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Nº 5983Data 30/06/2023Downloads: 2
mancata RIPARAZIONE DELLA COSA LOCATA E DANNI PERMANENTI VERIFICATISI PRIMA DELLA COMPRAvendita
Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10203 del 17/04/2023 mancata riparazione della cosa locata - Danni permanenti verificatisi prima della compravendita - Diritto del terzo acquirente al risarcimento - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.download riservato - non acquistabile -
Nº 806Data 09/09/2002Downloads: 21
LETTERA del conduttore di immobile non abitativo all'acquirente dello stesso immobile per comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto stante la mancata concessione dell'offerta di prelazione in occasione della precedente vendita
lettera del conduttore di immobile non abitativo all'acquirente dello stesso immobile per comunicare l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto stante la mancata concessione dell'offerta di prelazione in occasione della precedente vendita€ 300,00 -
Nº 5075Data 01/07/2019Downloads: 24
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D’ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE – CONDANNATA PARTE PROPONENTE ACQUIRENTE AL PAGAMENTO DELLE PROVVIGIONI SU PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA NONOSTANTE LA mancata STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAvendita
Pronuncia di particolare interesse nell’ambito dell’intermediazione immobiliare, con la quale il Giudice adito ha condannato parte proponente acquirente al pagamento delle provvigioni pattuite, in conseguenza dell’accettazione della proposta di acquisto, qualificata contratto preliminare ad ogni effetto di legge. In particolare il Giudice, accogliendo la tesi difensiva dello studio d’Aragona, ha escluso l’applicabilità alla proposta di acquisto accettata del diritto di recesso del consumatore. Inoltre il Giudice ha precisato che, allorquando sia stata specificata all’interno della proposta di acquisto la circostanza che l’immobile è oggetto di istanza di condono, è escluso che possa ipotizzarsi una responsabilità dell’agente immobiliare per non aver riferito dell’assenza del certificato di abitabilità.- In presenza di tale specificazione, inoltre, è altresì escluso che il proponente acquirente possa sottrarsi agli impegni assunti in confronto al venditore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 4732Data 11/09/2013Downloads: 6
Agente immobiliare occulta preliminare di vendita dopo il rogito? Commette reato. Cassazione penale - Sezione III - Sentenza del 17.01.2012 n. 1377
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Nº 4533Data 19/10/2012Downloads: 1
Società immobiliari: è reato l' occultamento dei preliminari di vendita. Cassazione penale Sentenza 21/09/2012, n. 36624.
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Nº 4268Data 05/10/2011Downloads: 2
Compravendita immobiliare. mancata consegna del certificato di abitabilità: quale prescrizione per il risarcimento o l'indennizzo?
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Nº 4532Data 19/10/2010Downloads: 1
Società immobiliari: è reato l' occultamento dei preliminari di vendita. Cassazione penale Sentenza 21/09/2012, n. 36624.
