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Nº 6395Data 11/11/2024Downloads: 27
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE ED AL MEDIATORE DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA confirmatoria IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA REALIZZAZIONE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE RICHIEDERE LA RESTITUZIONE DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA confirmatoria IN CONSEGUENZA DEL MANCATO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA CAPARRA SIA STATA CORRISPOSTA MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA NON INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.€ 100,00 -
Nº 6341Data 22/08/2024Downloads: 4
IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA confirmatoria. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”download riservato - non acquistabile -
Nº 6280Data 01/07/2024Downloads: 119
MODULO AUTORIZZAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE ALLA CONSEGNA AL VENDITORE DELL'ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA confirmatoria A SEGUITO DELL'AVVENUTA CONCESSIONE DEL MUTUO O FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO IN CUI SIA STATO PREVISTO CHE LA CAPARRA RESTA IN DEPOSITO PRESSO L'AGENZIA FINO ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, QUEST'ULTIMO DOPO L'OTTENIMENTO DEL MUTUO AUTORIZZA L'AGENZIA ALLA CONSEGNA DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA confirmatoria. IL MODULO COMPRENDE ANCHE LA RICEVUTA DA PARTE DEL VENDITORE.€ 99,00 -
Nº 6134Data 11/12/2023Downloads: 64
MODULO DICHIARAZIONE AFFIDAMENTO ASSEGNO CAPARRA confirmatoria DA PARTE DEL VENDITORE ALL’AGENZIA CON AUTORIZZAZIONE A RESTITUIRLO ALL’ACQUIRENTE NON APPENA QUEST’ULTIMO AVRÀ INVIATO LA STESSA SOMMA A MEZZO BONIFICO
quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente intende sostituire l’assegno costituente caparra confirmatoria con un bonifico nel modulo è anche previsto che l’assegno viene affidato in deposito all’agenzia fino all’arrivo del bonifico che deve avvenire entro un certo termine il mancato arrivo determina lo scioglimento del rapporto€ 49,00 -
Nº 6003Data 07/07/2023Downloads: 21
RESTITUZIONE DELLA CAPARRA confirmatoria
Cos'è la caparra confirmatoria e quali sono le conseguenze in caso di restituzione della stessadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5628Data 18/03/2022Downloads: 13
La caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) è quella somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte consegna all'altra, al momento della conclusione del contratto (ad es. compravendita), per garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattualidownload riservato - non acquistabile -
Nº 5514Data 07/09/2021Downloads: 9
La caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria è quella somma di denaro (o quantità di cose fungibili) che una parte consegna all'altra, al momento della conclusione del contratto (ad esempio in caso di compravendita), per garantire l'adempimento delle obbligazioni contrattuali.download riservato - non acquistabile -
Nº 5478Data 15/06/2021Downloads: 162
MODULO COMUNICAZIONE MEDIATORE A VENDITORE PER INVITO RITIRO CAPARRA confirmatoria A SEGUITO ESITO FAVOREVOLE CONDIZIONE MUTUO
Quando deve essere utilizzato: deve essere utilizzato da parte dell’agenzia per invitare il venditore a ritirare la caparra confirmatoria doppio che abbia avuto dall’acquirente comunicazione circa l’esito positivo della condizione mutuo che era apposta alla proposta di acquisto. è fondamentale che questa comunicazione sia inviata dalla agenzia solo quando si sia dotata della prova della comunicazione da parte dell’acquirente dell’esito favorevole della condizione, che può essere costituito anche da una mail o da un messaggio sms o whatsapp. la comunicazione può essere inviata a mezzo telegramma, raccomandata, pec o anche email semplice.-€ 60,00 -
Nº 5452Data 08/04/2021Downloads: 125
MODULO - LETTERA RACCOMANDATA RESTITUZIONE ASSEGNO CAPARRA confirmatoria A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL TERMINE APPOSTO ALLA CONDIZIONE MUTUO
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando la proposta è diventata inefficace a seguito della scadenza del termine apposto alla condizione mutuo.in tal caso l’agenzia deve restituire l’assegno detenuto in deposito che doveva costituire caparra confirmatoria in caso di realizzazione della condizione. La raccomandata deve essere assicurata in quanto prevede l’allegazione del titolo costituente caparra confirmatoria€ 60,00 -
Nº 5297Data 22/05/2020Downloads: 123
MODULO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE ALL'AGENTE IMMOBILIARE ALLA RESTITUZIONE DELL'ASSEGNO COSTITUENTE ACCONTO CAPARRA confirmatoria
MODULO DA UTILIZZARE QUALDO LE PARTI DELLA PROPOSTA O DEL PRELIMINARE HANNO SCIOLTO IL CONTRATTO TRA DI LORO, O COMUNQUE HANNO DECISO DI NON DARE ULTERIORE CORSO ALL'AFFARE, PER CUI CONVENGONO CHE L'ASSEGNO COSTITUENTE ACCONTO CAPARRA confirmatoria DEBBA ESSERE RESTITUITO ALL'ACQUIRENTE. IN QUESTO CASO IL MEDIATORE DEVE FARSI AUTORIZZARE ALLA RESTITUZIONE DEL TITOLO DAL VENDITORE MEDIANTE QUESTO MODULO E POI, ALL'ATTO DELLA RESTITUZIONE, FARSI SOTTOSCRIVERE IDONEA RICEVUTA DALL'ACQUIRENTE€ 29,90 -
Nº 5122Data 04/10/2019Downloads: 92
MODULO TELEGRAMMA INVITO RITIRO CAPARRA confirmatoria
Modulo da utilizzare al fine di invitare il promittente venditore a ritirare la caparra confirmatoria lasciata a corredo della proposta di acquisto accettata€ 20,00 -
Nº 686Data 18/07/2018Downloads: 14
PARERE N°786: LA CAPARRA confirmatoria ED IL PREZZO DELLA COMPRAVENDITA POSSONO ESSERE COSTITUITI DA CAMBIALI?
