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Hai cercato '' immobiliare '' ho trovato 789 documenti

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  • Nº 6074
    Data 28/01/2025
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    MODULO 01 -- NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER COMPRAVENDITA immobiliare - MODELLO AGGIORNATO GENNAIO 2025 - (PDF COMPILABILE)
    NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER VENDITA immobiliare - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA GENNAIO 2025.- Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.
    € 1.299,00
  • Nº 5391
    Data 28/01/2025
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    MODULO 02 - NUOVA PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA immobiliare - VERSIONE UFFICIALE LEX CONSULT - AGGIORNATO GENNAIO 2025 - PDF COMPILABILE
    Nuova proposta di acquisto immobiliare - versione ufficiale Lex Consult - predisposta alla luce di tutte le esperienze giudiziarie in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati Lex Consult.- ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2025 - Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.
    € 1.299,00
  • Nº 5300
    Data 22/04/2024
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    MODULO 07 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER LOCAZIONE immobiliare - AGGIORNATO GENNAIO 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE LOCAZIONE" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
    Nuovo Incarico di Mediazione per Locazione immobiliare - Versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2023 - Lex Consult ha creato un incarico per le locazioni immobiliari che copre ogni possibile tipo di locazione ed è perfettamente aggiornato alla normativa vigente in materia. In particolare è già predisposto per gestire i seguenti tipi di locazione: - locazione a canone libero 4+4; - locazione a canone concordato 3+2; - locazione transitoria max. 18 mesi; - locazione studenti universitari max. 36 mesi; - locazioni libere (deposito, box auto, ecc.); - locazioni non abitative (commerciali, industriali, professionali) 6+6. In particolare il modulo contiene: previsione uso scheda immobile; sostituzione automatica incarichi precedenti; delega ritiro atti presso terzi; impegno e accettazione proposte di locazione conformi; obbligo affidamento caparra confirmatoria in deposito; facoltà agente immobiliare sospensione trattative; facoltà agente immobiliare collaborazione con altri mediatori; diritto provvigioni in caso di scavalco; obbligo avviso ripresa trattative; esclusiva; penali. Modulo aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del DDL CONCORRENZA che ha modificato il Decreto Legge n. 147/2013 ed in particolare l'art.1 e più precisamente i commi 63-64-65-66.-Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale locazioni. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829
    € 2.895,00
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    Nº 5988
    Data 05/07/2023
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    OMESSA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE immobiliare E REGISTRAZIONE DI ALTRO CONTRATTO CON CANONE INFERIORE
    Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 8968 del 30/03/2023 Locazione immobiliare - Omessa registrazione del contratto - Conseguenze - Nullità - Posteriore conclusione e registrazione di altro contratto con canone inferiore - Successiva registrazione del contratto originario - Sanatoria della nullità - Esclusione - Ragioni.
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    Nº 5857
    Data 11/02/2023
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    Agente immobiliare: la messa in relazione del potenziale compratore con il venditore è sufficiente per avere diritto alla provvigione?
    Come stabilisce l'art. 1755 c.c., il diritto dell'agente immobiliare alla provvigione sorge solo se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, cioè se sussiste un nesso tra l'attività mediatoria e il risultato finale..
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    Nº 5825
    Data 13/01/2023
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    Perizia immobiliare: cos'è e a cosa serve
    La perizia immobiliare è una valutazione tramite la quale la banca, grazie a un esperto, può conoscere il valore dell'immobile per il quale viene richiesto il mutuo.......
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    Nº 5823
    Data 23/12/2022
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    Regolamento di condominio del 1925 e allaccio di un'unità immobiliare alla fognatura comune
    È possibile affermare che l'allaccio di un'unità immobiliare all'impianto fognario comune in un palazzo storico non è possibile se nel regolamento contrattuale del 1925 non sono menzionati come parti condominiali la fognatura e gli impianti?
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    Nº 5597
    Data 29/01/2022
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    L'amministratore di condominio può fare anche l'agente immobiliare?
    Il Tribunale di Genova ha recentemente affermato che non sussiste nel nostro ordinamento ed in seno alle disposizioni normative che disciplinano la materia condominiale alcun divieto in relazione alla possibilità di esercitare l'attività di amministratore di condominio contemporaneamente a quello di agente immobiliare (Trib. Genova 14 luglio 2021 n. 1684).........
