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  • Nº 6456
    Data 13/01/2025
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    MODULO DIFFIDA DEL LOCATORE IN CONFRONTO AGLI EREDI DEL CONDUTTORE DECEDUTO senza CONVIVENTI ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE IN CONSEGUENZA DELL' ESTINZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO QUANDO IL LOCATORE INTENDA OTTENERE LA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE A SEGUITO DELLA MORTE DEL CONDUTTORE senza SOGGETTI CONVIVENTI CHE SUBENTRANO NEL CONTRATTO. IN TAL CASO, INFATTI, IL CONTRATTO SI ESTINGUE ED IL LOCATORE HA DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE.
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    Nº 6437
    Data 18/12/2024
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    IL PROMITTENTE VENDITORE CHE IN OCCASIONE DEL PRELIMINARE ABBIA IMMESSO NEL POSSESSO ANTICIPATO DEL BENE IL PROMITTENTE ACQUIRENTE, IL QUALE SUCCESSIVAMENTE SI SIA RESO INADEMPIENTE, HA DIRITTO AD ESSERE INDENNIZZATO DALL’ACQUIRENTE PER TUTTO IL TEMPO IN CUI HA DETENEUTO L'IMMOBILE senza TITOLO A FAR DATA DAL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DEL DEFINITIVO - SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA - LEGALI ASSOCIATI - OTTOBRE 2024.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Francesco Brescia, innanzi al TRIBUNALE DI NOLA, PRIMA SEZIONE CIVILE - 01/10/2024 - Nel caso di specie, il Tribunale ha precisato che “Infatti, la perdita della disponibilità del bene e l’impossibilità di conseguirne delle utilità, a fronte dell’occupazione del cespite – oramai divenuta senza titolo – genera il diritto al risarcimento del danno c.d. figurativo. Sull’ontologia di questo danno la Suprema Corte ha affermato che «Il promissario acquirente di un immobile, che, immesso nel possesso all’atto della firma del preliminare, si renda inadempiente per l’obbligazione del prezzo, da versarsi prima del definitivo, e provochi la risoluzione del contratto preliminare, è tenuto al risarcimento del danno in favore della parte promittente venditrice, atteso che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l’occupazione dell’immobile si configuri come “sine titulo”. Ne consegue che tali danni, originati dal lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti nè dal pagamento del prezzo nè dal godimento dell’immobile, sono legittimamente liquidati dal giudice di merito, con riferimento all’intera durata dell’occupazione e, dunque, non solo a partire dalla domanda giudiziale di risoluzione contrattuale» (così Cassazione civile sez. II, 21.11.2011, n. 24510)."
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    Nº 6399
    Data 20/11/2024
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    ANCHE IN ASsenza DI INCARICO SCRITTO, AFFINCHÉ SORGA IL DIRITTO DEL MEDIATORE ALLE PROVVIGIONI, È SUFFICIENTE CHE ABBIA MESSO IN RELAZIONE LE PARTI CON L’AFFARE.- NEL CASO DI SPECIE LA CORTE D’APPELLO DI SALERNO HA RITENUTO PROVE PIÙ CHE SUFFICIENTI DELL’INTERVENTO DETERMINANTE DEL MEDIATORE LA CIRCOSTANZA CHE IL VENDITORE ABBIA INVIATO LA DOCUMENTAZIONE VIA MAIL ALL’AGENZIA DELL’IMMOBILE E L’ACQUIRENTE ABBIA VISIONATO L’IMMOBILE CON L’ACCOMPAGNAMENTO DELL’AGENZIA, ANCHE SE POI NON HA PIÙ PARTE.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. Annarita Del Regno, innanzi alla Corte di Appello di Salerno , prima sezione civile nel luglio 2024 - Nel caso si specie, la Corte di Appello di Salerno, ha confermato, infatti, “E’ noto, infatti, che secondo il disposto dell’art. 1755 c.c. “il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l’affare è concluso per effetto del suo intervento”: il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il15mediatore, pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata (cfr. Cass., sez. 6, n. 3134, 2/02/2022, Cass, sez. 6, n. 4644 del 19/02/2021). Ne consegue che, la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata (Cass. n. 3438 del 2002; Cass. n. 23438 del 2004; Cass. n. 28231 del 2005; Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 19705 del 2008; Cass. n. 25851 del 2014; Cass. n. 869 del 2018).
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  • Nº 6206
    Data 20/03/2024
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    MODULO DICHIARAZIONE DELL'INCARICANTE CIRCA L'APE, COMPRENSIVO DELL'AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA IMMOBILIARE A PUBBLICIZZARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'IMMOBILE senza APE CON ESONERO DI OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ.