La risposta alla prima domanda deve essere negativa. Come stabilito dalla Suprema Corte con la sent. del 2014, n. 13243, la caparra non può essere costituita attraverso la consegna di cambiali (“Deve escludersi che la cambiale possa considerarsi mezzo idoneo per costituire validamente una caparra, poichè ha natura di promessa di pagamento, ma non di mezzo di pagamento”). Solo l’assegno bancario costituisce valido mezzo di pagamento per la conclusione del contratto di caparra confirmatoria ex art. 1385 cod.civ., in quanto “ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo“. Diverso è il caso in cui le parti si accordino a pagare il prezzo della compravendita mediante cambiali. In questo caso la risposta è negativa, salvo che le parti si siano accordate in tal senso. Tale risposta la si ricava dall’interpretazione della sentenza della Cassazione civile sez. II 31 ottobre 2013 n. 2456, la quale stabilisce che non ha effetto solutorio il pagamento del prezzo della compravendita tramite la cessione di cambiali, avendo quest'ultima natura di strumento per la circolazione del credito e non di pagamento, ferma diversa statuizione fra le parti.€ 30,00 -
Nº 595Data 12/02/2018Downloads: 250
MODULO AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE A SOSTITUIRE ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA confirmatoria E AFFIDATO IN DEPOSITO ALL’AGENZIA
Il presente modulo va utilizzato nei casi in cui si necessita della sostituzione dell'assegno rilasciato in luogo di caparra confirmatoria per cui è necessaria l'autorizzazione del venditore.-€ 30,00 -
Nº 384Data 13/04/2016Downloads: 92
MODULO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE A SOSTITUIRE ASSEGNO COSTITUENTE CAPARRA confirmatoria E AFFIDATO IN DEPOSITO ALL’AGENZIA CON TITOLI IDONEI AD ESTINZIONE VINCOLI ED ESPOSIZIONI
QUANDO VA UTILIZZATO? il modulo va utilizzato ogni qualvolta è necessario provvedere all'estinzione di una piccola esposizione debitoria del venditore con le somme rilasciate dall'acquirente a titolo di caparra confirmatoria e affidate in deposito all'agenzia.€ 20,00 -
Nº 865Data 13/01/2025Downloads: 145
MODULO COMUNICAZIONE RECESSO EX ARTICOLO 1385 C.C. DALLA PROPOSTA D’ACQUISTO OVVERO DAL CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA, SIA DAL PROPONENTE ACQUIRENTE CHE DAL PROMISSARIO VENDITORE, CON TRATTENIMENTO CAPARRA confirmatoria VERSATA O RICHIESTA DEL DOPPIO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL PROMISSARIO VENDITORE OPPURE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, A SEGUITO DEL GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ALTRA PARTE, INTENDA COMUNICARE IL PROPRIO RECESSO DAL CONTRATTO EX ARTICOLO 1385 C.C. MANIFESTANDO L'INTENZIONE DI TRATTENERE DEFINITIVAMENTE LA CAPARRA VERSATA O DI RICHIEDERE IL DOPPIO DELLA STESSA, A SECONDA SE VIENE INVIATA DAL VENDITORE O DALL'ACQUIRENTE.€ 99,00 -
Nº 6146Data 20/12/2023Downloads: 40
MODULO DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA confirmatoria
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO ERA PREVISTO IL PAGAMENTO DELLA CAPARRA DOPO LA CONOSCENZA DELLA ACCETTAZIONE E L'ACQUIRENTE, NONOSTANTE L'INTERVENUTA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE, NON CORRISPONDE LA CAPARRA..€ 49,00 -
Nº 5972Data 30/06/2023Downloads: 2
BREVI NOTE SULL'INTERAZIONE TRA CAPARRA confirmatoria, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO
Si tratta di un tema che offre un punto di osservazione privilegiato sulle direttrici ermeneutiche della Corte di Cassazione, la quale tenta di coniugare pragmatismo e rigore giuridico, anche con l’ausilio di una clausola generale di cui non si ha più timore, ossia della buona fede oggettiva.download riservato - non acquistabile -
Nº 5782Data 10/11/2022Downloads: 11
PARERE 986 se l'agente immobiliare è autorizzato a restituire l'assegno ricevuto in deposito a titolo di caparra confirmatoria su autorizzazione di un solo venditore o comunque di non tutti i venditori
