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Nº 6483Data 21/02/2025Downloads: 5
IL PROPONENTE CHE HA FORMULATO UNA PROPOSTA DI ACQUISTO PER LO STESSO PREZZO PUBBLICIZZATO DAL MEDIATORE E RICHIESTO DAL VENDITORE, NON HA DIRITTO ALL’ACCETTAZIONE, PER CUI IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE HA DIRITTO ALLA SOLA restituzione DELLE SOMME AFFIDATE AL MEDIATORE, CON ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DEL PROPONENTE AL RISARCIMENTO DEI DANNI PER ABBANDONO DELLE TRATTATIVE - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - NOVEMBRE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno Seconda Sezione Civile - Nel caso di specie, il tribunale di Salerno ha sancito - tra l'altro - il seguente principio, accogliendo le tesi dello studio legale d’aragona, “Il B. non ha accettato una proposta altrui; anzi, è lui ad aver sottoscritto presso l’agenzia immobiliare in data 14.06.2010 un modulo di “proposta di acquisto immobiliare” da sottoporre all’attenzione del venditore R. ai fini della accettazione ai sensi dell’art 1326 c.c. La promozione dell’immobile in vendita su siti internet, riviste, loncandine da parte dell’agente immobiliare non equivale ad offerta al pubblico ai sensi dell’art 1336 c.c. in primo luogo perché la norma contiene la clausola di salvezza “salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi” e nelle compravendite immobiliari è d’uso che l’agenzia si limiti a sponsorizzare un immobile in vendita e dopo aver individuato un potenziale acquirente lo metta in contatto con il venditore; in secondo luogo, perché l’offerta al pubblico, per essere vincolante, deve essere proposta da chi abbia la legittimazione a disporre, mentre il rapporto interno che si instaura tra il venditore e l’agenzia immobiliare è limitato alla pubblicizzazione dell’immobile presso terzi e nella mediazione tra il potenziale acquirente e l’imprenditore, e non comprende quindi la procura sostanziale a vendere. Invero, la pubblicizzazione del bene immobile in vendita su siti internet o locandine gestiti dall’agenzia immobiliare è finalizzata solo a provocare offerte da parte di potenziali interessati e non ad effettuare offerte; e comunque la pubblicizzazione da parte dell’agenzia immobiliare non prevede tutti gli elementi essenziali del contratto. La sola indicazione del prezzo di vendita dell’immobile impegna il venditore solo a non richiedere un prezzo maggiore nel caso in cui gli pervengano proposte di acquisto; ma non ha effetto giuridico ulteriore. Per questo motivo, la circostanza che il Buono abbia offerto lo stesso prezzo pubblicizzato per la vendita dell’immobile dei Rosini è argomento privo di rilievo. Nell’articolo 4 della proposta di acquisto sottoscritta dal Buono, rubricata “IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO” si prevede testualmente “La presente proposta è irrevocabile per 7 giorni da oggi e diverrà inefficace se, entro detto termine, il VENDITORE o l’AGENTE IMMOBILIARE non avranno inviato, tramite telegramma o lettera raccomandate AR, comunicazione inerente l’accettazione della stessa. Detta comunicazione potrà essere sostituita da dichiarazione del PROPONENTE per ricevuta di copia della proposta di acquisto accettata. In caso di mancata accettazione da parte del VENDITORE, il PROPONENTE avrà diritto alla restituzione delle somme versate, anche con eventuale lettera raccomandata, senza onere di interessi ed escludendo penalità o rivalse per la richiesta di danni”. Parte attrice non ha dimostrato di aver ricevuto nei 7 giorni successivi, quindi entro il 21.06.2010, una comunicazione per iscritto di accettazione della proposta da parte del proprietario Rosini, per cui essa è divenuta inefficace. Con l’accettazione della predetta clausola, il Buono peraltro ha rinunciato preventivamente ad agire per il risarcimento dei danni, per cui con la presentazione dell’odierna azione giudiziaria l’attore ha addirittura violato un obbligo contrattuale che si era assunto. …… Pertanto, è nella logica del sistema giuridico civilistico che il proponente che si veda rifiutare una proposta non può avanzare alcuna pretesa nei confronti della controparte per il rifiuto a stipulare il contratto. La clausola di cui si discute, quindi, non fa altro che formalizzare questo principio generale onde prevenire pretestuose azioni giudiziarie. Pur a voler ritenere che la predetta clausola non comprendesse anche il diritto per il proponente B. di promuovere un’azione di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale – che è in effetti il tipo di responsabilità dedotta in citazione – la domanda è infondata per carenza dei presupposti per la configurazione di questo tipo di responsabilità. Ed invero, la partecipazione alle trattative costituisce presupposto condizionante la responsabilità precontrattuale; sul tema, del resto, la giurisprudenza insegna che «per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre: che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto» (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ordinanza, 16/11/2021, n. 