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Hai cercato '' motivi '' ho trovato 223 documenti

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    Nº 6004
    Data 07/07/2023
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    motivi DI REVOCA DELLA DONAZIONE
    Cause e motivi di revoca della donazione, nullità e annullabilità, l'azione revocatoria, le azioni degli eredi, la collazione e la dispensa
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    Nº 5738
    Data 14/09/2022
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    Gravi motivi recesso conduttore: ultime sentenze
    Nel caso di locazione commerciale e recesso anticipato, occorrerà accertare i gravi motivi con riferimento all’attività svolta nei locali per cui si effettua il recesso. Le ragioni devono essere sopravvenute e non prevedibili...
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    Nº 5612
    Data 04/02/2022
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    Recesso del conduttore dal contratto di locazione per gravi motivi
    In materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, il recesso del conduttore per gravi motivi ex art. 4, comma 2, l. n. 392 del 1978 (disposizione di identico tenore letterale rispetto a quella del successivo art. 27, comma 8, in materia di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo), attesa la sua natura di atto unilaterale recettizio, produce effetto - ex art. 1334 c.c. - per il solo fatto che la relativa dichiarazione pervenga al domicilio del locatore, non occorrendo anche la mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, circa l'esistenza o rilevanza dei motivi invocati dal conduttore; ne consegue che l'eventuale contestazione del locatore in ordine a tali motivi introduce non un'azione costitutiva, volta a dichiarare il recedente sciolto dal contratto, ma una di accertamento, il cui scopo è stabilire se i "giusti motivi" sussistessero al momento del detto recesso. (massima ufficiale)..........
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    Nº 5010
    Data 23/02/2019
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    RECESSO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER GRAVI motivi
    Interessante articolo con il quale è stata analizzata la tematica del recesso anticipato dal contratto di locazione e dei motivi che possono legittimarlo
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    Nº 6223
    Data 23/04/2024
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    Quali sono i motivi di transitorietà del contratto di locazione?
    Tra le varie tipologie di contratto troviamo il contratto transitorio. Questo è caratterizzato, come indica il nome...
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    Nº 5834
    Data 13/01/2023
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    Il diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza per motivi fittiziamente addotti
    Il diniego di rinnovo alla prima scadenza deve indicare la motivazione tra quelle espressamente elencate dall'art. 29 legge equo canone e deve essere messa in pratica entro sei mesi...
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  • Nº 5393
    Data 23/12/2020
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    PARERE 907 - Se la società semplice, che abbia stipulato in qualità di locatore una locazione abitativa, può inviare disdetta alla prima scadenza, adottando i motivi previsti dall’art. 3 dalla legge 431/98 allorquando il locatore sia una persona fisica?
    Orbene, la Giurisprudenza e Dottrina sono concordi nel ritenere che i soggetti che agiscono in qualità di soci di una società semplice, non godendo di personalità giuridica autonoma, si trovano in una posizione sostanzialmente analoga a quella di chi agisce come semplice persona fisica...
    € 49,00
  • Nº 5296
    Data 18/05/2020
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    PARERE N.897 - NEL CASO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE INTESTATO A PERSONA FISICA EXTRACOMUNITARIA, CHE VIENE IN ITALIA PER motivi DI LAVORO, BISOGNA INDICARE ANCHE IL DATORE, LA DITTA O SOCIETÀ PRESSO LA QUALE ANDRÀ A LAVORARE ED IL LUOGO OVE OPERERÀ, O NO?
    In materia l’unica norma che riguarda la locazione a lavoratori extracomunitari è il comma 5-bis dell’art. 12 del Testo Unico sull’Immigrazione.- Dalla lettura di tale norma emerge che il Legislatore ha posto particolare attenzione su altri tipi di interessi, come la tutela dell’ordine pubblico... CONTINUA
    € 29,90
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    Nº 1773
    Data 02/11/2006
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    L’OGGETTO DELL’APPELLO ED IL REQUISITO DELLA SPECIFICITA’ DEI motivi.-
    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO, Rel. 111 del 18 settembre 2006.-
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    Nº 1446
    Data 16/06/2006
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    Se il conduttore ha l’onere di specificare i gravi motivi contestualmente alla relativa dichiarazione di recesso.-
    Sentenza n. 7241 del 29 marzo 2006
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  • Nº 862
    Data 05/09/2002
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    LETTERA di recesso del conduttore dalla locazione (senza alcun riferimento ai motivi)
    recesso anticipato dell'inquilino
    € 300,00
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    Nº 6163
    Data 28/12/2023
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    INFILTRAZIONI IN UN'UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA AD USO COMMERCIALE: RISARCIMENTO DANNI ED INDENNITÀ DA PERDITA AVVIAMENTO
    I problemi di umidità ed infiltrazioni integrano i “gravi motivi” legittimanti il recesso del conduttore, tuttavia il grave inadempimento del locatore agli obblighi contrattuali va provato.
