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Nº 6382Data 02/10/2024Downloads: 51
DIFFIDA DEL PROMITTENTE VENDITORE IN CONFRONTO AL PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO della CAPARRA NON CORRISPOSTA AL MOMENTO della formulazione della proposta DI acquisto, NONOSTANTE SIA STATA ACCETTATA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SIA STATA RITIRATA UNA proposta DI acquisto CHE PREVEDE IL PAGAMENTO della CAPARRA DOPO L'ACCETTAZIONE E LA STESSA NON SIA STATA VERSATA NONOSTANTE L'ACCETTAZIONE della proposta E L'AVVENUTA COMUNICAZIONE della STESSA E NONOSTANTE SIA DECORSO IL TERMINE PREVISTO NEL CONTRATTO.€ 99,00 -
Nº 6266Data 05/06/2024Downloads: 8
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, SE DOPO IL RIFIUTO della proposta D'acquisto FORMULATA DALL’ACQUIRENTE E LA RESTITUZIONE della CAPARRA, LE PARTI CONCLUDONO IL MEDESIMO AFFARE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO UN RILEVANTE PERIODO DI TEMPO CHE È STATO NECESSARIO AFFINCHÉ ALCUNI DEI PROPRIETARI RAGGIUNGESSERO LA MAGGIORE ETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA , innanzi alla Tribunale di Napoli, XII SEZIONE CIVILE d, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "dagli atti e dall’attività espletata è emerso che dopo l’attività di segnalazione dell’immobile dal parte dell’opposta, mediante l’avvio e conduzione delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di una proposta d’acquisto/contratto preliminare, le parti hanno definitivamente concluso, a mezzo atto pubblico di compravendita per Notar dottor …………... (Rep. N……. – Racc. …….), l’acquisto dell’unità immobiliare proposta.Pertanto, sebbene le iniziali trattative siano terminate con la restituzione dell’assegno alla S….., l’attività di mediazione, posta in essere successivamente alla risoluzione delle questioni attinenti alla titolarità del diritto sull’immobile degli eredi dell’originario proprietario, si è conclusa con la compravendita dell’unità immobiliare da parte della S….. e la maturazione del diritto dell’opposta al pagamento del compenso per la mediazione.A tal proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 1755 c.c. il quale recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare è concluso [1173] per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe- 9 -professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5940Data 20/05/2023Downloads: 8
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE della proposta DI acquisto, ANCHE PERCHE' INFONDATA L’ECCEZIONE DELL’ACQUIRENTE DI NON AVER LETTO IL MODULO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA- APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. ANNARITA DEL REGNO, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli - 12 SEZIONE CIVILE - Giudice ON. dott. Annalisa Speranza, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - PRINCIPIO: “Deve allora potersi considerare provato che il G. ebbe a rivolgersi all’agenzia per la ricerca di un immobile da acquistare, che visionò per la prima volta l’immobile oggetto della proposta tramite l’agenzia, che fu messo in relazione con i promissari venditori in virtù dell’operato svolto della esponente, che in conseguenza della detta attività di messa in relazione ha formulato la proposta d’acquisto del 21.09.2016 ed anche che ha avuto conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto, se non altro, a mezzo telefono, e che a seguito di tale telefonata si è recato in agenzia per predisporre l’assegno da consegnare ai promittenti venditori. Tanto premesso in fatto è pacifico in diritto che ai sensi dell’art. 1755 C.c., il diritto alle provvigioni del mediatore sorge al momento della conclusione dell’affare che, per giurisprudenza pacifica, coincide con il momento in cui sorge tra le parti un negozio ad efficacia obbligatoria che vincola le stesse alla conclusione dell’affare ed alla stipula del definitivo od in mancanza al risarcimento dei danni. Orbene, alla luce della documentazione prodotta e della istruttoria espletata, può dirsi certamente validamente concluso