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Hai cercato '' provvigione '' ho trovato 395 documenti

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    Nº 6543
    Data 22/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione, ANCHE NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE, DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO, È STATO INTESTATO AL CONIUGE DEL CLIENTE CHE HA VISIONATO L’IMMOBILE ED HA FORMULATO LA PROPOSTA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI FEBBRAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno , seconda sezione nel febbraio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che "A nulla rileva, secondo la giurisprudenza di legittimità, la diversità soggettiva tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipula (nel caso di specie il sig. Paduano Amedeo ha formulato le offerte, rifiutate dalla sig.ra Henlin, mentre esclusivamente la moglie del predetto, sig.ra Cibelli Paola, ha concluso l’atto di vendita dell’immobile), purché vi sia continuità, come nel caso di specie, tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che formalmente conclude l’affare (Cass. 11127/2022). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Sez. 2, n. 6552, 16/03/2018, Rv. 647854 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 8126/2009 e 20549/2004). Per altro verso, la parte che abbia chiesto l'opera del mediatore è tenuta a corrispondere a quest'ultimo il previsto compenso <>. Non a caso l'art. 1755 cod. civ. parla di “affare” e non di “contratto”, stante che il diritto al compenso non è condizionato dalla esatta corrispondenza formale tra il contratto prospettato con l'incarico (nella specie la vendita) e quello attraverso il quale si è reso possibile il regolamento dei privati interessi (nella specie cessione delle quote sociali, che si risolve esclusivamente nella cessione dell'immobile), bensì dal raggiungimento dello scopo economico per la persecuzione del quale la parte aveva dato incarico al mediatore.” (Cass. 16973/2024)”.-
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    Nº 6513
    Data 09/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione, ANCHE NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO NON È STATA ACCETTATA DA TUTTI I PROPRIETARI, I QUALI POI HANNO VENDUTO L'IMMOBILE ALLO STESSO SOGGETTO INDIVIDUATO DALLA DAL MEDIATORE DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Napoli nord, 12° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “E’ stato affermato in giurisprudenza che, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass. 2014 n. 25851; conf. Cass. Sez. II, ord. 16.1.2018 n. 2169).La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Orbene, tanto premesso, nel caso di specie, parte opposta ha assolto l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi del diritto alla provvigione oggetto del contratto di cessione del credito stipulato con la società cedente. Il quadro istruttorio induce a ritenere che i contraenti siano stati messi in contatto grazie all'attività di intermediazione svolta dalla Porzio Immacolata nella citata qualità; non rilevando in alcun modo le circostanze della problematica relativa alla ipoteca iscritta né, tantomeno, il fatto che la proposta di acquisto fosse stata inizialmente sottoscritta da un solo proprietario in comunione, considerata la successiva e definitiva stipula dell’atto di compravendita.
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    Nº 6512
    Data 08/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE SE LE PARTI DOPO ESSERE STATE MESSE IN RELAZIONE AL MEDIATORE, RIPRENDONO LA TRATTATIVA DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO GRAZIE DI AMICI COMUNI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “Invero, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (affermando tale principio, la S.C. ha dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l’immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini così da riaprire le trattative e giungere all’acquisto dell’unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richieste, cfr. Cassazione n.11443/2022). Per quanto qui occupa infatti le parti, venute in contatto solo grazie all’intervento della società attrice, hanno evidentemente agito per estromette la mediatrice dalle trattative. Avendo infatti conoscenti comuni, i venditori hanno atteso la scadenza del mandato per ricontattare gli acquirenti [quando abbiamo dato gli assegni nell’aprile 2015, il sig. G. ci riferì (a me e a mia moglie) che il contratto con l’agenzia era scaduto e anzi, mi mostrò anche la raccomandata con cui lo stesso diceva di non aver più rapporti con l’agenzia T., cfr. interrogatorio formale M. verb. ud. 9.2.2022] tanto è vero che, diversamente da quanto asserito in comparsa di risposta dagli acquirenti (dopo circa tre anni, all’incirca nel settembre del 2017, i sigg. M. e S. vennero ricontattati dal sig. G. il quale li informò che era stata regolarizzata la posizione urbanistica dell’immobile, chiedendo loro se fossero ancora interessati all’acquisto, cfr. foglio 3), le trattative non furono riprese dopo tre anni dalla visita ma subito dopo la scadenza del mandato conferito all’attrice (e forse mai interrotte), come dimostra il pagamento di € 10.000,00 dagli acquirenti ai venditori risalente all’aprile 2015, cioè a soli 5 mesi dalla visita dell’immobile ed esse portarono appunto a concordare un prezzo di vendita del bene inferiore a quello proposto inizialmente agli acquirenti, esattamente come era stato anticipato dal Gr. al G. (il sig. M. Gr. chiamò telefonicamente il sig. G. e gli comunicò che il sig. M. era interessato all’appartamento e voleva fare una proposta ad un prezzo inferiore, cfr. teste L. cit.).
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    Nº 6510
    Data 03/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE SE IL PREZZO VIENE CONCORDATO DOPO CHE HA MESSO RELAZIONI LE PARTI A SEGUITO DI UNA TRATTATIVA PROSEGUITA DAGLI STESSI. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Napoli, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “ La circostanza che le parti si siano accordate solo successivamente sul valore da attribuire all’immobile ai fini della compravendita nulla toglie all’attività di intermediazione espletata da parte attrice. Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l’attività del mediatore sia da riconoscersi come causa effi- ciente per il buon esito dell’affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall’intermediario) all’accordo definitivo, sia dall’attività concretamente svolta dall’agente: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la con- clusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non ri- chiedendosi che tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare sussista un nes- so eziologico diretto ed esclusivo; è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” del- le stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicen- de successive, alla conclusione del contratto. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n. 3438 del 2002; conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004). Pertanto, a nulla rileva che l’atto definitivo sia stato stipulato solo sei mesi dopo la proposta d’acquisto, né che in quell’arco temporale l’agenzia non abbia svolto più alcuna attività, né che le parti abbiano raggiunto l’accordo definitivo in autonomia.