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  • Nº 6109
    Data 20/11/2023
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    MODULO DICHIARAZIONE DI RICEVUTA RESTITUZIONE PROVVIGIONI DEL CLIENTE IN CONFRONTO ALL’AGENZIA CHE NONOSTANTE L’INTERVENUTA CONCLUSIONE DELL’AFFARE ABBIA DECISO DI RESTITUIRE LE PROVVIGIONI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA, NONOSTANTE ABBIA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, HA DECISO DI RESTITUIRLE IN QUANTO LE PARTI HANNO DECISO, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO, OVVERO LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRELIMINARE, DI NON STIPULARE PIÙ L’ATTO DEFINITIVO, PER motivi NON IMPUTABILI ALL’AGENZIA.
    € 99,00
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    Nº 5971
    Data 30/06/2023
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    CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE SVOLTA NELL'IMMOBILE ADIBITO AD USO NON ABITATIVO E RECESSO DEL CONDUTTORE
    Cassazione civile, sez. III, 07 Marzo 2023, n. 6731. Gravi motivi - Cessazione dell’attività svolta nell’immobile - Complessiva situazione economica del conduttore - Rilevanza - Limiti - Fondamento
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    Nº 5950
    Data 05/06/2023
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    Salvo titolo contrario è comune anche il cortile posto a confine con l'appartamento di un condomino
    Con ordinanza emessa in data 11 maggio 2023, n. 12381, la Corte di Cassazione, Sezione II, si è pronunciata su due motivi di censura in ambito di diritto a recingere ex art. 841 c.c. un'area di 38 mq, ritenuta di proprietà degli attori, rispetto alla sua natura condominiale.
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    Nº 5746
    Data 19/09/2022
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    E' consentito l'allaccio di una presa d'acqua alla colonna condominiale per servire il proprio alloggio.
    Con ordinanza emessa in data 8 febbraio 2022, n. 3890, la Corte di Cassazione, Sezione II, provvedeva su tre motivi di censura di un ricorrente-condomino, avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, del 18/30 dicembre 2015, n. 1967. Il giudizio di primo grado aveva ad oggetto l'azione intrapresa da un condomino contro un proprietario di un locale dello stabile condominiale......
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    Nº 5600
    Data 31/01/2022
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    La prescrizione dei crediti del condominio per le spese ordinarie è quinquennale
    L'art. 2934 c.c. stabilisce in via generale che ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato volta per volta dalla legge. La prescrizione, quindi, essenzialmente per motivi di certezza del diritto, comporta il venir meno del potere di esercitare ....
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  • Nº 5529
    Data 15/10/2021
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    È TENUTO AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI ANCHE COLUI CHE ACCOMPAGNAVA IL CLIENTE CHE HA FIRMATO L’ATTESTATO DI VISITA, SE POI SI È INTESTATO L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 2021
    CORTE DI APPELLO NAPOLI 2021 - Sentenza vittoriosa ottenuta dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di mediazione immobiliare. In questo caso la CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, nella persona dell’eccellentissimo Dr.ssa Lucia Minauro, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO. l’atto di appello deve essere dichiarato inammissibile quando non contenga 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. La corte nell’accogliere tale eccezione ha statuito il seguente principio: “Nel caso di specie, appare evidente l’inconferenza delle generiche censure mosse alla sentenza di primo grado e la completa assenza, nell’atto di impugnazione, di una parte argomentativa che, tenendo conto delle motivazioni espresse dal primo giudice, offra una diversa prospettazione della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato. L’atto di appello, come specificamente si vedrà, si rivela infatti del tutto carente di deduzioni volte (o comunque idonee) a contrastare l’iter logico-argomentativo seguito dal primo giudicante o a condurre al ribaltamento della pronuncia nei termini richiesti dall’impugnante, diffondendosi, piuttosto, in una