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Nº 3480Data 07/09/2009Downloads: 10
Se è possibile inserire in un contratto preliminare di compravendita una clausola per cui, decorso un termine prefissato, il promissario acquirente sia tenuto al pagamento di una penale in caso di mancato acquisto.-
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Nº 3278Data 29/05/2009Downloads: 1
Le conseguenze in caso di mancata comunicazione all’acquirente della pendenza di una lite relativa all’immobile posto in vendita.-
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Nº 1646Data 04/12/2006Downloads: 11
QUESITO N. 150 : Se in riferimento ad un incarico di mediazione di vendita in esclusiva è possibile inserire una penale più alta della provvigione.-
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Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 6
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI mancata ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA RESTITUZIONE DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 6170Data 25/01/2024Downloads: 23
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA mancata CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 5920Data 04/05/2023Downloads: 56
MODULO COMPRAvendita CON RISERVA DI PROPRIETÀ - ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER ADATTARLA ALLA RISERVA DI PROPRIETA'
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROPONENTE INTENDE PROPORRE UNA COMPRAvendita CON RISERVA DI PROPRIETÀ. ALL’INTERNO DEL MODULO DEVONO ESSERE SPECIFICATI I PAGAMENTI CHE VERRANNO EFFETTUATI DOPO LA STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAvendita CON RISERVA DI PROPRIETÀ, MENTRE I PAGAMENTI ANTECEDENTI E FINO ALLA STIPULA VANNO INSERITI ALL’INTERNO DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO. L’ATTO PREVEDE, INOLTRE, TUTTE LE GARANZIE TIPICHE DELLA RISERVA DI PROPRIETÀ CON IN PIÙ LA POSSIBILITÀ PER IL VENDITORE DI RISOLVERE IL CONTRATTO IN CASO DI mancata PAGAMENTO DELL’ULTIMA RATA.€ 99,00 -
Nº 5349Data 02/10/2020Downloads: 152
MODULO - CLAUSOLA PER CONTRATTO PRELIMINARE - ATTO DEFINITIVO DI COMPRAvendita PER IMMOBILE CON IRREGOLARITA' OD ABUSI EDILIZI CHE NON INCIDONO SULLA COMMERCIABILITA' DEL BENE
Quando va utilizzata? La clausola va utilizzata tutte le volte che oggetto della vendita sia un immobile che presenta irregolarità oppure abusi edilizi che non incidono sulla commerciabilità del bene. In proposito la cassazione a sezioni unite con sentenza n.8230/2019 ha specificato che nel momento in cui l'immobile sia dotato di un titolo edilizio realmente esistente e riferibile all'immobile, la vendita può essere effettuata anche se l'immobile non corrisponde precisamente a quello oggetto del titolo. In particolare la cassazione ha testualmente sancito "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".€ 60,00 -
Nº 5134Data 23/10/2019Downloads: 40
vendita IMMOBILE ABUSIVO: LE SEZIONI UNITE FANNO CHIAREZZA - CASS CIV SEZIONI UNITE - SENTENZA n. 8230/2019
E' valido il contratto di compravendita dell'immobile abusivo se l'atto presenta gli estremi del permesso di costruire. precisamente spiega la suprema corte che "La nullità comminata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46, e dalla L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c.c., comma 3, di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile." "In presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato".download riservato - non acquistabile -