34510; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 15/04/2016, n. 7545); ma nel caso di specie non si è mai instaurata alcuna trattativa. Dall’esame della proposta di acquisto si evince, nell’art 2 lett a), che il proponente Buono ha dovuto versare all’atto della sottoscrizione della proposta un assegno dell’importo di € 10.000,00 con l’incarico al mediatore di consegnarlo ad avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione della proposta; nella lett b) si prevede che il proponente avrebbe dovuto versare un ulteriore acconto di € 30.000,00 entro il 27.06.2010 precisandosi espressamente che “la somma di cui al punto a), e al punto b) ove prevista, diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c) con l'avvenuta conoscenza, da parte del proponente, dell'accettazione della presente proposta d'acquisto, che costituirà quindi CONTRATTO PRELIMINARE”. Sennonchè, non risulta documentato in atti che sia pervenuto a conoscenza del proponente Buono l’accettazione da parte del venditore entro il termine del 21.06.10, per cui non si è perfezionato alcun contratto preliminare. L’ulteriore versamento di altro acconto di € 40.000,00 da parte del Buono ha rappresentato una sua iniziativa del tutto autonoma, non richiesta e soprattutto non dovuta. L’integrazione dell’acconto era subordinata all’accettazione della proposta contrattuale da parte del venditore, che tuttavia non è mai pervenuta all’attenzione del proponente Buono, determinando la inefficacia negoziale della proposta. Anzi, nonostante l’agenzia immobiliare avesse notiziato i venditori della proposta di acquisto il giorno stesso (14.06.10), l’unica manifestazione di volontà espressa dai venditori Rosini al proponente Buono, sempre tramite l’agenzia immobiliare, è contenuta nella nota del 24.06.10 in cui essi comunicavano che non avevano più intenzione di alienare l’immobile e restituivano gli assegni versati dal proponente. Pertanto, non vi è stata alcuna trattativa improvvisamente interrotta dai Rosini; non vi è stato alcun comportamento di questi ultimi che possa aver indotto l’attore a confidare sul buon esito della conclusione del contratto. A tal proposito, l’argomentazione difensiva che riposta sulla clausola contenuta nel modulo di conferimento dell’incarico di mediazione sottoscritto dai venditori in favore dell’agenzia immobiliare Primula srl secondo cui “il VENDITORE si impegnavano ad accettare e a far accettare agli eventuali altri aventi diritto sull’immobile la proposta d’acquisto che rispetti le condizioni previste dal presente incarico” è irrilevante per dimostrare l’esistenza di una trattativa e la mala fede contrattuale dei venditori. Detta clausola spiega effetti soltanto tra le parti, ossia tra l’agenzia immobiliare ed il venditore, e non nei confronti dei terzi; infatti, tale clausola non è posta a tutela del terzo proponente, ma a favore dell’agente immobiliare che intende rivendicare il suo diritto alla provvigione o ad un indennizzo nel caso in cui il venditore rifiuti una proposta conforme alle condizioni di vendita proposte. Lo si evince chiaramente dall’art 9 del medesimo modulo di incarico di mediazione ove si stabilisce una clausola penale a carico del venditore pari al “…... % del prezzo di vendita fissato al punto 2) per rifiuto, proprio o di altri aventi diritto sull’immobile, di accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni stabilite nel presente incarico”. In definitiva, affinchè possa configurarsi una responsabilità precontrattuale, è necessario che sia avviata una trattativa per la conclusione del contratto; che uno dei contraenti abbia assunto un contegno tale da ingenerare nella controparte l’affidamento circa il buon esito dell’affare salvo poi tirarsi indietro. Nel caso di specie, invece, il B. ha formulato una proposta che è stata invece rifiutata dai venditori per cui non si è creato alcun tipo di vincolo contrattuale, che sarebbe derivato solo dall’accettazione della proposta; come detto, il versamento di un ulteriore acconto di € 40.000,00 da parte del B. è irrilevante; trattasi di comportamento non idoneo a sorreggere la tesi che fosse in corso una trattativa, perché quest’ulteriore acconto, come detto, non era stato richiesto e non era dovuto contrattualmente ed è stato spontaneamente, liberamente ed autonomamente corrisposto dal B.download riservato - non acquistabile -
Nº 6456Data 13/01/2025Downloads: 31
MODULO DIFFIDA DEL LOCATORE IN CONFRONTO AGLI EREDI DEL CONDUTTORE DECEDUTO SENZA CONVIVENTI ALLA restituzione DELL'IMMOBILE IN CONSEGUENZA DELL' ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL LOCATORE INTENDA OTTENERE LA restituzione DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA MORTE DEL CONDUTTORE SENZA SOGGETTI CONVIVENTI CHE SUBENTRANO NEL CONTRATTO. IN TAL CASO, INFATTI, IL CONTRATTO SI ESTINGUE ED IL LOCATORE HA DIRITTO ALLA restituzione DELL'IMMOBILE.€ 99,00 -
Nº 6395Data 11/11/2024Downloads: 27
MODULO COMUNICAZIONE DELL'ACQUIRENTE AL VENDITORE ED AL MEDIATORE DI RICHIESTA DI restituzione DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA REALIZZAZIONE CONDIZIONE MUTUO.
