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    Nº 6455
    Data 08/01/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI LADDOVE LE PARTI HANNO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO CHE L’ACCONTO É STATO PAGATO, DOPO LA VISITA CON IL MEDIATORE, CON ASSEGNI EMESSI DURANTE IL periodo DI INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, PRIMA SEZIONE CIVILE - 15/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “E’ altresì documentato (v. pag. 2 del rogito notarile del 17.1.2012) che le prime due tranches del prezzo di acquisto sono state corrisposte dal Cipullo alla venditrice Costruzioni Edilvie con assegni bancari emessi nel periodo antecedente alla data di stipula del rogito notarile (31.12.2011) indicata nella proposta raccolta dall’agenzia immobiliare (v. in atti), con l’incarico di mediazione, inizialmente conferito dalla E. che andava a scadere in data 14.1.2012 (appena tre giorni prima del rogito O. del 17.1.2012)."
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    Nº 5368
    Data 23/10/2020
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    Canone di locazione nel periodo di emergenza Covid: una possibile soluzione
    Alessio Liberati illustra il tema spinoso del destino per il canone di locazione nel periodo di emergenza Covid: il c.d. "Lodo locazioni" due figure sulla porta una caccia di casa altra che chiede perdono di Paolo M. Storani - Qual buon vento porta il prestigioso Dott. Alessio Liberati del Tribunale Civile di Roma sulle colonne virtuali di LIA Law In Action? La soluzione al problema delle locazioni ... CONTINUA
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    Nº 6482
    Data 12/02/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE DURANTE IL periodo DI INCARICO CONCLUDONO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI AL POSTO DELLA COMPRAVENDITA CONCLUDONO UNA PERMUTA, A CONDIZIONE CHE NON CI SIANO FATTORI INTERRUTTIVI TRA LA TRATTATIVA INSTAURATA DAL MEDIATORE E QUELLA POI CONCLUSA DALLE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - XII SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “nel caso di specie, avuto riguardo al primo elemento è circostanza provata che a mettere in relazione tra loro Imperatore Mariarosaria e Amato Fabio sia stata, dapprima, l’agenzia immobiliare Studio Via Libertà n.285. Le ragioni di ciò sono in primo luogo la sussistenza di una prima proposta di acquisto, sebbene parzialmente difforme dal contratto finale stipulato tra le parti, prima del quale Amato Fabio ha visionato l’immobile. Si precisa, che mettere in relazione tra loro le parti non implica necessariamente che il contatto debba avvenire anche fisicamente di persona; ad ogni modo, mediante le prove testimoniali è emerso che almeno in un’occasione le parti si siano incontrate presso l’agenzia immobiliare, nonché che queste ultime abbiamo reciprocamente visionato gli immobili l’uno dell’altro. Altresì, in uno di questi incontri le parti hanno entrambe mostrato un’impellenza nel vendere i propri beni, proprio al fine di poter acquistare quelli nuovi. Ne è conseguita una proposta avanzata dall’agenzia, sfociata in una trattativa in stato avanzato tra le parti rispetto alla permuta e vendita dei rispettivi immobili. È, dunque, innegabile l’identità del tipo di affare tra l’idea sorta dall’agenzia tramutata in trattativa e quello poi conclusosi nella effettività".