Nº 5029Data 30/03/2019Downloads: 59
COMPRAvendita IMMOBILI CON IRREGOLARITA' EDILIZIE. IMPORTANTISSIMA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE N. 8230/2019
La Cassazione ha stabilito che la nullità degli atti di compravendita di cui all’ art.46 del DPR n.380 del 2001 e di cui agli art.17 e 40 della n.47 del 1985 si determina esclusivamente in caso di “mancata inclusione in detti atti (tra cui gli atti pubblici di compravendita) degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente ed essere riferibile a quell’immobile. In presenza nell’atto della dichiarazione dell’ alienante a degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato ”.- In altri termini la Cassazione ha stabilito che la sanzione di nullità prevista dalla citata normativa non è applicabile agli atti pubblici di compravendita laddove dagli stessi risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso a costruire , della licenza o concessione edilizia, od altro titolo abilitante, e tale titolo esista realmente e sia riferibile al bene oggetto del contratto, risultando poi irrilevante, sotto tale profilo, che l’immobile non sia stato realizzato fedelmente ai titoli abilitativi o abbia comunque subito delle modifiche successive che lo abbiano reso irregolare.- Tale sentenza, quindi, ha aperto delle prospettive enormi in ordine alla possibilità di poter stipulare validi atti di compravendita con riferimento ad immobili afflitti da tali problematiche.- In definitiva, può ragionevolmente ritenersi che tali immobili saranno legittimamente vendibili, fermo restando che l’ acquirente avrà diritto di reagire con gli altri rimedi di legge ad eventuali irregolarità, salvo non sia stato preliminarmente informato e le abbia espressamente accettate.-“download riservato - non acquistabile -
Nº 580Data 03/01/2018Downloads: 12
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI -ESCLUSA LA VESSATOREITA' DELLA CLAUSOLA penale - RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA penale DEL MEDIATORE PER VIOLAZIONE DELL’ ESCLUSIVA . TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, I SEZ. CIV. DICEMBRE 2017.-
Il Giudice adito, con la sentenza in esame, sposando la tesi difensiva dello Studio Legale d’Aragona, ha escluso il carattere vessatorio della clausola penale, in quanto ha ravvisato la sussistenza di una specifica trattativa fra il professionista ed il consumatore desunta oltre che dalle prove testimoniali, dalle specifiche modalità di compilazione della scheda contrattuale, laddove la percentuale della penale convenuta risulta inserita a penna e non previamente predisposta nel modulo contrattuale. E’ stato riconosciuto il diritto alla penale del mediatore per violazione dell’impegno dell’esclusiva assunto dal venditore con la sottoscrizione dell’incarico. Nel caso di specie, era prevista l’irrevocabilità ed esclusività dell’incarico, nonché l’obbligo, a carico degli incaricanti/venditori, di corrispondere una penale quasi pari all'importo della provvigione dovuta, qualora le parti avessero effettuato la vendita direttamente durante il periodo di validità dello stesso.€ 30,00 -
Nº 510Data 09/02/2017Downloads: 74
Compravendita immobiliare, senza il certificato di abitabilità si può sciogliere il contratto.
