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Nº 5451Data 26/03/2025Downloads: 325
MODULO DICHIARAZIONE riconoscimento PROVVIGIONI versione aggiornata marzo 2025.
DICHIARAZIONE PROVVIGIONI CHE TUTELA AL MASSIMO IL LAVORO DEL MEDIATORE IMMOBILIARE. LA DICHIARAZIONE IN PARTICOLARE COMPRENDE IL riconoscimento DELL’OBBLIGO DI VERSARE LA PROVVIGIONE ANCHE PER LE PROPOSTE SUCCESSIVE, O IN CASO DI SCAVALCÒ IN OCCASIONE DELLA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO.CONTIENE ANCHE IL riconoscimento DELLA CIRCOSTANZA CHE LA MESSA IN RELAZIONE AVVENUTA GRAZIE AL MEDIATORE CON L’IMPEGNO DA PARTE DEL PROPONENTE AD AVVISARE DELL’EVENTUALE RIPRESA DI TRATTATIVE. ANCORA CONTIENE ANCHE LA DICHIARAZIONE DEL PROPONENTE DI CONSAPEVOLEZZA CIRCA L’OBBLIGO DA PARTE DELL’AGENTE IMMOBILIARE DI RITIRARE EVENTUALI ALTRE PROPOSTE D’ACQUISTO DA PARTE DI CLIENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA. Nell'ultima versione è stata anche introdotto l'impegno a dichiarare in atto pubblico solo il numero di fattura e la corrispondenza l'importo pagato.€ 99,00 -
Nº 6651Data 27/07/2026Downloads: 2
MODULO – PATTUIZIONE DELLA PROVVIGIONE PER SINGOLO AFFARE IMMOBILIARE, CON OBBLIGO DI COMUNICARE LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE E riconoscimento DEL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE IN CASO DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO L’AGENZIA IMMOBILIARE HA MESSO IN RELAZIONE IL CLIENTE CON LA CONTROPARTE IN ORDINE AD UNO SPECIFICO AFFARE E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO L’IMPORTO E IL MOMENTO DI MATURAZIONE DELLA PROVVIGIONE DOVUTA PER L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE SVOLTA. IL MODULO IDENTIFICA PUNTUALMENTE IL CLIENTE, L’IMMOBILE, LA CONTROPARTE E LA PROVVIGIONE PATTUITA E CONTIENE LA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE DI NON AVERE RICEVUTO IN PRECEDENZA LA PROPOSTA DEL MEDESIMO AFFARE E DI NON AVERE GIÀ INTRATTENUTO TRATTATIVE CON L’ALTRA PARTE. PREVEDE, INOLTRE, L’OBBLIGO DI COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’AGENZIA L’EVENTUALE RIPRESA DELLE TRATTATIVE E DISCIPLINA IL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE QUALORA IL MEDESIMO AFFARE VENGA SUCCESSIVAMENTE CONCLUSO, IN PRESENZA DEL NESSO CAUSALE PREVISTO DALL’ART. 1755 C.C., ANCHE DA PARENTI, AFFINI, SOGGETTI PRESENTI ALLA VISITA O PERSONE CONCRETAMENTE RICONDUCIBILI AL CLIENTE. IL MODULO PRECISA ANCHE CHE L’AGENZIA CONTINUERÀ A TRASMETTERE AL VENDITORE LE EVENTUALI ULTERIORI PROPOSTE FORMULATE DA TERZI E CHE LA SCELTA DELLA PROPOSTA RESTA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AL VENDITORE. UNO STRUMENTO OPERATIVO PARTICOLARMENTE UTILE PER DOCUMENTARE IL RAPPORTO PROVVIGIONALE RELATIVO AD UNA SINGOLA OPERAZIONE IMMOBILIARE E TUTELARE L’ATTIVITÀ SVOLTA DALL’AGENZIA NELL’IPOTESI DI RIPRESA DELLE TRATTATIVE O DI SUCCESSIVA CONCLUSIONE DELL’AFFARE.€ 39,00 -
Nº 6525Data 16/04/2025Downloads: 4
La locazione a terzi di una stanza dell'abitazione principale (c.d. prima casa) non impedisce il riconoscimento dell'esenzione IMU. La locazione parziale di una stanza della propria abitazione principale non compromette l'esenzione IMU, garantendo il diritto a tutte le agevolazioni fiscali previste per la prima casa.
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Nº 6516Data 14/04/2025Downloads: 1
La locazione a terzi di una stanza dell'abitazione principale (c.d. prima casa) non impedisce il riconoscimento dell'esenzione IMU. La locazione parziale di una stanza della propria abitazione principale non compromette l'esenzione IMU, garantendo il diritto a tutte le agevolazioni fiscali previste per la prima casa.
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Nº 6407Data 29/11/2024Downloads: 7
L’AGENTE IMMOBILIARE CHE HA DOVUTO ASPETTARE PIU DI TRE ANNI PER OTTENERE UNA SENTENZA DI riconoscimento DELLE PROVVIGIONI HA DIRITTO DI ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO. NEL CASO DI SPECIE IL GIUDICE HA RITENUTO CHE LA DURATA NORMALE DI UNA CAUSA DI riconoscimento PROVVIGIONI È DI TRE ANNI, PER CUI SE LA VERTENZA HA AVUTO UNA DURATA SUPERIORE CHE NON TROVA ALCUNA GIUSTIFICAZIONE, L’AGENTE IMMOBILIARE DEVE ESSERE INDENNIZZATO DALLO STATO.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia , innanzi alla Corte di Appello di Salerno, Sezione lavoro nell'Agosto del 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello di Salerno, sezione lavoro, nell’Agosto 2024, ha confermato, infatti, "che nella fattispecie il termine ragionevole di durata del processo va individuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., in tre anni, anche in considerazione della complessità del caso, dell’oggetto del procedimento, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;- che il calcolo della durata del processo va effettuato, ex art. 2, co. 2bis della L. n. 89/2001 e ss. mod., dalla data di notificazione della citazione alla data di pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio;- che il giudizio di primo grado del processo presupposto ha avuto durata dal 29.05.2012, data di notificazione dell’atto di citazione dell’odierno ricorrente, al 9.11.2023, data di pubblicazione della sentenza, definitiva del relativo giudizio, con cui il Giudice accoglieva la domanda attorea, per complessivi anni 11 mesi 5 e giorni 11 ed essendosi quindi verificati anni28 mesi 5 e giorni 11 di ritardo rispetto alla ragionevole durata triennale del processo come sopra indicata;- che non ricorrono cause di esclusione dall’indennizzo come individuate dall’art. 2, co. 2quinquies della L. n. 89/2001 e ss. mod., né presunzioni di insussistenza del pregiudizio come previste dall’art. 2, co. 2sexies e co. 2septies della L. n. 89/2001 e ss. mod."download riservato - non acquistabile -
Nº 5603Data 02/02/2022Downloads: 3
Infiltrazioni da lastrico e danno temuto: la danneggiata non può certo attendere la prossima esecuzione delle opere straordinarie di ristrutturazione dell'intero caseggiato connesse al riconoscimento del Superbonus
L'art. 1172 c.c. contempla quanto segue: "Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso. può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze.......download riservato - non acquistabile -
Nº 5387Data 27/11/2020Downloads: 483
MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON CLAUSOLA DIRITTO DI RECESSO ACQUIRENTE IN CASO DI MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ED AUTORIZZAZIONE AL MEDIATORE AL PROSEGUIMENTO DELLA PROMOZIONE DELL'AFFARE E riconoscimento DIRITTO DI RECESSO AL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI CHE ACQUISTANO SENZA SUBORDINAZIONE MUTUO.
