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Nº 6543Data 22/04/2025Downloads: 1
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI L’immobile, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL CLIENTE CHE HA VISIONATO L’immobile ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.- download riservato - non acquistabile -
Nº 6481Data 10/02/2025Downloads: 1
IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL LOCATORE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA PROVATO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’immobile- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."download riservato - non acquistabile -
Nº 6480Data 04/02/2025Downloads: 157
MODULO SCHEDA INFORMATIVA immobile - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA – VERSIONE SEMPLIFICATA - AGGIORNATO GENNAIO 2025.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO È VERSIONE AGGIORNATA DELLA FAMOSA SCHEDA INFORMATIVA LEX CONSULT CREATA E REGISTRATA PER IL COPYRIGHT DA LEX CONSULT; IL MODULO SERVE AD EVITARE CHE IL MEDIATORE POSSA INCORRERE IN RESPONSABILITÀ PROFESSIONALI PER NON AVER RIFERITO INFORMAZIONI RELATIVE ALL’immobile O PER AVER RIFERITO INFORMAZIONI NON VERIFICATE E POI RIVELATESI FALSE. TUTTI I CAMPI SUI QUALI IL MEDIATORE NON HA AVUTO INFORMAZIONI DAL VENDITORE E NON SONO ALTRIMENTI CONOSCIBILI MEDIANTE CONSULTAZIONE DEL TITOLO DI PROVENIENZA E DEI REGISTRI IPOTECARI CATASTALI DEVONO ESSERE ELIMINATI E NON LASCIATI IN BIANCO. DEVE ESSERE STAMPATO ED ALLEGATO ALL'INCARICO ED A TUTTE LE PROPOSTE DI ACQUISTO. CON TALE MODALITÀ OPERATIVA SI RIDUCE AL MASSIMO IL RISCHIO DI INCORRERE IN RESPONSABILITA' PROFESSIONALI. QUESTA VERSIONE È STATA AGGIORNATA, CON L'ESPRESSA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'INCARICANTE A PROCEDERE ALLA PUBBLICIZZAZIONE DELL'INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA E DELLA CLASSE ENERGETICA ANCHE IN ASSENZA DI APE CON ESONERO DI OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’AGENZIA.€ 500,00 -
Nº 6479Data 03/02/2025Downloads: 23
MODULO INCARICO DI INTERMEDIAZIONE CON LA QUALE L'INCARICANTE SI IMPEGNA A CONSEGNARE IL CERTIFICATO APE NECESSARIO PER L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'immobile ENTRO UN CERTO TERMINE PREDEFINITO CON PREVISIONE DI PROROGA DELL'INCARICO IN CASO DI RITARDO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'immobile OGGETTO DI INCARICO NON È DOTATO DI APE, BENCHÉ SIA DOVUTO PER LEGGE, PER CUI L'INCARICANTE SI IMPEGNA A CONSEGNARLO ENTRO UN CERTO TEMPO PREDEFINITO, CON PREVISIONE DELLA PROROGA DELL'INCARICO PER TUTTO IL TEMPO DEL RITARDO.€ 99,00 -
Nº 6476Data 24/01/2025Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LADDOVE LE PARTI HANNO CONCLUSO LO STESSO AFFARE DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, RISULTANDO DEL TUTTO IRRILEVANTI LE INESATTEZZE O DISCORDANZE FORMALI NELLA DESCRIZIONE DELL’immobile FORNITA DAL MEDIATORE E QUELLO VENDUTO, LADDOVE RISULTI CHE SI TRATTA SOSTANZIALMENTE DELLA STESSA UNITA’ immobiliARE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, PRIMA SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il giudice di pace, nel confermare il decreto ingiuntivo opposto, ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, "Le discrasie rinvenute dal confronto fra il modulo di conferimento dell’incarico all’agenzia ed il contratto di compravendita, non impediscono che l’immobile sia stato sempre correttamente identificato e individuato in ogni fase della trattativa, dal conferimento dell’incarico fino alla sua vendita".download riservato - non acquistabile -
Nº 6456Data 13/01/2025Downloads: 31
MODULO DIFFIDA DEL LOCATORE IN CONFRONTO AGLI EREDI DEL CONDUTTORE DECEDUTO SENZA CONVIVENTI ALLA RESTITUZIONE DELL'immobile IN CONSEGUENZA DELL' ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL LOCATORE INTENDA OTTENERE LA RESTITUZIONE DELL'immobile A SEGUITO DELLA MORTE DEL CONDUTTORE SENZA SOGGETTI CONVIVENTI CHE SUBENTRANO NEL CONTRATTO. IN TAL CASO, INFATTI, IL CONTRATTO SI ESTINGUE ED IL LOCATORE HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'immobile.€ 99,00 -
Nº 6437Data 18/12/2024Downloads: 1
IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’ACQUIRENTE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'immobile SENZA TITOLO A FAR DATA DAL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."download riservato - non acquistabile -
Nº 6385Data 04/11/2024Downloads: 19