    QUANDO DEVE ESSERE UTILIZZATO? IL MODULO DEVE ESSERE UTILIZZATO PER FORMALIZZARE LE DICHIARAZIONI DELL'INCARICANTE IN ORDINE ALL'APE, ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA, COMPRENDENTE ANCHE L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'INDICAZIONE NELLA PUBBLICITÀ DI UN DETERMINATO INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA ED UNA DETERMINATA CLASSE ENERGETICA ANCHE IN ASsenza DI APE, CON ESONERO DI OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ A CARICO DELLA AGENZIA.
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    Nº 6192
    Data 27/02/2024
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    FINESTRA O VARCO NEL MURO COMUNE senza AUTORIZZAZIONE: SI PUO' FARE?
    Occorre valutare il caso concreto per poter aprire un varco nel muro comune senza l'autorizzazione degli altri.
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    Nº 5715
    Data 29/06/2022
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    Il condomino può installare le telecamere senza autorizzazione dell'assemblea
    La Corte d'appello di Catania legittima l'installazione della telecamera per le esigenze di custodia dell'esercizio commerciale senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale
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  • Nº 5677
    Data 09/05/2022
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    PARERE 980 - SE È VALIDA LA PROPOSTA ACCETTATA DAL GENITORE IN PROPRIO, senza SPENDITA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA DEL MINORE PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL MINORE, SOTTOPOSTA ALLA CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE
    La risposta al quesito può essere espressa in termini favorevoli, seppur con riserva, stante l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali in punto.- Come noto l’art. 320, comma 3, c.c., stabilisce ....
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    Nº 5659
    Data 20/04/2022
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    Il condomino può installare le telecamere senza autorizzazione dell'assemblea
    Ok alla telecamera per esigenze di custodia dell'esercizio commerciale anche senza l'autorizzazione dell'assemblea condominiale. è quanto ha deciso la Corte di appello di Catania con la sentenza n. 317/2022.......
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  • Nº 5585
    Data 19/01/2022
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    MODULO CLAUSOLA PENALE PER PROPOSTA DI ACQUISTO senza CAPARRA CONFIRMATORIA
    Quando deve essere utilizzata: questa clausola deve essere inserita nel campo note della proposta quando si vuole formulare una proposta di acquisto senza acconti e caparre, ma si intende comunque rafforzarne la forza contrattuale mediante la previsione di una clausola penale per il caso che una delle parti si renda inadempiente alle obbligazioni della stessa proposta
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  • Nº 5547
    Data 12/11/2021
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    “SE LA LEGGE CONSENTISSE DI AVVALERSI DI UN’AGENZIA IMMOBILIARE E POI CONCLUDERE IL CONTRATTO senza PAGARE LA PROVVIGIONE O FORMALMENTE UTILIZZANDO ALTRO INTERMEDIARIO, NESSUNO PIÙ FAREBBE L’AGENTE IMMOBILIARE”. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D’ARAGONA LEGALI ASSOCIATI.
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati in materia di intermediazione immobiliare innanzi al Tribunale di Benevento nel novembre 2021.- In questo caso, Il Tribunale di Benevento – Giudice relatore Dott. Flavio Cusani, accogliendo le tesi sostenute dallo studio d’Aragona ha dettato il seguente principio: il mediatore ha diritto alle provvigioni anche se si è limitato a far visionale l’immobile. Più precisamente la Corte nel condividere tale concettualità ha dettato il seguente testuale principio: “Se la legge consentisse di avvalersi di un’agenzia immobiliare e poi concludere il contratto senza pagare la provvigione o formalmente utilizzando altro intermediario, nessuno più farebbe l’agente immobiliare
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  • Nº 5526
    Data 12/10/2021
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    PARERE 955 - Se la presenza di un soppalco abusivo costituisca motivo di invalidità del contratto di locazione di un immobile commerciale, anche nel caso in cui il conduttore, consapevole di tale irregolarità,abbia rilasciato una liberatoria in tal senso.
    La risposta è da intendersi di segno assolutamente positivo. In linea di principio la presenza di irregolarità edilizie non inficia la validità del contratto di locazione, in particolar modo di un immobile commerciale.- In punto la Giurisprudenza chiarisce che l’irregolarità può essere motivo di scioglimento del contratto solo allorquando non consenta l’inizio dello dello svolgimento dell’attività per il quale il locale era stato locato.- Da ultimo in tal senso la pronuncia della ..............
