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Nº 5892Data 01/04/2023Downloads: 21
DIFFIDA ANTISCAVALCO COMPRAVENDITA CAPANNONI E LOCALI COMMERCIALI O DI PROPRIETA’ DI SOCIETA’ - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED avviso DELL’obbligo DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: MODELLO DI LETTERA DA INVIARE ALL'INCARICANTE VENDITORE QUANDO LA COMPRAVENDITA ABBIA AD OGGETTO CAPANNONI, LOCALI COMMERCIALI O COMUNQUE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ, PER CHIEDERE INFORMAZIONI QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO CHE LA TRATTATIVA INSTAURATA TRAMITE L'AGENZIA STIA PROSEGUENDO SEGRETAMENTE TRA LE PARTI ED AVVISARE CHE SARANNO COMUNQUE DOVUTE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE. QUESTO MODELLO OLTRE A COSTITUIRE PROVA DELLA MESSA IN RELAZIONE IN UN EVENTUALE PROCESSO DETERMINA ANCHE UN SIGNIFICATIVO EFFETTO DETERRENTE CONTRO IL RISCHIO DI SCAVALCHI. INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE A MEZZO PEC.€ 59,00 -
Nº 5159Data 25/11/2019Downloads: 124
MODULO - DIFFIDA ANTISCAVALCO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED avviso DELL’obbligo DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: Modello di lettera da inviare all'incaricante venditore per chiedere informazioni quando sussiste il sospetto che la trattativa instaurata tramite l'agenzia stia proseguendo segretamente tra le parti ed avvisare che saranno comunque dovute le provvigioni in caso di conclusione dell'affare. Questo modello oltre a costituire prova della messa in relazione in un eventuale processo determina anche un significativo effetto deterrente contro il rischio di scavalchi. inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC€ 29,90 -
Nº 5071Data 25/06/2019Downloads: 181
MODULO - DIFFIDA ANTISCAVALCO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE ALL'ACQUIRENTE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED avviso DELL’obbligo DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE.
Modello di utilizzare quando il mediatore scopre che il cliente a cui ha proposto l'affare sta proseguendo segretamente le trattative. Questo modello oltre a costituire prova della messa in relazione in un eventuale processo determina anche un significativo effetto deterrente contro il rischio di scavalchi.inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC€ 100,00 -
Nº 343Data 26/01/2026Downloads: 320
MODULO: DICHIARAZIONE ESONERO RESPONSABILITA' obbligo DI REGISTRAZIONE DELLA PROPOSTA - LIBERATORIA DELL’AGENZIA.
QUANDO VA UTILIZZATO? ATTENZIONE: QUESTA DICHIARAZIONE NON LIBERA L'AGENZIA DALL'obbligo DI REGISTRAZIONE IN CONFRONTO DELLO STATO MA SOLO VERSO LE PARTI RICONOSCENDOGLI LA POSSIBILITÀ DI RIVALERSI SULLE STESSE PER EVENTUALI CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI CHE POSSANO DISCENDERE DALLA MANCATA REGISTRAZIONE.€ 20,00 -
Nº 597Data 19/01/2026Downloads: 161
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE E/O DELL'AFFITTUARIO CON obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio).
