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Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA responsabilitA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6206Data 20/03/2024Downloads: 137
MODULO DICHIARAZIONE DELL'INCARICANTE CIRCA L'APE, COMPRENSIVO DELL'AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA IMMOBILIARE A PUBBLICIZZARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'IMMOBILE SENZA APE CON ESONERO DI OGNI E QUALSIASI responsabilitÀ.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER FORMALIZZARE LE DICHIARAZIONI DELL'INCARICANTE IN ORDINE ALL'APE, ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA, COMPRENDENTE ANCHE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'INDICAZIONE NELLA PUBBLICITÀ DI UN DETERMINATO INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA ED UNA DETERMINATA CLASSE ENERGETICA ANCHE IN ASSENZA DI APE, CON ESONERO DI OGNI E QUALSIASI responsabilitÀ A CARICO DELLA AGENZIA.€ 500,00 -
Nº 6046Data 16/09/2023Downloads: 1
responsabilitÀ DEL COMPROPRIETARIO DELLA PERDITA O DEL DETERIORAMENTO DEL BENE COMUNE
Cassazione civile, sez. II, 10 Maggio 2023, n. 12620. Pres. Manna. Est. Fortunato. Perdita o deterioramento del bene comune - responsabilità del comproprietario - Art. 2051 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Disciplina del mandato o della gestione di affari altrui - Configurabilità - Prova liberatoria - Oggetto - Diligenza del buon padre di famigliadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5910Data 15/04/2023Downloads: 21
È ESCLUSA LA responsabilitA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN OBBLIGO DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA – APRILE 2023
SENTENZA VITTORIOSA OTTENUTA DALLO STUDIO d'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATO, RESPONSABILE AVV. GIOVANNA CARBONE, IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE, INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI. XII SEZIONE CIVILE, IN COMPOSIZIONE MONOCRITICA,IN PERSONA DEL GIUDICE ONORARIO, DOTT.SSA LUCIA VIETRI,HA ACCOLTO I SEGUENTI PRINCIPI: È ESCLUSA LA responsabilitA' DEL MEDIATORE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CATASTALE DELL'IMMOBILE VENDUTO, NON SUSSISTENDO SUO CARICO ALCUN OBBLIGO DI ACCERTAMENTO IN TAL SENSO: COSI' TESTUALMENTE "In caso di intermediazione in compravendita immobiliare, il mediatore, ai sensi dell’art. 1176 cc, non è, infatti, tenuto ad effettuare specifiche indagini di tipo tecnico giuridico sull’immobile posto in vendita ma deve comunicare alle parti , secondo quanto dispone l’art. 1759 cc, le circostanze a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.”download riservato - non acquistabile -
Nº 5774Data 21/10/2022Downloads: 3
Difformità e vizi dell'opera: la responsabilità dell'appaltatore
La responsabilità dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera, rovina e difetti di cose immobili: il codice civile commentato e le formule di One LEGALE In Italia stiamo ........download riservato - non acquistabile -
Nº 5721Data 13/07/2022Downloads: 85
MODULO ANTIRICICLAGGIO - DICHIARAZIONE DI ESONERO responsabilitA’ MEDIATORE ALLEGATO AL MODULO DI ADEGUATA VERIFICA
Modulo di esonero di responsabilità professionale in materia di antiriciclaggio da fare sottoscrivere al cliente contestualmente al modulo di adeguata verifica.- Tale modulo consente di dimostrare che il cliente è stato informati circa le sanzioni penali cui si espone nel caso in cui avesse fornito all'agenzia immobiliare informazioni non veritiere.-al fine di dimostrare di averlo informato circa le sanzioni penali a cui si espone nel caso di dati falsi o informazioni non veritiere nonchè al fine di ottenere espresso impegno alla comunicazione Con la sottoscrizione di tale modulo, inoltre, il cliente si impegna a comunicare all'agenzia immobiliare ogni eventuale variazione dei dati forniti in sede di adeguata verifica€ 59,90 -
