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Hai cercato '' mancato pagamento '' ho trovato 711 documenti

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  • Nº 5201
    Data 24/01/2020
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    MODULO LETTERA DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE PER mancato pagamento ASSEGNO CAPARRA INSOLUTO
    Modulo da far utilizzare al promittente venditore che debba contestare al promittente acquirente il mancato pagamento dell'assegno consegnato a titolo di caparra
    € 29,90
  • Nº 6509
    Data 24/03/2025
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    MODULO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI mancato VERSAMENTO DI TRANCHES DI pagamento DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE IN IPOTESI DI pagamenti RATEIZZATI.
    Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi
    € 49,00
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    Nº 6148
    Data 20/12/2023
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    SFRATTO PER mancato pagamento DEGLI ONERI CONDOMINIALI
    Il locatore può intimare lo sfratto per morosità al conduttore che ha pagato i canoni mensili direttamente all'amministratore?
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  • Nº 322
    Data 18/01/2016
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    MODULO - DIFFIDA AD ADEMPIERE DEL VENDITORE NEI CONFRONTI DELL’ACQUIRENTE INADEMPIENTE A SEGUITO mancato pagamento ACCONTI, CAPARRE TRANCHES E RATE DI pagamento
    QUANDO VA UTILIZZATO? Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui il promittente acquirente non rispetti i termini di integrazione prezzo così come pattuiti nel preliminare.
    € 99,00
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    Nº 2408
    Data 16/04/2008
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    Se il mancato pagamento del canone può ascriversi a colpa dell’affittuario laddove il proprietario , oltre a non presentarsi più presso il presso la residenza del conduttore , non abbia provveduto a comunicare le coordinate
    Sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova sez. II, 12 febbraio 2007, n. 2471.-
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    Nº 6489
    Data 28/02/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PATTUITA E NESSUNA RIDUZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE CONCLUDANO LO STESSO AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFARE SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL pagamento DI UNA PROVVIGIONE INFERIORE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.
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    Nº 6172
    Data 25/01/2024
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    IL mancato RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESSENZIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE SENZA DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.
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    Nº 5911
    Data 20/04/2023
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    LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL pagamento DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI pagamento”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)
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  • Nº 5467
    Data 05/05/2021
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    MODULO- TRANSAZIONE CON CLIENTE CON pagamento SOMME A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO mancata CONCLUSIONE DELL'AFFARE A CAUSA DI RECESSO DA PROPOSTA D'ACQUISTO CONDIZIONATA
    Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto condizionata dall'ottenimento di mutuo, una delle parti decide di recedere dalla proposta e determinando la mancata conclusione dell'affare per effetto del mancato avveramento della condizione. A differenza del pagamento della provvigione, il pagamento della somma a titolo di risarcimento danni non determina l'assoggettamento ad Iva
    € 60,00
  • Nº 6656
    Data 03/09/2026
    Downloads: 11