QUANDO VA UTILIZZATO? IL MODULO VA UTILIZZATO OGNI QUALVOLTA LA VENDITA DI UN TERRENO VI È UN CONFINANTE COLTIVATORE DIRETTO IO UN AFFITTUARIO AI QUALI PER LEGGE DEVE ESSERE OFFERTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE. E’ IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE L'OFFERTA PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DOPO AVER CONCLUSO UN CONTRATTO AVENTE EFFICACIA DI PRELIMINARE DI VENDITA IN CUI SIA STATA ESCLUSA LA RISERVA DI NOMINA DELL'INTESTATARIO E SIA STATO ESPRESSAMENTE PREVISTO LA CONDIZIONE DEL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI EVENTUALI EVENTI DI DIRITTO. TALE CONTRATTO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE. L'INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO MA COLUI CHE INTENDE ESERCITARLA DOPO AVER RICEVUTO L'INVITO DOVRÀ COMUNQUE DIMOSTRARNE DI AVERNE TUTTI I REQUISITI PREVISTI DI LEGGE COME ELENCATI NELLA COMUNICAZIONE. L'INVITO PREVEDE ANCHE L'obbligo DI CORRISPONDERE AI PROVVIGIONI AL MEDIATORE.€ 49,00 -
Nº 5910Data 15/04/2023Downloads: 22
È ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN obbligo DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
SENTENZA VITTORIOSA OTTENUTA DALLO STUDIO d'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATO, RESPONSABILE AVV. GIOVANNA CARBONE, IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI. XII SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRITICA,IN PERSONA DEL GIUDICE ONORARIO, DOTT.SSA LUCIA VIETRI,HA ACCOLTO I SEGUENTI PRINCIPI: È ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN obbligo DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO: COSI' TESTUALMENTE "In caso di intermediazione in compravendita immobiliare, il mediatore, ai sensi dell’art. 1176 cc, non è, infatti, tenuto ad effettuare specifiche indagini di tipo tecnico giuridico sull’immobile posto in vendita ma deve comunicare alle parti , secondo quanto dispone l’art. 1759 cc, le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.”download riservato - non acquistabile -
Nº 5682Data 20/05/2022Downloads: 6
MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CON LA QUALE SI RICONOSCE LA SOSPENSIONE DELL’obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE FINO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO ACQUIRENTE
Quanto deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il mediatore dopo aver concluso l’affare e la vendita dell’immobile ed aver conseguito il diritto alle provvigioni, intende riconoscere al venditore la sospensione dell’obbligo di corrispondere le provvigioni già maturate fino all’individuazione di nuovo acquirente con l’intesa che, chiaramente, ove il nuovo acquirente non sia individuato saranno comunque dovute€ 59,00 -
Nº 5565Data 17/12/2021Downloads: 3
Assemblea di condominio: l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima
Per fornire la prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, è sufficiente e necessario che il condominio, dimostri la data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Tivoli con la sentenza n. 1546 del 05/11/2021............download riservato - non acquistabile -
Nº 5449Data 03/04/2021Downloads: 110
MODULO - TRATTATIVE CON PIU' PROPOSTE CONTEMPORANEE - DICHIARAZIONE CONSAPEVOLEZZA CIRCA L’obbligo DELL’AGENZIA DI RITIRARE EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE E DI COMUNICARLE AL VENDITORE
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si vuole acquisire la prova di aver avvisato il proponente acquirente in ordine all'obbligo dell'agenzia di continuare a svolgere l'attività di intermediazione ed all'obbligo di trasmettere tutte le eventuali successive proposte che possono essere presentate da eventuali interessati€ 60,00 -
Nº 5402Data 26/01/2021Downloads: 8
Escluso l’obbligo del mediatore di effettuare le visure ventennali - sentenza vittoriosa Studio d'Aragona corte di appello di Napoli 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la corte d'appello di Napoli, Accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha completamente riformato la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Marcianise, dettando i seguenti principi: “ritiene la Corte di condividere il surriferito orientamento che, nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della provenienza dell’immobile in tutti i trasferimenti che lo hanno interessato acquisibile solo per mezzo di indagini ipocatastali, che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza, vieppiù, in ragione dei costi che normalmente richiedono un siffatto tipo di indagine” – “ritiene la Corte che una responsabilità del mediatore possa porsi, in ordine alla mancata informazione circa la provenienza dell’immobile da una donazione, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico” – “le risultanze processuali consentono di escludere che il mediatore avesse l’obbligo di indagare, necessariamente per mezzo di indagini ipocatastali di cui non è stato incaricato, sulla provenienza originaria dell’immobile, così da escludere qualsivoglia responsabilità e da riconoscere il diritto alla provvigione”€ 49,00 -