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    Nº 6490
    Data 06/03/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE SE È TRASCORSO MOLTO TEMPO TRA LA MESSA IN RELAZIONE E LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo , innanzi al Tribunale di Latina, seconda sezione civile nel dicembre 2024 - Nel caso di specie, il tribunale di Latina, seconda sezione civile, nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, che: "Devono al riguardo richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia secondo cui ( da ultimo Cass. 8 aprile 2022 n. 11443; Cass. 15 settembre 2022 n. 27185; Cass. 12 marzo 2021 n. 7029; Cass. 3 settembre 2018 n. 21559; Cass. 26 agosto 2019 n. 21712 ), il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Da ultimo si è affermato ( Cass. 2 febbraio 2023 n. 3165) che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la 10conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010). Il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un'attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile . Ne consegue che sussiste il diritto alla provvigione per l’attività espletata da ritenersi che abbia dato causa al contatto tra parte venditrice e parte compratrice che ebbero poi a concludere autonomamente la vendita.
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    Nº 6489
    Data 28/02/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione PATTUITA E NESSUNA RIDUZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN RELAZIONE CONCLUDANO LO STESSO AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFARE SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA provvigione INFERIORE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.
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    Nº 6209
    Data 02/04/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE NEL CASO IN CUI DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA LE PARTI NON STIPULANO L’ATTO DEFINITIVO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA FEBBRAIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - legali associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, dinanzi al TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA in data 27 FEBBRAIO del 2024. È stato confermato, infatti che il diritto alla provvigione, si determina per accettazione della proposta d’acquisto e, nel caso di specie, anche con la consegna della caparra e la dimostrazione dell’avveramento della condizione sospensiva che era stata inserita nella proposta. Una volta avvenuta la conclusione della proposta è del tutto irrilevante che successivamente il venditore si sia reso inadempiente e non sia stato stipulato l’atto definitivo, dovendo lo stesso risarcire i danni all’acquirente, ivi comprese le provvigioni dovute al mediatore.
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    Nº 6087
    Data 08/11/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE NEL CASO IN CUI L’INCARICO GLI SIA STATO CONFERITO DA UN SOGGETTO CHE NON ERA IL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE VENDUTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA LUGLIO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Carmine Esposito, in data 4/7/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: “Il contratto concluso tra lo S. C. Sas ed il D. N.i contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, va qualificato come mediazione e non come mandato. A tal proposito, si osserva che, secondo la giurisprudenza maggioritaria di legittimità, accanto alla mediazione ordinaria, è configurabile una mediazione negoziale cosiddetta atipica, che ricorre allorché l’attività intermediatrice sia svolta in favore di un soggetto diverso da colui il quale ha conferito il relativo incarico, in quanto anche un terzo, purché abbia un interesse pure solo morale o effettivo a che altri concluda un affare, può validamente richiedere al mediatore di svolgere la sua opera, obbligandosi a corrispondere l’eventuale provvigione. In questo caso, colui il quale ha conferito l’incarico di mediazione è obbligato a pagare la provvigione, allorché il terzo in cui favore è stata svolta l’attività intermediatrice ha concluso l’affare, anche se egli sia rimasto ad esso estraneo. (Cass. 17628/2002). II PRINCIPIO: Infatti, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. nn. 25851/14; 28231/05; 3438/02; 9743/94). Nel caso di specie risulta provato documentalmente che l’accordo di mediazione veniva stipulato tra la C. Sas e D. N. A.. Inoltre, agli atti, (produzione di parte appellante) risulta depositata sia la proposta di acquisto che l’accettazione della proposta sottoscritta dal D. N.. Pertanto, risulta dimostrato che egli, pur non essendo proprietario dell’immobile, avesse conferito l’incarico all’agenzia immobiliare. Orbene, poiché il diritto alla provvigione di cui all’ art. 1755 c.c. sorge nel momento della conclusione dell’affare, ovvero tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, ossia quando l’attività del mediatore rappresenti l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, ne deriva il diritto dell’agenzia appellante a ricevere la provvigione, in quanto è risultato provato lo svolgimento dell’attività di intermediazione.
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    Nº 6064
    Data 28/09/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE LADDOVE NON ABBIA PARTECIPATO A TUTTA LA TRATTATIVA, MA ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI CHE POI HANNO AUTONOMAMENTE CONCLUSO L'AFFARE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA GIUGNO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di NOLA, prima sezione civile, in persona del G.O.P dott. Alfredo Granata, in data 30/06/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione anche laddove non abbia partecipato a tutta la trattativa, ma ci si è limitato a mettere in relazione le parti e ad istaurare trattative che sono che sono state poi concluse autonomamente dalle parti: così testualmente: “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”…
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    Nº 5960
    Data 24/06/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE LADDOVE NON ABBIA RICEVUTO INCARICO DALLE PARTI MA LE STESSE ABBIANO SEMPLICEMENTE ACCETTATO LA SUA ATTIVITA' ED ABBIANO CONCLUSO L'AFFARE DA LUI PROPOSTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA MAGGIO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott.ssa Francesca Gomez de Ayala, in data 13/05/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: ‘’Ciò posto e passando al merito, giova in diritto premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata, “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. ord. 869/2018). Ed ancora di recente “In tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (Cass. ord. n. 11443/2022). Neppure, giova soggiungere, è determinante la circostanza che l’incarico di mediazione non sia stato consacrato in un atto scritto e che manchi la prova della pattuizione, tra le parti, della misura della provvigione. Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di mediazione, presupposto essenziale del diritto al compenso non è necessariamente il conferimento espresso dell'incarico, quanto piuttosto la circostanza che il mediatore abbia di fatto svolto un'attività utile per la conclusione dell'affare e che di tale attività le parti fossero consapevoli e da essa abbiano tratto vantaggio” (cfr. Cass. civ. ord. n. 4830/12). Ed ancora “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cass. n. 11656/2018). Inoltre, come pure autorevolmente sostenuto “Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la conclusione di un determinato affare, non postula necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto. Sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore, onde un eventuale successivo suo rifiuto non sarebbe idoneo a rompere il nesso di causalità tra la conclusione dell'affare, effettuata in seguito direttamente tra le parti, e l'opera mediatrice precedentemente esplicata” (Cass. 21737/2010). In altri termini, il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività nota ai contraenti sia stata da loro anche implicitamente accettata’. II PRINCIPIO: è da ritenersi inattendibile la dichiarazione delle parti di essersi avvalse di altri mediatori laddove la stessa parte abbia dichiarato in atto pubblico di non essersi avvalso di nessun mediatore. ‘ Quanto, poi, alla dedotta conclusione dell’affare per il tramite di diversa agenzia immobiliare e, segnatamente, della F. H. I., osserva il Tribunale come la predetta circostanza risulti sconfessata dalle stesse parti convenute, le quali nell’atto pubblico di acquisto (doc. 5 produzione attorea) hanno dichiarato espressamente di non essersi avvalsi dell’opera di mediatori nella compravendita (Art. 3: “... Le parti... dichiarano... che per la presente cessione non si sono avvalsi di alcun mediatore” ). Né, al fine di sminuire il rilievo dell’emergenza documentale appena richiamata, vale opinare che l’atto pubblico non copre di fede privilegiata la verità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti alla presenza del pubblico ufficiale. Infatti, indiscussa la validità del richiamato principio, è comunque difficile sostenere che le parti di una compravendita abbiano dichiarato il falso dinanzi al notaio’
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    Nº 5940
    Data 20/05/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione A SEGUITO DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, ANCHE PERCHE' INFONDATA L’ECCEZIONE DELL’ACQUIRENTE DI NON AVER LETTO IL MODULO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA- APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. ANNARITA DEL REGNO, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Napoli - 12 SEZIONE CIVILE - Giudice ON. dott. Annalisa Speranza, pubbl. il 13/04/2023, ha accolto i seguenti principi: - PRINCIPIO: “Deve allora potersi considerare provato che il G. ebbe a rivolgersi all’agenzia per la ricerca di un immobile da acquistare, che visionò per la prima volta l’immobile oggetto della proposta tramite l’agenzia, che fu messo in relazione con i promissari venditori in virtù dell’operato svolto della esponente, che in conseguenza della detta attività di messa in relazione ha formulato la proposta d’acquisto del 21.09.2016 ed anche che ha avuto conoscenza dell’accettazione della proposta di acquisto, se non altro, a mezzo telefono, e che a seguito di tale telefonata si è recato in agenzia per predisporre l’assegno da consegnare ai promittenti venditori. Tanto premesso in fatto è pacifico in diritto che ai sensi dell’art. 1755 C.c., il diritto alle provvigioni del mediatore sorge al momento della conclusione dell’affare che, per giurisprudenza pacifica, coincide con il momento in cui sorge tra le parti un negozio ad efficacia obbligatoria che vincola le stesse alla conclusione dell’affare ed alla stipula del definitivo od in mancanza al risarcimento dei danni. Orbene, alla luce della documentazione prodotta e della istruttoria espletata, può dirsi certamente validamente concluso il contratto preliminare di compra-vendita dell’immobilie sito in Q. alla via G. D. F. n. .. in conseguenza della accettazione da parte dei promittenti venditori della proposta formulata dal G. e della comunicazione della accettazione al predetto vuoi a mezzo telefono, vuoi a mezzo telegramma. La circostanza che il G. abbia superficialmente firmato “tanti fogli” senza prendere atto di quanto sottoscriveva, non è rilevante essendo ovviamente suo onere accertarsi di quello che andava a firmare e la circostanza poi che lo stesso non conosceva e non aveva neanche richiesto quale fosse l’ammontare della provvigione spettante all’agenzia, accentua ancora una volta l’atteggiamento superficiale dell’opponente, che appare in ogni caso anche poco credibile. Alla luce di quanto suesposto, deve dirsi certamente maturato il diritto dell’agenzia alle provvigioni richieste e pertanto il decreto ingiuntivo va confermato.
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    Nº 5919
    Data 02/05/2023
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    LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA provvigione NON DECORRE DALLA STIPULA DEL CONTRATTO PRELIMINARE, MA DALLA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA – APRILE 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - Giudice, dott. Antonio Tufano, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: la prescrizione del diritto alla provvigione non decorre dalla stipula del contratto preliminare, quando questo non sia stato trascritto sia stato comunque conosciuto, ma dalla stipula dell’atto definitivo di compravendita.- - II PRINCIPIO: il diritto del mediatore alle provvigioni ricorre tutte le volte che si possa ritenere che l’attività del mediatore costituisca fattore determinante che ha contribuito alla conclusione dell’affare - III PRINCIPIO: il diritto del mediatore alla provvigione non è escluso dalla circostanza che le parti si siano rivolte successivamente ad un altro mediatore, laddove l’intervento del primo mediatore risulti comunque tra i fattori che hanno determinato la conclusione dell’affare.-
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    Nº 5877
    Data 23/03/2023
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    IL PRIMO MEDIATORE HA DIRITTO ALL’INTERA provvigione LADDOVE L’INTERVENTO DEL SECONDO MEDIATORE SIA STATO DEL TUTTO IRRILEVANTE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA MARZO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA - II SEZIONE CIVILE, Giudice Onorario di Pace (dr.ssa Silvia Pirone) - I PRINCIPIO : Il primo mediatore ha diritto all’intera provvigione laddove l’intervento del secondo mediatore sia stato del tutto irrilevante: testualmente “Ora, nel caso di specie, da un lato, dall’istruttoria in atti si rinviene una piena corrispondenza tra l’attività di intermediazione posta in essere dall’attrice e l’atto notarile di vendita, mentre, dall’altro, non vi è idonea prova che C. E. abbia svolto un’attività tale da “recidere” il nesso causale tra la mediazione indubbiamente posta in essere dalla S. M. e la conclusione dell’affare. Ed invero, la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio nulla ha dimostrato in merito all’asserito contributo causale fornito dal C. al fine della conclusione del contratto di compravendita oggetto di causa, atteso che le dichiarazioni rese dai testi appaiono nel loro complesso lacunose ed irrilevanti a tale fine. Può dunque ritenersi provato che il contratto di compravendita dell’immobile sito in P. di S. (così come meglio descritto in atti), stipulato il …… si sia concluso grazie alla attività di intermediazione immobiliare dello S. M.” II PRINCIPIO: la prescrizione del diritto del mediatore alle provvigioni decorre dal momento in cui abbia avuto conoscenza della conclusione dell’affare. “L’art. 2950 c.c. stabilisce che il diritto del mediatore al pagamento della provvigione “si prescrive in un anno”. Sul punto, la giurisprudenza ha confermato, a più riprese, che la prescrizione annuale del diritto del mediatore al pagamento della provvigione abbia come dies a quo il momento della conclusione dell’affare; più precisamente, da quando il mediatore ha avuto l’effettiva notizia della vendita, in quanto è da tale momento che il diritto può essere fatto valere. Nel caso in esame, va rilevato che l’unico momento in cui parte attrice ha avuto effettiva contezza della conclusione dell’affare è quello della conclusione del contratto di compravendita, avvenuta il ……, che costituisce dunque il dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione. Pertanto, a fronte della comunicazione inviata dall’attrice in data ……., atto interruttivo della eccepita prescrizione, la suddetta eccezione va rigettata.”