    MODULO – VERBALE DI FINE LOCAZIONE PER LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E DELLE CHIAVI, CON RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA DAL CONDUTTORE – CON ALLEGATA DELEGA E SEPARATA QUIETANZA PER IL pagamento DEI CANONI ARRETRATI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IN OCCASIONE DELLA CESSAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE, IL CONDUTTORE NON POSSA INTERVENIRE PERSONALMENTE E INTENDA DELEGARE LA PROPRIA CONIUGE ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE, ALLA RESTITUZIONE DELLE CHIAVI, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE E ALLA RICEZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, CON FACOLTÀ DI RILASCIARNE QUIETANZA IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE. IL MODULO CONSENTE DI DOCUMENTARE PUNTUALMENTE LA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE E LA CESSAZIONE DELLA SUA DISPONIBILITÀ MATERIALE IN CAPO AL CONDUTTORE, INDICANDO IL NUMERO DELLE CHIAVI E DEGLI ULTERIORI DISPOSITIVI DI ACCESSO RESTITUITI, LO STATO DEI LOCALI, LE LETTURE DEI CONTATORI, L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA E LE RISERVE O CONTESTAZIONI FORMULATE DALLA PARTE LOCATRICE. IL VERBALE DISCIPLINA, INOLTRE, LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE ALLA CONIUGE DELEGATA, INDICANDONE L’IMPORTO, LE MODALITÀ DI pagamento E GLI ESTREMI DELL’OPERAZIONE, CON RILASCIO DI QUIETANZA LIMITATA ALLA SOLA SOMMA EFFETTIVAMENTE RICEVUTA A TALE TITOLO. IL MODULO COMPRENDE ANCHE UNA SEPARATA QUIETANZA PER IL pagamento DEI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI E DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOMME DOVUTE ALLA PARTE LOCATRICE, MANTENENDO DOCUMENTALMENTE E CONTABILMENTE DISTINTO TALE pagamento DALLA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE. È, INFINE, ALLEGATA UNA SPECIFICA DELEGA CON LA QUALE IL CONDUTTORE ATTRIBUISCE ALLA PROPRIA CONIUGE I POTERI NECESSARI PER COMPIERE LE OPERAZIONI SOPRA INDICATE. LA DELEGA PRECISA CHE LA CONIUGE INTERVIENE ESCLUSIVAMENTE IN NOME E PER CONTO DEL CONDUTTORE E CHE LA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI E IL pagamento DEI CANONI NON COMPORTANO ASSUNZIONE PERSONALE DEL DEBITO, ACCOLLO, FIDEIUSSIONE, RINUNCE GENERALI O DICHIARAZIONI DI “NULLA A PRETENDERE”. UNO STRUMENTO OPERATIVO COMPLETO PER DOCUMENTARE IN MODO CHIARO E CAUTELATIVO TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE ALLA RICONSEGNA DELL’IMMOBILE QUANDO IL CONDUTTORE SIA ASSENTE E INTERVENGA, IN SUA VECE, LA CONIUGE APPOSITAMENTE DELEGATA.
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    Nº 6648
    Data 21/07/2026
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    IL VENDITORE NON PUÒ TRATTENERE LA CAPARRA PER IL SOLO mancato RISPETTO DEL TERMINE FISSATO PER IL ROGITO SE QUESTO NON È ESSENZIALE – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI – LUGLIO 2026.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile del procedimento Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI, XII SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: dall’esame del contratto preliminare non si evinceva la natura essenziale del termine fissato per la stipula del definitivo, non emergendo dagli atti che le parti avessero inteso considerare perduta l’utilità economica dell’affare in conseguenza del suo inutile decorso. La non essenzialità del termine risultava confermata anche dal comportamento successivo delle parti, le quali avevano continuato a interloquire dopo la scadenza, concordando rinvii e mantenendo attiva la trattativa. Pertanto, la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare, con contestuale trattenimento della caparra, è stata ritenuta illegittima, in quanto intervenuta senza una preventiva diffida ad adempiere e mentre erano ancora in corso i tentativi di individuare una soluzione idonea a consentire la stipula. Accertato il grave inadempimento della promittente venditrice, il Tribunale ha dichiarato legittimo il recesso esercitato dal promissario acquirente e ha condannato la venditrice al pagamento della somma di € 10.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria di € 5.000,00 già ricevuta e trattenuta, oltre al pagamento delle spese legali.
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  • Nº 6603
    Data 02/10/2025
    Downloads: 42
    MODULO PATTO RIPARTIZIONE CORRISPETTIVI VENDITA NON PROPORZIONALE ALLE QUOTE DI PROPRIETA CON DELEGAZIONE pagamento PROVVIGIONI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO I VENDITORI INTENDONO DIVIDERE IL CORRISPETTIVO IN MISURA NON CORRISPONDENTE AL VALORE PROPORZIONALE DELLE QUOTE DI PROPRIETA' ED INTENDONO DELEGARE L'ACQUIRENTE AL pagamento DELLE PROVVIGIONI DOVUTE AL MEDIATORE.