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  • Nº 5406
    Data 27/01/2021
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    MODULO CLAUSOLA CON LA QUALE SI RICONOSCE ALL’ACQUIRENTE IL DIRITTO DI RECESSO QUALORA LE VERIFICHE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ E ALL’ASsenza DI VIZI DELL’IMMOBILE DIANO ESITO NEGATIVO E SI LIBERANO I VENDITORI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ
    A cosa serve? La clausola deve essere utilizzata quando I venditori intendono riconoscere all’acquirente la possibilità di recedere dal contratto qualora le sue verifiche sulla regolarità e sull’assenza di vizi diano esito negativo ma d’altra parte vogliono essere esonerati da ogni qualsiasi responsabilità qualora poi l’acquirente decida di acquistare
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  • Nº 5244
    Data 13/03/2020
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    PARERE N. 878 SE IL CONDUTTORE DI UN IMMOBILE COMMERCIALE CEDE LA PROPRIA AZIENDA CON ATTO PUBBLICO senza COMUNICARLO AL LOCATORE, QUESTI - IN CASO DI MOROSITA' - PUO' SEMPRE RIVOLGERSI AL VECCHIO CONDUTTORE OPPURE ESCLUSIVAMENTE AL CESSIONARIO
    Ai fini della trattazione della fattispecie in esame è utile una disamina dell’art. 36 della Legge 392\78 rubricato ”Sublocazione e cessione del contratto di locazione”.- L’art. 36 della legge n. 392 del 1978 sancisce che “Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. La ratio del citato articolo è quello di agevolare...SCARICA IL PARERE PER LEGGERE IL CONTENUTO INTEGRALE
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    Nº 5108
    Data 10/09/2019
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    LA PREsenza DI AMIANTO E' VIZIO DELL'IMMOBILE?
    Interessante pronuncia del Tribunale di Prato con la quale vengono esaminate le ipotesi in cui la presenza di amianto possa essere considerata un vizio dell'immobile compravenduto
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    Nº 5076
    Data 02/07/2019
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    E' VALIDA LA LOCAZIONE senza IL CERTIFICATO AGIBILITA'?
    Affitto senza abitabilità: il canone va pagato se l’immobile non è agibile? Chi è moroso rischia lo sfratto?
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    Nº 4947
    Data 14/11/2018
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    Modulo informativa privacy GDPR senza consensi - versione da sottoscrizione.-
    Modulo informativa privacy GDPR senza consensi - versione da sottoscrizione.- Modulo da utilizzare laddove si voglia ottenere la prova certa che il cliente ha avuto conoscenza dell'informativa laddove abbia già sottoscritto i consensi in calce ad altri moduli.-
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    Nº 510
    Data 09/02/2017
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    Compravendita immobiliare, senza il certificato di abitabilità si può sciogliere il contratto.
    Per la Corte di Cassazione (Sentenza n. 2294/2017), senza il certificato il bene è incommerciabile.- Gli Ermellini hanno chiarito che, in mancanza del rilascio del certificato, l’acquirente, entro il termine di dieci anni dalla stipula del contratto, può rivolgersi al Tribunale per richiedere sia lo scioglimento del contratto, con l’eventuale annullamento dell’atto notarile e la restituzione dei soldi versati, sia il risarcimento del danno, per il quale l’acquirente deve dimostrare, tuttavia, i danni subiti nell’aver intrapreso un investimento sbagliato, con perdita di altre occasioni. Nel caso in cui sia stato firmato solamente il contratto preliminare (‘compromesso’) e non l’atto definitivo di trasferimento della proprietà la mancanza di agibilità è sufficiente per poter recedere dalla promessa di acquisto. La Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la mancata consegna dei certificati di abitabilità o agibilità e conformità alla concessione edilizia giustifica la risoluzione del contratto preliminare di compravendita “per inadempimento di non scarsa importanza imputabile al promittente venditore, avendo l’acquirente interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene,
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  • Nº 492
    Data 04/01/2017
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    QUESITO N. 727: IN CASO DI CESSIONE DELL'AGENZIA, GLI INCARICHI DI VENDITA SI TRASMETTONO ALLA NUOVA ANCHE senza IL CONSENSO DEI CLIENTI?
    In caso di cessione dell'agenzia, gli incarichi di vendita si trasmettono alla nuova anche senza il consenso dei clienti? La risposta è affermativa, ma a condizione che ............scarica il contenuto integrale premendo il tasto download
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  • Nº 367
    Data 11/03/2016
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    LETTERA - RICHIESTA INFORMAZIONI ACQUIRENTE NELL'IPOTESI DI ASsenza DI DOCUMENTAZIONE E PROBABILE SCAVALCO
    QUANDO VA UTILIZZATO? Il modulo va utilizzato quando vi è assenza di documentazione che attesti l'attività di intermediazione posta in essere dall'agenzia e il mediatore presume che le parti stanno per concludere l'affare direttamente.
