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Nº 66Data 08/09/2014Downloads: 109
MODULO - ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IPOTESI ACQUISTO DI COMPLESSO IMMOBILIARE PIGNORATO ED IPOTECATO CONDIZIONATO AL RITIRO DI numero DI PROPOSTE SUFFICIENTI A SODDISFARE TUTTE LE ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL VENDITORE.
Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui oggetto di acquisto sia un complesso immobiliare ipotecato e/o pignorato La proposta d’acquisto, pertanto, è sottoposta alla condizione che l’agenzia riesca a ritirare entro la data di scadenza dell'incarico un numero di proposte sufficienti, per importi dovuti a titolo di caparra, a soddisfare le esposizioni debitorie del venditore, nonché ad ottenere le relative cancellazioni contestualmente al pagamento del saldo.€ 100,00 -
Nº 65Data 05/09/2014Downloads: 83
MODULO - ALLEGATO ALL’INCARICO DI MEDIAZIONE PER IPOTESI VENDITA COMPLESSO IMMOBILIARE PIGNORATO ED IPOTECATO CONDIZIONATO AL RITIRO DI numero DI PROPOSTE SUFFICIENTI A SODDISFARE TUTTE LE ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL VENDITORE.
Modulo da utilizzare nell'ipotesi in cui oggetto di vendita sia un complesso immobiliare ipotecato e pignorato. il mediatore, pertanto, viene autorizzato a raccogliere un numero di proposte sufficienti per importi dovuti a titolo di corrispettivo, a soddisfare tutte le esposizioni debitorie , nonché ad ottenere le relative cancellazioni contestualmente al pagamento del saldo, con espressa autorizzazione a trattenere le somme versate a titolo di caparra.€ 100,00 -
Nº 3571Data 09/10/2009Downloads: 1
Se sono dovute le provvigioni nel caso in cui nella proposta d'acquisto non è riportato il numero civico dell'immobile.-
Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità, la disposizione di cui all'articolo 1346 c.c., ove prescrive che l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non va intesa in modo rigoroso dovendosi ritenere sufficientemente identificato un oggetto di cui siano indicati gli elementi essenziali che, logicamente coordinati, non lascino dubbi sull'identità dello stesso previsto e voluto dai contraenti (Cass. 3363/81). Relativamente ai beni immobili la detta prescrizione può essere ritenuta osservata qualora il negozio contenga elementi, preordinati dalle parti nello stesso atto scritto, idonei ad identificare con certezza il bene. Nel caso di specie nella proposta d'acquisto non è riportato il numero civico dell'immobile oggetto del contratto né da altri dati emergenti dallo scritto è possibile determinare con sicurezza l'immobile oggetto del contratto. Il vincolo contrattuale che si è concluso con la proposta e la sua accettazione (che dalle prove testimoniali risulta essere giunta a conoscenza della proponente) è, quindi, nullo per indeterminabilità dell'oggetto. Dalla nullità del vincolo discende che la provvigione non è dovuta e che la consegna di Euro 4.000,00 effettuata dalla proponente risulta priva di causa. Tale somma va, quindi, restituita all'opponente. Nel caso in esame, comunque, anche se si fosse ritenuto esistere un valido vincolo contrattuale, con la proposta d'acquisto e la sua accettazione, non si sarebbe potuto riconoscere a parte opposta il diritto di pretendere la provvigione. Nella proposta d'acquisto, infatti, la proponente offre Euro 125.000,00 più provvigione all'agenzia del 3% oltre IVA da saldare al momento del preliminare. Il chiaro tenore letterale di tale previsione fa emergere che la proponente si è impegnata a corrispondere la provvigione solo al momento della stipula del contratto preliminare previsto nella stessa proposta come atto successivo. La proponente, quindi, ha subordinato la corresponsione della provvigione alla stipula del successivo e distinto contratto preliminare.download riservato - non acquistabile -
Nº 5432Data 06/03/2021Downloads: 7
IL CONTO CORRENTE DEDICATO, IL DEPOSITO PREZZO ED I CONSEGUENTI OBBLIGHI IN CAPO AL NOTAIO - STUDIO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO numero 419-2017/C.