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  • Nº 6597
    Data 02/09/2025
    Downloads: 8
    MODULO PROPOSTA DI RIPRISTINO CONTRATTO DI LOCAZIONE, CON RINUNCIA ALLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO A FRONTE DEL pagamento DEL CANONE E DELLA SANATORIA DI TUTTE LE MOROSITÀ.
    QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE PROPONE RIPRISTINARE IL RAPPORTO DI LOCAZIONE A FRONTE DEL pagamento DEI CANONI INSOLUTI E DELLE ALTRE OBBLIGAZIONI CHE NON AVEVA OSSERVATO.
    € 49,00
  • Nº 6382
    Data 02/10/2024
    Downloads: 64
    DIFFIDA DEL PROMITTENTE VENDITORE IN CONFRONTO AL PROPONENTE ACQUIRENTE AL pagamento DELLA CAPARRA NON CORRISPOSTA AL MOMENTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NONOSTANTE SIA STATA ACCETTATA.
    IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SIA STATA RITIRATA UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CHE PREVEDE IL pagamento DELLA CAPARRA DOPO L'ACCETTAZIONE E LA STESSA NON SIA STATA VERSATA NONOSTANTE L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E L'AVVENUTA COMUNICAZIONE DELLA STESSA E NONOSTANTE SIA DECORSO IL TERMINE PREVISTO NEL CONTRATTO.
    € 99,00
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    Nº 6341
    Data 22/08/2024
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    IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL pagamento DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”
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  • Nº 6258
    Data 23/05/2024
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    ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER PROPORRE IL pagamento DI PREZZO CON IL TRAFERIMENTO IN PERMUTA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA D'ACQUISTO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE PROPORRE IL pagamento DI PARTE DEL PREZZO OFFERTO MEDIANTE TRASFERIMENTO IN PERMUTA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ. È MOLTO IMPORTANTE INDICARE IL VALORE CHE SI ATTRIBUISCE ALL'IMMOBILE OFFERTO IN PERMUTA, OVVERO LA PARTE DEL CORRISPETTIVO TOTALE CHE È COPERTA DAL TRASFERIMENTO IN PERMUTA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE.
    € 199,00
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    Nº 6253
    Data 21/05/2024
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    pagamento in contanti del canone di affitto
    Una delle domande che potrebbe porsi chi si affaccia per la prima volta al mondo degli affitti (sia proprietari che inquilini) riguarda le modalità di pagamento del c.d. “canone di locazione”...
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    Nº 6041
    Data 15/09/2023
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    MA QUANDO MAI IL NUOVO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE HA DIRITTO AL pagamento DEI CANONI NON PAGATI AL PRECEDENTE PROPRIETARIO?
    Cassazione civile, sez. III, 22 Maggio 2023, n. 14079. Pres. Scoditti. Est. Guizzi. Locazione - Trasferimento del contratto - Diritto del proprietario al pagamento dei canoni anteriori
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    Nº 6042
    Data 15/09/2023
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    CONTRATTO DI LOCAZIONE E mancato VERSAMENTO DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
    Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2023, n. 13870. Pres. Frasca. Est. Gianniti. Locazione immobiliare - mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragioni
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    Nº 5964
    Data 29/06/2023
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    CONTRATTO DI LOCAZIONE E mancato VERSAMENTO DI ALCUNE ANNUALITÀ DELL'IMPOSTA DI REGISTRO
    Cassazione civile, sez. III, 19 Maggio 2023, n. 13870. Pres. Frasca. Est. Gianniti. Locazione immobiliare - mancato versamento annualità imposta di registro - Conseguenze - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, comma 346, l. n. 311 del 2004 - Esclusione - Ragioni
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  • Nº 5959
    Data 21/06/2023
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    MODULO RIDETERMINAZIONE DELLE PROVVIGIONI TRA AGENZIA E CLIENTE CON PREVISIONE DI TERMINE ESSENZIALE PER IL pagamento
    Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che sorge l’esigenza di rideterminare l’importo provvigionale precedentemente pattuito come pure di indicare un termine finale entro il quale il pagamento deve avvenire
    € 59,00
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    Nº 5827
    Data 13/01/2023
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    La prassi dell’uso dell’assegno come garanzia e non come mezzo di pagamento
    Nella prassi, accade di frequente che le parti concludano un accordo per l’adempimento di un’obbligazione e il debitore consegni al creditore uno o più assegni come garanzia del pagamento e con patto di non presentazione. ..
