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Nº 6509Data 24/03/2025Downloads: 17
MODULO CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA CON PENALE IN CASO DI MANCATO VERSAMENTO DI TRANCHES DI pagamento DA INSERIRE IN PROPOSTA DI ACQUISTO OPPURE IL CONTRATTO PRELIMINARE IN IPOTESI DI pagamenti RATEIZZATI.
Quando deve essere utilizzata: deve essere inserita in calce alla proposta o al contratto preliminare nei casi in cui sia stato stipulato un accordo che prevede un pagamento rateizzato molto lungo.questa clausola finalità di liberare il venditore nell'ipotesi in cui l'acquirente Durante la realizzazione si rende inadempiente ai propri obblighi€ 49,00 -
Nº 6489Data 28/02/2025Downloads: 5
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PATTUITA E NESSUNA RIDUZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE CONCLUDANO LO STESSO AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFARE SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL pagamento DI UNA PROVVIGIONE INFERIORE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6382Data 02/10/2024Downloads: 51
DIFFIDA DEL PROMITTENTE VENDITORE IN CONFRONTO AL PROPONENTE ACQUIRENTE AL pagamento DELLA CAPARRA NON CORRISPOSTA AL MOMENTO DELLA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NONOSTANTE SIA STATA ACCETTATA.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO SIA STATA RITIRATA UNA PROPOSTA DI ACQUISTO CHE PREVEDE IL pagamento DELLA CAPARRA DOPO L'ACCETTAZIONE E LA STESSA NON SIA STATA VERSATA NONOSTANTE L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E L'AVVENUTA COMUNICAZIONE DELLA STESSA E NONOSTANTE SIA DECORSO IL TERMINE PREVISTO NEL CONTRATTO.€ 99,00 -
Nº 6258Data 23/05/2024Downloads: 33
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER PROPORRE IL pagamento DI PREZZO CON IL TRAFERIMENTO IN PERMUTA DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA D'ACQUISTO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE PROPORRE IL pagamento DI PARTE DEL PREZZO OFFERTO MEDIANTE TRASFERIMENTO IN PERMUTA DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ. È MOLTO IMPORTANTE INDICARE IL VALORE CHE SI ATTRIBUISCE ALL'IMMOBILE OFFERTO IN PERMUTA, OVVERO LA PARTE DEL CORRISPETTIVO TOTALE CHE È COPERTA DAL TRASFERIMENTO IN PERMUTA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE.€ 199,00 -
Nº 6253Data 21/05/2024Downloads: 4
pagamento in contanti del canone di affitto
Una delle domande che potrebbe porsi chi si affaccia per la prima volta al mondo degli affitti (sia proprietari che inquilini) riguarda le modalità di pagamento del c.d. “canone di locazione”...download riservato - non acquistabile -
Nº 6041Data 15/09/2023Downloads: 1
MA QUANDO MAI IL NUOVO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE HA DIRITTO AL pagamento DEI CANONI NON PAGATI AL PRECEDENTE PROPRIETARIO?
Cassazione civile, sez. III, 22 Maggio 2023, n. 14079. Pres. Scoditti. Est. Guizzi. Locazione - Trasferimento del contratto - Diritto del proprietario al pagamento dei canoni anterioridownload riservato - non acquistabile -
Nº 5959Data 21/06/2023Downloads: 56
MODULO RIDETERMINAZIONE DELLE PROVVIGIONI TRA AGENZIA E CLIENTE CON PREVISIONE DI TERMINE ESSENZIALE PER IL pagamento
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che sorge l’esigenza di rideterminare l’importo provvigionale precedentemente pattuito come pure di indicare un termine finale entro il quale il pagamento deve avvenire€ 59,00 -
Nº 5911Data 20/04/2023Downloads: 10
LA CLAUSOLA CHE PREVEDE IL pagamento DEL SALDO A MEZZO MUTUO IPOTECARIO, INSERITA ALL’INTERNO DEL CONTRATTO PRELIMINARE, NON COSTITUISCE CONDIZIONE CHE SOSPENDE L’EFFICACIA DEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Tina Apicella, in materia di compravendita immobiliare, innanzi al Tribunale di Nola PRIMA SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita - I PRINCIPIO: la clausola che precede il pagamento del saldo a mezzo mutuo ipotecario, inserita all’interno del contratto preliminare, non costituisce condizione che sospende l’efficacia del contratto, ma mera modalità di pagamento, per cui l’acquirente resta obbligato all’acquisto, a prescindere dall’ottenimento del finanziamento. Così testualmente: Nel caso de quo, deve escludersi che la conclusione del contratto definitivo fosse subordinata all’ottenimento del mutuo da parte della promissaria acquirente: tanto non è desumibile né dalla clausola contrattuale né dal tenore complessivo della proposta d’acquisto. Invero, in primis, va valorizzato il dato testuale dell’assenza di una clausola condizionale. Più precisamente, la