serie di considerazioni talvolta addirittura slegate dall’esame del caso concreto in esame, proposte in modo disarmonico e incoerente rispetto ai motivi posti a base della decisione impugnata”. II PRINCIPIO. il giudice di primo grado ha correttamente valutato le risultanze delle prove di primo grado, tra le quali quella consistente nella attestazione della scheda visita, dalla quale risultava non solo la presenza del soggetto firmatario, ma anche attestata la presenza del soggetto che poi ha acquistato l’immobile. la corte nel condividere tale assunto ha statuito il seguente principio: “Nella sentenza impugnata, il giudice di prime cure ha svolto un’attenta disamina del materiale probatorio emergente dagli atti del giudizio. …. la visita dell’immobile di Via G…… - P….. M…. L…. da parte di S….. P….. e S….. P……. in data ……….., con il tramite dell’agenzia I……. P…… (circostanza dimostrata dalla scheda di visita depositata in atti dall’attrice, nella quale - benché sottoscritta dal solo P….. - risultava specificato che entrambi avevano in quell’occasione visionato per la prima volta l’immobile, del quale ignoravano la messa in vendita)”;
    € 49,00
  • Nº 5435
    Data 24/03/2021
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    MODULO - MODELLO CONTRATTO DI LOCAZIONE NON ABITATIVO AD USO TRANSITORIO
    Quando va utilizzato? Deve essere utilizzato tutte le volte che il conduttore abbia motivi di transitorietà che giustificano una durata del contratto inferiore a quella ordinaria prevista per legge di 6 + 6. Attenzione il motivo di transitorietà deve essere espressamente indicato nel contratto ed è meglio che sia anche comprovato da documentazione allegata, per quanto l'allegazione non è obbligatoria
    € 60,00
  • Nº 5355
    Data 07/10/2020
    Downloads: 1
    Parere n. 899 - Se il locatore che abbia locato parte dell’immobile in cui abita o lavora, può chiedere la risoluzione del contratto di locazione per intollerabilità della convivenza.-
    Al parete può essere data risposta affermativa, a condizione però che i motivi siano effettivamente gravissimi ed impediscano indiscutibilmente la convivenza.- Innanzitutto vi è da premettere che il contratto di locazione parziale... CONTINUA
    € 99,00
  • Nº 5244
    Data 13/03/2020
    Downloads: 11
    PARERE N. 878 SE IL CONDUTTORE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE CEDE LA PROPRIA AZIENDA CON ATTO PUBBLICO SENZA COMUNICARLO AL LOCATORE, QUESTI - IN CASO DI MOROSITA' - PUO' SEMPRE RIVOLGERSI AL VECCHIO CONDUTTORE OPPURE ESCLUSIVAMENTE AL CESSIONARIO
    Ai fini della trattazione della fattispecie in esame è utile una disamina dell’art. 36 della Legge 392\78 rubricato ”Sublocazione e cessione del contratto di locazione”.- L’art. 36 della legge n. 392 del 1978 sancisce che “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. La ratio del citato articolo è quello di agevolare...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE
    € 29,90
  • Nº 761
    Data 07/09/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AGENTE IMMOBILIARE CON RICONOSCIMENTO DELLE RELATIVE PROVVIGIONI
    Nel caso di specie l 'agenzia era stata citata in giudizio in quanto l'attore assumeva che la stessa, in occasione della formulazione di una proposta di acquisto non lo aveva avvisato dell'esistenza di una trascrizione pregiudizievole.- Nel corso dell'istruttoria la difesa dell'Agenzia è riuscita a dimostrare che la stessa aveva avvisato l'acquirente dell'esistenza della trascrizione pregiudizievoli lamentata e che, per quanto non richiamata nella proposta, era stata comunque comunicata all'acquirente prima della consegna della caparra al venditore ottenendone il relativo consenso.- Nel corso del processo, poi, risultava che in ogni caso tale trascrizione pregiudizievole non sarebbe stata opponibile all'acquirente e comunque era stata cancellata prima della data prevista dell'atto pubblico.- Sulla base dei suddetti motivi il giudicante ha escluso la sussistenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità del mediatore, d'altro canto , invece ha riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni condannando entrambi le parti al pagamento di quanto pattuito, con aggravio delle spese legali.-
    € 100,00
  • Nº 569
    Data 20/12/2017
    Downloads: 8
    PARERE N. 762: IL CONVIVENTE CHE LASCIA L'IMMOBILE PUO' LIBERARSI DELL'OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE?