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    Nº 5857
    Data 11/02/2023
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    Agente immobiliare: la messa in relazione del potenziale compratore con il venditore è sufficiente per avere diritto alla provvigione?
    Come stabilisce l'art. 1755 c.c., il diritto dell'agente immobiliare alla provvigione sorge solo se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, cioè se sussiste un nesso tra l'attività mediatoria e il risultato finale..
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    Nº 5785
    Data 17/11/2022
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE LADDOVE LA PROPOSTA ABBIA AD OGGETTO UN IMMOBILE DOTATO DI VERANDA ABUSIVA, PURCHE' ABBIA CORRETTAMENTE AVVISATO GLI ACQUIRENTI DI TALE IRREGOLARITÀ MEDIANTE ALLEGAZIONE DI SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna CARBONE, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI SALERNO Il GO Avv. Barbara Iorio. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: la società attrice avendo messo in relazione le parti interessate l’una alla vendita l’altra all’acquisto dell’immobile, avendo favorito l’incontro delle volontà, avendo promosso e portato a favorevole conclusione la riuscita dell’affare che ognuna delle parti si proponeva di conseguire, aveva portato a termine il compito per cui gli era stato conferito l’incarico e aveva maturato a pieno titolo il diritto ad ottenere la provvigione spettante come da accordi sottoscritti con entrambe le parti. II PRINCIPIO: La Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 Codice Civile, che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno. III PRINCIPIO: Infatti è principio noto che “Intanto sussiste la responsabilità del mediatore ai sensi dell'art. 1759 c.c., per avere omesso di comunicare alle parti "le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare", in quanto da un lato, si tratti di circostanze tali da influire sulla conclusione dell'affare, dall'altro, si dimostri dalla parte interessata che a causa delle denunziate omissioni ha subito un pregiudizio ovvero ha concluso il contratto a condizioni diverse, rispetto a quelle auspicate (Cass. Civ. 7 agosto 2002, n. 11911)”- Orbene, nella vicenda de qua è bene evidente che la convenuta era stata resa edotta sin dall’inizio delle trattative di quanto conosciuto dall’agenzia, circostanza che non ha influito affatto sulla sua volontà di acquistare il suddetto bene.- Ciò esclude che quanto lamentato da controparte possa assurgere ad elemento che l’avrebbe indotto a concludere a condizioni diverse o a non concludere affatto, circostanza che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’art. 1759 c. c.- IV PRINCIPIO: A tanto aggiungasi che grava sul contraente un obbligo di diligenza che gli impone di svolgere gli opportuni accertamenti necessari a contrarre, per cui non si tollera affatto l’atteggiamento di chi pretende di annullare gli impegni assunti opponendo la mancata conoscenza di circostanze che avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza.-
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    Nº 5752
    Data 21/09/2022
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    Mediazione immobiliare e conclusione dell’affare. Quando scatta il diritto alla provvigione?
    La Corte di Cassazione ha fissato il principio secondo cui la provvigione spetta al mediatore quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche ......