IL MEDIATORE NON È RESPONSABILE DEGLI ABUSI DELL’immobile NEL MOMENTO IN CUI HA UTILIZZATO IL MODULO “SCHEDA immobile LEX CONSULT”, LADDOVE ABBIA INSERITO NELLA STESSA TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI ERA A CONOSCENZA CIRCA LA SITUAZIONE URBANISTICA DELL’immobile, IN QUANTO LA SCHEDA STESSA, SOTTOSCRITTA DA ENTRAMBE LE PARTI, ESCLUDE CHE IL MEDIATORE SIA STATO INCARICATO DI SVOLGERE INDAGINI ULTERIORI O DI INCARICARE UN TECNICO A TAL FINE.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Benevento, seconda sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento, ha confermato, infatti, “in diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 1) il mediatore è tenuto, sulla base della diligenza qualificata sottesa all’attività professionale svolta, a riferire di irregolarità urbanistiche ed edilizie a lui note o conoscibili, fermo restando che, in difetto di uno specifico incarico in tal senso, non è tenuto a svolgere accertamenti di natura tecnico – giuridica volti a verificare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile e del relativo titolo di provenienza (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.784; e, in senso conforme più recentemente, cfr. Cassazione civile sez. II, 02/05/2023, n. 11371); 2) ai fini del riconoscimento della provvigione, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente)” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2024, n. 2359, e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr., inter alia, Corte appello Napoli sez. III, 05/04/2023, n.1577). Ebbene, in applicazione di tali principi, si osserva che infondata è la deduzione del convenuto in merito alla responsabilità di SOC. …... S.R.L.S. per non aver riferito di eventuali abusi edilizi relativamente all’immobile promesso in vendita, atteso che nella “scheda immobile” del 19.05.2016 -sottoscritta da attore e convenuto ed allegata alla proposta di vendita (cfr. allegato sub 6 alla comparsa di costituzione e risposta di SOC. ………. S.R.L.S.)- non solo sono riportate le difformità catastali comunicate al mediatore e poi indicate anche in sede di preliminare e qualificate -appunto- come mere irregolarità catastali; ma le parti, contestualmente, hanno anche espressamente dichiarato -con clausola specificamente approvata per iscritto- di non aver conferito al mediatore alcun incarico di verifica tecnica sulla conformità urbanistica, rinunciando a qualsivoglia pretesa ed azione nei confronti dello stesso mediatore per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità di quanto dichiarato in merito all’immobile stesso (cfr. scheda immobile laddove si dichiara che “[…] Il venditore Sig. C. F. con l’accettazione della presente conferma tutte le informazioni sopra recate e ne garantisce espressamente la veridicità e la attuale validità. La presente scheda immobile è stata redatta sulla base delle informazioni fornite dal venditore e delle risultanze delle visure ipotecarie e catastali, con l’espressa intesa che eventuali ulteriori verifiche dovranno essere demandate dalle parti a propri consulenti tecnici e legali, essendo escluso che l’agenzia abbia mai ricevuto alcun incarico in tal senso. Le parti – conseguenzialmente – la esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità, anche derivante da circostanze quivi non espressamente richiamate, rinunziando ad ogni e qualsiasi pretesa in suo confronto […]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6384Data 31/10/2024Downloads: 69
CONDIZIONE SOSPENSIVA PER CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA VENDITA DELL'immobile DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IL SUO immobile CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE CONDIZIONARE L'IMPEGNO DI ACQUISTO DELL'ACQUIRENTE ALLA VENDITA DI UN immobile DI SUA PROPRIETÀ, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA DELLO STESSO immobile CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DI UN FINANZIAMENTO.€ 99,00 -
Nº 6366Data 16/09/2024Downloads: 2
IL CONDUTTORE CHE A SEGUITO DI AZIONE DI RISCATTO ABBIA OTTENUTO CON SENTENZA LA PROPRIETÀ DELL’immobile PER MANCATA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DIVENTA PROPRIETARIO ANCHE SE NON PAGA IL PREZZO SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel maggio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che "dal mancato pagamento del prezzo nel termine previsto dalla legge da parte del conduttore di immobile urbano destinato ad uso non abitativo, deriva il diritto del retrattato all’adempimento coattivo e al risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 1224 c.c., senza possibilità di incidere sugli effetti del riscatto e, quindi, senza che sia possibile chiedere ( ex art. 1453 c.c.) la risoluzione del contratto, rimedio non esperibile per le obbligazioni ex lege, qual è quella di pagamento del prezzo in conseguenza dell’esercizio del diritto potestativo spettante al retraente ( cfr. Cass. 14 aprile 1992 n°4535; Cass. 4 settembre 1998, n°8809; Cass. 29 settembre 2005, n° 19132).”download riservato - non acquistabile -
