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Nº 777Data 23/10/2018Downloads: 84
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA PROPOSTA DI ACQUISTO CON PREVISIONE differimento RILASCIO IMMOBILE, PENALI E FIDEIUSSIONE
Scrittura privata da utilizzare allorquando le parti contraenti vogliano prevedere un differimento della data di rilascio dell'immobile rispetto alla stipula dell'atto pubblico.- In particolare la suddetta scrittura prevede l'impegno a corrispondere delle penali in caso di ritardo nel rilascio rispetto alla data convenuta.- E' stato altresì previsto il rilascio di una fideiussione a garanzia del pagamento delle penali pattuite.-€ 200,00 -
Nº 6568Data 09/06/2025Downloads: 16
MODULO SCRITTURA INTEGRATIVA PROPOSTA D’ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE PER CONCORDARE differimento DATA STIPULA NEL CASO IN CUI L’ACQUIRENTE ABBIA NECESSITÀ DI TEMPO PER LO SVINCOLO DI SOMME.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, A FRONTE DELLA STIPULA DI UNA PROPOSTA ACCETTATA/PRELIMINARE NON CONDIZIONATO, L’ACQUIRENTE ABBIA AVUTO COMUNICAZIONE DALLA BANCA DELLA NECESSITÀ DI UN TERMINE NON PREVISTO ED IMPREVEDIBILE PER LO SVINCOLO DI SOMME OGGETTO DI INVESTIMENTO, INDISPENSABILE PER OTTENERE LA PROVVISTA E PROCEDERE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO.€ 49,00 -
Nº 5522Data 18/09/2021Downloads: 168
MODULO ATTO DISSIMULATO differimento CONSEGNA IMMOBILE DOPO ATTO NOTARILE
Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte in cui le parti pattuiscono che contrariamente a quanto dichiarato in atto pubblico l’immobile verrà consegnato dopo qualche tempo.il modulo al suo interno prevede anche una somma lasciata in deposito e una penale in caso di ritardo nella consegna€ 60,00 -
Nº 5471Data 13/05/2021Downloads: 81
MODULO INTEGRAZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO PER differimento TERMINE STIPULA DEFINITIVO CAUSA PROLUNGAMENTO PRATICA REGOLARIZZAZIONE EDILIZIA CON FACOLTÀ DI RECESSO O ACQUISTO NELLO STATO ED AUTORIZZAZIONE PROSECUZIONE PROMOZIONE VENDITA
Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato quando il venditore non è riuscito a regolarizzare l’immobile entro il termine previsto per la data dell’atto pubblico a causa di un ritardo della pubblica amministrazione, anche dipendente dalle misure di contenimento della diffusione della pandemia. Con tale modulo le parti differiscono il termine per la stipula dell’atto pubblico, prevedendo la facoltà per l’acquirente, ove il nuovo termine non sia rispettato, o di recesso, o di acquisto nello stato, o di concessione di nuova proroga. E anche prevista la facoltà per il venditore di cercare un nuovo acquirente fino a quando tali facoltà non siano scadute.-€ 60,00 -
Nº 5453Data 10/04/2021Downloads: 54
MODULO SOSPENSIONE INCARICO DI MEDIAZIONE PER MANCANZA DOCUMENTAZIONE CON differimento TERMINI DI SCADENZA
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che dopo l’incarico si scopra che manca la documentazione per la gestione. In tal caso si può convenire Che l’incarico di intermediazione resti sospeso fino al reperimento della documentazione mancante e che il termine di decorrenza sia differito per tutto il periodo in cui è rimasto sospeso. Il modulo predisposto come richiesta da parte dell’incaricante che deve essere accettata da parte dell’agenzia. È importante che richieste ed accettazione siano firmati contestualmente€ 60,00 -
Nº 5365Data 23/10/2020Downloads: 116
MODULO - ATTO INTEGRATIVO CONTRATTO PRELIMINARE differimento PROROGA TERMINI ATTO VENDITA CON AUTORIZZAZIONE DEPOSITO MOBILI ED EFFETTUAZIONE LAVORI GIARDINO CON PREVISIONE TERMINI ESSENZIALI E DIRITTO A TRATTENERE SOMME VERSATE IN CASO DI VIOLAZ TERMINI
Quando va utilizzato? Il Modulo va utilizzato quando acquirente e venditore convengono di differire i termini previsti per la stipula dell’atto pubblico ed il venditore concede l’acquirente di ricoverare i propri arredi all’interno dell’immobile ma senza immetterlo in possesso e con divieto assoluto di abitarlo. Il modulo contiene inoltre la previsione che nuovi termini sono da considerarsi essenziali e che la mancata osservanza comporterà la perdita da parte dell’acquirente di tutte le somme versate€ 60,00 -