il contratto preliminare di compra-vendita dell’immobilie sito in Q. alla via G. D. F. n. .. in conseguenza della accettazione da parte dei promittenti venditori della proposta formulata dal G. e della comunicazione della accettazione al predetto vuoi a mezzo telefono, vuoi a mezzo telegramma. La circostanza che il G. abbia superficialmente firmato “tanti fogli” senza prendere atto di quanto sottoscriveva, non è rilevante essendo ovviamente suo onere accertarsi di quello che andava a firmare e la circostanza poi che lo stesso non conosceva e non aveva neanche richiesto quale fosse l’ammontare della provvigione spettante all’agenzia, accentua ancora una volta l’atteggiamento superficiale dell’opponente, che appare in ogni caso anche poco credibile. Alla luce di quanto suesposto, deve dirsi certamente maturato il diritto dell’agenzia alle provvigioni richieste e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato.download riservato - non acquistabile -
Nº 5769Data 15/10/2022Downloads: 100
MODULO RISOLUZIONE TRA PROPONENTE ACQUIRENTE E PROMISSARIO VENDITORE della proposta DI acquisto CON TRATTENIMENTO della CAPARRA DA PARTE VENDITRICE
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato quando le parti della compravendita intendono Risolve la proposta d’acquisto con trattenimento della caparra da parte del venditore€ 59,00 -
Nº 5515Data 08/09/2021Downloads: 18
Il mediatore ha diritto alla provvigione anche se dopo la accettazione della proposta d’acquisto, le parti non stipulano l’atto pubblico SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – CORTE DI APPELLO DI SALERNO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la Corte di Appello di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Marino Pelosi, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: La proposta di acquisto avanzata dal D. B., successivamente accettata, contiene tutti gli elementi essenziali per la qualificazione di contratto preliminare quali il consenso delle parti che abbiano la capacità di agire, la forma scritta, la esatta determinazione del bene immobile, con indicazione dell’indirizzo, delle caratteristiche dell’immobile che si vorrà trasferire, prezzo della vendita e data dell’atto notarile da stipulare (entro e non oltre il 31.12.2001). Relativamente al diritto della provvigione del mediatore va ricordato che lo stesso sorge con la conclusione dell’affare, quest’ultimo da intendersi quale operazione economica e fonte di un rapporto obbligatorio tra le parti (Cass. 8676/2009); l’affare deve pertanto ritenersi concluso con l’accettazione del 16.9.2000 da parte di I. F. della proposta di acquisto del sig. D. B. a nulla rilevando a tali fini il comportamento successivamente tenuto dal promissario acquirente e la domanda di garanzia spiegata nei confronti di quest’ultimo deve essere rigettata. Ben invero la Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 c.c., che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno (Cass. Civ. sentenza 7400/92; sentenza 24399/15). II PRINCIPIO: nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all'eredità bensì all'erede, che sia tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità….Ne consegue che la parte che procede alla riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità, mentre questi ultimi, laddove abbiano ricevuto ed accettato la notifica dell'atto di riassunzione nella veste considerata, che di certo non attribuisce per ciò solo anche la qualità di erede, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto della legittimazione ad causam, e di provare la condizione di fatto idonea ad escludere l'effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la riassunzione nei loro confronti e quella di erede.-€ 49,00 -
Nº 5458Data 16/04/2021Downloads: 20
PARERE 935 - SE L’ACCETTAZIONE della proposta DI acquisto PER UN IMMOBILE PUÒ ESSERE COMUNICATA ANCHE IN FORMA VERBALE
