Loading…

Ricerca documento

Hai cercato '' propriet '' ho trovato 844 documenti

Risultati

  • grid
  • list
  • Nº 6582
    Data 31/07/2025
    Downloads: 1
    MODULO ATTO DISSIMULATO DA ALLEGARE ALLA PROPOSTA PER PATTUIRE CHE, CONTRARIAMENTE A QUANTO PREVISTO IN PROPOSTA, LA VENDITA HA AD OGGETTO ESCLUSIVAMENTE LA NUDA proprietÀ, ANCHE SE NELL’ATTO PUBBLICO VERRÀ TRASFERITA LA PIENA proprietÀ ALL’ACQUIRENTE, IL QUALE SI IMPEGNA A TRASFERIRE AL VENDITORE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO DI VENDITA, IL DIRITTO DI ABITAZIONE, A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SORGA L’ESIGENZA DI STIPULARE FORMALMENTE L’ATTO DI VENDITA DELL’INTERA proprietÀ, CON L’IMPEGNO SEGRETO PERÒ DA PARTE DELL’ACQUIRENTE DI TRASFERIRE, CONTESTUALMENTE ALLA STIPULA DELL’ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA proprietÀ, AL VENDITORE IL DIRITTO DI ABITAZIONE A FRONTE DELLA RESTITUZIONE DI UNA PARTE DEL PREZZO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI TRASFERIMENTO DELLA PIENA proprietÀ.
    € 199,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6545
    Data 28/04/2025
    Downloads: 4
    IL MEDIATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO CONFORME ALLE CONDIZIONI DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, ANCHE SE QUESTO È STATO SOTTOSCRITTO DA SOLO UNO DEI CONIUGI proprietARI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte di Appello di Napoli , nona sezione civile nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo Studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "Il Collegio non condivide le deduzioni dell’odierna appellata, e quindi ritiene fondata la domanda risarcitoria attorea, per i danni da inadempimento contrattuale. Si è già evidenziata la clausola contrattuale, in base alla quale la mandante S. era obbligata ad accettare e far accettare agli eventuali aventi diritto sull’appartamento, una proposta d’acquisto che fosse conforme alle condizioni stabilite. Diversamente dalla vendita, il mandato concluso con un’agenzia immobiliare non integra un atto di disposizione del diritto in contitolarità. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra la S. e T. sas non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso del comproprietario L. F. Durante il periodo di vigenza del contratto, S. L. ha rifiutato di accettare la proposta di acquisto, formalizzata da V. L. e ricevuta in data 30 Maggio 2017, per euro 155.000,00, e, quindi, esattamente rispondente alle condizioni previste dall’incarico di mediazione. Tra l’altro, a conferma dell’interesse palesato, il V. aveva emesso in favore dei coniugi comproprietari dell’unità immobiliare un assegno bancario di euro 3.500,00 (a titolo di caparra), e si era impegnato a riconoscere all’agenzia immobiliare la somma di euro 6.200,00 oltre IVA, a titolo di provvigione, nel caso in cui l’affare si fosse concluso. In definitiva non può revocarsi in dubbio l’inadempimento contrattuale dell’odierna appellata.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6513
    Data 09/04/2025
    Downloads: 2
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE, ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO NON È STATA ACCETTATA DA TUTTI I proprietARI, I QUALI POI HANNO VENDUTO L'IMMOBILE ALLO STESSO SOGGETTO INDIVIDUATO DALLA DAL MEDIATORE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Napoli nord, 12° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “E’ stato affermato in giurisprudenza che, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. 2014 n. 25851; conf. Cass. Sez. II, ord. 16.1.2018 n. 2169).La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del diritto alla provvigione oggetto del contratto di cessione del credito stipulato con la società cedente. Il quadro istruttorio induce a ritenere che i contraenti siano stati messi in contatto grazie all'attività di intermediazione svolta dalla Porzio Immacolata nella citata qualità; non rilevando in alcun modo le circostanze della problematica relativa alla ipoteca iscritta né, tantomeno, il fatto che la proposta di acquisto fosse stata inizialmente sottoscritta da un solo proprietario in comunione, considerata la successiva e definitiva stipula dell’atto di compravendita.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6384
    Data 31/10/2024
    Downloads: 75
    CONDIZIONE SOSPENSIVA PER CONDIZIONARE LA PROPOSTA DI ACQUISTO ALLA VENDITA DELL'IMMOBILE DI proprietÀ DELL’ACQUIRENTE, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER IL SUO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DI UN FINANZIAMENTO.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? LA CLAUSOLA DEVE ESSERE UTILIZZATA INSERENDOLA NEL CAMPO NOTE DELLA PROPOSTA TUTTE LE VOLTE CHE SI VUOLE CONDIZIONARE L'IMPEGNO DI ACQUISTO DELL'ACQUIRENTE ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE DI SUA proprietÀ, NEL CASO IN CUI QUESTI HA ACCETTATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LA VENDITA DELLO STESSO IMMOBILE CONDIZIONATA ALL'OTTENIMENTO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DI UN FINANZIAMENTO.