    La risposta è affermativa, nel senso che il recesso dal contratto di locazione può essere effettuato anche da uno solo dei conduttori in solido.- Tale recesso, però, potrà essere esercitato solo laddove sussistano i requisiti normalmente richiesti dalla legge affinchè il recesso sia ammissibile.- Come ben noto, infatti, la Legge 392/1978 prescrive che il conduttore può recedere dalla locazione, dandone preavviso di sei mesi, solo ove sussistano gravi motivi, oppure – anche in mancanza di gravi motivi – ove tale facoltà sia riconosciuta dal contratto stesso.- Naturalmente, ove pure il recesso del convivente sia legittimo, quest’ultimo resterà in ogni caso obbligato in confronto all’altro ex convivente a contribuire alle spese per garantire un alloggio al figlio minore nell’ambito del più ampio contributo dovuto per il mantenimento del figlio..........parere integrale...cliccando su download
    € 30,00
  • Nº 526
    Data 26/04/2017
    Downloads: 4
    PARERE N. 746 UN CONDOMINO PUO' SOSTITUIRE LE RINGHIERE DEL BALCONE CON DEI MURETTI?
    La riposta è assolutamente negativa in quanto l’innovazione de quo è vietata in mancanza di autorizzazione condominiale con l'ulteriore precisazione che - ai fini della sua validità - tale autorizzazione dovrà essere concessa all'unanimità(Trib. Torino Sez. II, 08/09/2008). Infatti l'intervento che è stato apportato al balcone aggettante, anche se riguarda una facciata interna dello stabile condominiale, andrebbe pur sempre ad incidere sul decoro architettonico del condominio che è tutelato in maniera molto rigida dalla normativa in materia. motivi di diritto La fattispecie in esame si inquadra nell’ambito della disciplina sulle innovazioni ex art. 1120, comma 2 secondo cui " sono vietate quelle innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino"...Parere integrale cliccando su download
    € 50,00
  • Nº 525
    Data 26/04/2017
    Downloads: 5
    PARERE N. 745 L'ACQUIRENTE PUO' CHIEDERE LA REGOLARIZZAZIONE DI UNA LUCE ALLARGATA DAL VICINO CON L'AUTORIZZAZIONE SOLO VERBALE DEL VECCHIO PROPRIETARIO?
    La risposta è negativa in quanto la normativa in materia di luci, quando queste si aprono su un muro comune, parla di consenso tra proprietari di fondi finitimi, e quindi si ritiene che il consenso dell’ex proprietario non può sostituire il consenso del nuovo proprietario il quale potrebbe anche non manifestarlo, inoltre il consenso deve essere prestato per iscritto a nulla rilevando il consenso manifestato oralmente. motivi di diritto La materia oggetto del quesito è sussumibile negli artt. 900 e 901 c.c. disciplinanti le luci. Preliminarmente occorre evidenziare che vengono in questione due interessi e due esigenze contrapposte entrambe meritevoli di tutela che necessariamente devono essere contemperate.....parere integrale cliccando su download
    € 50,00
  • Nº 524
    Data 21/04/2017
    Downloads: 17
    PARERE N. 743 A CHI SPETTA IL RIFACIMENTO DEL CIELO SOTTOSTANTE UN BALCONE AGGETTO DI PROPRIETA' PRIVATA?
    Le opere di manutenzione dei balconi aggettanti competono esclusivamente al proprietario dell'appartamento dal quale protendono. Di talché nel caso in cui il cattivo stato di manutenzione degli elementi di finitura dell'estradosso delle solette del balcone, da individuarsi nei correntini coevi alla pavimentazione, comportino problemi di infiltrazioni all'appartamento sottostante, è onere del proprietario del balcone ripristinare lo stato di salubrità e sanare il danno (Trib. Firenze Sez. II, 15/09/2016). motivi di diritto I balconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono .....parere integrale cliccando su download
    € 50,00
  • Nº 458
    Data 03/10/2016
    Downloads: 18
    MODULO - TELEGRAMMA DEL VENDITORE PER COMUNICARE L’ IMPOSSIBILITA’ A PRESENZIARE ALL’ATTO PUBBLICO
    QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui a seguito di convocazione di parte acquirente il venditore non è in grado di presenziare per sopraggiunti motivi personali.
    € 20,00
  • Nº 429
    Data 28/06/2016
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    QUESITO N°697: E' possibile la locazione di un appartamento facente parte di una cooperativa a contributo erariale o sovvenzionata di nuova costruzione, laddove non è stato ancora perfezionato il riscatto ?