Nº 6306Data 22/07/2024Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE L’immobile È STATO INTESTATO ALLA STESSA PERSONA CHE LO HA VISIONATO CON LUI, ANCHE SE LE TRATTATIVE SONO STATE CONCLUSE AUTONOMAMENTE DAL PADRE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Caterina Carretta, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giugno 2024. Il giudice nel caso di specie, infatti, ha ritenuto che, per quanto le trattative siano state condotte e concluse autonomamente dal padre, l’acquisto è stato effettuato solo perché la figlia aveva espresso il suo gradimento dopo aver visto l’immobile con il mediatore, per cui non vi è dubbio che l’intervento del mediatore rientra tra i fattori che hanno contribuito a determinare la conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6283Data 11/07/2024Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL COLLABORATORE CHE HA ACCOMPAGNATO I CLIENTI A VISIONARE L’immobile NON ERA ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE, TRATTANDOSI DI UNA ATTIVITÀ MERAMENTE ESECUTIVA E COLLATERALE ALLA VERA E PROPRIA ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, nel maggio 2024. Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che: "Con il secondo motivo di gravame, l’appellante contesta che la società attrice abbia dimostrato che l’attività mediatoria sia stata svolta da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla l. 1989/39, dovendo gli stessi essere posseduti non solo dalla società ma anche dagli ausiliari che svolgono effettivamente l’attività mediatizia ed essendo rimasto non identificato il soggetto che ebbe a svolgere in concreto l’attività di mediazione per conto dell’agenzia, accompagnando essi appellanti a visionare l’immobile.Anche tale censura non merita accoglimento.Come precisato dalla Suprema Corte, “Quando il collaboratore della società di mediazione si sia limitato a svolgere attività accessorie e strumentali rispetto a quella dei soggetti preposti all’attività mediatizia vera e propria, il diritto alla provvigione non può essere negato per il semplice fatto che l’ausiliario non fosse iscritto nel registro delle imprese, essendo tale adempimento prescritto solo per coloro che risultino assegnati al compimento di atti a rilevanza esterna, con piena efficacia nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l’ente da cui dipendono (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24051)”. Il diritto del mediatore non può essere escluso quando il collaboratore non iscritto nel registro delle imprese abbia svolto solamente attività di carattere accessorio o ausiliario rispetto a quella mediatizia vera e propria.download riservato - non acquistabile -
Nº 6282Data 08/07/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER NON AVER RIFERITO ALL’ACQUIRENTE DI UNA LITE GIUDIZIARIA PENDENTE SULL’immobile OGGETTO DI VENDITA, QUANDO NON NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA E NEPPURE POTEVA CONOSCERLA, IN QUANTO MAI RIFERITA DAL VENDITORE E NEPPURE RISULTANTE DALLE VISURE DEI PUBBLICI REGISTRI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di NOLA, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che “la circostanza per cui l’immobile oggetto di trattativa era parte di fabbricato gravato da sentenza che ne ha statuito l’obbligo di arretramento non fa venir meno il diritto alla provvigione, in quanto, anche in tal caso, non viene certamente meno il diritto del promissario acquirente ad ottenere – quantomeno – una tutela risarcitoria nei confronti del promittente venditore. Del resto, parte attrice ha riferito di essere venuta a conoscenza di tale circostanza dal promittente venditore soltanto dopo la formulazione della proposta, e di aver organizzato un incontro tra le parti, all’esito del quale il venditore avrebbe firmato un documento in cui garantiva il buon fine della compravendita, sottoscritto altresì dall’acquirente. Tali circostanze possono ritenersi provate, vista la documentazione versata in atti dall’attrice (cfr. doc. 24) e quanto riferito dalla testimone T. A. all’udienza del 26.1.2011, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.Aggiungasi a tanto, da una parte, che sfugge ai poteri/doveri di controllo del mediatore la conoscenza di eventuali contenziosi afferenti gli immobili oggetto di mandato, e dei relativi esiti, e dall’altra, che il convenuto non ha né specificamente dedotto né tantomeno provato che egli era a conoscenza – senza riferirla - di tale circostanza già prima della formulazione della proposta di acquisto.Pertanto, alcuna violazione dell’obbligo di diligenza qualificata può essere ascritta al mediatore.download riservato - non acquistabile -
Nº 6270Data 24/06/2024Downloads: 3
IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’immobile NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA PROPRIETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6258Data 23/05/2024Downloads: 33
