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Nº 6338Data 06/08/2024Downloads: 6
MODULO - comunicazione DEL MEDIATORE AL COMPROPRIETARIO DI comunicazione messa IN vendita quote ED INVITO A CONSENTIRE LE VISITE.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO INCARICO PER LA vendita DELLE quote DI COMPROPRIETÀ DI UN IMMOBILE, INTENDE FARNE OFFERTA DI ACQUISTO AGLI ALTRI COMPROPRIETARI E, COMUNQUE, RICHIEDERE I GIORNI E GLI ORARI IN CUI GLI IMMOBILI POSSONO ESSERE VISIONATI CON CLIENTI INTERESSATI.€ 99,00 -
Nº 252Data 21/07/2015Downloads: 99
MODULO - LETTERA DEL LOCATORE AL CONDUTTORE DI comunicazione messa IN vendita IMMOBILE E RICHIESTA TEMPI PER VISITE IMMOBILE LOCATO
quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando il locatore intende comunicare al conduttore che ha messo in vendita l'immobile attraverso una agenzia immobiliare e chiede i tempi per far visionare gli immobili ad eventuali interessati all'acquisto€ 20,00 -
Nº 5892Data 01/04/2023Downloads: 19
DIFFIDA ANTISCAVALCO COMPRAvendita CAPANNONI E LOCALI COMMERCIALI O DI PROPRIETA’ DI SOCIETA’ - comunicazione DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: MODELLO DI LETTERA DA INVIARE ALL'INCARICANTE VENDITORE QUANDO LA COMPRAvendita ABBIA AD OGGETTO CAPANNONI, LOCALI COMMERCIALI O COMUNQUE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ, PER CHIEDERE INFORMAZIONI QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO CHE LA TRATTATIVA INSTAURATA TRAMITE L'AGENZIA STIA PROSEGUENDO SEGRETAMENTE TRA LE PARTI ED AVVISARE CHE SARANNO COMUNQUE DOVUTE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE. QUESTO MODELLO OLTRE A COSTITUIRE PROVA DELLA messa IN RELAZIONE IN UN EVENTUALE PROCESSO DETERMINA ANCHE UN SIGNIFICATIVO EFFETTO DETERRENTE CONTRO IL RISCHIO DI SCAVALCHI. INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE A MEZZO PEC.€ 59,00 -
Nº 407Data 13/05/2016Downloads: 16
MODULO - ATTO DI TRANSAZIONE A SEGUITO DI TRASCRIZIONE DI CITAZIONE SULL'IMMOBILE IN vendita' CON L'AUTORIZZAZIONE ALLA messa IN vendita' ED IMPEGNO A PRESTARE IL PROPRIO ASSENSO ALLA CANCELLAZIONE IN SEGUITO DI ATTO PUBBLICO.-
QUANDO VA UTILIZZATO: modulo da utilizzare quando sull'immobile in vendita sussiste una trascrizione derivante da causa in corso. Con questo modulo le parti della causa si impegnano a comparire innanzi al notaio per rilasciare il loro assenso alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole a condizione che abbiano a riceversi in quella sede le somme concordate. Con lo stesso modulo, le parti della causa autorizzano anche la messa in vendita dell'immobile.-€ 50,00 -
Nº 330Data 03/02/2016Downloads: 81
LETTERA - comunicazione DI CORTESIA DI vendita IMMOBILE
QUANDO VA UTILIZZATO? Il documento va utilizzato nell'ipotesi in cui l'immobile, che l'agenzia ha ricevuto in gestione, è situato in un condominio , dove insistono immobili di proprietà di prossimi congiunti e/o, ogni qualvolta, il proprietario voglia preferire nella vendita parenti e/o condomini, rispetto a terzi . La comunicazione è riservata e non vincolate.€ 20,00 -
Nº 4644Data 27/03/2013Downloads: 77
