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    Nº 6512
    Data 08/04/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE LE PARTI DOPO ESSERE STATE MESSE IN relazione AL MEDIATORE, RIPRENDONO LA TRATTATIVA DOPO LA SCADENZA DELL'INCARICO GRAZIE DI AMICI COMUNI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2025.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno, 2° sezione civile nel gennaio 2025 - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno, condividendo le argomentazioni sostenute dallo studio d’Aragona, ha confermato, infatti, che. “Invero, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso (affermando tale principio, la S.C. ha dato rilievo causale all'intervento del mediatore che aveva posto in relazione i contraenti e fatto visitare l’immobile agli interessati i quali, dopo alcuni mesi dalla visita ed una volta rifiutata un prima offerta di acquisto, avevano collocato dei bigliettini nelle cassette postali di tutti i condomini così da riaprire le trattative e giungere all’acquisto dell’unità immobiliare, sia pure per un prezzo inferiore a quello inizialmente richieste, cfr. Cassazione n.11443/2022). Per quanto qui occupa infatti le parti, venute in contatto solo grazie all’intervento della società attrice, hanno evidentemente agito per estromette la mediatrice dalle trattative. Avendo infatti conoscenti comuni, i venditori hanno atteso la scadenza del mandato per ricontattare gli acquirenti [quando abbiamo dato gli assegni nell’aprile 2015, il sig. G. ci riferì (a me e a mia moglie) che il contratto con l’agenzia era scaduto e anzi, mi mostrò anche la raccomandata con cui lo stesso diceva di non aver più rapporti con l’agenzia T., cfr. interrogatorio formale M. verb. ud. 9.2.2022] tanto è vero che, diversamente da quanto asserito in comparsa di risposta dagli acquirenti (dopo circa tre anni, all’incirca nel settembre del 2017, i sigg. M. e S. vennero ricontattati dal sig. G. il quale li informò che era stata regolarizzata la posizione urbanistica dell’immobile, chiedendo loro se fossero ancora interessati all’acquisto, cfr. foglio 3), le trattative non furono riprese dopo tre anni dalla visita ma subito dopo la scadenza del mandato conferito all’attrice (e forse mai interrotte), come dimostra il pagamento di € 10.000,00 dagli acquirenti ai venditori risalente all’aprile 2015, cioè a soli 5 mesi dalla visita dell’immobile ed esse portarono appunto a concordare un prezzo di vendita del bene inferiore a quello proposto inizialmente agli acquirenti, esattamente come era stato anticipato dal Gr. al G. (il sig. M. Gr. chiamò telefonicamente il sig. G. e gli comunicò che il sig. M. era interessato all’appartamento e voleva fare una proposta ad un prezzo inferiore, cfr. teste L. cit.).
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    Nº 6490
    Data 06/03/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE SE È TRASCORSO MOLTO TEMPO TRA LA MESSA IN relazione E LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Serena Leo , innanzi al Tribunale di Latina, seconda sezione civile nel dicembre 2024 - Nel caso di specie, il tribunale di Latina, seconda sezione civile, nel dicembre 2024, ha confermato, infatti, che: "Devono al riguardo richiamarsi i principi giurisprudenziali in materia secondo cui ( da ultimo Cass. 8 aprile 2022 n. 11443; Cass. 15 settembre 2022 n. 27185; Cass. 12 marzo 2021 n. 7029; Cass. 3 settembre 2018 n. 21559; Cass. 26 agosto 2019 n. 21712 ), il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in effetti, tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che, tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la "messa in relazione" delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto. Da ultimo si è affermato ( Cass. 2 febbraio 2023 n. 3165) che al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità. La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata. D'altra parte, ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. n. 11656 del 2018; Cass. n. 25851 del 2014). Il rapporto di mediazione, inteso come interposizione neutrale tra due o più persone per agevolare la 10conclusione di un determinato affare, non postula, infatti, necessariamente un preventivo accordo delle parti sulla persona del mediatore, ma è configurabile pure in relazione ad una materiale attività intermediatrice che i contraenti accettano anche soltanto tacitamente, utilizzandone i risultati ai fini della stipula del contratto: sicché, ove il rapporto di mediazione sia sorto per incarico di una delle parti, ma abbia avuto poi l'acquiescenza dell'altra, quest'ultima resta del pari vincolata verso il mediatore (Cass. n. 21737 del 2010). Il rapporto di mediazione si fonda sull'espletamento di un'attività del mediatore, consistente nel rendere possibile, grazie al suo intervento, l'avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell'affare, mettendole in relazione tra loro; sicché per attività di mediazione deve intendersi il materiale contatto tra mediatore e acquirente, ma anche tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile . Ne consegue che sussiste il diritto alla provvigione per l’attività espletata da ritenersi che abbia dato causa al contatto tra parte venditrice e parte compratrice che ebbero poi a concludere autonomamente la vendita.
