Appello di Napoli - sezione terza civile - composta dai Sigg. Magistrati: Dott.ssa Maria Silvana Fusillo Presidente; Dott.ssa Marianna D’Avino Consigliere, Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: ha diritto alle provvigioni il mediatore che abbia fatto visionare per la prima volta l’immobile all’acquirente, mettendo in relazione le parti che hanno poi concluso direttamente la trattativa. Cosi testualmente: “affinché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (v. Cass. civ., sez. II, ord. 22.6.2022, n 20130 e giurisprudenza ivi richiamata)”; II PRINCIPIO: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se l’affare venga poi concluso solo da alcune delle parti che aveva messo in relazione: così testualmente: “Ebbene, poiché il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, e posto che la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso (v. Cass. civ., sez. II, 6.4.2022, n. 11127), in riforma dell’impugnata sentenza, va riconosciuto il diritto all’appellante a pretendere la provvigione da parte di C. F. e di F. E., irrilevante essendo che l’acquisto della proprietà sia avvenuto esclusivamente in favore del primo, coniugato con l’altra in regime di separazione dei beni. Infatti, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso, né alla coincidenza soggettiva tra fase delle trattative e formalizzazione del negozio (v. Cass. civ., sez. II, ord. 14.5.2018, n. 11655)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5622Data 21/02/2022Downloads: 33
MODULO COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’acquirente DI AVVENUTO ESERCIZIO DEL diritto DI PRELAZIONE DA PARTE DELL’INQUILINO CON INVITO A RITIRARE LE SOMME VERSATE
Quando deve essere utilizzato: Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che nell’ambito della compravendita dell’immobile locato per Uso non abitativo il conduttore abbia esercitato il diritto di prelazione che gli era stato notificato in quanto ne aveva diritto. Per effetto di tale comunicazione il primo acquirente viene invitato, stante l’inefficacia della proposta discendente dall’esercizio del diritto di prelazione, a ritirare le somme – caparra che aveva versato.-€ 60,00 -
Nº 5470Data 08/05/2021Downloads: 150
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PRELIMINARE CON IMPEGNO VENDITORE A SANARE IRREGOLARITÀ EDILIZIE ED IN MANCANZA FACOLTÀ DI recesso acquirente
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato in allegato alla proposta d’acquisto - preliminare, quando oggetto della compravendita sia un immobile che presenti irregolarità edilizie ed il venditore si impegna a regolarizzarle entro una certa data, con l’intesa che se entro il termine convenuto non ci sia stata la regolarizzazione, oppure ci sia stato parere negativo, è attribuita all’acquirente la facoltà di recesso€ 60,00 -
Nº 5450Data 03/04/2021Downloads: 153
MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE acquirente DI MANCATA CONCESSIONE DEL mutuo POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA E RICEVUTA DELLA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente comunica che il mutuo che condiziona la proposta non è stato concesso e richiede la restituzione dell’assegno costituente caparra confirmatoria. Il modulo contiene al suo interno anche la ricevuta di restituzione della caparra. In questo caso, però, se è possibile è meglio ottenere l’autorizzazione alla restituzione della caparra da parte del venditore. A tal fine è stato predisposto il modulo n. 5052€ 99,00 -
Nº 5404Data 27/01/2021Downloads: 23
MODULO clausola CON LA QUALE L’acquirente ESCLUDE CHE L’IMMOBILE SIA STATO PROPOSTO DA ALTRE AGENZIE
a cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto, oppure del contratto preliminare, quando il venditore vuole essere garantito sul fatto che l’acquirente non ha visionato, o comunque non gli è stato proposto, l’immobile da altre agenzie, al fine di evitare il rischio che possa essere esposto alla possibilità di pagare la provvigione a due agenzie diverse.-€ 60,00 -
Nº 5370Data 06/11/2020Downloads: 13
Riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni che ha fatto effettuare solo la visita all'acquirente - sentenza vittoriosa Studio d'Aragona - Ottobre 2020
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - Legali Associati in materia di Intermediazione Immobiliare. In questo caso il Tribunale di Napoli Nord, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo Studio d'aragona - Legali Associati ha Riconosciuto il diritto del mediatore alla provvigione che aveva fatto visionare l'immobile all'acquirente. Il tribunale ha riconosciuto che ai fini del diritto del mediatore le provvigioni basta che lo stesso abbia messo in relazione le parti con l'affare. Il tribunale di Napoli nord pertanto ha condannato controparte a corrispondere le provvigioni, con spese legali e interessi.€ 49,00