MODULO - LETTERA DEL VENDITORE ALL’AMMINISTRATORE EX ART. 63 DISP ATT COD CIV PER comunicazione AVVENUTA vendita DELL'IMMOBILE E DEL NOME DELL'ACQUIRENTE - NUOVO CONDOMINO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? ai sensi dell'art. 63 disp att cod civ il venditore, per liberarsi dell'obbligo di corrispondere le rate condominiali, è tenuto a comunicare all'amministratore l'avvenuta vendita allegando anche la copia autentica dell'atto di vendita. Solo dopo tale comunicazione non sarà più tenuto al pagamento delle rate condominiali ordinarie scadenti successivamente alla comunicazione€ 50,00 -
Nº 1473Data 07/07/2006Downloads: 17
LETTERA DI NOTIFICA PROmessa DI vendita.-
LETTERA DI comunicazione DEL PRIMO PROMITTENTE ACQUIRENTE IN FAVORE DELL'INTESTATARIO DEL CESPITE DI AVVENUTA PROmessa DEL BENE IN FAVORE DI TERZI.-€ 300,00 -
Nº 5476Data 21/05/2021Downloads: 4
PARERE N. 926 - SE LA DISCIPLINA DEL DEPOSITO PREZZO SI APPLICA ANCHE NEL CASO DI vendita DI IMMOBILE ATTUATO MEDIANTE LA CESSIONE DELLE quote DELLA SOCIETÀ INTESTATARIA.-
Al quesito deve essere data risposta negativa, nel senso della non applicabilità della disciplina del deposito prezzo, almeno nella sua configurazione legale come regolamentato dall’art. 1 comma 63 lett.c) della legge 147/2013 e successive modifiche, all’ipotesi di vendita di un immobile attuato mediante cessione di tutte le .......€ 29,90 -
Nº 448Data 01/09/2016Downloads: 163
MODULO LETTERA RACCOMANDATA PEC - comunicazione AL NOTAIO PER INFORMARLO CHE LA vendita E’ STATA CONCLUSA ATTRAVERSO AGENZIA IMMOBILIARE ED INVITARLO A RESPONSABILIZZARE LE PARTI SULLE CONSEGUENZE NEL CASO IN CUI RENDANO FALSE DICHIARAZIONI IN PROPOSITO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui l'agenzia teme che le parti che ha messo in relazione per una compravendita possano concludere l'atto pubblico dichiarando che non si sono avvalse di alcuna intermediazione nella conclusione della compravendita.€ 20,00 -
Nº 865Data 13/01/2025Downloads: 145
MODULO comunicazione RECESSO EX ARTICOLO 1385 C.C. DALLA PROPOSTA D’ACQUISTO OVVERO DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAvendita, SIA DAL PROPONENTE ACQUIRENTE CHE DAL PROMISSARIO VENDITORE, CON TRATTENIMENTO CAPARRA CONFIRMATORIA VERSATA O RICHIESTA DEL DOPPIO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMISSARIO VENDITORE OPPURE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, A SEGUITO DEL GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE, INTENDA COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO DAL CONTRATTO EX ARTICOLO 1385 C.C. MANIFESTANDO L'INTENZIONE DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LA CAPARRA VERSATA O DI RICHIEDERE IL DOPPIO DELLA STESSA, A SECONDA SE VIENE INVIATA DAL VENDITORE O DALL'ACQUIRENTE.€ 99,00 -
Nº 6457Data 13/01/2025Downloads: 3
La comunicazione via e-mail dell'avvenuto acquisto (o vendita) di un appartamento è sufficiente per informare l'amministratore.
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Nº 6445Data 30/12/2024Downloads: 2
vendita bene mancante di qualità essenziale o promessa: è possibile la riduzione del prezzo?
