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Nº 6179Data 06/02/2024Downloads: 12
L'ACQUIRENTE E' TENUTO A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL MEDIATORE AVEVA RICEVUTO UN INCARICO SCRITTO IN ESCLUSIVA DAL VENDITORE, IN QUANTO TALE PRINCIPIO PUÒ ESSERE DEROGATO IN VIRTÙ DEGLI ESPRESSI ACCORDI INTERVENUTI CON LE PARTI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica ed in persona del gop Raffaele Mazzuoccolo, in data 30 GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: "Con riferimento alla posizione dell’acquirente, in caso di mediazione atipica, la giurisprudenza di legittimità, riconosce al mediatore il diritto alla “doppia” provvigione per l’attività prestata in favore di una delle parti contraenti, quando egli sia stato contemporaneamente procacciatore d’affari dell'altro. Difatti è stato più volte affermato che “se è vero che, normalmente, il procacciatore d’affari ha diritto al pagamento solo nei confronti della parte alla quale sia legato da rapporti di collaborazione, è anche vero che tale normale assetto del rapporto può essere derogato dalle parti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, ben potendo il procacciatore, nel promuovere gli affari del suo mandante, svolgere attività utile anche nei confronti dell’altro contraente con piena consapevolezza e accettazione da parte di quest’ultimo. Di conseguenza, essendo il procacciatore di affari figura atipica, i cui connotati, effetti e compatibilità, vanno individuati di volta in volta, con riguardo alla singola fattispecie, occorre avere riguardo, in materia, al concreto atteggiarsi del rapporto, e in particolare alla natura dell'attività svolta e agli accordi concretamente intercorsi con la parte che non abbia conferito l'incarico” (cfr. Cass. n. 12651/2020; conf. Cass. n. 26682/2020; Cass. n. 25260/2009; Cass. n. 14582/2007). II PRINCIPIO: "Per quanto, poi, un’attenta e razionale lettura delle disposizioni normative, offerta da un recente arresto dei giudici di legittimità (cfr. Cass. n. 3165/2023), chiarisca che la “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare” (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sé, a far ritenere che l'affare sia “concluso per effetto” dell’intervento del mediatore (art. 1755 c.c.), occorre tuttavia ricordare che proprio i richiami della giurisprudenza di legittimità alla regola della “causalità adeguata” impongono la necessità di selezionare all’interno della serie concausale degli accadimenti storici, quelli dotati concretamente di una reale “efficienza causale adeguata”, nel senso che, ad un giudizio controfattuale, eliminando idealmente l’intervento del mediatore (“messa in relazione”), deve potersi concludere - secondo la regola di giudizio del “più probabile che non” - o che l’evento (i.e. conclusione dell’affare) non vi sarebbe stato ovvero che l’evento non si sarebbe comunque realizzato nella stessa vantaggiosa contingenza. Valutazione che, alla luce del compendio probatorio della vicenda in giudizio, consente di concludere che in assenza dell’attività dell’attrice, i convenuti non avrebbero stipulato la compravendita nelle medesime circostanze di tempo e luogo. È stato fatto oggetto di allegazione e prova, infatti, che è grazie all’intervento del mediatore che il convenuto ............... abbia avuto accesso ad “informazioni riservate”, come ad esempio nome, recapiti, od altri possibili mezzi di contatto con il venditore o dati catastali dell’immobile difficilmente reperibili in altro modo. Al contrario, non è provato che ..........., cessato il rapporto con l’agenzia, si sia diversamente attivato, ad esempio con pubblicazione di annunci privati, per avviare una propria negoziazione rispetto a quella avviata dall’agenzia. Le informazioni ottenute dal ................ grazie a questa vengono dunque impiegate al fine di entrare in contatto con la famiglia Crescente mediante la comune conoscenza del sig. ................., il cui intervento non dà inizio ad una diversa trattativa tra le parti, ma al più si connota come seconda intermediazione del medesimo affare tra i due convenuti. Dai detti principi discende che il conferimento dell’incarico nell’interesse del vendi-tore non esclude, in astratto, la possibilità che si instauri un rapporto di mediazione con il futuro acquirente e che, per l’attività utilmente prestata e sfociata nell’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante alla vendita o all’acquisto del bene, il mediatore maturi il diritto alla provvigione anche verso il contraente che non ha conferito un for-male incarico. È stato, comunque, opportunamente precisato che in questi casi, affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione, è necessario che l’attività di mediazione sia svolta in modo palese, rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e terzietà (cfr. Cass. n. 4107/2019; conf. Cass. n. 12651/2020; Cass. n. 7554/2023).download riservato - non acquistabile -
Nº 3637Data 09/11/2009Downloads: 4
I criteri indicati dalla Cassazione per la determinazione delle provvigioni.-
Si è ribadita la assoluta imprescindibilità - per la validità del contratto e l’insorgenza del diritto alla provvigione - che il mediatore sia iscritto al ruolo previsto dalla legge n. 39 del 1989. In mancanza di tale iscrizione la provvigione non è dovuta, e se l’iscrizione sopravviene nel corso dell’attività mediatizia la provvigione è dovuta solo per le attività svolte dal momento dell’iscrizione in poi (sentenza n. 10290/07). Analogamente, anche per gli ausiliari del mediatore è necessaria l’iscrizione al ruolo, se essi sono assegnati allo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della quale compiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggetti intermediati, e impegnativi per l'ente da cui dipendono. Tale iscrizione non è invece richiesta per quei dipendenti che esplicano attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio ai soggetti a ciò preposti (sentenza n. 1507/07). L’obbligo per il mediatore