QUANDO DOVESSE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L'ACQUIRENTE INTENDE RICHIEDERE LA restituzione DEL TITOLO COSTITUENTE CAPARRA CONFIRMATORIA IN CONSEGUENZA DEL MANCATO OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO IPOTECARIO CHE ERA STATO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA. IL MODULO È PREDISPOSTO PER L'IPOTESI CHE LA CAPARRA SIA STATA CORRISPOSTA MEDIANTE TITOLO BANCARIO SIA NON INCASSATO CHE MESSO ALL'INCASSO.€ 100,00 -
Nº 6341Data 22/08/2024Downloads: 4
IL PROMITTENTE ACQUIRENTE CHE SI SIA RESO INADEMPIENTE AL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI NONOSTANTE RIPETUTAMENTE DIFFIDATO DEVE ESSERE CONDANNATO AL RISARCIMENTO DEI DANNI COSTITUITI, IN PRIMO LUOGO, DALLA DIFFERENZA TRA IL PREZZO CHE SI ERA OBBLIGATO A PAGARE E QUELLO AL QUALE È STATO POI RIVENDUTO L’IMMOBILE, ANCHE SE AVRÀ DIRITTO ALLA restituzione DI TUTTE LE SOMME CHE HA VERSATO SOLO A TITOLO DI MERO ACCONTO E NON DI CAPARRA CONFIRMATORIA. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI, nel giugno 2024. Nel caso di specie, è stato confermato, infatti, che “La risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dei promittenti acquirenti, che opera ex tunc alla data di stipula della scrittura privata, comporta la restituzione del prezzo pagato in acconto, che è stato considerato un anticipo sul prezzo di vendita definitiva e mai come una caparra confirmatoria, atteso che il successivo art. sei del contratto, stabilendo che “la parte promittente venditrice si impegna a prestare al momento della sottoscrizione del contratto definitivo piena garanzia per evizione ai sensi di legge ed inoltre di lasciare libera l’intera proprietà da persone e da cosa, con l’aggravio di restituzione delle somme versate al doppio”, prevede solo una penale a carico dei promittenti acquirenti per il caso che essi non provvedano nel senso indicato a seguito della stipula del contratto definitivo. La domanda di restituzione della G…… s.a.s., come le altre domande da esse proposte, sono senza dubbio alcuno ammissibili, in quanto la stessa si è costituita nei termini rispetto alla prima udienza di comparizione slittata automaticamente ai sensi dell’art. 168 bis ult. comma c.p.c. e potendo essere intesa la comparsa di costituzione anche come intervento principale autonomo nel processo instaurato con atto di citazione della V… I….. s.r.l. Ne consegue che i convenuti B….. vanno condannati alla restituzione delle somme ricevute in acconto, così come richieste dalle controparti, con gli interessi legali moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale, anche in considerazione della buona fede di cui all’art. 2033 c.c.. Degli euro 82.000,00 versati in acconto dalla V…. I……, euro ………. vanno restituiti da B…….., B……. D…….. e B…… G………… ciascuno ed euro 10.000,00 da B………… C……… degli euro 38.000,00 versati in acconto dalla G……, euro 11.000,00 vanno restituiti da B…….. A….., B…… D…….. e B…….. G……… ciascuno ed euro 5.000,00 da B………. C……….. Riguardo alla domanda di risarcimento danni proposta dai convenuti B…………, va evidenziato che essi lamentano di non aver potuto vendere gli immobili al prezzo concordato di euro 500.000,00 e di fatto risulta che essi li hanno venduti a B……….. P……… e alla B……….. A….. G…….. s.r.l. al minor prezzo di euro 390.00,00 con una differenza di euro 110.000,00. I convenuti vanno, dunque ristorati di euro 110.000,00 per mancato guadagno, derivante dalla risoluzione del contratto per grave inadempimento delle promittenti acquirenti. Riguardo alla mancata utilizzazione degli immobili oggetto di preliminare, va osservato che la scrittura privata prevedeva che il possesso degli immobili passasse ai promittenti acquirenti solo con la stipula dell’atto definitivo di compravendita, per cui i promittenti venditori avevano ben chiaro sin dalla sottoscrizione della scrittura privata che non avrebbero potuto compromettere in vendita o locare gli immobili per i tre anni previsti indicativamente per i pagamenti rateali in loro favore e verosimilmente per la stipula dell’atto definitivo. Gli immobili, però, sono rimasti nel possesso e godimento di essi convenuti, per cui per tale periodo non possono chiedere alcun ristoro. Ad essi possono essere riconosciuti però, come ulteriore risarcimento danno, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma capitale da risarcire di euro 110.000,00 con decorrenza dal marzo 2019 fino all’effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore indeterminabile a complessità media della causa, tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione e decisionale, ivi compresa la fase cautelare in corso di causa e con aumento del 90% per il numero delle parti.”download riservato - non acquistabile -