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    Nº 5595
    Data 28/01/2022
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    Spese straordinarie e vendita dell'unità immobiliare
    Per le spese straordinarie condominiali risponde chi era condomino all'epoca dell'adozione della relativa delibera, anche se il riparto delle stesse sia stato approvato successivamente alla vendita dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva.....
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  • Nº 5547
    Data 12/11/2021
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    “SE LA LEGGE CONSENTISSE DI AVVALERSI DI UN’AGENZIA immobiliare E POI CONCLUDERE IL CONTRATTO SENZA PAGARE LA PROVVIGIONE O FORMALMENTE UTILIZZANDO ALTRO INTERMEDIARIO, NESSUNO PIÙ FAREBBE L’AGENTE immobiliare”. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA LEGALI ASSOCIATI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Benevento nel novembre 2021.- In questo caso, Il Tribunale di Benevento – Giudice relatore Dott. Flavio Cusani, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato il seguente principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se si è limitato a far visionale l’immobile. Più precisamente la Corte nel condividere tale concettualità ha dettato il seguente testuale principio: “Se la legge consentisse di avvalersi di un’agenzia immobiliare e poi concludere il contratto senza pagare la provvigione o formalmente utilizzando altro intermediario, nessuno più farebbe l’agente immobiliare
    € 49,00
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    Nº 5481
    Data 18/06/2021
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    Provvigione all'agenzia immobiliare, novità dalla Cassazione
    La Cassazione si è espressa in tema di provvigione all'agenzia immobiliare. Secondo quanto precisato, il diritto al pagamento matura anche se non è stato conferito un incarico. Con la sentenza n. 7029, la seconda sezione civile della Cassazione ha chiarito che il diritto dell'agente immobiliare al pagamento della provvigione matura anche nel caso in cui non gli sia stato conferito .......
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    Nº 5474
    Data 21/05/2021
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    Preliminare di compravendita immobiliare: la modifica del termine per la stipula del definitivo non richiede la forma scritta
    Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta "ad substantiam" (come nel caso del preliminare di vendita immobiliare), la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, "res", "pretium"), che devono risultare dall'atto stesso e non possono ricavarsi "aliunde". Ne consegue che, qualora in un contratto preliminare di vendita immobiliare sia previsto un termine per la stipula del definitivo, la modifica................
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  • Nº 5226
    Data 28/02/2020
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: CONDANNATO INCARICANTE A RISARCIRE AGENZIA immobiliare IN SEGUITO ALLA VIOLAZIONE DEL PATTO DI ESCLUSIVA
    Il Tribunale di Benevento accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha riconosciuto il diritto dell'agenzia immobiliare a vedersi risarcito il danno causato dall'incaricante che, in violazione del patto di esclusiva, aveva venduto autonomamente l'immobile oggetto di incarico.- In particolare il Giudice adito ha fatto propria la tesi per la quale il danno subito va quantificato nell'esatto importo delle provvigioni non corrisposte.-
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    Nº 5156
    Data 25/11/2019
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    SENTENZA CASSAZIONE N. 30083/2019: ESCLUSO L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUOLO PER GLI AUSILIARI DELL'AGENZIA immobiliare - ESCLUSO IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI STIPULA DI CONTRATTO DI OPZIONE
    recentissima sentenza cassazione del 19/11/2019 in materia di MEDIAZIONE immobiliare. Si tratta di una decisione particolarmente importante in quanto la Suprema Corte, segnando una nuova decisiva tappa del percorso ormai da tempo intrapreso nella individuazione del momento in cui si determina la conclusione dell’affare e, quindi, il diritto del mediatore alla provvigione, ha escluso che tale diritto possa insorgere per effetto della mera stipula di un patto di opzione. Più precisamente la Suprema Corte ha cosi testualmente sancito: “Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento che, pur essendo di per sè stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4628 del 06/03/2015, Rv. 634761), non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio".