Per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 2294/2017), senza il certificato il bene è incommerciabile.- Gli Ermellini hanno chiarito che, in mancanza del rilascio del certificato, l’acquirente, entro il termine di dieci anni dalla stipula del contratto, può rivolgersi al Tribunale per richiedere sia lo scioglimento del contratto, con l’eventuale annullamento dell’atto notarile e la restituzione dei soldi versati, sia il risarcimento del danno, per il quale l’acquirente deve dimostrare, tuttavia, i danni subiti nell’aver intrapreso un investimento sbagliato, con perdita di altre occasioni. Nel caso in cui sia stato firmato solamente il contratto preliminare (‘compromesso’) e non l’atto definitivo di trasferimento della proprietà la mancanza di agibilità è sufficiente per poter recedere dalla promessa di acquisto. La Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la mancata consegna dei certificati di abitabilità o agibilità e conformità alla concessione edilizia giustifica la risoluzione del contratto preliminare di compravendita “per inadempimento di non scarsa importanza imputabile al promittente venditore, avendo l’acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene,download riservato - non acquistabile -
Nº 115Data 10/12/2014Downloads: 35
SENTENZA VITTORIOSA DICEMBRE 2014 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI COMPRAvendita ED INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.
Nel caso di specie i venditori richiedevano il riconoscimento del diritto a trattenere la caparra sostenendo che l acquirente, benché convocato, non si era presentato alla data prevista per l atto pubblico. Si costituiva l'acquirente, difeso dallo Studio d'aragona. il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice di trattenimento della caparra ed anzi chiedeva la condanna dei venditori al pagamento del doppio della caparra ricevuta, in quanto la mancata stipula dell'atto definitivo di vendita era da addebitarmi alla esclusiva responsabilità di essi venditori. Evidenziavano gli acquirenti, infatti, che i venditori dopo aver chiesto una serie di rinvii, Anche se solo in forma verbale, sostenendo che non erano in condizione di liberare l'immobile che avevano promesso in vendita in quanto non era ancora pronto l'immobile dove dovevano trasferirsi, appena dopo scaduto il termine inizialmente previsto per la stipula, sostenevano che non essendo stati convocati per la data originariamente prevista, dovevano ritenersi liberi da ogni e qualsiasi obbligazione e legittimati a trattenersi la caparra. Opponevano gli acquirenti che la mancata stipula era stata determinata solo dalle continue richieste di rinvio, anche se solo verbali, dei venditori e che comunque il termine non poteva ritenersi essenziale. Al contrario i venditori si erano resi assenti a ben tre convocazioni successive inviate dagli acquirenti ed alla fine l immobile era addirittura risultato affetto da una ipoteca non dichiarata, per cui l inadempimento doveva essere imputato esclusivamente ad essi venditori. In corso di causa, poi, a maggiore aggravamento della posizione dei venditori, emergeva che gli stessi appena pochi giorni dopo la scadenza del termine previsto per la stipula con i convenuti, avevano venduto ad altri soggetti, lasciando presagire che le trattative fossero già in corso prima. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le richieste dell'acquirente, difeso dallo studio d'aragona, ha deciso che il contratto non si è stipulato per esclusiva responsabilità dei venditori, in quanto il termine originariamente previsto non poteva essere considerato essenziale, le convocazioni successive erano quindi valide ed ingiustificata la mancata presenza dei venditori, senza considerare l'ipoteca non dichiarata, che costituisce ulteriore profilo di grave inadempimento. Per l affetto ha rigettato la pretesa dei venditori di trattenere la caparra ed accogliendo le richieste dell 'acquirente difeso dallo studio d 'Aragona, ha condannato i venditori al pagamento del doppio della caparra versata oltre interessi e spese legali. Versione integrale visionabile sul sito lexconsult.it previa abilitazione in area riservata.€ 100,00 -
Nº 3560Data 06/10/2009Downloads: 5
Quesito n. 340: Se la mancanza del certificato dei Vigili del Fuoco ( c.d. certificato prevenzione incendi) può comportare la risoluzione del contratto di compravendita.-