Nº 6269Data 10/06/2024Downloads: 30
MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE DI RINUNCIA AD OGNI E QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALL'AGENZIA PER ISCRIZIONI E TRASCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE A SEGUITO DELLA restituzione DELLE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO, DOPO L'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, EMERGA CHE L'IMMOBILE SIA INTERESSATO DA TRASCRIZIONI O ISCRIZIONI PREGIUDIZIEVOLI NON DICHIARATE DALL'AGENZIA ALL'INTERNO DELLA PROPOSTA.IN TAL CASO PER EVITARE CHE L'ACQUIRENTE POSSA AGIRE IN CONFRONTO ALL'AGENZIA IMMOBILIARE E CHIEDERE I DANNI PER MANCATA INFORMAZIONE È OPPORTUNO OFFRIRE LA restituzione DELLE PROVVIGIONI A FRONTE DELLA RINUNCIA DELL'ACQUIRENTE AD OGNI E QUALSIASI PRETESA IN CONFRONTO ALL'AGENZIA.SE L'ACQUIRENTE ACCETTA OCCORRE FARGLI SOTTOSCRIVERE QUESTO MODULO.€ 99,00 -
Nº 6266Data 05/06/2024Downloads: 8
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, SE DOPO IL RIFIUTO DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO FORMULATA DALL’ACQUIRENTE E LA restituzione DELLA CAPARRA, LE PARTI CONCLUDONO IL MEDESIMO AFFARE, ANCHE NEL CASO IN CUI SIA TRASCORSO UN RILEVANTE PERIODO DI TEMPO CHE È STATO NECESSARIO AFFINCHÉ ALCUNI DEI PROPRIETARI RAGGIUNGESSERO LA MAGGIORE ETÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI APRILE 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA , innanzi alla Tribunale di Napoli, XII SEZIONE CIVILE d, nell’aprile 2024 - Nel caso si specie, è stato confermato, infatti, che "dagli atti e dall’attività espletata è emerso che dopo l’attività di segnalazione dell’immobile dal parte dell’opposta, mediante l’avvio e conduzione delle trattative che hanno portato alla sottoscrizione di una proposta d’acquisto/contratto preliminare, le parti hanno definitivamente concluso, a mezzo atto pubblico di compravendita per Notar dottor …………... (Rep. N……. – Racc. …….), l’acquisto dell’unità immobiliare proposta.Pertanto, sebbene le iniziali trattative siano terminate con la restituzione dell’assegno alla S….., l’attività di mediazione, posta in essere successivamente alla risoluzione delle questioni attinenti alla titolarità del diritto sull’immobile degli eredi dell’originario proprietario, si è conclusa con la compravendita dell’unità immobiliare da parte della S….. e la maturazione del diritto dell’opposta al pagamento del compenso per la mediazione.A tal proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 1755 c.c. il quale recita: “Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, [2950] se l'affare è concluso [1173] per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe- 9 -professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità [2225, 2233]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6242Data 15/05/2024Downloads: 4
L’ACQUIRENTE DI UN FONDO ABUSIVO HA DIRITTO ALLA restituzione DEL PREZZO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. SERENA LEO, innanzi alla Corte di Appello di Salerno - Prima Sezione Civile, nel GENNAIO 2024 - Nel caso si specie, È STATO CONFERMATO, INFATTI, che l’acquirente della porzione d un fondo ha diritto alla restituzione del prezzo allorquando risulti che il venditore ha effettuato una lottizzazione abusiva, anche nel caso in cui la vendita del lotto effettivamente venduto sia stata mascherata stipulando un atto in cui si vende, in luogo del lotto effettivamente consegnato, la mera quota ideale di una maggiore estensione che è stata di fatto abusivamente lottizzata mediante suddivisione in singole e ben individuati lotti che sono stati venduti a diversi acquirenti.download riservato - non acquistabile -