Interessantissimo studio del consiglio nazionale del notariato in ordine agli obblighi introdotti Dalla legge 124/2017, Chiama modificato la precedente 147/2013, in relazione all’introduzione dell’obbligo di conto corrente dedicato, alla disciplina del deposito prezzo ed ai conseguenti obblighi che ricadono in capo al notaiodownload riservato - non acquistabile -
Nº 3787Data 26/03/2010Downloads: 0
Primo numero AGENDA CASA.-
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Nº 1936Data 20/04/2007Downloads: 0
QUESITO N. 194: Se nei contratti di locazione ci sono limiti al numero di inquilini per mq.-
€ 500,00 -
Nº 6521Data 15/04/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE L’IMMOBILE VIENE INTESTATO A UN ALTRO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - GENNAIO 2025.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, SEZIONE CIVILE NONA, 30 gennaio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che: “Orbene, appare del tutto evidente, in assenza di prova contraria sul punto, che entro il termine statuito dal documento unilaterale (16-10-2017) non vi sia stata alcuna accettazione della proposta da parte dei venditori seppur interessati ad un miglioramento dell’offerta” (così in sentenza). Ed è altrettanto vero come il Tribunale abbia opportunamente richiamato principi pertinenti in tema di compenso del mediatore: “Dunque, il “discrimen” afferente il diritto alla provvigione non può basarsi “sic et simpliciter “sulla sottoscrizione della proposta irrevocabile ma deve fondarsi sulla effettiva partecipazione del mediatore il quale deve dare concreta prova di contribuito alla conclusione dell’accordo” (così in sentenza). Tuttavia, la logica conclusione sarebbe stata riconoscere il compenso spettante al mediatore sulla base di un corretto esame delle risultanze istruttorie (doglianze a sostegno del secondo motivo di appello). Trova quindi applicazione il principio per cui il diritto del mediatore alla provvigione “consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto,la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra leparti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione” (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11127/2022). Ed ancora, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all’efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell’affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l’affare medesimo è concluso (Cassazione Civile, Sez. II, n. 11655/2018) principi confermati da Cassazione Civile con l’ordinanza numero 16973 del 20 giugno 2024.download riservato - non acquistabile -
Nº 5451Data 26/03/2025Downloads: 191
MODULO DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI versione aggiornata marzo 2025.
DICHIARAZIONE PROVVIGIONI CHE TUTELA AL MASSIMO IL LAVORO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE. LA DICHIARAZIONE IN PARTICOLARE COMPRENDE IL RICONOSCIMENTO DELL’OBBLIGO DI VERSARE LA PROVVIGIONE ANCHE PER LE PROPOSTE SUCCESSIVE, O IN CASO DI SCAVALCÒ IN OCCASIONE DELLA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO.CONTIENE ANCHE IL RICONOSCIMENTO DELLA CIRCOSTANZA CHE LA MESSA IN RELAZIONE AVVENUTA GRAZIE AL MEDIATORE CON L’IMPEGNO DA PARTE DEL PROPONENTE AD AVVISARE DELL’EVENTUALE RIPRESA DI TRATTATIVE. ANCORA CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE DI CONSAPEVOLEZZA CIRCA L’OBBLIGO DA PARTE DELL’AGENTE IMMOBILIARE DI RITIRARE EVENTUALI ALTRE PROPOSTE D’ACQUISTO DA PARTE DI CLIENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA. Nell'ultima versione è stata anche introdotto l'impegno a dichiarare in atto pubblico solo il numero di fattura e la corrispondenza l'importo pagato.€ 99,00 -
Nº 6341Data 22/08/2024Downloads: 4
IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”download riservato - non acquistabile -
Nº 6279Data 27/06/2024Downloads: 1
LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO INSERITA NEI CONTRATTI BANCARI È VALIDA SE CONTIENE LA SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, OVVERO LA PERCENTUALE, LA BASE DI CALCOLO, I CRITERI E LA PERIODICITÀ DELL'ADDEBITO, SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Tribunale di vallo della lucania, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Quanto alla legittimità in astratto della commissione di massimo scoperto (dunque anche in riferimento al periodo precedente l'emanazione della L. 2/2009), va precisato quanto segue. La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib. Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013). Nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita ed applicata al rapporto di conto corrente affidato. In particolare, nella perizia si legge “La commissione trimestrale di massimo scoperto è stabilita nella ragione dello 0,375% per la prima commissione nei limiti del fido accordato e dello 0.612% oltre i limiti del fido”. Per quanto esposto, gli interessi a debito venivano puntualmente pattuiti, rispettosi della normativa di settore applicabile ratione temporis, pertanto, l’odierno giudicante ritiene di dover confermare la somma portata in ingiunzione, senza dover procedere al suo ricalcolo con l’epurazione o correzione della capitalizzazione applicata".download riservato - non acquistabile -