Nº 5263Data 03/04/2020Downloads: 130
MODULO - ATTO differimento DATA STIPULA CONTRATTO DEFINITIVO PER REGOLARIZZAZIONE URBANISTICO E CATASTALE
Modulo da utilizzare nel caso in cui le parti che abbiano stipulato un contratto preliminare debbano modificare la data di stipula dell'atto pubblico al fine di consentire alla parte venditrice di ultimare le attività di regolarizzazione urbanistico e catastale dell'immobile€ 50,00 -
Nº 5104Data 03/09/2019Downloads: 228
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA CONTRATTO PRELIMINARE differimento SCADENZA CONDIZIONE SOSPENSIVA
Modulo da utilizzare nel caso in cui le parti in seguito alla stipula del contratto preliminare decidano di differire la data prevista per l'avveramento della condizione sospensiva€ 100,00 -
Nº 314Data 17/12/2015Downloads: 64
SCRITTURA INTEGRATIVA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE PER differimento DELLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEFINITIVA
QUANDO VA UTILIZZATO? Quando dopo la stipula di un contratto preliminare di locazione le parti convengono circa la necessità di differire la stipula della locazione definitiva con riconoscimento di indennità di occupazione, autorizzazione ad effettuazione lavori, esonero responsabilità, rinunzia condizioni sospensive precedentemente apposti ed altri accordi..€ 50,00 -
Nº 261Data 11/09/2015Downloads: 245
ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRELIMINARE differimento DELLA DATA DEL ROGITO IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE.
€ 20,00 -
Nº 243Data 08/07/2015Downloads: 251
MODULO - differimento DATA ROGITO - INDENNIZZO PER IL RITARDO - CONSEGNA CHIAVI SENZA POSSESSO
€ 20,00 -
Nº 143Data 04/02/2015Downloads: 253
ATTO DI INTEGRAZIONE DI PRELIMINARE PER differimento DATA ROGITO E IMMISSIONE ANTICIPATA NEL POSSESSO
€ 50,00 -
Nº 2320Data 10/03/2008Downloads: 210
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA PER differimento STIPULA DEL ROGITO.-
€ 500,00 -
Nº 6172Data 25/01/2024Downloads: 4
IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.download riservato - non acquistabile -
Nº 4954Data 17/11/2018Downloads: 40
Modulo - Telegramma dell'agenzia alle parti che hanno differito la stipula per conoscere la nuova data
Modello di telegramma che l'agenzia immobiliare può utilizzare al fine di richiedere alla parti di comunicarle la nuova data di stipula nel caso in cui le stesse abbiamo concordato privatamente un differimento.-€ 50,00 -
Nº 2339Data 18/03/2008Downloads: 1
Sicurezza degli impianti negli edifici: Le nuove disposizioni
Decreto Ministero Sviluppo economico 22.01.2008 n° 37 , G.U. 12.03.2008download riservato - non acquistabile -
Nº 2215Data 18/12/2007Downloads: 3
Se è nullo il contratto preliminare di vendita nel caso in cui l'immobile non risultava accatastato ed era privo di concessione edilizia e di licenza di abitabilità
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione Sezione II civile Sentenza 4 dicembre 2006, n. 25703.-download riservato - non acquistabile -
Nº 746Data 15/11/2004Downloads: 1
Decreto Legge 13.09.2004 n. 240, coordinato con la legge di conversione 12 novembre 2004, n. 269
Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonche' integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n.431download riservato - non acquistabile -
Nº 794Data 14/10/2004Downloads: 3
Legge 9 dicembre 1998 n. 431 sulle locazioni abitative
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Nº 1398Data 30/07/2004Downloads: 10
La nuova Legge sulla Privacy - Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.-
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore, in Italia, il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003) che riforma interamente la disciplina sulla privacy.-download riservato - non acquistabile