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  • Nº 5683
    Data 21/05/2022
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    MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE DI RINUNZIA ALLA provvigione GIÀ DOVUTA IN CASO DI INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO ACQUIRENTE
    Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato quando il mediatore, dopo aver già conseguito il diritto alle provvigioni a seguito della conclusione di un affare, decide di rinunziare alla provvigione ove abbia individuare un nuovo acquirente in relazione al nuovo incarico, con l’intesa che ove il nuovo acquirente non si individuato il venditore sarà in ogni caso tenuto a corrispondere la provvigione già dovuta.-
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  • Nº 5547
    Data 12/11/2021
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    “SE LA LEGGE CONSENTISSE DI AVVALERSI DI UN’AGENZIA IMMOBILIARE E POI CONCLUDERE IL CONTRATTO SENZA PAGARE LA provvigione O FORMALMENTE UTILIZZANDO ALTRO INTERMEDIARIO, NESSUNO PIÙ FAREBBE L’AGENTE IMMOBILIARE”. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA LEGALI ASSOCIATI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Benevento nel novembre 2021.- In questo caso, Il Tribunale di Benevento – Giudice relatore Dott. Flavio Cusani, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato il seguente principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se si è limitato a far visionale l’immobile. Più precisamente la Corte nel condividere tale concettualità ha dettato il seguente testuale principio: “Se la legge consentisse di avvalersi di un’agenzia immobiliare e poi concludere il contratto senza pagare la provvigione o formalmente utilizzando altro intermediario, nessuno più farebbe l’agente immobiliare
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  • Nº 5515
    Data 08/09/2021
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    Il mediatore ha diritto alla provvigione anche se dopo la accettazione della proposta d’acquisto, le parti non stipulano l’atto pubblico SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – CORTE DI APPELLO DI SALERNO 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la Corte di Appello di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Marino Pelosi, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: La proposta di acquisto avanzata dal D. B., successivamente accettata, contiene tutti gli elementi essenziali per la qualificazione di contratto preliminare quali il consenso delle parti che abbiano la capacità di agire, la forma scritta, la esatta determinazione del bene immobile, con indicazione dell’indirizzo, delle caratteristiche dell’immobile che si vorrà trasferire, prezzo della vendita e data dell’atto notarile da stipulare (entro e non oltre il 31.12.2001). Relativamente al diritto della provvigione del mediatore va ricordato che lo stesso sorge con la conclusione dell’affare, quest’ultimo da intendersi quale operazione economica e fonte di un rapporto obbligatorio tra le parti (Cass. 8676/2009); l’affare deve pertanto ritenersi concluso con l’accettazione del 16.9.2000 da parte di I. F. della proposta di acquisto del sig. D. B. a nulla rilevando a tali fini il comportamento successivamente tenuto dal promissario acquirente e la domanda di garanzia spiegata nei confronti di quest’ultimo deve essere rigettata. Ben invero la Suprema Corte ha valutato sufficiente a far sorgere il diritto al compenso nella mediazione la stipulazione di un contratto preliminare, se validamente concluso e rivestito dei requisiti di legge, come accertato in questo caso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto, secondo l’interpretazione dell’articolo 1755 c.c., che per poter usufruire del diritto alla provvigione del mediatore debba concretizzarsi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia il diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno (Cass. Civ. sentenza 7400/92; sentenza 24399/15). II PRINCIPIO: nella ipotesi di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all'eredità bensì all'erede, che sia tale per effetto di accettazione, espressa o tacita, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l'acquisto di tale qualità….Ne consegue che la parte che procede alla riassunzione ha l'onere di individuare i chiamati all'eredità rispetto ai quali sussistono le condizioni legittimanti l'accettazione dell'eredità, mentre questi ultimi, laddove abbiano ricevuto ed accettato la notifica dell'atto di riassunzione nella veste considerata, che di certo non attribuisce per ciò solo anche la qualità di erede, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'assunzione effettiva della qualità di erede ed il conseguente difetto della legittimazione ad causam, e di provare la condizione di fatto idonea ad escludere l'effettiva coincidenza tra la posizione che ha giustificato in astratto la riassunzione nei loro confronti e quella di erede.-
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  • Nº 5493
    Data 02/07/2021
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    In caso di intervento di più mediatori, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto ad una percentuale diversa da calcolare sulla propria provvigione. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SALERNO APRILE 2021
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Ietto, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, bastando che abbia l’svolto tutta l’attività di promozione dell’affare, individuato i soggetti interessati alla conclusione, che li abbia messi in relazione con l’affare, avviato le trattative, risultando il tutto indifferente che l’affare sia stato concluso successivamente, anche con l’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata “ (così Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018; conformi Cass.civ., sez.III, 20.12.2005, n.28231, e Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851)”. II PRINCIPIO: L’intervento di un secondo mediatore non è di per sé circostanza sufficiente ad escludere la rilevanza causale dell’intervento del primo mediatore e quindi non è sufficiente, di per se, a compromettere il suo diritto a percepire almeno parte delle provvigioni, in mancanza della prova di un evento o di un fatto che dimostri che le nuove trattative non sono in alcun modo collegate a quelle precedenti. In particolare il giudice ha testualmente sancito che ” l’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare, né risultano parziali variazioni oggettive e/o soggettive (come si è detto, anche il prezzo è il medesimo già indicato nella antecedente proposta indirizzata tramite il primo mediatore, n.d.r.) che, peraltro, in ogni caso, non avrebbero inciso sull’identità dello stesso affare (vedi, in proposito, anche la già citata Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018). Senza tralasciare che le convenute non hanno provato un elemento peculiare ed ulteriore che abbia potuto, per l’appunto, interrompere il già rimarcato nesso eziologico diretto esistente tra l’attività di intermediazione che è stata svolta – attraverso il concordato ausilio di tutta la rete “ omissis “ ed, in special modo, della “omissis “ – dalla “omissis “, e l’atto notarile di compravendita del 27.5.2008. In particolare, né la S., né la M., né tanto meno la terza chiamata, hanno dimostrato che la ripresa delle trattative tra la stessa S. ed il R. all’indomani della seconda proposta del 6.9.2007 e, più precisamente, attraverso la terza proposta del 15.5.2008, sia intervenuta per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore (vedi, in proposito, Cass.civ., sez.III, 15.5.2001, n.6703; conformi Cass.civ., sez.III, 2.8.2001, n.10606 e Cass.civ., sez.III, 17.5.2002, n.7253)”. III PRINCIPIO: In caso di intervento di più mediatori nella conclusione di un affare, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto a percepire una percentuale della propria provvigione, proporzionale alla rilevanza del suo intervento nella conclusione dell’affare. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: ““ l'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata … all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti “ (cfr. Cass.civ, SS.UU., 8.10.1974, n.2657)”: IV PRINCIPIO: qualora nell’incarico di mediazione sia pattuito che il mediatore avrà diritto all’intera provvigione laddove l’incaricante abbia a concludere l’affare con qualcuno dei soggetti segnalati da agenzia, anche dopo la scadenza dell’incarico, non trova applicazione il disposto dell’articolo 1758 C.c., per cui l’agenzia avrà diritto all’intera provvigione, anche qualora l’affare si conclude successivamente anche grazie all’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “questa stessa clausola non rientra tra quelle previste dall’art.1469 bis c.c. e oggi trasfuse negli artt.33 e ss. del d.l.vo n. 206/’05 (il cosiddetto codice del consumo), né può essere assimilata ad esse, e ciò considerato pure che il suddetto art.6 – contemplando la possibilità di richiedere l’intero importo della provvigione pattuita alla parte che, violando gli impegni assunti, abbia, poi, venduto gli immobili ad una persona segnalata dal mediatore – è palesemente finalizzato a tutelare il mediatore medesimo da eventuali accordi o comportamenti dei contraenti mediati tesi ad escludere fraudolentemente, e comunque in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, il diritto al compenso del più volte citato mediatore per l’attività da lui svolta ed eziologicamente rilevante nella conclusione dell’affare (vedi, in tal senso, pure Trib. Bari, sez.II, 10.5.2010). Di qui il riconoscimento alla “ S. B. 2 S.r.l. “ non del mero 70% della provvigione concordata, ma della stessa provvigione concordata nella sua interezza e, dunque, pari ad € 8.640,00, I.V.A. compresa. V PRINCIPIO: Le provvigioni e gli altri patti contenuti nell’incarico di mediazione ricadono non solo sul soggetto che lo abbia sottoscritto, ma anche sugli altri venditori, avendo gli stessi comunque usufruito dell’attività del mediatore. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Tale importo – visto che l’attività di mediazione, per quanto formalmente attribuita dalla sola S. G., ha avuto ad oggetto i cespiti nella loro totalità - deve essere posto, in via solidale, a carico di entrambe le comproprietarie dei cespiti medesimi e, quindi, anche di M. S., e ciò in ragione delle seguenti argomentazioni: 1) “ ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene “ (cfr. Cass.civ., sez.II, ordinanza n.11656 del 14.5.2018; conforme Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851); 2) “ nel contratto di mediazione, i soggetti tenuti al pagamento della provvigione vanno individuati in quelli che hanno partecipato all'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 27.7.1995, n.8187)”. VI PRINCIPIO: nelle obbligazioni di valuta il creditore ha diritto al risarcimento dei danni tutte le volte in cui durante il periodo di mora messaggio medio di rendimento netto dei titoli di stato sia superiore al saggio interessi . In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Quanto, poi, alla ugualmente sollecitata rivalutazione monetaria, ossia al risarcimento del maggior danno ex art.1224 co.2° c.c., quest’ultimo – anche alla luce di un autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità – in ipotesi di “ ritardato adempimento di una obbligazione di valuta … può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali “, e “ spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta “ (cfr. Cass.civ., SS.UU., 16.7. 2008, n.19499; conformi Cass.civ., sez.L., 24.2.2009, n.4402; Cass.civ., sez.V, 31.7. 2009, n.17813; Cass.civ., sez.III, 28.9.2009, n.20753; Cass.civ., sez.II, 24.5.2010, n. 12609)”.
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    Nº 5481
    Data 18/06/2021
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    provvigione all'agenzia immobiliare, novità dalla Cassazione
    La Cassazione si è espressa in tema di provvigione all'agenzia immobiliare. Secondo quanto precisato, il diritto al pagamento matura anche se non è stato conferito un incarico. Con la sentenza n. 7029, la seconda sezione civile della Cassazione ha chiarito che il diritto dell'agente immobiliare al pagamento della provvigione matura anche nel caso in cui non gli sia stato conferito .......
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  • Nº 5392
    Data 19/12/2020
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    RICONOSCIUTO L'OBBLIGO DI PAGARE LA provvigione NON SOLO A CARICO DI COLUI CHE HA SOTTOSCRITTO LA PROPOSTA DI ACQUISTO NON ACCETTATA MA DI TUTTI COLORO CHE POI SI SONO INTESTATI L'IMMOBILE ACQUISTATO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso la corte d'appello di Napoli, Accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha completamente riformato la sentenza impugnata emessa dal tribunale di Napoli, dettando i seguenti principi: Affinché esista un rapporto di mediazione non occorre un formale incarico, anche verbale, ma basta semplicemente avere accettato, senza opposizioni, l'attività del mediatore; Se il diritto del mediatore alla provvigione è ammissibile laddove questi si sia limitato a mettere in relazione le parti con l'affare, mediante la cosiddetta visita sull'immobile, è assolutamente indiscutibile nel momento in cui abbia anche avviato le trattative mediante il ritiro di una proposta di acquisto, per quanto non accettata; Il diritto alle provvigioni sussiste non solo in confronto al soggetto che abbia formulato la proposta di acquisto, ma anche in confronto a tutti coloro che alla fine si sono intestati l'immobile quali acquirenti, in quanto anche questi si sono avvantaggiati dell'attività del mediatore, per cui l'interruzione della prescrizione operata in confronto a questi ultimi riverbera i suoi effetti anche in confronto al primo trattandosi di condebitori solidali.-
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  • Nº 5390
    Data 07/12/2020
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    RICONOSCIUTO IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA provvigione NEL CASO IN CUI L’INCARICO SIA STATO CONFERITO DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL PROPRIETARIO-SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA DICEMBRE 2020
    Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio daragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di napoli, accogliendo la tesi difensiva proposta dallo studio daragona-legali associati ha riconosciuto diritto di ottenere la provvigione nel caso in cui l’incarico sia stato conferito da un soggetto diverso dal proprietario. In particolare il tribunale ha ritenuto che la provvigione deve essere pagata dall’incaricante, il quale poi ha diritto di rivalsa in confronto alla proprietaria. Ha spiegato, inoltre, che per giurisprudenza costante, affinché sia insorto il diritto alle provvigioni, non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, sottolineando che nel caso di specie la messa relazione era comprovata dalla scheda di visita sottoscritta dall’acquirente. Il Tribunale, inoltre, ha sottolineato che l’eccezione del convenuto di non essere a conoscenza che l’acquirente era stata messa in relazione dall’agenzia è smentita dalla firma da questi apposta per rifiuto, sotto una proposta di acquisto proveniente proprio dall’acquirente. Ha escluso, inoltre, che possa avere rilevanza l’eccezione dell’acquirente di non essere stati avvisati dell’esistenza della procedura esecutiva, atteso che risulta documentalmente comprovata la circostanza che l’agenzia ha avvisato del condono ed di una ipoteca e che i testi più affidabili avevano confermato che tale informazione invece era stata resa.-
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    Nº 5193
    Data 23/01/2020
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    IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA provvigione
    Quando il mediatore ha diritto alla provvigione, cosa si intende per conclusione dell'affare e quando la provvigione viene meno, con giurisprudenza
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    Nº 5155
    Data 22/11/2019
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    SENTENZA CASSAZIONE N. 27482/2019: NON HA DIRITTO ALLA provvigione L'AGENZIA CHE NON HA COMUNICATO ALL'ACQUIRENTE CHE SULL'IMMOBILE E' ISCRITTA UNA IPOTECA.