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  • Nº 245
    Data 10/07/2015
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    SENTENZA VITTORIOSA TRIBUNALE DI AVELLINO GIUGNO 2015 STUDIO LEGALE D'ARAGONA - IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE - IPOTESI DI SCAVALCO DELL'AGENZIA IN ASsenza DI INCARICO SCRITTO
    RECUPERO PROVVIGIONI PER SCAVALCO DELL’AGENZIA IMMOBILIARE – ASsenza INCARICO SCRITTO. Nel caso di specie l’agenzia immobiliare aveva citato in giudizio parte venditrice al fine di vederla condannata al pagamento dei compensi provvigionali pattuiti solo verbalmente, non essendo mai stato formalizzato l’incarico di vendita.- Il venditore nel costituirsi, facendo leva proprio su tale mancanza, negava il conferimento dell’incarico di mediazione, come pure di aver mai pattuito alcuna provvigione.- Il Giudice, in accoglimento della tesi difensiva dello Studio d’Aragona – ha ritenuto che l’esistenza di una scheda visita, sottoscritta dal soggetto che successivamente ha acquistato l’immobile oggetto di causa, è elemento inconfutabile circa il nesso causale fra l’attività dell’agenzia immobiliare attrice e la stipula del contratto definitivo.- Pertanto, ritenendo esistente un valido incarico di mediazione, ha condannato parte venditrice a corrispondere le provvigioni dovute nella misura pattuita, seppur solo in forma verbale.-
    € 100,00
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    Nº 3558
    Data 05/10/2009
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    Quesito n. 339 : Se su un terreno a destinazione agricola è possibile la costruzione di un campo di calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili, considerando che poi verrà costituita associazione sportiva senza scopo di lucro per la gestione.-
    I terreni a destinazione agricola sono aree del territorio urbano sottratte all’edilizia residenziale e destinate sia alla salvaguardia degli interessi dell’agricoltura che alla tutela del paesaggio in genere poiché tendono ad evitare l’edificazione di ulteriori insediamenti edilizi che possano risultare pregiudizievoli per il più conveniente equilibrio di vivibilità della popolazione (C.d.S., sez II, n. 2536/94 e sez. V, n. 968/1993).- Sono i P.R.G., disciplinati dalla legge urbanistica 1150/1942, a regolamentare l’assetto dell’incremento edilizio e lo sviluppo generale del territorio comunale, indicando altresì la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e determinando i vincoli ed i caratteri da osservare in ciascuna zona (la cd. zonizzazione).- Nella divisione in zone del territorio urbano, il P.R.G. si preoccupa di individuare le destinazioni d’uso e di zona di ogni lotto. Mentre le destinazioni d’uso sono attinenti alla previsione, concernente singoli immobili o categorie di unità immobiliari, di ubicazione di determinati insediamenti, le seconde attengono alla previsione di destinazione di determinate zone. Tra queste possiamo distinguere le zone destinate al verde agricolo, all’espansione residenziale, al commercio, all’industria, etc, a seconda della vocazione particolare della zona e delle esigenze urbanistiche del territorio.- I P.R.G. sono predisposti da tecnici e adottati dall’organo comunale che provvede alla relativa pubblicazione del progetto di piano generale (art. 9 l. 1150/1942), onde consentire eventuali osservazioni degli interessati. Sulle osservazioni avanzate il Comune deve, eventualmente, provvedere alle relative modifiche. Superata la suddetta fase, il P.R.G. è soggetto all’approvazione della Regione, cui spetta di valutarne la compatibilità con gli interessi di sua competenza.- Dopo queste precisazioni, ai fini della soluzione del quesito, è necessario individuare innanzitutto se vi sia la possibilità di costruire un campo da calcetto con relativo prefabbricato amovibile in un terreno a destinazione agricola e, successivamente, indicare l’opportuno iter burocratico da seguire per edificare sul terreno in questione.- Da numerose sentenze, sia del Consiglio di Stato che dei T.A.R., appare pacifico che “la destinazione a zona agricola di una determinata area non presuppone necessariamente che essa sia utilizzata per culture tipiche o possegga le caratteristiche per una simile utilizzazione, trattandosi di una scelta, tipicamente e ampiamente discrezionale, con la quale l'amministrazione comunale ben può aver interesse a tutelare e salvaguardare il paesaggio o a conservare valori naturalistici ovvero a decongestionare o contenere l'espansione dell'aggregato urbano”(C.d.S., sez. IV, n. 6600/2008). Dello stesso parere il T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, con sentenza n. 1892/2004: “Nella pianificazione urbanistica il vincolo a verde agricolo è preordinato non tanto alla mera salvaguardia degli interessi dell'agricoltura, quanto piuttosto alla realizzazione di un migliore equilibrio tra aree edificate ed aree libere, ovvero a preservare una determinata area da un'eccessiva espansione edilizia che ne comprometta i valori ambientali e, dunque, anche a consentire la