    SOLUZIONE : In assenza di una vera e propria Giurisprudenza a riguardo, le norme per l’edilizia residenziale pubblica (cfr. legge 17 febbraio 1992, n.179 c.d. Ferrarini-Botta, modificata dall’art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.85) dispongono che: “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall’assegnazione o dall’acquisto e previa autorizzazione della Regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati”.- Tuttavia, risulta fondamentale esaminare la convenzione stipulata tra la cooperativa edilizia e l’ente pubblico locale (Comune, Provincia, Regione) che ha sovvenzionato l’opera, in quanto a norma dell’articolo 35, legge 865/71 (legge Bosetti & Gatti: “Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica”) queste convenzioni potrebbero vietare l’alienazione o la costituzione di un di un diritto reale di godimento per un periodo pari a cinque anni dalla data di prima assegnazione, in tal caso impedendo la circolazione dello stesso immobile.- In linea generale ed astratta è possibile affermare che si può disporre del bene e, nel caso specifico, locarlo, purchè sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, previa autorizzazione della Regione che sovvenziona l’opera di costruzione.- Per ciò che riguarda il tipo di contratto da stipulare nel caso di specie, non è possibile rispondere in modo puntuale, atteso che bisogna esaminare caso per caso, ponendo attenzione alla convenzione stipulata tra la cooperativa edilizia e l’ente pubblico locale (Comune, Provincia , Regione).- PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD
    € 20,00
  • Nº 358
    Data 04/03/2016
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    MODULO RINUNCIA ALLA CONDIZIONE
    QUANDO VA UTILIZZATO ? Quando il modulo utilizzato è sottoposto ad una qualche condizione e la parte in favore della quale è stata apposta intende rinunziarvi (tipo avvenuto ottenimento mutuo) perchè realizzatesi o per altri motivi, determinando così la piena efficacia e vincolatività del contratto con conseguente piena efficacia e diritto alle provvigioni.-
    € 50,00
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    Nº 3392
    Data 08/07/2009
    Downloads: 7
    Se le locazioni commerciali (per immobili urbani industriali, commerciali e artigianali) possono avere una durata inferiore ai 6 anni.-
    La durata delle locazioni degli immobili urbani è disciplinata dall’articolo 27, della legge 392/78, il quale dispone testualmente che: “La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività appresso indicate: 1) industriali, commerciali e artigianali; 2) di interesse turistico comprese tra quelle di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 326. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all'esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere. Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L'obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.” In tema, la Suprema corte ha avuto modo di puntualizzare che «qualora sia stipulata per una durata inferiore a quella legale una locazione di immobile destinato all'esercizio di una delle attività previste dall'articolo 27, legge n. 392 del 1978, il contratto, ove sorga controversia, potrà essere ritenuto conforme al modello legale "locazione non abitativa transitoria" e, quindi, sottratto alla sanzione di nullità di cui all'articolo 79 della legge stessa e alla eterointegrazione ex articolo 1339, Codice civile, a condizione che la transitorietà sia espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, in modo da consentirne la verifica in sede giudiziale e sempreché risulti, in esito ad essa, che le ragioni dedotte (delle quali si postula l'effettività, ricorrendo, diversamente, una fattispecie simulatoria) siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e, cioè, siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità» (Cassazione 18 aprile 1996, n. 3663).-
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    Nº 6521
    Data 15/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’IMMOBILE VIENE INTESTATO A UN ALTRO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, SEZIONE CIVILE NONA, 30 gennaio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che: “Orbene, appare del tutto evidente, in assenza di prova contraria sul punto, che entro il termine statuito dal documento unilaterale (16-10-2017) non vi sia stata alcuna accettazione della proposta da parte dei venditori seppur interessati ad un miglioramento dell’offerta” (così in sentenza). Ed è altrettanto vero come il Tribunale abbia opportunamente richiamato principi pertinenti in tema di compenso del mediatore: “Dunque, il “discrimen” afferente il diritto alla provvigione non può basarsi “sic et simpliciter “sulla sottoscrizione della proposta irrevocabile ma deve fondarsi sulla effettiva partecipazione del mediatore il quale deve dare concreta prova di contribuito alla conclusione dell’accordo” (così in sentenza). Tuttavia, la logica conclusione sarebbe stata riconoscere il compenso spettante al mediatore sulla base di un corretto esame delle risultanze istruttorie (doglianze a sostegno del secondo motivo di appello). Trova quindi applicazione il principio per cui il diritto del mediatore alla provvigione “consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto,la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra leparti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione” (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11127/2022). Ed ancora, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all’efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell’affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l’affare medesimo è concluso (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11655/2018) principi confermati da Cassazione Civile con l’ordinanza numero 16973 del 20 giugno 2024.