Nº 6278Data 26/06/2024Downloads: 7
LE NUOVE FATTISPECIE DI PLUSVALENZE IMMOBILIARI A SEGUITO DI INTERVENTI CHE ABBIANO GODUTO DEL BENEFICIO DEL SUPERBONUS
L’introduzione nel sistema delle plusvalenze immobiliari della fattispecie impositiva di cui all’art 67 ett b bis del Tuir sta creando numeros e problem atiche di interpretazione non risultando chiaramente indicata qual e sia la tipologia di interventi che poss o no costituirne i presupposti impositivi.download riservato - non acquistabile -
Nº 5979Data 30/06/2023Downloads: 2
FESTE IN CONDOMINIO: I LIMITI DA RISPETTARE
Con l'arrivo dell'estate, non è raro che i condomini decidano di organizzare feste nelle proprietà esclusive o sul lastrico comune, richiamando numerosi amici.download riservato - non acquistabile -
Nº 5826Data 13/01/2023Downloads: 9
Contratto a canone concordato: quali sono i vantaggi
Il contratto a canone concordato, ex legge n. 431/1998, presenta numerosi vantaggi sia per il locatore che il conduttore e diverse agevolazioni fiscali.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5814Data 16/12/2022Downloads: 6
E se dopo la sottoscrizione di una proposta di acquisto scopro che sull'immobile è stato iscritto un pignoramento?
La normativa in materia condominiale (che ha subito nel tempo alcune modifiche), assecondando una tendenza già seguita per numerose altre figure professionali, ha sottoposto l'esercizio dell'attività in questione ad una serie di controlli e di vincoli, al fine di garantire maggiore tutela sia agli utenti sia agli stessi mediatori professionali, che avevano manifestato l'esigenza di una diversa regolamentazione del settore, finalizzata a risolvere il problema dell'esercizio occasionale o abusivo della professione.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5815Data 16/12/2022Downloads: 4
Si possono effettuare lavori su parti comuni anche senza il consenso preventivo degli altri condòmini?
Quando è necessario richiedere il consenso preventivo dell'assemblea condominiale. Partiamo da un presupposto: i giudici amministrativi hanno individuato nel consenso preventivo assembleare un momento partecipativo preliminare volto al rilascio di un assenso per la realizzazione di opere consistenti nella realizzazione di interventi edilizi su beni di proprietà condominiale. Tale assunto è stato ribadito da numerosi arresti giurisprudenziali.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5800Data 09/12/2022Downloads: 25
IL MEDIATORE NON È TENUTO A VERIFICARE LA REGOLARITÀ URBANISTICA DELL’IMMOBILE E NON RISPONDE DI EVENTUALI ABUSI OVE NON SIANO RICAVABILI DAL MERO CONFRONTO DELLO STATO DI FATTO CON IL TITOLO DI PROVENIENZA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE22
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO, Il Giudice onorario relatore Avv. Pierpaolo Pelosi – Presidente. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi:Il mediatore non è tenuto a verificare la regolarità urbanistica dell’immobile e non risponde di eventuali abusi ove non siano ricavabili dal mero confronto dello stato di fatto con il titolo di provenienza : “Ebbene tale specifica doglianza non può essere imputata al mediatore perché l'esame del contratto di acquisto del venditore ove vi è la descrizione del bene appartamento ubicato al piano terra . .avente ingresso dalla prima porta a sinistra ... composto di tre vani, cucina, bagno, gabinetto e ripostiglio, con spiazzo pertinenziale nel lato meridionale della superficie di circa metri quadri trenta") non consente di verificare che l'immobile non fosse corrispondente a quello per il quale era stata rilasciata la concessione edilizia "numero 4 rilasciata dal sindaco del Comune di Boscotrecase in data 29/7/1986 (protocollo n. 12264)", regolarmente menzionata nell'atto. ….Vi è da dire quindi che gli appellanti pur affermando l'esistenza di una illegittimità urbanistica non considerano quanto emerge dalla relazione del loro stesso consulente di parte (all. n. 7 in loro produzione) sulla possibilità di riscontro delle difformità solo in base al confronto tra la licenza edilizia e lo stato dei luoghi ("Dal confronto di quanto indicato nella Licenza Edilizia n. 4/1986 gli atti traslativi, lo stato dei luoghi e quello catastale emergono, per l'abitazione oggetto di compravendita le seguenti incongruenze: aumento di superfici utili e cubatura in particolare per gli ambienti ubicati sul lato e limitrofi allo spiazzo esclusivo, variazioni prospettiche, differenti divisioni interne dell'abitazione ."). Anzi analizzando la descrizione dello stato dei luoghi fatta dal professionista appare che la descrizione (l'unità immobiliare si compone di tre camere disimpegno, due bagni cucina e ripostiglio con spazio pertinenziale) è del tutto conforme a quella che si legge nel titolo di acquisto del promittente venditore. In tal senso quindi il motivo di appello non può essere accolto perché imputa al mediatore una colpa nell'omissione di un controllo che non poteva essere eseguito allo stato degli atti ed in assenza di un incarico a verificare la legittimità urbanistica dell'immobile compravenduto”. II principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni laddove abbia concluso un contratto preliminare anche se ha ad oggetto un immobile abusivo. “Il motivo è infondato perché come detto nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne conseque che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare di vendita di un immobile privo della concessione edificatoria e non regolarizzabile urbanisticamente, posto che la sanzione di nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 si applica ai soli atti di trasferimento comportanti effetti reali e non a quelli con efficacia obbligatoria (cfr. cass. Ordinanza n. 20132 del 22/06/2022).download riservato - non acquistabile -
Nº 5756Data 21/09/2022Downloads: 2
Dopo quanto tempo viene staccato il gas?
La definizione giudica dell'eventuale distacco del gas a causa di mancato pagamento è regolamentata dall'allegato A alla deliberazione numero 99/11 del 21 Luglio 2011 di ARERA. Tale norma stabilisce criteri, tempistiche e sanzioni di procedure del caso come la costituzione in mora oltre a strumenti di tutela per azioni illegittime ai ........download riservato - non acquistabile -
Nº 5638Data 25/03/2022Downloads: 6
Rumori molesti dell'inquilino: risponde anche il proprietario?
Il problema delle immissioni rumorose provenienti dall'appartamento del vicino rientra nel novero delle questioni sempre attuali e, purtroppo, spesso irrisolte. Le difficoltà di dimostrare la responsabilità civile (e talvolta penale) del vicino incivile sono numerose, in quanto spesso non ci sono persone disposte a testimoniare e la perizia fonometrica ha costi elevati...........download riservato - non acquistabile -
Nº 5577Data 07/01/2022Downloads: 8
È VALIDA LA PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA DA UN SOGGETTO CHE NON È PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE ED IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gennaio 2022.- In questo caso, Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Giudice relatore Dott.ssa Antonia Schiattarella accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: “Infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito…. la parte attrice ha adito il cd. foro del consumatore, ossia il tribunale della residenza della parte convenuta, pacificamente qualificabile quale consumatore ….La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. … si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (cfr. Cassazione n. 14669 del 2013…. Irrilevante pertanto è che nel contratto di mediazione sia stata stabilita la competenza del Tribunale di Napoli. Va infatti detto che “In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto. (cfr. Cassazione n. 19061 del 2016). Nel presente giudizio non vi è questa prova”. II principio: “Ugualmente va rigettata l’eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva …Va infatti detto che “Accanto al rapporto di mediazione "tipico" è configurabile un rapporto di mediazione "atipico" a favore di un terzo, che ricorre allorché l'attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo - purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare - può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l'eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l'incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta la attività intermediatrice ha concluso l'affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (cfr. Cassazione n. 17628 del 2002).” III PRINCIPIO: “Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora sia stato concluso - tra le parti messe in relazione dal mediatore - un contratto preliminare, sono indifferenti, ai fini del diritto alla provvigione, le vicende successive che nella specie possano condurre le parti stesse a non concludere il contratto definitivo. ” (cfr Cassazione del 22 marzo 2001 n. 4111). …. Ne consegue che è pertanto del tutto irrilevante che la parti successivamente abbiano deciso di non addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita e che l’immobile sia stato venduto a terzi”. IV principio: “Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell'affare, in quanto tale tipo di contratto non è nè nullo nè annullabile, importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà”. (cfr. Cassazione del 18/05/2001, n. 6827)”.€ 49,00 -