Nº 5448Data 31/03/2021Downloads: 33
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILE LOCATO ED IN PESSIME CONDIZIONI CON ESENZIONE DI responsabilitÀ PER EVENTUALI VIZI E DIFETTI DI SCIOGLIMENTO AUTOMATICO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DA PARTE DEL CONDUTTORE.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato tutte le volte che oggetto della vendita è un immobile locato da un conduttore che ha promesso di rilasciarlo entro una certa data e quando l’immobile si trova in pessime condizioni ed i venditori hanno intenzione di vendere l’immobile lo stato in cui si trova con essezione da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede un’esenzione totale di responsabilità a carico dei venditori per tutti i vizi e difetti che possa presentare l’immobile, che dovranno essere preventivamente verificati dall’acquirente, anche mediante un proprio tecnico. Vi è previsione, inoltre, dello scioglimento automatico del contratto qualora il conduttore non rilasci l’immobile per la data promessa, con obbligo del venditore di esclusivamente le somme ricevute.-€ 60,00 -
Nº 5438Data 26/03/2021Downloads: 10
VA ESCLUSA LA responsabilitÀ DEL MEDIATORE E RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, LADDOVE L’ACQUIRENTE, DOPO AVER CONOSCIUTO LA CIRCOSTANZA CHE ASSUME NON RIFERITA, ABBIA COMUNQUE COMPRATO L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – NOLA 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi: PRIMO PRINCIPIO: Il mandato da una delle parti non esclude che l’attività rientri nella mediazione, e che debba essere quindi regolamentato secondo le norme sulla mediazione, anche in ordine alle provvigioni. La circostanza che il mediatore abbia agito su incarico di una delle parti, non esclude che tale attività sia da inquadrarsi nell’ambito della mediazione, come disciplinata dall'art 2, comma quarto, della legge n. 39 del 1989, che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione, in quanto non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta (giudizio, del resto, non compatibile con la tecnica qualificatorio-sussuntiva della fattispecie). Al fine di marcare l'autonomia del mediatore dall'una e dall'altra parte, il requisito di terzietà è espresso per lo più dalla giurisprudenza di questa Corte col richiamo a concetti quali –imparzialità - o - neutralità" rispetto ai soggetti posti in relazione tra loro in vista dalla conclusione dell'affare”. Ragion per cui tale attività resta regolata dalle norme sulla mediazione, anche in ordine all’insorgenza del diritto alle provvigioni. SECONDO PRINCIPIO: Va scusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759 c.c. quando la circostanza omessa non sia decisiva ai fini della valutazione e della sicurezza dell’affare. Va esclusa la responsabilità del mediatore ex articolo 1759, laddove la parte che assuma di non essere stata informata di una determinata circostanza, non solo non fornisca la prova certa di tale omissione, ma poi abbia comunque acquistato dopo essere venuta a conoscenza della circostanza di cui denunzia omissione, dimostrando così che non si tratta di una circostanza decisiva ai fini della valutazione e sicurezza dell’affare. TERZO PRINCIPIO: Anche laddove si eccepisca l’intervento di altri mediatori nella conclusione dell’affare, deve essere esclusa la suddivisione della provvigione ex articolo 1758 c.c., laddove la parte tenuta non dimostri il contributo causale dell’intervento degli altri mediatori: La circostanza che nell’atto