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Nº 5898Data 05/04/2023Downloads: 23
MODULO comunicazione DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE DI RINUNCIA AL TERMINE ESSENZIALE PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DOPO CHE E' SCADUTO E DIFFIDA IN CONFRONTO AL VENDITORE A PROSEGUIRE NELLA vendita ED ALLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando tra le parti sia stato sottoscritto un contratto preliminare che prevede un termine essenziale per la stipula dell’atto definitivo e l’acquirente, avendo intenzione di perfezionare l’acquisto, intende diffidare il venditore a consegnare la documentazione necessaria per la stipula dell’atto definitivo e rinunziare al termine essenziale che non consentirebbe l’esibizione della documentazione in tempo utile.€ 59,00 -
Nº 5411Data 05/02/2021Downloads: 40
MODULO vendita IMMOBILE LOCATO: CLAUSOLA PROmessa DEL CONDUTTORE DI RILASCIO E PREVISIONE DEL DIRITTO DELL'ACQUIRENTE, IN CASO DI MANCATO RILASCIO ENTRO IL TERMINE PROmesso, DI RECEDERE O SUBENTRARE NEL CONTRATTO
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato ed il conduttore si è impegnato, verbalmente o per iscritto, a rilasciare l'immobile entro una certa data, con l'intesa che ove questo non avvenga l'acquirente potrà recedere dal contratto o subentrare nella locazione€ 60,00 -
Nº 653Data 29/06/2018Downloads: 37
COMPRAvendita IMMOBILIARE. L'AMMINISTRATORE È OBBLIGATO A RILASCIARE L'ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI DELLE quote CONDOMINIALI E DELLE LITI IN CORSO?
Chi può chiedere all'amministratore di condominio il rilascio dell'attestazione dei pagamenti e delle eventuali liti in corso e poi con quali motivazioni? Ma l'attestazione rilasciata dall'amministratore ha valore di quietanza liberatoria? E' possibile pagare a rate le spese condominiali?download riservato - non acquistabile -
Nº 385Data 19/04/2016Downloads: 139
MODULO - LETTERA DEL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE DI comunicazione DI RECESSO DALLA PROPOSTA IN CUI SIA STATO ESPRESSAMENTE PREVISTA LA POSSIBILITA' DI vendita A TERZI FINO A QUANDO L'ACQUIRENTE NON ABBIA REPERITO UN FINANZIAMENTO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell' ipotesi in cui in pendenza della condizione di ottenimento mutuo,l’acquirente abbia espressamente autorizzato il venditore e l’agenzia a continuare a proporre l’affare e a concludere con terzi.€ 50,00 -
Nº 294Data 10/11/2015Downloads: 13
QUESITO N.656: Cosa accade quando per errore nell’atto di vendita la pertinenza dell’immobile non e’ quella promessa in vendita???
Quale rimedio per ovviare all’errore??? Quali azioni a tutela dell’acquirente????€ 20,00 -
Nº 50Data 12/06/2014Downloads: 111
comunicazione DELLA PRELAZIONE IN CASO DI vendita DELL’IMMOBILE .-
€ 500,00 -
Nº 4834Data 31/01/2014Downloads: 130
LETTERA comunicazione AL CONDUTTORE PER vendita IMMOBILE.
€ 300,00 -
Nº 4585Data 09/01/2013Downloads: 1
Il destinatario di una promessa di vendita, ove la cosa sia gravata da vincoli reali della cui esistenza egli non sia stato edotto, può senz'altro esercitare, in luogo dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento,
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Nº 3862Data 04/06/2010Downloads: 0
vendita, promessa ma non attuata, dell’immobile locato: l'inquilino a chi paga?
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Nº 3690Data 22/12/2009Downloads: 8
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAvendita DI quote SOCIETARIE.-
€ 500,00 -
Nº 3278Data 29/05/2009Downloads: 1
Le conseguenze in caso di mancata comunicazione all’acquirente della pendenza di una lite relativa all’immobile posto in vendita.-
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Nº 2251Data 22/01/2008Downloads: 2
Se, in tema di prelazione agraria, la comunicazione di un contratto preliminare di vendita, sottoscritto soltanto da uno solo dei comproprietari, consente al conduttore l'esercizio del diritto di prelazione.