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER PROPORRE IL PAGAMENTO DI PREZZO CON IL TRAFERIMENTO IN PERMUTA DI UN immobile DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA D'ACQUISTO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE PROPORRE IL PAGAMENTO DI PARTE DEL PREZZO OFFERTO MEDIANTE TRASFERIMENTO IN PERMUTA DI UN immobile DI SUA PROPRIETÀ. È MOLTO IMPORTANTE INDICARE IL VALORE CHE SI ATTRIBUISCE ALL'immobile OFFERTO IN PERMUTA, OVVERO LA PARTE DEL CORRISPETTIVO TOTALE CHE È COPERTA DAL TRASFERIMENTO IN PERMUTA DELL'immobile DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE.€ 199,00 -
Nº 6254Data 22/05/2024Downloads: 19
MODULO AUTORIZZAZIONE DELL'INCARICANTE VENDITORE ALL'AGENTE immobiliARE A SOSTITUIRE LA SERRATURA E LE CHIAVI DELL'immobile OGGETTO DI INCARICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL VENDITORE INCARICANTE PER SOSTITUIRE LA SERRATURA E LE CHIAVI DELL'immobile OGGETTO DI INCARICO. È ASSOLUTAMENTE DA EVITARE, INFATTI, PROCEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLE CHIAVI SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA PARTE DELL'INCARICANTE PROPRIETARIO.€ 99,00 -
Nº 5301Data 26/04/2024Downloads: 90
MODULO 13 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA immobile DA COSTRUIRE - VERSIONE AGGIORNATA - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE immobile in costruzione" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per vendita immobile da costruire - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per la vendita degli immobili in costruzione adeguato all’ultima riforma del settore. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il costruttore incarica l’agenzia di individuare clienti interessati ad acquistare l’immobile che sta costruendo con la previsione che il contratto preliminare verrà sottoscritto nel pieno rispetto delle previsioni di legge; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale vendita immobile in costruzione. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.400,00 -
Nº 6053Data 25/04/2024Downloads: 5
MODULO 14 - NUOVO MODULO PROPOSTA PER ACQUISTO immobile DA COSTRUIRE - VERSIONE AGGIORNATA - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE immobile in costruzione" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo modulo proposta per acquisto immobile da costruire - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato esclusivamente da Lex Consult - Lex Consult ha creato un apposito incarico per la vendita degli immobili in costruzione adeguato all’ultima riforma del settore. Mediante la sottoscrizione di questo modulo l'interessato all'acquisto di un immobile in costruzione si impegna validamente alla sottoscrizione del contratto predisposto nel pieno rispetto delle previsioni di legge; il modulo è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. il modulo prevede, inoltre, l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore oppure che l'interessato si rifiuti di sottoscrivere il preliminare; Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale vendita immobile in costruzione. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.400,00 -
Nº 6017Data 21/04/2024Downloads: 21
MODULO 08 - SCHEDA INFORMATIVA LOCAZIONE immobile - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA LOCAZIONE- ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE LOCAZIONE" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word scheda informativa immobile per locazione - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA - Quando va utilizzato? Il modulo è la versione aggiornata della famosa SCHEDA INFORMATIVA immobile LEX CONSULT; il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile. Tutti i campi sui quali il mediatore non ha avuto informazioni dal locatore e non sono altrimenti conoscibili mediante consultazione del titolo di provenienza e dei registri ipotecari catastali devono essere eliminati o lasciati in bianco. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte di locazione. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio di incorrere in responsabilità professionali. Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale locazioni. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.895,00 -
Nº 6014Data 12/04/2024Downloads: 10
MODULO 05 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER RICERCA immobile DA ACQUISTARE - AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAVENDITA" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da acquistare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - aggiornamento novembre 2022 - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da acquistare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale compravendita. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 6020Data 11/04/2024Downloads: 9