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    Nº 6266
    Data 05/06/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, SE DOPO IL RIFIUTO DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO FORMULATA DALL’ACQUIRENTE E LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA, LE PARTI CONCLUDONO IL MEDESIMO AFFARE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO UN RILEVANTE periodo DI TEMPO CHE È STATO NECESSARIO AFFINCHÉ ALCUNI DEI PROPRIETARI RAGGIUNGESSERO LA MAGGIORE ETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA , innanzi alla Tribunale di Napoli, XII SEZIONE CIVILE d, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "dagli atti e dall’attività espletata è emerso che dopo l’attività di segnalazione dell’immobile dal parte dell’opposta, mediante l’avvio e conduzione delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di una proposta d’acquisto/contratto preliminare, le parti hanno definitivamente concluso, a mezzo atto pubblico di compravendita per Notar dottor …………... (Rep. N……. – Racc. …….), l’acquisto dell’unità immobiliare proposta.Pertanto, sebbene le iniziali trattative siano terminate con la restituzione dell’assegno alla S….., l’attività di mediazione, posta in essere successivamente alla risoluzione delle questioni attinenti alla titolarità del diritto sull’immobile degli eredi dell’originario proprietario, si è conclusa con la compravendita dell’unità immobiliare da parte della S….. e la maturazione del diritto dell’opposta al pagamento del compenso per la mediazione.A tal proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 1755 c.c. il quale recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare è concluso [1173] per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe- 9 -professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233]”.
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  • Nº 5374
    Data 20/11/2020
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    Parere 915 - Se l’agente immobiliare, stante il periodo covid, ha effettuato la richiesta di registrazione del preliminare a mezzo pec, può essere ritenuto responsabile se l'agenzia delle entrate ha effettuato la registrazione in ritardo?
    Vi è da premettere che la mancata registrazione non incide sulla valenza legale del contratto, nel senso che la proposta di acquisto – a prescindere dalla registrazione – conserva pieno valore tra le parti e le impegna reciprocamente all’adempimento della prestazione promessa... CONTINUA
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  • Nº 5351
    Data 07/10/2020
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    Parere 900 - Se l’acquirente di un appartamento è tenuto a restituire al venditore la somma da questi accantonata durante il periodo in cui era proprietario nel fondo condominiale costituito a garanzia per eventuali lavori strordinari.-
    Al quesito può darsi risposta affermativa nei limiti che seguono.- Il venditore, salvo diversi accordi, deve rispondere delle spese ordinarie sostenute prima della vendita e di quelle straordinarie anche successive alla vendita, ma deliberate quando era proprietario.- I fondi che siano stati versati per far fronte a tali spese, sia che siano conseguenza di una statuizione... CONTINUA
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    Nº 4982
    Data 09/01/2019
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    Registrazione tardiva del contratto di locazione: sanatoria ex tunc solo per il periodo indicato in contratto.-
    Recente pronuncia della Suprema Corte in materia di registrazione tardiva del contratto di locazione.-
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    Nº 1906
    Data 11/04/2007
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    Legge antiusura: i tassi usurari per il periodo aprile-giugno 2007
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  • Nº 1310
    Data 21/11/2005
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    LETTERA - Comunicazione del venditore al promissario acquirente di intervenuta scadenza del periodo di prelazione ed invito ad effettuare la convocazione delle parti
    Lettera con la quale il venditore invita il promissario acquirente ad effettuare tutte le incombenze successive alla scadenza del termine entro il quale il soggetto interessato avrebbe dovuto esercitare il diritto di prelazione sull'immobile
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    Nº 6545
    Data 28/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI PROPRIETARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.
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    Nº 6510
    Data 03/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE IL PREZZO VIENE CONCORDATO DOPO CHE HA MESSO RELAZIONI LE PARTI A SEGUITO DI UNA TRATTATIVA PROSEGUITA DAGLI STESSI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Napoli, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “ La circostanza che le parti si siano accordate solo successivamente sul valore da attribuire all’immobile ai fini della compravendita nulla toglie all’attività di intermediazione espletata da parte attrice. Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l’attività del mediatore sia da riconoscersi come causa effi- ciente per il buon esito dell’affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall’intermediario) all’accordo definitivo, sia dall’attività concretamente svolta dall’agente: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la con- clusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non ri- chiedendosi che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nes- so eziologico diretto ed esclusivo; è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” del- le stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicen- de successive, alla conclusione del contratto. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Pertanto, a nulla rileva che l’atto definitivo sia stato stipulato solo sei mesi dopo la proposta d’acquisto, né che in quell’arco temporale l’agenzia non abbia svolto più alcuna attività, né che le parti abbiano raggiunto l’accordo definitivo in autonomia.
