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Nº 6659Data 17/09/2026Downloads: 3
IL PRIMO MEDIATORE CONSERVA IL DIRITTO A UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE ANCHE SE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, L’AFFARE VIENE CONCLUSO CON L’INTERVENTO DI UN’ALTRA AGENZIA E L’IMMOBILE È INTESTATO AL figlio DELL’ORIGINARIO PROPONENTE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – SETTEMBRE 2026.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha riconosciuto il diritto alla provvigione dell’agenzia immobiliare nostra assistita, nonostante la compravendita fosse stata conclusa dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, a un prezzo diverso, con l’intervento di un’altra agenzia e mediante intestazione dell’immobile al figlio dell’originario proponente. Nel caso di specie, l’agenzia aveva ricevuto l’incarico di promuovere la vendita dell’immobile, aveva individuato il potenziale acquirente, organizzato le visite e raccolto una proposta irrevocabile di acquisto accompagnata da un assegno e dall’impegno scritto al pagamento della provvigione. La proposta era stata rifiutata dal venditore e l’incarico era successivamente scaduto senza che l’affare fosse stato concluso. Poco tempo dopo, un’altra agenzia aveva ricontattato il medesimo cliente e condotto una nuova trattativa, culminata nella presentazione di una proposta a condizioni economiche differenti, nella stipula del contratto preliminare e nel successivo rogito. L’immobile era stato formalmente acquistato dal figlio dell’originario proponente, conformemente all’intenzione di intestazione già manifestata durante la prima trattativa. Il Tribunale ha statuito che IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE SORGE OGNIQUALVOLTA L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ABBIA COSTITUITO UNA CAUSA EFFICIENTE DELLA CONCLUSIONE DELL’AFFARE, NON ESSENDO NECESSARIO CHE ESSA RAPPRESENTI LA CAUSA ESCLUSIVA O PREVALENTE DELL’OPERAZIONE. La scadenza dell’incarico, il rifiuto della prima proposta, la variazione del prezzo, l’intervento di un secondo mediatore e l’intestazione dell’immobile a un familiare dell’originario interessato non escludono, pertanto, il diritto alla provvigione quando permanga un’identità soggettiva e sostanziale tra l’affare inizialmente promosso e quello successivamente concluso. Il Tribunale ha tuttavia accertato che la seconda agenzia aveva svolto un’attività causalmente prevalente nella fase conclusiva della trattativa. In applicazione degli artt. 1755 e 1758 c.c., ha quindi riconosciuto alla prima agenzia una quota della provvigione, determinata in relazione all’importanza e all’efficienza causale dell’attività concretamente prestata. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha condannato il venditore al pagamento di € 4.000,00 oltre IVA e interessi legali e l’originario proponente e il figlio acquirente, in solido tra loro, al pagamento di € 8.000,00 oltre IVA e interessi legali. I convenuti sono stati altresì condannati, in solido, al rimborso della metà delle spese di giudizio. La decisione conferma l’importanza, per l’agente immobiliare, di documentare puntualmente le visite effettuate, le proposte raccolte, gli impegni provvigionali sottoscritti e i nominativi dei soggetti presentati al venditore, anche attraverso una relazione di fine incarico. Tale documentazione può risultare decisiva per dimostrare il nesso causale tra l’attività di mediazione e la successiva conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 6631Data 22/01/2026Downloads: 5
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DAL PROPRIETARIO, ANCHE SE L’INCARICO GLI E' STATO CONFERITO DAL figlio- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2026
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona - legalI associati, responsabile del procedimento Avv. Serena Leo, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA. il quale ha statuito precisamente quanto segue: La documentazione in atti e le prove raccolte nella fase istruttoria hanno confermato che il contratto di locazione stipulato tra ______ e _______ sia stato agevolato dalla attività di mediazione svolta dalla società attrice. La circostanza che l’incarico del 13.06.2016 sia stato sottoscritto dal solo ___________, figlio di _____________________ e non proprietario dell’immobile locato, non esclude che l’_________________ si sia comunque avvalso dell’opera del mediatore, in quanto il figlio __________ aveva la disponibilità delle chiavi del locale e ne consentiva di volta in volta le visite previo appuntamento. Tra i visitatori procurati dal mediatore può senz’altro annoverarsi il futuro conduttore, il convenuto __________, che ha sottoscritto la scheda di visita e pattuito la provvigione.download riservato - non acquistabile -
Nº 5891Data 01/04/2023Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE DOPO AVERLO FATTO VISIONARE UN IMMOBILE AD UNA PERSONA, CHE EBBE A SOTTOSCRIVERE ANCHE UNA PROPOSTA, LO STESSO SIA STATO INTESTATO AL MARITO OPPURE AL figlio. LA SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha accolto i seguenti principi: IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE DOPO AVER FATTO VISIONARE L’IMMOBILE ALLA MOGLIE, CHE SOTTOSCRISSE ANCHE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO, LO STESSO SIA STATO ACQUISTATO DAL MARITO E DAL figlio. “sul punto si richiama quanto esplicitamente affermato dalla Suprema Corte: “In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5164Data 29/11/2019Downloads: 24