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  • Nº 5605
    Data 04/02/2022
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    MODULO DIFFIDA DEL PROPONENTE ACQUIRENTE AL PROMITTENTE VENDITORE A COMPARIRE PER RICEVERE IL pagamento CONTRATTUALMENTE PREVISTO
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: Il modulo deve essere utilizzato tutte quelle volte che il venditore non compare per riceversi il pagamento di una tranches Di pagamento contrattualmente prevista. La comunicazione deve essere inviata dal proponente acquirente al promittente venditore e per conoscenza all’agenzia in forma di PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.-
    € 60,00
  • Nº 5576
    Data 05/01/2022
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    PARERE N. 922 - SE IL VENDITORE È LEGITTIMATO A CHIEDERE IL pagamento DEL SALDO LADDOVE ERA STATO PATTUITO CHE SAREBBE STATO CORRISPOSTO SOLO DOPO L’ATTESTAZIONE DELL’AMMINISTRATORE E QUESTI NON PUO' RILASCIARLA?
    Al quesito occorre rispondere obbligatoriamente in termini ipotetici, stante la mancata individuazione di un precedente specifico.- In linea di principio il venditore non ha diritto alla consegna del saldo, in quanto non si è verificato l’evento a cui era condizionato il pagamento, ovvero il rilascio di attestazione da parte dell’amministratore di assenza di oneri e debiti pregressi.- In definitiva, nel caso di specie il venditore ha garantito la prestazione dell’amministratore e chiaramente ne risponde in confronto all’acquirente nel momento in cui questi non adempia.- Al contrario, invece, deve escludersi che l’amministratore ne risponda in confronto al venditore.........
    € 29,90
  • Nº 5539
    Data 27/10/2021
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    MODULO VERBALE DI RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE, MEDIANTE CONSEGNA DELLA CHIAVI, CON CONTESTUALE pagamento DELL’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO NELLA LOCAZIONE NON ABITATIVA COMMERCIALE A SEGUITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER DISDETTA
    Quanto deve essere utilizzato? Questo documento deve essere utilizzato quando le parti di un rapporto di locazione non abitativa, cessato a seguito di tempestiva disdetta, debbono procedere alla restituzione dell’immobile mediante consegna delle chiavi con contestuale pagamento dell’indennità di avviamento
    € 60,00
  • Nº 5491
    Data 01/07/2021
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    MODULO TRANSAZIONE TRA ACQUIRENTE E VENDITORE CON RISOLUZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO RESTITUZIONE CAPARRA E pagamento DANNI
    Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si intenda transigere la controversia insorta tra le parti mediante risoluzione della proposta d'acquisto/contratto preliminare con previsione della restituzione della caparra confirmatoria e pagamento dei danni da parte del venditore
    € 60,00
  • Nº 5490
    Data 30/06/2021
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    MODULO TRANSAZIONE TRA AGENZIA ED INCARICANTE PER pagamento DANNI PENALI A SEGUITO RISOLUZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA
    Quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato quando la proposta venga risolta per inadempimento di una delle parti e la parte inadempiente non voglia pagare le provvigioni ma sia disponibile a corrispondere il risarcimento dei danni. In tal caso la transazione può essere effettuata solo ed a condizione che era stato pattuito che il diritto alle provvigioni sarebbe insorto a seguito della stipula dell’atto pubbloco. Restano comunque i rischi che l’agenzia delle entrate possa ritenere che il pagamento è stato effettuato a titolo di provvigioni, per cui l’agenzia sia condannata a corrispondere l’iva oltra alla varie sanzioni e conseguenze fiscali previste per legge;