QUANDO VA UTILIZZATO: IL MODULO VA UTILIZZATO QUANDO SI INTENDE RICONOSCERE AL PROPONENTE ACQUIRENTE LA FACOLTA' DI RECEDERE DAL CONTRATTO PRELIMINARE IN CASO DI MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO E CONTEMPORANEAMENTE SI VUOLE CONTINUARE L’ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELL'AFFARE PER INDIVIDUARE ALTRO POTENZIALE ACQUIRENTE. LADDOVE QUEST' ULTIMO ABBIA A FORMULARE PROPOSTA DI ACQUISTO E' RICONOSCIUTA LA FACOLTA' AL VENDITORE DI ACCETTARLA E CONTESTUALMENTE ESERCITARE DIRITTO DI RECESSO SVINCOLANDOSI DAL PRIMO CONTRATTO PRELIMINARE CONCLUSO.€ 60,00 -
Nº 5350Data 02/10/2020Downloads: 79
MODULO - DICHIARAZIONE riconoscimento PROVVIGIONI ALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE CON DIRITTO ALLA PENALE IN CASO DI RITIRO, REVOCA O RINUNZIA E SCAVALCO.
Quando va utilizzato? Modulo da utilizzare in tutti gli affari. il modulo è stato predisposto in modo tale che il diritto alla provvigione non è connesso ad una singola proposta ma alla conclusione dell'affare nel suo complesso in modo che resta valida anche se l'affare viene concluso con una proposta successiva oppure direttamente con un preliminare o un atto definitivo. E' previsto inoltre il diritto al compenso del mediatore nell'ipotesi in cui il sottoscrittore abbia a revocare la proposta o comunque a rinunziare all'acquisto, come pure nell'ipotesi che le parti concludano autonomamente dopo la scadenza dell'incarico.€ 60,00 -
Nº 5339Data 19/09/2020Downloads: 106
MODULO - DICHIARAZIONE riconoscimento PROVVIGIONI ALLA CONCLUSIONE DELL'AFFARE CON AFFIDAMENTO IN DEPOSITO DEL TITOLO PROVVIGIONI, CON DIRITTO ALLA PENALE IN CASO DI RITIRO, REVOCA O RINUNZIA DI SCAVALCO
Quando va utilizzato? Modulo da utilizzare in tutti gli affari nel caso in cui il mediatore voglia farsi affidare in deposito il titolo provvigioni già all'atto della formulazione della proposta. Il modulo è stato predisposto in modo tale che il diritto alla provvigioni non è connesso ad una singola proposta ma alla conclusione dell'affare nel suo complesso in modo che resta valido anche se l'affare viene concluso con una proposta successiva oppure direttamente con un preliminare o un atto definitivo. E' previsto, inoltre, il diritto al compenso del mediatore nell'ipotesi in cui il sottoscrittore abbia a revocare la proposta o comunque a rinunziare all'acquisto, come pure nell'ipotesi che le parti concludano autonomamente dopo la scadenza dell'incarico.€ 60,00 -
Nº 761Data 07/09/2018Downloads: 17
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AGENTE IMMOBILIARE CON riconoscimento DELLE RELATIVE PROVVIGIONI
Nel caso di specie l 'agenzia era stata citata in giudizio in quanto l'attore assumeva che la stessa, in occasione della formulazione di una proposta di acquisto non lo aveva avvisato dell'esistenza di una trascrizione pregiudizievole.- Nel corso dell'istruttoria la difesa dell'Agenzia è riuscita a dimostrare che la stessa aveva avvisato l'acquirente dell'esistenza della trascrizione pregiudizievoli lamentata e che, per quanto non richiamata nella proposta, era stata comunque comunicata all'acquirente prima della consegna della caparra al venditore ottenendone il relativo consenso.- Nel corso del processo, poi, risultava che in ogni caso tale trascrizione pregiudizievole non sarebbe stata opponibile all'acquirente e comunque era stata cancellata prima della data prevista dell'atto pubblico.- Sulla base dei suddetti motivi il giudicante ha escluso la sussistenza di qualsiasi ipotesi di responsabilità del mediatore, d'altro canto , invece ha riconosciuto il diritto del mediatore alle provvigioni condannando entrambi le parti al pagamento di quanto pattuito, con aggravio delle spese legali.-€ 100,00 -
Nº 460Data 04/10/2016Downloads: 13
QUESITO N- 712 - IN CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI UN SOTTOTETTO IN ABITAZIONE E CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE MILLESIMALI, IL CONDOMINIO PUÒ NEGARE AL PROPRIETARIO DELLA “NUOVA ABITAZIONE” IL riconoscimento DEL DIRITTO AL PARCHEGGIO
In tema di condominio negli edifici il parcheggio, ai sensi dell’art. 1117, comma 1 n. 2, c.c., rientra tra i beni oggetto di proprietà comune.- Conseguentemente, dovrà essere riconosciuto a tutti i condomini la possibilità di fruire dello stesso.- Difatti, in caso di parcheggi o posti auto condominiali insufficienti per tutti i condomini, l’assemblea può deliberare l’uso turnario degli stessi (cfr. Cass. sent. n.12485/2012); consentendo, in tal modo, a tutti i proprietari di esercitare il diritto di proprietà sui beni condominiali ex art. 1117 c.c. che, diversamente, sarebbe compromesso.- Tale presunzione di comunione potrà essere vinta soltanto dall’esistenza di un titolo contrario, dal quale risulti la riserva di proprietà del posto macchina, nonché la sottrazione dello stesso alla destinazione in comune.- Da quanto sopra evidenziato, risulta pacifica l’illegittimità dell’esclusione di un condomino dal diritto d’uso del parcheggio, qualora lo stesso risulti ricompreso tra i beni oggetto di proprietà comune. In senso contrario, tale esclusione potrà ritenersi legittima solo qualora l’area adibita a parcheggio, sulla base di un titolo contrario (ad es. atto di cessione), risulti sottratta alla destinazione d’uso comune.- Sicché, è necessario verificare nel caso di specie, se l’area adibita a parcheggio risulti compresa o meno tra i beni oggetto di proprietà comune.-€ 20,00 -
Nº 419Data 13/06/2016Downloads: 195
MODULO - DICHIARAZIONE riconoscimento PROVVIGIONI CON PREVISIONE DI TERMINE DI PAGAMENTO DIFFERITO
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato ogni qualvolta il mediatore, su richiesta del promittente acquirente, autorizza il pagamento delle provvigioni successivamente alla conclusione dell'affare. In tale circostanza si consiglia di condizionare il pagamento al decorrere di un termine e non al verificarsi di un evento(preliminare o atto pubblico), che potrebbe non verificarsi, compromettendo il diritto alle provvigioni.€ 20,00 -
Nº 402Data 09/05/2016Downloads: 53
QUESITO N°695: DL 231/2007, normativa antiriciclaggio: la raccolta di documentazione atta al riconoscimento va fatto solo per i clienti che acquistano, vendono casa o affittano?