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez.III, il 27 novembre 2006, n.25141.-download riservato - non acquistabile -
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Nº 3487Data 08/09/2009Downloads: 1
Se il mediatore è responsabile nel caso in cui non si concluda la vendita perché, soltanto al momento della stipula dinanzi al notaio, è emerso che il venditore è parzialmente titolare dell'immobile.-
“non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore stesso deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli […]. E' pur vero che è stato il promettente acquirente a desistere dall'acquisto ma la causa di tale desistenza va individuata nell' omessa comunicazione, da parte del M. della sua parziale titolarità del bene e nella sopravvenuta conoscenza di tale circostanza in presenza del notaio. Nessuna responsabilità in tal senso può essere invece imputata al mediatore per le ragioni indicate in sede di analisi del primo motivo” art. 1759 c.c.download riservato - non acquistabile -
Nº 6490Data 06/03/2025Downloads: 12
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE È TRASCORSO MOLTO TEMPO TRA LA messa IN RELAZIONE E LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo , innanzi al Tribunale di Latina, seconda sezione civile nel dicembre 2024 - Nel caso di specie, il tribunale di Latina, seconda sezione civile, nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, che: "Devono al riguardo richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia secondo cui ( da ultimo Cass. 8 aprile 2022 n. 11443; Cass. 15 settembre 2022 n. 27185; Cass. 12 marzo 2021 n. 7029; Cass. 3 settembre 2018 n. 21559; Cass. 26 agosto 2019 n. 21712 ), il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Da ultimo si è affermato ( Cass. 2 febbraio 2023 n. 3165) che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la 10conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010). Il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un'attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile . Ne consegue che sussiste il diritto alla provvigione per l’attività espletata da ritenersi che abbia dato causa al contatto tra parte venditrice e parte compratrice che ebbero poi a concludere autonomamente la vendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAvendita -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5622Data 21/02/2022Downloads: 33
MODULO comunicazione DEL VENDITORE ALL’ACQUIRENTE DI AVVENUTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL’INQUILINO CON INVITO A RITIRARE LE SOMME VERSATE
Quando deve essere utilizzato: Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che nell’ambito della compravendita dell’immobile locato per Uso non abitativo il conduttore abbia esercitato il diritto di prelazione che gli era stato notificato in quanto ne aveva diritto. Per effetto di tale comunicazione il primo acquirente viene invitato, stante l’inefficacia della proposta discendente dall’esercizio del diritto di prelazione, a ritirare le somme – caparra che aveva versato.-€ 60,00 -
Nº 5478Data 15/06/2021Downloads: 162
MODULO comunicazione MEDIATORE A VENDITORE PER INVITO RITIRO CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO ESITO FAVOREVOLE CONDIZIONE MUTUO
Quando deve essere utilizzato: deve essere utilizzato da parte dell’agenzia per invitare il venditore a ritirare la caparra confirmatoria doppio che abbia avuto dall’acquirente comunicazione circa l’esito positivo della condizione mutuo che era apposta alla proposta di acquisto. è fondamentale che questa comunicazione sia inviata dalla agenzia solo quando si sia dotata della prova della comunicazione da parte dell’acquirente dell’esito favorevole della condizione, che può essere costituito anche da una mail o da un messaggio sms o whatsapp. la comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma, raccomandata, pec o anche email semplice.-€ 60,00 -
Nº 5448Data 31/03/2021Downloads: 33
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO PER vendita IMMOBILE LOCATO ED IN PESSIME CONDIZIONI CON ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI VIZI E DIFETTI DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato tutte le volte che oggetto della vendita è un immobile locato da un conduttore che ha promesso di rilasciarlo entro una certa data e quando l’immobile si trova in pessime condizioni ed i venditori hanno intenzione di vendere l’immobile lo stato in cui si trova con essezione da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede un’esenzione totale di responsabilità a carico dei venditori per tutti i vizi e difetti che possa presentare l’immobile, che dovranno essere preventivamente verificati dall’acquirente, anche mediante un proprio tecnico. Vi è previsione, inoltre, dello scioglimento automatico del contratto qualora il conduttore non rilasci l’immobile per la data promessa, con obbligo del venditore di esclusivamente le somme ricevute.-€ 60,00 -
Nº 5408Data 27/01/2021Downloads: 176
MODULO ALLEGATO PROPOSTA D’ACQUISTO PER vendita IMMOBILE CON ESONERO DI RESPONSABILITA' DEI VENDITORI PER IRREGOLARITÀ, ABUSI E VIZI - PREVISIONE DEL DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la messa a conoscenza della circostanza che l’immobile è locato in modo irregolare con esonero del pedicure da ogni qualsiasi responsabilità in tal senso. Prevede infine l’esonero della responsabilità solidale dei venditori.€ 60,00 -
Nº 4950Data 14/11/2018Downloads: 79
Modulo PRIVACY - comunicazione (e-mail, lettera, whatsup, sms ecc ecc) per cliente che ha conferito incarico verbale
comunicazione da inoltrare al cliente che abbia conferito incarico verbale di vendita all'agenzia e sia sia rifiutato di sottoscrivere anche il modulo con relativo consenso privacy.- Con tale comunicazione si provvede a comunicargli che l'agenzia ha provveduto a registrare i suoi dati ai fini dello svolgimento del servizio richiesto ed in ossequio al GDPR provvede a mettere a disposizione l'informativa, già disponibile affissa in agenzia.- Con la stessa comunicazione, inoltre, si richiede il consenso necessario per legge per l'invio di comunicazioni elettroniche.-€ 300,00 -
Nº 774Data 12/10/2018Downloads: 41
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAvendita CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-€ 300,00 -
Nº 686Data 18/07/2018Downloads: 14
PARERE N°786: LA CAPARRA CONFIRMATORIA ED IL PREZZO DELLA COMPRAvendita POSSONO ESSERE COSTITUITI DA CAMBIALI?