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    Nº 5118
    Data 27/09/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare - CONDANNATI SIA IL VENDITORE CHE L'ACQUIRENTE A CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI ALL'AGENZIA NONOSTANTE CONCLUSIONE DELL'AFFARE DOPO LA SCADENZA INCARICO
    Pronuncia di particolare interesse nell'ambito dell'intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva dello studio d'Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a corrispondere i compensi provvigionali all'agenzia immobiliare nonostante l'affare fosse stato concluso dopo la scadenza dell'incarico.- Inoltre il Giudice ha ritenuto di condannare parte acquirente nonostante le trattative fossero state gestite da persona diversa dal definitivo intestatario dell'immobile.-
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    Nº 5088
    Data 29/07/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare – CONDANNATO L’INCARICANTE A CORRISPONDERE LE PENALI PATTUITE STANTE LA MANCATA ACCETTAZIONE DI PROPOSTA CONFORME
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte incaricante al pagamento delle penali previste in incarico, stante la mancata accettazione di una proposta d’acquisto conforme.- Il Giudice, aderendo alla tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso la vessatorietà di tale previsione contrattuale ed ha disposto la condanna dell’incaricante al pagamento ritenendo sufficientemente provata la sua conoscenza della richiamata proposta, stante la comunicazione fattegli pervenire dall’agenzia immobiliare.-
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    Nº 5075
    Data 01/07/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare – CONDANNATA PARTE PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI SU PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA NONOSTANTE LA MANCATA STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte proponente acquirente al pagamento delle provvigioni pattuite, in conseguenza dell’accettazione della proposta di acquisto, qualificata contratto preliminare ad ogni effetto di legge. In particolare il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso l’applicabilità alla proposta di acquisto accettata del diritto di recesso del consumatore. Inoltre il Giudice ha precisato che, allorquando sia stata specificata all’interno della proposta di acquisto la circostanza che l’immobile è oggetto di istanza di condono, è escluso che possa ipotizzarsi una responsabilità dell’agente immobiliare per non aver riferito dell’assenza del certificato di abitabilità.- In presenza di tale specificazione, inoltre, è altresì escluso che il proponente acquirente possa sottrarsi agli impegni assunti in confronto al venditore.-
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    Nº 5018
    Data 15/03/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare – CONDANNATI VENDITORI ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE QUESTI ULTIMI CONOSCEVANO L’IMMOBILE ED IL SUO PROPRIETARIO PRIMA DELL’INTERVENTO DEL MEDIATORE
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha affermato principi destinati ad avere carattere innovativo in materia.- In particolare – aderendo pienamente alla tesi difensiva sostenuta dallo studio legale d’Aragona – ha evidenziato la irrilevanza della pregressa conoscenza degli acquirenti con il venditore e con l’immobile, dando preminente e decisivo rilievo alla circostanza che l ’intervento del mediatore è stato in ogni caso determinante al fine di suscitare l’interesse all’acquisto.- Inoltre il Giudice adito ha condannato le controparti al pagamento delle provvigioni richieste, nonostante l’assenza di un patto scritto e nonostante che la percentuale richiesta fosse superiore agli usi locali.-
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  • Nº 4997
    Data 07/02/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare - CONDANNATI VENDITORE ED ACQUIRENTI AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE INCARICO VERBALE ED INTERVENTO DI ALTRA E DIVERSA AGENZIA immobiliare.-