di iscrizione al ruolo è stato poi ritenuto non in contrasto con la direttiva 86/653/CEE (relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, la quale vieta normative nazionali che subordinino la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo), in quanto tale direttiva è dettata per gli agenti e non per i mediatori, che a differenza dei primi agiscono in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto (sentenza n. 13184/07). Sul piano dell’an e del quantum della provvigione la Corte ha ribadito nel 2007 alcune regole particolarmente significative, già dettate in passato e destinate a rafforzare la tutela degli intermediati specie in un mercato - come quello della intermediazione immobiliare - non sempre caratterizzato da trasparenza. La prima di tali regole è il divieto di mediazioni occulte: quando, cioè, il mediatore non si presenta schiettamente come tale alle parti, perde qualsiasi rilievo il fatto che queste si siano incontrate ed abbiano concluso l’affare grazie all’opera sua. Nel caso di mediazione occulta un rapporto giuridico tra mediatore ed intermediati non è nemmeno configurabile, perché le parti non sono messe in condizione di valutare l'opportunità o meno di avvalersi della prestazione del mediatore e di sopportarne i conseguenti oneri (sentenza n. 6004/07). Quanto alla misura della provvigione, tre sono i princìpi particolarmente significativi ribaditi dalla Corte nel 2007: affinché sorga il diritto alla provvigione, l’opera del mediatore deve essere stata vuoi causa, vuoi concausa della conclusione dell’affare (sentenza n. 1507/07); la misura della provvigione può ben essere determinata in misura percentuale rispetto al valore dell’affare, ma quest’ultimo non è detto che consista nel prezzo dell’affare indicato dalle parti in contratto. “Valore” dell’affare e “prezzo” del negozio non necessariamente coincidono, e comunque se il giudice di merito ritenga sussistere tale coincidenza, ha l’obbligo indicare le ragioni dalle quali ha tratto il proprio convincimento (sentenza n. 12236/07); quando l'affare sia concluso con l'intervento di più mediatori, la provvigione va divisa tra tutti secondo i criteri di cui all’art. 1578 c.c., a nulla rilevando che i vari mediatori fossero all’oscuro ciascuno dell’opera dell’altro (sentenza n. 1507/07).download riservato - non acquistabile -
Nº 6659Data 17/09/2026Downloads: 3
IL PRIMO MEDIATORE CONSERVA IL DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE ANCHE SE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, L’AFFARE VIENE CONCLUSO CON L’INTERVENTO DI UN’ALTRA AGENZIA E L’IMMOBILE È INTESTATO AL FIGLIO DELL’ORIGINARIO PROPONENTE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare nostra assistita, nonostante la compravendita fosse stata conclusa dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, a un prezzo diverso, con l’intervento di un’altra agenzia e mediante intestazione dell’immobile al figlio dell’originario proponente. Nel caso di specie, l’agenzia aveva ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile, aveva individuato il potenziale acquirente, organizzato le visite e raccolto una proposta irrevocabile di acquisto accompagnata da un assegno e dall’impegno scritto al pagamento della provvigione. La proposta era stata rifiutata dal venditore e l’incarico era successivamente scaduto senza che l’affare fosse stato concluso. Poco tempo dopo, un’altra agenzia aveva ricontattato il medesimo cliente e condotto una nuova trattativa, culminata nella presentazione di una proposta a condizioni economiche differenti, nella stipula del contratto preliminare e nel successivo rogito. L’immobile era stato formalmente acquistato dal figlio dell’originario proponente, conformemente all’intenzione di intestazione già manifestata durante la prima trattativa. Il Tribunale ha statuito che IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SORGE OGNIQUALVOLTA L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ABBIA COSTITUITO UNA CAUSA EFFICIENTE DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, NON ESSENDO NECESSARIO CHE ESSA RAPPRESENTI LA CAUSA ESCLUSIVA O PREVALENTE DELL’OPERAZIONE. La scadenza dell’incarico, il rifiuto della prima proposta, la variazione del prezzo, l’intervento di un secondo mediatore e l’intestazione dell’immobile a un familiare dell’originario interessato non escludono, pertanto, il diritto alla provvigione quando permanga un’identità soggettiva e sostanziale tra l’affare inizialmente promosso e quello successivamente concluso. Il Tribunale ha tuttavia accertato che la seconda agenzia aveva svolto un’attività causalmente prevalente nella fase conclusiva della trattativa. In applicazione degli artt. 1755 e 1758 c.c., ha quindi riconosciuto alla prima agenzia una quota della provvigione, determinata in relazione all’importanza e all’efficienza causale dell’attività concretamente prestata. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il venditore al pagamento di € 4.000,00 oltre IVA e interessi legali e l’originario proponente e il figlio acquirente, in solido tra loro, al pagamento di € 8.000,00 oltre IVA e interessi legali. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al rimborso della metà delle spese di giudizio. La decisione conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente le visite effettuate, le proposte raccolte, gli impegni provvigionali sottoscritti e i nominativi dei soggetti presentati al venditore, anche attraverso una relazione di fine incarico. Tale documentazione può risultare decisiva per dimostrare il nesso causale tra l’attività di mediazione e la successiva conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 1386Data 23/03/2006Downloads: 7
Se e a chi spetta la provvigione nel caso in cui la conclusione dell'affare sia stata promossa da una pluralità di mediatori.-
Sentenza: Cassazione civile, sez. III, 17 marzo 2005, n. 5766.-download riservato - non acquistabile
























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