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    Nº 6489
    Data 28/02/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE PATTUITA E NESSUNA RIDUZIONE PUÒ ESSERE CHIESTA, LADDOVE LE PARTI CHE HA MESSO IN relazione CONCLUDANO LO STESSO AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE LA CIRCOSTANZA CHE L’AFFARE SIA STATO CONCLUSO AD UNA CERTA DISTANZA DI TEMPO, COME PURE IL FATTO CHE LE PARTI ABBIANO DICHIARATO IN ATTO PUBBLICO DI ESSERE TENUTI AL PAGAMENTO DI UNA PROVVIGIONE INFERIORE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile nel Dicembre 2024, ha confermato, infatti, Va evidenziato che non è in contestazione che l’odierno appellato abbia sottoscritto la scrittura del 09.01.2017, con la quale si impegnava a versare in favore del mediatore, per il caso di vendita dell’immobile in questione, ad una provvigione pari ad € 3.500,00. L’appellato, però, sostiene che, poiché l’acquisto del bene avvenuto tra parti incontestatamente messe in contatto tra loro dal mediatore avvenne a distanza dalla scrittura, precisamente il 18.07.2018, e poiché nel rogito si diede atto della intermediazione immobiliare della società appellante e si dava atto della debenza di una provvigione inferiore al pattuito, dovrebbe ritenersi che, dunque, le parti avrebbero pattuito una riduzione della provvigione spettante, anche in ragione del prezzo effettivamente concordato per la vendita. L’assunto è infondato, al lume dell’insegnamento della Suprema Corte, secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione non postula una coincidenza totale tra l'oggetto iniziale delle trattative e quello conclusivo dell'affare, sicché va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato (anche se, in ipotesi, non pienamente coincidente con quello oggetto dell'opera del mediatore), e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative, poi confluite nella conclusione di un vincolo giuridico relativa a un bene univocamente, anche se non totalmente, riferibile a quello dedotto nella iniziale messa in relazione delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. II, 19/03/2024 , n. 7394). Né può ritenersi che la scrittura del 09.01.2017 contenga una clausola pretesamente vessatoria, rientrando la determinazione del quantum della provvigione nella libera contrattazione delle parti, tanto vero che il ricorso alle tariffe professionali o agli usi per la determinazione della misura della provvigione sono dall’art. 1755 c.c. subordinati al solo caso di inesistenza di un patto, patto inequivocabilmente esistente nel caso in esame (cfr. Tribunale Cuneo sez. I, 14/09/2023, n.654 – “Per la determinazione del compenso spettante al mediatore sussiste una gerarchia di fonti, al vertice della quale troviamo la volontà delle parti. Soltanto in assenza di accordo preventivo avente ad oggetto il quantum della provvigione, assumono rilievo i criteri integrativi dettati dalla legge. In assenza di accordi, tariffe professionali o di usi, l'entità della provvigione spettante al mediatore nonché la percentuale di essa gravante su ciascuna delle parti sono quantificate dal giudice secondo equità”; Cassazione civile , sez. II , 06/04/2022 , n. 11127). Non vi è luogo per la valutazione della eccessività della provvigione liberamente pattuita, eccessività valutabile solo laddove le parti prevedano la corresponsione di una penale (cfr. Tribunale , Busto Arsizio , sez. III , 15/03/2022 , n. 373 – “Nel contratto di mediazione immobiliare la clausola con la quale le parti stabiliscano il ristoro di un 'mancato guadagno’ nell'ipotesi di mancata conclusione dell'affare a causa della revoca della proposta o del rifiuto del promissario acquirente di stipulare il contratto preliminare in misura superiore alla provvigione del mediatore assolve non ad una funzione riparatoria, bensì sanzionatoria e, come tale, deve ritenersi vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell' art. 33, co. 2, lett. f) d.lgs. 206/2005 , a mente del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo”; Tribunale , Brescia , sez. I , 08/10/2024 , n. 4104= Né appare invocabile la disciplina per i casi di contratto per adesione, posto che il contratto è qualificabile per adesione, secondo il disposto dell' articolo 1341, comma 1, del Cc e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette onerose, alla specifica approvazione per iscritto contemplata dal comma 2 di detta norma, solo quando, anche alla stregua del contenuto dei relativi patti, risulti predisposto unilateralmente da un contraente, in base a uno schema destinato a essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente a una mera accettazione o meno di detto schema. In altri termini, non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto, ma è necessario che lo stesso sia predisposto e le condizioni generali siano fissate - mediante moduli o formulari - per servire a una serie indefinita di rapporti, sì che la conclusione del contratto da parte del contraente diverso dal predisponente risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul regolamento contrattuale. Tali elementi, nel caso di specie, difettano”.