La risposta alla prima domanda deve essere negativa. Come stabilito dalla Suprema Corte con la sent. del 2014, n. 13243, la caparra non può essere costituita attraverso la consegna di cambiali (“Deve escludersi che la cambiale possa considerarsi mezzo idoneo per costituire validamente una caparra, poichè ha natura di promessa di pagamento, ma non di mezzo di pagamento”). Solo l’assegno bancario costituisce valido mezzo di pagamento per la conclusione del contratto di caparra confirmatoria ex art. 1385 cod.civ., in quanto “ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo“. Diverso è il caso in cui le parti si accordino a pagare il prezzo della compravendita mediante cambiali. In questo caso la risposta è negativa, salvo che le parti si siano accordate in tal senso. Tale risposta la si ricava dall’interpretazione della sentenza della Cassazione civile sez. II 31 ottobre 2013 n. 2456, la quale stabilisce che non ha effetto solutorio il pagamento del prezzo della compravendita tramite la cessione di cambiali, avendo quest'ultima natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ferma diversa statuizione fra le parti.€ 30,00 -
Nº 510Data 09/02/2017Downloads: 74
Compravendita immobiliare, senza il certificato di abitabilità si può sciogliere il contratto.
Per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 2294/2017), senza il certificato il bene è incommerciabile.- Gli Ermellini hanno chiarito che, in mancanza del rilascio del certificato, l’acquirente, entro il termine di dieci anni dalla stipula del contratto, può rivolgersi al Tribunale per richiedere sia lo scioglimento del contratto, con l’eventuale annullamento dell’atto notarile e la restituzione dei soldi versati, sia il risarcimento del danno, per il quale l’acquirente deve dimostrare, tuttavia, i danni subiti nell’aver intrapreso un investimento sbagliato, con perdita di altre occasioni. Nel caso in cui sia stato firmato solamente il contratto preliminare (‘compromesso’) e non l’atto definitivo di trasferimento della proprietà la mancanza di agibilità è sufficiente per poter recedere dalla promessa di acquisto. La Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la mancata consegna dei certificati di abitabilità o agibilità e conformità alla concessione edilizia giustifica la risoluzione del contratto preliminare di compravendita “per inadempimento di non scarsa importanza imputabile al promittente venditore, avendo l’acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene,download riservato - non acquistabile -
Nº 3560Data 06/10/2009Downloads: 5
Quesito n. 340: Se la mancanza del certificato dei Vigili del Fuoco ( c.d. certificato prevenzione incendi) può comportare la risoluzione del contratto di compravendita.-
Il C.p.i.,Certificato prevenzione incendi, è un documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza.- Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. In particolare: - autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta; - altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.- Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell’amministratore condominiale chiedere il rinnovo.- Insieme al Cpi i Vigili del Fuoco rilasciano anche il certificato di conformità alle norme anti-smog. E’ possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio. Non è del tutto chiaro però se competa al condominio, nella persona del suo rappresentante (l’amministratore) richiedere e ottenere il Cpi o se invece sia obbligo dei Vigili del Fuoco stessi fare un’ispezione e rilasciare il certificato (legge 818/84, art. 2, comma 8).