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    Nº 6383
    Data 09/10/2024
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    IL MEDIATORE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI ANCHE SE NON AVEVA RICEVUTO INCARICO DA TUTTI I PROPRIETARI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
    Nel caso di specie il giudice di appello, capovolgendo la decisione di primo grado, ha condiviso il principio secondo il quale ai fini della validità dell’incarico di mediazione non occorre che sia conferito da tutti i proprietari e gli incaricanti devono essere condannati a risarcire i danni all’agenzia, da quantificarsi nella misura delle intere provvigioni, se in violazione della esclusiva, l’immobile venga venduto a terzi durante il periodo di incarico. Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Napoli, sovvertendo la decisione del Tribunale, ha confermato, infatti, che “Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di condanna delle odierne appellate alla corresponsione di una somma di danaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cc.. Invero, dalla lettura del contratto di mandato sottoscritto dalle parti non emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà comune, di porre la prestazione del consenso di M. A., come condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso. Infatti, è evidente che la circostanza per cui anche M. A., oltre a M. N. ed a M. G., fosse comproprietaria dell’appartamento in oggetto, sia stata annotata ai soli fini informativi. La stipula con un’agenzia immobiliare di un contratto di mandato non è un atto di disposizione (diversamente dalla vendita) del diritto in comproprietà sul bene. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra le venditrici (odierne appellate) e l’agenzia immobiliare (odierna appellante), non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso di M. A. il Giudice sancisce ancora che "Come già illustrato, durante il periodo di vigenza del contratto M. N. e M. G. hanno venduto in autonomia a T. C. l’unità immobiliare di cui erano comproprietarie, e per la cui vendita avevano dato incarico all’agenzia “Studio t.”. Tutto ciò comporta, ai sensi dell’art. 1724 cc., la revoca tacita del mandato. A seguito della stipula con T. C., in data 25 Luglio 2017, del contratto preliminare di vendita dell’appartamento (il contratto definitivo è stato rogato dal notaio C. in data 29 Novembre 2017), le venditrici hanno de facto compiuto l’affare, determinando la revoca tacita, ex art. 1724 cc., del contratto di mandato con l’agenzia immobiliare. Secondo quanto previsto dall’art. 1725 co.1 cc., la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (revoca tacita nella fattispecie concreta), obbliga il mandante al risarcimento dei danni, se intervenuta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa (nel caso di specie, appunto, la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine). In mancanza di una giusta causa, ed avendo in autonomia compiuto l’affare, M. N. e M. G. hanno operato la tacita revoca del contratto di mandato sottoscritto con l’agenzia immobiliare “Studio T.”; pertanto, esse sono obbligate al risarcimento dei danni. Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la ditta appellante fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora non fosse stata interdetta nella conduzione dell’attività di intermediazione. Dunque, “Studio T:” chiede la condanna delle appellate al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione. L’importo di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, è stato determinato dall’appellante Studio T., tenendo in debita considerazione la circostanza per cui, in caso di conclusione dell’affare, l’agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellante avrebbe percepito dalle Sigg.re M. N. e M. G. la somma di euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00) oltre IVA, a titolo di provvigione (pag. 31 15 dell’atto di appello)”.-
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    Nº 6341
    Data 22/08/2024
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    IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”
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    Nº 6279
    Data 27/06/2024