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    Nº 6482
    Data 12/02/2025
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE LE PARTI CHE HA MESSO IN relazione DURANTE IL PERIODO DI INCARICO CONCLUDONO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELLO STESSO, ANCHE NEL CASO IN CUI AL POSTO DELLA COMPRAVENDITA CONCLUDONO UNA PERMUTA, A CONDIZIONE CHE NON CI SIANO FATTORI INTERRUTTIVI TRA LA TRATTATIVA INSTAURATA DAL MEDIATORE E QUELLA POI CONCLUSA DALLE PARTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - XII SEZIONE CIVILE - Nel caso di specie, il tribunale di Napoli ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’Aragona, “nel caso di specie, avuto riguardo al primo elemento è circostanza provata che a mettere in relazione tra loro Imperatore Mariarosaria e Amato Fabio sia stata, dapprima, l’agenzia immobiliare Studio Via Libertà n.285. Le ragioni di ciò sono in primo luogo la sussistenza di una prima proposta di acquisto, sebbene parzialmente difforme dal contratto finale stipulato tra le parti, prima del quale Amato Fabio ha visionato l’immobile. Si precisa, che mettere in relazione tra loro le parti non implica necessariamente che il contatto debba avvenire anche fisicamente di persona; ad ogni modo, mediante le prove testimoniali è emerso che almeno in un’occasione le parti si siano incontrate presso l’agenzia immobiliare, nonché che queste ultime abbiamo reciprocamente visionato gli immobili l’uno dell’altro. Altresì, in uno di questi incontri le parti hanno entrambe mostrato un’impellenza nel vendere i propri beni, proprio al fine di poter acquistare quelli nuovi. Ne è conseguita una proposta avanzata dall’agenzia, sfociata in una trattativa in stato avanzato tra le parti rispetto alla permuta e vendita dei rispettivi immobili. È, dunque, innegabile l’identità del tipo di affare tra l’idea sorta dall’agenzia tramutata in trattativa e quello poi conclusosi nella effettività".
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    Nº 6400
    Data 26/11/2024
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    IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI NON RESTA ESCLUSO DALLA CIRCOSTANZA CHE LE PARTI HANNO CONCLUSO AD UN PREZZO DIVERSO DA QUELLO DA LUI PROPOSTO. NEL CASO DI SPECIE, IL GIUDICE HA RIBADITO CHE NEL MOMENTO IN CUI LE PARTI SONO STATE MESSE IN relazione DAL MEDIATORE, E QUESTO HA INSTAURATO LE TRATTATIVE, RISULTA DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE, POI, NEL CORSO DELLE STESSE LE PARTI ABBIANO PATTUITO UN PREZZO DIVERSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI LUGLIO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi alla Corte di Appello di Salerno, I sezione civile nel Luglio 2024 - Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, “Né osta in senso contrario la diversità del prezzo (indicato in € 250.000,00 nel contratto di compravendita ed in € 300.000,00 nella proposta di acquisto), se sol si rammenti che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, in tema di mediazione, il diritto alla provvigione non necessita di una coincidenza totale tra oggetto iniziale delle trattative ed oggetto conclusivo dell'affare, dunque va riconosciuto anche quando la variazione oggettiva concerna il bene, più compiutamente identificato, e il prezzo, a condizione che l'opera del mediatore sia valsa a far intavolare trattative. È però necessaria la dimostrazione della messa in relazione delle parti e l'intavolazione della trattativa, la prova del nesso causale non può essere fornita semplicemente dimostrando la successione cronologica tra attività del mediatore e conclusione dell'affare, in base al paralogismo post hoc, ergo propter hoc (cfr. Tribunale , Roma , sez. X , 30/04/2024 , n. 7349). Secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste il diritto alla provvigione quando, dopo una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore senza risultato positivo, le parti siano successivamente pervenute alla conclusione dell'affare in maniera indipendente da quell'originario intervento, per effetto d'iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate. Poiché il diritto alla provvigione da parte del mediatore consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, la condizione perché sorga il diritto alla provvigione è, dunque, l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è peraltro esclusa quando le parti modifichino nella stipulazione conclusiva una o alcuna delle condizioni iniziali, quale, ad esempio il prezzo, sempre che vi sia continuità nella operazione e sempre che la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti (Cass. Sez. 2, n. 7626 del 2023; n. 3165 del 2023; Sez. 2, n. 27185 del 2022; Sez. 2, n. 11443 del 2022; Sez. 2, n. 22426 del 2020). Indicativo, invece, nel caso di specie, della ricollegabilità del concluso affare alla mediazione dell’attrice, è anche il fatto che il primo pagamento del prezzo, da parte di B. M., è avvenuto a soli dieci giorni di distanza dal formale rifiuto della proposta di acquisto da parte della L.
