Ricerca documento
Risultati
- grid
- list
-
Nº 6606Data 03/10/2025Downloads: 55
MODULO COMUNICAZIONE inefficacia PROPOSTA A SEGUITO SCADENZA TERMINE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO CONSISTE IN UNA COMUNICAZIONE CHE DEVE ESSERE INVIATA DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE NEL MOMENTO IN CUI È SCADUTO IL TERMINE PER COMUNICARE L'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO POSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELLA PROPOSTA. LA COMUNICAZIONE PUÒ ESSERE INVIATA ESCLUSIVAMENTE DAL VENDITORE ALL'ACQUIRENTE ED È PREFERIBILE CHE SIA PRECEDUTA DA UNA PREVENTIVA DIFFIDA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO IN PROPOSTA, CON CUI SI DANNO 15 GIORNI DI TEMPO ULTERIORI PER COMUNICARE L'AVVENUTO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO.€ 99,00 -
Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 5
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 6168Data 02/01/2024Downloads: 4
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA È CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE, LADDOVE IL MEDIATORE ABBIA CONSEGNATO LA DOCUMENTAZIONE APPENA NE HA AVUTO LA DISPONIBILITÀ, ANCHE SE LA CONSEGNA È AVVENUTA A DISTANZA DI MESI. - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA SETTEMBRE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE , in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, in data 21 settembre 2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Parimenti infondata appare la contestazione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, per carenza di validi atti interruttivi. Ed, infatti, ferma l’operatività del termine di prescrizione annuale di cui all’art 2950 cc, decorrente dalla sottoscrizione della proposta (......), la missiva datata .........., rifiutata dal destinatario il ....., appare idonea ai fini interruttivi della predetta prescrizione. A tal proposito, non rileva la contestazione relativa al rifiuto della missiva dianzi citata ....., nella misura in cui, la discrepanza tra il rifiuto predetto e le risultanze di cui ai dati anagrafici, ex sé considerata, non vale a privare la ricevuta della raccomandata della propria efficacia probatoria, né la convenuta ha richiesto di provare per altra via (alternativa alla prodotta richiesta di residenza presso il comune di .....) la validità della propria tesi. Per tale motivo, in presenza di un valido atto interruttivo della prescrizione in esame, l’eccezione deve essere respinta II PRINCIPIO: Sul punto, appare utile rilevare come, “Nel caso in cui le parti abbiano condizio-nato l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. quando lo stesso giudice ritenga es-sere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare” (cfr., Cassazione civile sez. III, 10/11/2010, n.22811; Tribunale Torino sez. II, 09/04/2021, n.1696), sicché, in definitiva, in caso di contestazione, spetta al giudice investito della controversia valutare se il tempo trascorso sia, o meno, sufficiente a fondare un giudizio di inefficacia del contratto. Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, deve concludersi che, a fronte di una proposta sottoscritta in data....., e di un successivo chiarimento reso dalla venditrice il ......, la disponibilità della documentazione necessaria alla conclusione del contratto definitivo assicurata dalla AGENZIA il giorno ......, ovvero a distanza di poco più di due mesi dalla proposta, non appare un tempo eccessivamente lungo, nell’ottica complessiva degli interessi delle parti coinvolte, sicché la condizione deve considerarsi, per tutto quanto detto, avverata, con conseguente efficacia del contratto.download riservato - non acquistabile -
Nº 5622Data 21/02/2022Downloads: 33
MODULO COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’ACQUIRENTE DI AVVENUTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL’INQUILINO CON INVITO A RITIRARE LE SOMME VERSATE