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare il Giudice chiamato a decidere, nonostante l’assenza di un incarico scritto e della formulazione di una proposta di acquisto, ha riposto particolare attenzione al comportamento assunto dal venditore e dagli acquirenti, i quali hanno tacitamente accettato e beneficiato dell’attività di mediazione svolta dall’agenzia immobiliare attrice.- Il Giudice, inoltre, accogliendo la tesi difensiva dello studio legale d’Aragona, ha condannato entrambe le parti contraenti a pagare l’intero importo pattuito a titolo di provvigioni, nonostante queste ultime si siano difese assumendo che l’affare sarebbe stato concluso grazie all’intervento di altra agenzia immobiliare.-
    € 200,00
  • Nº 784
    Data 30/10/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare – CONDANNATO VENDITORE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI NELLA MISURA PATTUITA CON L’AGENZIA NONOSTANTE DICHIARAZIONE PER UN IMPORTO INFERIORE CONTENUTA IN ATTO PUBBLICO
    Trattasi di pronuncia giurisprudenziale altamente cautelativa nei confronti degli agenti immobiliari, in quanto portatrice di un principio giuridico di preminente rilievo, ovvero il carattere vincolante e preminente dell’accordo provvigionale intercorso fra i clienti e l’agenzia immobiliare, rispetto agli importi provvigionali dichiarati dalle parti al Notaio rogante in sede di stipula dell’atto pubblico.- In particolare nel caso di specie parte venditrice al momento del rogito – pur riconoscendo di essersi avvalsa dell’attività di mediazione dell’agenzia – aveva astutamente dichiarato di dover corrispondere un importo provvigionale di gran lunga inferiore rispetto a quello convenuto con la società intermediatrice e pretendeva – sulla base di tale dichiarazione – di corrispondere esclusivamente tale importo.- Ebbene, il Giudice adito accogliendo pienamente la tesi difensiva avanzata dallo studio legale d’Aragona, ha ritenuto di condannare parte venditrice alla corresponsioni delle provvigioni nella misura pattuita, attribuendo all’incarico di mediazione un valore probatorio superiore all’atto di compravendita.-
    € 300,00
  • Nº 774
    Data 12/10/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
    Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-
    € 300,00
  • Nº 422
    Data 16/06/2016
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    SENTENZA VITTORIOSA- IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare- RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO A CONDIZIONI DIFFERENTI RISPETTO A QUELLE INDICATE NELL’INCARICO DI MEDIAZIONE.-
    SENTENZA - TRIBUNALE DI AVELLINO – 11 APRILE 2016.- L’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Parte venditrice, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che il prezzo richiesto all’agenzia era differente rispetto a quello effettivo a cui era stato venduto l’immobile ed in particolare disconosceva alcune parti dell’incarico di mediazione.- Il Giudice, chiamato a decidere, ha ritenuto irrilevanti le eccezioni sollevate da controparte sostenendo in primis che tale disconoscimento fosse contra legem in quanto formulato in maniera generica e senza adempiere agli oneri probatori sullo stesso incombenti e consequenziali al preteso disconoscimento; inoltre, la leggera differenza di prezzo definitivo rispetto a quello richiesto da parte venditrice “non rende di certo l’affare altro da quello oggetto della mediazione”.- Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui:”Quando l’opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative poi confluite nella costituzione di vincoli giuridici, le differenze non rilevanti tra le condizioni iniziali dell’affare e quelle finali non rilevano e dunque non elidono il diritto del mediatore alla provvigione, neppure se concernono il prezzo o il bene o alcune delle parti (Cass.7252/2005, Cass. 5339/2009, Cass.12527/2010 e Cass. 25851/2014).- Il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l’ ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 383
    Data 11/04/2016
    Downloads: 139
    MODULO- INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA ALLA VENDITA immobiliare
    QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta l'agente immobiliare in una fase precedente al conferimento di incarico di mediazione, viene delegato a svolgere attività di verifiche e raccolta documenti.