Nº 6003Data 07/07/2023Downloads: 21
restituzione DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA
Cos'è la caparra confirmatoria e quali sono le conseguenze in caso di restituzione della stessadownload riservato - non acquistabile -
Nº 5900Data 06/04/2023Downloads: 8
restituzione DELLA CAPARRA D’AFFITTO: COSA SAPERE
Quando ci si trova a stipulare un contratto d’affitto, sia in veste di proprietario sia di locatario, una delle faccende con le quali ci si dovrà confrontare è quella della restituzione della cauzione. Vediamo quindi alcune importanti informazioni.download riservato - non acquistabile -
Nº 5771Data 18/10/2022Downloads: 153
MODULO RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA CON restituzione CAPARRA ALL’ESITO DELLE VERIFICHE CIRCA LE CONDIZIONI DELL’IMMOBILE
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato nei casi di risoluzione anticipata del contratto di locazione con restituzione contestuale dell’immobile e restituzione differita della caparra all’esito delle verifiche circa l’assenza di danni. Valido anche nell’ipotesi di risoluzione di contratto avente ad oggetto immobili arredati€ 59,00 -
Nº 5610Data 04/02/2022Downloads: 2
Danni all'immobile locato e rifiuto di ricevere la restituzione del bene
In tema di locazione, allorché il conduttore abbia arrecato gravi danni all'immobile locato, o compiuto sullo stesso innovazioni non consentite, tali da rendere necessario per l'esecuzione delle opere di ripristino l'esborso di somme di notevole entità, in base all'economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti, il locatore può legittimamente rifiutare di ricevere la restituzione del bene finché dette somme non siano state corrisposte dal conduttore il quale, versando in mora, agli effetti dell'art. 1220 c.c., rimane obbligato, altresì, al pagamento del canone ex art. 1591 c.c., quand'anche abbia smesso di servirsi dell'immobile per l'uso convenuto. (massima ufficiale)download riservato - non acquistabile -
Nº 5539Data 27/10/2021Downloads: 67
MODULO VERBALE DI restituzione DELL’IMMOBILE, MEDIANTE CONSEGNA DELLA CHIAVI, CON CONTESTUALE PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO NELLA LOCAZIONE NON ABITATIVA COMMERCIALE A SEGUITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PER DISDETTA
Quanto deve essere utilizzato? Questo documento deve essere utilizzato quando le parti di un rapporto di locazione non abitativa, cessato a seguito di tempestiva disdetta, debbono procedere alla restituzione dell’immobile mediante consegna delle chiavi con contestuale pagamento dell’indennità di avviamento€ 60,00 -
Nº 5491Data 01/07/2021Downloads: 159
MODULO TRANSAZIONE TRA ACQUIRENTE E VENDITORE CON RISOLUZIONE PROPOSTA DI ACQUISTO restituzione CAPARRA E PAGAMENTO DANNI
Quando deve essere utilizzato? il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che si intenda transigere la controversia insorta tra le parti mediante risoluzione della proposta d'acquisto/contratto preliminare con previsione della restituzione della caparra confirmatoria e pagamento dei danni da parte del venditore€ 60,00 -
Nº 5450Data 03/04/2021Downloads: 153
MODULO DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE ACQUIRENTE DI MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO POSTO A CONDIZIONE DELLA PROPOSTA E RICEVUTA DELLA restituzione DELLA CAPARRA
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato tutte le volte che l’acquirente comunica che il mutuo che condiziona la proposta non è stato concesso e richiede la restituzione dell’assegno costituente caparra confirmatoria. Il modulo contiene al suo interno anche la ricevuta di restituzione della caparra. In questo caso, però, se è possibile è meglio ottenere l’autorizzazione alla restituzione della caparra da parte del venditore. A tal fine è stato predisposto il modulo n. 5052€ 99,00 -
Nº 5379Data 20/11/2020Downloads: 309
MODULO RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA restituzione DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA AFFIDATA IN DEPOSITO ALL'AGENZIA.