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    Nº 6483
    Data 21/02/2025
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    IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.
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    Nº 6418
    Data 06/12/2024
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    NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.
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    Nº 6283
    Data 11/07/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI IL COLLABORATORE CHE HA ACCOMPAGNATO I CLIENTI A VISIONARE L’IMMOBILE NON ERA ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE, TRATTANDOSI DI UNA ATTIVITÀ MERAMENTE ESECUTIVA E COLLATERALE ALLA VERA E PROPRIA ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Corte di Appello di Napoli, nel maggio 2024. Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che: "Con il secondo motivo di gravame, l’appellante contesta che la società attrice abbia dimostrato che l’attività mediatoria sia stata svolta da soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla l. 1989/39, dovendo gli stessi essere posseduti non solo dalla società ma anche dagli ausiliari che svolgono effettivamente l’attività mediatizia ed essendo rimasto non identificato il soggetto che ebbe a svolgere in concreto l’attività di mediazione per conto dell’agenzia, accompagnando essi appellanti a visionare l’immobile.Anche tale censura non merita accoglimento.Come precisato dalla Suprema Corte, “Quando il collaboratore della società di mediazione si sia limitato a svolgere attività accessorie e strumentali rispetto a quella dei soggetti preposti all’attività mediatizia vera e propria, il diritto alla provvigione non può essere negato per il semplice fatto che l’ausiliario non fosse iscritto nel registro delle imprese, essendo tale adempimento prescritto solo per coloro che risultino assegnati al compimento di atti a rilevanza esterna, con piena efficacia nei confronti dei soggetti intermediati e impegnativi per l’ente da cui dipendono (Cass. civ., sez. II, 3 agosto 2022, n. 24051)”. Il diritto del mediatore non può essere escluso quando il collaboratore non iscritto nel registro delle imprese abbia svolto solamente attività di carattere accessorio o ausiliario rispetto a quella mediatizia vera e propria.
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    Nº 6282
    Data 08/07/2024
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    IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER NON AVER RIFERITO ALL’ACQUIRENTE DI UNA LITE GIUDIZIARIA PENDENTE SULL’IMMOBILE OGGETTO DI VENDITA, QUANDO NON NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA E NEPPURE POTEVA CONOSCERLA, IN QUANTO MAI RIFERITA DAL VENDITORE E NEPPURE RISULTANTE DALLE VISURE DEI PUBBLICI REGISTRI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di NOLA, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che “la circostanza per cui l’immobile oggetto di trattativa era parte di fabbricato gravato da sentenza che ne ha statuito l’obbligo di arretramento non fa venir meno il diritto alla provvigione, in quanto, anche in tal caso, non viene certamente meno il diritto del promissario acquirente ad ottenere – quantomeno – una tutela risarcitoria nei confronti del promittente venditore. Del resto, parte attrice ha riferito di essere venuta a conoscenza di tale circostanza dal promittente venditore soltanto dopo la formulazione della proposta, e di aver organizzato un incontro tra le parti, all’esito del quale il venditore avrebbe firmato un documento in cui garantiva il buon fine della compravendita, sottoscritto altresì dall’acquirente. Tali circostanze possono ritenersi provate, vista la documentazione versata in atti dall’attrice (cfr. doc. 24) e quanto riferito dalla testimone T. A. all’udienza del 26.1.2011, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.Aggiungasi a tanto, da una parte, che sfugge ai poteri/doveri di controllo del mediatore la conoscenza di eventuali contenziosi afferenti gli immobili oggetto di mandato, e dei relativi esiti, e dall’altra, che il convenuto non ha né specificamente dedotto né tantomeno provato che egli era a conoscenza – senza riferirla - di tale circostanza già prima della formulazione della proposta di acquisto.Pertanto, alcuna violazione dell’obbligo di diligenza qualificata può essere ascritta al mediatore.