MODULO - ATTESTAZIONE PROPONENTE ACQUIRENTE ASSENZA INTERVENTO DI ALTRE AGENZIE E RINUNZIA FACOLTA' intestazione A TERZI
Modulo da far sottoscrivere all'acquirente laddove il venditore richieda di essere garantito che non abbia già visionato l'immobile con precedente mediatore, con espressa esclusione della possibilità di intestazione a terzi e garanzia per l'ipotesi che l'intestazione risulti falsa.-€ 29,90 -
Nº 5430Data 02/03/2021Downloads: 12
PARERE 856 - IL MEDIATORE A CHI DEVE INTESTARE LA FATTURA QUANDO L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE È STATA COMMISSIONATA DA UN TERZO (GENITORE) E LA PROPOSTA D’ACQUISTO È STATA ACCETTATA DAL PROPRIETARIO (figlio)
La risposta al presente quesito è da ricercarsi nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico dell'IVA), secondo cui la fattura va emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la cessione di beni o la prestazione di servizi, indipendentemente da chi poi effettua praticamente il pagamento. Il comma 2, lettere e) ed f), dell’art. 21 del Testo Unico dell’Iva, infatti, testualmente stabilisce che la fattura deve contenere “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente…” nonché il suo “numero di partita IVA” ovvero, se il soggetto non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il “codice fiscale”.- La fattura deve essere, pertanto, ….. continua€ 99,00 -
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Nº 516Data 02/03/2017Downloads: 85
MODULO intestazione ASSEGNI - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Quando va utilizzato? Il modulo serve per autorizzare l'acquirente a pagare parte del corrispettivo direttamente nelle mani di un creditore di un venditore ( precedente acquirente, amministratore, ecc.), in modo che con lo stesso pagamento corrisponde il prezzo di vendita ed estingue il debito che aveva il debitore liberandosi da qualsiasi rischio di rivalsa sull'immobile che acquista.-€ 100,00 -
Nº 43Data 23/06/2014Downloads: 4
QUESITO N. 566: Se il figlio può usucapire l’immobile concesso in abitazione dal proprio genitore.
€ 500,00 -
Nº 4530Data 18/10/2012Downloads: 0
QUESITO N. 439: Se l'immobile riscattato dal figlio unico successore dell'assegnatario deceduto, rientra nella comunione legale.
€ 500,00 -
Nº 4251Data 15/09/2011Downloads: 1
QUESITO N. 391 : Se il padre può vendere un immobile al figlio.-
€ 500,00 -
Nº 3890Data 08/07/2010Downloads: 0
QUESITO N. 355: Se in fase di separazione uno dei due coniugi possa acquistare un bene intestando la nuda proprietà al figlio e, riservando per sè un diritto reale di godimento, estromettere l’altro coniuge nella titolarità del bene, escludendo l’acquisto
€ 500,00 -
Nº 3429Data 23/07/2009Downloads: 1
QUESITO N.335: Se gli immobili facenti parte della massa ereditaria sono stati donati pro indiviso ed in comunione dal genitore ai propri figli e nello stesso atto si è provveduto a suddividere predetti immobili in quote uguali, il figlio - donatario che
€ 500,00 -
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Nº 980Data 27/12/2004Downloads: 18
Scioglimento della riserva di intestazione
Dichiarazione di nomina della persona che acquisterà l'appartamento oggetto della proposta d'acquisto sottoscritta da altro soggetto.download riservato - non acquistabile -
Nº 5811Data 14/12/2022Downloads: 7
IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc. Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’. download riservato - non acquistabile -
Nº 5165Data 05/12/2019Downloads: 28
PARERE N. 868 SE E' LEGITTIMO IL RIFIUTO DELL'ENTE EROGATORE DI SERVIZI DI ATTIVARE l'UTENZA (ACQUA, LUCE, GAS) AL NUOVO CONDUTTORE E DI MONTARE IL CONTATORE OPPONENDO LA SUSSISTENZA DI ARRETRATI LASCIATI DAL PRECEDENTE CONDUTTORE
Giova premettere che non esiste una definizione codicistica del termine “voltura” contrattuale. L’unica definizione con una qualche forza normativa si rinviene all'art. 1 dell'Allegato A alla Deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07. In tale atto la voltura viene definita come: “la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso”. *** In ambito giuridico, tale situazione configurerebbe una cd. “novazione soggettiva passiva” o anche “cambio di intestazione”: dunque, il contratto resterebbe il medesimo, mentre cambierebbe l’utente. Questo tipo di configurazione, tuttavia, determina dei problemi, in quanto la fattispecie sembrerebbe ricadere nell’ambito dell’istituto della novazione, come disciplinata dal primo comma dell’ art. 1230 c.c, il quale dispone testualmente che l’obbligazione “si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diversi”.- Con la novazione soggettiva passiva, quindi...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE€ 29,90 -
Nº 763Data 19/09/2018Downloads: 5
PARERE N°791: IL BENE SU CUI È STATO COSTITUITO UN FONDO PATRIMONIALE, ALLA MORTE DI UNO DEI CONIUGI È AGGREDIBILE DAI CREDITORI?