Quando deve essere utilizzato: Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che nell’ambito della compravendita dell’immobile locato per Uso non abitativo il conduttore abbia esercitato il diritto di prelazione che gli era stato notificato in quanto ne aveva diritto. Per effetto di tale comunicazione il primo acquirente viene invitato, stante l’inefficacia della proposta discendente dall’esercizio del diritto di prelazione, a ritirare le somme – caparra che aveva versato.-€ 60,00 -
Nº 4979Data 03/01/2019Downloads: 12
PARERE N. 830: Se il contratto di locazione è opponibile al pignoramento immobiliare.-
Se la locazione registrata prima del pignoramento è opponibile alla procedura esecutiva, in quali termini, soprattutto con riferimento all’ipotesi di rinnovo? Qualora, poi, nel suddetto contratto sia stato dichiarato che il canone è stato già anticipatamente corrisposto dal conduttore per tutto il periodo della locazione, tale pagamento sarà opponibile alla procedura esecutiva, anche per il periodo successivo al pignoramento, oppure la procedura ha diritto di pretendere che il conduttore abbia a corrispondere a lei i canoni, almeno a far data dalla trascrizione del pignoramento? Ci si chiede, ancora, se la procedura esecutiva abbia qualche rimedio giudiziario onde vedere dichiarata l’invalidità e/o l’inopponibilità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento o nullità del suddetto contratto. Il locatore, inoltre, a seguito della separazione dalla moglie, ebbe a trascrivere prima del pignoramento la domanda di assegnazione dello stesso bene in diritto di abitazione della casa coniugale al coniuge con figli minori e, dopo il pignoramento, ebbe a trascrivere la assegnazione definitiva. Ci si chiede pertanto, se tale assegnazione sia opponibile alla procedura esecutiva ed in quale misura. In ultimo, il cliente riferisce di aver scoperto solo pochi giorni fa che era stato depositato presso il Comune dove abita, una notifica di uno sfratto per morosità ad istanza del custode del pignoramento. Dalla lettura dell’atto si evince che l’udienza è tra pochissimi giorni. Ci si chiede se si abbia diritto ad ottenere un rinvio della prima udienza di comparizione nella considerazione che non risultano rispettati per il resistente i termini di notifica e ci si chiede ancora se l’eventuale purgazione della mora in sede di prima udienza, abbia a sanare il difetto di comparizione, come pure l’eccezione di opponibilità del primo pagamento.€ 29,90 -
Nº 567Data 20/12/2017Downloads: 17
PARERE N°760: DISDETTA TARDIVA DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE: IL CONDUTTORE PUO' EVITARE DI RILEVARLA QUALORA GRADISCA LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO OPPURE LA STESSA PUO' ESSERE RILEVATA ANCHE DAL LOCATORE E D'UFFICIO DAL GIUDICE?
La risposta, seppure espressa in termini ipotetici stante l’assenza di precedenti specifici, deve verosimilmente essere negativa, nel senso che la tardività determina l’inefficacia della disdetta che può essere rilevata da tutte le parti del contratto, e quindi la prosecuzione del rapporto,.- Occorre premettere che in caso di tardivo invio della disdetta, ossia oltre i termini previsti dalla legge (art. 27 legge 392/78 e art. 3 legge n. 431 del 1998) il contratto si considera ex lege automaticamente rinnovato tacitamente per un pari periodo e alle medesime condizioni che variano a seconda della tipologia di contratto. Più precisamente, per i contratti destinati ad attività commerciale per altri 6 anni oppure 4 in caso di locazione ad uso abitativo. Pertanto, a rigor di diritto, le parti sono tenute ed obbligato a dare esecuzione al contratto per gli ulteriori 6 oppure 4 anni previsti, a seconda del tipo di locazione........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 55Data 21/07/2014Downloads: 30
Sentenza n. 3038/14 del Tribunale di Salerno - Sentenza vittoriosa Studio d'Aragona in materia di compravendita immobiliare.-
Il giudice, accogliendo le richieste dello studio d’Aragona, ha dichiarato l’inefficacia del contratto preliminare e per l’effetto ha rigettato la pretesa del venditore di condanna dell’acquirente al pagamento del saldo pari ad €. 223.000,00 ed ha condannato la stessa parte venditrice a restituire all’acquirente la caparra confirmatoria. Il Giudice, inoltre, ha escluso qualsiasi responsabilità del mediatore, sempre difeso dallo Studio d’Aragona, rigettando la richiesta di risarcimento danni svolta in suo confronto.-€ 500,00 -