Nº 5342Data 25/09/2020Downloads: 174
MODULO - OFFERTA PRELAZIONE PER VENDITA IMMOBILE CON LOCAZIONE NON ABITATIVA ( COMMERCIALE ), CON obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE - VERSIONE DA SPEDIRE A MEZZO RACCOMANDATA (DENUNCIATIO)
Quando va utilizzato? il modulo va utilizzato quando l'immobile in vendita è oggetto di una locazione non abitativa e sussistono tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 legge 392/78 per l'insorgenza del diritto del conduttore alla prelazione. In tal caso, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, che deve essere opportunamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione e deve essere esclusa la riserva di nomina del terzo, il locatore dovrà spedire l'offerta di prelazione a mezzo di raccomandata.- Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo del conduttore che esercita la prelazione di pagare anche le provvigioni dovute al mediatore come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia.€ 60,00 -
Nº 5341Data 25/09/2020Downloads: 93
MODULO - OFFERTA PRELAZIONE PER VENDITA IMMOBILE CON LOCAZIONE NON ABITATIVA ( COMMERCIALE ), CON obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE - VERSIONE DA NOTIFICARE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO (DENUNCIATIO)
Quando va utilizzato? il modulo va utilizzato quando l'immobile in vendita è oggetto di una locazione non abitativa e sussistono tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 legge 392/78 per l'insorgenza del diritto del conduttore alla prelazione. In tal caso, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto che deve essere opportunamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione e deve essere esclusa la riserva di nomina del terzo, il locatore dovrà notificare il modulo a mezzo ufficiale giudiziario.- Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo del conduttore che esercita la prelazione di pagare anche le provvigioni dovute al mediatore come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia.€ 60,00 -
Nº 5158Data 25/11/2019Downloads: 34
AFFITTO: L'INQUILINO NON HA L'obbligo DI IMBIANCARE CASA A FINE CONTRATTO
Per la Cassazione, è nulla la clausola che prevede l'obbligo a carico del conduttore di tinteggiare l'immobile, l'unico vantaggio del locatore deve essere il canonedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5036Data 25/04/2019Downloads: 45
IL MEDIATORE HA L'obbligo DI RIFERIRE SE L'IMMOBILE PROVIENE DA DONAZIONE
Recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale viene affermato l'obbligo per il mediatore di riferire che l'immobile oggetto di compravendita proviene da donazione, pena la sua responsabilità professionale.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5019Data 18/03/2019Downloads: 16
CONTRATTO DI LOCAZIONE: LEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE ATTRIBUISCA AL CONDUTTORE L'obbligo DI FARSI CARICO DI OGNI TASSA, IMPOSTA ED ONERE.-
Recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il principio per il quale la clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati, tenendone manlevato il conduttore, non è affetta da nullità.-download riservato - non acquistabile -
Nº 599Data 19/02/2018Downloads: 154
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE DI IMMOBILE LOCATO AD USO ABITATIVO CON obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio)
Oggetto:"Atto del locatore al conduttore di offerta in prelazione di immobile ad uso abitativo". Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere le provvigioni al mediatore.€ 30,00 -
Nº 598Data 19/02/2018Downloads: 74
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE CONVENZIONALE CON obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio)
Invito alla prelazione da utilizzare nell'ipotesi di vendita di immobile ricevuto per atto di donazione nel quale è convenuto il diritto di prelazione a favore di altro erede.Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere le provvigioni al mediatore€ 30,00 -
Nº 569Data 20/12/2017Downloads: 8
PARERE N. 762: IL CONVIVENTE CHE LASCIA L'IMMOBILE PUO' LIBERARSI DELL'obbligo DI PAGARE IL CANONE?