Alla domanda non può essere data una risposta univoca.- In primo luogo occorre valutare se al decesso di uno dei coniugi, vi siano figli minori.- Ai sensi dell’art. 171 C.c., infatti, “Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo”.- Qualora, invece, non vi siano figli minori il fondo certamente si estingue, ma non è detto che l’immobile diventa aggredibile.- Occorre, infatti, valutare se l’immobile prima della costituzione del fondo era intestato al coniuge debitore o all’altro, oppure a tutti e due.- Se il titolare di detto bene è il debitore, in linea di massima, il bene si trasferisce agli eredi secondo quanto stabilito dalla legge o nel testamento e, dunque, sarà aggredibile dai creditori del defunto.- Qualora, invece, il titolare del bene è l’altro coniuge, ovvero quello estraneo al debito, ai creditori del debitore resterebbe solo la possibilità di soddisfarsi sulla quota che spetta al coniuge superstite.- Se, infine, il bene si appartiene per metà ciascuno ai due coniugi, i creditori si potranno soddisfare sulla quota del cinquanta per cento se è deceduto il debitore, sulla quota che questi riceve se deceduto è l’altro.-€ 30,00 -
Nº 569Data 20/12/2017Downloads: 8
PARERE N. 762: IL CONVIVENTE CHE LASCIA L'IMMOBILE PUO' LIBERARSI DELL'OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE?
La risposta è affermativa, nel senso che il recesso dal contratto di locazione può essere effettuato anche da uno solo dei conduttori in solido.- Tale recesso, però, potrà essere esercitato solo laddove sussistano i requisiti normalmente richiesti dalla legge affinchè il recesso sia ammissibile.- Come ben noto, infatti, la Legge 392/1978 prescrive che il conduttore può recedere dalla locazione, dandone preavviso di sei mesi, solo ove sussistano gravi motivi, oppure – anche in mancanza di gravi motivi – ove tale facoltà sia riconosciuta dal contratto stesso.- Naturalmente, ove pure il recesso del convivente sia legittimo, quest’ultimo resterà in ogni caso obbligato in confronto all’altro ex convivente a contribuire alle spese per garantire un alloggio al figlio minore nell’ambito del più ampio contributo dovuto per il mantenimento del figlio..........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 414Data 25/05/2016Downloads: 12
QUESITO N°701:Vendita di un terreno dalla cui visura risulta un diritto del concedente a favore del culto: -il livellario può considerarsi proprietario per usucapione al mero decorso dei venti anni? -in caso contrario,quale procedura occorre attivare ?
