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Hai cercato '' obbligo di collaborazione '' ho trovato 698 documenti

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    Nº 5811
    Data 14/12/2022
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    IL MEDIATORE È LEGITTIMATO A DIMOSTRARE DI AVER INFORMATO LE PARTI MEDIANTE LA TESTIMONIANZA DEI SUOI COLLABORATORI, LA CUI ATTENDIBILITÀ NON PUÒ ESSERE ESCLUSA SOLO IN VIRTÙ DEL RAPPORTO DI collaborazione. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA NOVEMBRE 22
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – Dott.ssa Ornella crespi PRINCIPIO: Il mediatore è legittimato a dimostrare di aver informato le parti mediante la testimonianza dei suoi collaboratori, che non possono essere ritenuti inattendibili solo in virtù del rapporto di collaborazione. ‘Ciò premesso intorno alla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale assunta, i testimoni ascoltati sono risultati tra loro concordi nel riferire che in occasione dei diversi incontri avutisi durante la trattativa contrattuale ilS********* – incontri ai quali i testi hanno dichiarato di aver partecipato direttamente - era stato messo a conoscenza dal personale dell’agenzia immobiliare non solo delle caratteristiche catastali e urbanistiche del locale visitato, ma anche della natura giuridica del diritto da alienare tramite la consegna della concessione edilizia e della convenzione urbanistica stipulata tra Comune di C**** e società cooperativa (cfr. verbale di udienza del 25\1\2017 per la testimonianza di S A, L A e F P). D’altra parte la mera deduzione della inattendibilità dei testi escussi, in ragione del solo rapporto di parentela\affinità ovvero del rapporto di lavoro – i testi A e L sono rispettivamente il figlio e la nuora della S, mentre il teste P era dipendente della Agenzia immobiliare appellata – senza alcun elemento ulteriore, non consentono di porre in dubbio le loro dichiarazioni, tra loro precise e concordanti. In base a quanto ricostruito, si può concludere che nessun inadempimento dell’obbligo di corretta informazione ex art. 1759 c.c. possa essere addebitato alla società mediatrice.‘ PRINCIPIO: E’ ammissibile la prova testimoniale ove sia diretta a dimostrare non il contenuto del contratto preliminare ma lo svolgimento dell’attività informativa che ha preceduto la stipula: ‘In via preliminare, giova sottolineare che i capi di prova articolati da parte convenuta, odierna appellata, nelle note istruttorie depositate (in particolare dalla società T*****, cfr. nota istruttoria acquisita al fascicolo di parte) non vertevano sulla circostanza della conclusione del preliminare e non investivano come thema probandum l’oggetto del contratto, quindi il bene da trasferire alla stipula del definitivo. Essi, di contro, riguardavano le ammissibili circostanze di fatto relative all’esatta osservanza da parte del mediatore tipico dell’obbligo di corretta informazione nei confronti del S******** per tutta la durata delle trattative contrattuali. Inoltre, le prove erano rilevanti, vista l’esigenza di accertare l’effettiva osservanza dell’obbligo di corretta informazione delle circostanze, “relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possano influire sulla conclusione di esso”, circostanza ex se non desumibile dalle prove documentali acquisite al giudizio’. PRINCIPIO: i vincoli di inalienabilità previsti nelle convenzioni relative ai programmi di edilizia agevolata, quando superano i limiti legali, vincolano solo l’ente sottoscrittore della convenzione, ma non i terzi acquirenti dei beni. ‘ Il legislatore nel disciplinare i programmi di edilizia residenziale pubblica agevolata sin dalla l. 231/1962 (poi anche dalla l. 179/1992), ha da sempre previsto un apposito divieto di alienazione della proprietà degli alloggi assegnati, per contrastare qualsiasi finalità speculativa contraria allo spirito della normativa sull’edilizia popolare ex art. 47, comma 2 Cost., prevedendo inizialmente un termine decennale di tale divieto. Peraltro, la violazione di tale divieto, a differenza di quanto prescrive il divieto generale ex art. 1379 c.c. di alienazione, determina la nullità dell’atto di disposizione compiuto. Attualmente, invece, nella l.179/1994 il legislatore circoscrive la durata del divieto di alienazione ai primi cinque anni dall’assegnazione dell’immobile, decorsi i quali si ha la libera cedibilità di tali alloggi. Orbene, l’art. 17 della convenzione in esame, che vieta la cessione della proprietà ai terzi, vede come unico destinatario il concessionario dei lotti edificati, che andrà incontro in caso di inosservanza del divieto, alla sanzione prevista dall’art. 19 della convenzione, ossia la decadenza dalla concessione per la parte oggetto di contestazione, con acquisizione del terreno e delle opere realizzate su esso alla disponibilità del Comune. In altri termini, la sanzione invocata da parte appellante a fondamento della tesi dell’indisponibilità del bene promesso in preliminare, ossia la decadenza dalla concessione non può che riguardare la sola società cooperativa stessa assegnataria dell’area, che cedendo la proprietà superficiaria degli immobili realizzati a soggetti diversi dai propri soci assegnatari, muniti dei requisiti per accedere ad alloggi di edilizia pubblica agevolata, tradisce la propria finalità mutualistica. Chiarita la portata soggettiva della disposizione contenuta nella convenzione, è evidente che nei limiti della norma imperativa contenuta prima alla l. 231/1962, poi alla l. 179/1992, l’assegnatario dell’alloggio possa validamente disporre del diritto di proprietà o del diritto di superficie lui assegnato, così come nel caso di specie ha correttamente fatto la S****. Ritenere che una disposizione pattizia, quale l’art. 17 della convenzione possa limitare la libertà di disporre di un diritto reale non solo dei soci assegnatari degli immobili realizzati