La risposta è affermativa, nel senso che il recesso dal contratto di locazione può essere effettuato anche da uno solo dei conduttori in solido.- Tale recesso, però, potrà essere esercitato solo laddove sussistano i requisiti normalmente richiesti dalla legge affinchè il recesso sia ammissibile.- Come ben noto, infatti, la Legge 392/1978 prescrive che il conduttore può recedere dalla locazione, dandone preavviso di sei mesi, solo ove sussistano gravi motivi, oppure – anche in mancanza di gravi motivi – ove tale facoltà sia riconosciuta dal contratto stesso.- Naturalmente, ove pure il recesso del convivente sia legittimo, quest’ultimo resterà in ogni caso obbligato in confronto all’altro ex convivente a contribuire alle spese per garantire un alloggio al figlio minore nell’ambito del più ampio contributo dovuto per il mantenimento del figlio..........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 547Data 01/08/2017Downloads: 21
PARERE N°751: obbligo DEL VENDITORE DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE
La risposta al quesito può essere certamente espressa in termini positivi.- Il venditore nel momento in cui ha sottoscritto un impegno contrattuale di vendita in cui è previsto che parte del corrispettivo verrà versato mediante finanziamento ipotecario, è certamente tenuto a collaborare affinchè tale finanziamento possa essere ottenuto.- Nell’ambito di tale dovere di collaborazione, rientra indubbiamente anche l’obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica di finanziamento.- Tale obbligo – anche in mancanza di un’espressa previsione contrattuale – rientra certamente nell’ambito del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1175 c.c..- Dalla violazione di tale dovere, discende indubbiamente una responsabilità di carattere contrattuale che espone il venditore al risarcimento dei danni conseguenti all’eventuale inadempimento.- Più precisamente....parere integrale...cliccando su download€ 50,00 -
Nº 334Data 11/02/2016Downloads: 83
obbligo DI REGISTRAZIONE PER IL MEDIATORE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO.
QUANDO SORGE L'obbligo DI REGISTRAZIONE DELLA PROPOSTA ACCETTATA PER L'AGENTE IMMOBILIARE?? Secondo una opinabile interpretazione dell'agenzia delle entrate (risoluzione n, 63/E del 25 febbraio 2008), l'obbligo di registrazione sorgerebbe già per l'effetto della mera accettazione senza neppure che sia necessario la comunicazione della stessa al soggetto proponente.- Per quanto tale interpretazione sia basata su una lettura verosimilmente erronea dell'art. 1326 c.c. occorre che gli agenti immobiliari ne tengano conto in quanto gli uffici del registro adeguandosi supinamente a tale indicazione potrebbero combinare delle sanzioni in caso di mancata osservanza.download riservato - non acquistabile -
Nº 3398Data 09/07/2009Downloads: 0
I casi in cui le modificazioni interne del sottotetto o l’innalzamento dell’ultimo piano determinano l’obbligo di versamento di un’indennità di sopraelevazione agli altri condomini.-
Qualsiasi costruzione oltre l'ultimo piano dell'edificio realizza un nuovo piano o una nuova fabbrica a prescindere dal rapporto con la precedente altezza dell'edificio stesso.- La fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 1127 cod. civ., secondo cui il proprietario dell'ultimo piano che esegue una sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini una indennità, è ravvisabile ogni qual volta, a seguito dell'opera realizzata, si verifichi un incremento nella volumetria e nella superficie degli spazi interessati dalle opere e ciò indipendentemente dal fatto che si sia proceduto o meno all'innalzamento dell'altezza del fabbricato.- Così hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 16794/07), confermando nel contempo l'inapplicabilità della norma nel solo caso in cui l'opera realizzata si limiti a semplici modificazioni interne del sottotetto nel rispetto delle strutture originarie del fabbricato e senza alcuna alterazione della copertura del fabbricato. La sentenza ha inoltre precisato che c'è alterazione anche nel caso in cui, ferma l'altezza del colmo del tetto, venga trasformato lo spiovente della copertura, da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenza diversa, oppure (seppur con qualche dubbio di legittimità) quando si proceda all'ampliamento della base con la costruzione di uno sporto e la conseguente estensione del tetto.