    € 60,00
  • Nº 5466
    Data 28/04/2021
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    MODULO TRANSAZIONE TRA AGENZIA E ACQUIRENTE O VENDITORE PER pagamento DELLE PROVVIGIONI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI
    quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si raggiunga a seguito di uno scavalcò un accordo con l’acquirente oppure con il venditore per il pagamento delle provvigioni ma le parti non intendono pagare l’Iva per cui il pagamento viene effettuato a titolo di risarcimento del danno.questo modulo per quanto sia l’unica soluzione possibile, espone l’agenzia alla possibilità che successivamente possa essere oggetto della richiesta di pagamento Iva da parte dell’agenzia delle entrate, per cui si consiglia sempre l’utilizzo della normale transazione per pagamento provvigioni.-
    € 60,00
  • Nº 5437
    Data 25/03/2021
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    MODULO - CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO E CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILE LOCATO CON PREVISIONE DEL RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE E RISOLUZIONE AUTOMATICA IN CASO DI mancato RILASCIO
    Quando deve essere utilizzato? La clausola deve essere utilizzata tutte le volte che si vende un immobile locato ed il conduttore ha promesso di rilasciare l’immobile una certa data ma non vi è alcuna garanzia che tanto avvenga effettivamente. La clausola prevede che in caso di mancato rilascio entro la data prevista è il contratto si intenderà automaticamente risolto con diritto dell’acquirente ad ottenere la restituzione delle somme pagate.- CLAUSOLA FORTEMENTE RACCOMANDATA
    € 60,00
  • Nº 5387
    Data 27/11/2020
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    MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON CLAUSOLA DIRITTO DI RECESSO ACQUIRENTE IN CASO DI mancato OTTENIMENTO DEL MUTUO ED AUTORIZZAZIONE AL MEDIATORE AL PROSEGUIMENTO DELLA PROMOZIONE DELL'AFFARE E RICONOSCIMENTO DIRITTO DI RECESSO AL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI CHE ACQUISTANO SENZA SUBORDINAZIONE MUTUO.
    QUANDO VA UTILIZZATO: IL MODULO VA UTILIZZATO QUANDO SI INTENDE RICONOSCERE AL PROPONENTE ACQUIRENTE LA FACOLTA' DI RECEDERE DAL CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI mancato OTTENIMENTO DEL MUTUO E CONTEMPORANEAMENTE SI VUOLE CONTINUARE L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'AFFARE PER INDIVIDUARE ALTRO POTENZIALE ACQUIRENTE. LADDOVE QUEST' ULTIMO ABBIA A FORMULARE PROPOSTA DI ACQUISTO E' RICONOSCIUTA LA FACOLTA' AL VENDITORE DI ACCETTARLA E CONTESTUALMENTE ESERCITARE DIRITTO DI RECESSO SVINCOLANDOSI DAL PRIMO CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO.
    € 60,00
  • Nº 5260
    Data 02/04/2020
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    MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC COMUNICAZIONE DAL MEDIATORE AL LOCATORE DI SOSPENSIONE DEL pagamento DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO DELLA INTERDIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DISPOSTE DALLE MISURE CORONAVIRUS
    Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per comunicargli la sospensione del pagamento del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione degli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento dell’attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.