previsione di cui al punto 2, lettera g, del contratto prevede testualmente che l’importo di € 162.000,00 sarebbe stato corrisposto, dalla promissaria acquirente, “con l’intervento di un istituto mutuante scelto dal PROPONENTE anche previa garanzia ipotecaria concessa dalla parte venditrice sull’immobile oggetto del contratto […]”. Ebbene, dal tenore della clausola riportata non emerge affatto che la promissaria acquirente avesse subordinato l’acquisto dell’immobile al previo ottenimento del mutuo, contenendo piuttosto tale clausola la determinazione della modalità del pagamento del prezzo dell’immobile compravenduto. Nemmeno dalla lettura del testo contrattuale nella sua interezza si desume - pur facendo applicazione dei criteri ermeneutici legali in materia di contratti (artt. 1362 e ss. c.c.), con particolare riguardo all’interpretazione complessiva delle clausole - che le parti avessero inteso subordinare la stipula del definitivo alla concessione del mutuo, risultando la suddetta clausola inserita nella sezione dedicata al “PREZZO DI ACQUISTO OFFERTO E CONDIZIONI DI pagamento”. In definitiva, ritiene il Tribunale che l’ottenimento del mutuo, da parte della Di Maio, non fosse condizione necessaria per la stipula del contratto definitivo. Peraltro, l’attrice ben avrebbe potuto procurarsi altrimenti il denaro per il pagamento del prezzo, riattivandosi fattivamente per la richiesta di un mutuo presso un altro istituto creditizio. Da ciò consegue che il mancato ottenimento del mutuo deve qualificarsi come conseguenza dell’inadempimento della medesima promissaria acquirente, che era tenuta alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte all’obbligazione di pagamento del prezzo, liberamente assunta con il preliminare. In difetto, la difficoltà nel trovare un soggetto finanziatore è ascrivibile alla sua sfera giuridica. II PRINCIPIO: la previsione entro e non oltre all’interno di un contratto preliminare non conferisce allo stesso la valenza di termine essenziale. Così testualmente: Pertanto, nel caso di specie, ancorché le parti abbiano precisato che l’atto notarile avrebbe dovuto essere stipulato “entro il 30/01/10” (si cfr. proposta di acquisto immobiliare, in allegato nel fascicolo di parte attrice) non essendo stato inserito nel regolamento contrattuale alcun elemento sulla cui base ritenere che la pattuizione di tale termine fosse essenziale nell’economia del rapporto contrattuale e nell’interesse delle parti, deve propendersi per l’affermazione di non essenzialità del suddetto termine. III PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione a seguito della stipula del contratto preliminare, anche se poi l’affare non ha buon fine. Così testualmente: Secondo la disciplina legale, il fondamentale presupposto al quale è subordinato il sorgere del diritto del mediatore al pagamento della provvigione è dato dalla conclusione dell’affare, nel senso ora indicato. Non ne costituisce, invece, fatto condizionante anche il c.d. buon fine dell’affare, ossia la regolare esecuzione del rapporto da parte dei contraenti, salva speciale pattuizione (che nel caso in esame non è stata prospettata) che subordini il pagamento del compenso al buon fine dell’affare o ad altro evento (Cassazione civile sez. III, 16.7.2002, n. 10286; Cassazione civile sez. III, 27.11.1982, n. 6472)download riservato - non acquistabile -
Nº 5827Data 13/01/2023Downloads: 10
La prassi dell’uso dell’assegno come garanzia e non come mezzo di pagamento
Nella prassi, accade di frequente che le parti concludano un accordo per l’adempimento di un’obbligazione e il debitore consegni al creditore uno o più assegni come garanzia del pagamento e con patto di non presentazione. ..download riservato - non acquistabile -
Nº 5605Data 04/02/2022Downloads: 19
MODULO DIFFIDA DEL PROPONENTE ACQUIRENTE AL PROMITTENTE VENDITORE A COMPARIRE PER RICEVERE IL pagamento CONTRATTUALMENTE PREVISTO
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: Il modulo deve essere utilizzato tutte quelle volte che il venditore non compare per riceversi il pagamento di una tranches Di pagamento contrattualmente prevista. La comunicazione deve essere inviata dal proponente acquirente al promittente venditore e per conoscenza all’agenzia in forma di PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.-€ 60,00 -
Nº 5576Data 05/01/2022Downloads: 14
PARERE N. 922 - SE IL VENDITORE È LEGITTIMATO A CHIEDERE IL pagamento DEL SALDO LADDOVE ERA STATO PATTUITO CHE SAREBBE STATO CORRISPOSTO SOLO DOPO L’ATTESTAZIONE DELL’AMMINISTRATORE E QUESTI NON PUO' RILASCIARLA?