dalla cooperativa, ma anche dei terzi subacquirenti, come la S**** nel caso di specie, si pone in contrasto con il principio di ordine pubblico sancito all’art. 1379 c.c., che ammette sì limitazioni al potere di disporre dei consociati, ma solo entro determinati limiti temporali “convenienti e rispondenti ad un apprezzabile interesse di una delle due parti”, con la conseguenza che in caso di violazione di tale divieto pattizio la parte inadempiente è obbligata soltanto a rifondere i danni all’altro contraente. PRINCIPIO: una volta formulata la domanda di risarcimento del danno, non può essere modificata in richiesta del doppio della caparra. ‘Invero, a norma dell’art. 1385, secondo comma, cc . Tuttavia, è sempre lasciata la facoltà alla parte adempiente di scegliere di chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto, con risarcimento del danno secondo le regole generali (art. 1385, terzo comma cc). In altri termini, la caparra confirmatoria ex art. 1385 c.c. ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole "ex lege", sicché, ove ciò avvenga, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta ovvero ad esigere il doppio di quella versata; qualora, invece, detta parte preferisca agire per la risoluzione ovvero l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno va provato nell'"an" e nel "quantum" (cfr. Cass., Ordinanza n. 20532 del 29/09/2020). Trattasi, infatti, di due istituti ontologicamente distinti, anche se partono dallo stesso presupposto: l’inadempimento colpevole e di non scarsa importanza. Come è noto, in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, qualora il contraente non inadempiente abbia agito per la risoluzione (giudiziale o di diritto) ed il risarcimento del danno, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, quella volta ad ottenere la declaratoria dell'intervenuto recesso con ritenzione della caparra (o pagamento del doppio), avuto riguardo - oltre che alla disomogeneità esistente tra la domanda di risoluzione giudiziale e quella di recesso ed all'irrinunciabilità dell'effetto conseguente alla risoluzione di diritto - all'incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento: la funzione della caparra, consistendo in una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, risulterebbe infatti frustrata se alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all'azione risarcitoria per ottenere un ristoro patrimoniale più cospicuo fosse consentito - in contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che vieta qualsiasi forma di abuso processuale - di modificare la propria strategia difensiva, quando i risultati non corrispondano alle sue aspettative (cfr. Cass., Ordinanza n. 21971 del 12/10/2020)’.
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  • Nº 547
    Data 01/08/2017
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    PARERE N°751: obbligo DEL VENDITORE DI FORNIRE LA DOCUMENTAZIONE
    La risposta al quesito può essere certamente espressa in termini positivi.- Il venditore nel momento in cui ha sottoscritto un impegno contrattuale di vendita in cui è previsto che parte del corrispettivo verrà versato mediante finanziamento ipotecario, è certamente tenuto a collaborare affinchè tale finanziamento possa essere ottenuto.- Nell’ambito di tale dovere di collaborazione, rientra indubbiamente anche l’obbligo di fornire tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria della pratica di finanziamento.- Tale obbligo – anche in mancanza di un’espressa previsione contrattuale – rientra certamente nell’ambito del dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di cui all’art. 1175 c.c..- Dalla violazione di tale dovere, discende indubbiamente una responsabilità di carattere contrattuale che espone il venditore al risarcimento dei danni conseguenti all’eventuale inadempimento.- Più precisamente....parere integrale...cliccando su download
    € 50,00
  • Nº 6651
    Data 27/07/2026
    Downloads: 15
    MODULO – PATTUIZIONE DELLA PROVVIGIONE PER SINGOLO AFFARE IMMOBILIARE, CON obbligo DI COMUNICARE LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE E RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE IN CASO DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE HA MESSO IN RELAZIONE IL CLIENTE CON LA CONTROPARTE IN ORDINE AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO L’IMPORTO E IL MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA PER L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA. IL MODULO IDENTIFICA PUNTUALMENTE IL CLIENTE, L’IMMOBILE, LA CONTROPARTE E LA PROVVIGIONE PATTUITA E CONTIENE LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI NON AVERE RICEVUTO IN PRECEDENZA LA PROPOSTA DEL MEDESIMO AFFARE E DI NON AVERE GIÀ INTRATTENUTO TRATTATIVE CON L’ALTRA PARTE. PREVEDE, INOLTRE, L’obbligo DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’AGENZIA L’EVENTUALE RIPRESA DELLE TRATTATIVE E DISCIPLINA IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE QUALORA IL MEDESIMO AFFARE VENGA SUCCESSIVAMENTE CONCLUSO, IN PRESENZA DEL NESSO CAUSALE PREVISTO DALL’ART. 1755 C.C., ANCHE DA PARENTI, AFFINI, SOGGETTI PRESENTI ALLA VISITA O PERSONE CONCRETAMENTE RICONDUCIBILI AL CLIENTE. IL MODULO PRECISA ANCHE CHE L’AGENZIA CONTINUERÀ A TRASMETTERE AL VENDITORE LE EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE FORMULATE DA TERZI E CHE LA SCELTA DELLA PROPOSTA RESTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL VENDITORE. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE PER DOCUMENTARE IL RAPPORTO PROVVIGIONALE RELATIVO AD UNA SINGOLA OPERAZIONE IMMOBILIARE E TUTELARE L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AGENZIA NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
    € 39,00
  • Nº 343
    Data 26/01/2026
    Downloads: 341
    MODULO: DICHIARAZIONE ESONERO RESPONSABILITA' obbligo DI REGISTRAZIONE DELLA PROPOSTA - LIBERATORIA DELL’AGENZIA.