    € 100,00
  • Nº 5135
    Data 23/10/2019
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    MODULO LETTERA RICHIESTA pagamento PROVVIGIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE ED IN SUBORDINE RISARCIMENTO DANNI
    Modulo da utilizzare nel caso in cui si voglia diffidare un cliente al pagamento delle provvigioni pattuite ed in subordine si voglia altresì richiedere un risarcimento danni in ipotesi di inadempimento.-
    € 200,00
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    Nº 5075
    Data 01/07/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATA PARTE PROPONENTE ACQUIRENTE AL pagamento DELLE PROVVIGIONI SU PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA NONOSTANTE LA mancata STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte proponente acquirente al pagamento delle provvigioni pattuite, in conseguenza dell’accettazione della proposta di acquisto, qualificata contratto preliminare ad ogni effetto di legge. In particolare il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso l’applicabilità alla proposta di acquisto accettata del diritto di recesso del consumatore. Inoltre il Giudice ha precisato che, allorquando sia stata specificata all’interno della proposta di acquisto la circostanza che l’immobile è oggetto di istanza di condono, è escluso che possa ipotizzarsi una responsabilità dell’agente immobiliare per non aver riferito dell’assenza del certificato di abitabilità.- In presenza di tale specificazione, inoltre, è altresì escluso che il proponente acquirente possa sottrarsi agli impegni assunti in confronto al venditore.-
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    Nº 5018
    Data 15/03/2019
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATI VENDITORI ED ACQUIRENTI AL pagamento DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE QUESTI ULTIMI CONOSCEVANO L’IMMOBILE ED IL SUO PROPRIETARIO PRIMA DELL’INTERVENTO DEL MEDIATORE
    Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha affermato principi destinati ad avere carattere innovativo in materia.- In particolare – aderendo pienamente alla tesi difensiva sostenuta dallo studio legale d’Aragona – ha evidenziato la irrilevanza della pregressa conoscenza degli acquirenti con il venditore e con l’immobile, dando preminente e decisivo rilievo alla circostanza che l ’intervento del mediatore è stato in ogni caso determinante al fine di suscitare l’interesse all’acquisto.- Inoltre il Giudice adito ha condannato le controparti al pagamento delle provvigioni richieste, nonostante l’assenza di un patto scritto e nonostante che la percentuale richiesta fosse superiore agli usi locali.-
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  • Nº 5014
    Data 06/03/2019
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    MODULO -DELEGAZIONE DI pagamento DELLE PROVVIGIONI
    Modulo da utilizzare nel caso in cui il promittente venditore voglia delegare al promittente acquirente il pagamento delle provvigioni in favore dell'agenzia immobiliare, decurtando tale importo dal corrispettivo dovuto per la compravendita
    € 50,00
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    Nº 4969
    Data 17/12/2018
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    CONDOMINIO: appartamento inagibile e suddivisione pagamento spese.-
    Recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale gli ermellini si esprimono sul pagamento delle spese e sulla corretta interpretazione del regolamento condominiale in caso di appartamento incendiato ed inagibile.-
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  • Nº 767
    Data 04/10/2018
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    PARERE N°817: CANONE RAI. UNA ATTIVITA' COMMERCIALE CHE E' IN POSSESSO DI TELEVISORI, MA NON LI USA PER LA RICEZIONE DI TRASMISSIONI TELEVISIVE, NON TENENDOLI NEPPURE ALLACCIATI ALLE ANTENNE, E' TENUTA AL pagamento DEL CANONE RAI?
    L’Agenzia delle Entrate non ha adottato un comportamento univoco in ordine alle richieste di pagamento del canone Rai pervenute dalla RAI-Radio Televisione Italiana Spa e la legge emanata negli ultimi anni risulta contraddittoria e lacunosa in molti punti. Il destinatario della suddetta raccomandata non sarà costretto a pagare il bollettino se riuscirà a dimostrare di non utilizzare il televisore per l’ attività lavorativa. Il televisore dovrà essere sprovvisto di sintonizzatore e privo di collegamento ai canali televisivi.
    € 100,00
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