Nº 5546Data 09/11/2021Downloads: 7
PARERE 957 - QUALI SONO LE MAGGIORANZE RICHIESTE, ANCHE CON SUPERCONDOMINI, PER L’APPROVAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON SUPERBONUS 110% ,SE IL SINGOLO CONDOMINO SI OPPONE A LAVORI CHE COMPORTINO VARIAZIONI ALLE PORZIONI DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE
In quesito sottoposto richiede soluzioni a diverse tematiche.- In primo luogo, va detto che per l’approvazione dei lavori che danno diritto al superbonus 110% è necessaria una maggioranza semplice dei condomini.- Nello specifico le delibere saranno valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.....€ 29,90 -
Nº 5518Data 10/09/2021Downloads: 3
Per la modifica delle tabelle millesimali può bastare la maggioranza
In materia di condominio, la delibera assembleare di modifica della tabella millesimale non convenzionale, ovvero redatta conformemente ai criteri legali, sarà da ritenersi valida qualora adottata con la maggioranza qualificata prescritta dall'art. 1136, comma 2, c.c., ovvero "con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio"............download riservato - non acquistabile -
Nº 5436Data 25/03/2021Downloads: 2
Responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari
In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all'anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5430Data 02/03/2021Downloads: 11
PARERE 856 - IL MEDIATORE A CHI DEVE INTESTARE LA FATTURA QUANDO L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE È STATA COMMISSIONATA DA UN TERZO (GENITORE) E LA PROPOSTA D’ACQUISTO È STATA ACCETTATA DAL PROPRIETARIO (FIGLIO)
La risposta al presente quesito è da ricercarsi nell’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico dell'IVA), secondo cui la fattura va emessa nei confronti del soggetto a cui è rivolta la cessione di beni o la prestazione di servizi, indipendentemente da chi poi effettua praticamente il pagamento. Il comma 2, lettere e) ed f), dell’art. 21 del Testo Unico dell’Iva, infatti, testualmente stabilisce che la fattura deve contenere “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente…” nonché il suo “numero di partita IVA” ovvero, se il soggetto non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il “codice fiscale”.- La fattura deve essere, pertanto, ….. continua€ 99,00 -
Nº 5422Data 24/02/2021Downloads: 38
PARERE 934 - SE MEDIATORE IMMOBILIARE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI QUALORA LE PARTI, DOPO IL PRELIMINARE, NON STIPULANO L'ATTO PUBBLICO, PER RISOLUZIONE CONSENSUALE, OPPURE PER INADEMPIMENTO DI UNA DELLE PARTI, PER RECESSO, NULLITÀ O ANNULLAMENTO DEL PRE..
...I numerosi scenari ipotizzati, infatti, generano eterogenee ripercussioni sul diritto alla provvigione dell’intermediario.... In primo luogo, ove le parti nelle more tra il contratto preliminare e il definitivo si accordino per la risoluzione consensuale del negozio, il mediatore avrà diritto alle provvigioni... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5415Data 13/02/2021Downloads: 16
PARERE N. 912 -SE L’INCARICO DI MEDIAZIONE PER LA LOCAZIONE O LA VENDITA DI UN IMMOBILE INTESTATO AD UNA PERSONA INTERDETTA, PUÒ ESSERE CONFERITO LIBERAMENTE DAL TUTORE O NECESSITA DELL’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE”.
La risposta è negativa, nel senso che l’incarico di mediazione non può essere liberamente conferito dal tutore, quale rappresentante degli interessi dell’incapace, prima dell’intervenuta autorizzazione del giudice tutelare. L’articolo 374 c.c. dispone infatti, al punto numero ...€ 29,90 -
Nº 5366Data 23/10/2020Downloads: 4
La determinazione della servitù di passaggio coattivo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 8779 del 2020 pubblicata il 12 maggio 2020, è tornata sul tema della costituzione coattiva della servitù di passaggio a beneficio del fondo intercluso... CONTINUAdownload riservato - non acquistabile -
Nº 5275Data 24/04/2020Downloads: 6
PARERE N.871 - I CONDOMINI DI UN CONDOMINIO, SONO LEGITTIMATI A CAMBIARE LA DESTINAZIONE D'USO DEL GARAGE CONDOMINIALE E QUALE MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER TALE MUTAZIONE?
La risposta è senz’altro affermativa nei limiti di seguito delineati.- Ai sensi di quanto statuito dall’art. 1117 ter del cc per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l'assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio (ossia 800/1000), può modificare la destinazione d'uso delle parti comuni" .- ... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 5278Data 24/04/2020Downloads: 3
PARERE N.891 - IN CASO DI VENDITA UN FONDO RUSTICO, COLUI CHE CONDUCE IN LOCAZIONE, DA PIÙ DI 100 ANNI, SOLO UNA PARTE DEL FONDO IN VENDITA, IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI UN ANNO, HA DIRITTO DI PRELAZIONE O, HA DIRITTO AD UNA “BUONUSCITA"?