    € 99,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6383
    Data 09/10/2024
    Downloads: 8
    IL MEDIATORE IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’ESCLUSIVA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI ANCHE SE NON AVEVA RICEVUTO INCARICO DA TUTTI I proprietARI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
    Nel caso di specie il giudice di appello, capovolgendo la decisione di primo grado, ha condiviso il principio secondo il quale ai fini della validità dell’incarico di mediazione non occorre che sia conferito da tutti i proprietari e gli incaricanti devono essere condannati a risarcire i danni all’agenzia, da quantificarsi nella misura delle intere provvigioni, se in violazione della esclusiva, l’immobile venga venduto a terzi durante il periodo di incarico. Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo, innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Napoli, sovvertendo la decisione del Tribunale, ha confermato, infatti, che “Ad avviso del Collegio, è fondata la domanda di condanna delle odierne appellate alla corresponsione di una somma di danaro, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 cc.. Invero, dalla lettura del contratto di mandato sottoscritto dalle parti non emerge in maniera chiara ed incontrovertibile la volontà comune, di porre la prestazione del consenso di M. A., come condizione sospensiva di efficacia del contratto stesso. Infatti, è evidente che la circostanza per cui anche M. A., oltre a M. N. ed a M. G., fosse comproprietaria dell’appartamento in oggetto, sia stata annotata ai soli fini informativi. La stipula con un’agenzia immobiliare di un contratto di mandato non è un atto di disposizione (diversamente dalla vendita) del diritto in comproprietà sul bene. Quindi, ai fini del perfezionamento del contratto di mandato tra le venditrici (odierne appellate) e l’agenzia immobiliare (odierna appellante), non era in alcun modo necessaria la prestazione del consenso di M. A. il Giudice sancisce ancora che "Come già illustrato, durante il periodo di vigenza del contratto M. N. e M. G. hanno venduto in autonomia a T. C. l’unità immobiliare di cui erano comproprietarie, e per la cui vendita avevano dato incarico all’agenzia “Studio t.”. Tutto ciò comporta, ai sensi dell’art. 1724 cc., la revoca tacita del mandato. A seguito della stipula con T. C., in data 25 Luglio 2017, del contratto preliminare di vendita dell’appartamento (il contratto definitivo è stato rogato dal notaio C. in data 29 Novembre 2017), le venditrici hanno de facto compiuto l’affare, determinando la revoca tacita, ex art. 1724 cc., del contratto di mandato con l’agenzia immobiliare. Secondo quanto previsto dall’art. 1725 co.1 cc., la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare (revoca tacita nella fattispecie concreta), obbliga il mandante al risarcimento dei danni, se intervenuta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa (nel caso di specie, appunto, la revoca è intervenuta prima della scadenza del termine). In mancanza di una giusta causa, ed avendo in autonomia compiuto l’affare, M. N. e M. G. hanno operato la tacita revoca del contratto di mandato sottoscritto con l’agenzia immobiliare “Studio T.”; pertanto, esse sono obbligate al risarcimento dei danni. Per quel che concerne la quantificazione dei danni, la ditta appellante fa riferimento alla misura delle provvigioni che la stessa avrebbe percepito, qualora non fosse stata interdetta nella conduzione dell’attività di intermediazione. Dunque, “Studio T:” chiede la condanna delle appellate al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione. L’importo di euro 7.400,00 oltre IVA, interessi legali e rivalutazione, è stato determinato dall’appellante Studio T., tenendo in debita considerazione la circostanza per cui, in caso di conclusione dell’affare, l’agenzia immobiliare gestita dalla società odierna appellante avrebbe percepito dalle Sigg.re M. N. e M. G. la somma di euro 4.400,00 (Euro quattromilaquattrocento/00) oltre IVA, a titolo di provvigione (pag. 31 15 dell’atto di appello)”.-
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6338
    Data 06/08/2024
    Downloads: 6
    MODULO - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL COMproprietARIO DI COMUNICAZIONE MESSA IN VENDITA QUOTE ED INVITO A CONSENTIRE LE VISITE.
    IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, IL MEDIATORE CHE HA RICEVUTO INCARICO PER LA VENDITA DELLE QUOTE DI COMproprietÀ DI UN IMMOBILE, INTENDE FARNE OFFERTA DI ACQUISTO AGLI ALTRI COMproprietARI E, COMUNQUE, RICHIEDERE I GIORNI E GLI ORARI IN CUI GLI IMMOBILI POSSONO ESSERE VISIONATI CON CLIENTI INTERESSATI.