    € 100,00
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    Nº 351
    Data 03/03/2016
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    Il leasing immobiliare abitativo: chiarimenti e modalità operative
    La Guida realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la collaborazione delle associazioni di categoria più importanti, è un valido vademecum per la comprensione del contratto di leasing immobiliare introdotto dalla Legge di Stabilità 2016.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 346
    Data 28/02/2016
    Downloads: 24
    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI AVELLINO - GENNAIO 2016 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA TITOLARE DELLA PROPRIETA’ E NEPPURE MUNITO DI PROCURA SCRITTA.- In particolare l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, aveva citato in giudizio parte acquirente e parte venditrice per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. Parte venditrice nel costituirsi in giudizio non eccepiva l’affidamento dell’incarico bensì l’incapacità a sottoscriverlo poiché il bene era di proprietà della moglie ed agiva in assenza di procura scritta.- ll Giudice chiamato a decidere, ritenendo che:” la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”- (art. 1329 c.c.) e poiché nel caso di specie, il conferimento dell’incarico all’agenzia di mediazione può essere conferito anche orale, non essendo prevista una forma scritta ad substantiam è di evidenza assoluta che l’incaricante (falsus procurator o meglio procuratore apparente) poteva gire in assenza di procura scritta, essendo sufficiente una procura orale od anche una dichiarazione orale di essere a tanto autorizzato. - Pertanto il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello Studio d’Aragona ha fatto proprio il principio secondo cui, “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare si è concluso per effetto del suo intervento, con tanto intendendosi che tra la conclusione dell’affare e l’opera del mediatore deve sussistere un nesso di causalità e, cioè occorre che l’attività del mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare, anche quando questo sia stato concluso nell’assenza ed all’insaputa del mediatore ed anche qualora l’affare sia stato concluso dopo la scadenza del contratto (Cass. 08/23842; Cass. 03/5762; Cass. 94/2118).- Il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 307
    Data 01/12/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - NOVEMBRE 2015 - STUDIO LEGALE D\'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA immobiliare – PROPOSTA D’ACQUISTO ACCETTATA – MANCATA STIPULA ATTO DEFINITIVO.- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice, al fine di vederla condannata al pagamento in suo favore dei compensi provvigionali pattuiti, stante l’accettazione da parte di quest’ultima di una proposta di acquisto avente ad oggetto l’immobile di sua proprietà.- La venditrice, nel costituirsi, negava il suddetto diritto, ritenendo che l’affare non poteva considerarsi concluso sulla base della mera proposta d’acquisto accettata ed adduceva un disinteressamento dell’agenzia immobiliare, la quale a suo dire avrebbe dovuto “accompagnarla” fino alla stipula dell’atto pubblico.- Il Giudice chiamato a decidere, in pieno accoglimento della tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio giuridico secondo cui la proposta d’acquisto accettata costituisce a tutti gli effetti un contratto preliminare, con conseguente possibilità di ritenere l’affare concluso in tale data.- La suddetta Autorità giudiziaria, inoltre, sempre in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona, ha specificato che il diritto alle provvigioni non è in alcun modo vincolato alla stipula dell’atto pubblico, pertanto anche in sua assenza, ove non sia configurabile una responsabilità del mediatore, l’agenzia immobiliare va indennizzata per l’attività lavorativa svolta.- Sulla base di tale principi, pertanto, il Giudice chiamato a decidere ha condannato parte venditrice alla corresponsione delle provvigioni pattuite in incarico, maggiorate di interessi legali, oltre che al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 292
    Data 10/11/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA OTTOBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    RECUPERO PROVVIGIONI – RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI PER UN AFFARE CONCLUSO CON PERSONA DIVERSA DAL PROPONENTE MA A QUESTI LEGATA DA VINCOLO DI PARENTELA.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio acquirenti e venditore per sentirli condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti per l’attività di intermediazione prestata in loro confronto. La pronuncia si segnala per aver affrontato profili di particolare interesse quali l’aver concluso l’affare con persona differente dal proponente acquirente, ma legata a quest’ultimo da vincolo di parentela, e dopo la scadenza dell’incarico.- Nel caso di specie, il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la conclusione dell’affare, benché intervenuta con soggetto diverso, fosse comunque da ricollegare proprio alla messa in relazione operata dall’agenzia in ragione “dell’identità dell’immobile proposto con quello poi acquistato, della quasi identità delle parti contraenti con quelle messe in relazione dal mediatore (in considerazione dello stretto rapporto di parentela …., nonché del concreto interessamento all’affare … ) e del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la sottoscrizione della proposta e la successiva stipula del rogito notarile di acquisto.- La sentenza affronta, altresì, delicati aspetti in ordine all’eccepita pretesa vessatorietà di alcune clausole del contratto ritenendo che le stesse non rientrino nelle ipotesi previste dalla normativa a tutela del consumatore.- Pertanto il Giudice adito, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d’Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalle controparti e le ha condannate a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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  • Nº 255