Dall’analisi del caso di specie, sono emerse numerose circostanze che ostano all’esercizio del diritto di prelazione e alla possibilità di ricevere una “buonuscita” al rilascio del fondo. Il diritto di prelazione, invero, sembrerebbe non operare in quanto, per costante Giurisprudenza, “il diritto di prelazione spetta solo al conduttore: scaduto il contratto di locazione, nessun diritto spetta al soggetto che permane “di fatto” nella detenzione non qualificata dell’immobile”. (Cass. Civ. 10174/1997) ... CONTINUA€ 29,90 -
Nº 786Data 05/11/2018Downloads: 8
Legittima la delibera assembleare che, stante l'insufficienza dei posti auto, preveda l'uso turnario.-
Articolo che trae spunto da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, ovvero la sentenza n. 26630 del 22 ottobre 2018, con la quale è stata riconosciuta la facoltà dell'assemblea condominiale di prevedere un uso turnario dei posti auto di numero inferiore rispetto ai condomini.-download riservato - non acquistabile -
Nº 647Data 21/06/2018Downloads: 22
PARERE N°801: QUANDO SI CONFIGURA L'ABUSO DEL BENEFICIO FISCALE CD. PRIMA CASA?
Stante l’assenza di una norma che imponga espressamente un limite massimo al numero di operazioni commerciali finalizzate all’acquisto di immobili usufruendo delle agevolazioni cd. prima casa, è astrattamente legittima la reiterazione nel tempo delle suddette operazioni, previo rispetto dei requisiti normativamente richiesti.- In concreto, però, il periodico avvicendarsi di operazioni di compravendita immobiliare con contestuale beneficio fiscale cd. di prima casa, può determinare un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente individuazione delle suddette operazioni come sostanzialmente elusive ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis (abuso del diritto). In virtù di tale norma, l’Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante atti, fatti o negozi privi di valide ragioni economiche, e diretti ad aggirare le disposizioni dell’ordinamento tributario al fine di ottenere imposizioni fiscali ridotte, con conseguente applicazione delle imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto di quelle dovute per effetto del comportamento inopponibile all’Amministrazione.€ 30,00 -
Nº 617Data 06/04/2018Downloads: 2
PARERE N. 773 iL PROPRIETARIO DI UN TERRENO CHE INTENDA CONCEDERLO IN GODIMENTO AD UN TERZO, IL QUALE LO ADIBIRA' A PARCHEGGIO CORRISPONDENDO UNA CIFRA FISSA ED UNA IN PERCENTUALE AGLI UTILI PRODOTTI, CHE TIPO DI CONTRATTO DOVRA' SOTTOSCRIVERE?
Il contratto con il quale il proprietario di un terreno concede lo stesso in godimento ricevendo come contraltare il pagamento di un canone fisso e un’ulteriore percentuale in base al numero delle autovetture che vi vengono parcheggiate, rientra nell’ambito del contratto di€ 30,00 -
Nº 557Data 09/10/2017Downloads: 146
DEPOSITO PREZZO CLAUSOLE PER CONTRATTO PRELIMINARE - Versione Lex Consult ottobre 2017
Clausole da inserire nel contratto preliminare in relazione al deposito prezzo di cui alla L. 124/2017, che ha modificato la L. 147/2013 Attenzione trattandosi di clausole che introducono obbligazioni particolarmente onerose per le parti è opportuno inserire il loro numero identificativo ed una breve descrizione nell’ambito dell’elenco delle clausole vessatorie dove in calce al contratto si appone la doppia sottoscrizione.€ 100,00 -
Nº 418Data 01/06/2016Downloads: 23
QUESITO N.702: SE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CANNA FUMARIA IN FACCIATA CON NUOVO CAMINO A TETTO È NECESSARIA UNA DELIBERA CONDOMINIALE. MODALITÀ OPERATIVE PER IL CONDOMINO RICHIEDENTE.