    QUANDO VA UTILIZZATO? ATTENZIONE: QUESTA DICHIARAZIONE NON LIBERA L'AGENZIA DALL'obbligo DI REGISTRAZIONE IN CONFRONTO DELLO STATO MA SOLO VERSO LE PARTI RICONOSCENDOGLI LA POSSIBILITÀ DI RIVALERSI SULLE STESSE PER EVENTUALI CONSEGUENZE PREGIUDIZIEVOLI CHE POSSANO DISCENDERE DALLA MANCATA REGISTRAZIONE.
    € 20,00
  • Nº 597
    Data 19/01/2026
    Downloads: 171
    MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE E/O DELL'AFFITTUARIO CON obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio).
    QUANDO VA UTILIZZATO? IL MODULO VA UTILIZZATO OGNI QUALVOLTA LA VENDITA DI UN TERRENO VI È UN CONFINANTE COLTIVATORE DIRETTO IO UN AFFITTUARIO AI QUALI PER LEGGE DEVE ESSERE OFFERTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE. E’ IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE L'OFFERTA PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DOPO AVER CONCLUSO UN CONTRATTO AVENTE EFFICACIA DI PRELIMINARE DI VENDITA IN CUI SIA STATA ESCLUSA LA RISERVA DI NOMINA DELL'INTESTATARIO E SIA STATO ESPRESSAMENTE PREVISTO LA CONDIZIONE DEL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI EVENTUALI EVENTI DI DIRITTO. TALE CONTRATTO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE. L'INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO MA COLUI CHE INTENDE ESERCITARLA DOPO AVER RICEVUTO L'INVITO DOVRÀ COMUNQUE DIMOSTRARNE DI AVERNE TUTTI I REQUISITI PREVISTI DI LEGGE COME ELENCATI NELLA COMUNICAZIONE. L'INVITO PREVEDE ANCHE L'obbligo DI CORRISPONDERE AI PROVVIGIONI AL MEDIATORE.
    € 49,00
  • Nº 5910
    Data 15/04/2023
    Downloads: 22
    È ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN obbligo DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
    SENTENZA VITTORIOSA OTTENUTA DALLO STUDIO d'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATO, RESPONSABILE AVV. GIOVANNA CARBONE, IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI. XII SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRITICA,IN PERSONA DEL GIUDICE ONORARIO, DOTT.SSA LUCIA VIETRI,HA ACCOLTO I SEGUENTI PRINCIPI: È ESCLUSA LA RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN obbligo DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO: COSI' TESTUALMENTE "In caso di intermediazione in compravendita immobiliare, il mediatore, ai sensi dell’art. 1176 cc, non è, infatti, tenuto ad effettuare specifiche indagini di tipo tecnico giuridico sull’immobile posto in vendita ma deve comunicare alle parti , secondo quanto dispone l’art. 1759 cc, le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.”