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    Nº 6168
    Data 02/01/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA È CONDIZIONATA ALLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE, LADDOVE IL MEDIATORE ABBIA CONSEGNATO LA DOCUMENTAZIONE APPENA NE HA AVUTO LA DISPONIBILITÀ, ANCHE SE LA CONSEGNA È AVVENUTA A DISTANZA DI MESI. - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA SETTEMBRE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Nola PRIMA SEZIONE , in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, in data 21 settembre 2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Parimenti infondata appare la contestazione relativa alla prescrizione del diritto fatto valere in giudizio, per carenza di validi atti interruttivi. Ed, infatti, ferma l’operatività del termine di prescrizione annuale di cui all’art 2950 cc, decorrente dalla sottoscrizione della proposta (......), la missiva datata .........., rifiutata dal destinatario il ....., appare idonea ai fini interruttivi della predetta prescrizione. A tal proposito, non rileva la contestazione relativa al rifiuto della missiva dianzi citata ....., nella misura in cui, la discrepanza tra il rifiuto predetto e le risultanze di cui ai dati anagrafici, ex sé considerata, non vale a privare la ricevuta della raccomandata della propria efficacia probatoria, né la convenuta ha richiesto di provare per altra via (alternativa alla prodotta richiesta di residenza presso il comune di .....) la validità della propria tesi. Per tale motivo, in presenza di un valido atto interruttivo della prescrizione in esame, l’eccezione deve essere respinta II PRINCIPIO: Sul punto, appare utile rilevare come, “Nel caso in cui le parti abbiano condizio-nato l'efficacia (o la risoluzione) di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, può essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione sospensiva (o per l'avveramento della condizione risolutiva) senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. quando lo stesso giudice ritenga es-sere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare” (cfr., Cassazione civile sez. III, 10/11/2010, n.22811; Tribunale Torino sez. II, 09/04/2021, n.1696), sicché, in definitiva, in caso di contestazione, spetta al giudice investito della controversia valutare se il tempo trascorso sia, o meno, sufficiente a fondare un giudizio di inefficacia del contratto. Riportando le predette coordinate applicative al caso di specie, deve concludersi che, a fronte di una proposta sottoscritta in data....., e di un successivo chiarimento reso dalla venditrice il ......, la disponibilità della documentazione necessaria alla conclusione del contratto definitivo assicurata dalla AGENZIA il giorno ......, ovvero a distanza di poco più di due mesi dalla proposta, non appare un tempo eccessivamente lungo, nell’ottica complessiva degli interessi delle parti coinvolte, sicché la condizione deve considerarsi, per tutto quanto detto, avverata, con conseguente efficacia del contratto.
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    Nº 5993
    Data 05/07/2023
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    UNA DELIBERA ASSEMBLEARE NEGATIVA SE È PRIVA DI MOTIVAZIONE È ANNULLABILE
    Respingere la domanda di un condomino senza indicarne a verbale le ragioni può essere un motivo di impugnativa della delibera assembleare.
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    Nº 5977
    Data 30/06/2023
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    NELLA COMUNICAZIONE DEL LOCATORE DI DINIEGO DI RINNOVO DEL CONTRATTO DEVE ESSERE SPECIFICATO IL motivo
    Cassazione civile, sez. VI, 09 Febbraio 2023, n. 3938. Pres. Scrima. Est. Dell'Utri Diniego di rinnovo alla prima scadenza - Specificazione del motivo tra quelli tassativamente indicati nell'art. 3, comma 1, della l. n. 431 del 1998 - Necessità - Finalità - Verifica della realizzabilità e serietà dell'intento del locatore e tutela sanzionatoria - Fattispecie
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  • Nº 5955
    Data 07/06/2023
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    PARERE 988: SE È LEGITTIMO PATTUIRE ALL’INTERNO DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 431 98 CHE IL DEPOSITO CAUZIONALE SARÀ IMPRODUTTIVO DI INTERESSI
    Come meglio si specificherà nella motivazione, è estremamente arduo fornire una risposta univoca al quesito. Infatti, a causa della lacuna normativa e giurisprudenziale la questione appare piuttosto ondivaga ed incerta, motivo per cui cercheremo di ricostruire ed analizzare nel dettaglio non solo il pensiero del legislatore e della giurisprudenza, ma anche l’orientamento dottrinale che si è venuto a modellare a seguito dell’entrata in vigore della legge 431/1998. A tal riguardo di estrema rilevanza è la sentenza del Tribunale di Modena, nella quale viene sancito il principio secondo cui “la clausola ……
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