SOLUZIONE: Il D.l. 231/2007 in materia di normativa antiriciclaggio, applicabile anche alle agenzie immobiliari, stabilisce all’art. 36 due distinti obblighi a cui devono assolvere le agenzie immobiliari: quello di conservazione e di registrazione. Occorre precisare che l’obbligo di conservazione della documentazione ricorre esclusivamente in due ipotesi, ovvero avuto riguardo a rapporti continuativi (ad. es rapporti con un costruttore) oppure avuto riguardo a tutte le operazioni di intermediazione di importo pari o superiore ad € 15.000.- In particolare, ai sensi della citata normativa le agenzie immobiliari sono tenute a registrare e conservare le seguenti informazioni: a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate o frazionate: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Il suddetto obbligo di conservazione e dunque di raccolta della documentazione ricorre per un periodo di 10 anni.-€ 20,00 -
Nº 282Data 26/10/2015Downloads: 156
MODULO - DICHIARAZIONE DI riconoscimento PROVVIGIONI. CON CONTESTUALE ASSENSO DEL MEDIATORE ALLA RIDUZIONE DELL’IMPORTO DOVUTO NELL’IPOTESI DI PAGAMENTO ENTRO UN TERMINE CONVENUTO
Modulo provvigionale che prevede una riduzione delle somme dovute in caso di pagamento entro un certo termine€ 50,00 -
Nº 124Data 12/12/2014Downloads: 81
ACCORDO DI RISERVATEZZA DELLE TRATTATIVE E riconoscimento PROVVIGIONALE.
€ 20,00 -
Nº 4680Data 15/05/2013Downloads: 46
MODULO- DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA' CON riconoscimento DI COMPENSO PER ASSISTENZA E CONSULENZA IMMOBILIARE.
€ 500,00 -
Nº 4612Data 15/02/2013Downloads: 123
MODULO - RISOLUZIONE CONSENSUALE INCARICO DI MEDIAZIONE A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELL'ESCLUSIVA CON riconoscimento DELLE PENALI E/O RISARCIMENTO DANNI.
€ 500,00 -
Nº 4426Data 27/04/2012Downloads: 19
MODULO - DICHIARAZIONE DI riconoscimento PENALI PER VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESCLUSIVA.
€ 500,00 -
Nº 6637Data 20/04/2026Downloads: 71
MODULO - DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DOCUMENTAZIONE, IMPEGNO DI RISERVATEZZA, TRATTATIVE E PROVVIGIONI
QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO: IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO TUTTE LE VOLTE CHE L’AGENZIA IMMOBILIARE CONSEGNA AD UN POTENZIALE ACQUIRENTE O CONDUTTORE DOCUMENTAZIONE, INFORMAZIONI, PLANIMETRIE, FOTOGRAFIE, DATI ECONOMICI O ALTRI ELEMENTI RELATIVI AD UNO O PIÙ IMMOBILI, E INTENDE FORMALIZZARE PER ISCRITTO: LA RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, L’IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA, IL DIVIETO DI CONTATTO DIRETTO CON LA PROPRIETÀ, L’OBBLIGO DI AVVISARE L’AGENZIA IN CASO DI RIPRESA O PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE E IL riconoscimento DEGLI OBBLIGHI PROVVIGIONALI IN PRESENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE. IL MODULO È PARTICOLARMENTE UTILE PER TUTELARE L’ATTIVITÀ DEL MEDIATORE ED EVITARE UTILIZZI IMPROPRI DELLA DOCUMENTAZIONE O INIZIATIVE DIRETTE DEL CLIENTE SUGLI IMMOBILI SEGNALATI.€ 49,00 -
Nº 597Data 19/01/2026Downloads: 167
MODULO - OFFERTA IN PRELAZIONE AGRARIA DEL CONFINANTE E/O DELL'AFFITTUARIO CON OBBLIGO DI PAGARE LA PROVVIGIONE AL MEDIATORE (denunciatio).
QUANDO VA UTILIZZATO? IL MODULO VA UTILIZZATO OGNI QUALVOLTA LA VENDITA DI UN TERRENO VI È UN CONFINANTE COLTIVATORE DIRETTO IO UN AFFITTUARIO AI QUALI PER LEGGE DEVE ESSERE OFFERTO IL DIRITTO DI PRELAZIONE. E’ IMPORTANTE EVIDENZIARE CHE L'OFFERTA PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DOPO AVER CONCLUSO UN CONTRATTO AVENTE EFFICACIA DI PRELIMINARE DI VENDITA IN CUI SIA STATA ESCLUSA LA RISERVA DI NOMINA DELL'INTESTATARIO E SIA STATO ESPRESSAMENTE PREVISTO LA CONDIZIONE DEL MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DI EVENTUALI EVENTI DI DIRITTO. TALE CONTRATTO DEVE ESSERE ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE DI INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE. L'INVITO ALL'ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE riconoscimento DEL DIRITTO MA COLUI CHE INTENDE ESERCITARLA DOPO AVER RICEVUTO L'INVITO DOVRÀ COMUNQUE DIMOSTRARNE DI AVERNE TUTTI I REQUISITI PREVISTI DI LEGGE COME ELENCATI NELLA COMUNICAZIONE. L'INVITO PREVEDE ANCHE L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AI PROVVIGIONI AL MEDIATORE.€ 49,00 -
Nº 6610Data 05/11/2025Downloads: 10
SE L’AFFARE NASCE GRAZIE AL CONTATTO CREATO DAL MEDIATORE, LA PROVVIGIONE È DOVUTA ANCHE SE LA VENDITA AVVIENE ANNI DOPO CON GLI STESSI SOGGETTI - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - MARZO 2023.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio D’aragona - legalI associati, responsabile del procedimento avv. Caterina Carretta, innanzi al TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA II SEZIONE CIVILE, il quale ha statuito precisamente quanto segue: secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità "ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, non è richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività svolta dal mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata" (cfr. Corte di Cass.sent.n.869/18), non essendo necessario che egli debba partecipare attivamente anche alle successive trattative. In altri termini, “per il diritto del mediatore al compenso, non è determinante un suo intervento in tutte le fasi delle trattative sino all'accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta per l'avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata al reperimento dell'altro contraente ovvero all'indicazione specifica dell'affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, però tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti" (così Cass. sent.n.17481/20 e, negli stessi termini, sent.n.25851/14, sent.n.28231/05)".-download riservato - non acquistabile -
Nº 6418Data 06/12/2024Downloads: 0
NON E' CONFIGURABILE LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELL’IPOTESI IN CUI NON ABBIA RIFERITO DELLE SPESE CONDOMINIALI - IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI LA PROPOSTA DI ACQUISTO SIA STATA ACCETTATA ANCHE SE SUCCESSIVAMENTE LE PARTI NON ABBIANO STIPULATO L’ATTO DEFINITIVO DI COMPRAVENDITA -SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al Corte di Appello di Napoli, IX SEZIONE CIVILE, 15 ottobre 2024 - Nel caso di specie, la Corte di Appello ha confermato, infatti, che "Non ignora la Corte come sia in effetti configurabile la perdita del diritto del mediatore alla provvigione in casi di inadempimento agli obblighi di cui all’art. 1759 cod. civ.; tuttavia, non è ravvisabile, come del resto già ritenuto dal primo giudice, l’inadempimento che l’appellante Ponticelli Stefania – ancorché a conoscenza della accettazione della proposta di acquisto da lei formulata il 27-6-2012 era stata accettata dall’appellato Onza Enzo – ascrive alla società appellata Studio Erre. Va condiviso al riguardo il rilievo del primo giudice come non ogni inesatta informazione implichi la responsabilità del mediatore da inadempimento, considerata, nella specie, la prospettazione generica da parte dell’appellante Ponticelli Stefania in punto di omessa specificazione della entità degli oneri condominiali (tanto da non permettere “di valutare qualsiasi incidenza della informazione inesatta sul buon esito dell’affare”), dei quali si duole di non essere stata messa a conoscenza, laddove il documento recante la data 4-7-2012 non accenna ad ulteriori informazioni omesse dal mediatore, tanto meno alla intervenuta