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Hai cercato '' daragona '' ho trovato 8 documenti

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    Nº 1091
    Data 11/04/2005
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    AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE SUL SITO studiodaragona-legaliassociati.it DELLE NOTIZIE INERENTI AI PROCEDIMENTI LEGALI AFFIDATI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO D’ARAGONA.
    Oggetto: Autorizzazione allo Studio Legale d'Aragona ai fini della pubblicazione sul sito studiodaragona-legaliassociati.it di tutti i dati e le informazioni relative ai procedimenti legali affidati al menzionato Studio.-
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  • Nº 5439
    Data 26/03/2021
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    L'ACQUIRENTE NON HA DIRITTO AD AGIRE CONTRO L'AGENZIA, QUANDO LA MEDIAZIONE È INTERVENUTA CON UN DIVERSO SOGGETTO (CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO È STATA FIRMATA DA UN SOGGETTO DIVERSO) SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA TRIBUNALE SALERNO 2021
    sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di salerno, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto la carenza di legittimazione della acquirente ad agire in confronto all'agenzia immobiliare, in quanto il rapporto di intermediazione era intervenuto con un soggetto diverso, ovvero con la società che aveva sottoscritto la proposta di acquisto e di successivo contratto preliminare. La sentenza, inoltre, si presenta estremamente interessante per la parete in cui è stata ritenuta la validità della compravendita, nonostante una parte significativa dell'immobile sia stato oggetto di un annullamento della concessione edilizia in sanatoria. Il giudice ha ritenuto, infatti, che la vednita non è nulla ex art. 46 del DPR 380/11 e degli artt. 17 e 40 L. 47/85., in quanto una concessione iniziale In ogni caso vi era, per cui trova applicazione il principio, come sancito dalle sezioni della cassazione Suprema Corte (SS. UU. N. 8230/19 cui si è uniformata la n. 538/20), che abusi marginali non incidono sulla validità della compravendita, soprattutto laddove, come nel caso di specie, l'acquirente aveva espressamente escluso qualsiasi responsabilità del venditore qualora risultassero profili di irregolarità.-
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  • Nº 5392
    Data 19/12/2020
    Downloads: 11
    RICONOSCIUTO L'OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE NON SOLO A CARICO DI COLUI CHE HA SOTTOSCRITTO LA PROPOSTA DI ACQUISTO NON ACCETTATA MA DI TUTTI COLORO CHE POI SI SONO INTESTATI L'IMMOBILE ACQUISTATO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la corte d'appello di Napoli, Accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha completamente riformato la sentenza impugnata emessa dal tribunale di Napoli, dettando i seguenti principi: Affinché esista un rapporto di mediazione non occorre un formale incarico, anche verbale, ma basta semplicemente avere accettato, senza opposizioni, l'attività del mediatore; Se il diritto del mediatore alla provvigione è ammissibile laddove questi si sia limitato a mettere in relazione le parti con l'affare, mediante la cosiddetta visita sull'immobile, è assolutamente indiscutibile nel momento in cui abbia anche avviato le trattative mediante il ritiro di una proposta di acquisto, per quanto non accettata; Il diritto alle provvigioni sussiste non solo in confronto al soggetto che abbia formulato la proposta di acquisto, ma anche in confronto a tutti coloro che alla fine si sono intestati l'immobile quali acquirenti, in quanto anche questi si sono avvantaggiati dell'attività del mediatore, per cui l'interruzione della prescrizione operata in confronto a questi ultimi riverbera i suoi effetti anche in confronto al primo trattandosi di condebitori solidali.-
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  • Nº 5390
    Data 07/12/2020
    Downloads: 16
    RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA PROVVIGIONE NEL CASO IN CUI L’INCARICO SIA STATO CONFERITO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO-SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto diritto di ottenere la provvigione nel caso in cui l’incarico sia stato conferito da un soggetto diverso dal proprietario. In particolare il tribunale ha ritenuto che la provvigione deve essere pagata dall’incaricante, il quale poi ha diritto di rivalsa in confronto alla proprietaria. Ha spiegato, inoltre, che per giurisprudenza costante, affinché sia insorto il diritto alle provvigioni, non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, sottolineando che nel caso di specie la messa relazione era comprovata dalla scheda di visita sottoscritta dall’acquirente. Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato che l’eccezione del convenuto di non essere a conoscenza che l’acquirente era stata messa in relazione dall’agenzia è smentita dalla firma da questi apposta per rifiuto, sotto una proposta di acquisto proveniente proprio dall’acquirente. Ha escluso, inoltre, che possa avere rilevanza l’eccezione dell’acquirente di non essere stati avvisati dell’esistenza della procedura esecutiva, atteso che risulta documentalmente comprovata la circostanza che l’agenzia ha avvisato del condono ed di una ipoteca e che i testi più affidabili avevano confermato che tale informazione invece era stata resa.-
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    Nº 6648
    Data 21/07/2026
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    IL VENDITORE NON PUÒ TRATTENERE LA CAPARRA PER IL SOLO MANCATO RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER IL ROGITO SE QUESTO NON È ESSENZIALE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: dall’esame del contratto preliminare non si evinceva la natura essenziale del termine fissato per la stipula del definitivo, non emergendo dagli atti che le parti avessero inteso considerare perduta l’utilità economica dell’affare in conseguenza del suo inutile decorso. La non essenzialità del termine risultava confermata anche dal comportamento successivo delle parti, le quali avevano continuato a interloquire dopo la scadenza, concordando rinvii e mantenendo attiva la trattativa. Pertanto, la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare, con contestuale trattenimento della caparra, è stata ritenuta illegittima, in quanto intervenuta senza una preventiva diffida ad adempiere e mentre erano ancora in corso i tentativi di individuare una soluzione idonea a consentire la stipula. Accertato il grave inadempimento della promittente venditrice, il Tribunale ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dal promissario acquirente e ha condannato la venditrice al pagamento della somma di € 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 5.000,00 già ricevuta e trattenuta, oltre al pagamento delle spese legali.
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  • Nº 624
    Data 27/04/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA DELLO STUDIO D'ARAGONA IN MATERIA DI RISCATTO - RIGETTATA LA PRETESA DELL'AVENTE DIRITTO AD UNA PRELAZIONE CONVENZIONALE A RISCATTARE L'IMMOBILE IN CONFRONTO AL TERZO ACQUIRENTE
    LA SENTENZA HA AFFERMATO I SEGUENTI PRINCIPI : 1) La prelazione concessa consensualmente nell’ambito di un contratto (cd.convenzionale) come pure quella concessa mediante testamento, a differenza di quella legale (es. prelazione abitativa), non è opponibile al terzo acquirente per cui, in caso di mancata concessione di questa prelazione, l’avente diritto non può agire con l’azione di riscatto tesa al recupero del bene, ma può chiedere al massimo il risarcimento dei danni nei confronti del soggetto che avrebbe dovuto concedergli la prelazione; 2) Anche alla prelazione convenzionale si applica il principio, ampiamente consolidato nella prelazione legale, secondo il quale in caso di vendita in blocco, comprendente anche beni ulteriori rispetto a quelli sui quali era stata concessa la prelazione, la prelazione non spetta per cui l’avente diritto non può vantare alcuna pretesa; 3) In caso di inadempimento nessun risarcimento spetta se non sia stata provata l’esistenza del danno, il suo ammontare e la sua derivazione dall’inadempimento dell’altra parte e neppure, in mancanza di tale prova, almeno dell’esistenza del danno il giudice può procedere alla sua liquidazione invia equitativa; 4) In caso si concorrenza di una prelazione concessa per contratto e di una prelazione dovuta per legge a soggetti diversi, la prelazione legale prevale a quella convenzionale per cui, in caso di acquisto da parte dei soggetti che avrebbero avuto diritto alla prelazione legale, anche senza che sia stato svolto l’iter procedurale della denuntiatio e dell’esercizio, nessun diritto alla prelazione spetta al soggetto che aveva prelazione convenzionale
    € 100,00
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    Nº 2256
    Data 05/09/2005
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    Convenzione legale
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