    € 99,00
  • Nº 6337
    Data 02/08/2024
    Downloads: 8
    PARERE N.994: SE L’USUFRUTTUARIO HA LOCATO L’IMMOBILE AD UN TERZO, È LEGITTIMATO AD INVIARE DISDETTA ALLA PRIMA SCADENZA AL CONDUTTORE, ADOTTANDO COME MOTIVAZIONE L'INTENZIONE DI VENDERE A TERZI L'IMMOBILE, NONOSTANTE NON SIA TITOLARE DELLA PIENA proprietÀ DELLO STESSO?
    Il caso, così articolato, richiede preliminarmente di definire la nozione del diritto di usufrutto, nonché di analizzarlo in correlazione al contratto di locazione, evidenziandone i profili che maggiormente interessano il caso di specie: la disdetta del contratto verso terzi, con preciso riferimento all’ipotesi in cui si intenda adottare quale motivazione l’intenzione di vendita a terzi, con conseguenziale diritto di prelazione del conduttore. In ultimo, al netto degli elementi conosciuti, di valutare eventuali soluzioni possibili, utili allo scopo di vendere il bene interessato. Al fine di stabilire se l’usufruttuario, che è anche locatore, sia legittimato ad inviare all’inquilino una disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza, occorre, in primis, far partire la nostra analisi da quello che la normativa sancisce in termini di diritto di usufrutto. La disciplina generale dell’usufrutto è contenuta negli artt. 978-1020 del codice civile, i quali però non esauriscono il quadro normativo del diritto in esame, essendo integrati da altre norme del codice. Come prima cosa, diciamo che, l’usufruttuario è un soggetto che può godere e disporre liberamente di una cosa altrui traendone ogni utilità, senza però mutare la destinazione economica del bene stesso (Art. 981 c.c.). Il su citato diritto ha come limite che l’usufruttuario deve conservare l’integrità fisica della cosa e non può compiere mutamenti materiali che ne alterino la destinazione, e gli stessi miglioramenti, o le addizioni, sono possibili solo in quanto non comportino il mutamento della destinazione economica, come concretamente prevista dal proprietario all’atto della costituzione del diritto reale o presente prima del sorgere dell’usufrutto. ...... CONTINUA .....
    € 99,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6273
    Data 25/06/2024
    Downloads: 1
    Condominio, comunione e multiproprietà: differenze
    Non è sempre facile distinguere se un immobile, o determinate parti dello stesso, siano in comunione o costituiscano parti condominiali e stabilire la differenza tra la comunione e la multiproprietà
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6270
    Data 24/06/2024
    Downloads: 4
    IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SIA STATO IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DELL’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONDANNATO AL RILASCIO IMMEDIATO DELLO STESSO, QUANDO GLI SIA STATO CONSEGNATO IN OCCASIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE D’ACQUISTO STIPULATO CON L’IMPRESA COSTRUTTRICE CHE AVEVA APPOSITA DELEGA DALLA proprietÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MAGGIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi alla Tribunale di Avellino, nel maggio 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "E’ noto che il rimedio del sequestro giudiziario presuppone la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene che si reputa conveniente sottoporre medio tempore a vincolo al fine di assicurare l’utilità pratica del provvedimento decisorio e la fruttuosità dell’eventuale esecuzione dell’obbligo di consegna o rilascio. In altri termini, quanto al fumus del buon diritto della ricorrente ad ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario, la rilevanza dello stesso va circoscritta all’individuazione dell’elemento oggettivo e formale della sussistenza di una controversia sulla proprietà e il possesso di un bene (controversia sussistente nella fattispecie al vaglio), restando superflua l’indagine sulla probabile sussistenza del diritto che si fa valere; tuttavia la superfluità di tale ultima indagine è pacifica quando si vanti una pretesa sulla cosa di carattere reale sulla cosa (cd. ius in re, azione di rivendica, reintegra, manutenzione) mentre non è affatto pacifica quando la pretesa, pur sempre riferibile ad un bene mobile o immobile, abbia natura personale ed inerisca a rapporti obbligatori (cd. iura ad rem). In tale ultimo caso, quindi, la giurisprudenza di merito prevalente ritiene che non si possa prescindere da una più accurata indagine sul fumus della cui sussistenza nel caso di specie (diritto alla restituzione dell’immobile). Nel caso che ricorre non si ravvisa il fumus boni iuris. Parte ricorrente ha introdotto il giudizio cautelare come strumentale ad una domanda di rivendica; ed invero non può che qualificarsi quale rivendica un' azione volta ad ottenere il rilascio del bene da parte di chi afferma esserne il proprietario nei confronti di coloro che, affermano i ricorrenti, occupano il bene senza alcun titolo. Parte resistente al contrario ha eccepito l’esistenza di un titolo che lo legittima al possesso. Ne consegue che, sulla base della cognizione sommaria propria della presente fase, in presenza di un contratto preliminare stipulato sulla base di specifica procura (contratto preliminare e procura notarile sono in atti) con previsione di immediata immissione in possesso del promissario acquirente, il resistente risulta legittimato al possesso sulla base del detto titolo, e l’azione di rivendica si palesa priva di fumus, essendo onere dei ricorrenti impugnare, se del caso, il detto titolo con una azione non più reale ma contrattuale.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6266