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    LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO INSERITA NEI CONTRATTI BANCARI È VALIDA SE CONTIENE LA SPECIFICA INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, OVVERO LA PERCENTUALE, LA BASE DI CALCOLO, I CRITERI E LA periodiCITÀ DELL'ADDEBITO, SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Tribunale di vallo della lucania, nel maggio 2024 - ‘Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Quanto alla legittimità in astratto della commissione di massimo scoperto (dunque anche in riferimento al periodo precedente l'emanazione della L. 2/2009), va precisato quanto segue. La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione del cliente risorse liquide. Pertanto, l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consente alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Si richiede, per lo meno, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinare la commissione di massimo scoperto, ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, in quanto, in assenza di tali elementi, non è ravvisabile un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il correntista abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico ed economico della clausola. In tali casi l'addebito delle commissioni si traduce in un'imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale e ciò in violazione del disposto di cui all'articolo 1346 c.c., atteso che una clausola, per la sua validità, richiede che l'oggetto sia determinato o determinabile (cfr., Trib Pistoia, 07/11/2018; Trib. Agrigento, 20.02.2016; Trib. Napoli, 10.12.2014; Trib. Verbania, n. 257/2013). Nella fattispecie, la commissione di massimo scoperto risulta legittimamente pattuita ed applicata al rapporto di conto corrente affidato. In particolare, nella perizia si legge “La commissione trimestrale di massimo scoperto è stabilita nella ragione dello 0,375% per la prima commissione nei limiti del fido accordato e dello 0.612% oltre i limiti del fido”. Per quanto esposto, gli interessi a debito venivano puntualmente pattuiti, rispettosi della normativa di settore applicabile ratione temporis, pertanto, l’odierno giudicante ritiene di dover confermare la somma portata in ingiunzione, senza dover procedere al suo ricalcolo con l’epurazione o correzione della capitalizzazione applicata".
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    Nº 6239
    Data 10/05/2024
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    Cedolare secca con aliquota al 26% a partire dalla “seconda” locazione breve
    In caso “di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta”,..
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    Nº 6185
    Data 14/02/2024
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    Unioni di fatto: convivente superstite e diritto di abitazione
    Il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa di proprietà del defunto, per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore, e comunque non oltre 5 anni...
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  • Nº 417
    Data 08/02/2024
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    MODULO - ALLEGATO INCARICO DI MEDIAZIONE SOTTOSCRITTO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI CON INFORMAZIONI CIRCA IL DIRITTO DI RECESSO DEL CONSUMATORE – versione gennaio 2024.
    QUANDO VA UTILIZZATO? MODULO SCHEDA INFORMATIVA CIRCA IL DIRITTO DEL RECESSO DEL CONSUMATORE DA ALLEGARE ALL'INCARICO DI MEDIAZIONE QUANDO VIENE SOTTOSCRITTO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI.- LA MANCATA SOTTOSCRIZIONE COMPORTA L'ESTENSIONE DEL DIRITTO DEL CONSUMATORE A 1 ANNO E 14/30 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE.- MODULO AGGIORNATO CON LA RIFORMA DEL 2023 CHE HA ESTESO IL periodo DI RECESSO A 30 GIORNI NEL CASO IN CUI L'INCARICO VENGA SOTTOSCRITTO IN OCCASIONE DI VISITA NON CONCORDATA.
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  • Nº 6024
    Data 09/09/2023
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    PARERE N. 975: SE L'ACQUIRENTE PUO' RIFIUTARSI DI COMPRARE QUANDO SCOPRE CHE L'IMMOBILE E' PERVENTUTO AL VENDITORE PER USUCAPIONE.
    La risposta al quesito non può essere univoca, in quanto a fronte di un indirizzo giurisprudenziale maggioritario, si registrano comunque indirizzi minoritari in senso parzialmente divergente. Preliminarmente deve affermarsi che, ormai, è principio assolutamente affermato e consolidato in giurisprudenza, che colui che affermi di essere proprietario in virtù di usucapione, che sia semplicemente dichiarata da lui stesso, in quanto non sia stata mai accertata giudizialmente, è pienamente legittimato a vendere a terzi, in quanto – come noto – l’acquisto per usucapione si determina per mero effetto del possesso palese, pacifico e continuato per il periodo previsto dalla legge, senza necessità di alcun provvedimento giudiziario che ne accerti la fondatezza e la sussistenza... Continua
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    Nº 5763
    Data 05/10/2022
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    Eredità giacente
    Si ha eredità giacente (artt. 528 e ss. c.c.) nel periodo di tempo che intercorre tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità. Il fine è assicurare una tutela al patrimonio ereditario di cui si occuperà un curatore appositamente .....