Quando si utilizza? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, oppure la sottoscrizione del contratto preliminare, decidono di risolvere il contratto e di sciogliere i loro rapporti. Il modulo è predisposto per ipotesi in cui la caparra sia stata affidata in deposito all'agenzia, che viene autorizzata alla restituzione con esonero di ogni responsabilità in suo confronto.-€ 60,00 -
Nº 5331Data 04/09/2020Downloads: 112
MODULO - RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PREVISIONE DI restituzione DIFFERITA’ ED INDENNITA’ DI OCCUPAZIONE (PENALE)
Quando deve essere utilizzato: Modello da utilizzare in ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di locazione con effetto immediato e previsione di restituzione dell'immobile differita, con pattuizione di canone fino all'effettivo rilascio ed ulteriore indennità di occupazione per l'ipotesi di rilascio oltre la data convenuta.€ 59,00 -
Nº 5297Data 22/05/2020Downloads: 123
MODULO - AUTORIZZAZIONE DEL VENDITORE ALL'AGENTE IMMOBILIARE ALLA restituzione DELL'ASSEGNO COSTITUENTE ACCONTO CAPARRA CONFIRMATORIA
MODULO DA UTILIZZARE QUALDO LE PARTI DELLA PROPOSTA O DEL PRELIMINARE HANNO SCIOLTO IL CONTRATTO TRA DI LORO, O COMUNQUE HANNO DECISO DI NON DARE ULTERIORE CORSO ALL'AFFARE, PER CUI CONVENGONO CHE L'ASSEGNO COSTITUENTE ACCONTO CAPARRA CONFIRMATORIA DEBBA ESSERE RESTITUITO ALL'ACQUIRENTE. IN QUESTO CASO IL MEDIATORE DEVE FARSI AUTORIZZARE ALLA restituzione DEL TITOLO DAL VENDITORE MEDIANTE QUESTO MODULO E POI, ALL'ATTO DELLA restituzione, FARSI SOTTOSCRIVERE IDONEA RICEVUTA DALL'ACQUIRENTE€ 29,90 -
Nº 5052Data 22/05/2019Downloads: 184
MODULO - DICHIARAZIONE PROPONENTE ACQUIRENTE MANCATA CONCESSIONE MUTUO E RICHIESTA restituzione TITOLO PER EFFETTO CONDIZIONE SOSPENSIVA
Modulo da far utilizzare al proponente acquirente che abbia la necessità di comunicare la mancata concessione del mutuo e contestualmente debba richiedere la restituzione del titolo lasciato a corredo della proposta, stante il mancato avveramento della condizione sospensiva€ 100,00 -
Nº 539Data 14/06/2017Downloads: 210
MODULO - LETTERA INVITO AD EFFETTUARE BONIFICO PER SOSTITUZIONE CAPARRA E restituzione PRECEDENTE TITOLO
Modulo da utilizzare quando l’acquirente intende sostituire la caparra confirmatoria mediante bonifico bancario ed ottenere la restituzione del precedente titolo.Chiaramente questa sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dalla parte venditrice.€ 100,00 -
Nº 515Data 28/02/2017Downloads: 22
QUESITO N. 740: L’ACQUIRENTE È TENUTO A RISPETTARE IL COMODATO CONCESSO DAL VENDITORE OPPURE HA DIRITTO ALL’IMMEDIATA restituzione DELL’IMMOBILE?
Ha diritto all’immediata restituzione, in quanto ….. parere integrale... cliccando su dowloand...€ 100,00 -
Nº 1169Data 17/09/2002Downloads: 78
MODULO - Atto di transazione e quietanza per restituzione provvigioni
atto di transazione e quietanza per restituzione provvigioni€ 500,00 -
Nº 6501Data 12/03/2025Downloads: 2
La restituzione anticipata dell'immobile non esclude il risarcimento al locatore, ma richiede prova di attivazione per nuova locazione.