notarile di compravendita vi è espresso riferimento all’opera di intermediazione espletata da altra società, non esclude il diritto del primo mediatore alla provvigione, atteso che per giurisprudenza costante l’attività prestata dal secondo mediatore non interrompe automaticamente il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare (Cass. n. 869 del 16.1.2018). Né tantomeno detta circostanza, peraltro espressamente prevista dall’art. 1758 c.c., può in qualche misura modificare nel caso di specie la misura della provvigione da corrispondere, in quanto dall’atto di compravendita non è dato evincere il contributo causale apportato dal secondo mediatore, né esso è stato allegato e provato dai convenuti nel corso del giudizio.€ 49,00 -
Nº 5436Data 25/03/2021Downloads: 2
responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari
In tema di responsabilità disciplinare del notaio per illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari, il requisito della non occasionalità, richiesto dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 del 1913, è compatibile anche con una collocazione temporale degli illeciti confinata entro un periodo inferiore all'anno, non dovendo necessariamente sussistere un rapporto di adeguata proporzione tra il numero delle pratiche illecite.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5431Data 06/03/2021Downloads: 6
LA responsabilitÀ DEL MEDIATORE IN ORDINE ALL’ESISTENZA DELL’AGIBILITÀ NON PUÒ ESSERE NEPPURE IPOTIZZATA QUANDO L’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE È AVVENUTA E SI È CONCLUSA PRIMA DELLA ULTIMAZIONE DELL’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO d’ARAGONA
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA – LEGALI ASSOCIATI DICEMBRE 2020 Highlight: sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha statuito i seguenti principi.- Primo principio: La risoluzione del contratto di compravendita non può mai essere richiesta in confronto al mediatore, che per quanto abbia intermediato l’affare, resta terzo estraneo relativamente alle obbligazioni che discendono da tale contratto. In particolare in punto il tribunale ha specificato che: “L’agenzia immobiliare ha svolto una attività di mediazione ed è parte esclusivamente del contratto di mediazione e non del contratto di compravendita che ne costituisce la logica consecutio ( Cfr: Cass. Civ. prima sezione sent. N. 568/1974)”; Secondo principio: Una responsabilità del mediatore in ordine all’esistenza dell’agibilità non può essere neppure ipotizzata quando l’attività di intermediazione è avvenuta e si è conclusa prima della ultimazione dell’immobile. In particolare in punto il tribunale ha specificato che: “L’assenza del certificato di agibilità dedotto dagli attori come causa del mancato atto definitivo di compravendita non poteva essere conosciuto dalla convenuta agenzia atteso che la proposta immobiliare è stata sottoscritta per l’appartamento ancora in fase di costruzione.”€ 49,00 -
Nº 5408Data 27/01/2021Downloads: 176
MODULO ALLEGATO PROPOSTA D’ACQUISTO PER VENDITA IMMOBILE CON ESONERO DI responsabilitA' DEI VENDITORI PER IRREGOLARITÀ, ABUSI E VIZI - PREVISIONE DEL DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI MANCATO RILASCIO DEL CONDUTTORE