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    Nº 6399
    Data 20/11/2024
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    ANCHE IN ASSENZA DI INCARICO SCRITTO, AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI, È SUFFICIENTE CHE ABBIA MESSO IN relazione LE PARTI CON L’AFFARE.- NEL CASO DI SPECIE LA CORTE D’APPELLO DI SALERNO HA RITENUTO PROVE PIÙ CHE SUFFICIENTI DELL’INTERVENTO DETERMINANTE DEL MEDIATORE LA CIRCOSTANZA CHE IL VENDITORE ABBIA INVIATO LA DOCUMENTAZIONE VIA MAIL ALL’AGENZIA DELL’IMMOBILE E L’ACQUIRENTE ABBIA VISIONATO L’IMMOBILE CON L’ACCOMPAGNAMENTO DELL’AGENZIA, ANCHE SE POI NON HA PIÙ PARTE.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Annarita Del Regno, innanzi alla Corte di Appello di Salerno , prima sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Salerno, ha confermato, infatti, “E’ noto, infatti, che secondo il disposto dell’art. 1755 c.c. “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”: il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il15mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass., sez. 6, n. 3134, 2/02/2022, Cass, sez. 6, n. 4644 del 19/02/2021). Ne consegue che, la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; Cass. n. 23438 del 2004; Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 19705 del 2008; Cass. n. 25851 del 2014; Cass. n. 869 del 2018).
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  • Nº 6370
    Data 17/09/2024
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    MODULO - OFFERTA Prelazione (DENUNTIATIO EX ART 732 C.C.) DEL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA QUOTA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCCESSIONE EREDITARIA AGLI ALTRI COEREDI.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL COEREDE CHE INTENDE VENDERE LA QUOTA EREDITARIA DI UN BENE CHE HA RICEVUTO IN SUCCESSIONE LEGITTIMA E' TENUTO PRELIMINARMENTE AD OFFRIRE L'ACQUISTO DELLA QUOTA AGLI ALTRI COEREDI COMPROPRIETARI DELLO STESSO BENE EX ART. 732. IN MANCANZA I COEREDI CHE NON HANNO RICEVUTO L'OFFERTA IN Prelazione POTRANNO OTTENERE LA QUOTA CON AZIONE GIUDIZIARIA DI RISCATTO MEDIANTE LA QUALE SI SOSTITUIRANNO AL TERZO ACQUIRENTE.
    € 99,00
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    Nº 6352
    Data 03/09/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ANCHE SE NON HA RICEVUTO ALCUN INCARICO FORMALE. IL GIUDICE, INFATTI, HA CONFERMATO CHE LE PARTI SONO TENUTE A PAGARE LE PROVVIGIONI LADDOVE SI SIANO AVVALSE DEL MEDIATORE CONSAPEVOLMENTE PER ESSERE MESSE IN relazione CON L'ALTRA PARTE E CON L'AFFARE, RISULTANDO DEL TUTTO INDIFFERENTE CHE NON ABBIANO MAI CONFERITO ALCUN INCARICO FORMALE AL MEDIATORE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GIUGNO 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Salerno , II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. ANTONIO ANSALONE , nel giugno 2024. Nel caso si specie, il Giudice accogliendo la domando formulata dallo Studio d’aragona - legali associati ha dettato i seguenti principi: "Ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l’esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l’attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. II n. 11656/2018; Cass. II n. 25851/2014). La giurisprudenza tradizionale (Cass. III n. 18514/2009) afferma la natura contrattuale della mediazione. Il rapporto di mediazione sorgerebbe, pertanto, sempre dall’incontro della volontà del mediatore con quella degli intermediari, indipendentemente da un accordo espresso o tacito delle parti essendo sufficiente un comportamento concludente delle stesse. Nel contratto di mediazione non si richiede la forma scritta, né un esplicito consenso, essendo sufficiente che la parte, anche per facta concludentia, abbia accettato l’attività di interposizione del mediatore o, in altri termini, che le parti si siano avvalse consapevolmente dell’attività del mediatore ai fini della conclusione dell’affare (Cass. Civ. n. 11384/1991). Tale rapporto si fonda sull’espletamento di una precisa prestazione, realizzata dal mediatore, consistente nel rendere possibile, con il suo intervento, l’avvicinamento delle parti interessate alla conclusione dell’affare. La messa in relazione delle parti, per la dottrina, deve essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi attività che presenti una efficienza causale rispetto alla conclusione dell'affare tra due o più parti. Per giurisprudenza (Cass. III n. 12527/2010), in applicazione del principio della efficienza causale, per attività di mediazione deve intendersi, non solo il materiale contatto tra il mediatore e l’acquirente, ma anche tutta l’attività che precede e segue la visita dell’immobile e che, tramite il complesso di attività, pone fruttuosamente in contatto l’aspirante acquirente con il venditore (Cass. VI, n. 1915/2015). Il fondamento del diritto alla provvigione, ex art. 1755 c.c., in favore del mediatore è da rinvenirsi nella messa in relazione delle parti, che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione dell’affare. Tale diritto, in tema di mediazione, sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice senza che sia richiesto un nesso causale diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, (ord. 785/2024) essendo sufficiente che il mediatore, anche se non intervenuto in tutte le fasi della trattativa, abbia messo in relazione le stesse, (ord. 11880/2023) in modo tale da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. III n. 25851/2014; Cass. II n. 869/2018; Cass. n. 21559/2018; Cass. n. 11443/2022).
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  • Nº 6238
    Data 09/05/2024
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    MODULO - ESERCIZIO DIRITTO DI Prelazione DA PARTE DEL CONDUTTORE IN CONFRONTO AL LOCATORE NELLA LOCAZIONE COMMERCIALE.
    IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE IL CONDUTTORE DI UNA LOCAZIONE COMMERCIALE O COMUNQUE NON ABITATIVA ABBIA RICEVUTO L'INVITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPERAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE-PROPRIETARIO ED INTENDA ESERCITARE LA Prelazione. È IMPORTANTISSIMO CHE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI Prelazione AVVENGA ATTRAVERSO PRECISA COMPILAZIONE DEL MODULO CHE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE NOTIFICATO AL LOCATORE-PROPRIETARIO A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 60 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI È STATO RICEVUTO L’INVITO. È IMPORTANTE PRECISARE CHE IL IL CONDUTTORE È TENUTO A CONVOCARE IL LOCATORE PROPRIETARIO PER LA STIPULA DELL'ATTO DEFINITIVO E PER IL VERSAMENTO DELL'INTERO CORRISPETTIVO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 90 GIORNI DAL MOMENTO IN CUI RICEVE LA NOTIFICA DELL'INVITO AD ESERCITARE LA Prelazione. SE NELL'INVITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI Prelazione IL LOCATORE HA CONCESSO TERMINI PIÙ LUNGHI IL CONDUTTORE PUÒ ADERIRVI ED IN TAL CASO NON SARÀ TENUTO A PAGARE IL SALDO ENTRO 90 GIORNI, MENTRE INVECE IL LOCATORE NON PUÒ PRETENDERE IL PAGAMENTO IN TERMINI PIÙ BREVI DI 90 GIORNI, NEPPURE DI ACCONTI.
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    Nº 6237
    Data 08/05/2024
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE INTERE PROVVIGIONI ANCHE SE LE PARTI CHE HA MESSO IN relazione E HANNO CONCLUSO L’AFFARE DOPO LA SCADENZA DELL’INCARICO DICHIARANO IN ATTO PUBBLICO DI AVER CONCLUSO CON ALTRO MEDIATORE CHE HANNO REGOLARMENTE PAGATO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, nel GENNAIO 2024- Nel caso si specie, È stato confermato, infatti, che il mediatore che ha messo in relazione le parti attraverso la visita ed ha anche installato la trattativa ha diritto alle provvigioni nel caso in cui le stesse parti concludono l’affare dopo la scadenza dell’incarico risultando del tutto irrilevante il tempo trascorso, la differenza di corrispettivo, come pure la circostanza che hanno dichiarato in atto pubblico di aver concluso l’affare con l’intervento di altro mediatore che hannoanche regolarmente pagato. La particolarità della sentenza sta nella circostanza che è stata riconosciuta al primo mediatore l’intera provvigione senza diminuirla in percentuale per l’intervento del secondo.
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    Nº 6175
    Data 02/02/2024
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    IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN relazione ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.
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    Nº 6064
    Data 28/09/2023
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE ANCHE LADDOVE NON ABBIA PARTECIPATO A TUTTA LA TRATTATIVA, MA ABBIA MESSO IN relazione LE PARTI CHE POI HANNO AUTONOMAMENTE CONCLUSO L'AFFARE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d'ARAGONA GIUGNO 2023
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di NOLA, prima sezione civile, in persona del G.O.P dott. Alfredo Granata, in data 30/06/2023, ha accolto i seguenti principi: - I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alla provvigione anche laddove non abbia partecipato a tutta la trattativa, ma ci si è limitato a mettere in relazione le parti e ad istaurare trattative che sono che sono state poi concluse autonomamente dalle parti: così testualmente: “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell’opera dell’intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”…
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  • Nº 5799
    Data 30/11/2022
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    PARERE 987 - IL CONDUTTORE NON HA DIRITTO DI Prelazione QUANDO LA DISDETTA PER VENDITA A TERZI È ILLEGGITTIMA
    La risposta al presente quesito è negativa, in quanto in verità la circostanza che il locatore abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo, oltre eventualmente quello adibito a propria abitazione, esclude aprioristicamente che questi possa formulare disdetta alla prima scadenza del contratto indicando come motivo l’intenzione di vendere a terzi, e tanto determina il venir meno del presupposto per l’insorgenza stessa del diritto di prelazione dell’inquilino.....