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  • Nº 5682
    Data 20/05/2022
    Downloads: 6
    MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CON LA QUALE SI RICONOSCE LA SOSPENSIONE DELL’obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE FINO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO ACQUIRENTE
    Quanto deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il mediatore dopo aver concluso l’affare e la vendita dell’immobile ed aver conseguito il diritto alle provvigioni, intende riconoscere al venditore la sospensione dell’obbligo di corrispondere le provvigioni già maturate fino all’individuazione di nuovo acquirente con l’intesa che, chiaramente, ove il nuovo acquirente non sia individuato saranno comunque dovute
    € 59,00
  • Nº 5449
    Data 03/04/2021
    Downloads: 112
    MODULO - TRATTATIVE CON PIU' PROPOSTE CONTEMPORANEE - DICHIARAZIONE CONSAPEVOLEZZA CIRCA L’obbligo DELL’AGENZIA DI RITIRARE EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE E DI COMUNICARLE AL VENDITORE
    Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si vuole acquisire la prova di aver avvisato il proponente acquirente in ordine all'obbligo dell'agenzia di continuare a svolgere l'attività di intermediazione ed all'obbligo di trasmettere tutte le eventuali successive proposte che possono essere presentate da eventuali interessati
    € 60,00
  • Nº 5402
    Data 26/01/2021
    Downloads: 8
    Escluso l’obbligo del mediatore di effettuare le visure ventennali - sentenza vittoriosa Studio d'Aragona corte di appello di Napoli 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la corte d'appello di Napoli, Accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha completamente riformato la sentenza impugnata emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione distaccata di Marcianise, dettando i seguenti principi: “ritiene la Corte di condividere il surriferito orientamento che, nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della provenienza dell’immobile in tutti i trasferimenti che lo hanno interessato acquisibile solo per mezzo di indagini ipocatastali, che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza, vieppiù, in ragione dei costi che normalmente richiedono un siffatto tipo di indagine” – “ritiene la Corte che una responsabilità del mediatore possa porsi, in ordine alla mancata informazione circa la provenienza dell’immobile da una donazione, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico” – “le risultanze processuali consentono di escludere che il mediatore avesse l’obbligo di indagare, necessariamente per mezzo di indagini ipocatastali di cui non è stato incaricato, sulla provenienza originaria dell’immobile, così da escludere qualsivoglia responsabilità e da riconoscere il diritto alla provvigione”
    € 49,00
  • Nº 5342
    Data 25/09/2020
    Downloads: 178
    MODULO - OFFERTA PRELAZIONE PER VENDITA IMMOBILE CON LOCAZIONE NON ABITATIVA ( COMMERCIALE ), CON obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE - VERSIONE DA SPEDIRE A MEZZO RACCOMANDATA (DENUNCIATIO)
    Quando va utilizzato? il modulo va utilizzato quando l'immobile in vendita è oggetto di una locazione non abitativa e sussistono tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 legge 392/78 per l'insorgenza del diritto del conduttore alla prelazione. In tal caso, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, che deve essere opportunamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione e deve essere esclusa la riserva di nomina del terzo, il locatore dovrà spedire l'offerta di prelazione a mezzo di raccomandata.- Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo del conduttore che esercita la prelazione di pagare anche le provvigioni dovute al mediatore come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia.
    € 60,00
  • Nº 5341
    Data 25/09/2020
    Downloads: 95
    MODULO - OFFERTA PRELAZIONE PER VENDITA IMMOBILE CON LOCAZIONE NON ABITATIVA ( COMMERCIALE ), CON obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE - VERSIONE DA NOTIFICARE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO (DENUNCIATIO)
    Quando va utilizzato? il modulo va utilizzato quando l'immobile in vendita è oggetto di una locazione non abitativa e sussistono tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 legge 392/78 per l'insorgenza del diritto del conduttore alla prelazione. In tal caso, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto che deve essere opportunamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione e deve essere esclusa la riserva di nomina del terzo, il locatore dovrà notificare il modulo a mezzo ufficiale giudiziario.- Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo del conduttore che esercita la prelazione di pagare anche le provvigioni dovute al mediatore come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia.
    € 60,00
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    Nº 5158
    Data 25/11/2019
    Downloads: 34
    AFFITTO: L'INQUILINO NON HA L'obbligo DI IMBIANCARE CASA A FINE CONTRATTO
    Per la Cassazione, è nulla la clausola che prevede l'obbligo a carico del conduttore di tinteggiare l'immobile, l'unico vantaggio del locatore deve essere il canone
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    Nº 5036
    Data 25/04/2019
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    IL MEDIATORE HA L'obbligo DI RIFERIRE SE L'IMMOBILE PROVIENE DA DONAZIONE
    Recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale viene affermato l'obbligo per il mediatore di riferire che l'immobile oggetto di compravendita proviene da donazione, pena la sua responsabilità professionale.-
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    Nº 5019
    Data 18/03/2019
    Downloads: 16
    CONTRATTO DI LOCAZIONE: LEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE ATTRIBUISCA AL CONDUTTORE L'obbligo DI FARSI CARICO DI OGNI TASSA, IMPOSTA ED ONERE.-
    Recente sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato affermato il principio per il quale la clausola del contratto di locazione che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativi ai beni locati, tenendone manlevato il conduttore, non è affetta da nullità.-
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  • Nº 599
    Data 19/02/2018
    Downloads: 158
    MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE DI IMMOBILE LOCATO AD USO ABITATIVO CON obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio)
    Oggetto:"Atto del locatore al conduttore di offerta in prelazione di immobile ad uso abitativo". Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere le provvigioni al mediatore.
    € 30,00
  • Nº 598
    Data 19/02/2018
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    MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE CONVENZIONALE CON obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio)
    Invito alla prelazione da utilizzare nell'ipotesi di vendita di immobile ricevuto per atto di donazione nel quale è convenuto il diritto di prelazione a favore di altro erede.Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo dell'acquirente di corrispondere le provvigioni al mediatore
    € 30,00
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    Nº 334
    Data 11/02/2016
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    obbligo DI REGISTRAZIONE PER IL MEDIATORE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO.