Quando deve essere utilizzato? Modulo da utilizzare in allegato alla proposta di acquisto quando la vendita riguardi un immobile con rischi di irregolarità e vizi ed i venditori vogliono essere esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità. Il modulo prevede al fine equilibrare le posizioni contrattuali alle parti la possibilità per l’acquirente di recedere ove all’esito delle proprie verifiche risultino irregolarità o vizi di qualsiasi genere. Il modulo prevede inoltre una dichiarazione da parte dell’acquirente di non essere mai stato messo in relazione con l’affare da parte di altri agenzie in modo da eliminare il rischio che il venditore sia costretto a pagare più agenzia. Prevede inoltre la messa a conoscenza della circostanza che l’immobile è locato in modo irregolare con esonero del pedicure da ogni qualsiasi responsabilità in tal senso. Prevede infine l’esonero della responsabilità solidale dei venditori.€ 60,00 -
Nº 5406Data 27/01/2021Downloads: 59
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE SI RICONOSCE ALL’ACQUIRENTE IL DIRITTO DI RECESSO QUALORA LE VERIFICHE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ E ALL’ASSENZA DI VIZI DELL’IMMOBILE DIANO ESITO NEGATIVO E SI LIBERANO I VENDITORI DA OGNI E QUALSIASI responsabilitÀ
A cosa serve? La clausola deve essere utilizzata quando I venditori intendono riconoscere all’acquirente la possibilità di recedere dal contratto qualora le sue verifiche sulla regolarità e sull’assenza di vizi diano esito negativo ma d’altra parte vogliono essere esonerati da ogni qualsiasi responsabilità qualora poi l’acquirente decida di acquistare€ 60,00 -
Nº 5405Data 27/01/2021Downloads: 31
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE L’ACQUIRENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L’IMMOBILE LOCATO IN MODO IRREGOLARE E LIBERA IL VENDITORE DA OGNI E QUALSIASI responsabilitÀ
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nella proposta di acquisto oppure nel contratto preliminare quando l’immobile è locato in modo irregolare ed il venditore vuole essere esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a tale contratto€ 60,00 -
Nº 5287Data 06/05/2020Downloads: 134
MODULO - DICHIARAZIONE CLIENTE DI ESONERO responsabilitA AGENZIA PER RISCHI CONNESSI ALLE VISITE DURANTE EMERGENZA COVID 19
Modulo da far sottoscrivere all'acquirente che intende visionare l'immobile laddove l'agenzia non è in condizione di garantire la condizione che lo stesso sia disabitato, con esonero di responsabilità.€ 100,00 -
Nº 5137Data 25/10/2019Downloads: 12
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA: ESCLUSA LA responsabilitA’ DEL MEDIATORE PER UN PRETESO CATTIVO AFFARE.
Il Tribunale di Benevento accogliendo la tesi difensiva proposta dallo Studio d’Aragona ha escluso la ipotizzabilità della responsabilità del mediatore per le condizioni economiche alle quali viene concluso l’affare.-download riservato - non acquistabile -
Nº 5117Data 26/09/2019Downloads: 46
LA responsabilitA' DEL VENDITORE PER DIFETTI DELL'IMMOBILE
Interessante articolo relativo alle responsabilità del venditore per i difetti dell'immobile alienato.download riservato - non acquistabile -
Nº 4967Data 09/12/2018Downloads: 7
La responsabilità per rovina e difetto di beni immobili.-
Esame dei principi sanciti dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2284/2014 in materia di responsabilità per rovina e difetti di beni immobili.-download riservato - non acquistabile -
Nº 761Data 07/09/2018Downloads: 17
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI responsabilitA' PROFESSIONALE DELL'AGENTE IMMOBILIARE CON RICONOSCIMENTO DELLE RELATIVE PROVVIGIONI