Il C.p.i.,Certificato prevenzione incendi, è un documento che attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il certificato di prevenzione incendi è rilasciato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Se nell’esame della pratica emerge la mancanza dei requisiti previsti dalle norme, il Comando non rilascia il certificato, e ne dà comunicazione all’interessato, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che l’obbligo di richiedere un nuovo certificato ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza.- Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. In particolare: - autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta; - altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.- Il Certificato Prevenzione Incendi è un documento richiesto in particolare quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Vale 6 anni: alla scadenza è compito dell’amministratore condominiale chiedere il rinnovo.- Insieme al Cpi i Vigili del Fuoco rilasciano anche il certificato di conformità alle norme anti-smog. E’ possibile che un impianto non possieda un certificato prevenzione incendi ma che in compenso i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un nulla osta provvisorio. Non è del tutto chiaro però se competa al condominio, nella persona del suo rappresentante (l’amministratore) richiedere e ottenere il Cpi o se invece sia obbligo dei Vigili del Fuoco stessi fare un’ispezione e rilasciare il certificato (legge 818/84, art. 2, comma 8).- Venendo al caso di specie, è da sottolineare che la consegna all’acquirente del certificato prevenzione incendi non rientra tra gli obblighi del venditore previsti dal Codice civile in quanto non è tra i documenti previsti dall’art. 1477 3° comma, cioè tra i documenti necessari ai fini del perfezionamento del contratto di compravendita in mancanza dei quali si avrà risoluzione per inadempimento. Tra i documenti che devono essere consegnati rientrano, infatti, non solo quelli utili in ordine all’avvenuto acquisto del diritto, ma anche quelli utili in ordine alla mera disponibilità della cosa, sia di fronte ai privati che alla Pubblica Amministrazione. A tal proposito la Corte Suprema di Cassazione (Cassazione civile , sez. II, 18 giugno 1991, n. 6882) ha specificato che non può ritenersi necessario per l'uso della res venduta e non rientra, quindi, fra i documenti da consegnare all'acquirente a norma dell'art. 1477 ultimo comma, il certificato di prevenzione incendi di cui alla l. 26 luglio 1965 n. 966. La Corte ha poi sottolineato che solo nel caso di vendita di una azienda, è necessario che non sia mancata la richiesta del detto certificato, che ai termini degli art. 2 e 4 della legge citata e del d.m. 27 settembre 1975 condiziona l'esercizio dell'attività commerciale. P.Q.M. La mancata esibizione del certificato prevenzione incendi da parte del venditore non comporta la risoluzione contrattuale (art. 1477 3° comma). Inoltre secondo la normativa di prevenzione incendi (l. 26 luglio 1965 n. 966) tale certificato è obbligatorio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora) e per i garage condominiali con più di 9 posti macchina o box. Si chiarisce che le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n° 577.-download riservato - non acquistabile -
Nº 6634Data 03/02/2026Downloads: 38
MODULO CLAUSOLE INTEGRATIVE PER GESTIONE COMPRAvendita IMMOBILE SOTTOPOSTO A VINCOLO LEGALE A FAVORE DELLA SOPRINTENDENZA DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI E PRELAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO RIVISTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA QUANDO OGGETTO DELLA vendita SI HA UN IMMOBILE SOTTOPOSTO A PRELAZIONE LEGALE IN FAVORE DELLA SOVRAINTENDENZA DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI EX DLGS 42/2004. CON TALE ATTO LE PARTI SI OBBLIGANO A STIPULARE IL PRIMO ATTO PUBBLICO CONDIZIONATO IL mancato ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ED IL SECONDO ATTO PUBBLICO CONFERMATIVO QUALORA IL DIRITTO DI PRELAZIONE NON SIA ESERCITATO, CON PREVISIONE CHE LE SOMME PRIMA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE POSSONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO IL NOTAIO O L'AGENTE IMMOBILIARE.€ 59,00 -
Nº 5508Data 26/01/2026Downloads: 177