Al quesito proposto può darsi risposta assolutamente positiva.- In altre parole, la comunicazione al proponente dell’accettazione della proposta d’acquisto per un immobile può essere legittimamente effettuata anche in forma verbale.- Tale conclusione è suffragata da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità.- In particolare, la Corte di Cassazione si pronuncia in tal senso da più di un ventennio, e, in alcune statuizioni ha espressamente stabilito che la comunicazione verbale con cui l’intermediario immobiliare informa il proponente ….. continua€ 29,90 -
Nº 5417Data 19/02/2021Downloads: 7
LA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI NON HANNO STIPULATO L’ATTO PUBBLICO NON INCIDE SUL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI, CHE SI DETERMINA GIÀ CON L’ACCETTAZIONE della proposta DI acquisto
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA - TRIBUNALE DI SALERNO - FEBBRAIO 2021- Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il Tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alla provvigione basta l’accettazione la proposta di acquisto. In particolare la giurisprudenza “pacificamente ritiene che sia sufficiente la conclusione di un contratto preliminare a fondare il dritto del mediatore alla provvigione (ex plurimis Cass. 22.3.2001, n. 4111; Cass. 11.5.2001, n. 6599). E' questo il requisito minimo, essendo nella facoltà delle parti rogare alla disciplina legale e procrastinare l'acquisto del diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo (Cass. 3.10.1997, n. 9676) ..”. – Secondo principio: La circostanza che le parti non hanno stipulato l’atto pubblico non incide sul diritto del mediatore alle provvigioni, che si determina già con l’accettazione della proposta di acquisto. In particolare spiega il Giudice che “le vicende successive che hanno condotto al mancato perfezionamento dell'acquisto sono da considerarsidel tutto irrilevanti e comunque non opponibili all’attore (mediatore), essendo le stesse attinenti alla esecuzione degli obblighi contrattuali scaturenti dall’accettazione della proposta di acquisto”.€ 49,00 -
Nº 5379Data 20/11/2020Downloads: 309
MODULO RISOLUZIONE CONSENSUALE proposta DI acquisto - CONTRATTO PRELIMINARE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA RESTITUZIONE della CAPARRA CONFIRMATORIA AFFIDATA IN DEPOSITO ALL'AGENZIA.
Quando si utilizza? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, oppure la sottoscrizione del contratto preliminare, decidono di risolvere il contratto e di sciogliere i loro rapporti. Il modulo è predisposto per ipotesi in cui la caparra sia stata affidata in deposito all'agenzia, che viene autorizzata alla restituzione con esonero di ogni responsabilità in suo confronto.-€ 60,00 -
Nº 5378Data 20/11/2020Downloads: 211
MODULO RISOLUZIONE CONSENSUALE proposta DI acquisto - CONTRATTO PRELIMINARE CON CONTESTUALE RESTITUZIONE della CAPARRA CONFIRMATORIA DA PARTE DEL VENDITORE
Quando si utilizza? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, oppure la sottoscrizione del contratto preliminare, decidono di risolvere il contratto e di sciogliere i loro rapporti. Il modulo è predisposto per ipotesi in cui la caparra sia stata incassata dal veditore, il quale la restituisce mediante un proprio assegno.€ 60,00 -
Nº 5345Data 26/09/2020Downloads: 153
MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE proposta D'acquisto ACCETTATA CON RESTITUZIONE della CAPARRA CONFIRMATORIA.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, decidono di risolverla e di scogliere i propri rapporti. Il modulo è predisposto per l'ipotesi in cui la caparra sia stata incassata dal venditore il quale la restituisce mediante un proprio assegno bancario. Può essere facilmente adattato alle ipotesi in cui la caparra non sia stata incassata e il venditore restituisce lo stesso titolo ricevuto.-€ 60,00 -
Nº 5183Data 03/01/2020Downloads: 12
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN SEGUITO AD ACCETTAZIONE proposta DI acquisto PUR IN ASSENZA della STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO
Il Tribunale di Napoli Nord accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha rigettato l'opposizione proposta da parte promittente acquirente fondata sull'erroneo convincimento che la mera accettazione della proposta di acquisto non potesse valere quale stipula di valido contratto preliminaredownload riservato - non acquistabile -