    QUANDO SORGE L'obbligo DI REGISTRAZIONE DELLA PROPOSTA ACCETTATA PER L'AGENTE IMMOBILIARE?? Secondo una opinabile interpretazione dell'agenzia delle entrate (risoluzione n, 63/E del 25 febbraio 2008), l'obbligo di registrazione sorgerebbe già per l'effetto della mera accettazione senza neppure che sia necessario la comunicazione della stessa al soggetto proponente.- Per quanto tale interpretazione sia basata su una lettura verosimilmente erronea dell'art. 1326 c.c. occorre che gli agenti immobiliari ne tengano conto in quanto gli uffici del registro adeguandosi supinamente a tale indicazione potrebbero combinare delle sanzioni in caso di mancata osservanza.
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    Nº 3398
    Data 09/07/2009
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    I casi in cui le modificazioni interne del sottotetto o l’innalzamento dell’ultimo piano determinano l’obbligo di versamento di un’indennità di sopraelevazione agli altri condomini.-
    Qualsiasi costruzione oltre l'ultimo piano dell'edificio realizza un nuovo piano o una nuova fabbrica a prescindere dal rapporto con la precedente altezza dell'edificio stesso.- La fattispecie prevista dal quarto comma dell'art. 1127 cod. civ., secondo cui il proprietario dell'ultimo piano che esegue una sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini una indennità, è ravvisabile ogni qual volta, a seguito dell'opera realizzata, si verifichi un incremento nella volumetria e nella superficie degli spazi interessati dalle opere e ciò indipendentemente dal fatto che si sia proceduto o meno all'innalzamento dell'altezza del fabbricato.- Così hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 16794/07), confermando nel contempo l'inapplicabilità della norma nel solo caso in cui l'opera realizzata si limiti a semplici modificazioni interne del sottotetto nel rispetto delle strutture originarie del fabbricato e senza alcuna alterazione della copertura del fabbricato. La sentenza ha inoltre precisato che c'è alterazione anche nel caso in cui, ferma l'altezza del colmo del tetto, venga trasformato lo spiovente della copertura, da rettilineo con pendenza unica a spezzato con pendenza diversa, oppure (seppur con qualche dubbio di legittimità) quando si proceda all'ampliamento della base con la costruzione di uno sporto e la conseguente estensione del tetto.- L'intervento delle Sezioni Unite pone così termine al contrasto giurisprudenziale che era sorto circa l'identificazione o meno di una sopraelevazione qualora l'intervento operato dal condomino si fosse limitato ad una mera trasformazione dei locali preesistenti mediante un minimo innalzamento dei muri perimetrali e del tetto e senza con ciò andare a realizzare veri e propri "nuovi piani o nuove fabbriche", sola condizione quest'ultima al verificarsi della quale l'ultimo comma dell'art. 1127 cod. civ. impone invece la corresponsione dell'indennità (Cass. n. 6643/00). Adesso è pacifico che qualsiasi innalzamento dei muri perimetrali dell'edificio e del corrispondente tetto va a costituire una nuova fabbrica e deve essere considerato come sopraelevazione, comportante come tale l'obbligo per il condomino autore dell'intervento di corrispondere agli altri l'indennità prevista dalla legge.-
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  • Nº 6649
    Data 23/07/2026
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    MODULO – ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO DI IMMOBILE GRAVATO DA IPOTECA, CON obbligo DEL VENDITORE DI AFFIDARE LA CAPARRA IN DEPOSITO ALL’AGENZIA FINO ALLA CANCELLAZIONE DEL GRAVAME.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SULL’IMMOBILE OGGETTO DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO RISULTI ISCRITTA UN’IPOTECA E LE PARTI INTENDANO PREVEDERE CHE, DOPO LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E LA MATERIALE CONSEGNA DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA ALLA PARTE VENDITRICE, QUEST’ULTIMA SIA obbligaTA A CONSEGNARLA CONTESTUALMENTE ALL’AGENZIA IMMOBILIARE IN DEPOSITO INFRUTTIFERO FINO ALLA CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA. IL MODULO PREVEDE CHE, IN CASO DI CANCELLAZIONE DELL’IPOTECA ENTRO IL TERMINE CONVENUTO, L’AGENZIA SIA AUTOMATICAMENTE AUTORIZZATA A RICONSEGNARE LA CAPARRA ALLA PARTE VENDITRICE; QUALORA, INVECE, IL GRAVAME NON VENGA CANCELLATO ENTRO TALE TERMINE, SALVO PROROGA SCRITTA CONCESSA DALL’ACQUIRENTE, L’AGENZIA È AUTORIZZATA A RESTITUIRE LA CAPARRA ALLA PARTE ACQUIRENTE, SENZA NECESSITÀ DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI.
    € 49,00
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    Nº 6151
    Data 22/12/2023
    Downloads: 0
    VIOLAZIONE DELL'obbligo DI INFORMAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE CIRCA LA PENDENZA DI UN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO
    Ai fini del risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore, il condominio deve provare la fondatezza della difesa rimasta preclusa e del suo probabile accoglimento in caso di partecipazione al giudizio.
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  • Nº 6091
    Data 14/11/2023
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    COMPRAVENDITA IN AMBITO CONDOMINIALE E obbligo DI INFORMAZIONE SU LITI IN CORSO
    Il condomino che venda la sua unità immobiliare e non informi l’acquirente dell’esistenza di una causa in corso che coinvolge il condominio, può essere chiamato a rispondere di tale comportamento?