CLAUSOLA PER PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON LA QUALE SI CONDIZIONA L’ACQUISTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE AL PERFEZIONAMENTO DELLA vendita DEL SUO IMMOBILE ED ALLA RICEZIONE DL RELATIVO PAGAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATA: QUESTA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE ACQUISTA CON LA PROVVISTA PROVENIENTE DALLA vendita DI UN ALTRO IMMOBILE E DEVE ESSERE INSERITA IN CALCE ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO O NEL CONTRATTO PRELIMINARE TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE GARANTIRE L’ACQUIRENTE CONTRO IL RISCHIO CHE L'ACQUIRENTE DEL SUO IMMOBILE SI RENDA INADEMPIENTE E CHE NON GLI CORRISPONDA IL CORRISPETTIVO CHE GLI NECESSITA PER PERFEZIONARE L'ACQUISTO.€ 60,00 -
Nº 6602Data 19/09/2025Downloads: 61
MODULO COMUNICAZIONE DEL LOCATORE AL CONDUTTORE DI DISDETTA LOCAZIONE NON MOTIVATA E CONTESTUALE COMUNICAZIONE DI CORTESIA DI OFFERTA DI vendita DELL’IMMOBILE, CON INDICAZIONE DELL'AGENZIA INCARICATA IN ESCLUSIVA PER LA vendita E RICHIESTA DEI TEMPI DI VISITA CON CLIENTI INTERESSATI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: COMUNICAZIONE DI DISDETTA LOCAZIONE DA UTILIZZARE NELL’IPOTESI IN CUI NON SIA NECESSARIA ALLA MOTIVAZIONE ED IL LOCATORE INTENDA VENDERE L’IMMOBILE LOCATO LIBERO A TERZI E CONTESTUALMENTE OFFRIRE A TITOLO DI MERA CORTESIA L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE AL CONDUTTORE, PUR NON ESSENDOVI TENUTO NON RICADENDO IN IPOTESI DI PRELAZIONE LEGALE, CON CONTESTUALE INDICAZIONE DI UN PREZZO E DELL’AGENZIA IMMOBILIARE INCARICATA DELLA vendita ED A CUI PRESENTARE L’OFFERTA.€ 39,00 -
Nº 6582Data 31/07/2025Downloads: 18
MODULO ATTO DISSIMULATO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA PER PATTUIRE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO IN PROPOSTA, LA vendita HA AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE LA NUDA PROPRIETÀ, ANCHE SE NELL’ATTO PUBBLICO VERRÀ TRASFERITA LA PIENA PROPRIETÀ ALL’ACQUIRENTE, IL QUALE SI IMPEGNA A TRASFERIRE AL VENDITORE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO DI vendita, IL DIRITTO DI ABITAZIONE, A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SORGA L’ESIGENZA DI STIPULARE FORMALMENTE L’ATTO DI vendita DELL’INTERA PROPRIETÀ, CON L’IMPEGNO SEGRETO PERÒ DA PARTE DELL’ACQUIRENTE DI TRASFERIRE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ, AL VENDITORE IL DIRITTO DI ABITAZIONE A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA PROPRIETÀ.€ 199,00 -
Nº 6577Data 09/07/2025Downloads: 84
MODULO MODIFICA INCARICO DI INTERMEDIAZIONE PER LA vendita DI IMMOBILE CON IL QUALE L'INCARICANTE, VENDITORE, AUTORIZZA LA vendita AD UN PREZZO DIVERSO, INFERIORE, CONFERMANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI INCARICO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'INCARICANTE INTENDE MODIFICARE, NORMALMENTE DIMINUIRE, IL PREZZO RICHIESTO PER LA vendita DELL'IMMOBILE, CONFERMANDO TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DELL’INCARICO.€ 49,00 -
Nº 6576Data 07/07/2025Downloads: 31
MODULO INVITO ALLA PRELAZIONE (DENUNTIATIO) CON CUI IL PROPRIETARIO COMUNICA AL FRATELLO/SORELLA, IN FAVORE DEL QUALE È PREVISTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE NEL TITOLO DI PROVENIENZA, COSTITUITO DA ATTO DI DONAZIONE DA PARTE DEL PADRE IN FAVORE DI UNO DEI FIGLI, L’INTENZIONE DI VENDERE L’IMMOBILE A TERZI, SPECIFICANDO LE CONDIZIONI DI vendita.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: INVITO ALLA PRELAZIONE DA UTILIZZARE NELL’IPOTESI DI vendita DI IMMOBILE RICEVUTO PER ATTO DI DONAZIONE NEL QUALE È CONVENUTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DI ALTRO EREDE. IL MODULO È STATO PREDISPOSTO CON PREVISIONE DI ELEZIONE DI DOMICILIO, INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA EVENTUALE ADESIONE ALL’INVITO E/O DETERMINAZIONE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DELL’OBBLIGO DELL’ACQUIRENTE DI CORRISPONDERE LE PROVVIGIONI AL MEDIATORE.€ 99,00 -
Nº 6567Data 29/05/2025Downloads: 27
MODULO ACCORDO UTILIZZAZIONE MATERIALE HOME STAGING ED ACCORDO DI RISERVATEZZA PER UTILIZZAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO CON CLAUSOLA penale.
QUANTO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L'AGENTE IMMOBILIARE INTENDE TUTELARE L'ATTIVITÀ DI HOME STAGING CHE HA SVOLTO PER LA vendita DELL'IMMOBILE ED IN PARTICOLARE TUTTO IL MATERIALE FOTOGRAFICO CHE HA FATTO REALIZZARE A PROPRIE SPESE PER PROMUOVERE LA vendita, SOPRATTUTTO EVITANDO CHE IL MATERIALE POSSA ESSERE UTILIZZATO AUTONOMAMENTE DAL CLIENTE ANCHE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO.€ 99,00 -
Nº 6545Data 28/04/2025Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI mancata ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.download riservato - non acquistabile -
Nº 6482Data 12/02/2025Downloads: 2