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    Nº 5792
    Data 25/11/2022
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    IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ALLORQUANDO ABBIA MESSO IN relazione LE PARTI E NON HA ALCUN RILIEVO IL TEMPO INTERCORSO TRA L’ULTIMA ATTIVITÀ DEL MEDIATORE E LA CONCLUSIONE DELL’AFFARE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell’affare, così come emerge dal combinato disposto degli artt. 1755 comma 1 e 2950 c.c.; la prescrizione decorre ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, momento che va inteso come possibilità legale e non già materiale di esercizio del diritto (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 423/1996, Cass. n. 7645/1994, Cass. n. 94/1994, Cass. n. 1247/1987, Cass. n. 5682/1985, Cass. n. 1445/1985; con specifico riferimento alla mediazione, cfr. Cass. n. 11348/1998, Cass. n. 4333/1994, Cass. n. 2604/1988). II PRINCIPIO “il mediatore che fa valere il diritto alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. ha l’onere di provare sia d'aver posto i contraenti in contatto tra loro sia che, in seguito a questo contatto ed eventualmente all'ulteriore opera di mediazione da lui svolta, è stata possibile la conclusione dell’affare” (Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1989, n. 5370). III PRINCIPIO Nel caso di specie deve ritenersi che l’attività svolta dal mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare stante l’intervento dello stesso a mettere le parti in relazione e non rileva il tempo intercorso tra l’ultima attività del mediatore e la conclusione dell’affare o che lo stesso si sia realizzato in un momento successivo alla scadenza del mandato, non determinando tali situazioni il venir meno dell’attività del mediatore e, per l’effetto, il diritto al riconoscimento della provvigione, perché l’attività dello stesso deve considerarsi condizione sufficiente e necessaria alla messa in relazione delle parti ed alla conclusione del contratto di compravendita.
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    Nº 5767
    Data 07/10/2022
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    HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IL MEDIATORE CHE ABBIA FATTO VISIONARE PER LA PRIMA VOLTA L’IMMOBILE ALL’ACQUIRENTE, METTENDO IN relazione LE PARTI CHE HANNO POI CONCLUSO DIRETTAMENTE LA TRATTATIVA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA OTTOBRE 2022
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla La Corte d’Appello di Napoli - sezione terza civile - composta dai Sigg. Magistrati: Dott.ssa Maria Silvana Fusillo Presidente; Dott.ssa Marianna D’Avino Consigliere, Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: I PRINCIPIO: ha diritto alle provvigioni il mediatore che abbia fatto visionare per la prima volta l’immobile all’acquirente, mettendo in relazione le parti che hanno poi concluso direttamente la trattativa. Cosi testualmente: “affinché sussista nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, è sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel ritrovamento e nell'indicazione dell'altro contraente o nella segnalazione dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che tale attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore e poi valorizzata dalle parti (v. Cass. civ., sez. II, ord. 22.6.2022, n 20130 e giurisprudenza ivi richiamata)”; II PRINCIPIO: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se l’affare venga poi concluso solo da alcune delle parti che aveva messo in relazione: così testualmente: “Ebbene, poiché il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, e posto che la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso (v. Cass. civ., sez. II, 6.4.2022, n. 11127), in riforma dell’impugnata sentenza, va riconosciuto il diritto all’appellante a pretendere la provvigione da parte di C. F. e di F. E., irrilevante essendo che l’acquisto della proprietà sia avvenuto esclusivamente in favore del primo, coniugato con l’altra in regime di separazione dei beni. Infatti, il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso, né alla coincidenza soggettiva tra fase delle trattative e formalizzazione del negozio (v. Cass. civ., sez. II, ord. 14.5.2018, n. 11655)”.
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    Nº 5686
    Data 24/05/2022
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    Diritto di prelazione
    Il diritto di prelazione, frutto dell'estensione del patto di preferenza di cui all'art. 1566 c.c., si acquista per legge o per volontà delle parti e permette a parità di condizioni di essere preferiti ad altri nella formazione del contratto
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  • Nº 5676
    Data 09/05/2022
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    RISPOSTA BREVE - In quale forma deve essere offerta la prelazione legale al conduttore?
    L’art. 38, primo comma della legge 392 del 1978 dispone che la comunicazione del locatore al conduttore va data con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario. Il comma successivo dispone che nella comunicazione devono essere indicati: a) il corrispettivo; b) le altre condizioni concernenti la compravendita; c) l’invito ad esercitare la prelazione. In questo modo la legge prescrive le formalità e il contenuto della denuntiatio.........
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    Nº 5673
    Data 29/04/2022
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    La prelazione legale nella locazione – Consiglio nazionale del notariato - Studio n. 226-2006/C
    1. Concetti Con l’espressione “prelazione urbana” si intende identificare la prelazione collegata al rapporto di locazione avente per oggetto una costruzione urbana, previsto da un lato dall’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392; da un altro lato dall’art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; infine dall’art. 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 sulle dismissioni del patrimonio pubblico. La prima ipotesi viene solitamente qualificata come prelazione commerciale, la seconda come prelazione abitativa … segue
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  • Nº 5622
    Data 21/02/2022
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    MODULO COMUNICAZIONE DEL VENDITORE ALL’ACQUIRENTE DI AVVENUTO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI Prelazione DA PARTE DELL’INQUILINO CON INVITO A RITIRARE LE SOMME VERSATE
    Quando deve essere utilizzato: Questo modulo deve essere utilizzato tutte le volte che nell’ambito della compravendita dell’immobile locato per Uso non abitativo il conduttore abbia esercitato il diritto di prelazione che gli era stato notificato in quanto ne aveva diritto. Per effetto di tale comunicazione il primo acquirente viene invitato, stante l’inefficacia della proposta discendente dall’esercizio del diritto di prelazione, a ritirare le somme – caparra che aveva versato.-
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  • Nº 5541
    Data 29/10/2021
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    PARERE 956 - QUANDO SUSSISTE IL DIRITTO DI Prelazione EREDITARIO E COME SI GESTISCE?