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    Nº 6007
    Data 14/07/2023
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    NON SEMPRE IL PROPRIETARIO DI UN EDIFICIO HA L'obbligo DI SOPPORTARE IL PASSAGGIO DELLE CONDUTTURE TELEFONICHE
    In alcuni casi, in mancanza del consenso del proprietario dell'immobile, la compagnia telefonica non può apporre i cavi telefonici.
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    Nº 5967
    Data 30/06/2023
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    ESISTE UN obbligo A CARICO DELL'AMMINISTRATORE DI FORNIRE COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE A RICHIESTA DEL SINGOLO CONDOMINO?
    La questione è stata affrontata dal Tribunale di Palermo che ha chiarito la posizione dell'amministratore in relazione alla gestione della documentazione del caseggiato. Sentenza n. 2891 del 14 giugno 2023
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  • Nº 5892
    Data 01/04/2023
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    DIFFIDA ANTISCAVALCO COMPRAVENDITA CAPANNONI E LOCALI COMMERCIALI O DI PROPRIETA’ DI SOCIETA’ - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’obbligo DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: MODELLO DI LETTERA DA INVIARE ALL'INCARICANTE VENDITORE QUANDO LA COMPRAVENDITA ABBIA AD OGGETTO CAPANNONI, LOCALI COMMERCIALI O COMUNQUE DI PROPRIETÀ DI SOCIETÀ, PER CHIEDERE INFORMAZIONI QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO CHE LA TRATTATIVA INSTAURATA TRAMITE L'AGENZIA STIA PROSEGUENDO SEGRETAMENTE TRA LE PARTI ED AVVISARE CHE SARANNO COMUNQUE DOVUTE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE. QUESTO MODELLO OLTRE A COSTITUIRE PROVA DELLA MESSA IN RELAZIONE IN UN EVENTUALE PROCESSO DETERMINA ANCHE UN SIGNIFICATIVO EFFETTO DETERRENTE CONTRO IL RISCHIO DI SCAVALCHI. INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE A MEZZO PEC.
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  • Nº 5141
    Data 28/02/2023
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    MODULO ACCORDO DI collaborazione TRA AGENZIE IMMOBILIARI- SEGNALAZIONE NOMINATIVO POTENZIALI INTERESSATI AD INCARICANTE PER LA VENDITA - LOCAZIONE
    Quando deve essere utilizzato.il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che due agenzie intendono regolamentare i loro accordi nel caso in cui una di esse, detta segnalante, possa indicare i nominativi di soggetti che possono conferire incarichi di vendita o locazione
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    Nº 5571
    Data 17/12/2021
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    Vendita immobile e obbligo di comunicare all'amministratore la variazione dei dati
    La proprietaria di un immobile facente parte di un Condominio sito in Napoli chiedeva l'annullamento di due delibere assembleari per l'omessa convocazione delle stesse. Si costituiva il Condominio che non contestava il fatto dell'omessa convocazione. Però si difendeva adducendo quale giustificazione, la mancata incolpevole conoscenza da parte dell'amministratore del trasferimento della proprietà dell'immobile in favore dell'attrice......
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  • Nº 5562
    Data 25/11/2021
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    MODULO ATTESTAZIONE DI VISITA DA PARTE DI ALTRO AGENTE IMMOBILIARE IN CASO DI AFFARE GESTITO IN collaborazione TRA AGENZIE
    Quando deve essere utilizzato: Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’agenzia che ottenuto l’incarico dal venditore/locatore fa visionare l’immobile ad altra agenzia con il relativi clienti. Serve per consacrare il patto circa la misura delle provvigioni che l’agenzia visitante dovrà stornare in favore dell’agenzia incaricata
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  • Nº 5532
    Data 21/10/2021
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    PARERE N.953 - COSA SUCCEDE SE SOLO UNO DEI DUE CONDUTTORI INVII RECESSO O DISDETTA E RILASCI L’IMMOBILE MENTRE L’ALTRO CONTINUA AD ABITARLO. SI DETERMINA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO? CON UNO O CON ENTRAMBI? DIVENTANO INADEMPIENTI ALL’obbligo DI LASCIARLO?
    Seppur risalente, una pronuncia della Corte di Cassazione1, confermata poi da una più recente pronuncia del Tribunale di Milano2, ha statuito il principio per cui, all’interno di un rapporto locatizio plurisoggettivo, ogni parte conduttrice è obbligata in solido: non si ha, quindi, un’obbligazione unica con pluralità di soggetti, ma tante singole obbligazioni quanti sono i debitori.............
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  • Nº 5477
    Data 03/06/2021
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    MODULO - MISSIVA DA INVIARE AL NOTAIO PER INVITARLO AD AMMONIRE LE PARTI CIRCA L'obbligo DI DICHIARARE IN ATTO PUBBLICO L'INTERVENTO DEL MEDIATORE NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO OMESSO NELLA DENUNCIATIO L'obbligo DI PAGARE LE PROVVIGIONI.