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    Nº 5664
    Data 26/04/2022
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    MODULO - Contratto di affitto 4+4 compatibile con l’esercizio o meno dell’opzione “Cedolare Secca”- FORMATO WORD
    Contratto di locazione generico, per un periodo di 4 anni, prorogabile per altri 4 anni. Include l’informativa sulla privacy e la tutela anti inquilini morosi per tua comodità.
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    Nº 5663
    Data 26/04/2022
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    MODULO - Contratto di affitto 4+4 compatibile con l’esercizio o meno dell’opzione “Cedolare Secca” - FORMATO PDF
    Contratto di locazione generico, per un periodo di 4 anni, prorogabile per altri 4 anni. Include l’informativa sulla privacy e la tutela anti inquilini morosi per tua comodità.
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    Nº 5661
    Data 23/04/2022
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    MODULO - Contratto di affitto 3+2 - FORMATO WORD
    Contratto generico, per un periodo di 3 anni, prorogabile per altri 2 anni. Include l’informativa sulla privacy e la tutela anti inquilini morosi per tua comodità.
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    Nº 5660
    Data 23/04/2022
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    MODULO - Contratto di affitto 3+2 - FORMATO PDF
    Contratto generico, per un periodo di 3 anni, prorogabile per altri 2 anni. Include l’informativa sulla privacy e la tutela anti inquilini morosi per tua comodità.
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    Nº 5658
    Data 20/04/2022
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    Usucapione: guida e fac-simile
    L'usucapione (artt. 1158 e seguenti c.c.) è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà che si basa sul possesso continuativo di un bene mobile o immobile per un determinato periodo di tempo....
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    Nº 5618
    Data 19/02/2022
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    Superbonus 110% e "nuovo" bonus 75% per installare l'ascensore condominiale
    In passato, fino agli anni '60, l'ascensore era una rarità. Veniva installato solo negli edifici più alti e più importanti: le normali palazzine residenziali a 4 o 5 piani, costruite a migliaia in quel periodo, ne erano sprovviste e molte lo sono tuttora......
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  • Nº 5493
    Data 02/07/2021
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    In caso di intervento di più mediatori, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto ad una percentuale diversa da calcolare sulla propria provvigione. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SALERNO APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Ietto, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, bastando che abbia l’svolto tutta l’attività di promozione dell’affare, individuato i soggetti interessati alla conclusione, che li abbia messi in relazione con l’affare, avviato le trattative, risultando il tutto indifferente che l’affare sia stato concluso successivamente, anche con l’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata “ (così Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018; conformi Cass.civ., sez.III, 20.12.2005, n.28231, e Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851)”. II PRINCIPIO: L’intervento di un secondo mediatore non è di per sé circostanza sufficiente ad escludere la rilevanza causale dell’intervento del primo mediatore e quindi non è sufficiente, di per se, a compromettere il suo diritto a percepire almeno parte delle provvigioni, in mancanza della prova di un evento o di un fatto che dimostri che le nuove trattative non sono in alcun modo collegate a quelle precedenti. In particolare il giudice ha testualmente sancito che ” l’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare, né risultano parziali variazioni oggettive e/o soggettive (come si è detto, anche il prezzo è il medesimo già indicato nella antecedente proposta indirizzata tramite il primo mediatore, n.d.r.) che, peraltro, in ogni caso, non avrebbero inciso sull’identità dello stesso affare (vedi, in proposito, anche la già citata Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018). Senza tralasciare che le convenute non hanno provato un elemento peculiare ed ulteriore che abbia potuto, per l’appunto, interrompere il già rimarcato nesso eziologico diretto esistente tra l’attività di intermediazione che è stata svolta – attraverso il concordato ausilio di