    La prelazione sussiste ogni volta che oggetto della vendita sia la quota ereditaria.- Tanto è disposto dall’art. 732 c.c., rubricato “Diritto di prelazione”, laddove è testualmente sancito che “il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi........
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  • Nº 5525
    Data 08/10/2021
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    PARERE 954 - IL MEDIATORE MATURA IL DIRITTO AL COMPENSO QUALORA, DOPO L’AVVENUTA ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO DEL TERZO ACQUIRENTE, L’IMMOBILE VENGA ACQUISTATO DAL CONDUTTORE CHE HA ESERCITATO IL DIRITTO DI Prelazione?
    Al quesito è possibile dare – in linea di massima - risposta affermativa, a condizione che siano rispettati alcuni importantissimi requisiti – di seguito dettagliati - nella conclusione del contratto oggetto di prelazione e nell’offerta (denunciatio) all’avente diritto......
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  • Nº 5475
    Data 21/05/2021
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    PARERE N. 933 - SE IN CASO DI VENDITA DELLA NUDA PROPRIETA' DI UN LOCALE COMMERCIALE, IL CONDUTTORE HA DIRITTO ALLA Prelazione? E NEL CASO DI VENDITA ALL'ASTA?
    La risposta al primo quesito è affermativa.- In materia trova applicazione, l’art. 38 della legge 392 del 1978 equo canone laddove è disciplinato il diritto di prelazione in favore del conduttore dell’immobile ad uso non abitativo locato.- Dispone testualmente la norma: “Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella comunicazione devono.......
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    Nº 5440
    Data 26/03/2021
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    L'offerta della prelazione (denuntiatio) al conduttore, non fa scattare il relativo diritto di prelazione, ove non ci siano i presupposti di legge (Cassazione civile, sez. VI, 28 Agosto 2020, n. 17992)
    La circostanza che il locatore abbia offerto la prelazione notificando la denunciatio non fa scattare il diritto del conduttore alla prelazione, ove non ci siano tutti gli altri presupposti di legge. Da ciò discende che ove il conduttore aderisca all'offerta e pretenda di ottenere il trasferimento forzoso della proprietà, la sua domanda non può essere accolta ove risulti che i presupposti per l'insorgenza di tale prelazione nel caso di specie non sussistevano
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  • Nº 5342
    Data 25/09/2020
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    MODULO - OFFERTA Prelazione PER VENDITA IMMOBILE CON LOCAZIONE NON ABITATIVA ( COMMERCIALE ), CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE - VERSIONE DA SPEDIRE A MEZZO RACCOMANDATA (DENUNCIATIO)
    Quando va utilizzato? il modulo va utilizzato quando l'immobile in vendita è oggetto di una locazione non abitativa e sussistono tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 legge 392/78 per l'insorgenza del diritto del conduttore alla prelazione. In tal caso, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, che deve essere opportunamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione e deve essere esclusa la riserva di nomina del terzo, il locatore dovrà spedire l'offerta di prelazione a mezzo di raccomandata.- Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo del conduttore che esercita la prelazione di pagare anche le provvigioni dovute al mediatore come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia.
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  • Nº 5341
    Data 25/09/2020
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    MODULO - OFFERTA Prelazione PER VENDITA IMMOBILE CON LOCAZIONE NON ABITATIVA ( COMMERCIALE ), CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE - VERSIONE DA NOTIFICARE A MEZZO UFFICIALE GIUDIZIARIO (DENUNCIATIO)
    Quando va utilizzato? il modulo va utilizzato quando l'immobile in vendita è oggetto di una locazione non abitativa e sussistono tutti i requisiti previsti dall'articolo 38 legge 392/78 per l'insorgenza del diritto del conduttore alla prelazione. In tal caso, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto che deve essere opportunamente condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione e deve essere esclusa la riserva di nomina del terzo, il locatore dovrà notificare il modulo a mezzo ufficiale giudiziario.- Il modulo è stato predisposto con previsione dell'obbligo del conduttore che esercita la prelazione di pagare anche le provvigioni dovute al mediatore come richiesto dalla più recente giurisprudenza in materia.
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  • Nº 5326
    Data 21/07/2020
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    Parere 903 - Se il diritto di prelazione agraria spettante allo IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) confinante con il fondo rustico in vendita è riconosciuto anche qualora lo IAP sia costituito in forma di società di capitali.