    La Cassazione con ordinanza n. 27482/2019 ha sancito che il mediatore è tenuto ad effettuare le visure ipotecarie in ogni caso ed anche a prescindere da un espresso incarico professionale.- Secondo la Suprema Corte infatti l'effettuazione delle visure ipotecarie rientra nell'ambito della diligenza che è richiesta al mediatore per lo svolgimento della sua attività.- Nel caso di specie poichè l'acquirente aveva scoperto dopo l'accettazione della proposta di acquisto che l'immobile era gravato da una ipoteca e per questo motivo si era rifiutato di sottoscrivere la relativa scrittura integrativa è stato escluso che fosse tenuto al pagamento della relativa provvigione.-
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    Nº 620
    Data 13/04/2018
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    La provvigione è dovuta anche se l’affare è concluso da persone diverse?
    A norma dell'art. 1755 cod. civ., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Nel caso in cui l'affare sia concluso tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, è ugualmente dovuta la provvigione in favore del mediatore? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con la sentenza 16 marzo 2018, n. 6552.
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  • Nº 552
    Data 06/09/2017
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    RICONOSCIUTO DIRITTO ALLA provvigione NELL’IPOTESI IN CUI IL MEDIATORE SI SIA LIMITATO A FAR VISIONARE IL PROGETTO DELL’IMMOBILE DA COSTRUIRE, RISULTANDO DEL TUTTO IRRILEVANTE CHE PER I NUOVI IMMOBILI NON SIANO STATI NEPPURE OTTENUTI I RELATIVI PERMESSI.-
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - TRIBUNALE DI NOLA - SENTENZA DEL 20/07/2017.- Il Tribunale di Nola, con la Sentenza in esame, ha ribadito un principio fondamentale a tenor del quale, “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Ne consegue che la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell’indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (nella specie, il diritto alla provvigione è stato riconosciuto al mediatore che aveva fissato un appuntamento presso il cantiere della società alienante, aveva fatto visionare al futuro acquirente l’intero complesso edilizio oggetto della trattativa ed aveva mostrato una delle unità immobiliari di cui il complesso stesso si componeva, senza attribuire rilievo ostativo all’intervallo di circa sette mesi intercorso tra tale attività e la conclusione del contratto)” (Cass. n. 3438/2002; 23438/2004; 28231/2005 25851/2014).- Difatti è stato provato in corso di causa, che parte acquirente e parte venditrice, a seguito della messa in relazione operata dalla società di intermediazione immobiliare, abbiano stipulato prima un contratto preliminare e poi un atto pubblico di vendita; Tali atti sono da considerarsi frutto della prestazione del mediatore, riguardando lo stesso bene e lo stesso negozio giuridico proposti dal mediatore, a nulla rilevando che la villetta non sia stata poi realizzata in modo perfettamente conforme al progetto.-
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  • Nº 546
    Data 01/08/2017
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    RICONOSCIUTO DIRITTO DEL MEDIATORE ALLA provvigione ANCHE NELL’ IPOTESI IN CUI L’AGENZIA NON ABBIA RIFERITO L’ESISTENZA DI UN DIRITTO DI SUPERFICIE.-
    TRIBUNALE DI BENEVENTO- SENTENZA DEL 22/07/2017 .- Il Tribunale di Benevento, con la Sentenza in esame, ha statuito un principio fondamentale a tenor del quale il diritto del mediatore alla provvigione non si prescrive, se quest’ultimo non è venuto a conoscenza della conclusione dell’affare “ il termine di prescrizione annuale non decorre in ipotesi di ignoranza, da parte del mediatore, dell’avvenuta conclusione dell’affare, ove detta ignoranza sia attribuibile al dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione dovuta (Cass. – Sezione III Civile- Sent. del 21/11/2011, n. 24444).- Inoltre, il Giudicante adito, si è pronunciato circa la validità di una clausola che riconosca il diritto alle provvigioni ma preveda che dopo l’acconto il saldo sarà dovuto al verificarsi di un diverso evento (vendita degli immobili a costruire o revoca degli incarichi).- La Sentenza in commento, soffermandosi su un ulteriore profilo, ha stabilito che la pattuizione di una provvigione più alta di quella normalmente praticata non determina, in mancanza di patto apposito, l’obbligo da parte del mediatore di ulteriori indagini di quelle normalmente dovute (“Le agenzie immobiliari hanno solo il compito di mettere in contatto due parti contrattuali, non hanno l’obbligo di effettuare consulenza tecnico giuridica e non devono effettuare ricerche ipotecarie o presso le conservatorie dei registi immobiliari” Cass. Civ. Sez. II, del 6 novembre 2012, n. 19075) e pertanto non sussiste alcuna responsabilità ascrivibile al mediatore per non aver riferito all’acquirente costruttore l’esistenza di un diritto di superficie a favore di terzi.-
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  • Nº 454
    Data 08/09/2016
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE SE L' ACQUIRENTE INTESTA L'IMMOBILE ALLA FIGLIA O AD ALTRO PARENTE.
    SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE - 20 AGOSTO 2016.- Nel caso di specie l'agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d'Aragona, aveva citato in giudizio parte venditrice per sentirla condannare al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti, per l'attività di intermediazione immobiliare prestata nei suoi confronti.- Con la sentenza in commento, Il Giudice adito, chiamato a decidere, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d'Aragona, ha riaffermato il principio secondo cui:la condizione perchè sorga il diritto alla provvigione � l'dentità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscono altri a sè nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione� (Cass. Sent. n. 20549 del 2004).- Pertanto il Giudice, stante la copiosa attività istruttoria raccolta dallo Studio d'Aragona, ha considerato irrilevanti le eccezioni formulate dalla controparte e l'ha condannata a corrispondere le provvigioni come richieste, aumentate dagli interessi nelle more maturati, oltre al pagamento delle spese legali.-
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    Nº 3818
    Data 26/04/2010
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    Mediazione: se il diritto alla provvigione consegue anche alla sottoscrizione di un contratto preliminare.-
    provvigione - conclusione dell'affare - nozione - modificazione giuridica - preliminare - esecuzione specifica
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    Nº 1317
    Data 30/11/2005
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    SE LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO LEGITTIMI IL MEDIATORE AD OTTENERE LA provvigione PATTUITA.
    Oggetto: Cassazione civile, sezione III, 21 luglio 2004, n. 13590. La sottoscrizione di una proposta irrevocabile di acquisto realizza gli estremi dell'affare idoneo a far maturare il diritto alla provvigione in quanto...........
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    Nº 6267
    Data 06/06/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE NEL CASO IN CUI HA RICEVUTO INCARICO DA PERSONA DIVERSA DAL PROPRIETARIO E L’IMMOBILE SIA STATO POI INTESTATO AI FIGLI DEL SOGGETTO CHE AVEVA FORMULATO LA PROPOSTA IN QUANTO SI TRATTA COMUNQUE DI SOGGETTI ASSAI PROSSIMI A QUELLI MESSI IN RELAZIONE DAL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Tribunale di Napoli - XI sezione civile, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "Sussiste la legittimazione delle parti in quanto l’incarico di mediazione, con conseguente obbligo di retribuirlo, può essere conferito anche da soggetti diversi dai futuri stipulanti i quali, nella specie, sono i reali gestori dell’affare in quanto genitori dei contraenti. La circostanza che il mandato sia stato conferito a termine e le trattative per l’acquisto siano state condotte dopo la scadenza del medesimo è irrilevante. L’apposizione di un termine, infatti, serve a tutelare il cliente limitando il diritto di esclusiva spettante al mediatore ma il mandato senza rappresentanza è un contratto a forma libera che può ben essere rinnovato tacitamente, come le parti hanno fatto valendosi dell’operato del mediatore. I convenuti, infine, non hanno provato (e nemmeno dedotto), come sarebbe stato loro onere, altre circostanze che avrebbero potuto elidere l’efficacia causale dell’operato del mediatore. La vendita, infatti, è avvenuta nell’immediatezza dell’operato dell’agenzia (tre mesi dopo la proposta iniziale), quasi allo stesso prezzo e tra soggetti strettamente legati a coloro che hanno condotto le trattative (i figli di Abbate Luigi e quelli di Cirelli Mario).La domanda, pertanto, va accolta”-
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    Nº 6094
    Data 14/11/2023
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    NON SI PUO' FRODARE IL MEDIATORE: LA provvigione E' DOVUTA ANCHE SE L'AFFARE E' CONCLUSO IN FORMA DIVERSA
    La Cassazione interviene sul problema dell'identità dell'affare intermediato e quello effettivamente concluso.
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    Nº 5928
    Data 16/05/2023
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    Non si può frodare il mediatore: la provvigione è dovuta anche se l'affare è concluso in forma diversa
    La Cassazione interviene sul problema dell'identità dell'affare intermediato e quello effettivamente concluso.
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    Nº 5870
    Data 21/02/2023
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    Mediatori, per la provvigione conta chiudere l'affare
    Non è sufficiente che l’agente immobiliare abbia messo in relazione tra di loro le parti della compravendita. Occorre anche che l’intervento abbia avuto un’efficienza causale. I chiarimenti degli Ermellini sul momento in cui si matura il diritto al pagamento...
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    Nº 5695
    Data 30/05/2022
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    Mediatore, collaboratori e provvigione
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  • Nº 5682
    Data 20/05/2022
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    MODULO COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE AL VENDITORE CON LA QUALE SI RICONOSCE LA SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DI PAGARE LA provvigione FINO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN NUOVO ACQUIRENTE
    Quanto deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che il mediatore dopo aver concluso l’affare e la vendita dell’immobile ed aver conseguito il diritto alle provvigioni, intende riconoscere al venditore la sospensione dell’obbligo di corrispondere le provvigioni già maturate fino all’individuazione di nuovo acquirente con l’intesa che, chiaramente, ove il nuovo acquirente non sia individuato saranno comunque dovute
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  • Nº 5589
    Data 24/01/2022
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA provvigione ANCHE SE LA PROPOSTA E' CONDIZIONATA, QUANDO NON SIA STATO CONDIZIONATO ANCHE L’INCARICO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi alla Corte di appello di Napoli gennaio 2022.- In questo caso, la Corte di Appello di Napoli – Il Consigliere relatore Dr. Massimiliano Sacchi - Il Presidente dr. Alessandro Cocchiara - accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato i seguenti principi: I° principio: la condizione sospensiva apposta alla proposta riguarda esclusivamente la proposta stessa e non essendo stata apposta all’incarico, resta escluso che il mediatore non abbia diritto alle provvigioni per effetto del mancato verificarsi della condizione: “La Corte osserva in contrario che la pattuizione, “salvo accettazione mutuo Kiron”, contenuta nelle proposte in esame, debba intendersi riferita al solo impegno assunto dal proponente acquirente nei confronti dei promittenti venditori e non, anche, invece, al rapporto intercorrente tra il Sammartino e l’agente immobiliare”
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  • Nº 5531
    Data 15/10/2021
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    MODULO ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA VIOLAZIONE ESCLUSIVA CON DIRITTO ALLA provvigione IN CASO DI CONCLUSIONE DELL’AFFARE CON UNO DEI CLIENTI DELL’AGENZIA
    Quando Deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si raggiunga Un accordo per il pagamento dei danni da parte di un cliente che ha violato l’esclusiva. La transazione prevede che il cliente sarà tenuto comunque a corrispondere la differenza fino alle provvigioni pattuite qualora dopo la transazione risulti che ha venduto ad uno dei soggetti presentati e messi relazione dall’agenzia.-
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