tutta la rete “ omissis “ ed, in special modo, della “omissis “ – dalla “omissis “, e l’atto notarile di compravendita del 27.5.2008. In particolare, né la S., né la M., né tanto meno la terza chiamata, hanno dimostrato che la ripresa delle trattative tra la stessa S. ed il R. all’indomani della seconda proposta del 6.9.2007 e, più precisamente, attraverso la terza proposta del 15.5.2008, sia intervenuta per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore (vedi, in proposito, Cass.civ., sez.III, 15.5.2001, n.6703; conformi Cass.civ., sez.III, 2.8.2001, n.10606 e Cass.civ., sez.III, 17.5.2002, n.7253)”. III PRINCIPIO: In caso di intervento di più mediatori nella conclusione di un affare, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto a percepire una percentuale della propria provvigione, proporzionale alla rilevanza del suo intervento nella conclusione dell’affare. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: ““ l'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata … all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti “ (cfr. Cass.civ, SS.UU., 8.10.1974, n.2657)”: IV PRINCIPIO: qualora nell’incarico di mediazione sia pattuito che il mediatore avrà diritto all’intera provvigione laddove l’incaricante abbia a concludere l’affare con qualcuno dei soggetti segnalati da agenzia, anche dopo la scadenza dell’incarico, non trova applicazione il disposto dell’articolo 1758 C.c., per cui l’agenzia avrà diritto all’intera provvigione, anche qualora l’affare si conclude successivamente anche grazie all’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “questa stessa clausola non rientra tra quelle previste dall’art.1469 bis c.c. e oggi trasfuse negli artt.33 e ss. del d.l.vo n. 206/’05 (il cosiddetto codice del consumo), né può essere assimilata ad esse, e ciò considerato pure che il suddetto art.6 – contemplando la possibilità di richiedere l’intero importo della provvigione pattuita alla parte che, violando gli impegni assunti, abbia, poi, venduto gli immobili ad una persona segnalata dal mediatore – è palesemente finalizzato a tutelare il mediatore medesimo da eventuali accordi o comportamenti dei contraenti mediati tesi ad escludere fraudolentemente, e comunque in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, il diritto al compenso del più volte citato mediatore per l’attività da lui svolta ed eziologicamente rilevante nella conclusione dell’affare (vedi, in tal senso, pure Trib. Bari, sez.II, 10.5.2010). Di qui il riconoscimento alla “ S. B. 2 S.r.l. “ non del mero 70% della provvigione concordata, ma della stessa provvigione concordata nella sua interezza e, dunque, pari ad € 8.640,00, I.V.A. compresa. V PRINCIPIO: Le provvigioni e gli altri patti contenuti nell’incarico di mediazione ricadono non solo sul soggetto che lo abbia sottoscritto, ma anche sugli altri venditori, avendo gli stessi comunque usufruito dell’attività del mediatore. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Tale importo – visto che l’attività di mediazione, per quanto formalmente attribuita dalla sola S. G., ha avuto ad oggetto i cespiti nella loro totalità - deve essere posto, in via solidale, a carico di entrambe le comproprietarie dei cespiti medesimi e, quindi, anche di M. S., e ciò in ragione delle seguenti argomentazioni: 1) “ ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene “ (cfr. Cass.civ., sez.II, ordinanza n.11656 del 14.5.2018; conforme Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851); 2) “ nel contratto di mediazione, i soggetti tenuti al pagamento della provvigione vanno individuati in quelli che hanno partecipato all'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 27.7.1995, n.8187)”. VI PRINCIPIO: nelle obbligazioni di valuta il creditore ha diritto al risarcimento dei danni tutte le volte in cui durante il periodo di mora messaggio medio di rendimento netto dei titoli di stato sia superiore al saggio interessi . In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Quanto, poi, alla ugualmente sollecitata rivalutazione monetaria, ossia al risarcimento del maggior danno ex art.1224 co.2° c.c., quest’ultimo – anche alla luce di un autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità – in ipotesi di “ ritardato adempimento di una obbligazione di valuta … può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali “, e “ spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta “ (cfr. Cass.civ., SS.UU., 16.7. 2008, n.19499; conformi Cass.civ., sez.L., 24.2.2009, n.4402; Cass.civ., sez.V, 31.7. 2009, n.17813; Cass.civ., sez.III, 28.9.2009, n.20753; Cass.civ., sez.II, 24.5.2010, n. 12609)”.