- L'intervento delle Sezioni Unite pone così termine al contrasto giurisprudenziale che era sorto circa l'identificazione o meno di una sopraelevazione qualora l'intervento operato dal condomino si fosse limitato ad una mera trasformazione dei locali preesistenti mediante un minimo innalzamento dei muri perimetrali e del tetto e senza con ciò andare a realizzare veri e propri "nuovi piani o nuove fabbriche", sola condizione quest'ultima al verificarsi della quale l'ultimo comma dell'art. 1127 cod. civ. impone invece la corresponsione dell'indennità (Cass. n. 6643/00). Adesso è pacifico che qualsiasi innalzamento dei muri perimetrali dell'edificio e del corrispondente tetto va a costituire una nuova fabbrica e deve essere considerato come sopraelevazione, comportante come tale l'obbligo per il condomino autore dell'intervento di corrispondere agli altri l'indennità prevista dalla legge.-download riservato - non acquistabile -
Nº 842Data 04/09/2002Downloads: 3
LETTERA dell'amministratore condominiale di avviso di convocazione assemblea straordinaria con delega
avviso di convocazione assemblea straordinaria€ 300,00 -
Nº 810Data 04/09/2002Downloads: 4
LETTERA del locatore di avviso prossima scadenza pagamento canone
avviso di pagamento del canone€ 300,00 -
Nº 6551Data 13/05/2025Downloads: 2
L'acquirente di un immobile locato ha l'obbligo di restituire il deposito cauzionale al conduttore, a meno che non ci sia un accordo specifico che ne disponga diversamente.
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Nº 6151Data 22/12/2023Downloads: 0
VIOLAZIONE DELL'obbligo DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE CIRCA LA PENDENZA DI UN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO
Ai fini del risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore, il condominio deve provare la fondatezza della difesa rimasta preclusa e del suo probabile accoglimento in caso di partecipazione al giudizio.download riservato - non acquistabile -
Nº 6091Data 14/11/2023Downloads: 3
COMPRAVENDITA IN AMBITO CONDOMINIALE E obbligo DI INFORMAZIONE SU LITI IN CORSO
Il condomino che venda la sua unità immobiliare e non informi l’acquirente dell’esistenza di una causa in corso che coinvolge il condominio, può essere chiamato a rispondere di tale comportamento?download riservato - non acquistabile -
Nº 6007Data 14/07/2023Downloads: 3
NON SEMPRE IL PROPRIETARIO DI UN EDIFICIO HA L'obbligo DI SOPPORTARE IL PASSAGGIO DELLE CONDUTTURE TELEFONICHE
In alcuni casi, in mancanza del consenso del proprietario dell'immobile, la compagnia telefonica non può apporre i cavi telefonici.download riservato - non acquistabile -
Nº 5967Data 30/06/2023Downloads: 4
ESISTE UN obbligo A CARICO DELL'AMMINISTRATORE DI FORNIRE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE A RICHIESTA DEL SINGOLO CONDOMINO?
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Palermo che ha chiarito la posizione dell'amministratore in relazione alla gestione della documentazione del caseggiato. Sentenza n. 2891 del 14 giugno 2023download riservato - non acquistabile -
Nº 5678Data 09/05/2022Downloads: 88
MODULO TRATTATIVE CON PIU' PROPOSTE CONTEMPORANEE - avviso AL PROPONENTE ACQUIRENTE DI AVVENUTO RITIRO ULTERIORI PROPOSTE DA ALTRI INTERESSATI ED INVITO A MIGLIORARE LA PROPRIA
Quando deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato per riscontrare la ricezione di una proposta di acquisto oppure di una manifestazione di interesse da parte di un cliente ed avvisarlo della circostanza che ci sono anche altri soggetti interessati all’acquisto che hanno manifestato a loro volta l’interesse o hanno formulato delle proposte.-€ 59,00 -
Nº 5571Data 17/12/2021Downloads: 4
Vendita immobile e obbligo di comunicare all'amministratore la variazione dei dati
La proprietaria di un immobile facente parte di un Condominio sito in Napoli chiedeva l'annullamento di due delibere assembleari per l'omessa convocazione delle stesse. Si costituiva il Condominio che non contestava il fatto dell'omessa convocazione. Però si difendeva adducendo quale giustificazione, la mancata incolpevole conoscenza da parte dell'amministratore del trasferimento della proprietà dell'immobile in favore dell'attrice......download riservato - non acquistabile -
Nº 5532Data 21/10/2021Downloads: 9
PARERE N.953 - COSA SUCCEDE SE SOLO UNO DEI DUE CONDUTTORI INVII RECESSO O DISDETTA E RILASCI L’IMMOBILE MENTRE L’ALTRO CONTINUA AD ABITARLO. SI DETERMINA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO? CON UNO O CON ENTRAMBI? DIVENTANO INADEMPIENTI ALL’obbligo DI LASCIARLO?