Nº 5180Data 03/01/2020Downloads: 72
PARERE N. 843 SE E' VALIDA L'ACCETTAZIONE della proposta DI acquisto A MEZZO E-MAIL CON FIRMA DIGITALE
L’analisi del quesito parte dalle disposizioni codicistiche sulla forma che, nel caso di specie, nascono dalla lettura in combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 c.c. L’art. 1350 c.c. dispone che “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità, i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili”. L’art. 1351 c.c. enuncia testualmente: “il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo”. Ne consegue che, nel caso di specie, ai fini della validità di una proposta d’acquisto immobiliare, occorre che... SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 4963Data 06/12/2018Downloads: 108
MODULO - TRATTATIVE CON PIU' proposte CONTEMPORANEE - DICHIARAZIONE PROPONENTE DI ESSERE STATO INFORMATO della formulazione DI ALTRE proposte DA ALTRI INTERESSATI E RINUNZIA A MIGLIORARE LA PROPRIA proposta
Modulo da utilizzare al fine di avere la prova di aver informato il proponente acquirente della formulazione di ulteriori proposte di acquisto da parte di terzi soggetti per un prezzo più elevato.- Con tale modulo il proponente acquirente viene informato anche della circostanza che tali proposte migliorative verranno sottoposte al venditore.-€ 100,00 -
Nº 6545Data 28/04/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE della proposta DI acquisto CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.download riservato - non acquistabile -
Nº 5387Data 27/11/2020Downloads: 336
MODULO ALLEGATO proposta DI acquisto CON CLAUSOLA DIRITTO DI RECESSO ACQUIRENTE IN CASO DI MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ED AUTORIZZAZIONE AL MEDIATORE AL PROSEGUIMENTO della PROMOZIONE DELL'AFFARE E RICONOSCIMENTO DIRITTO DI RECESSO AL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI CHE acquistaNO SENZA SUBORDINAZIONE MUTUO
Quando va utilizzato: Il modulo va utilizzato quando si intende subordinare la proposta all’ottenimento del mutuo ma contemporaneamente si vuole continuare l’attività di promozione dell'affare per verificare se si riesce a trovare un acquirente disposto a comprare nell’ipotesi in cui mutuo non sia concesso, oppure che intenda comprare in contanti in modo che non ci sia necessità di attendere l’esito della pratica di muto del primo acquirente€ 60,00 -
Nº 5044Data 07/05/2019Downloads: 108
MODULO - TELEGRAMMA AL PROMITTENTE VENDITORE DI COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE della CONTRO-proposta DI acquisto
Modulo da utilizzare nel caso in cui il promittente venditore abbia formulato una contro - proposta e quest'ultima sia stata accettata dal promittente acquirente.- In tal caso, infatti, ai fini della conclusione dell'affare occorrerà comunicare al promittente venditore l'intervenuta accettazione della contro - proposta.-€ 50,00 -
Nº 642Data 15/06/2018Downloads: 94
DICHIARAZIONE PROVVIGIONI CON PREVISIONE DI ACCONTO ALL’ATTO della formulazione della proposta
Il presente modulo va utilizzato quando il mediatore conviene con il proponente acquirente che parte delle provvigioni pattuite per l'affare mediato venga versato a titolo di acconto con l'intesa che saranno restituite in caso di mancata accettazione della medesima proposta.-€ 50,00 -
Nº 347Data 28/02/2016Downloads: 138
LETTERA - COMUNICAZIONE ALLA PARTE VENDITRICE/LOCATRICE DELL'AVVENUTA ACCETTAZIONE della CONTRO-proposta DI LOCAZIONE/acquisto.
QUANDO VA UTILIZZATO? Il documento va utilizzato, quando a seguito di controproposta del venditore, l'acquirente sottoscrive la controproposta per accettazione. Ai fini della conclusione del contratto è necessario provvedere alla comunicazione alla parte venditrice dell'avvenuta accettazione dell'acquirente.€ 20,00 -
Nº 334Data 11/02/2016Downloads: 83
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER IL MEDIATORE della proposta DI acquisto.