- Venendo al caso di specie, è da sottolineare che la consegna all’acquirente del certificato prevenzione incendi non rientra tra gli obblighi del venditore previsti dal Codice civile in quanto non è tra i documenti previsti dall’art. 1477 3° comma, cioè tra i documenti necessari ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in mancanza dei quali si avrà risoluzione per inadempimento. Tra i documenti che devono essere consegnati rientrano, infatti, non solo quelli utili in ordine all’avvenuto acquisto del diritto, ma anche quelli utili in ordine alla mera disponibilità della cosa, sia di fronte ai privati che alla Pubblica Amministrazione. A tal proposito la Corte Suprema di Cassazione (Cassazione civile , sez. II, 18 giugno 1991, n. 6882) ha specificato che non può ritenersi necessario per l'uso della res venduta e non rientra, quindi, fra i documenti da consegnare all'acquirente a norma dell'art. 1477 ultimo comma, il certificato di prevenzione incendi di cui alla l. 26 luglio 1965 n. 966. La Corte ha poi sottolineato che solo nel caso di vendita di una azienda, è necessario che non sia mancata la richiesta del detto certificato, che ai termini degli art. 2 e 4 della legge citata e del d.m. 27 settembre 1975 condiziona l'esercizio dell'attività commerciale. P.Q.M. La mancata esibizione del certificato prevenzione incendi da parte del venditore non comporta la risoluzione contrattuale (art. 1477 3° comma). Inoltre secondo la normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) tale certificato è obbligatorio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3530Data 22/09/2009Downloads: 1
QUESITO : Se è valido il compromesso (preliminare) di vendita di un appartamento nel caso in cui la società di costruzione fallisce e quali sono i problemi che dovrà affrontare il costituendo condominio?
Traccia del parere: Una Società di costruzione realizza un edificio composto da 6 unità immobiliari una adibita ad ufficio e cinque abitazioni. Prima della dichiarazione di fallimento e la nomina del curatore fallimentare, la Società vende con atto notarile due unità immobiliari, mentre per altre tre unità viene concluso un compromesso, una unità immobiliare rimane di proprietà della società fallita. I proprietari ed i promissari acquirenti prendono possesso degli appartamenti e sostengono spese comuni. I problemi del costituendo condominio sono i seguenti: come ripartire le spese tra i condomini? chi dovrà essere convocato per partecipare all'assemblea condominiale? se viene nominato un amministratore esterno chi sono i suoi referti? Risposta 1. Inquadramento normativo Art. 72 Legge Fallimentare: "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado". Art. 1138, comma 3, cod. civ.: "Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo comma dell'art. 1129". Art. 1123 cod. civ.: "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale , cortili, lastrici solari , opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità". Art. 1101, comma 2, cod. civ.: "Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione delle rispettive quote". 2. Conclusioni Innanzitutto occorre precisare che la legge fallimentare, come emendata dal d.lgs. n.169 del 2007, stabilisce, con particolare riferimento agli immobili ad uso abitativo, che con l'apertura del fallimento del venditore il contratto preliminare (al cui genus deve essere ricondotto il c.d. compromesso, tanto diffuso nella prassi) prosegue tra le parti ed il curatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo,se l'immobile è destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente. Limitatamente invece agli immobili ad uso non abitativo si applicherà la regola generale posta sempre dal legislatore del fallimento secondo cui il curatore può scegliere se stipulare il definitivo o sciogliere unilateralmente il contratto. In tale ultima ipotesi l'acquirente, se il preliminare è stato trascritto presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari, avrà diritto di far valere il proprio credito nel passivo del fallimento senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio speciale (che costituisce una causa legittima di prelazione nel concorso fra i creditori del fallito) sul bene oggetto del preliminare a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto de quo non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento Inoltre, si osserva ancora che dalla sentenza dichiarativa