Nel caso di specie l 'agenzia era stata citata in giudizio in quanto l'attore assumeva che la stessa, in occasione della formulazione di una proposta di acquisto non lo aveva avvisato dell'esistenza di una trascrizione pregiudizievole.- Nel corso dell'istruttoria la difesa dell'Agenzia è riuscita a dimostrare che la stessa aveva avvisato l'acquirente dell'esistenza della trascrizione pregiudizievoli lamentata e che, per quanto non richiamata nella proposta, era stata comunque comunicata all'acquirente prima della consegna della caparra al venditore ottenendone il relativo consenso.- Nel corso del processo, poi, risultava che in ogni caso tale trascrizione pregiudizievole non sarebbe stata opponibile all'acquirente e comunque era stata cancellata prima della data prevista dell'atto pubblico.- Sulla base dei suddetti motivi il giudicante ha escluso la sussistenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità del mediatore, d'altro canto , invece ha riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni condannando entrambi le parti al pagamento di quanto pattuito, con aggravio delle spese legali.-€ 100,00 -
Nº 638Data 24/05/2018Downloads: 71
ESCLUSA LA responsabilitÀ DEL MEDIATORE PER GLI ABUSI LADDOVE VENDITORE DICHIARI CHE L'IMMOBILE È ANTE 67
Nella sentenza il Tribunale di Roma decidendo la causa instaurata da un acquirente nei confronti di un' agenzia immobiliare per pretesa responsabilità professionale, poiché l' immobile era risultato affetto da abusi, ha escluso la responsabilità dell' agenzia in quanto negli atti di acquisto precedenti, gli immobili risultavano essere realizzati ante 67 e "l indagine appariva estremamente complessa risalendo gli abusi a oltre 40 anni orsono ed essendo lo stato dei luoghi conforme a quanto risultante dai titoli".-download riservato - non acquistabile -
Nº 432Data 04/07/2016Downloads: 19
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI responsabilitA’ PROFESSIONALE- TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. DISTACCATA DI EBOLI DEL29APRILE2016.-
responsabilitA’ PROFESSIONALE DEL MEDIATORE – ESCLUSA LA responsabilitA’ DEL MEDIATORE PER OPERE ABUSIVE RIGUARDANTI L’IMMOBILE OGGETTO DI INTERMEDIAZIONE E DUNQUE CONFERMATO IL DIRITTO DELLO STESSO A TRATTENERE LE PROVVIGIONI PATTUITE PER L’AFFARE INTERMEDIATO. - TRIBUNALE DI SALERNO SEZ. DISTACCATA DI EBOLI DEL 29APRILE 2016.- Nel caso di specie l’agenzia immobiliare, rappresentata dallo Studio d’Aragona, era stata citata in giudizio da parte acquirente per sentirla condannare alla restituzione delle provvigioni “indebitamente” percepite, nonché al risarcimento danni asseritamente subiti dalla stessa in quanto l’agenzia aveva omesso, a detta di parte acquirente, le informazioni inerenti la conformità dell’immobile riguardanti la regolarità urbanistica, edilizia e catastale dello stesso.- Pertanto, chiedeva la risoluzione del contratto di compravendita in conseguenza dell’inadempimento di parte venditrice.- Con la sentenza in commento il Giudice adito, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha fatto proprio il principio secondo cui l’agenzia immobiliare non è in alcun modo parte del contratto di compravendita e, peraltro, non avendo assunto alcuna obbligazione in ordine alla garanzia della regolarità edilizia dell’immobile oggetto di compravendita, nessuna pretesa può essere avanzata in suo confronto.- Sulla scorta di tali considerazioni ha escluso qualsivoglia responsabilità in capo all’agenzia immobiliare, essendosi limitata ad intermediare l’affare tra le parti ed ha condannato parte attrice al pagamento delle spese di lite.-€ 20,00 -
Nº 284Data 26/10/2015Downloads: 66
MODULO DICHIARAZIONE DI ESONERO responsabilitA' AGENZIA IN CASO DI MANCATO INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE
Modulo da utilizzare per liberare l'agenzia da ogni responsabilità quando il venditore si sia astenuto dall'invitare i confinanti all'esercizio della prelazione ed abbia ritenuto sufficiente la rinunzia degli stessi alla prelazione inserita in atto pubblico€ 50,00 -
Nº 268Data 26/09/2015Downloads: 9
SENTENZA VITTORIOSA SETTEMBRE 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - CORTE DI APPELO DI SALERNO - IN MATERIA DI responsabilitA' PROFESSIONALE.