Nº 2645Data 03/03/2008Downloads: 6
QUESITO N. 273: Se un contratto di locazione non registrato è nullo.-
€ 500,00 -
-
Nº 2124Data 23/07/2007Downloads: 0
Se per affare concluso, deve intendersi un atto da cui è scaturito un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione per effetto dell'attività intermediatrice
Sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova sez. III, sentenza 24.04.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 2067Data 19/06/2007Downloads: 5
Se, e con quali modalità, il locatore può agire nei confronti dei precedenti conduttori nel caso in cui dopo alcune cessioni l'ultimo conduttore si renda moroso.-
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 20 aprile 2007 n. 9486download riservato - non acquistabile -
Nº 2681Data 24/04/2007Downloads: 1
Occupazione abusiva di immobile: risarcimento danni e restituzione dei frutti civili.-
Sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 30/01/2007.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3172Data 18/04/2007Downloads: 1
QUESITO N. 192: Se nelle more tra la stipula del contratto preliminare e quello definitivo è possibile revocare una procura irrevocabile
€ 500,00 -
Nº 1884Data 20/03/2007Downloads: 1
Riscossione dei contributi condominiali e impugnazione delle delibere condominiali
Sentenza emessa dalla Corte di Cassazione , SS.UU. civili, 27.02.2007 n° 4421.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1808Data 31/01/2007Downloads: 2
Se il proprietario di un immobile che sia stato occupato abusivamente ha diritto alla restituzione dei frutti civili e al risarcimento dei danni.-
Sentenza emessa dal Tribunale Marsala, il 30.01.2007download riservato - non acquistabile -
Nº 1646Data 04/12/2006Downloads: 9
QUESITO N. 150 : Se in riferimento ad un incarico di mediazione di vendita in esclusiva è possibile inserire una penale più alta della provvigione.-
download riservato - non acquistabile -
Nº 1615Data 20/11/2006Downloads: 2
Se la nullità negoziale può essere determinata da una violazione degli obblighi informativi.-
Tribunale di Palermo, sez. III civile, sentenza del 25.11.2005, n° 3545.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1471Data 07/07/2006Downloads: 0
Se opera anche per la banca il termine di decadenza di sei mesi per l’impugnazione dell’estratto conto trasmesso al cliente, relativamente all’omessa registrazione di partite a credito dell’istituto.-
Cassazione , sez. III civile, sentenza 24.05.2006 n° 12372download riservato - non acquistabile -
Nº 1455Data 27/06/2006Downloads: 0
Se, in materia di intermediazione finanziaria, la violazione delle regole di condotta determina la nullità dell’operazione eseguita.-
Tribunale Termini Imerese, sentenza 07.03.2006 n° 136download riservato - non acquistabile -
Nº 1393Data 06/04/2006Downloads: 0
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.-
"Codice in materia di protezione dei dati personali".-download riservato - non acquistabile -
-
Nº 1104Data 10/02/2005Downloads: 1
SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO 29 MARZO 2002
Oggetto: vessatorietà della clausola che prevede in caso di inadempimento di una parte, il pagamnto di una somma di denaro di importo eccessivo ovvero di importo pari alla misura delle provvigioni.download riservato - non acquistabile -
Nº 1398Data 30/07/2004Downloads: 10
La nuova Legge sulla Privacy - Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.-
Dal 1° gennaio 2004 è in vigore, in Italia, il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003) che riforma interamente la disciplina sulla privacy.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2984Data 05/01/2002Downloads: 0
QUESITO N. 5: Se l'acquisto di un immobile cooperativo da parte di un terzo fa acquistare allo stesso la qualità di socio cooperativo
€ 500,00
























anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento
anteprima documento