del fallimento l'amministrazione e la disponibilità dei beni del fallito spetta al curatore fallimentare. Ciò necessariamente precisato sugli effetti della sentenza di fallimento per quel che interessa in questa sede, con riferimento al primo ed al secondo interrogativo sottoposto osserviamo che potranno partecipare all'assemblea in cui si dovrà deliberare la formazione del regolamento di condominio e relative allegate tabelle millesimali (la redazione di queste ultime da delegare ad un consulente tecnico), ai sensi dell'art. 1138 cod. civ., con la maggioranza assoluta (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio), solamente i proprietari ed il curatore fallimentare, quest'ultimo in rappresentanza del fallimento della società per quattro unità immobiliari, ovvero le tre oggetto del compromesso-preliminare e l'altra che residua, essendo di tali beni la società fallita ancora proprietaria. Per quanto riguarda il terzo interrogativo osserviamo che i referenti dell'amministratore devono essere nominati dall'assemblea di condominio. Infine, limitatamente al quarto interrogativo, osserviamo che le spese cui ci si riferisce – presumiamo quelle per il compenso dell'amministratore piuttosto che per la gestione dei servizi comuni – esse dovranno essere sostenute dai condomini secondo il criterio di cui all'art. 1123, comma 1, cod. civ., per la retribuzione dell'amministratore, oppure a seconda del caso concreto secondo uno dei tre criteri previsti dalla medesima norma, riprodotta integralmente al par. 1, per le spese relative a beni e servizi comuni. In mancanza di regolamento di condominio dovrà applicarsi la norma generale di cui all'art. 1101, comma 2, cod. civ., per cui le spese di cui trattasi dovranno ripartirsi fra tutti i condomini in parti uguali, ovvero tra i soggetti proprietari di due unità immobiliari e dal fallimento della società per le quattro restanti. Ma è evidente che per ottenere qualsiasi pagamento in riferimento a queste ultime sarà necessario che il condominio si insinui al passivo della procedura fallimentare.€ 500,00 -
Nº 1798Data 30/01/2007Downloads: 1
Mediazione -Proposta d'acquisto - Provvigioni - Sentenza vittoriosa emessa dal Tribunale di Melfi il 20 ottobre 2001 n° 377/01
Sentenza emessa dal Tribunale di Melfi il 30 ottobre 2001, con la quale il Giudice rigettava la domanda avanzata dalla promittente acquirente circa la pretesa nullità della proposta d'acquisto, regolarmente accettata, per causa imputabile all'Agenzia Immobiliare e conseguente restituzione della caparra.- Il Giudice con la stessa pronunzia accoglieva la domanda dell'Agenzia Immobiliare condannando le parti al pagamento delle provvigioni per l'avvenuta conclusione dell'affare.- La sentenza in oggetto tratta le seguenti tematiche : 1) Proposta d'acquisto contenente tutti gli elemente essenziali del futuro contratto di compravendita riconosciuta come contratto preliminare; 2) Possibiltà di un soggetto di promettere l'obbligazione di un terzo salvo l'obbligo di indennizzare l'altro contraente nel caso in cui il terzo si rifiuti di obbligarsi; 3) L'attività svolta dalla Società che gestisce l' agenzia Immobiliare implica l'irrilevanza di specificare nella proposta d'acquisto il nome dell'agente immobiliare che ha trattato l'affaredownload riservato - non acquistabile -
Nº 6491Data 07/03/2025Downloads: 30
MODULO comunicazione DEL PROMITTENTE VENDITORE AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTA SCADENZA TERMINE RECESSO, INVITO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA INTEGRATIVA E CONVOCAZIONE ATTO SUCCESSIVO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE ATTRIBUITO AL PROPONENTE ACQUIRENTE PER RECEDERE NEL CASO IN CUI NON GLI SIA CONCESSO IL MUTUO IPOTECARIO CON QUESTA comunicazione IL PROMETTENTE VENDITORE, STANTE L'AVVENUTA SCADENZA DEL TERMINE, INVITA L'ACQUIRENTE A PROCEDERE AL VERSAMENTO DELLE TRACCE DI PREZZO SUCCESSIVE ED A PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEGLI ATTI SUCCESSIVI.€ 99,00