    Data 02/09/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA LUGLIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare - TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
    AFFARE CONCLUSO DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO E AD UN PREZZO DIVERSO RISPETTO A QUELLO INTERMEDIATO.- In particolare l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona aveva citato in giudizio parte venditrice, la quale nonostante avesse trasferito l’immobile a soggetto presentato dalla stessa si era rifiutato di corrispondere i compensi pattuiti.- Gli elementi sfavorevoli erano rappresentati da un mancato rinnovo del’incarico di mediazione, oltre che dalla conclusione dell’atto pubblico di vendita, seppur a persona segnalata dall’agenzia, a condizioni diverse, nella specie ad un prezzo di vendita più elevato.- Il Giudice chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona ha condiviso l’orientamento secondo cui ai fini del diritto provvigionale costituisce elemento determinante “anche la semplice attività, consistente nel ritrovamento o nell’indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare legittima il diritto alla provvigione”.- Inoltre, sempre in accoglimento della tesi dello studio d’Aragona, ha ritenuto che la differenza di prezzo non potesse escludere il nesso causale fra l’attività di intermediazione esercitata e la conclusione dell’affare.- Pertanto il Giudice adito ha condannato parte venditrice a corrispondere i compensi provvigionali pattuiti, aumentati dagli interessi nelle more maturati, oltre che le competenze legali.-
    € 100,00
  • Nº 197
    Data 22/04/2015
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    MODULO: DICHIARAZIONE RINUNCIA PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DELL' ACQUIRENTE ED ESONERO RESPONSABILITA' PER AGENTE immobiliare
    Quanto deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l'agente immobiliare rinuncia alle provvigioni nei confronti del cliente a fronte della rinuncia da parte del cliente a qualsiasi pretesa nei suoi confronti per responsabilità professionale
    € 29,00
  • Nº 164
    Data 11/03/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA FEBBRAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    Il Giudice, in primo luogo, ha riconosciuto che l’affare si è concluso per effetto dell’attività di intermediazione svolta dall’agenzia; ha confermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’affare sia stato concluso da una persona (nel caso di specie acquirente) diversa da colei che è intervenuta nella fase delle trattative (madre dell’acquirente) stante l’identità dell’affare. Per l’effetto ha condannato l’acquirente al pagamento delle provvigioni all’agente immobiliare difeso dallo studio d’Aragona.
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  • Nº 149
    Data 12/02/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA GENNAIO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    Il Giudice, in primo luogo, ha riconosciuto che l’incarico di intermediazione può essere legittimamente conferito anche da colui che non sia proprietario dell’immobile in vendita; ha riconosciuto che nel caso di specie l’affare si è concluso per effetto dell’attività di intermediazione svolta dall’agenzia; ha confermato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’affare sia stato concluso dopo la scadenza dell’incarico. Per l’effetto ha condannato sia gli acquirenti che i venditori a corrispondere le provvigioni all’agente immobiliare difeso dallo studio d’Aragona.-
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  • Nº 125
    Data 16/12/2014
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    SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE immobiliare.
    Il Giudice ha riconosciuto il diritto dell'agenzia immobiliare difesa dallo Studio d'Aragona alle provvigioni, nonostante la proposta di acquisto fosse condizionata all'ottenimento del mutuo ed il finanziamento non fosse stato concesso. Il Giudice, infatti, sulla base delle prove fornite, ha accolto la tesi che la condizione non si fosse avverata a causa del comportamento dello stesso proponente acquirente, che non aveva fornito la documentazione necessaria all'ottenimento del mutuo.-
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  • Nº 66
    Data 08/09/2014
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    MODULO - ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IPOTESI ACQUISTO DI COMPLESSO immobiliare PIGNORATO ED IPOTECATO CONDIZIONATO AL RITIRO DI NUMERO DI PROPOSTE SUFFICIENTI A SODDISFARE TUTTE LE ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL VENDITORE.
    Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui oggetto di acquisto sia un complesso immobiliare ipotecato e/o pignorato La proposta d’acquisto, pertanto, è sottoposta alla condizione che l’agenzia riesca a ritirare entro la data di scadenza dell'incarico un numero di proposte sufficienti, per importi dovuti a titolo di caparra, a soddisfare le esposizioni debitorie del venditore, nonché ad ottenere le relative cancellazioni contestualmente al pagamento del saldo.