    Data 05/06/2024
    Downloads: 8
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, SE DOPO IL RIFIUTO DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO FORMULATA DALL’ACQUIRENTE E LA RESTITUZIONE DELLA CAPARRA, LE PARTI CONCLUDONO IL MEDESIMO AFFARE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO UN RILEVANTE PERIODO DI TEMPO CHE È STATO NECESSARIO AFFINCHÉ ALCUNI DEI proprietARI RAGGIUNGESSERO LA MAGGIORE ETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA , innanzi alla Tribunale di Napoli, XII SEZIONE CIVILE d, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "dagli atti e dall’attività espletata è emerso che dopo l’attività di segnalazione dell’immobile dal parte dell’opposta, mediante l’avvio e conduzione delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di una proposta d’acquisto/contratto preliminare, le parti hanno definitivamente concluso, a mezzo atto pubblico di compravendita per Notar dottor …………... (Rep. N……. – Racc. …….), l’acquisto dell’unità immobiliare proposta.Pertanto, sebbene le iniziali trattative siano terminate con la restituzione dell’assegno alla S….., l’attività di mediazione, posta in essere successivamente alla risoluzione delle questioni attinenti alla titolarità del diritto sull’immobile degli eredi dell’originario proprietario, si è conclusa con la compravendita dell’unità immobiliare da parte della S….. e la maturazione del diritto dell’opposta al pagamento del compenso per la mediazione.A tal proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 1755 c.c. il quale recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare è concluso [1173] per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe- 9 -professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233]”.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6258
    Data 23/05/2024
    Downloads: 34
    ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO PER PROPORRE IL PAGAMENTO DI PREZZO CON IL TRAFERIMENTO IN PERMUTA DI UN IMMOBILE DI proprietÀ DELL’ACQUIRENTE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA D'ACQUISTO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE PROPORRE IL PAGAMENTO DI PARTE DEL PREZZO OFFERTO MEDIANTE TRASFERIMENTO IN PERMUTA DI UN IMMOBILE DI SUA proprietÀ. È MOLTO IMPORTANTE INDICARE IL VALORE CHE SI ATTRIBUISCE ALL'IMMOBILE OFFERTO IN PERMUTA, OVVERO LA PARTE DEL CORRISPETTIVO TOTALE CHE È COPERTA DAL TRASFERIMENTO IN PERMUTA DELL'IMMOBILE DI proprietÀ DELL’ACQUIRENTE.
    € 199,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6227
    Data 26/04/2024
    Downloads: 7
    IL proprietARIO DEL TERRAZZO DI COPERTURA DEL PALAZZO NON È RESPONSABILE PER I DANNI CAGIONATI DA INFILTRAZIONI D’ACQUA ALL’APPARTAMENTO SOTTOSTANTE LADDOVE SI RIESCA A DIMOSTRARE CHE SONO STATE DETERMINATE DA UN DIFETTO DELL’IMBOCCO DELLA COLONNA PLUVIALE DI proprietÀ CONDOMINIALE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI MARZO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI SALERNO, I SEZIONE CIVILE, nel MARZO 2024- Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che il proprietario del terrazzo non è responsabile per i danni provocati da infiltrazioni all’appartamento sottostante, laddove si riesca a dimostrare che per quanto provenienti apparentemente dal terrazzo di proprietà esclusiva sono state in effetti determinate da vizi attinenti ad impianti condominiali, con la conseguenza che grava esclusivamente sul condominio l’obbligo di manutenzione, di eliminarne i vizi e difetti anche determinati da errata realizzazione dell’opera.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6190
    Data 23/02/2024
    Downloads: 3
    USUCAPIONE DI IMMOBILE IN COMproprietA' TRA FRATELLI: PRESUPPOSTI
    Con l’ordinanza 3493, pubblicata il 7 febbraio 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinchè possa configurarsi l’acquisto per usucapione di un immobile in comproprietà tra fratelli.-
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6181
    Data 08/02/2024
    Downloads: 5
    PONTEGGI IN CONDOMINIO: I DANNI AGLI IMMOBILI DI proprietA' ESCLUSIVA DEI CONDOMINI
    La prova dei danni all'immobile e del pregiudizio alla concreta possibilità del proprietario di godere del bene.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6164
    Data 28/12/2023
    Downloads: 5
    SE C’È USUFRUTTO, IL NUDO proprietARIO PUÒ FIRMARE L’AFFITTO?