Al quesito può essere data risposta negativa, nel senso che occorrerà obbligatoriamente l’autorizzazione di tutti i venditori. Come meglio si specificherà nella motivazione, la risposta a tale quesito è piuttosto complessa e per la sua peculiarità necessita......€ 99,00 -
Nº 5585Data 19/01/2022Downloads: 43
MODULO CLAUSOLA PENALE PER PROPOSTA DI ACQUISTO SENZA CAPARRA confirmatoria
Quando deve essere utilizzata: questa clausola deve essere inserita nel campo note della proposta quando si vuole formulare una proposta di acquisto senza acconti e caparre, ma si intende comunque rafforzarne la forza contrattuale mediante la previsione di una clausola penale per il caso che una delle parti si renda inadempiente alle obbligazioni della stessa proposta€ 60,00 -
Nº 5516Data 09/09/2021Downloads: 13
PARERE N. 950 - SE È LEGITTIMO SOTTOPORRE A TASSAZIONE SEPARATA LA SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAPARRA confirmatoria – ACCONTO PREZZO IN UN CONTRATTO PRELIMINARE.
Al quesito può darsi risposta affermativa.- Occorre premettere che i contratti preliminari di ogni specie sono soggetti a registrazione in termine fisso con applicazione dell’imposta di registro nella misura fissa di euro 200. Qualora il contratto preliminare, poi, preveda la dazione di una somma a titolo di caparra conformatoria, si applica l’art. 6 del tur, che sancisce l’applicazione di una ........€ 29,90 -
Nº 5482Data 18/06/2021Downloads: 33
Caparra confirmatoria, recesso per inadempimento e restituzione del doppio
Da sempre, per dimostrare la serietà di un accordo, è consuetudine versare una somma di denaro al momento della firma di un contratto. In questo modo, inevitabilmente, si rafforza l'impegno assunto. Nel contempo, con questo pagamento, si concede alla controparte un anticipo sulla prestazione complessivamente pattuita......download riservato - non acquistabile -
Nº 5378Data 20/11/2020Downloads: 211
MODULO RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON CONTESTUALE RESTITUZIONE DELLA CAPARRA confirmatoria DA PARTE DEL VENDITORE
Quando si utilizza? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, oppure la sottoscrizione del contratto preliminare, decidono di risolvere il contratto e di sciogliere i loro rapporti. Il modulo è predisposto per ipotesi in cui la caparra sia stata incassata dal veditore, il quale la restituisce mediante un proprio assegno.€ 60,00 -
Nº 5379Data 20/11/2020Downloads: 309
MODULO RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA confirmatoria AFFIDATA IN DEPOSITO ALL'AGENZIA.
Quando si utilizza? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, oppure la sottoscrizione del contratto preliminare, decidono di risolvere il contratto e di sciogliere i loro rapporti. Il modulo è predisposto per ipotesi in cui la caparra sia stata affidata in deposito all'agenzia, che viene autorizzata alla restituzione con esonero di ogni responsabilità in suo confronto.-€ 60,00 -
Nº 5345Data 26/09/2020Downloads: 153
MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA D'ACQUISTO ACCETTATA CON RESTITUZIONE DELLA CAPARRA confirmatoria.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, decidono di risolverla e di scogliere i propri rapporti. Il modulo è predisposto per l'ipotesi in cui la caparra sia stata incassata dal venditore il quale la restituisce mediante un proprio assegno bancario. Può essere facilmente adattato alle ipotesi in cui la caparra non sia stata incassata e il venditore restituisce lo stesso titolo ricevuto.-€ 60,00 -
Nº 4270Data 07/10/2011Downloads: 12
Ritardata stipula del contratto definitivo di compravendita: il venditore può trattenere la caparra confirmatoria ove non si addivenisse al contratto definitivo entro il termine di cui al contratto preliminare di compravendita?