SOLUZIONE: La risposta al quesito necessita di un esame differenziato della fattispecie a seconda dell’atteggiamento assunto nel corso degli anni dal livellario (o enfiteuta): a) Omessa corresponsione canone pattuito dal contratto di livello (oggi enfiteusi) per un periodo di 20 anni.- In tale caso l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, nonostante non vi sia una univocità di vedute, propende per ritenere che tale atteggiamento, ovviamente anche in caso di mancata richiesta dei canoni da parte del concedente, non è di per sé sufficiente per considerare automaticamente estinto il contratto di livello (oggi contratto di enfiteusi), e dunque acquisito un diritto di proprietà sul terreno per usucapione.- Da ciò deriva che affinché il livellario (enfiteuta) possa usucapire il terreno oggetto del contratto de quo non è sufficiente il mancato pagamento dei relativi canoni per un periodo ventennale, bensì sarà necessario che l’enfiteuta dimostri l’intervento di una interversio possessionis, ossia un radicale mutamento del titolo in base al quale ha la disponibilità del terreno (presupposti indicati nel testo), da cui derivi il suo atteggiarsi quale proprietario del relativo bene immobile.- Solo in tal caso, secondo l’orientamento maggioritario, potrà vantare l’avvenuta usucapione.- La cancellazione dei riferimenti ai rapporti enfiteutici o livellari, nella intestazione catastale, dovrà essere fatta per atto pubblico o autenticato, senza il necessario assenso o presenza del concedente. È sufficiente che chi interviene all'atto dichiari al notaio rogante di non aver corrisposto il canone da oltre un ventennio e, possibilmente, produrre una copia del Decreto di legittimazione, a suo tempo emesso a suo favore o a favore dei suoi danti causa.- b) Corresponsione canone pattuito nel relativo contratto In tale caso il rapporto enfiteutico è ancora in essere, ma, è affrancabile, ai sensi dell'articolo 973 del Codice Civile, versando una somma pari a 15 volte il canone annuo, giusto quanto disposto dall'articolo 9 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138, che corrisponde al reddito dominicale aggiornato coi coefficienti previsti per le Imposte dirette, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza 23 maggio 1997, n. 143.- In quel caso è necessario l'intervento del concedente, ai fini dell'affrancazione, previa trascrizione dell'originario atto costitutivo di legittimazione, ai sensi della legge n. 1766 del 1927.- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 3011Data 21/04/2009Downloads: 1
QUESITO N. 325: Se nel caso in cui un soggetto abbia a donare un bene ai propri figli, riservando una quota ad eventuali figli successivi, i figli già nati diventino proprietari dell’intero bene già con la donazione, o solo dopo la morte del donante?
(nell’ipotesi de quo ci si chiede se il figlio, che dopo la donazione abbia acquistato anche le quote degli altri, a seguito della morte del padre e della mancata sopravvenienza di altri figli, possa ritenersi legittimo proprietario dell’intero bene, oppure deve ritenersi che la quota ideale riservata al nascituro si sia devoluta dopo la morte del donante a tutti gli eredi e quindi anche agli altri figli).-€ 500,00 -
Nº 6306Data 22/07/2024Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE L’IMMOBILE È STATO INTESTATO ALLA STESSA PERSONA CHE LO HA VISIONATO CON LUI, ANCHE SE LE TRATTATIVE SONO STATE CONCLUSE AUTONOMAMENTE DAL PADRE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Caterina Carretta, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giugno 2024. Il giudice nel caso di specie, infatti, ha ritenuto che, per quanto le trattative siano state condotte e concluse autonomamente dal padre, l’acquisto è stato effettuato solo perché la figlia aveva espresso il suo gradimento dopo aver visto l’immobile con il mediatore, per cui non vi è dubbio che l’intervento del mediatore rientra tra i fattori che hanno contribuito a determinare la conclusione dell’affare.download riservato - non acquistabile -
Nº 5655Data 08/04/2022Downloads: 3
Promessa di donazione: è valida?
Non è impossibile, soprattutto tra parenti, che qualcuno s'impegni a donare un immobile. Si veda il caso del genitore che, nell'imminenza del matrimonio, promette alla figlia di comprarle l'appartamento nel quale andrà ad abitare col futuro marito......download riservato - non acquistabile -
Nº 5637Data 25/03/2022Downloads: 2
Promessa di donazione: è valida?
Non è impossibile, soprattutto tra parenti, che qualcuno s'impegni a donare un immobile. Si veda il caso del genitore che, nell'imminenza del matrimonio, promette alla figlia di comprarle l'appartamento nel quale andrà ad abitare col futuro marito.......download riservato - non acquistabile -
Nº 454Data 08/09/2016Downloads: 43
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE L' ACQUIRENTE INTESTA L'IMMOBILE ALLA figlia O AD ALTRO PARENTE.
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - 20 AGOSTO 2016.- Nel caso di specie l'agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d'Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti, per l'attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Con la sentenza in commento, Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d'Aragona, ha riaffermato il principio secondo cui:la condizione perchè sorga il diritto alla provvigione � l'dentità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscono altri a sè nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione� (Cass. Sent. n. 20549 del 2004).- Pertanto il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d'Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l'ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-€ 100,00 -
Nº 344Data 19/02/2016Downloads: 28
QUESITO N. 679 AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E NUDA PROPRIETA': REGIME FISCALE
SOLUZIONE: Gli acquirenti (i coniugi) di un immobile, che convengono per un regime di comunione legale dei bene, riservandosi l’usufrutto e intestando la nuda proprietà alla figlia minorenne, previa autorizzazione del giudice tutelare, possono godere delle agevolazioni prima casa (con un regime di tassazione particolare a seconda dei casi), qualora dichiarino nell'atto di acquisto di non essere titolari esclusivi o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare. In tal caso i coniugi conservano il godimento del bene (usufrutto),donando alla figlia minore l’immobile (nuda proprietà), trattasi della donazione con riserva di usufrutto.€ 20,00 -
Nº 79Data 30/09/2014Downloads: 4
QUESITO N. 579: IPOTESI DI CONIUGE SUPERSITE, CON figlia MINORE, CHE SI RISPOSA , IN SECONDE NOZZE, IN COMUNIONE DEI BENI.