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  • Nº 5453
    Data 10/04/2021
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    MODULO SOSPENSIONE INCARICO DI MEDIAZIONE PER MANCANZA DOCUMENTAZIONE CON DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA
    Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che dopo l’incarico si scopra che manca la documentazione per la gestione. In tal caso si può convenire Che l’incarico di intermediazione resti sospeso fino al reperimento della documentazione mancante e che il termine di decorrenza sia differito per tutto il periodo in cui è rimasto sospeso. Il modulo predisposto come richiesta da parte dell’incaricante che deve essere accettata da parte dell’agenzia. È importante che richieste ed accettazione siano firmati contestualmente
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    Nº 5436
    Data 25/03/2021
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    Responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari
    In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all'anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite.......
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    Nº 5425
    Data 26/02/2021
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    MODELLO CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA - VERSIONE OBBLIGATORIA PER LEGGE (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA )
    Il contratto di locazione abitativa di natura transitoria è un tipo di contratto utilizzato per esigenze temporanee non turistiche. Con esso il locatore mette a disposizione del conduttore il godimento di un immobile per un periodo di tempo limitato e a fronte di una specifica esigenza transitoria.
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  • Nº 5286
    Data 06/05/2020
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    MODULO - AUTORIZZAZIONE VENDITORE ALLE VISITE CON ESONERO DI RESPONABILITA’
    Dichiarazione da far sottoscrivere all'incaricante per farsi autorizzare ad effettuare le visite in periodo COVID19 e che lo stesso è disabitato all'atto delle visite assumendo ogni responsabilità in tal senso.
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  • Nº 5260
    Data 02/04/2020
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    MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC COMUNICAZIONE DAL MEDIATORE AL LOCATORE DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO DELLA INTERDIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DISPOSTE DALLE MISURE CORONAVIRUS
    Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per comunicargli la sospensione del pagamento del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione degli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento dell’attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.
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  • Nº 5259
    Data 02/04/2020
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    MODULO – LETTERA / RACCOMANDATA / MAIL / PEC INVITO DEL MEDIATORE AL LOCATORE A CONCORDARE LA SOSPENSIONE / RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’AGENZIA A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO ALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS
    Modulo che il mediatore deve inviare al locatore per invitarlo a concordare la sospensione o la riduzione del canone di locazione relativo ai locali dell’agenzia per tutto il periodo in cui saranno in vigore le misure di limitazione agli spostamenti personali e quelle di interdizione allo svolgimento della attività di intermediazione disposte dal governo per limitare la diffusione del coronavirus.