Al quesito occorre rispondere obbligatoriamente in termini ipotetici, stante la mancata individuazione di un precedente specifico.- In linea di principio il venditore non ha diritto alla consegna del saldo, in quanto non si è verificato l’evento a cui era condizionato il pagamento, ovvero il rilascio di attestazione da parte dell’amministratore di assenza di oneri e debiti pregressi.- In definitiva, nel caso di specie il venditore ha garantito la prestazione dell’amministratore e chiaramente ne risponde in confronto all’acquirente nel momento in cui questi non adempia.- Al contrario, invece, deve escludersi che l’amministratore ne risponda in confronto al venditore.........€ 29,90 -
Nº 5539Data 27/10/2021Downloads: 67
MODULO VERBALE DI RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE, MEDIANTE CONSEGNA DELLA CHIAVI, CON CONTESTUALE pagamento DELL’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO NELLA LOCAZIONE NON ABITATIVA COMMERCIALE A SEGUITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER DISDETTA
Quanto deve essere utilizzato? Questo documento deve essere utilizzato quando le parti di un rapporto di locazione non abitativa, cessato a seguito di tempestiva disdetta, debbono procedere alla restituzione dell’immobile mediante consegna delle chiavi con contestuale pagamento dell’indennità di avviamento€ 60,00 -
Nº 5491Data 01/07/2021Downloads: 159
MODULO TRANSAZIONE TRA ACQUIRENTE E VENDITORE CON RISOLUZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO RESTITUZIONE CAPARRA E pagamento DANNI
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si intenda transigere la controversia insorta tra le parti mediante risoluzione della proposta d'acquisto/contratto preliminare con previsione della restituzione della caparra confirmatoria e pagamento dei danni da parte del venditore€ 60,00 -
Nº 5490Data 30/06/2021Downloads: 45
MODULO TRANSAZIONE TRA AGENZIA ED INCARICANTE PER pagamento DANNI PENALI A SEGUITO RISOLUZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA
Quando deve essere utilizzato: questo modulo deve essere utilizzato quando la proposta venga risolta per inadempimento di una delle parti e la parte inadempiente non voglia pagare le provvigioni ma sia disponibile a corrispondere il risarcimento dei danni. In tal caso la transazione può essere effettuata solo ed a condizione che era stato pattuito che il diritto alle provvigioni sarebbe insorto a seguito della stipula dell’atto pubbloco. Restano comunque i rischi che l’agenzia delle entrate possa ritenere che il pagamento è stato effettuato a titolo di provvigioni, per cui l’agenzia sia condannata a corrispondere l’iva oltra alla varie sanzioni e conseguenze fiscali previste per legge;€ 60,00 -
Nº 5467Data 05/05/2021Downloads: 44
MODULO- TRANSAZIONE CON CLIENTE CON pagamento SOMME A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO MANCATA CONCLUSIONE DELL'AFFARE A CAUSA DI RECESSO DA PROPOSTA D'ACQUISTO CONDIZIONATA
Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto condizionata dall'ottenimento di mutuo, una delle parti decide di recedere dalla proposta e determinando la mancata conclusione dell'affare per effetto del mancato avveramento della condizione. A differenza del pagamento della provvigione, il pagamento della somma a titolo di risarcimento danni non determina l'assoggettamento ad Iva€ 60,00 -
Nº 5466Data 28/04/2021Downloads: 113
MODULO TRANSAZIONE TRA AGENZIA E ACQUIRENTE O VENDITORE PER pagamento DELLE PROVVIGIONI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEI DANNI
quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si raggiunga a seguito di uno scavalcò un accordo con l’acquirente oppure con il venditore per il pagamento delle provvigioni ma le parti non intendono pagare l’Iva per cui il pagamento viene effettuato a titolo di risarcimento del danno.questo modulo per quanto sia l’unica soluzione possibile, espone l’agenzia alla possibilità che successivamente possa essere oggetto della richiesta di pagamento Iva da parte dell’agenzia delle entrate, per cui si consiglia sempre l’utilizzo della normale transazione per pagamento provvigioni.-€ 60,00 -
Nº 5260Data 02/04/2020Downloads: 95
MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC COMUNICAZIONE DAL MEDIATORE AL LOCATORE DI SOSPENSIONE DEL pagamento DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO DELLA INTERDIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DISPOSTE DALLE MISURE CORONAVIRUS
Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per comunicargli la sospensione del pagamento del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione degli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento dell’attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.€ 100,00 -
Nº 5201Data 24/01/2020Downloads: 38
MODULO LETTERA DIFFIDA DEL VENDITORE IN CONFRONTO ALL'ACQUIRENTE PER MANCATO pagamento ASSEGNO CAPARRA INSOLUTO
Modulo da far utilizzare al promittente venditore che debba contestare al promittente acquirente il mancato pagamento dell'assegno consegnato a titolo di caparra€ 29,90 -
Nº 5135Data 23/10/2019Downloads: 305
MODULO LETTERA RICHIESTA pagamento PROVVIGIONI CONSEGUENTI ALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE ED IN SUBORDINE RISARCIMENTO DANNI
Modulo da utilizzare nel caso in cui si voglia diffidare un cliente al pagamento delle provvigioni pattuite ed in subordine si voglia altresì richiedere un risarcimento danni in ipotesi di inadempimento.-€ 200,00 -
Nº 5075Data 01/07/2019Downloads: 24
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATA PARTE PROPONENTE ACQUIRENTE AL pagamento DELLE PROVVIGIONI SU PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA NONOSTANTE LA MANCATA STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA
Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte proponente acquirente al pagamento delle provvigioni pattuite, in conseguenza dell’accettazione della proposta di acquisto, qualificata contratto preliminare ad ogni effetto di legge. In particolare il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso l’applicabilità alla proposta di acquisto accettata del diritto di recesso del consumatore. Inoltre il Giudice ha precisato che, allorquando sia stata specificata all’interno della proposta di acquisto la circostanza che l’immobile è oggetto di istanza di condono, è escluso che possa ipotizzarsi una responsabilità dell’agente immobiliare per non aver riferito dell’assenza del certificato di abitabilità.- In presenza di tale specificazione, inoltre, è altresì escluso che il proponente acquirente possa sottrarsi agli impegni assunti in confronto al venditore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5018Data 15/03/2019Downloads: 26
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATI VENDITORI ED ACQUIRENTI AL pagamento DELLE PROVVIGIONI NONOSTANTE QUESTI ULTIMI CONOSCEVANO L’IMMOBILE ED IL SUO PROPRIETARIO PRIMA DELL’INTERVENTO DEL MEDIATORE
Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha affermato principi destinati ad avere carattere innovativo in materia.- In particolare – aderendo pienamente alla tesi difensiva sostenuta dallo studio legale d’Aragona – ha evidenziato la irrilevanza della pregressa conoscenza degli acquirenti con il venditore e con l’immobile, dando preminente e decisivo rilievo alla circostanza che l ’intervento del mediatore è stato in ogni caso determinante al fine di suscitare l’interesse all’acquisto.- Inoltre il Giudice adito ha condannato le controparti al pagamento delle provvigioni richieste, nonostante l’assenza di un patto scritto e nonostante che la percentuale richiesta fosse superiore agli usi locali.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5014Data 06/03/2019Downloads: 85
MODULO -DELEGAZIONE DI pagamento DELLE PROVVIGIONI
Modulo da utilizzare nel caso in cui il promittente venditore voglia delegare al promittente acquirente il pagamento delle provvigioni in favore dell'agenzia immobiliare, decurtando tale importo dal corrispettivo dovuto per la compravendita€ 50,00 -
Nº 4969Data 17/12/2018Downloads: 6
CONDOMINIO: appartamento inagibile e suddivisione pagamento spese.-
Recente pronuncia della Corte di Cassazione con la quale gli ermellini si esprimono sul pagamento delle spese e sulla corretta interpretazione del regolamento condominiale in caso di appartamento incendiato ed inagibile.-download riservato - non acquistabile -
Nº 767Data 04/10/2018Downloads: 55
PARERE N°817: CANONE RAI. UNA ATTIVITA' COMMERCIALE CHE E' IN POSSESSO DI TELEVISORI, MA NON LI USA PER LA RICEZIONE DI TRASMISSIONI TELEVISIVE, NON TENENDOLI NEPPURE ALLACCIATI ALLE ANTENNE, E' TENUTA AL pagamento DEL CANONE RAI?