    La soluzione, verosimilmente, è negativa, seppur con formula dubitativa, stante il mancato riscontro di precisi precedenti giurisprudenziali.-. Occorre premettere “che il diritto di prelazione e di riscatto apportano, in concreto, una significativa limitazione del diritto di proprietà garantito ... CONTINUA
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    Data 10/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE- ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA- AGG. GIUGNO 2020 SENZA relazione TECNICA CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT. VERSIONE 3 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
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  • Nº 5321
    Data 10/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA -AGG. GIUGNO 2020 CON relazione TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 4 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
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    Data 10/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA - AGG.GIUGNO 2020 CON relazione TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT VERSIONE 2 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 60,00
  • Nº 5323
    Data 10/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO/PROPOSTA - AGG. GIUGNO 2020 SENZA relazione TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 1 DA UTILIZZARE CON MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF COMPILABILE
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione "riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 100,00
  • Nº 5319
    Data 04/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA -AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON relazione TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 4 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE WORD
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, non a penna ma direttamente a stampa sul foglio word ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 100,00
  • Nº 5318
    Data 04/07/2020
    Downloads: 9
    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA -AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON relazione TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 4 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 100,00
  • Nº 5316
    Data 04/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 SENZA relazione TECNICA CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT. VERSIONE 3 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 100,00
  • Nº 5317
    Data 04/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA -AGGIORNATO GIUGNO 2020 SENZA relazione TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 3 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE WORD
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, non a penna ma direttamente a stampa sul foglio word ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 100,00
  • Nº 5314
    Data 03/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON relazione TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 2 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE WORD
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, non a penna ma direttamente a stampa sul foglio word ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 100,00
  • Nº 5312
    Data 03/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO A GIUGNO 2020 SENZA relazione TECNICA E SENZA CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO.(ATT. VERSIONE 1 DA UTILIZZARE CON MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA CON DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF.
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilando a penna il foglio pdf ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione "riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 100,00
  • Nº 5315
    Data 03/07/2020
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    MODULO SCHEDA INFORMATIVA IMMOBILE - ALLEGATO INCARICO / PROPOSTA - AGGIORNATO GIUGNO 2020 CON relazione TECNICA E CON CLAUSOLA DEPOSITO PREZZO. (ATT VERSIONE 2 DA UTILIZZARE SE SI USA MODULISTICA INCARICO E PROPOSTA SENZA DEPOSITO PREZZO) VERSIONE PDF
    Quando va utilizzato? Il modulo deve essere predisposto con tutte le informazioni relative all'immobile, compilato a penna ed eliminando tutti i campi in cui il mediatore non ha informazioni. Deve essere stampato ed allegato all'incarico ed a tutte le proposte d'acquisto. Con tale modalità operativa si riduce al massimo il rischio che il mediatore possa dimenticare di inserire qualche informazione relativa all'immobile all'atto della formulazione della proposta. Novità: nel modulo è stata integrata la previsione sul deposito prezzo ed è stata reintrodotta la previsione sull'esonero di responsabilità. MIGLIORAMENTI: in relazione all'esperienza giudiziaria dello studio d'Aragona l'esenzione di responsabilità è stata limitata alle sole ipotesi contenute nel modulo, ed inoltre è stata inserita la precisazione riconosce espressamente che qualsiasi informazione o garanzia resa in senso contrario nella proposta di acquisto deve intendersi simulata e priva di ogni e qualsiasi effetto
    € 100,00
  • Nº 5278
    Data 24/04/2020
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    PARERE N.891 - IN CASO DI VENDITA UN FONDO RUSTICO, COLUI CHE CONDUCE IN LOCAZIONE, DA PIÙ DI 100 ANNI, SOLO UNA PARTE DEL FONDO IN VENDITA, IN VIRTÙ DI UN CONTRATTO SCADUTO DA PIÙ DI UN ANNO, HA DIRITTO DI Prelazione O, HA DIRITTO AD UNA “BUONUSCITA"?
    Dall’analisi del caso di specie, sono emerse numerose circostanze che ostano all’esercizio del diritto di prelazione e alla possibilità di ricevere una “buonuscita” al rilascio del fondo. Il diritto di prelazione, invero, sembrerebbe non operare in quanto, per costante Giurisprudenza, “il diritto di prelazione spetta solo al conduttore: scaduto il contratto di locazione, nessun diritto spetta al soggetto che permane “di fatto” nella detenzione non qualificata dell’immobile”. (Cass. Civ. 10174/1997) ... CONTINUA
    € 29,90
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    Nº 5252
    Data 20/03/2020
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    DIRITTO DI Prelazione ALL'ACQUISTO E AVVERAMENTO CONDIZIONE CON EFFICACIA DIFFERITA TRA LE PARTI E NEI CONFRONTI DEI TERZI
    Interessante articolo sul diritto di prelazione alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali
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  • Nº 5247
    Data 13/03/2020
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    MODULO relazione DI INCARICO - VERSIONE UFFICIALE LEX CONSULT MARZO 2020
    Modulo relazione di incarico versione perfezionata alla luce delle ultime esperienze giudiziarie. In particolare è stata implementata con la previsione della possibilità che l'immobile sia venduto a soggetti non presenti nella relazione ma comunque messi in relazione; è stato precisato che il diritto del mediatore alle provvigioni sussiste anche nel caso in cui l'immobile venga intestato ad una società ricollegabile al soggetto messo in relazione.-
    € 49,90
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