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Nº 6109Data 20/11/2023Downloads: 24
MODULO DICHIARAZIONE DI RICEVUTA restituzione PROVVIGIONI DEL CLIENTE IN CONFRONTO ALL’AGENZIA CHE NONOSTANTE L’INTERVENUTA CONCLUSIONE DELL’AFFARE ABBIA DECISO DI RESTITUIRE LE PROVVIGIONI.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA, NONOSTANTE ABBIA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI, HA DECISO DI RESTITUIRLE IN QUANTO LE PARTI HANNO DECISO, DOPO L’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA D’ACQUISTO, OVVERO LA STIPULA DI UN CONTRATTO PRELIMINARE, DI NON STIPULARE PIÙ L’ATTO DEFINITIVO, PER MOTIVI NON IMPUTABILI ALL’AGENZIA.€ 99,00 -
Nº 5895Data 03/04/2023Downloads: 3
Il conduttore, al momento della restituzione del bene locato, deve rimuovere le modifiche interne?
Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano il conduttore aveva modificato i locali per utilizzarli come lavanderia self-service.download riservato - non acquistabile -
Nº 5643Data 30/03/2022Downloads: 6
Danni all'immobile locato e rifiuto di ricevere la restituzione del bene
Cassazione civile, sez. III, 09 Dicembre 2021, n. 39179. Pres. Graziosi. Est. Dell'Utri. Danni o innovazioni non consentite sulla cosa locata - Opere di ripristino di notevole entità - Riferimento all'economia del contratto ed alle condizioni delle parti - Necessità - Mancata corresponsione delle somme occorrenti da parte del conduttore - Rifiuto del locatore di ricevere il bene - Legittimità - Conseguenzedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5482Data 18/06/2021Downloads: 33
Caparra confirmatoria, recesso per inadempimento e restituzione del doppio
Da sempre, per dimostrare la serietà di un accordo, è consuetudine versare una somma di denaro al momento della firma di un contratto. In questo modo, inevitabilmente, si rafforza l'impegno assunto. Nel contempo, con questo pagamento, si concede alla controparte un anticipo sulla prestazione complessivamente pattuita......download riservato - non acquistabile -
Nº 5459Data 16/04/2021Downloads: 15
MODULO DIFFIDA DELL’INCARICANTE IN CONFRONTO ALL’AGENZIA PER LA restituzione DELLE CHIAVI A SEGUITO DELL’AVVENUTA SCADENZA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE
quando deve essere utilizzata? La diffida deve essere inviata dall ‘incaricante all’agenzia tutte le volte che questa nonostante l’intervenuta scadenza dell’incarico di mediazione si rifiuta di restituire le chiavi dell’immobile€ 60,00 -
Nº 5452Data 08/04/2021Downloads: 125
MODULO - LETTERA RACCOMANDATA restituzione ASSEGNO CAPARRA CONFIRMATORIA A SEGUITO DELLA SCADENZA DEL TERMINE APPOSTO ALLA CONDIZIONE MUTUO
Quando deve essere utilizzato? Il modulo deve essere utilizzato quando la proposta è diventata inefficace a seguito della scadenza del termine apposto alla condizione mutuo.in tal caso l’agenzia deve restituire l’assegno detenuto in deposito che doveva costituire caparra confirmatoria in caso di realizzazione della condizione. La raccomandata deve essere assicurata in quanto prevede l’allegazione del titolo costituente caparra confirmatoria€ 60,00 -
Nº 5400Data 15/01/2021Downloads: 14
restituzione fondo cassa condominiale al venditore
Immagina di voler acquistare un appartamento facente parte di un condominio. Dopo la stipula del compromesso, ti sei presentato dal notaio insieme al venditore per la firma del contratto definitivo di compravendita. Al momento del rogito, il proprietario dell’immobile ...download riservato - non acquistabile -
Nº 5378Data 20/11/2020Downloads: 211
MODULO RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA DI ACQUISTO - CONTRATTO PRELIMINARE CON CONTESTUALE restituzione DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA DA PARTE DEL VENDITORE
Quando si utilizza? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, oppure la sottoscrizione del contratto preliminare, decidono di risolvere il contratto e di sciogliere i loro rapporti. Il modulo è predisposto per ipotesi in cui la caparra sia stata incassata dal veditore, il quale la restituisce mediante un proprio assegno.€ 60,00 -
Nº 5372Data 06/11/2020Downloads: 28
COMUNICAZIONE INVITO restituzione CAPARRA (a seguito di mancata conclusione contratto per accettazione tardiva)
Quando va utilizzato? Questo modulo deve essere utilizzato per invitare l’acquirente a ritirare l’assegno costituente caparra confirmatoria presso l’agenzia quando il contratto non sia concluso in quanto la proposta è stata accettata tardivamente e non sia seguita la comunicazione da parte dell’acquirente di ritenere efficace l’accettazione tardiva. Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 1326 del codice civile allorquando la proposta è accettata tardivamente ovvero oltre il termine di efficacia, l’acquirente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediata comunicazione al venditore.-€ 60,00 -
Nº 5371Data 06/11/2020Downloads: 28
DICHIARAZIONE RICEVUTA restituzione CAPARRA (a seguito di mancata conclusione contratto per accettazione tardiva)
Quando si utilizza? Questo modulo deve essere utilizzato quando il contratto non sia concluso per accettazione tardiva e l’acquirente non abbia tempestivamente comunicato al venditore la propria intenzione di ritenere efficace l’accettazione perché tardiva. Ricordiamo che in questo caso il contratto non può ritenersi concluso ex articolo 1326 c.c..-€ 60,00 -
Nº 5345Data 26/09/2020Downloads: 153
MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE PROPOSTA D'ACQUISTO ACCETTATA CON restituzione DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA.