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando nella vendita di un immobile locato l'inquilino abbia esercitato il diritto di prelazione, ma purtroppo rifiuti di corrispondere le provvigioni, approfittando della circostanza che nella denuncia sia stata omessa la necessità di corrispondere anche le provvigioni al mediatore. In tal caso la maggioranza della giurisprudenza ritiene che le provvigioni non sono dovute, però come misura estrema può essere opportuno inviare questo tipo di comunicazione al notaio, confidando che questi nell'ammonire le parti circa i rischi penali abbia indurre al pagamento di quanto dovuto
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  • Nº 5464
    Data 21/04/2021
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    MODULO INTEGRAZIONE PRELIMINARE/PROPOSTA CON IL QUALE IL VENDITORE SI ASSUME L’obbligo DI REGOLARIZZARE L’IMMOBILE E L’ACQUIRENTE ACCETTA EVENTUALI RITARDI DOVUTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANCHE A CAUSA COVID
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che dopo l’accettazione della proposta di acquisto oppure dopo la stipula del contratto preliminare le parti abbiano a convenire che il venditore provvederà ad avviare le pratiche per regolarizzare la situazione urbanistica ed edilizia dell’immobile ma l’acquirente accetterà eventuali ritardi nella evasione della pratica discendenti da responsabilità della pubblica amministrazione anche in conseguenza delle misure di contenimento del contagio COVID. La clausola può essere anche inserita all’interno del preliminare oppure come allegato alla proposta di acquisto.-
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  • Nº 5410
    Data 04/02/2021
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    ESCLUSO L’obbligo DEL MEDIATORE DI INFORMARE L’ACQUIRENTE IN ORDINE ALLE LITI TRA IL VENDITORE ED UN VICINO IN QUANTO TRATTASI DI CIRCOSTANZA DI MERO FATTO INTERCORRENTE TRA LE PARTI – SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di nocera Inferiore, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: È valido l’incarico sottoscritto dal collaboratore che ne abbia requisiti, laddove il rappresentante di agenzia non disconosca la sottoscrizione e l’operato del collaboratore. In particolare in punto il tribunale di Nocera Inferiore ha specificato che “Ad ogni buon conto vale osservare che, quand’anche fosse stato provato il carattere apocrifo della sottoscrizione, la sussistenza del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento da parte di quest’ultimo, al firmatario reale, di una rappresentanza negoziale ai fini della redazione e sottoscrizione del predetto documento, determinerebbe il dispiegarsi degli effetti del contratto anche in capo a quest’ultimo, secondo la disciplina del falsus procurator. In tale ultimo caso, infatti, il negozio concluso senza il consenso del rappresentato, può comunque spiegare effetti anche nei confronti di quest’ultimo ove questi, con il proprio assenso, ratifichi l’operato del falso rappresentante, sanando in tal modo l’originario difetto di consenso”. Secondo principio: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni occorre che tra le parti sia stato stipulato un contratto ad effetti obbligatori, come un contratto preliminare, risultando poi del tutto irrilevante che il tale contratto non sia seguita la stipula del definitivo. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “va richiamato il principio più volte espresso sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno; sicchè anche la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e, quindi, della forma scritta richiesta ad substantiam ( artt. 1350 e 1351 c.c.) ( in tal senso Cass. 07/22000; in senso conf Cass. 09/13260), e senza che, in senso contrario, spieghi influenza la circostanza che, al preliminare, non sia poi seguita la stipula del contratto definitivo (Cass. 02/12022)”.- Terzo principio: Il mediatore non può essere ritenuto responsabile di non aver informato l’acquirente in ordine a controversie esistenti tra il venditore ed un vicino in quanto trattasi di controversia di mero fatto intercorrente tra le parti. In punto il tribunale di Nocera ha dettato la seguente massima: “Nel caso che ne occupa, non solo l’attore non ha dato la prova della conoscenza in capo al mediatore della circostanza riferita, ma la stessa neppure appare rientrare fra i compiti specifici di informazione del mediatore, posto che attiene a controversia di mero fatto intercorrente fra le parti, della quale, per quanto è dato sapere, neppure sono stati investiti i competenti organi giurisdizionali”.
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  • Nº 5394
    Data 23/12/2020
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    PARERE n.875 - Se l’atto di compravendita di un immobile che non è conforme catastalmente perchè in corso ristrutturazione, è soggetto all’obbligo di dichiarazione in atto pubblico della conformità catastale e se in mancanza l'atto è nullo.
    Come noto, infatti, l’art. 29 comma 1bis del DL 30 maggio 2010 n. 78 dispone che “Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane...