SOLUZIONE: No, ai fini della realizzazione di una nuova canna fumaria in facciata con nuovo camino a tetto non è necessaria una delibera condominiale. Difatti, il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, ad ottenere la concessione edilizia per un’opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti dell’art. 1102 cod. civ( Tar Campania, sent. n. 1985/2013). Deve ritenersi, invece, illegittima l’installazione di un’autonoma canna fumaria nel tratto di facciata compreso tra i balconi e le finestre dei piani di un edificio condominiale in quanto, pur non alterando la naturale destinazione del muro comune né la stabilità dell’edificio, viola le norme sulle distanze legali, riducendo la visuale laterale che si gode dalle finestre ed alterando in modo sensibile il decoro architettonico della facciata (Trib. Mil. 26/03/1992). Sicché ai fini della realizzazione di una canna fumaria in facciata saranno necessarie le maggioranze previste ex art. 1336 comma 4 c.c., ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Diversa è la soluzione alla quale perviene la giurisprudenza, qualora il condomino inserisce la propria canna fumaria sul lastrico solare comune. In tale ipotesi, il condomino pone in essere un atto di utilizzazione della cosa comune che non ne compromette necessariamente la destinazione e che deve, pertanto, intendersi del tutto legittimo, a condizione che non menomi la funzione di copertura e calpestio del lastrico o le possibilità di uso di altri comproprietari (App. Roma, 13/02/2013). Sarà in ogni caso necessaria la produzione di un progetto delle opere, corredata da una relazione tecnica, ex art. 28 L. n. 10/1991 e art. 5 d.m. n. 37/2008. PER LO SVOLGIMENTO INTEGRALE DEL QUESITO, CON GIURISPRUDENZA, LEGGI E DOTTRINA, CLICCA SU DOWNLOAD€ 20,00 -
Nº 381Data 06/04/2016Downloads: 15
QUESTIONE N°688:Cambio di destinazione d'uso della cosa comune.
SOLUZIONE: Nel caso in cui su un terreno di proprietà condominiale vi sia necessità di costruire una piazzola per il deposito dei rifiuti è indispensabile che l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio, autorizzi la modifica della destinazione d’uso. Il condominio, parallelamente, può decidere di trasformare, in tutto o in parte, il bene comune in bene esclusivo a favore di un solo condomino. In tal caso, la decisione deve essere presa all’unanimità.- Diversamente, l’utilizzo del bene comune, trattandosi di regolamentazione ordinaria dell’uso della cosa comune, deve essere disciplinato nel regolamento condominiale attraverso una delibera assunta con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.-€ 20,00 -
Nº 4303Data 22/11/2011Downloads: 6
Massime giurisprudenziali estratte dalla sentenza vittoriosa in favore dello Studio d’Aragona, emessa dal Tribunale di Salerno in data 18/08/2011, n. 1733/2011, con la quale il Giudice ha condannato parte acquirente e parte venditrice a corrispondere le
Detta documentazione è certamente sufficiente, considerato che, in materia, la Suprema Corte ha ritenuto che l’onere della prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori così come previsto nella l. n. 39 del 1989, può essere assolto anche solo mediante l’indicazione del numero di iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di commercio, non essendo impedito alla parte di fornire la prova per presunzioni come è certamente la visura prodotta dall’attrice per quanto priva del valore di certificazione ordinaria. Così accertati i fatti, va rilevato che per aversi mediazione non è necessario un incarico, ma è sufficiente che l’opera del mediatore non sia rifiutata e questa opera consista nel mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare (art. 1754 c.c.); l’intervento prestato da diritto al conseguimento della provvigione (art. 1755 dello stesso codice); il diritto del mediatore alla provvigione nasce sulla (sola) base della “conclusione di un affare” (giusta disposto dell’art. 1754 c.c.), a condizione che l’affare medesimo risulti, peraltro, in rapporto causale con l’attività svolta dal mediatore, il quale potrà assolvere al suo compito secondo il modello della “mediazione di contratto” (favorendo, cioè, l’utile contatto tra le parti), esistendo fenomeni di mediazione che non presuppongono un formale accordo tra le parti (di qui, la non esaustività del sintagma “contratto di mediazione”), con conseguente attribuzione, in tali casi, alla mediazione stessa del carattere della aticipità negoziale, quando il mediatore allega che l’affare concluso è frutto del suo intervento presso le parti, per negare che ne sia stata raggiunta la prova, non si deve dare rilievo ad elementi di contorno afferenti ai comportamenti delle parti, ma al dato oggettivo costituito dal fatto che l’affare concluso non si presenta riconducibile per le sue caratteristiche economiche a quello originariamente intermediato. Va rilevato che il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, am dell’affare: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.download riservato - non acquistabile -
Nº 3645Data 17/11/2009Downloads: 0
Quando il condominio puo’ vendere o affittare il posto auto?