ESCLUSA LA responsabilitÀ DELL’AGENZIA PER LE TRASCRIZIONI ED ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI ALLORQUANDO QUESTE NON RISULTANO DALLE VISURE E RICHIEDANO ULTERIORI ACCERTAMENTI.- In particolare, l’agenzia immobiliare rappresentata dallo Studio d’Aragona era stata citata in giudizio da parte acquirente al fine di vederla condannata, unitamente a parte venditrice, al risarcimento danni. In particolare l’acquirente sosteneva che l’agenzia aveva omesso di informarlo della mancanza di titolarità del bene in capo al venditore, nonchè della pendenza dell’azione revocatoria gravante sul bene oggetto di compravendita e regolarmente trascritta sullo stesso.- Il Giudice aderendo alla tesi difensiva prospettata dallo studio d’ Aragona ha escluso la responsabilità dell’agenzia evidenziando che la prevalente giurisprudenza ritiene che “il mediatore non è tenuto ad effettuare specifiche indagini di carattere tecnico – giuridico dirette alla verifica della libertà dell’immobile, oggetto dell’affare, da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli (v. la recente Cass. 19075/2012)”.- Il Giudice altresì ha convenuto che l’agenzia aveva comunque effettuato delle ricerche dalle quali non risultava alcun pregiudizio. Tanto esclude ulteriormente qualsiasi responsabilità della stessa, in quanto la trascrizione pregiudizievole successivamente emersa poteva essere accertata solo mediante indagini estremamente complesse ed esorbitanti le competenze dell’agenzia. Inoltre sempre accogliendo la tesi sostenuta dallo studio d’Aragona ha escluso qualsiasi responsabilità dell’agenzia anche per quanto attiene alla circostanza che l’immobile non si appartenesse al venditore in quanto espressamente specificata nella proposta. Per questo motivo ha rigettato le pretese dell’acquirente ed ha confermato il diritto dell’agenzia alle provvigioni confermando pertanto la sentenza di I grado.-€ 100,00 -
Nº 239Data 24/06/2015Downloads: 26
SENTENZA VITTORIOSA GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI responsabilitA’ PROFESSIONALE - TRIBUNALE DI NAPOLI
Nel caso di specie gli attori avevano citato in giudizio l’agenzia di intermediazione immobiliare per sentire accertare e dichiarare la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni scaturenti dall’esercizio della sua attività professionale, in particolare per aver omesso una trascrizione pregiudizievole gravante sull’immobile oggetto della mediazione, e per l’effetto ottenere la ripetizione della provvigione indebitamente percepita, nonché sentire condannare al risarcimento per danni patrimoniali. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto infondata la richiesta attorea - alla luce della elevata diligenza professionale del mediatore, che aveva proceduto ad effettuare visure ipotecarie attestanti l’immobile libero da pesi; rigettando in toto la domanda attorea non essendo ravvisabile alcuna violazione degli obblighi di informazione e confermando il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-€ 100,00 -
Nº 197Data 22/04/2015Downloads: 138
MODULO: DICHIARAZIONE RINUNCIA PROVVIGIONI NEI CONFRONTI DELL' ACQUIRENTE ED ESONERO responsabilitA' PER AGENTE IMMOBILIARE
Quanto deve essere utilizzato: il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l'agente immobiliare rinuncia alle provvigioni nei confronti del cliente a fronte della rinuncia da parte del cliente a qualsiasi pretesa nei suoi confronti per responsabilità professionale€ 29,00 -
Nº 182Data 08/04/2015Downloads: 20
SENTENZA VITTORIOSA MARZO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA IN MATERIA DI responsabilitA' PROFESSIONALE