    Anche se sulla casa vi è l’usufrutto di un’altra persona, il nudo proprietario è legittimato a concludere il contratto di locazione dell’immobile e ad esigere il pagamento dei canoni.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6139
    Data 14/12/2023
    Downloads: 1
    USUFRUTTO, NUDA proprietA' E AFFITTO
    Chi può concludere il contratto di locazione e chi paga le tasse sui canoni percepiti: il nudo proprietario o l’usufruttuario?
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6088
    Data 09/11/2023
    Downloads: 0
    L'ATTO NOTARILE È IL DOCUMENTO CHE DIMOSTRA LA proprietÀ DEL LASTRICO SOLARE IN CAPO AD UN CONDOMINO
    L'acquirente si trova in una situazione di perfetta continuità con la situazione giuridica del venditore, proprietario esclusivo dell'appartamento e del lastrico solare.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6087
    Data 08/11/2023
    Downloads: 11
    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO IN CUI L’INCARICO GLI SIA STATO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA IL proprietARIO DELL’IMMOBILE VENDUTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA LUGLIO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Carmine Esposito, in data 4/7/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “Il contratto concluso tra lo S. C. Sas ed il D. N.i contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, va qualificato come mediazione e non come mandato. A tal proposito, si osserva che, secondo la giurisprudenza maggioritaria di legittimità, accanto alla mediazione ordinaria, è configurabile una mediazione negoziale cosiddetta atipica, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo, purché abbia un interesse pure solo morale o effettivo a che altri concluda un affare, può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (Cass. 17628/2002). II PRINCIPIO: Infatti, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. nn. 25851/14; 28231/05; 3438/02; 9743/94). Nel caso di specie risulta provato documentalmente che l’accordo di mediazione veniva stipulato tra la C. Sas e D. N. A.. Inoltre, agli atti, (produzione di parte appellante) risulta depositata sia la proposta di acquisto che l’accettazione della proposta sottoscritta dal D. N.. Pertanto, risulta dimostrato che egli, pur non essendo proprietario dell’immobile, avesse conferito l’incarico all’agenzia immobiliare. Orbene, poiché il diritto alla provvigione di cui all’ art. 1755 c.c. sorge nel momento della conclusione dell’affare, ovvero tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, ossia quando l’attività del mediatore rappresenti l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, ne deriva il diritto dell’agenzia appellante a ricevere la provvigione, in quanto è risultato provato lo svolgimento dell’attività di intermediazione.
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6063
    Data 26/09/2023
    Downloads: 31
    MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL COMproprietARIO PER INFORMARLO DELL’INTENZIONE DELL’ALTRO COMproprietARIO DI VENDERE ED INVITARLO A VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI CONFERIRE INCARICO AD AGENZIA.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE UN COMproprietARIO CHIEDE ALL’AGENZIA DI CONTATTARE L’ALTRO COMproprietARIO PER VALUTARE SE È POSSIBILE CONFERIRE CONGIUNTAMENTE L’INCARICO DI VENDITA.
    € 99,00
  • Nº 6047
    Data 16/09/2023
    Downloads: 1
    FRAZIONAMENTO DELLA proprietÀ DI UN EDIFICIO E CONSEGUENTE COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO
    Cassazione civile, sez. II, 09 Maggio 2023, n. 12381. Pres. Lombardo. Est. Scarpa. Frazionamento della proprietà di un edificio - Conseguente costituzione del condominio - Presunzione di comunione "pro indiviso" di parti destinate all'uso comune - Limiti
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 6046
    Data 16/09/2023
    Downloads: 1
    RESPONSABILITÀ DEL COMproprietARIO DELLA PERDITA O DEL DETERIORAMENTO DEL BENE COMUNE
    Cassazione civile, sez. II, 10 Maggio 2023, n. 12620. Pres. Manna. Est. Fortunato. Perdita o deterioramento del bene comune - Responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famiglia
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6041
    Data 15/09/2023
    Downloads: 1
    MA QUANDO MAI IL NUOVO proprietARIO DELL'IMMOBILE HA DIRITTO AL PAGAMENTO DEI CANONI NON PAGATI AL PRECEDENTE proprietARIO?
    Cassazione civile, sez. III, 22 Maggio 2023, n. 14079. Pres. Scoditti. Est. Guizzi. Locazione - Trasferimento del contratto - Diritto del proprietario al pagamento dei canoni anteriori
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 6007
    Data 14/07/2023
    Downloads: 3
    NON SEMPRE IL proprietARIO DI UN EDIFICIO HA L'OBBLIGO DI SOPPORTARE IL PASSAGGIO DELLE CONDUTTURE TELEFONICHE
    In alcuni casi, in mancanza del consenso del proprietario dell'immobile, la compagnia telefonica non può apporre i cavi telefonici.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5968
    Data 30/06/2023
    Downloads: 2
    PONTEGGI E RIDUZIONE DEL PASSAGGIO E DELLA FRUIBILITÀ DI SPAZI SCOPERTI DI proprietÀ ESCLUSIVA: IL CONDOMINIO DEVE VERSARE UN'INDENNITÀ AL CONDOMINO?