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL PERIODO DI INCARICO CONCLUDONO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI AL POSTO DELLA COMPRAvendita CONCLUDONO UNA PERMUTA, A CONDIZIONE CHE NON CI SIANO FATTORI INTERRUTTIVI TRA LA TRATTATIVA INSTAURATA DAL MEDIATORE E QUELLA POI CONCLUSA DALLE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - XII SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “nel caso di specie, avuto riguardo al primo elemento è circostanza provata che a mettere in relazione tra loro Imperatore Mariarosaria e Amato Fabio sia stata, dapprima, l’agenzia immobiliare Studio Via Libertà n.285. Le ragioni di ciò sono in primo luogo la sussistenza di una prima proposta di acquisto, sebbene parzialmente difforme dal contratto finale stipulato tra le parti, prima del quale Amato Fabio ha visionato l’immobile. Si precisa, che mettere in relazione tra loro le parti non implica necessariamente che il contatto debba avvenire anche fisicamente di persona; ad ogni modo, mediante le prove testimoniali è emerso che almeno in un’occasione le parti si siano incontrate presso l’agenzia immobiliare, nonché che queste ultime abbiamo reciprocamente visionato gli immobili l’uno dell’altro. Altresì, in uno di questi incontri le parti hanno entrambe mostrato un’impellenza nel vendere i propri beni, proprio al fine di poter acquistare quelli nuovi. Ne è conseguita una proposta avanzata dall’agenzia, sfociata in una trattativa in stato avanzato tra le parti rispetto alla permuta e vendita dei rispettivi immobili. È, dunque, innegabile l’identità del tipo di affare tra l’idea sorta dall’agenzia tramutata in trattativa e quello poi conclusosi nella effettività".download riservato - non acquistabile -
Nº 5391Data 28/01/2025Downloads: 591
MODULO 02 - NUOVA PROPOSTA DI ACQUISTO PER vendita IMMOBILIARE - VERSIONE UFFICIALE LEX CONSULT - AGGIORNATO GENNAIO 2025 - PDF COMPILABILE
Nuova proposta di acquisto immobiliare - versione ufficiale Lex Consult - predisposta alla luce di tutte le esperienze giudiziarie in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati Lex Consult.- ULTIMA VERSIONE - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2025 - Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 1.299,00 -
Nº 6019Data 28/01/2025Downloads: 33
MODULO 04 - NUOVA SCHEDA INFORMATIVA COMPRAvendita - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA D'ACQUISTO - AGGIORNATA APRILE 2023 - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE COMPRAvendita" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Modulo word scheda informativa immobile per compravendita - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e compravendita immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA 2025 - Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 4.095,00 -
Nº 6074Data 28/01/2025Downloads: 115
MODULO 01 -- NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER COMPRAvendita IMMOBILIARE - MODELLO AGGIORNATO GENNAIO 2025 - (PDF COMPILABILE)
NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER vendita IMMOBILIARE - ULTIMA VERSIONE AGGIORNATA GENNAIO 2025.- Moduli in formato PDF compilabile, personalizzati con denominazione e logo dell'agenzia . E' possibile richiedere la modulistica anche in formato blocchi in carta chimica autocopiante. Ogni blocco contiene 100 fogli, con copertina e logo personalizzati, stampa 1 colore in bianca ed 1 colore in volta, con possibilità per il committente di decidere quanti blocchi per ogni tipo di modulo, nell’ambito del quantitativo totale. Per il listino del formato in carta chimica contattare il num. 3456047829. I moduli in formato word vengono forniti senza personalizzazione. Prezzo oltre iva.€ 1.299,00 -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAvendita -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6384Data 31/10/2024Downloads: 97
CONDIZIONE SOSPENSIVA PER CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA vendita DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ACQUIRENTE, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IL SUO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE CONDIZIONARE L'IMPEGNO DI ACQUISTO DELL'ACQUIRENTE ALLA vendita DI UN IMMOBILE DI SUA PROPRIETÀ, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LA vendita DELLO STESSO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DI UN FINANZIAMENTO.€ 99,00 -
Nº 6338Data 06/08/2024Downloads: 8
MODULO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL COMPROPRIETARIO DI COMUNICAZIONE MESSA IN vendita QUOTE ED INVITO A CONSENTIRE LE VISITE.
IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO INCARICO PER LA vendita DELLE QUOTE DI COMPROPRIETÀ DI UN IMMOBILE, INTENDE FARNE OFFERTA DI ACQUISTO AGLI ALTRI COMPROPRIETARI E, COMUNQUE, RICHIEDERE I GIORNI E GLI ORARI IN CUI GLI IMMOBILI POSSONO ESSERE VISIONATI CON CLIENTI INTERESSATI.€ 99,00 -
Nº 6282Data 08/07/2024Downloads: 1
IL MEDIATORE NON PUÒ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE PER NON AVER RIFERITO ALL’ACQUIRENTE DI UNA LITE GIUDIZIARIA PENDENTE SULL’IMMOBILE OGGETTO DI vendita, QUANDO NON NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA E NEPPURE POTEVA CONOSCERLA, IN QUANTO MAI RIFERITA DAL VENDITORE E NEPPURE RISULTANTE DALLE VISURE DEI PUBBLICI REGISTRI: SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di NOLA, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che “la circostanza per cui l’immobile oggetto di trattativa era parte di fabbricato gravato da sentenza che ne ha statuito l’obbligo di arretramento non fa venir meno il diritto alla provvigione, in quanto, anche in tal caso, non viene certamente meno il diritto del promissario acquirente ad ottenere – quantomeno – una tutela risarcitoria nei confronti del promittente venditore. Del resto, parte attrice ha riferito di essere venuta a conoscenza di tale circostanza dal promittente venditore soltanto dopo la formulazione della proposta, e di aver organizzato un incontro tra le parti, all’esito del quale il venditore avrebbe firmato un documento in cui garantiva il buon fine della compravendita, sottoscritto altresì dall’acquirente. Tali circostanze possono ritenersi provate, vista la documentazione versata in atti dall’attrice (cfr. doc. 24) e quanto riferito dalla testimone T. A. all’udienza del 26.1.2011, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare.Aggiungasi a tanto, da una parte, che sfugge ai poteri/doveri di controllo del mediatore la conoscenza di eventuali contenziosi afferenti gli immobili oggetto di mandato, e dei relativi esiti, e dall’altra, che il convenuto non ha né specificamente dedotto né tantomeno provato che egli era a conoscenza – senza riferirla - di tale circostanza già prima della formulazione della proposta di acquisto.Pertanto, alcuna violazione dell’obbligo di diligenza qualificata può essere ascritta al mediatore.download riservato - non acquistabile -
Nº 5301Data 26/04/2024Downloads: 100
MODULO 13 - NUOVO INCARICO DI MEDIAZIONE PER vendita IMMOBILE DA COSTRUIRE - VERSIONE AGGIORNATA - SI VENDE ESCLUSIVAMENTE INSIEME AL "SET COMPLETO MODULISTICA ESSENZIALE Immobile in costruzione" - IL PREZZO SI RIFERISCE AL SET COMPLETO
Nuovo incarico di mediazione per vendita immobile da costruire - versione ufficiale Lex Consult predisposto alla luce di tutte le esperienze giudiziarie e consulenziali in materia di mediazione e locazione immobiliare gestite dagli avvocati e consulenti Lex Consult - ULTIMA VERSIONE - si tratta di un modulo rivoluzionario in quanto adottato da Lex Consult e da pochissimi operatori del settore - Lex Consult ha creato un apposito incarico per la vendita degli immobili in costruzione adeguato all’ultima riforma del settore. Mediante la sottoscrizione di questo incarico il costruttore incarica l’agenzia di individuare clienti interessati ad acquistare l’immobile che sta costruendo con la previsione che il contratto preliminare verrà sottoscritto nel pieno rispetto delle previsioni di legge; l’incarico è predisposto sia per l’ipotesi di durata fissa sia per quella di rinnovo automatico, con clausola appositamente strutturata; l’incarico è predisposto per tutelare al massimo il diritto del mediatore alle provvigioni, che possono essere pattuite sia in misura percentuale che in misura fissa. L’incarico, inoltre, prevede l’obbligo di versare la provvigione anche nel caso in cui l’affare si concluda dopo la scadenza. È previsto, inoltre, rimborso spese a favore del mediatore; nell’incarico Lex Consult è prevista la possibilità che possa essere conferito sia in esclusiva che in non esclusiva, con un regolamento estremamente particolareggiato per entrambe le ipotesi ed una soluzione che conferisce possibilità di scelta al sottoscrittore.- Il modulo è coperto da copyright e si vende esclusivamente con il set completo modulistica essenziale vendita immobile in costruzione. Il prezzo si riferisce al set. Per ottenerlo bisogna scaricare la richiesta di licenza d'uso ed inviarla, dopo averla compilata, firmata e timbrata, a mezzo PEC al seguente indirizzo: lexconsult@pec.tuttopec.it -- PER OGNI INFORMAZIONE E PER L'ACQUISTO CONTATTARE IL N. 3456047829€ 2.400,00
























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