riduzione del prezzo (motivazione tutt’altro che erronea e superficiale come genericamente assume l’appellante P. S.). Peraltro il teste S. R. ha riferito che l’appellata P. S. “ci dichiarò che non era più interessata all’affare e ci voleva riflettere”, dunque senza addure alcuna particolare ragione. Contrariamente all’assunto dell’appellante P. S. di cui al terzo motivo, si osserva come nel contegno posto in essere dal mediatore, attuale società appellata S. E., non sia ravvisabile un comportamento concludente, atto a dar conto del preteso riconoscimento della fondatezza della pretesa della proponente, attuale appellante P. S., di ritenersi svincolata da ogni obbligo verso il mediatore. Al contrario, non è all’evidenza sostenibile che “l’affare non può considerarsi concluso” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1755 cod. civ., sottraendosi a censura la contestata statuizione di condanna dell’appellante P. S. al pagamento della provvigione nella misura pattuita, poiché, come del resto già esattamente rilevato dal primo giudice, proprio il contegno serbato dall’appellante P. S., alla stregua del documento recante la data del 4-7-2024, non è stato conforme al canone generale della buona fede. Per la stessa ragione si sottrae a censura la statuizione di condanna dell’appellante P. S., sottrattasi alla conclusione della vendita senza giuridica giustificazione, al pagamento in favore dell’appellato O. E., stante il diritto di quest’ultimo a trattenere la caparra a seguito dell’inadempimento ascrivibile all’appellante P. S.. Per completezza si rileva come la restituzione all’appellante P. S., previa autorizzazione da parte dello stesso appellato O. E. dello “assegno di caparra”, detenuto a titolo fiduciario dal mediatore, attuale società appellata Studio Erre sarebbe stata da quest’ultima documentato, laddove a sua volta l’appellato Onza Enzo richiama sul punto le considerazioni svolte dal primo giudice, non del tutto persuasive, cioè che il documento n. 24 depositato dall’attrice non ha data certa (il che, ai sensi dell’art. 2704 cod. civ., rileva tuttavia nei confronti dei terzi), né sarebbe “in alcun modo riconducibile alla proposta accettata di cui si discute nel presente giudizio”, sebbene l’autorizzazione rilasciata dall’appellato Onza Enzo non appare riferibile a precedenti proposte di acquisto non accettate, cioè diverse da quella del 27-6-2012, se non altro perché il titolo sarebbe stato riconsegnato alla proponente, attuale appellante Ponticelli Stefania, il 4-7-2012, cioè dopo la formulazione dell’ultima proposta. Ad ogni modo, il primo giudice ha operato al riguardo una valutazione diversa, ovvero che la restituzione del titolo è avvenuta in realtà “in assenza di autorizzazione del sig. Onza”, senza previamente interpellarlo, il che, ha concluso, “costituisce grave inadempimento all’incarico di mediazione”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6385Data 04/11/2024Downloads: 27
IL MEDIATORE NON È RESPONSABILE DEGLI ABUSI DELL’IMMOBILE NEL MOMENTO IN CUI HA UTILIZZATO IL MODULO “SCHEDA IMMOBILE LEX CONSULT”, LADDOVE ABBIA INSERITO NELLA STESSA TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI ERA A CONOSCENZA CIRCA LA SITUAZIONE URBANISTICA DELL’IMMOBILE, IN QUANTO LA SCHEDA STESSA, SOTTOSCRITTA DA ENTRAMBE LE PARTI, ESCLUDE CHE IL MEDIATORE SIA STATO INCARICATO DI SVOLGERE INDAGINI ULTERIORI O DI INCARICARE UN TECNICO A TAL FINE.
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Giovanna Carbone, innanzi al Tribunale di Benevento, seconda sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso di specie, il Tribunale di Benevento, ha confermato, infatti, “in diritto, che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che 1) il mediatore è tenuto, sulla base della diligenza qualificata sottesa all’attività professionale svolta, a riferire di irregolarità urbanistiche ed edilizie a lui note o conoscibili, fermo restando che, in difetto di uno specifico incarico in tal senso, non è tenuto a svolgere accertamenti di natura tecnico – giuridica volti a verificare la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile e del relativo titolo di provenienza (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/01/2020, n.784; e, in senso conforme più recentemente, cfr. Cassazione civile sez. II, 02/05/2023, n. 11371); 2) ai fini del riconoscimento della provvigione, la recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “al fine di riconoscere il diritto alla provvigione al mediatore ex art. 1755 c.c., l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia validamente costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto. Pertanto, anche un contratto preliminare di compravendita deve considerarsi atto conclusivo dell'affare, salvo che le parti abbiano inteso derogare alla disciplina legale attribuendo il diritto alla provvigione al momento della sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto il diritto alla provvigione condizionato dalla stipula del contratto definitivo di compravendita, in forza della mera assenza nel modulo dell'agenzia della data di stipulazione del contratto, la quale fungeva, invece, da termine di pagamento e non da elemento condizionante del diritto alla provvigione già sorto, pertanto, per effetto dell'accettazione della proposta da parte del promittente acquirente)” (Cassazione civile sez. II, 24/01/2024, n. 2359, e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr., inter alia, Corte appello Napoli sez. III, 05/04/2023, n.1577). Ebbene, in applicazione di tali principi, si osserva che infondata è la deduzione del convenuto in merito alla responsabilità di SOC. …... S.R.L.S. per non aver riferito di eventuali abusi edilizi relativamente all’immobile promesso in vendita, atteso che nella “scheda immobile” del 19.05.2016 -sottoscritta da attore e convenuto ed allegata alla proposta di vendita (cfr. allegato sub 6 alla comparsa di costituzione e risposta di SOC. ………. S.R.L.S.)- non solo sono riportate le difformità catastali comunicate al mediatore e poi indicate anche in sede di preliminare e qualificate -appunto- come mere irregolarità catastali; ma le parti, contestualmente, hanno anche espressamente dichiarato -con clausola specificamente approvata per iscritto- di non aver conferito al mediatore alcun incarico di verifica tecnica sulla conformità urbanistica, rinunciando a qualsivoglia pretesa ed azione nei confronti dello stesso mediatore per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità di quanto dichiarato in merito all’immobile stesso (cfr. scheda immobile laddove si dichiara che “[…] Il venditore Sig. C. F. con l’accettazione della presente conferma tutte le informazioni sopra recate e ne garantisce espressamente la veridicità e la attuale validità. La presente scheda immobile è stata redatta sulla base delle informazioni fornite dal venditore e delle risultanze delle visure ipotecarie e catastali, con l’espressa intesa che eventuali ulteriori verifiche dovranno essere demandate dalle parti a propri consulenti tecnici e legali, essendo escluso che l’agenzia abbia mai ricevuto alcun incarico in tal senso. Le parti – conseguenzialmente – la esonerano da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze, omissioni od inveridicità, anche derivante da circostanze quivi non espressamente richiamate, rinunziando ad ogni e qualsiasi pretesa in suo confronto […]”.download riservato - non acquistabile -
Nº 6193Data 27/02/2024Downloads: 3
DIRITTO AL PANORAMA IN CONDOMINIO: ESISTE?