Seppur risalente, una pronuncia della Corte di Cassazione1, confermata poi da una più recente pronuncia del Tribunale di Milano2, ha statuito il principio per cui, all’interno di un rapporto locatizio plurisoggettivo, ogni parte conduttrice è obbligata in solido: non si ha, quindi, un’obbligazione unica con pluralità di soggetti, ma tante singole obbligazioni quanti sono i debitori.............€ 29,90 -
Nº 5477Data 03/06/2021Downloads: 40
MODULO - MISSIVA DA INVIARE AL NOTAIO PER INVITARLO AD AMMONIRE LE PARTI CIRCA L'obbligo DI DICHIARARE IN ATTO PUBBLICO L'INTERVENTO DEL MEDIATORE NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO OMESSO NELLA DENUNCIATIO L'obbligo DI PAGARE LE PROVVIGIONI.
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando nella vendita di un immobile locato l'inquilino abbia esercitato il diritto di prelazione, ma purtroppo rifiuti di corrispondere le provvigioni, approfittando della circostanza che nella denuncia sia stata omessa la necessità di corrispondere anche le provvigioni al mediatore. In tal caso la maggioranza della giurisprudenza ritiene che le provvigioni non sono dovute, però come misura estrema può essere opportuno inviare questo tipo di comunicazione al notaio, confidando che questi nell'ammonire le parti circa i rischi penali abbia indurre al pagamento di quanto dovuto€ 60,00 -
Nº 5464Data 21/04/2021Downloads: 104
MODULO INTEGRAZIONE PRELIMINARE/PROPOSTA CON IL QUALE IL VENDITORE SI ASSUME L’obbligo DI REGOLARIZZARE L’IMMOBILE E L’ACQUIRENTE ACCETTA EVENTUALI RITARDI DOVUTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANCHE A CAUSA COVID
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che dopo l’accettazione della proposta di acquisto oppure dopo la stipula del contratto preliminare le parti abbiano a convenire che il venditore provvederà ad avviare le pratiche per regolarizzare la situazione urbanistica ed edilizia dell’immobile ma l’acquirente accetterà eventuali ritardi nella evasione della pratica discendenti da responsabilità della pubblica amministrazione anche in conseguenza delle misure di contenimento del contagio COVID. La clausola può essere anche inserita all’interno del preliminare oppure come allegato alla proposta di acquisto.-€ 60,00 -
Nº 5410Data 04/02/2021Downloads: 10
ESCLUSO L’obbligo DEL MEDIATORE DI INFORMARE L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL VENDITORE ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera Inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera Inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.€ 49,00 -
Nº 5394Data 23/12/2020Downloads: 17
PARERE n.875 - Se l’atto di compravendita di un immobile che non è conforme catastalmente perchè in corso ristrutturazione, è soggetto all’obbligo di dichiarazione in atto pubblico della conformità catastale e se in mancanza l'atto è nullo.