La legge Tognoli, all’art. 9 n. 122/89, volendo sostenere gli interventi di ampliamento dei condomini, quali la costruzione a piano terra o nei sotterranei di parcheggi, ha previsto che sia sufficiente, a tal fine, il consenso della maggioranza degli intervenuti e/o 500 millesimi. Nel caso in cui un condominio abbia la possibilità di realizzare più posti auto, che superino il numero previsto dalla legge,ossia un posto auto per ogni unità immobiliare, questi può optare per la vendita e/o locazione degli stessi. Condicio sine qua non per la loro alienazione è una delibera presa all’unanimità, per la locazione, invece, è sufficiente la maggioranza regolamentare. Sempre nell’ottica degli interventi di ampliamento, l’art. 1127 del codice civile prevede la possibilità per il proprietario, dell’ultimo piano o del lastrico solare, di elevare altri piani nel rispetto degli standard urbanistici ed edilizi, dei regolamenti condominiali nonché nel rispetto del decoro architettonico. Per poter procedere ai lavori, il condomino deve corrispondere, agli altri condomini, un’indennità pari al valore dell’area diviso il numero dei piani detratta la quota a lui spettante. All’uopo, dovrà ricostruire il lastrico solare. Questa ipotesi, tuttavia, è remota atteso che i Comuni sono più propensi a concedere autorizzazione per il recupero di sottotetti, che vengono inglobati nell’appartamento sottostante, invece che aggiungere nuove volumetrie.download riservato - non acquistabile -
Nº 3560Data 06/10/2009Downloads: 5
Quesito n. 340: Se la mancanza del certificato dei Vigili del Fuoco ( c.d. certificato prevenzione incendi) può comportare la risoluzione del contratto di compravendita.-
Il C.p.i.,Certificato prevenzione incendi, è un documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza.- Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. In particolare: - autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta; - altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.- Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell’amministratore condominiale chiedere il rinnovo.- Insieme al Cpi i Vigili del Fuoco rilasciano anche il certificato di conformità alle norme anti-smog. E’ possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio. Non è del tutto chiaro però se competa al condominio, nella persona del suo rappresentante (l’amministratore) richiedere e ottenere il Cpi o se invece sia obbligo dei Vigili del Fuoco stessi fare un’ispezione e rilasciare il certificato (legge 818/84, art. 2, comma 8).- Venendo al caso di specie, è da sottolineare che la consegna all’acquirente del certificato prevenzione incendi non rientra tra gli obblighi del venditore previsti dal Codice civile in quanto non è tra i documenti previsti dall’art. 1477 3° comma, cioè tra i documenti necessari ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in mancanza dei quali si avrà risoluzione per inadempimento. Tra i documenti che devono essere consegnati rientrano, infatti, non solo quelli utili in ordine all’avvenuto acquisto del diritto, ma anche quelli utili in ordine alla mera disponibilità della cosa, sia di fronte ai privati che alla Pubblica Amministrazione. A tal proposito la Corte Suprema di Cassazione (Cassazione civile , sez. II, 18 giugno 1991, n. 6882) ha specificato che non può ritenersi necessario per l'uso della res venduta e non rientra, quindi, fra i documenti da consegnare all'acquirente a norma dell'art. 1477 ultimo comma, il certificato di prevenzione incendi di cui alla l. 26 luglio 1965 n. 966. La Corte ha poi sottolineato che solo nel caso di vendita di una azienda, è necessario che non sia mancata la richiesta del detto certificato, che ai termini degli art. 2 e 4 della legge citata e del d.m. 27 settembre 1975 condiziona l'esercizio dell'attività commerciale. P.Q.M. La mancata esibizione del certificato prevenzione incendi da parte del venditore non comporta la risoluzione contrattuale (art. 1477 3° comma). Inoltre secondo la normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) tale certificato è obbligatorio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-download riservato - non acquistabile -
Nº 3558Data 05/10/2009Downloads: 2
Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-download riservato - non acquistabile -
Nº 4327Data 16/12/2011Downloads: 0
Sentenza vittoriosa dello studio legale d'Aragona n. 1733/11 emessa dal Tribunale di Salerno- II Sez. Civile.-
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Nº 3112Data 14/05/2008Downloads: 0
QUESITO N. 287: Se può essere realizzata la surroga di un mutuo di credito fondiario per il quale la banca abbia concesso un piano di rientro
€ 500,00