Il diritto al panorama non trova alcun riconoscimento e/o definizione al livello codicistico e legislativo, ma solo in ambito giurisprudenziale.download riservato - non acquistabile -
Nº 6175Data 02/02/2024Downloads: 25
IL MEDIATORE NON PUO’ ESSERE RITENUTO RESPONSABILE DELLE IRREGOLARITA’ DELL’IMMOBILE, IN QUANTO E’ ESCLUSO CHE TRA I SUOI OBBLIGHI, RIENTRI QUELLO DI EFFETTUARE INDAGINI DI CARATTERE TECNICO, COME QUELLE PER LA VERIFICA DELL’ABUSIVITA’ O MENO DEL BENE POICHE’ RICHIEDONO COMPETENZE CHE NON RIENTRANO NEL NOVERO DELLE COGNIZIONI SPECIALISTICHE ESIGIBILI IN RELAZIONE ALLA CATEGORIA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA (CFR. CASS. N. 6926/2012). SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6170Data 25/01/2024Downloads: 23
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI NEL CASO IN CUI IL PRELIMINARE VIENE RISOLTO PER LA MANCATA CONCESSIONE DEL MUTUO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI GENNAIO 2024
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. GIOVANNA CARBONE, in materia di intermediazione, innanzi al TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica nel GENNAIO 2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO Con riferimento alla nozione di “affare concluso” la costante giurisprudenza ha affermato che “l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'adempimento del contratto, indipendentemente dal fatto che, a tal fine, siano formulate concrete: rivendicazioni in via giudiziale o no (cfr. Cassazione civile sez. III, 21 luglio 2004, n. 13590; Cassazione civile sez. III, 23 marzo 1998, n. 3076; Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1998, n. 5080; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132). Mentre, “per atto minimo conclusivo dell'affare ai fini del riconoscimento al mediatore del diritto alla provvigione, si deve intendere il compimento di una operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, o di un atto in virtù del quale si sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno e pertanto anche con la stipulazione di un contratto preliminare, anche se non seguito da definitivo, essendo lo stesso idoneo a creare un vincolo giuridico tra le parti, che abilita ognuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto e nella particolare materia I. abiliti all'esercizio dell'azione ex art. 2932 c.c.” (cfr. Cassazione civile sez. III, 30 dicembre 1997, n. 13132; Cassazione civile sez. III, 3 ottobre 1997, n. 9676; Cassazione civile sez. III, 13 marzo 1995, n. 2905; Cassazione civile sez. III, 16 giugno 1992 n. 7400; _____________, 13 gennaio 2000; Pret. Bologna, 9 aprile 1996). Ed ancora “nel contratto di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 cod. civ. sorge nel momento in cui può ritenersi intervenuta la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l'esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso; ne consegue che la provvigione spetta al mediatore anche quando sia intervenuto per consentire la stipula tra le parti di un contratto preliminare” (Cass. 13260/2009). Anche la stipulazione di un contratto preliminare - pertanto - è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (artt. 1350 e 1351 c.c.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400). In relazione alle vicende successive alla intervenuta conclusione dell’affare la Suprema Corte ha chiarito che “nessun rilievo possono avere sul diritto alla mediazione le successive vicende alla conclusione dell'affare, non potendosi ritenere che il diritto del mediatore venga escluso o travolto da fattori sopravvenuti al maturarsi dell'affare per effetto del suo intervento, conclusione che può costituire unico fattore condizionante dell'insorgenza del diritto alla provvigione; ciò salva la facoltà delle parti di condizionare espressamente la corresponsione della provvigione al "buon fine" dell'affare” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 27 novembre 1982 n. 6472), II PRINCIPIO:In relazione alla domanda di restituzione della provvigione proposta da parte attrice, assume rilievo la circostanza che il preliminare di permuta sottoscritto tra le parti va qualificato ad effetti anticipati, stante l’immissione nel possesso della promissaria acquirente di uno dei cespiti oggetto di acquisto, all’atto della stipula del preliminare. Invero, all’art. 3 del contratto preliminare di permuta immobiliare, si legge: “Il possesso legale e materiale verrà trasmesso alla parte acquirente all’atto della stipula del rogito notarile e dalla data di quest’ultimo decoreranno gli effetti giudici della compravendita, fatta eccezione per il solo lotto sub. 1 che sin da oggi sarà dato in possesso legale alla Sig.ra _____________________”. Il suddetto contratto preliminare risulta, inoltre, subordinato alla condizione risolutiva della mancata concessione del mutuo alla promissaria acquirente avendo le parti inserito all’art. 12 la clausola che prevede espressamente che “In caso di mancata concessione del mutuo per cause non imputabili alla Sig.ra _____________________, la presente scrittura verrà risolta con la restituzione delle somme versate anche a titolo di caparra confirmatoria”. È altresì pacifico tra le parti e documentato che l’odierna attrice con raccomandata del 28.10.2018 ha invocato l’applicazione della suddetta clausola risolvendo sia la proposta di vendita che il contratto preliminare di permuta immobiliare in conseguenza della mancata concessione del mutuo da parte degli istituti di credito a cui si era rivolta e che, pertanto, si è realizzata la condizione risolutiva prevista in contratto. Ciò posto, facendo applicazione della normativa codicistica e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie in esame, quindi, la società convenuta ha diritto a trattenere le somme versate dall’attrice a titolo di provvigione, ai sensi del disposto di cui all’art. 1757, co. 2, cpc. III PRINCPIO:La Suprema Corte negli ultimi arresti giurisprudenziali ha dato continuità all'orientamento che nel delineare la responsabilità del mediatore professionale, esclude che la responsabilità dello stesso possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella nella specie consistente nella verifica della reale natura abusiva o meno del bene in difformità rispetto a quanto dichiarato nell’atto di provenienza ovvero a condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità che esulano obiettivamente dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza (cfr. Cass. n. 6926/2012). Si è poi ritenuto che una responsabilità del mediatore possa porsi in ordine alla mancata informazione circa la conformità urbanistica, nei soli casi in cui il mediatore abbia taciuto informazioni e circostanze delle quali era a conoscenza, ovvero abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza, ovvero ancora laddove, sebbene espressamente incaricato di procedere ad una verifica in tal senso da uno dei committenti, abbia omesso di procedere ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico (cfr. a tal fine Cass. n. 16623/2010, a mente della quale la responsabilità del mediatore si ravvisa per la mancata informazione del promissario acquirente sull'esistenza di una irregolarità urbanistica non ancora sanata relativa all'immobile oggetto della promessa di vendita, nelle ipotesi in cui il mediatore stesso doveva e poteva essere edotto, in quanto agevolmente desumibile dal riscontro tra la descrizione dell'immobile contenuta nell'atto di provenienza e lo stato effettivo dei luoghi). Nel caso di specie, non può dirsi violato l’obbligo informativo da parte dell’agenzia immobiliare convenuta, atteso che dalla documentazione depositata in atti, nello specifico dalla proposta d’acquisto redatta su formulari dell’agenzia immobiliare, emerge la dichiarazione circa la mancanza di agibilità e la non conformità dello stato d’opera dell’immobile con le planimetrie catastali; circostanza questa che non consente di ritenere che parte attrice non fosse stata edotta delle irregolarità urbanistiche.download riservato - non acquistabile -