Sentenza vittoriosa dello Studio d’Aragona – legali associati – in materia di responsabilità professionale del mediatore. Nel caso di specie l’acquirente aveva citato in giudizio l’agenzia di intermediazione per avere comunicato che l’immobile era dotato del certificato di agibilità mentre poi ne era risultato sprovvisto. Aveva citato anche il venditore per ottenere lo scioglimento del contratto di vendita. Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha escluso ogni responsabilità dell’agente immobiliare nella considerazione che l’esistenza del certificato di agibilità era stata comunicata dal Comune e che il mediatore non era tenuto ad accorgersi che tale certificato era invalido in quanto dopo il suo rilascio l’immobile era stato interessato da importanti modifiche ed ampliamenti. Il Giudice ha convenuto infatti che tale valutazione richiede competenze che esulano da quelle richieste all’agente immobiliare. Il Giudice ha accolto invece la domanda nei confronti del venditore dichiarando lo scioglimento del contratto di compravendita per inadempimento dello stesso condannandolo alla restituzione del prezzo. Nonostante ciò ha confermato il diritto dell’agenzia a trattenere le provvigioni incassate.-€ 100,00 -
Nº 4376Data 16/02/2012Downloads: 13
MODULO LETTERA DI DENUNCIA DENUNZIA ASSICURAZIONE PER responsabilitA' PROFESSIONALE
Quando Deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l'agente immobiliare avendo avuto notizia di una pretesa di risarcimento danni il suo confronto per responsabilità professionale intende farne denunzia all'assicurazione che copre la responsabilità civile discendente della sua attività€ 300,00 -
Nº 2181Data 06/11/2007Downloads: 4
Se, in materia di locazioni, la ritardata consegna dell'immobile è fonte di responsabilità del conduttore
Sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sez. III, 15 maggio 2007, n. 11189 avente ad oggetto il seguente argomento : Se, in materia di locazione, la ritardata consegna dell'immobile è fonte di responsabilità del conduttore.-download riservato - non acquistabile -
Nº 1174Data 06/06/2003Downloads: 385
MODULO - Dichiarazione esonero responsabilità agente immobiliare
Modulo da utilizzare per dimostrare che l'acquirente è stato informato di una serie di circostanze pregiudizievoli (abusi, irregolarità catastali, carenza di agibilità, esistenza iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli ecc.) con dichiarazione del proponente di esonero del mediatore di ogni e qualsiasi responsabilità.-€ 500,00 -
Nº 6537Data 16/04/2025Downloads: 0
La responsabilità per custodia del condominio per cattiva manutenzione dell'intercapedine. La pronuncia del Tribunale campano consente una riflessione sulla responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. In caso di infiltrazioni causate dall'intercapedine condominiale.
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Nº 6530Data 16/04/2025Downloads: 2
Occlusione del pluviale comune ed infiltrazioni nell'appartamento sottostante: servono le prove per accusare l'utente esclusivo del lastrico solare. Infiltrazioni d'acqua negli appartamenti sottostanti: la responsabilità per l'occlusione del pluviale comune ricade sull'utente esclusivo del lastrico solare solo se provata la sua colpa.
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Nº 6518Data 14/04/2025Downloads: 2
Il condominio è responsabile per cadute causate da buche nei cortili comuni non segnalate e poco illuminate. La responsabilità del condominio per cadute nei cortili comuni: buche non segnalate e scarsa illuminazione possono comportare danni risarcibili, come confermato da una recente sentenza.
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Nº 6458Data 13/01/2025Downloads: 2
responsabilità per i danni causati dal distacco del frontalino di un balcone: chi deve risarcire il condomino sottostante?
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Nº 6073Data 24/10/2023Downloads: 16
PARERE N. 971: SE IL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA DEVE ESSERE CONCESSO QUANDO IL FONDO CONFINANTE COLTIVATO SIA INTESTATO AD UNA SOCIETÀ A responsabilitÀ LIMITATA?