realizzazione di manufatti nei limiti delle previsioni di Prg ad essa relative. Tali manufatti ben possono avere destinazione commerciale o industriale e non agricola, dovendosi avere riguardo esclusivamente al collegamento economico e funzionale con la zona interessata”, il T.A.R. Campania Salerno, sez. II che con sent. n. 885/2003 afferma che: “Allorquando le norme di attuazione di un Prg destinano la zona E esclusivamente all'attività agricola ed attività connesse, e stabiliscono che gli interventi ammessi sono quelli strettamente attinenti alla predetta utilizzazione ed alle necessità abitative dei conduttori dei fondi, la disposizione deve intendersi correttamente - con riferimento alla "ratio" ad essa sottesa - nel senso che nella zona non è ammissibile l'edificazione volta alla espansione abitativa non connessa alla attività agricola, ma viceversa è ammissibile la realizzazione di infrastrutture di interesse generale, le quali non appaiano incompatibili con la destinazione di zona e per le quali la strumentazione urbanistica comunale non preveda una specifica ed esclusiva localizzazione in siti normativamente determinati”, e il T.A.R. Veneto Venezia, sez. III, n.1108/2002: “La destinazione a zona agricola di un'area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione specifica in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali: essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l'edilizia residenziale e che, per contro, si rivelino incompatibili con zone abitate e quindi necessariamente da realizzare in aperta campagna”.- Sembra, dunque, possibile costruire un campo da calcetto su un terreno a destinazione agricola, poiché trattasi non di insediamento residenziale, ma addirittura di un’infrastruttura a potenziale interesse generale che neanche compromette i valori ambientali.- Così come è possibile costruire un campo di calcio su un terreno a destinazione agricola, appare possibile altresì la costruzione degli spogliatoi in prefabbricato amovibili poiché rappresentano una struttura pertinenziale all’impianto sportivo, affermazione che trova riscontro in una sentenza del T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, sent. 508/2007 che così statuisce: “Se di regola non è censurabile il diniego del titolo abilitativo a costruire in zona agricola allorché l'attività prevista non sia ascrivibile a quelle strettamente agricole, appare tuttavia contraddittorio il comportamento dell'amministrazione che, poco tempo dopo aver rilasciato il permesso per realizzare in detta zona un campo da golf, preclude la costruzione di un manufatto pertinenziale di modeste dimensioni e non esorbitante rispetto alle modalità di utilizzo, connesse alla gestione dell'impianto sportivo”.- Sia per la costruzione del campo di calcetto che per gli spogliatoi in prefabbricato amovibili, sembra necessario munirsi del relativo permesso di costruire, essendo, sia il campo da calcetto che gli spogliatoi, seppur amovibili, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 380/2001 un intervento di nuova costruzione (ove per interventi di nuova costruzione si intendano quelli di “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, considerandosi tali anche “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere [...], che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee” e la “ realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato”, ex art. 3, lett. e, D.P.R. 381/2001). Il rilascio del permesso di costruire comporterebbe la corresponsione di un contributo commisurato, in questo caso, all’incidenza dell’opera di urbanizzazione nonchè di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi (art. 19, co. 2, D.P.R. 381/2001).- Tuttavia, data la costituzione delle parti nella forma si associazione sportiva senza scopo di lucro, per poter costruire il campo da calcetto ed il relativo prefabbricato, non bisogna, necessariamente, ricorrere al permesso di costruire, essendo sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, questo perchè, in base all’art. 32, co. 4, della l. n. 383/2000, “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 97, 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Con la denuncia di inizio attività sarebbe possibile non solo evitare la corresponsione del contributo, ma evitare altresì le lungaggini sottese alla concessione del permesso di costruire.- P.Q.M. Appare plausibile che non vi sia nessun impedimento alla costruzione di un campo da calcetto con spogliatoi in prefabbricato amovibili pertinenziali alla struttura. Inoltre, è possibile costruire anche e solo con denuncia di inizio attività se si costituisse un’associazione sportiva senza scopo di lucro, avente evidente scopo di promozione sociale.-
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    Nº 3500
    Data 14/09/2009
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    Il rapporto di mediazione può configurarsi qualora le parti non abbiano conosciuto l'opera di intermediazione, nonostante la presenza del nesso causale tra l'opera stessa e la conclusione dell'affare?