MODULO 06 - NUOVO ALLEGATO ALL'INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA RICERCA DI UN immobile DA ACQUISTARE - AGGIORNATO MARZO 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE PROPERTY FINDER" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word allegato all'incarico di mediazione per la ricerca di un immobile da acquistare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - VERSIONE AGGIORNATA MARZO 2022 - Questo modulo è la versione aggiornata della famosa scheda informativa per la ricerca di un immobile da acquistare Property finder Lex Consult.- È la soluzione ideale che consente di definire precisamente le caratteristiche dell’immobile da ricercare ed, in particolare, le caratteristiche dimensionali, lo stato di conservazione, gli accessori, la zona.- L’incaricante, oltre a precisare le caratteristiche dell’immobile che ricerca, precisa anche la propria disponibilità di spesa, la necessità o meno di un finanziamento, se è già dotato di una valutazione reddituale e se ha dei termini fissi entro i quali si deve trasferire. Queste precisazioni consentono di indirizzare la ricerca nel modo più preciso possibile, evitando di proporre immobili distanti dalle esigenze del cliente con notevole allungamento dei tempi di conclusione dell’affare. Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale property finder. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 6034Data 10/04/2024Downloads: 13
MODULO 11 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER RICERCA immobile DA LOCARE- AGGIORNATO NOVEMBRE 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE PROPERTY FINDER" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per ricerca immobile da locare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per le agenzie che lavorano come property finder, ovvero come ricercatori di immobili da locare per conto dei clienti. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il cliente, interessato all’acquisto di un immobile con caratteristiche ben precisate, incarica l’agenzia della ricerca dell’immobile sul mercato, dell’organizzazione della visita e della eventuale instaurazione e gestione delle trattative; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata che rispetta precisamente la normativa a tutela del consumatore; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore in modo da escludere il rischio che la clausola possa essere ritenuta nulla per violazione della normativa a tutela del consumatore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale property finder. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 6021Data 09/04/2024Downloads: 8
MODULO 12 - NUOVO ALLEGATO ALL'INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA RICERCA DI UN immobile DA LOCARE - AGGIORNATO MARZO 2022 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE PROPERTY FINDER" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word allegato all'incarico di mediazione per la ricerca di un immobile da locare - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - VERSIONE AGGIORNATA MARZO 2022 - Questo modulo è la versione aggiornata della famosa scheda informativa per la ricerca di un immobile da locare Property finder Lex Consult.- È la soluzione ideale che consente di definire precisamente le caratteristiche dell’immobile da ricercare ed, in particolare, le caratteristiche dimensionali, lo stato di conservazione, gli accessori, la zona.- L’incaricante, oltre a precisare le caratteristiche dell’immobile che ricerca, precisa anche la propria disponibilità di spesa, e se ha dei termini fissi entro i quali si deve trasferire. Queste precisazioni consentono di indirizzare la ricerca nel modo più preciso possibile, evitando di proporre immobili distanti dalle esigenze del cliente con notevole allungamento dei tempi di conclusione dell’affare. Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale property finder. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 3.399,00 -
Nº 6207Data 20/03/2024Downloads: 160
MODULO SCHEDA INFORMATIVA immobile - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA – VERSIONE SEMPLIFICATA - AGGIORNATO marzo 2024
Quando va utilizzato? Il modulo è versione aggiornata della famosa scheda informativa lex consult; il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile. Tutti i campi sui quali il mediatore non ha avuto informazioni dal venditore e non sono altrimenti conoscibili mediante consultazione del titolo di provenienza e dei registri ipotecari catastali devono essere eliminati o lasciati in bianco. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte di acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio di incorrere in responsabilita' professionali. Questa versione è stata aggiornata, con l'espressa autorizzazione da parte dell'incaricante a procedere alla pubblicizzazione dell'indice di prestazione energetica e della classe energetica anche in assenza di ape con esonero di ogni e qualsiasi responsabilità a carico dell'agenzia.€ 499,00 -
Nº 6205Data 12/03/2024Downloads: 3
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DI NON AVER RIFERITO DEL PIGNORAMENTO, LADDOVE PERÒ ABBIA PRECISATO CHE L’immobile È IPOTECATO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA FEBBRAIO 2024.
sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d’aragona – legali associati, responsabile avv. GIOVANNA CARBONE, dinanzi alla CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nel FEBBRAIO DEL 2024. Nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto il diritto dell’agenzia alle provvigioni, sia da parte dell’acquirente che del venditore, i quali avevano concluso l’affare alcuni mesi dopo la visita svolta con il mediatore, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza che l’agenzia non avesse riferito di un pignoramento di cui non era a conoscenza, mentre aveva correttamente informato l’acquirente che l’immobile era comunque ipotecato.: ‘Invero, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, in caso di intermediazione di vendita immobiliare, non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l’obbligo di accertare la libertà dell’immobile oggetto delle trattative, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (Cass. civ., n. 8849/17). Tuttavia risulta assorbente il seguente dato, risultante per tabulas: l’acquirente alla data del 27 Febbraio 2012 (allorquando ha formulato la proposta di acquisto) era a conoscenza sia del mutuo ipotecario residuo, sia della necessità che giungesse a compimento la procedura di condono edilizio. Inoltre, non può trascurarsi un inequivoco dato temporale, giustamente sottolineato dalla srl appellata: il rogito per notar ….. è intervenuto in data 17 Dicembre 2012, e cioè a pochi mesi di distanza dalla visita effettuata dalla …… il 17 Febbraio 2012 (accompagnata da un addetto di ………. srl), e dalla successiva proposta del 27 Febbraio 2012 (proposta rifiutata dai proprietari …… il 28 Febbraio 2012) …… l’acquirente, avendo espresso in data 27 Febbraio 2012 la proposta di acquisto, ha inevitabilmente manifestato la disponibilità ad accollarsi il mutuo, consapevole di una situazione in cui la proprietaria, evidentemente, non era più in grado di fronteggiare il debito con la banca mutuante. Tutto ciò in un contesto in cui l’odierna appellante (ove avesse acquisito lo status di accollante) sarebbe comunque stata gravata dell’estinzione dell’ipoteca.download riservato - non acquistabile -
Nº 6190Data 23/02/2024Downloads: 3
USUCAPIONE DI immobile IN COMPROPRIETA' TRA FRATELLI: PRESUPPOSTI
Con l’ordinanza 3493, pubblicata il 7 febbraio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinchè possa configurarsi l’acquisto per usucapione di un immobile in comproprietà tra fratelli.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6175Data 02/02/2024Downloads: 20
IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’immobile, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6162Data 28/12/2023Downloads: 2
NESSUN FAVOREGGIAMENTO PER CHI LOCA L'immobile OVE SI ESERCITA LA PROSTITUZIONE
Non risponde di favoreggiamento della prostituzione il proprietario che, pur concedendo in locazione l'immobile, non abbia agevolato l'attività di meretriciodownload riservato - non acquistabile -
Nº 6115Data 24/11/2023Downloads: 2
IL PROPRIETARIO DI UN immobile PIGNORATO È LEGITTIMATO A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA DI CONDOMINIO
La Corte di Cassazione riapre il dibattito in merito alla individuazione del soggetto da convocare all'assemblea di condominio quando l'immobile esclusivo sia stato sottoposto a pignoramento.download riservato - non acquistabile -
Nº 6087Data 08/11/2023Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI L’INCARICO GLI SIA STATO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA IL PROPRIETARIO DELL’immobile VENDUTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA LUGLIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Carmine Esposito, in data 4/7/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “Il contratto concluso tra lo S. C. Sas ed il D. N.i contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, va qualificato come mediazione e non come mandato. A tal proposito, si osserva che, secondo la giurisprudenza maggioritaria di legittimità, accanto alla mediazione ordinaria, è configurabile una mediazione negoziale cosiddetta atipica, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo, purché abbia un interesse pure solo morale o effettivo a che altri concluda un affare, può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (Cass. 17628/2002). II PRINCIPIO: Infatti, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. nn. 25851/14; 28231/05; 3438/02; 9743/94). Nel caso