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  • Nº 4979
    Data 03/01/2019
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    PARERE N. 830: Se il contratto di locazione è opponibile al pignoramento immobiliare.-
    Se la locazione registrata prima del pignoramento è opponibile alla procedura esecutiva, in quali termini, soprattutto con riferimento all’ipotesi di rinnovo? Qualora, poi, nel suddetto contratto sia stato dichiarato che il canone è stato già anticipatamente corrisposto dal conduttore per tutto il periodo della locazione, tale pagamento sarà opponibile alla procedura esecutiva, anche per il periodo successivo al pignoramento, oppure la procedura ha diritto di pretendere che il conduttore abbia a corrispondere a lei i canoni, almeno a far data dalla trascrizione del pignoramento? Ci si chiede, ancora, se la procedura esecutiva abbia qualche rimedio giudiziario onde vedere dichiarata l’invalidità e/o l’inopponibilità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento o nullità del suddetto contratto. Il locatore, inoltre, a seguito della separazione dalla moglie, ebbe a trascrivere prima del pignoramento la domanda di assegnazione dello stesso bene in diritto di abitazione della casa coniugale al coniuge con figli minori e, dopo il pignoramento, ebbe a trascrivere la assegnazione definitiva. Ci si chiede pertanto, se tale assegnazione sia opponibile alla procedura esecutiva ed in quale misura. In ultimo, il cliente riferisce di aver scoperto solo pochi giorni fa che era stato depositato presso il Comune dove abita, una notifica di uno sfratto per morosità ad istanza del custode del pignoramento. Dalla lettura dell’atto si evince che l’udienza è tra pochissimi giorni. Ci si chiede se si abbia diritto ad ottenere un rinvio della prima udienza di comparizione nella considerazione che non risultano rispettati per il resistente i termini di notifica e ci si chiede ancora se l’eventuale purgazione della mora in sede di prima udienza, abbia a sanare il difetto di comparizione, come pure l’eccezione di opponibilità del primo pagamento.
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  • Nº 580
    Data 03/01/2018
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    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI -ESCLUSA LA VESSATOREITA' DELLA CLAUSOLA PENALE - RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA PENALE DEL MEDIATORE PER VIOLAZIONE DELL’ ESCLUSIVA . TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, I SEZ. CIV. DICEMBRE 2017.-
    Il Giudice adito, con la sentenza in esame, sposando la tesi difensiva dello Studio Legale d’Aragona, ha escluso il carattere vessatorio della clausola penale, in quanto ha ravvisato la sussistenza di una specifica trattativa fra il professionista ed il consumatore desunta oltre che dalle prove testimoniali, dalle specifiche modalità di compilazione della scheda contrattuale, laddove la percentuale della penale convenuta risulta inserita a penna e non previamente predisposta nel modulo contrattuale. E’ stato riconosciuto il diritto alla penale del mediatore per violazione dell’impegno dell’esclusiva assunto dal venditore con la sottoscrizione dell’incarico. Nel caso di specie, era prevista l’irrevocabilità ed esclusività dell’incarico, nonché l’obbligo, a carico degli incaricanti/venditori, di corrispondere una penale quasi pari all'importo della provvigione dovuta, qualora le parti avessero effettuato la vendita direttamente durante il periodo di validità dello stesso.
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  • Nº 567
    Data 20/12/2017
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    PARERE N°760: DISDETTA TARDIVA DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE: IL CONDUTTORE PUO' EVITARE DI RILEVARLA QUALORA GRADISCA LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO OPPURE LA STESSA PUO' ESSERE RILEVATA ANCHE DAL LOCATORE E D'UFFICIO DAL GIUDICE?
    La risposta, seppure espressa in termini ipotetici stante l’assenza di precedenti specifici, deve verosimilmente essere negativa, nel senso che la tardività determina l’inefficacia della disdetta che può essere rilevata da tutte le parti del contratto, e quindi la prosecuzione del rapporto,.- Occorre premettere che in caso di tardivo invio della disdetta, ossia oltre i termini previsti dalla legge (art. 27 legge 392/78 e art. 3 legge n. 431 del 1998) il contratto si considera ex lege automaticamente rinnovato tacitamente per un pari periodo e alle medesime condizioni che variano a seconda della tipologia di contratto. Più precisamente, per i contratti destinati ad attività commerciale per altri 6 anni oppure 4 in caso di locazione ad uso abitativo. Pertanto, a rigor di diritto, le parti sono tenute ed obbligato a dare esecuzione al contratto per gli ulteriori 6 oppure 4 anni previsti, a seconda del tipo di locazione........parere integrale...cliccando su download
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