    art. 1755 c.c. provvigioni Cass., 15 marzo 2007, n. 6004, in questa Rivista, 2007, 1086, con commento di A. Maccarrone, L'attività del mediatore e il diritto alla provvigione. Anche Cass., 20 dicembre 2007, n. 26968 si è espressa in merito, affermando il diritto alla provvigione nel caso in cui l'incarico sia stato conferito dal venditore al mediatore mediante l'adesione ad un annuncio pubblicitario (con il quale veniva promessa esclusivamente all'alienante la gratuità della prestazione), attribuendo rilievo solo al momento generatore dell'accordo, senza valutare il comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto. Cass., 22 maggio 2001, n. 6993, in Danno e resp., 2001, 801, con ampia nota di Carbone ed ivi riferimenti sul punto; Cass., 14 aprile 1994, n. 3472, in Foro it., 1994, I, 1722, con nota di F. Caringella; Cass., 17 gennaio 1992, n. 530, in Arch. civ., 1992, 796; Cass., 7 agosto 1990, n. 7985, in Mass. Giust. civ., 1990; Cass., 6 giugno 1989, n. 2750;Cass., 14 dicembre 1988, n. 6813, in Corr. giur., 1988, 159; Cass. 28 luglio 1983, n. 5212. A. Luminoso, La mediazione, in AA.VV., Contratti di impresa, a cura di Buonocore ed altri, Milano, 1993, 1062 e 1066; A. Cataudella, voce Mediazione, in Enc. giur. Treccani, XIX, 1990, 3; A. Marini, La Mediazione, in AA.VV., Commentario al codice civile, a cura di Schlesinger, Milano, 1992, 44 ss.; A. Catricalà, La mediazione, in AA.VV., Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, Torino, 1985, 141. Cass., 25 febbraio 2000, n. 2136, in Mass. giust. civ., 2000; Cass., 13 dicembre 2000, n. 15751, in Foro pad., 2001, I, 63; Cass., 16 gennaio 1997, n. 392, in Foro it., 1997, I, 1864; Cass., 20 febbraio 1997, n. 1566, ibidem, 1864; Cass., 13 agosto 1997, n. 7574, in Mass. giust. civ., 1997; Cass., 16 gennaio 1996, n. 297, in Arch. civ., 1996, 870. Cass., 2 agosto 2001, n. 10606, in Mass. giust. civ., 2001; Cass. 6 settembre 2001, n. 11467;Cass., 21 novembre 2000, n. 15014;Cass., 11 maggio 1998, n. 4742. Cass., 1° giugno 2000, n. 7273, in Corr. giur., 2000, 1610, con nota di Forchino, Mediazione atipica con clausola di esclusiva e di rinuncia a revocare l'incarico prima della scadenza del termine di efficacia del contratto; Cass., 6 ottobre 1998, n. 9904, in Riv. not., 1999, 729; Cass., 16 febbraio 1998, n. 1630, in Arch. civ., 1998, 539; Cass., 9 ottobre 1997, n. 9818;Cass., 28 marzo 1997, n. 2766;App. Perugia 22 gennaio 1996, in Rass. giur. umbra, 1996, 320; Trib. Roma 21 dicembre 1994, in Gius, 1995, 353; Cass. 10 agosto 1993 n. 8587, in Giust. civ., 1994, I, 114. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, 66; Majello, I problemi di legittimità e di disciplina dei negozi atipici, ivi, 1987, I, 500; E. Giacobbe, Brevi note in tema di fideiussione e c.d. clausola di sopravvivenza, in questa Rivista, 1993, 1298, per un'applicazione pratica del principio. Cass., 20 maggio 2002, n. 7253, in Corr. giur., 2003, 1079; Cass., 25 ottobre 1991, n. 11384, in Foro it., 1991, 1059 ss; Cass., 29 maggio 1980, n. 3531, ivi, 1981, I, 757 Cass. 20 maggio 2002, n. 7253, cit.
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    Nº 6465
    Data 13/01/2025
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    Revisione tabelle con errori: è possibile senza il consenso dell'assemblea?
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    Nº 6446
    Data 30/12/2024
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    Calcolo maggioranza assembleare in condominio: con o senza i proprietari in conflitto?
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    Nº 6346
    Data 26/08/2024
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    Ampliamento della profondità del balcone: il no del comune è illegittimo senza lesione del decoro del caseggiato
    La nozione di decoro è elastica e viene ad assumere un significato concreto solo se impiegata in un ben preciso contesto.