Quando va utilizzato? Il modulo va utilizzato quando le parti, dopo l'accettazione della proposta d'acquisto, decidono di risolverla e di scogliere i propri rapporti. Il modulo è predisposto per l'ipotesi in cui la caparra sia stata incassata dal venditore il quale la restituisce mediante un proprio assegno bancario. Può essere facilmente adattato alle ipotesi in cui la caparra non sia stata incassata e il venditore restituisce lo stesso titolo ricevuto.-€ 60,00 -
Nº 5129Data 12/10/2019Downloads: 15
CASA FAMILIARE IN COMODATO: IL PROPRIETARIO PUO' CHIEDERE LA restituzione?
La soluzione al quesito è strettamente connessa all'esatta qualificazione giuridica del negozio di comodato: comodato precario o comodato ordinario?download riservato - non acquistabile -
Nº 5090Data 29/07/2019Downloads: 22
LA restituzione DELLA COSA LOCATA IN STATO DI USURA AL MOMENTO DELLA RICONSEGNA LEGITTIMA IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior dannodownload riservato - non acquistabile -
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Nº 4975Data 29/12/2018Downloads: 40
Modulo restituzione caparra a seguito mancato avveramento della condizione quando sono stati proposti tutti gli immobili di un fabbricato ed è stata formulata proposta condizionata solo per uno
Il modulo è finalizzato a precostituirsi la prova che l’agenzia ha proposto non solo l’immobile per cui è stata effettuata la proposta ma tutti gli immobili del fabbricato. Vi è anche impegno del proponente ad avvisare della ripresa delle trattative per uno qualsiasi degli immobili del fabbricato.-€ 200,00 -
Nº 801Data 08/11/2018Downloads: 22
SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL MEDIATORE- RIGETTATA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI E restituzione PROVVIGIONI FORMULATA DALL’ ACQUIRENTE DI UN IMMOBILE PRIVO DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA’
Trattasi di fattispecie di peculiare interesse nell’ambito del settore immobiliare in occasione della quale il Giudice - aderendo pienamente alla tesi difensiva dello studio d’Aragona legali associati – ha valutato con severità il comportamento dell’acquirente, il quale fin dalla fase delle trattative avrebbe potuto rendersi conto dell’assenza del certificato di abitabilità.- A sostegno di tale tesi è stata prodotta in giudizio la proposta di acquisto con la quale l’acquirente si impegnava ad effettuare a propria cura e spese i lavori per la fornitura elettrica ed idrica.- In sostanza è stato sanzionato – a beneficio dell’intermediario immobiliare – il comportamento poco cauto dell’acquirente, il quale sulla base delle informazioni fornite dall’agenzia, aveva l’onere di attivarsi con tecnici di fiducia al fine di verificare la sussistenza del predetto certificato.-€ 200,00 -
Nº 495Data 09/01/2017Downloads: 13
QUESITO N. 728: SI PUO' CHIEDERE LA restituzione DELL'IMMOBILE REGALATO ALL'EX CONVIVENTE?
La risposta è affermativa, ma a determinate condizioni... parere integrale disponibile cliccando su download€ 100,00 -
Nº 320Data 13/01/2016Downloads: 217
MODULO- restituzione CHIAVI A SEGUITO DI SCADENZA INCARICO DI MEDIAZIONE
Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui scaduto l'incarico di mediazione l'agenzia restituisce le chiavi. Dichiarazione dell'incaricante con contestuale esonero di responsabilità e rinuncia ad azione giudiziaria per eventuali danni€ 20,00