    Tribunale di Nocera Inferiore sentenza n. 1266 dell'11 giugno 2023. Nel caso esaminato dal Tribunale di Nocera Inferiore l'installazione dei ponteggi non ha procurato danni ai beni di proprietà del condomino.
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5954
    Data 06/06/2023
    Downloads: 3
    Clausole contenute in un regolamento condominiale limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive
    Regolamento contrattuale - Clausole limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive - Riproduzione all’interno dell'atto di acquisto della proprietà individuale - Necessità - Fondamento Regolamento contrattuale - Divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso - Natura del vincolo - Servitù reciproche - Sussistenza - Condizioni per l’opponibilità ai terzi aventi causa - Trascrizione immobiliare
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5920
    Data 04/05/2023
    Downloads: 53
    MODULO COMPRAVENDITA CON RISERVA DI proprietÀ - ALLEGATO ALLA PROPOSTA PER ADATTARLA ALLA RISERVA DI proprietA'
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL PROPONENTE INTENDE PROPORRE UNA COMPRAVENDITA CON RISERVA DI proprietÀ. ALL’INTERNO DEL MODULO DEVONO ESSERE SPECIFICATI I PAGAMENTI CHE VERRANNO EFFETTUATI DOPO LA STIPULA DELL’ATTO DI COMPRAVENDITA CON RISERVA DI proprietÀ, MENTRE I PAGAMENTI ANTECEDENTI E FINO ALLA STIPULA VANNO INSERITI ALL’INTERNO DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO. L’ATTO PREVEDE, INOLTRE, TUTTE LE GARANZIE TIPICHE DELLA RISERVA DI proprietÀ CON IN PIÙ LA POSSIBILITÀ PER IL VENDITORE DI RISOLVERE IL CONTRATTO IN CASO DI MANCATA PAGAMENTO DELL’ULTIMA RATA.
    € 99,00
  • Nº 5904
    Data 11/04/2023
    Downloads: 28
    MODULO INCARICO NOMINALE PER SINGOLA TRATTATIVA DA PARTE DEL proprietARIO DI IMMOBILE COMMERCIALE A SEGUITO VISITA DA PARTE DELL'AGENZIA CON CLIENTE INTERESSATO
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'AGENZIA ABBIA FATTO VISIONARE IL COMPENDIO INDUSTRIALE O COMMERCIALE IN VENDITA AD UN SOGGETTO INTERESSATO IN ASSENZA DI INCARICO DA PARTE DELLA proprietA', AL FINE DI FORMALIZZARE L'INCARICO DOPO LA VISITA
    € 59,00
  • Nº 5892
    Data 01/04/2023
    Downloads: 21
    DIFFIDA ANTISCAVALCO COMPRAVENDITA CAPANNONI E LOCALI COMMERCIALI O DI proprietA’ DI SOCIETA’ - COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CIRCA PROSEGUIMENTO SEGRETO TRATTATIVA AFFARE PROPOSTO ED AVVISO DELL’OBBLIGO DI PAGARE COMUNQUE LE PROVVIGIONI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: MODELLO DI LETTERA DA INVIARE ALL'INCARICANTE VENDITORE QUANDO LA COMPRAVENDITA ABBIA AD OGGETTO CAPANNONI, LOCALI COMMERCIALI O COMUNQUE DI proprietÀ DI SOCIETÀ, PER CHIEDERE INFORMAZIONI QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO CHE LA TRATTATIVA INSTAURATA TRAMITE L'AGENZIA STIA PROSEGUENDO SEGRETAMENTE TRA LE PARTI ED AVVISARE CHE SARANNO COMUNQUE DOVUTE LE PROVVIGIONI IN CASO DI CONCLUSIONE DELL'AFFARE. QUESTO MODELLO OLTRE A COSTITUIRE PROVA DELLA MESSA IN RELAZIONE IN UN EVENTUALE PROCESSO DETERMINA ANCHE UN SIGNIFICATIVO EFFETTO DETERRENTE CONTRO IL RISCHIO DI SCAVALCHI. INVIARE A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO OPPURE A MEZZO PEC.
    € 59,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5887
    Data 24/03/2023
    Downloads: 2
    La Corte di Cassazione torna sul tema della presunzione di condominialità con particolare riferimento al cavedio ed alla prova necessaria per rivendicarne la proprietà esclusiva
    La Corte di Cassazione torna sul tema della presunzione di condominialità con particolare riferimento al cavedio ed alla prova necessaria per rivendicarne la proprietà esclusiva
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5832
    Data 13/01/2023
    Downloads: 2
    Comproprietario che non occupa l'immobile: quali diritti?