Come noto, infatti, l’art. 29 comma 1bis del DL 30 maggio 2010 n. 78 dispone che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane...€ 29,90 -
Nº 5392Data 19/12/2020Downloads: 11
RICONOSCIUTO L'obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE NON SOLO A CARICO DI COLUI CHE HA SOTTOSCRITTO LA PROPOSTA DI ACQUISTO NON ACCETTATA MA DI TUTTI COLORO CHE POI SI SONO INTESTATI L'IMMOBILE ACQUISTATO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la corte d'appello di Napoli, Accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha completamente riformato la sentenza impugnata emessa dal tribunale di Napoli, dettando i seguenti principi: Affinché esista un rapporto di mediazione non occorre un formale incarico, anche verbale, ma basta semplicemente avere accettato, senza opposizioni, l'attività del mediatore; Se il diritto del mediatore alla provvigione è ammissibile laddove questi si sia limitato a mettere in relazione le parti con l'affare, mediante la cosiddetta visita sull'immobile, è assolutamente indiscutibile nel momento in cui abbia anche avviato le trattative mediante il ritiro di una proposta di acquisto, per quanto non accettata; Il diritto alle provvigioni sussiste non solo in confronto al soggetto che abbia formulato la proposta di acquisto, ma anche in confronto a tutti coloro che alla fine si sono intestati l'immobile quali acquirenti, in quanto anche questi si sono avvantaggiati dell'attività del mediatore, per cui l'interruzione della prescrizione operata in confronto a questi ultimi riverbera i suoi effetti anche in confronto al primo trattandosi di condebitori solidali.-€ 49,00 -
Nº 5156Data 25/11/2019Downloads: 25
SENTENZA CASSAZIONE N. 30083/2019: ESCLUSO L'obbligo DI ISCRIZIONE AL RUOLO PER GLI AUSILIARI DELL'AGENZIA IMMOBILIARE - ESCLUSO IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI STIPULA DI CONTRATTO DI OPZIONE
recentissima sentenza cassazione del 19/11/2019 in materia di MEDIAZIONE IMMOBILIARE. Si tratta di una decisione particolarmente importante in quanto la Suprema Corte, segnando una nuova decisiva tappa del percorso ormai da tempo intrapreso nella individuazione del momento in cui si determina la conclusione dell’affare e, quindi, il diritto del mediatore alla provvigione, ha escluso che tale diritto possa insorgere per effetto della mera stipula di un patto di opzione. Più precisamente la Suprema Corte ha cosi testualmente sancito: “Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento che, pur essendo di per sè stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4628 del 06/03/2015, Rv. 634761), non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio".download riservato - non acquistabile -
Nº 5146Data 08/11/2019Downloads: 13
MODULO - DIFFIDA DEL LOCATORE NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE, NELL'AMBITO DELLE LOCAZIONI AD USO COMMERCIALE, AFFINCHE' PROVVEDA ALL'obbligo DI CERTIFICAZIONE GAS RADON VIGENTE IN CAMPANIA, LEGGE REGIONALE 13/2019
Diffida del locatore nei confronti del conduttore affinchè adegui l'immobile ai sensi della Legge Regionale n. 13/2019, ovvero provveda alla misurazione del gas radon (da utilizzare per i contratti di locazione commerciale in corso al 16.10.2019)€ 49,90 -
Nº 5145Data 08/11/2019Downloads: 22
MODULO IPOTESI DI CLAUSOLA EX LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 13/2019 DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE RELATIVAMENTE ALL'obbligo DI CERTIFICARE IL GAS RADON
Modello di clausola da inserire nei contratti di locazione commerciale stipulati a decorrere dal 16.10.2019 al fine di attestare la certificazione del gas radon€ 49,90 -
Nº 5064Data 14/06/2019Downloads: 95
MODULO LETTERA RACCOMANDATA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELL'obbligo DI ACCETTARE PROPOSTE DI ACQUISTO CONFORMI
Modella di lettera da utilizzare al fine di richiedere il risarcimento dei danni all'incaricante/venditore che abbia violato l'impegno contrattuale di accettare proposte di acquisto conformi€ 50,00
























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