L’Agenzia delle Entrate non ha adottato un comportamento univoco in ordine alle richieste di pagamento del canone Rai pervenute dalla RAI-Radio Televisione Italiana Spa e la legge emanata negli ultimi anni risulta contraddittoria e lacunosa in molti punti. Il destinatario della suddetta raccomandata non sarà costretto a pagare il bollettino se riuscirà a dimostrare di non utilizzare il televisore per l’ attività lavorativa. Il televisore dovrà essere sprovvisto di sintonizzatore e privo di collegamento ai canali televisivi.€ 100,00 -
Nº 566Data 15/12/2017Downloads: 68
MODULO pagamento CORRISPETTIVO PER SEGNALAZIONE CLIENTE
Modulo da utilizzare in occasione del pagamento compensi per segnalazione clienti ad altri mediatori o soggetti esterni all'agenzia. La dichiarazione prevede quietanza liberatoria e impegno alla restituzione compensi nell'ipotesi in cui l'agenzia pagante abbia a restituire le provvigioni al cliente finale.€ 30,00 -
Nº 563Data 28/11/2017Downloads: 1
PARERE N°757: IL pagamento DELLE COMPETENZE DELL'AVVOCATO DIFENSORE DI UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA DA QUESTI SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE IN UN GIUDIZIO DI REVOCA INSTAURATO DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI, CONCLUSOSI
PARERE N°757: IL pagamento DELLE COMPETENZE DELL'AVVOCATO DIFENSORE DI UN AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PER L'ATTIVITA' DIFENSIVA DA QUESTI SVOLTA IN FAVORE DELL'AMMINISTRATORE IN UN GIUDIZIO DI REVOCA INSTAURATO DA PARTE DI UNO DEI CONDOMINI, CONCLUSOSI PERALTRO CON IL RIGETTO DELLA DOMANDA DI REVOCA, DEVE ESSERE SOSTENUTO DALL'AMMINISTRATORE O DAL CONDOMINIO? Si può ragionevolmente ritenere che l’amministratore non può addebitare al condominio le spese che ha affrontato per difendersi contro la domanda di revoca.- Secondo costante giurisprudenza, infatti, l’amministratore agirebbe in giudizio a difesa di un proprio diritto, ossia a titolo personale, e non nell’esercizio della sua carica, ossia in rappresentanza del condominio.- Inoltre va aggiunto che..........parere integrale...cliccando su download€ 30,00 -
Nº 516Data 02/03/2017Downloads: 83
MODULO INTESTAZIONE ASSEGNI - DELEGAZIONE DI pagamento
Quando va utilizzato? Il modulo serve per autorizzare l'acquirente a pagare parte del corrispettivo direttamente nelle mani di un creditore di un venditore ( precedente acquirente, amministratore, ecc.), in modo che con lo stesso pagamento corrisponde il prezzo di vendita ed estingue il debito che aveva il debitore liberandosi da qualsiasi rischio di rivalsa sull'immobile che acquista.-€ 100,00 -
Nº 419Data 13/06/2016Downloads: 194
MODULO - DICHIARAZIONE RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI CON PREVISIONE DI TERMINE DI pagamento DIFFERITO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta il mediatore, su richiesta del promittente acquirente, autorizza il pagamento delle provvigioni successivamente alla conclusione dell'affare. In tale circostanza si consiglia di condizionare il pagamento al decorrere di un termine e non al verificarsi di un evento(preliminare o atto pubblico), che potrebbe non verificarsi, compromettendo il diritto alle provvigioni.€ 20,00 -
Nº 282Data 26/10/2015Downloads: 156
MODULO - DICHIARAZIONE DI RICONOSCIMENTO PROVVIGIONI. CON CONTESTUALE ASSENSO DEL MEDIATORE ALLA RIDUZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO NELL’IPOTESI DI pagamento ENTRO UN TERMINE CONVENUTO
Modulo provvigionale che prevede una riduzione delle somme dovute in caso di pagamento entro un certo termine€ 50,00 -
Nº 829Data 11/11/2003Downloads: 97
LETTERA del mediatore al venditore di richiesta pagamento penali
lettera del mediatore al venditore per richiesta pagamento penali a seguito violazione delle obbligazioni discendenti dall'incarico ed in particolare dell'impegno di esclusiva€ 300,00 -
Nº 1168Data 04/02/2003Downloads: 128
MODULO - Atto di transazione e quietanza con pagamento provvigionida parte dell'acquirente