Al presente quesito può darsi risposta negativa.- Infatti, seppure la normativa abbia avuto, nel corso degli anni, una importante evoluzione, ampliando la sfera dell’operatività di tale istituto anche ad alcune forme societarie....continua€ 99,00 -
Nº 5966Data 29/06/2023Downloads: 4
ABUSI EDILIZI IN CONDOMINIO: LE responsabilitÀ
Vademecum sulle conseguenze penali, amministrative e civili della realizzazione in condominio di una costruzione in assenza di idoneo titolo edilizio.download riservato - non acquistabile -
Nº 5939Data 19/05/2023Downloads: 7
Infiltrazioni provenienti da terrazzo ad uso esclusivo: la responsabilità del proprietario e del condominio
Quando l'evento metereologico non costituisce caso fortuito? Un caso concreto.download riservato - non acquistabile -
Nº 5742Data 14/09/2022Downloads: 3
Balcone aggettante e responsabilità penale del condomino
Ibalconi aggettanti, i quali sporgono dalla facciata dell'edificio, costituiscono solo un prolungamento dell'appartamento dal quale protendono ma non svolgono alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura dell'edificio; di conseguenza non possono considerarsi a servizio dei ..........download riservato - non acquistabile -
Nº 5662Data 23/04/2022Downloads: 40
PARERE 936 - SE IL CONTRATTO PRELIMINARE (PROPOSTA DI ACQUISTO) PUÒ ESSERE STIPULATO DAL GENITORE, QUALE ESERCENTE LA responsabilitÀ SUL MINORE PROPRIETARIO, PRIMA DELL’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE E CONDIZIONANDOLO AL SUO OTTENIMENTO
Al presente quesito si risponde negativamente.- Ed infatti, secondo unanime dottrina e giurisprudenza, il preliminare di vendita di immobile di proprietà del minore è riconducibile al novero degli atti di straordinaria amministrazione che, in quanto tali, richiedono l’autorizzazione ex art. 320 c.c.- In particolare, è stato evidenziato che “necessitano di autorizzazione ex art. 320 c.c. i contratti preliminari con i quali i genitori assumano, in nome del minore, l’obbligo di porre in essere un atto negoziale eccedente l’ordinaria amministrazione, in particolare quando si tratti di un atto di alienazione (Cfr. Ferri, 83).- Anzi, la Suprema Corte ritiene che tale autorizzazione rappresenti un vero e proprio elemento costitutivo del negozio del negozio dispositivo dell’immobile di proprietà del minore. Ex multis: “L'autorizzazione del giudice tutelare richiesta dall'art. 320 c. c. per gli atti.........€ 99,00 -
Nº 5582Data 19/01/2022Downloads: 6
Furto in condominio: ponteggi e responsabilità dell'impresa
In occasione dei lavori di ristrutturazione del condominio, è inevitabile che l'impresa appaltatrice debba montare la cosiddetta impalcatura. I ponteggi sono, infatti, indispensabili per lavorare ed operare nei vari punti dell'edificio, diversamente non raggiungibili.....download riservato - non acquistabile -
Nº 5407Data 27/01/2021Downloads: 14
MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE SI ESCLUDE LA responsabilitÀ SOLIDALE DEI VENDITORI
A cosa serve? La clausola deve essere inserita nel contratto preliminare o nella proposta di acquisto quando i venditori vogliono rispondere esclusivamente per la propria quota e non invece per le quote pagate agli altri€ 60,00 -
Nº 5194Data 24/01/2020Downloads: 18
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D'ARAGONA: ESCLUSA LA responsabilitA' DEL MEDIATORE PER NON AVER RIFERITO DELL'ASSENZA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'.-
Il Tribunale di Nola accogliendo la tesi difensiva formulata dallo Studio d'Aragona ha espresso i seguenti principi: la mancanza del certificato di agibilità non determina alcuna forma di invalidità assoluta della compravendita ma tutt'al più può legittimare la domanda di risoluzione ma solo nel caso in cui l'altra parte dimostri che l'interesse alla stipula dell'atto di acquisto sia venuto meno esclusivamente in conseguenza della citata carenza. L'esistenza di un vincolo triennale di indisponibilità intercorrente tra il Comune ed il venditore non è opponibile in confronto all'acquirente e non è quindi opponibile da parte di quest'ultimo per giustificare la propria pretesa di recesso. Il mediatore non è tenuto a svolgere specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico per cui non può essere ritenuto responsabile di non aver riferito dell'inesistenza del certificato di agibilità laddove non ne fosse a conoscenza. Il diritto del mediatore alle provvigioni non resta pregiudicato dalla circostanza che le parti, dopo la conclusione dell'affare non abbiano a stipulare l'atto definitivo a causa dell'inadempimento di una di esse alle obbligazioni assunte.€ 49,90