di specie risulta provato documentalmente che l’accordo di mediazione veniva stipulato tra la C. Sas e D. N. A.. Inoltre, agli atti, (produzione di parte appellante) risulta depositata sia la proposta di acquisto che l’accettazione della proposta sottoscritta dal D. N.. Pertanto, risulta dimostrato che egli, pur non essendo proprietario dell’immobile, avesse conferito l’incarico all’agenzia immobiliare. Orbene, poiché il diritto alla provvigione di cui all’ art. 1755 c.c. sorge nel momento della conclusione dell’affare, ovvero tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, ossia quando l’attività del mediatore rappresenti l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, ne deriva il diritto dell’agenzia appellante a ricevere la provvigione, in quanto è risultato provato lo svolgimento dell’attività di intermediazione.download riservato - non acquistabile -
Nº 6081Data 30/10/2023Downloads: 17
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE HA FATTO VISIONARE L'immobile, ANCHE SE NON AVEVA INCARICO, MA LE PARTI HANNO CONSENTITO L'ATTIVITA'. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA.- LUGLIO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Monica Marrazzo, in data 2670772023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “l’art. 1775 c.c. dispone testualmente che “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”. In analogo ordine di idee, il pagamento della provvigione per l’espletata attività di intermediazione risulta investita da una pluralità di pronunce della giurisprudenza di legittimità, ove si afferma che “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. civ., sez. II, sent. 16-01-2018, n. 869; Cass. civ., sez. II, sent. 06-12-2016, n. 24950; Cass. civ., sez II, sent. 05/12/2014, n. 25799; Cass. civ., sez. III, sent. 09-12-2014, n. 25851). Infatti, “il rapporto di mediazione si fonda sull’espletamento di un’attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile” (Cass. civ., sent. n. 1915/2015). II PRINCIPIO: ai sensi del disposto normativo di cui all' art. 1755 c.c. e in base alla condivisibile e consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, il diritto del mediatore alla provvigione sorge per effetto della conclusione dell'affare che sia causalmente riconducibile all'opera eseguita dal medesimo, anche in assenza del conferimento di un incarico scritto, che sia dunque stato attribuito verbalmente o per facta concludentia (ex multis Cass. Civ. n. 7251/2005). E’ infatti principio consolidato in tema di mediazione che, ai fini della configurazione del rapporto di mediazione e del diritto al compenso, non è imprescindibile il preventivo conferimento espresso dell'incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare; che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio (Cass. civ. Sez. 6, 26-3-2012 n. 4830; Cass. Sez. 3, 12-9-1997 n. 9004; 11-05-1998 n. 4742; 30-01- 2001 n. 1290; 15-03 2007 n. 6004).download riservato - non acquistabile -
Nº 6065Data 07/10/2023Downloads: 57
PARERE N. 993 SE IL MEDIATORE E' RESPONSABILE QUALORA ABBIA INDICATO NELLA PUBBLICITA' DELL'immobile SOLO LA MISURA CATASTALE, COME RISULTANTE DALLE RELATIVE VISURE, SENZA PERO' SPECIFICARNE LA NATURA CATASTALE
In via preliminare è opportuno chiarire che la metratura di un immobile è un concetto che non può trovare una definizione univoca e assoluta, soprattutto per la molteplicità di elementi che possono essere o meno considerati nel calcolo delle superfici. Proprio questa aleatorietà del procedimento di misurazione genera spesso non poche incomprensioni tra gli operatori nell’ambito dell’attività di compravendita immobiliare. Per tale ragione, ciò che appare decisivo, soprattutto ai fini di una valutazione giuridica circa l’adempimento dell’onere di corretta informazione ricadente sul mediatore e, quindi, di una sua eventuale responsabilità, è l’individuazione del parametro di riferimento adottato e la sua corrispondenza al dato metrico oggetto di comunicazione... Continua€ 99,00 -
Nº 6023Data 01/09/2023Downloads: 23
MODULO: TELEGRAMMA FISSAZIONE VISITA immobile.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’incaricante, in violazione dei patti contrattuali di incarico, si rifiuta di far visionare l’immobile€ 99,00 -
Nº 6022Data 29/07/2023Downloads: 15
PARERE N. 959: SE L'ACQUIRENTE SCOPRE CHE L'immobile E' INTERESSATO DA INFILTRAZIONI PROVENIENTI DALL'APPARTAMENTO CONFINANTE, DEVE AGIRE VERSO IL VENDITORE O VERSO IL VICINO?