atto di transazione e quietanza con pagamento provvigioni da parte dell'acquirente€ 500,00 -
Nº 1166Data 04/02/2003Downloads: 122
MODULO - Atto di transazione e quietanza con pagamento delle provvigioni da parte del venditore
atto di transazione e quietanza con pagamento delle provvigioni da parte del venditore€ 500,00 -
Nº 807Data 05/09/2002Downloads: 12
LETTERA del locatore al conduttore di richiesta pagamento oneri accessori
oneri accessori - richiesta di pagamento€ 300,00 -
Nº 810Data 04/09/2002Downloads: 4
LETTERA del locatore di avviso prossima scadenza pagamento canone
avviso di pagamento del canone€ 300,00 -
Nº 848Data 27/08/2002Downloads: 61
LETTERA di diffida del locatore nei confronti del conduttore moroso nel pagamento dei canoni
Diffida di pagamento del locatore al conduttore dei canoni di locazione rimasti insoluti.-€ 300,00 -
Nº 6481Data 10/02/2025Downloads: 1
IL CONDUTTORE CHE SIA CITATO IN GIUDIZIO DAL LOCATORE PER IL pagamento DEL CANONE INSOLUTO, NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE LA RIDUZIONE ADDUCENDO LA MANCATA EFFETTUAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE, LADDOVE NON DIMOSTRI CHE DURANTE IL RAPPORTO HA DENUNCIATO LA NECESSITÀ DI TALI LAVORI E NEL CORSO DEL PROCESSO ABBIA PROVATO LA RIDOTTA UTILIZZABILITÀ DELL’IMMOBILE- SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - IX SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “La conduttrice ha eccepito di non aver pagato il canone a causa dell’inadempimento di parte locatrice all’obbligo di effettuazione delle riparazioni del cespite locato, in violazione del disposto dell’art. 1576 c.c; ha dedotto la sussistenza di infiltrazioni e l'ostruzione della colonna fecale che avrebbero reso inutilizzabile l'immobile locato dal mese di marzo 2018. La società C srl ha prodotto una missiva in cui avvisava l’I. M. e l’avv. D. G., amministratore dello stabile, nell’anno 2018, nonché lo scambio pec con la compagnia che assicurava il condominio (per il risarcimento richiesto dalla medesima conduttrice ex art 1585 cc ). Tuttavia, non è stata offerta prova (per testi o attraverso perizia tecnica) di ridotta utilizzabilità dell’immobile dal mese marzo del 2018 (come dedotto dalla parte convenuta), mancando agli atti qualsiasi riscontro documentale, ovvero testimoniale, non avendo la C. srl articolato alcun capitolato per dimostrare una riduzione di godimento dal 2018. Le fotografie allegate dalla convenuta non sono in grado di dimostrare l’incidenza delle infiltrazioni sul godimento dell’immobile. Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che l'eccezione di inadempimento, non è stata sollevata in buona fede ex art 1460 cc, perché la società conduttrice, non ha dimostrato problematiche di ridotta utilizzabilità del bene a partire dal 2018 e l’utilizzazione per lo svolgimento dell’attività di deposito e sede è comprovata dal fatto che la C. SRL non ha ritenuto né di recedere dal contratto, né di chiedere la risoluzione dello stesso per inadempimento, né rilasciando l’immobile spontaneamente, ma solo a seguito di esecuzione forzata e mai prima del presente giudizio ha avanzato lamentele scritte alla locatrice. Invero, l'eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c. è un rimedio necessariamente temporaneo, in quanto delle tre l'una: A) se l'inadempimento che l'ha provocata persiste, esso condurrà alla risoluzione del contratto, e l'eccipiente sarà liberato dalla propria obbligazione; B) se l'inadempimento che l'ha provocata cessa, cessa anche il diritto di autotutela dell'eccipiente, il quale sarà perciò obbligato all'adempimento; C) se l'inadempimento che l'ha provocata non esisteva, ovvero non era tale da giustificarla, l'eccezione fu malamente sollevata, ed anche in questo caso l'eccipiente sarà tenuto all'adempimento, ovvero sarà esposto all'azione di risoluzione per inadempimento."download riservato - non acquistabile -
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