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    Nº 6172
    Data 25/01/2024
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    IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA STIPULA DELL’ATTO DEFINITIVO NELLA PROPOSTA DI ACQUISTO, NON DETERMINA LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, ANCHE QUALORA SIA ESsenzIALE, NEL CASO IN CUI LE PARTI HANNO MANIFESTATO MEDIANTE SEMPLICI COMPORTAMENTI, E QUINDI ANCHE senza DICHIARAZIONE SCRITTE, LA VOLONTÀ DI PROSEGUIRE NEL CONTRATTO. SENTENZA VITTORIOSA STUDIO D'ARAGONA GENNAIO 2024
    Sentenza vittoriosa ottenuta dallo Studio d’Aragona – Legali Associati, responsabile Avv. FRANCESCO BRESCIA, in materia di compravendita, innanzi al Tribunale Ordinario di Salerno, PRIMA SEZIONE, in composizione monocratica ed in persona, in data 22.01.2024, ha dichiarato anche i seguenti testuali principi: I PRINCIPIO: Benchè le parti avessero sancito che il termine del 30.01.17 era da considerarsi essenziale, entrambi hanno successivamente concordato il differimento della data al giorno successivo per consentire alla banca di emettere la quietanza estintiva del mutuo. Infatti l’adempimento dell’obbligazione del contratto preliminare non poteva in ogni caso essere esigibile alla data del 30.01.17 se la banca mutuante non avesse reso disponibile alle parti ed al notaio il calcolo del conteggio estintivo del mutuo. Da quanto riferito dal notaio _________ e dal teste_________ (e dalle sit rese nel procedimento penale e depositate il 04.07.23) l’appuntamento per la stipula del rogito definitivo fu fissato, per esigenze della banca, proprio presso la sua sede in data 31.01.17. Pur a ritenere non espressamente provato l’accordo per il differimento della stipula, si perviene in ogni caso alla conclusione dell’inadempimento del promittente venditore. In materia di termine essenziale ex art 1457 c.c. la S.C. di Cassazione ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale” (Cass., Sentenza n. 16880 del 05/07/2013); “Il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto non essenziale il termine che nel contratto preliminare le parti, adoperando l'espressione "entro e non oltre", avevano fissato per il rogito, basandosi sulla redazione di altra scrittura proprio nel giorno stesso in cui si sarebbe dovuto stipulare il definitivo e sulla testimonianza del notaio circa il presunto consenso del ricorrente alla proroga del termine previsto)” (Sentenza n. 5797 del 17/03/2005); “In tema di contratto preliminare di compravendita, il termine stabilito per la stipulazione del contratto definitivo non costituisce normalmente un termine essenziale, il cui mancato rispetto legittima la dichiarazione di scioglimento del contratto. Tale termine può ritenersi essenziale, ai sensi dell'art. 1457 cod. civ., solo pag. 10/14 quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto (e, quindi, insindacabile in sede di legittimità se logicamente ed adeguatamente motivata in relazione a siffatti criteri), risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare ormai perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine” (sentenza n. 3645 del 16/02/2007); “In tema di contratto preliminare di compravendita, l'essenzialità del termine per la stipula del definitivo va desunta non già da mera formula di stile ma dalla volontà delle parti come emergente da specifiche espressioni adoperate dai contraenti dalle quali desumere l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita” (Sentenza n. 21587 del 15/10/2007). Ebbene, il _________ ha tenuto un contegno diametralmente opposto al criterio ermeneutico tracciato dagli _________ in tali pronunce. Infatti dopo la scadenza del termine essenziale, il _________ si è regolarmente recato in banca, il giorno seguente, 31.01.17, per la stipula del contratto, ma si è tirato indietro solo perché pretendeva l’accollo da parte del compratore di oneri condominiali, non di certo perché riteneva che il contratto preliminarefosse già risolto per scadenza del termine essenziale. Il contegno del _________, di presentarsi in banca alle ore 12.00 del 31.01.17 per la stipula (tale orario è indicato nella raccomandata inviata dal compratore _________al in data 01.02.17), configura una rinuncia tacita per facta concludentia della facoltà di richiederela risoluzione del contratto ex art 1457 c.c. in quanto del tutto incompatibile e discrepantecon chi si ritiene liberato dal vincolo contrattuale.Alla luce di tali considerazioni risulta giuridicamente irrilevante il fatto che il _________, al sol fine di procurarsi una prova scritta da spendere in un futuro giudizio e pertrattenere per sé la caparra, si fosse affrettato, dopo essersi allontanato dalla Banca, a spedire nella medesima data del 31.01.17, alle ore 13.42, una raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare, viceversa, al compratore _________la risoluzione del contratto. In conclusione, il _________ è stato inadempiente all’obbligo sancito nel contratto preliminare del 22.01.16 di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile sito in Salerno via ___________ Accertato l’inadempimento, merita accoglimento la domanda principale di parte attrice di emanazione di una sentenza costitutiva ex art 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso. II PRINCIPIO: Com’è noto, la sentenza ex art 2932 c.c. rientra tra le pronunce c.d. “condizionate”, i cui effetti si producono nella sfera giuridica delle parti all’esito dell’adempimento della specifica obbligazione di pagamento del prezzo sancita in dispositivo. Nel caso di specie il compratore deve ancora versare il prezzo residuo di € 300.000,00 destinato in parte all’estinzione del mutuo acceso dal _________ presso la _________ Banca, per il quale risulta iscritta ipoteca sul bene immobile. La sentenza ex art 2932 c.c. deve produrre gli stessi effetti del contratto non concluso. Le condizioni della compravendita sono dettate nel preliminare del 22.12.16 e precisamente si conveniva che “il debito residuo nascente dalla predetta ipoteca sarà integralmente estinto con parte dei proventi della vendita … contestualmente alla stipula del contratto definitivo e la relativa ipoteca verrà cancellata con le modalità e secondo la normativa prevista dal D.L. 223/2006 convertito con Legge 4 agosto 2006”. Ne consegue che in fase di esecuzione di questo titolo giudiziario il _________dovrà versare alla banca _________ l’importo residuo, all’attualità, del mutuo stipulato nel 2010 dal _________. Si potrà quindi procedere in seguito all’estinzione dell’ipoteca. L’importo che residua spetterebbe al venditore _________, ma, come rappresentato e documentato in atti da parte attrice, un altro creditore dell’odierno convenuto, dr. _________ notificava sia al debitore _________ sia al _________un pignoramento mobiliare presso terzi avente ad oggetto la somma da questi dovuta al primo a titolo di prezzo residuo del contratto di compravendita dell’immobile sito in Salerno via _________. Il pignoramento ha l’importo di € 934.228,05 (pari al credito riconosciuto aumentato della metà) dovuto dal debitore _________ al creditore, e copre pertanto l’intera somma che il _________dovrebbe versare al debitore principale in esecuzione di questa sentenza – detratta la somma da versarsi alla banca per l’estinzione del mutuo -.