In via assolutamente preliminare, deve affermarsi l’assoluta legittimità dell’azione in confronto al proprietario dell’immobile o struttura che determina il fenomeno infiltrativo. Tale assunto trae fondamento dalla disposizione sancita dall’art. 2051 c.c., laddove è tassativamente previsto che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”...continua€ 99,00 -
Nº 6013Data 19/07/2023Downloads: 20
MODULO CLAUSOLA RECESSO ACQUIRENTE MANCATA LIBERAZIONE immobile.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA? DEVE ESSERE INSERITA IN PROPOSTA O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE LE PARTI CONVENGONO CHE QUALORA L’INQUILINO NON RILASCI L’immobile PER LA DATA PREVISTA, L’ACQUIRENTE POTRÀ RECEDERE DAL CONTRATTO.€ 59,00 -
Nº 5976Data 30/06/2023Downloads: 2
IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI A UN immobile NON E’ ACCESSORIO DI UN DIRITTO REALE.
Il diritto al risarcimento del danno subito dall'immobile, in caso di alienazione del bene, non si trasferisce insieme al diritto reale. In tal senso si è espresso il Tribunale di Sassari nella sentenza n. 452 del 7 maggio 2023.download riservato - non acquistabile -
Nº 5971Data 30/06/2023Downloads: 1
CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE SVOLTA NELL'immobile ADIBITO AD USO NON ABITATIVO E RECESSO DEL CONDUTTORE
Cassazione civile, sez. III, 07 Marzo 2023, n. 6731. Gravi motivi - Cessazione dell’attività svolta nell’immobile - Complessiva situazione economica del conduttore - Rilevanza - Limiti - Fondamentodownload riservato - non acquistabile -
Nº 5942Data 22/05/2023Downloads: 21
MODELLO ATTO DI COMPRAVENDITA DI immobile PIGNORATO ED IPOTECATO CON STIPULA INNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
Si tratta di un modello di atto pubblico per la vendita dell’immobile pignorato di ipotecato che prevede la stipula dell’atto pubblico innanzi al giudice dell’esecuzione in modo che i creditori contestualmente alla ricezione delle somme possono depositare la propria assenso all’estinzione della procedura esecutiva ed alla cancellazione dell’ipotecadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5933Data 17/05/2023Downloads: 40
MODULO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER VENDITA immobile PIGNORATO IPOTECATO CON STIPULA INNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE CONTESTUALE ALLA ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA ED ALLA CANCELLAZIONE DI EVENTUALI ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: QUESTO MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE OGGETTO DELLA COMPRAVENDITA SIA UN immobile PIGNORATO OPPURE IPOTECATO. IL MODULO PREVEDE UNA PARTICOLARE MODALITÀ DI VENDITA CHE GARANTISCE ESTREMA SICUREZZA ALL’ACQUIRENTE, CONSISTENTE NELLA STIPULA INNANZI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE CON CONTESTUALE ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA E CANCELLAZIONE DELLE EVENTUALI ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI.€ 199,00 -
Nº 5910Data 15/04/2023Downloads: 21
È ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'immobile VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN OBBLIGO DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
SENTENZA VITTORIOSA OTTENUTA DALLO STUDIO d'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATO, RESPONSABILE AVV. GIOVANNA CARBONE, IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliARE, INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI. XII SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRITICA,IN PERSONA DEL GIUDICE ONORARIO, DOTT.SSA LUCIA VIETRI,HA ACCOLTO I SEGUENTI PRINCIPI: È ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'immobile VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN OBBLIGO DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO: COSI' TESTUALMENTE "In caso di intermediazione in compravendita immobiliare, il mediatore, ai sensi dell’art. 1176 cc, non è, infatti, tenuto ad effettuare specifiche indagini di tipo tecnico giuridico sull’immobile posto in vendita ma deve comunicare alle parti , secondo quanto dispone l’art. 1759 cc, le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.”download riservato - non acquistabile