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  • Nº 5392
    Data 19/12/2020
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    RICONOSCIUTO L'obbligo DI PAGARE LA PROVVIGIONE NON SOLO A CARICO DI COLUI CHE HA SOTTOSCRITTO LA PROPOSTA DI ACQUISTO NON ACCETTATA MA DI TUTTI COLORO CHE POI SI SONO INTESTATI L'IMMOBILE ACQUISTATO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la corte d'appello di Napoli, Accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha completamente riformato la sentenza impugnata emessa dal tribunale di Napoli, dettando i seguenti principi: Affinché esista un rapporto di mediazione non occorre un formale incarico, anche verbale, ma basta semplicemente avere accettato, senza opposizioni, l'attività del mediatore; Se il diritto del mediatore alla provvigione è ammissibile laddove questi si sia limitato a mettere in relazione le parti con l'affare, mediante la cosiddetta visita sull'immobile, è assolutamente indiscutibile nel momento in cui abbia anche avviato le trattative mediante il ritiro di una proposta di acquisto, per quanto non accettata; Il diritto alle provvigioni sussiste non solo in confronto al soggetto che abbia formulato la proposta di acquisto, ma anche in confronto a tutti coloro che alla fine si sono intestati l'immobile quali acquirenti, in quanto anche questi si sono avvantaggiati dell'attività del mediatore, per cui l'interruzione della prescrizione operata in confronto a questi ultimi riverbera i suoi effetti anche in confronto al primo trattandosi di condebitori solidali.-
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    Nº 5156
    Data 25/11/2019
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    SENTENZA CASSAZIONE N. 30083/2019: ESCLUSO L'obbligo DI ISCRIZIONE AL RUOLO PER GLI AUSILIARI DELL'AGENZIA IMMOBILIARE - ESCLUSO IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI STIPULA DI CONTRATTO DI OPZIONE
    recentissima sentenza cassazione del 19/11/2019 in materia di MEDIAZIONE IMMOBILIARE. Si tratta di una decisione particolarmente importante in quanto la Suprema Corte, segnando una nuova decisiva tappa del percorso ormai da tempo intrapreso nella individuazione del momento in cui si determina la conclusione dell’affare e, quindi, il diritto del mediatore alla provvigione, ha escluso che tale diritto possa insorgere per effetto della mera stipula di un patto di opzione. Più precisamente la Suprema Corte ha cosi testualmente sancito: “Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Va invece escluso il diritto alla provvigione qualora tra le parti non sia stato concluso un "affare" in senso economico-giuridico, ma si sia soltanto costituito un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un patto di opzione, idoneo a vincolare una parte soltanto, ovvero un cd. "preliminare di preliminare", costituente un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori non assistito dall'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento che, pur essendo di per sè stesso valido ed efficace e non nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti meritevole di tutela alla formazione progressiva del contratto fondata sulla differenziazione dei contenuti negoziali delle varie fasi in cui si articola il procedimento formativo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4628 del 06/03/2015, Rv. 634761), non legittima tuttavia la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione, contraria a buona fede, della specifica obbligazione endoprocedimentale contenuta nell'accordo interlocutorio".
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  • Nº 5159
    Data 25/11/2019
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    MODULO - DIFFIDA ANTISCAVALCO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’obbligo DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: Modello di lettera da inviare all'incaricante venditore per chiedere informazioni quando sussiste il sospetto che la trattativa instaurata tramite l'agenzia stia proseguendo segretamente tra le parti ed avvisare che saranno comunque dovute le provvigioni in caso di conclusione dell'affare. Questo modello oltre a costituire prova della messa in relazione in un eventuale processo determina anche un significativo effetto deterrente contro il rischio di scavalchi. inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC
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  • Nº 5145
    Data 08/11/2019
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    MODULO IPOTESI DI CLAUSOLA EX LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 13/2019 DA INSERIRE NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE RELATIVAMENTE ALL'obbligo DI CERTIFICARE IL GAS RADON
    Modello di clausola da inserire nei contratti di locazione commerciale stipulati a decorrere dal 16.10.2019 al fine di attestare la certificazione del gas radon
    € 49,90
  • Nº 5146
    Data 08/11/2019
    Downloads: 13
    MODULO - DIFFIDA DEL LOCATORE NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE, NELL'AMBITO DELLE LOCAZIONI AD USO COMMERCIALE, AFFINCHE' PROVVEDA ALL'obbligo DI CERTIFICAZIONE GAS RADON VIGENTE IN CAMPANIA, LEGGE REGIONALE 13/2019
    Diffida del locatore nei confronti del conduttore affinchè adegui l'immobile ai sensi della Legge Regionale n. 13/2019, ovvero provveda alla misurazione del gas radon (da utilizzare per i contratti di locazione commerciale in corso al 16.10.2019)
    € 49,90
  • Nº 5071
    Data 25/06/2019
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    MODULO - DIFFIDA ANTISCAVALCO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE ALL'ACQUIRENTE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’obbligo DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE.
    Modello di utilizzare quando il mediatore scopre che il cliente a cui ha proposto l'affare sta proseguendo segretamente le trattative. Questo modello oltre a costituire prova della messa in relazione in un eventuale processo determina anche un significativo effetto deterrente contro il rischio di scavalchi.inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo PEC
    € 100,00
  • Nº 5064
    Data 14/06/2019
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    MODULO LETTERA RACCOMANDATA RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DELLA VIOLAZIONE DELL'obbligo DI ACCETTARE PROPOSTE DI ACQUISTO CONFORMI
    Modella di lettera da utilizzare al fine di richiedere il risarcimento dei danni all'incaricante/venditore che abbia violato l'impegno contrattuale di accettare proposte di acquisto conformi
    € 50,00
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