IN CASO DI MORTE DEL SECONDO MARITO, IN ASSENZA DI FIGLI, A QUALI SOGGETTI E IN QUALE PERCENTUALE È DEVOLUTA L’EREDITÀ DI QUEST’ULTIMO.€ 100,00 -
Nº 77Data 29/09/2014Downloads: 9
QUESITO N.577: SE NUORA E figlia VANTANO DIRITTI SUCCESSORI SUI BENI DEL SUOCERO/NONNO NELL’IPOTESI DI PREMORIENZA DEL CONIUGE/PADRE.
€ 100,00 -
Nº 4763Data 31/10/2013Downloads: 1
QUESITO N. 507: Successione e diritto di rappresentazione.
€ 500,00 -
Nº 4465Data 29/06/2012Downloads: 3
QUESITO N. 429: Se la rinuncia all’usufrutto può essere considerata una donazione.
€ 500,00 -
Nº 4303Data 22/11/2011Downloads: 6
Massime giurisprudenziali estratte dalla sentenza vittoriosa in favore dello Studio d’Aragona, emessa dal Tribunale di Salerno in data 18/08/2011, n. 1733/2011, con la quale il Giudice ha condannato parte acquirente e parte venditrice a corrispondere le
Detta documentazione è certamente sufficiente, considerato che, in materia, la Suprema Corte ha ritenuto che l’onere della prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche solo mediante l’indicazione del numero di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni come è certamente la visura prodotta dall’attrice per quanto priva del valore di certificazione ordinaria. Così accertati i fatti, va rilevato che per aversi mediazione non è necessario un incarico, ma è sufficiente che l’opera del mediatore non sia rifiutata e questa opera consista nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (art. 1754 c.c.); l’intervento prestato da diritto al conseguimento della provvigione (art. 1755 dello stesso codice); il diritto del mediatore alla provvigione nasce sulla (sola) base della “conclusione di un affare” (giusta disposto dell’art. 1754 c.c.), a condizione che l’affare medesimo risulti, peraltro, in rapporto causale con l’attività svolta dal mediatore, il quale potrà assolvere al suo compito secondo il modello della “mediazione di contratto” (favorendo, cioè, l’utile contatto tra le parti), esistendo fenomeni di mediazione che non presuppongono un formale accordo tra le parti (di qui, la non esaustività del sintagma “contratto di mediazione”), con conseguente attribuzione, in tali casi, alla mediazione stessa del carattere della aticipità negoziale, quando il mediatore allega che l’affare concluso è frutto del suo intervento presso le parti, per negare che ne sia stata raggiunta la prova, non si deve dare rilievo ad elementi di contorno afferenti ai comportamenti delle parti, ma al dato oggettivo costituito dal fatto che l’affare concluso non si presenta riconducibile per le sue caratteristiche economiche a quello originariamente intermediato. Va rilevato che il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, am dell’affare: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.download riservato - non acquistabile -
Nº 4241Data 07/09/2011Downloads: 2
Sentenza vittoriosa Studio d'Aragona emessa dal Tribunale di Salerno in data 18/08/2011, n. 1733/2011 con la quale il Giudice condanna parte acquirente e parte venditrice a corrispondere le provvigioni all'agenzia immobiliare.
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Nº 2264Data 30/01/2008Downloads: 6
Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincoli di destinazione.-
Agenzia Entrate, circolare 22.01.2008 n° 3.-download riservato - non acquistabile -
Nº 2229Data 07/01/2008Downloads: 0
Finanziaria 2008 :Dalla casa agli abbonamenti per i trasporti pubblici. Sgravi già in vigore a partire dal 2007.
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Nº 2227Data 27/12/2007Downloads: 4
Nuove disposizioni contro il riciclaggio. Norme che interessano in particolare gli intermediari finanziari.-
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Nº 2202Data 04/12/2007Downloads: 0
QUESITO N. 249: Se i figli dati in adozione hanno diritto all’eredità relativa alla successione dei genitori biologici?
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