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Nº 4061Data 17/01/2011Downloads: 58
TELEGRAMMA DEL MEDIATORE ALL'INCARICANTE DI RITIRO CAPARRA confirmatoria DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA.-
€ 300,00 -
Nº 3583Data 15/10/2009Downloads: 1
Se il promissario acquirente deve pagare le tasse sulla somma ricevuta a titolo di restituzione del doppio della caparra confirmatoria precedentemente versata.-
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Nº 1497Data 21/07/2006Downloads: 8
Se la caparra confirmatoria è volta a garantire l'esecuzione del contratto.-
Cassazione , sez. III civile, sentenza 16.05.2006 n° 11356download riservato - non acquistabile -
Nº 1445Data 16/06/2006Downloads: 17
Se e quando il contraente può incamerare la caparra confirmatoria, in caso di inadempimento della controparte.-
Sentenza n. 11356 del 16 maggio 2006download riservato - non acquistabile -
Nº 1234Data 18/02/2003Downloads: 36
TELEGRAMMA del mediatore all'incaricante di ritiro caparra confirmatoria dopo l'accettazione della proposta
€ 300,00 -
Nº 678Data 06/09/2002Downloads: 52
MODULO - Atto di deposito della caparra confirmatoria allegata alla proposta di acquisto nelle mani del mediatore fino al buon esito delle visure
deposito€ 500,00 -
Nº 677Data 06/09/2002Downloads: 69
MODULO - Atto di deposito della caparra confirmatoria allegata alla proposta di acquisto nelle mani del mediatore fino al buon esito delle visure
deposito€ 500,00 -
Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 5
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 5300Data 22/04/2024Downloads: 83
MODULO 07 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER LOCAZIONE IMMOBILIARE - AGGIORNATO GENNAIO 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE LOCAZIONE" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo Incarico di Mediazione per Locazione Immobiliare - Versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2023 - Lex Consult ha creato un incarico per le locazioni immobiliari che copre ogni possibile tipo di locazione ed è perfettamente aggiornato alla normativa vigente in materia. In particolare è già predisposto per gestire i seguenti tipi di locazione: - locazione a canone libero 4+4; - locazione a canone concordato 3+2; - locazione transitoria max. 18 mesi; - locazione studenti universitari max. 36 mesi; - locazioni libere (deposito, box auto, ecc.); - locazioni non abitative (commerciali, industriali, professionali) 6+6. In particolare il modulo contiene: previsione uso scheda immobile; sostituzione automatica incarichi precedenti; delega ritiro atti presso terzi; impegno e accettazione proposte di locazione conformi; obbligo affidamento caparra confirmatoria in deposito; facoltà agente immobiliare sospensione trattative; facoltà agente immobiliare collaborazione con altri mediatori; diritto provvigioni in caso di scavalco; obbligo avviso ripresa trattative; esclusiva; penali. Modulo aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del DDL CONCORRENZA che ha modificato il Decreto Legge n. 147/2013 ed in particolare l'art.1 e più precisamente i commi 63-64-65-66.-Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale locazioni. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.895,00 -
Nº 5298Data 20/04/2024Downloads: 79
MODULO 09 - NUOVA PROPOSTA DI LOCAZIONE - AGGIORNATA AGOSTO 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE LOCAZIONE" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuova proposta di locazione immobiliare - versione ufficiale Lex Consult - predisposta alla luce di tutte le esperienze giudiziarie in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati Lex Consult.- ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO AGOSTO 2022 - In particolare il modulo contiene: previsione della sottoscrizione da parte di più soggetti in proprio o nella qualità; interfaccia ottimizzata con la scheda informativa immobile Lex Consult; obbligo di affidamento della caparra confirmatoria in deposito ad agente immobiliare; previsione di un termine per procedere alla comunicazione dopo l'accettazione; predisposizione rifiuto proposta; predisposizione contro proposta. Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale locazioni. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.895,00 -
Nº 6175Data 02/02/2024Downloads: 20
IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6170Data 25/01/2024Downloads: 22
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 5873Data 06/03/2023Downloads: 7
PARERE N°972 SE LA FIDEIUSSIONE NELL'IPOTESI DI CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE E' DOVUTA ANCHE QUANDO L'IMMOBILE VENDUTO HA DESTINAZIONE NON ABITATIVA
SE L'OBBLIGO DI RILASCIARE LA FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEGLI ACCONTI, PREVISTA NELL'IPOTESI DI CONTRATTO PRELIMINARE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE DA COSTRUIRE RICORRE ANCHE QUANDO L'UNITÀ IMMOBILIARE OGGETTO DI VENDITA HA DESTINAZIONE NON ABITATIVA E LE SOMME SONO STATE TUTTE VERSATE A TITOLO DI CAPARRA confirmatoria?€ 99,00