Nº 6131Data 01/12/2023Downloads: 5
L’INCARICO DI MEDIAZIONE È PROVATO DALLA CIRCOSTANZA CHE IL PROPRIETARIO HA INVIATO LA DOCUMENTAZIONE DELL’IMMOBILE VIA MAIL AL MEDIATORE E HA FATTO VISIONARE L’IMMOBILE. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA AGOSTO 2023
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. CATERINA CARRETTA, in materia di intermediazione, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario avv. Francesco Saverio Ruggiero, in data 31/08/2023, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: “In applicazione di tale principio, la giurisprudenza è giunta a riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione anche nell’ipotesi in cui la sua opera si sia esaurita nella mera indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente da un intervento nelle varie fasi delle trattative” II PRINCIPIO: L’applicazione del criterio della causalità adeguata ha portato la giurisprudenza a precisare che la provvigione è dovuta al mediatore anche nell’ipotesi in cui il contratto sia stato stipulato in assenza e all’insaputa del mediatore e dopo la scadenza dell’incarico (Cass. 23842/2008). In tale evenienza, il contraente sarà onerato di dimostrare l’interruzione del nesso causale, ovvero che la conclusione dell’affare è dipesa da una ripresa autonoma delle trattative, non ricollegabile all’opera del mediatore: “quando una prima fase di trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo, in tanto può affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6703 del 2001). III PRINCIPIO: “In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009). Ed ancora:” l’identità dell’affare concluso, presupposto dell’insorgenza del diritto alla provvigione, non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione (Cass. 8676/2009). Nella specie si tratta di moglie e marito, per cui non è seriamente dubitabile che essi non fossero consapevoli che si stavano avvalendo dell’intervento del mediatore, essendo loro nota la sua qualità di agente immobiliare. Il legame familiare esistente, poi, soddisfa certamente il presupposto di continuità soggettiva richiesto dalla citata giurisprudenza così da permettere di veder integrato nel caso concreto il presupposto della “identità dell’affare”. IV PRINCIPIO: Ebbene, nella fattispecie, come rilevato in precedenza, il preliminare allegato dalla convenuta TROVATO è privo di data certa, per cui unico atto in virtù del quale possa dirsi sorto un vincolo fra le parti è il rogito del 15/7/2015. Ne consegue, e tenendo presente il principio sopra riportato, che la prescrizione ha cominciato a decorrere dalla stipula del rogito. Ora, risulta in atti (v. raccomandata, doc. 9 parte attrice) che l’attore in data 19/5/2016 ha costituito in mora la convenuta per il pagamento della provvigione, interrompendo così i termini prescrizionali, e poi, in data 04/4/2017, ha notificato tempestivamente l’atto di citazione.download riservato - non acquistabile -
Nº 5891Data 01/04/2023Downloads: 7
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE DOPO AVERLO FATTO VISIONARE UN IMMOBILE AD UNA PERSONA, CHE EBBE A SOTTOSCRIVERE ANCHE UNA PROPOSTA, LO STESSO SIA STATO INTESTATO AL MARITO OPPURE AL FIGLIO. LA SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d'Aragona - Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi al Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero, ha accolto i seguenti principi: IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI SE DOPO AVER FATTO VISIONARE L’IMMOBILE ALLA MOGLIE, CHE SOTTOSCRISSE ANCHE UNA PROPOSTA DI ACQUISTO, LO STESSO SIA STATO ACQUISTATO DAL MARITO E DAL FIGLIO. “sul punto si richiama quanto esplicitamente affermato dalla Suprema Corte: “In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8126 del 03/04/2009)”.download riservato - non acquistabile -
Nº 5847Data 27/01/2023Downloads: 1
Stalking condominiale cos'è e quando si configura
Lo stalking condominiale è un reato non contemplato espressamente dall'art. 612 bis c.p., esso ha ottenuto però riconoscimento giurisprudenziale dalla Cassazionedownload riservato - non acquistabile -
Nº 5792Data 25/11/2022Downloads: 6
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI ALLORQUANDO ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI E NON HA ALCUN RILIEVO IL TEMPO INTERCORSO TRA L’ULTIMA ATTIVITÀ DEL MEDIATORE E LA CONCLUSIONE DELL’AFFARE SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA NOVEMBRE 2022
Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, in materia di intermediazione immobiliare, innanzi alla TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo. In questo caso i Giudici hanno dettato i seguenti principi: il diritto del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive in un anno dalla conclusione dell’affare, così come emerge dal combinato disposto degli artt. 1755 comma 1 e 2950 c.c.; la prescrizione decorre ex art. 2935 c.c. dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, momento che va inteso come possibilità legale e non già materiale di esercizio del diritto (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 423/1996, Cass. n. 7645/1994, Cass. n. 94/1994, Cass. n. 1247/1987, Cass. n. 5682/1985, Cass. n. 1445/1985; con specifico riferimento alla mediazione, cfr. Cass. n. 11348/1998, Cass. n. 4333/1994, Cass. n. 2604/1988). II PRINCIPIO “il mediatore che fa valere il diritto alla provvigione ai sensi dell’art. 1755 c.c. ha l’onere di provare sia d'aver posto i contraenti in contatto tra loro sia che, in seguito a questo contatto ed eventualmente all'ulteriore opera di mediazione da lui svolta, è stata possibile la conclusione dell’affare” (Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1989, n. 5370). III PRINCIPIO Nel caso di specie deve ritenersi che l’attività svolta dal mediatore sia stata indispensabile per la conclusione dell’affare stante l’intervento dello stesso a mettere le parti in relazione e non rileva il tempo intercorso tra l’ultima attività del mediatore e la conclusione dell’affare o che lo stesso si sia realizzato in un momento successivo alla scadenza del mandato, non determinando tali situazioni il venir meno dell’attività del mediatore e, per l’effetto, il diritto al riconoscimento della provvigione, perché l’attività dello stesso deve considerarsi condizione sufficiente e necessaria alla messa in relazione delle parti ed alla conclusione del contratto di compravendita.download riservato - non acquistabile -
Nº 5493Data 02/07/2021Downloads: 20
In caso di intervento di più mediatori, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto ad una percentuale diversa da calcolare sulla propria provvigione. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SALERNO APRILE 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di SALERNO, nella persona dell’eccellentissimo Dott. Ietto, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Affinché sorga il diritto del mediatore alle provvigioni non occorre che questi abbia partecipato a tutta la trattativa, bastando che abbia l’svolto tutta l’attività di promozione dell’affare, individuato i soggetti interessati alla conclusione, che li abbia messi in relazione con l’affare, avviato le trattative, risultando il tutto indifferente che l’affare sia stato concluso successivamente, anche con l’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata “ (così Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018; conformi Cass.civ., sez.III, 20.12.2005, n.28231, e Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851)”. II PRINCIPIO: L’intervento di un secondo mediatore non è di per sé circostanza sufficiente ad escludere la rilevanza causale dell’intervento del primo mediatore e quindi non è sufficiente, di per se, a compromettere il suo diritto a percepire almeno parte delle provvigioni, in mancanza della prova di un evento o di un fatto che dimostri che le nuove trattative non sono in alcun modo collegate a quelle precedenti. In particolare il giudice ha testualmente sancito che ” l’intervento di un secondo