    € 100,00
  • Nº 65
    Data 05/09/2014
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    MODULO - ALLEGATO ALL’INCARICO DI MEDIAZIONE PER IPOTESI VENDITA COMPLESSO immobiliare PIGNORATO ED IPOTECATO CONDIZIONATO AL RITIRO DI NUMERO DI PROPOSTE SUFFICIENTI A SODDISFARE TUTTE LE ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL VENDITORE.
    Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui oggetto di vendita sia un complesso immobiliare ipotecato e pignorato. il mediatore, pertanto, viene autorizzato a raccogliere un numero di proposte sufficienti per importi dovuti a titolo di corrispettivo, a soddisfare tutte le esposizioni debitorie , nonché ad ottenere le relative cancellazioni contestualmente al pagamento del saldo, con espressa autorizzazione a trattenere le somme versate a titolo di caparra.
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    Nº 4863
    Data 28/02/2014
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    APE: TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI OBBLIGHI DELL'AGENTE immobiliare E DELLE PARTI DOPO IL DECRETO-LEGGE DESTINAZIONE ITALIA!!!!
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    Nº 3526
    Data 21/09/2009
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    Se è vietato il patto commissorio nella compravendita immobiliare.-
    L’art. 2744 del codice civile (Divieto del patto commissorio), prevede che: “è nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno” Al riguardo la Cassazione ha chiarito che va escluso il divieto di patto commissorio se, tra le parti del contratto di compravendita immobiliare, manca un rapporto di debito-credito tra alienante ed acquirente, infatti i Giudici hanno specificato che non si può annullare ex articolo 2744 c.c. la compravendita dell’immobile, laddove non c’è obbligo di restituzione del denaro ricevuto dall’alienante e fra le parti contrattuali non intercorre un rapporto di debito-credito. La legge parla chiaro: è nullo ogni contratto che ha l’obiettivo di garantire il pagamento di un debito attraverso la cessione preventiva di un bene in proprietà. Prendiamo il caso in cui è effettivamente previsto il trasferimento dell’immobile: la vendita con patto di riscatto non vale - spiegano gli “ermellini” - quando la somma versata dall’acquirente non rappresenta il pagamento del prezzo ma l’esecuzione di un mutuo: l’atto, insomma, è privo della causa di scambio tipica della vendita e serve in realtà a costituire in favore del creditore una provvisoria posizione di garanzia capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire il denaro ricevuto. Un contratto del genere non integra direttamente il patto commissorio vietato dal Codice ma rappresenta comunque un mezzo per eludere la norma imperativa ex articolo 2744 c.c. e va dunque ritenuto «in frode alla legge» in base all’articolo 1344 c.c.. Fattispecie Il venditore non riesce a far annullare il contratto, anzi pagherà i danni. L’alienante sostiene che l’atto fu stipulato soltanto per garantire l’acquirente, una finanziaria poi fallita: la società avrebbe estinto le passività del venditore con le banche, circa 62,5 milioni di vecchie lire, ottenendo entro dieci anni la somma di 100 milioni; eppure la casa compravenduta valeva almeno mezzo miliardo, lamenta l’ex proprietario. Non è questo il punto, però: è escluso che si possa parlare di illiceità della vendita - concludono i giudici - perché il creditore dell’alienante non è la finanziaria-acquirente dell’immobile ma un gruppo di banche; in sostanza il raggiro ipotizzato dal venditore avrebbe inciso sulla volontà dell’alienante in relazione a una circostanza che è rimasta estranea al contratto “incriminato”: al trasferimento del bene, dunque, non è sotteso lo scopo di garanzia che fa scattare il divieto imposto dall’articolo 2744 c.c.. Cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza 7 Settembre 2009, n. 19288
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  • Nº 2934
    Data 14/04/2009
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    Breve riassunto sull'obbligo di informazione dell'agente immobiliare e sulle conseguenze in caso di inadempimento di tale obbligo.-
    Il documento è stato estratto dal sito internet della rivista "Consulente immobiliare".-
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    Nº 1550
    Data 28/09/2006
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    COMPRAVENDITA immobiliare E CERTIFICATO DI ABITABILITA’ - Profili civilistici.-
    Il certificato di agibilità ex art. 24 D.P.R. n. 380/2001; - Compravendita immobiliare e mancanza del certificato; - La tutela dell’acquirente; Contratto preliminare e certificato di abitabilità.
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