QUANDO SORGE L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE della proposta ACCETTATA PER L'AGENTE IMMOBILIARE?? Secondo una opinabile interpretazione dell'agenzia delle entrate (risoluzione n, 63/E del 25 febbraio 2008), l'obbligo di registrazione sorgerebbe già per l'effetto della mera accettazione senza neppure che sia necessario la comunicazione della stessa al soggetto proponente.- Per quanto tale interpretazione sia basata su una lettura verosimilmente erronea dell'art. 1326 c.c. occorre che gli agenti immobiliari ne tengano conto in quanto gli uffici del registro adeguandosi supinamente a tale indicazione potrebbero combinare delle sanzioni in caso di mancata osservanza.download riservato - non acquistabile -
Nº 977Data 04/02/2003Downloads: 87
MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA TRA CONDUTTORE E SOGGETTO INTERESSATO ALL'acquisto - PROPONENTE ACQUIRENTE CONDIZIONATA ALL'ACCETTAZIONE della proposta
Quando deve essere utilizzata: il modulo deve essere utilizzato quando il proponente acquirente, firmatario di una proposta intenda assicurarsi che l'immobile verrà rilasciato dal conduttore in caso di accettazione della proposta€ 99,00 -
Nº 759Data 30/07/2002Downloads: 175
MODULO - Dichiarazione del proponente acquirente di proroga della validità proposta d'acquisto
quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il proponente acquirente intenda concedere più tempo al venditore per accettare prorogando il termine di validità della proposta, sia nell'ipotesi in cui è già scaduto sia nell'ipotesi in cui stia per scadere€ 30,00 -
Nº 6339Data 20/08/2024Downloads: 32
MODULO - SCRITTURA INTEGRATIVA OPPURE CLAUSOLA DA INSERIRE IN CONTRATTO PRELIMINARE proposta DI acquisto PER PATTUIRE TRA ACQUIRENTE E VENDITORE SE IL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO DAL CONDUTTORE NELLA LOCAZIONE DEVE ESSERE RESTITUITO O MENO DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE AL MOMENTO della STIPULA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO OCCORRE PATTUIRE TRA ACQUIRENTE E VENDITORE SU CHI GRAVERÀ L'OBBLIGO DI RESTITUIRE IL DEPOSITO CAUZIONALE AL CONDUTTORE AL MOMENTO della FINE della LOCAZIONE.€ 99,00 -
Nº 332Data 18/01/2016Downloads: 48
MODULO - REVOCA DEL VENDITORE DELL‘ACCETTAZIONE della proposta DI LOCAZIONE /acquisto
QUANDO VA UTILIZZATO? il documento va utilizzato quando il promittente venditore/locatore dopo aver accettato la proposta , immediatamente ci ripensa e comunica la sua volontà di recedere. Attenzione la revoca puo' essere formulata solo nell'ipotesi in cui il mediatore non abbia ancora comunicato l'accettazione al promittente acquirente/conduttore.€ 20,00 -
Nº 2821Data 25/02/2009Downloads: 7
Il diritto alle provvigioni sorge se la proposta d'acquisto e l'accettazione sono portate a conoscenza della controparte contrattuale.-
L'articolo contiene un breve commento alla sentenza n. 70 dell' 08/01/2009, della Corte d’Appello di Roma, Sezione 2° Civile.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5525Data 08/10/2021Downloads: 37
PARERE 954 - IL MEDIATORE MATURA IL DIRITTO AL COMPENSO QUALORA, DOPO L’AVVENUTA ACCETTAZIONE della proposta D’acquisto DEL TERZO ACQUIRENTE, L’IMMOBILE VENGA acquistaTO DAL CONDUTTORE CHE HA ESERCITATO IL DIRITTO DI PRELAZIONE?