mediatore non interrompe di per sé il nesso di causalità tra l’attività del primo e la conclusione dell’affare, né risultano parziali variazioni oggettive e/o soggettive (come si è detto, anche il prezzo è il medesimo già indicato nella antecedente proposta indirizzata tramite il primo mediatore, n.d.r.) che, peraltro, in ogni caso, non avrebbero inciso sull’identità dello stesso affare (vedi, in proposito, anche la già citata Cass.civ., sez.II, ordinanza n.869 del 16.1.2018). Senza tralasciare che le convenute non hanno provato un elemento peculiare ed ulteriore che abbia potuto, per l’appunto, interrompere il già rimarcato nesso eziologico diretto esistente tra l’attività di intermediazione che è stata svolta – attraverso il concordato ausilio di tutta la rete “ omissis “ ed, in special modo, della “omissis “ – dalla “omissis “, e l’atto notarile di compravendita del 27.5.2008. In particolare, né la S., né la M., né tanto meno la terza chiamata, hanno dimostrato che la ripresa delle trattative tra la stessa S. ed il R. all’indomani della seconda proposta del 6.9.2007 e, più precisamente, attraverso la terza proposta del 15.5.2008, sia intervenuta per effetto d’iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore (vedi, in proposito, Cass.civ., sez.III, 15.5.2001, n.6703; conformi Cass.civ., sez.III, 2.8.2001, n.10606 e Cass.civ., sez.III, 17.5.2002, n.7253)”. III PRINCIPIO: In caso di intervento di più mediatori nella conclusione di un affare, gli stessi non hanno diritto alla medesima provvigione, ma ognuno ha diritto a percepire una percentuale della propria provvigione, proporzionale alla rilevanza del suo intervento nella conclusione dell’affare. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: ““ l'intervento di più mediatori nell'affare non attribuisce ad ognuno di essi il diritto ad una quota eguale di provvigione, dovendo la misura di detta quota essere, invece, rapportata … all'entità ed all'importanza dell'opera prestata da ciascuno dei mediatori intervenuti “ (cfr. Cass.civ, SS.UU., 8.10.1974, n.2657)”: IV PRINCIPIO: qualora nell’incarico di mediazione sia pattuito che il mediatore avrà diritto all’intera provvigione laddove l’incaricante abbia a concludere l’affare con qualcuno dei soggetti segnalati da agenzia, anche dopo la scadenza dell’incarico, non trova applicazione il disposto dell’articolo 1758 C.c., per cui l’agenzia avrà diritto all’intera provvigione, anche qualora l’affare si conclude successivamente anche grazie all’intervento di altri mediatori. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “questa stessa clausola non rientra tra quelle previste dall’art.1469 bis c.c. e oggi trasfuse negli artt.33 e ss. del d.l.vo n. 206/’05 (il cosiddetto codice del consumo), né può essere assimilata ad esse, e ciò considerato pure che il suddetto art.6 – contemplando la possibilità di richiedere l’intero importo della provvigione pattuita alla parte che, violando gli impegni assunti, abbia, poi, venduto gli immobili ad una persona segnalata dal mediatore – è palesemente finalizzato a tutelare il mediatore medesimo da eventuali accordi o comportamenti dei contraenti mediati tesi ad escludere fraudolentemente, e comunque in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati, il diritto al compenso del più volte citato mediatore per l’attività da lui svolta ed eziologicamente rilevante nella conclusione dell’affare (vedi, in tal senso, pure Trib. Bari, sez.II, 10.5.2010). Di qui il riconoscimento alla “ S. B. 2 S.r.l. “ non del mero 70% della provvigione concordata, ma della stessa provvigione concordata nella sua interezza e, dunque, pari ad € 8.640,00, I.V.A. compresa. V PRINCIPIO: Le provvigioni e gli altri patti contenuti nell’incarico di mediazione ricadono non solo sul soggetto che lo abbia sottoscritto, ma anche sugli altri venditori, avendo gli stessi comunque usufruito dell’attività del mediatore. In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Tale importo – visto che l’attività di mediazione, per quanto formalmente attribuita dalla sola S. G., ha avuto ad oggetto i cespiti nella loro totalità - deve essere posto, in via solidale, a carico di entrambe le comproprietarie dei cespiti medesimi e, quindi, anche di M. S., e ciò in ragione delle seguenti argomentazioni: 1) “ ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene “ (cfr. Cass.civ., sez.II, ordinanza n.11656 del 14.5.2018; conforme Cass.civ., sez.III, 9.12.2014, n.25851); 2) “ nel contratto di mediazione, i soggetti tenuti al pagamento della provvigione vanno individuati in quelli che hanno partecipato all'atto giuridicamente rilevante nel quale è contenuta l'operazione economica frutto della mediazione “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 27.7.1995, n.8187)”. VI PRINCIPIO: nelle obbligazioni di valuta il creditore ha diritto al risarcimento dei danni tutte le volte in cui durante il periodo di mora messaggio medio di rendimento netto dei titoli di stato sia superiore al saggio interessi . In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “Quanto, poi, alla ugualmente sollecitata rivalutazione monetaria, ossia al risarcimento del maggior danno ex art.1224 co.2° c.c., quest’ultimo – anche alla luce di un autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità – in ipotesi di “ ritardato adempimento di una obbligazione di valuta … può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali “, e “ spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta “ (cfr. Cass.civ., SS.UU., 16.7. 2008, n.19499; conformi Cass.civ., sez.L., 24.2.2009, n.4402; Cass.civ., sez.V, 31.7. 2009, n.17813; Cass.civ., sez.III, 28.9.2009, n.20753; Cass.civ., sez.II, 24.5.2010, n. 12609)”.€ 49,00 -
Nº 5487Data 18/06/2021Downloads: 3
Interruzione termine utile per l’usucapione: Cassazione
Interruzione del termine utile per l’usucapione Ai fini dell’interruzione del termine utile per l’usucapione, ai sensi dell’art. 2944 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte di colui contro il quale il diritto può essere fatto valere non deve necessariamente essere recettizio, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, purché univoca, senza richiedere per la sua efficacia di essere indirizzato all’avente diritto, né tantomeno di essere da lui accettato.........download riservato - non acquistabile -
Nº 5473Data 19/05/2021Downloads: 10
AI FINI DELLA PROROGA DELL’INCARICO DI MEDIAZIONE, NON OCCORRE UNA NUOVA SOTTOSCRIZIONE , BASTANDO CHE L’INCARICANTE ABBIA CONSENTITO L’ATTIVITÀ. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE NOLA APRILE 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Nola, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona, ha dettato i seguenti principi. I PRINCIPIO: Il preventivo conferimento dell’incarico di mediazione in forma scritta da parte del venditore non esclude l’imparzialità del mediatore e tantomeno l’applicabilità delle norme sulla mediazione: In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “l’esistenza di un mandato non determina di per sé l’inapplicabilità dalla disciplina legale della mediazione: “la circostanza che colui il quale si assuma mediatore non si sia interposto autonomamente tra le parti, ma abbia ricevuto da una sola di esse l'incarico di reperire un contraente per un determinato affare, non muta la natura mediatoria dell'attività svolta ove riconosciuta od oggettivamente riconoscibile come tale dall'altra parte. La mediazione, infatti, non dipende dalla perfetta equidistanza, sia originaria che successiva, del mediatore da entrambe le parti, né il requisito di terzietà del mediatore è frutto d'un giudizio di valore formulabile ex post sulla condotta da lui tenuta”. II PRINCIPIO: Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alle provvigioni è sufficiente che questo abbia Provveduto ad individuare l’acquirente ed a metterlo in relazione con l’affare: In particolare il giudice ha testualmente sancito che: “va riconosciuto il diritto alla provvigione ogni volta che l’attività espletata rappresenti l’antecedente indispensabile per la successiva conclusione del contratto, non essendo a tal fine necessario che egli abbia partecipato a tutte le fasi della trattative, potendo risultare sufficiente anche il ritrovamento e l’indicazione di uno dei contraenti, a condizione che tale attività abbia esplicato rilievo causale – secondo il criterio della causalità adeguata – per la conclusione del contratto”. III PRINCIPIO: Ai fini della proroga dell’incarico di mediazione conferito in forma scritta, non occorre la sottoscrizione di un nuovo accordo, bastando il comportamento concludente dell’incaricante, che consente il proseguimento dell’attività di intermediazione, avvantaggiandosene. In particolare il giudice ha sancito testualmente che: “Per le medesime ragioni, se in assenza di proroga orale dell’incarico l’agenzia continua ad espletare la propria attività e il venditore si avvale, anche tacitamente, dell’altrui lavoro, quest’ultimo non può essere esonerato dall’onere di corrispondere la provvigione in caso di conclusione dell’affare”.€ 49,00 -