    Il comproprietario che non usa l'immobile può esigere dall'altro comproprietario occupante l'indennità di occupazione ed i frutti civili? Come va impostata correttamente in giudizio l'azione per il rilascio dell'immobile?....
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5775
    Data 21/10/2022
    Downloads: 4
    Tracimazione delle acque dal terrazzo di proprietà esclusiva: danni alla facciata condominiale
    Èinsegnamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui, qualora l'uso del lastrico solare o della terrazza a livello non sia comune a tutti i condòmini, dei danni all'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ...
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5705
    Data 15/06/2022
    Downloads: 3
    Nullità del contratto di multiproprietà
    La multiproprietà, secondo l'art. 69 del codice del consumo, così come sostituito dal d.lgs. 79/2011, è un contratto con cui il consumatore acquisisce il diritto di godimento di un'unità immobiliare in uno o più periodi nel corso dell'anno......
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5662
    Data 23/04/2022
    Downloads: 40
    PARERE 936 - SE IL CONTRATTO PRELIMINARE (PROPOSTA DI ACQUISTO) PUÒ ESSERE STIPULATO DAL GENITORE, QUALE ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ SUL MINORE proprietARIO, PRIMA DELL’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE E CONDIZIONANDOLO AL SUO OTTENIMENTO
    Al presente quesito si risponde negativamente.- Ed infatti, secondo unanime dottrina e giurisprudenza, il preliminare di vendita di immobile di proprietà del minore è riconducibile al novero degli atti di straordinaria amministrazione che, in quanto tali, richiedono l’autorizzazione ex art. 320 c.c.- In particolare, è stato evidenziato che “necessitano di autorizzazione ex art. 320 c.c. i contratti preliminari con i quali i genitori assumano, in nome del minore, l’obbligo di porre in essere un atto negoziale eccedente l’ordinaria amministrazione, in particolare quando si tratti di un atto di alienazione (Cfr. Ferri, 83).- Anzi, la Suprema Corte ritiene che tale autorizzazione rappresenti un vero e proprio elemento costitutivo del negozio del negozio dispositivo dell’immobile di proprietà del minore. Ex multis: “L'autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall'art. 320 c. c. per gli atti.........
    € 99,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5654
    Data 08/04/2022
    Downloads: 1
    Sussiste il diritto di abitazione del coniuge superstite sull'immobile del defunto in comproprietà con terzi?
    Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto.......
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5636
    Data 25/03/2022
    Downloads: 1
    Sussiste il diritto di abitazione del coniuge superstite sull'immobile del defunto in comproprietà con terzi?
    Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto...........
    download riservato - non acquistabile
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5617
    Data 15/02/2022
    Downloads: 3
    È indispensabile il consenso del proprietario di un edificio per il passaggio di cavi telefonici?
    Non vi è dubbio che le compagnie telefoniche nel far passare i cavi non siano particolarmente attenti all'esigenze del proprietario privato superando spesso il confine del lecito pur di realizzare opere utili agli utenti ma lesive dei diritti altrui.........
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5577
    Data 07/01/2022
    Downloads: 8
    È VALIDA LA PROPOSTA DI ACQUISTO ACCETTATA DA UN SOGGETTO CHE NON È proprietARIO DELL'IMMOBILE ED IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gennaio 2022.- In questo caso, Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Giudice relatore Dott.ssa Antonia Schiattarella accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: “Infondata è l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito…. la parte attrice ha adito il cd. foro del consumatore, ossia il tribunale della residenza della parte convenuta, pacificamente qualificabile quale consumatore ….La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, numero 19, cod. civ. … si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (cfr. Cassazione n. 14669 del 2013…. Irrilevante pertanto è che nel contratto di mediazione sia stata stabilita la competenza del Tribunale di Napoli. Va infatti detto che “In tema di contratti tra professionista e consumatore, ove le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro di quest'ultimo, come tale da presumersi vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. n. 206 del 2005, e, quindi, nulla in mancanza di esito positivo dell'accertamento della non vessatorietà ai sensi degli artt. 34 e 36 del medesimo d.lgs., qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, nel presupposto (espresso o implicito) della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non era vessatoria e, quindi, provare che vi era stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto. (cfr. Cassazione n. 19061 del 2016). Nel presente giudizio non vi è questa prova”. II principio: “Ugualmente va rigettata l’eccezione di parte convenuta di difetto di legittimazione passiva …Va infatti detto che “Accanto al rapporto di mediazione "tipico" è configurabile un rapporto di mediazione "atipico" a favore di un terzo, che ricorre allorché l'attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo - purché abbia un interesse pure solo morale o affettivo a che altri concluda un affare - può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l'eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l'incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta la attività intermediatrice ha concluso l'affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (cfr. Cassazione n. 17628 del 2002).” III PRINCIPIO: “Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora sia stato concluso - tra le parti messe in relazione dal mediatore - un contratto preliminare, sono indifferenti, ai fini del diritto alla provvigione, le vicende successive che nella specie possano condurre le parti stesse a non concludere il contratto definitivo. ” (cfr Cassazione del 22 marzo 2001 n. 4111). …. Ne consegue che è pertanto del tutto irrilevante che la parti successivamente abbiano deciso di non addivenire alla stipula del contratto definitivo di compravendita e che l’immobile sia stato venduto a terzi”. IV principio: “Al fine di riconoscere il diritto del mediatore alla provvigione l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del contratto; pertanto, anche un contratto preliminare di cosa altrui deve essere considerato atto conclusivo dell'affare, in quanto tale tipo di contratto non è nè nullo nè annullabile, importando solo l'obbligo a carico del venditore di acquistare dal proprietario il bene per trasmetterlo al compratore che ne diventa proprietario nel momento in cui il venditore ne consegue la proprietà”. (cfr. Cassazione del 18/05/2001, n. 6827)”.