Al quesito è possibile dare – in linea di massima - risposta affermativa, a condizione che siano rispettati alcuni importantissimi requisiti – di seguito dettagliati - nella conclusione del contratto oggetto di prelazione e nell’offerta (denunciatio) all’avente diritto......€ 29,00 -
Nº 5130Data 13/10/2019Downloads: 40
PARERE N.865 -2 SE L'ACCETTAZIONE della proposta DI acquisto E' VALIDA ANCHE MEDIANTE TELEGRAMMA
€ 29,90 -
Nº 224Data 05/06/2015Downloads: 37
MODULO - REVOCA DELL’ ACCETTAZIONE della proposta D’acquisto.
Ipotesi in cui sussiste ripensamento immediato del venditore e l’agenzia non ha ancora provveduto a comunicare l’accettazione all’acquirente.€ 20,00 -
Nº 163Data 03/03/2015Downloads: 98
IL RINVIO AL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA «SVINCOLA» GLI OBBLIGHI della proposta D’acquisto.
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Nº 4642Data 26/03/2013Downloads: 150
Telegramma di convocazione per la stipula della scrittura integrativa del preliminare (ovvero della proposta di acquisto accettata).
€ 300,00 -
Nº 4230Data 22/07/2011Downloads: 4
Mediazione immobiliare: se l’accettazione della proposta di acquisto deve necessariamente pervenire direttamente nelle mani del proponente attraverso la consegna di un documento che la contenga.-
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Nº 3916Data 06/09/2010Downloads: 4
Mediazione: attività svolta per la compravendita di un immobile ed eccezione di revoca della proposta d’acquisto.-
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Nº 3234Data 13/05/2009Downloads: 2
Se la comunicazione dell’accettazione della proposta d’acquisto può avvenire ricorrendo semplicemente a delle telefonate.-
Il documento contiene un breve commento alla sentenza del Tribunale di Roma, del 15 gennaio 2009, n. 814.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3185Data 29/08/2006Downloads: 5
QUESITO 127:Se, ai fini della validità della proposta di acquisto deve essere al suo interno specificato l’importo della provvigione da corrispondere al mediatore ovvero se la relativa dichiarazione di liquidazione delle provvigioni deve essere allegata.-
€ 500,00 -
Nº 678Data 06/09/2002Downloads: 52
MODULO - Atto di deposito della caparra confirmatoria allegata alla proposta di acquisto nelle mani del mediatore fino al buon esito delle visure
deposito€ 500,00 -
Nº 677Data 06/09/2002Downloads: 69
MODULO - Atto di deposito della caparra confirmatoria allegata alla proposta di acquisto nelle mani del mediatore fino al buon esito delle visure
deposito€ 500,00 -
Nº 1167Data 30/07/2002Downloads: 177
MODULO - Atto di deposito della caparra allegata alla proposta di acquisto nelle mani del mediatore fino alla stipula dell'atto pubblico
Dichiarazione di deposito di caparra fino alla stipula dell'atto pubblico€ 500,00 -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA proposta DI acquisto SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6513Data 09/04/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI LA proposta DI acquisto NON È STATA ACCETTATA DA TUTTI I PROPRIETARI, I QUALI POI HANNO VENDUTO L'IMMOBILE ALLO STESSO SOGGETTO INDIVIDUATO DALLA DAL MEDIATORE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Napoli nord, 12° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “E’ stato affermato in giurisprudenza che, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. 2014 n. 25851; conf. Cass. Sez. II, ord. 16.1.2018 n. 2169).La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del diritto alla provvigione oggetto del contratto di cessione del credito stipulato con la società cedente. Il quadro istruttorio induce a ritenere che i contraenti siano stati messi in contatto grazie all'attività di intermediazione svolta dalla Porzio Immacolata nella citata qualità; non rilevando in alcun modo le circostanze della problematica relativa alla ipoteca iscritta né, tantomeno, il fatto che la proposta di acquisto fosse stata inizialmente sottoscritta da un solo proprietario in comunione, considerata la successiva e definitiva stipula dell’atto di compravendita.download riservato - non acquistabile