Nº 5447Data 31/03/2021Downloads: 10
IL MEDIATORE HA DIRITTO ALLE PROVVIGIONI DEL MOMENTO IN CUI VI È UN LEGAME TRA I SOGGETTI A CUI L’AFFARE FU PROPOSTO E QUELLI CHE POI LO HANNO CONCLUSO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA-TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE MARZO 2021
Sentenza vittoriosa ottenuto dallo studio d'Aragona-legali associati in materia di intermediazione immobiliare. In questo caso il tribunale di Salerno, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d'Aragona. I PRINCIPIO: Il mediatore ha diritto alle provvigioni del momento in cui vi è un legame tra i soggetti a cui l’affare fu proposto e quelli che poi lo hanno concluso. In particolare il giudice ha statuito che: “Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, in tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto (Cass. civ., Sez. III, 03/04/2009, n. 8126)”. II PRINCIPIO: l’agente immobiliare deve solo provare la fonte del suo diritto limitandosi a dichiarare che non è stato pagato e spetterà alla controparte la prova e dell’infondatezza della pretesa di pagamento. Il giudice ha statuito in proposito testualmente quanto segue: “il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).” III PRINCIPIO: la conclusione di un contratto preliminare può avvenire anche mediante lo scambio di una proposta e di una accetazione. In particolare il giudice ha detto testualmente che: “Va aggiunto che in tema di stipulazione del contratto, anche preliminare, il requisito della forma "ad substantiam" è soddisfatto anche mediante scritti non contestuali, non essendo indispensabile la compresenza fisica delle parti stipulanti, nè l'adozione di particolari formule sacramentali, bensì sufficiente che dal contesto documentale complessivo sia desumibile l'incontro della volontà delle parti, costituito da una proposta e dalla relativa accettazione, dirette a contrarre il vincolo giuridico "de quo".”€ 49,00 -
Nº 774Data 12/10/2018Downloads: 41
SENTENZA VITTORIOSA - STUDIO D'ARAGONA LEGALI ASSOCIATI - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE - RICONOSCIUTO DIRITTO ALLE PROVVIGIONI IN CASO DI COMPRAVENDITA CONCLUSA A DISTANZA DI UN ANNO DALLA VISITA ED A CONDIZIONI ECONOMICHE DIFFERENTI
Pronuncia di rilevante importanza in materia di intermediazione immobiliare con la quale sono stati attuati pienamente i più importanti principi imperanti in materia.- In particolare è stato riconosciuto il diritto provvigionale dell’agenzia immobiliare che ha messo in relazione gli acquirenti con l’affare, anche se quest’ultimo è stato concluso a distanza di 1 anno rispetto alla visita e nonostante che il prezzo dichiarato dalle parti in atto pubblico fosse di gran lunga inferiore (circa 200.000,00 € in meno) rispetto al prezzo indicato in incarico dai venditori.- Ed invero il Giudice adito ha espressamente precisato che ai fini del riconoscimento del diritto alle provvigioni, non costituiscono deterrenti il decorso del tempo e la conclusione dell’affare a condizioni diverse rispetto a quelle di incarico, dovendosi riporre l’attenzione esclusivamente sull’attività svolta dal mediatore e sul carattere determinante della stessa nel rapporto di causalità tra messa in relazione e conclusione dell’affare.- Il precedente giurisprudenziale in esame assume peculiare rilievo anche avuto riguardo al principio giuridico applicato nella determinazione del quantum delle provvigioni dovute, posto che il Giudice – accogliendo la tesi difensiva offerta dallo studio d’Aragona – ha ritenuto simulato il prezzo di vendita indicato nell’atto pubblico, ritenendo pertanto di dover calcolare la percentuale provvigionale dovuta sul maggior importo indicato nell’incarico di vendita.-€ 300,00 -
Nº 488Data 02/01/2017Downloads: 38
LE PROVVIGIONI SONO DOVUTE ANCHE SE L’ATTIVITÀ DELL’AGENZIA SI E’ RISOLTA NELLA MERA VISITA DELL’IMMOBILE.-
TRIBUNALE DI AVELLINO – II Sezione Civile - 16 DICEMBRE 2016 SENTENZA VITTORIOSA STUDIO LEGALE D’ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONEIMMOBILIARE.- Il Tribunale di Avellino, accogliendo la tesi difensiva prospettata dallo Studio d’Aragona, ha ritenuto sussistente il diritto alle provvigioni spettante all’agenzia immobiliare per l’attività di intermediazione prestata nei confronti di parte acquirente e di parte venditrice nonostante quest’ultimi, nel costituirsi in giudizio, abbiano eccepito che l’agenzia si sia solamente limitata ad accompagnarli presso l’immobile oggetto di compravendita.- In particolare il Giudice adito ha ribadito il principio secondo cui: “risulta idonea al fine del riconoscimento del diritto alla provvigione anche l’esplicazione della semplice attività consistente nella ricerca ed indicazione dell’altro contraente o nella segnalazione dell’affare, non rilevando, a tale scopo, che il mediatore debba partecipare attivamente anche alle successive trattative ….. essendo sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti, con la conseguenza che anche la mera attività indirizzata all’indicazione specifica dell’affare legittima il diritto alla provvigione, sempre che, tale attività costituisca il risultato utile della condotta posta in essere dal mediatore stesso e poi valorizzata dalle parti” (Cass. Civile III n. 5952/2005).-€ 100,00 -
Nº 398Data 01/05/2016Downloads: 443
MODULO - RISOLUZIONE INCARICO DI MEDIAZIONE NELL’IPOTESI IN CUI L’INCARICANTE COMUNICHI AL MEDIATORE LA VOLONTA’ DI VOLER RECEDERE DALL’INCARICO.
QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato nell'ipotesi in cui l'incaricante intende recedere dall'incarico prima della scadenza naturale, pertanto, si procede alla risoluzione del contratto di mediazione con riconoscimento a secondo della pattuizione in essa presente, del risarcimento dei danni o della penale.€ 20,00 -
Nº 317Data 08/01/2016Downloads: 92
SCAVALCO E TRUFFA ALL’AGENZIA - CONDANNATI IN SEDE PENALE ACQUIRENTE E VENDITORE PER TRUFFA ALL'AGENZIA
Sono stati condannati per truffa per aver scavalcato l'agenzia. I due compratori, difesi dall’avvocato ZZ, la pena è di 4 mesi e 15 giorni, con riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno; 6 mesi e 15 giorni invece a KK , il venditore, difeso dall’avvocato WW, condannato a pagare 2.071 euro per danno patrimoniale e 3mila euro di spese legali. Per tutti e tre pena sospesa e motivazione tra 90 giorni.download riservato - non acquistabile -
Nº 314Data 17/12/2015Downloads: 67
SCRITTURA INTEGRATIVA DI CONTRATTO PRELIMINARE DI LOCAZIONE PER DIFFERIMENTO DELLA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEFINITIVA
QUANDO VA UTILIZZATO? Quando dopo la stipula di un contratto preliminare di locazione le parti convengono circa la necessità di differire la stipula della locazione definitiva con riconoscimento di indennità di occupazione, autorizzazione ad effettuazione lavori, esonero responsabilità, rinunzia condizioni sospensive precedentemente apposti ed altri accordi..€ 50,00
























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