    € 49,00
  • anteprima documento
    clicca qui
    Nº 5561
    Data 24/11/2021
    Downloads: 4
    Hanno natura reale le convenzioni tra privati che stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali?
    Cassazione civile, sez. II, 15 Settembre 2021, n. 24940. Pres. Di Virgilio. Est. Dongiacomo. Vincoli di natura reale assimilabili alle servitù - Inosservanza delle pattuizioni - Conseguenza - Demolizione della costruzione in difformità - Accertamento su contenuto reale od obbligatorio della pattuizione - Criteri - Fattispecie Le convenzioni tra privati, con le quali si stabiliscono reciproche limitazioni o vantaggi a favore e a carico delle rispettive proprietà individuali, specie in ordine alle modalità di edificabilità, restringono o ampliano definitivamente i poteri connessi alla proprietà attribuendo a ciascun fondo un corrispondente vantaggio e onere che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema delle servitù. Nell'ipotesi, pertanto, di inosservanza della convenzione limitativa dell'edificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale per chiedere ed ottenere la demolizione dell'opera abusiva, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt. 872 e 873 c.c.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo la quale l'inosservanza del regolamento consortile cui erano vincolate le parti del giudizio, recante limitazioni alle modalità di edificazione, consentiva al proprietario del fondo dominante di agire nei confronti di quello del fondo servente con un'azione di natura reale per ottenere la demolizione dell'opera abusiva ex art. 1079 c.c.). (massima ufficiale)
    download riservato - non acquistabile
  • Nº 5472
    Data 13/05/2021
    Downloads: 33
    MODULO ACCORDO TRA COMproprietARI DI RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO IN MISURA DIVERSA DALLE QUOTE DI proprietA'
    Quando deve essere utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato quando l’immobile appartenga in comproprietà a più soggetti che intendono dividere il corrispettivo in misura diversa rispetto alle quote di comproprietà.-
    € 60,00
  • Nº 5445
    Data 31/03/2021
    Downloads: 2
    IL proprietARIO DEL SINGOLO APPARTAMENTO NON È LEGITTIMATO A RICHIEDERE IL RISARCIMENTO PER I VIZI E DIFETTI ESISTENTI ALLE PARTI CONDOMINIALI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: il proprietario del singolo appartamento non è legittimato a richiedere il risarcimento dei danni sussistenti alle parti condominiali: In punto il giudice ha stabilito testualmente quanto segue: “Quanto poi alle doglianze risarcitorie per i lavori non a regola d’arte relativi all’appartamento di parte attrice, il ctu, alle cui consulenza per congruità e correttezza dei rilievi ci si riporta integralmente, ha in primo luogo escluso dal computo le doglianze inerenti i beni condominiali per i quali non sussiste legittimazione da parte attorea comprendendovi le spese , peraltro sostenute dai condomini, per il cancello e quelle relative ai muri e pareti condominiali”. II PRINCIPIO: La domanda è correttamente formulata nel momento in cui le doglianze siano esattamente indicate senza necessità che il danno sia precisamente determinato. In particolare il giudice ha detto che: “Con riguardo al caso di specie, parte attrice ha esattamente indicato le doglianze inerenti sia gli inadempimenti degli obblighi di parte venditrice sia i danni da infiltrazioni, avendo formulato domanda di riduzione del pagamento del prezzo in ragione degli obblighi inadempiuti in quella sede assunti e di risarcimento dei danni da infiltrazioni, non essendo all’uopo necessario che la quantificazione del danno avvenisse, sussistendo tutti gli estremi perché controparte, come avvenuto, si difendesse in ordine alle doglianze di controparte, dal momento che l’onere di determinazione dell’oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l’attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese”.
    € 49,00
Scroll