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  • Nº 6065
    Data 07/10/2023
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    PARERE N. 993 SE IL MEDIATORE E' RESPONSABILE QUALORA ABBIA INDICATO NELLA PUBBLICITA' DELL'IMMOBILE SOLO LA MISURA CATASTALE, COME RISULTANTE DALLE RELATIVE VISURE, senza PERO' SPECIFICARNE LA NATURA CATASTALE
    In via preliminare è opportuno chiarire che la metratura di un immobile è un concetto che non può trovare una definizione univoca e assoluta, soprattutto per la molteplicità di elementi che possono essere o meno considerati nel calcolo delle superfici. Proprio questa aleatorietà del procedimento di misurazione genera spesso non poche incomprensioni tra gli operatori nell’ambito dell’attività di compravendita immobiliare. Per tale ragione, ciò che appare decisivo, soprattutto ai fini di una valutazione giuridica circa l’adempimento dell’onere di corretta informazione ricadente sul mediatore e, quindi, di una sua eventuale responsabilità, è l’individuazione del parametro di riferimento adottato e la sua corrispondenza al dato metrico oggetto di comunicazione... Continua
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    Nº 5947
    Data 30/05/2023
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    Utilizzare il vano delle scale senza subire le reazioni degli altri condomini
    L'androne e il vano scale di un edificio sono oggetto di proprietà comune salvo che il contrario risulti dal titolo.
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    Nº 5915
    Data 18/04/2023
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    Concessione uso area condominiale senza contratto: è possibile?
    Con una semplice delibera si può concedere il godimento di un'area comune previo corrispettivo? La risposta della Corte di Appello di Roma.
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    Nº 5899
    Data 06/04/2023
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    Testa rotta per colpa di calcinacci distaccati dal balcone aggettante di un condomino in assenza di testimoni oculari
    I balconi aggettanti costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono in via esclusiva al proprietario di questa.
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    Nº 5851
    Data 27/01/2023
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    È legittima la vendita del box auto senza l'appartamento?
    Il fatto che sull'immobile vi sia un'iscrizione ipotecaria non impedisce il trasferimento, il quale rimane perfettamente valido
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    Nº 5815
    Data 16/12/2022
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    Si possono effettuare lavori su parti comuni anche senza il consenso preventivo degli altri condòmini?
    Quando è necessario richiedere il consenso preventivo dell'assemblea condominiale. Partiamo da un presupposto: i giudici amministrativi hanno individuato nel consenso preventivo assembleare un momento partecipativo preliminare volto al rilascio di un assenso per la realizzazione di opere consistenti nella realizzazione di interventi edilizi su beni di proprietà condominiale. Tale assunto è stato ribadito da numerosi arresti giurisprudenziali.......
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    Nº 5710
    Data 15/06/2022
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    Accesso civico per visionare i permessi di costruire: è lecito anche senza uno specifico motivo di interesse
    Il ricorso al TAR della Regione Puglia era stato proposto da un giornalista professionista a seguito dal mancato riscontro della possibilità di accedere ad alcuni documenti amministrativi. Il ricorrente dichiarava di essere residente nella città pugliese e che la sua abitazione era distante circa 10 metri da un lotto edilizio, dove era stata demolita una vecchia palazzina di tre piani per procedere ad una ricostruzione......
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  • Nº 5566
    Data 17/12/2021
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    PARERE N. 944 - SE UN SOGGETTO CHE SI AGGIUDICA UN IMMOBILE ALL’ASTA CON BENEFICI PRIMA CASA, NON RIESCE AD ADIBIRLO A PROPRIA ABITAZIONE A CAUSA DEL MANCATO RILASCIO, È LEGITTIMATO A RIVENDERLO PRIMA DEI CINQUE ANNI senza ASSOGGETTARSI ALLA PLUSVALENZA?
    La risposta è senz’altro negativa.- Come noto ai sensi dell’articolo 67 del DPR n 917/86 il proprietario sarà tenuto a corrispondere la plisvalenza laddove: • L’immobile sia stato ceduto a titolo oneroso e cioè tramite compravendita, permuta, conferimento in società; • Gli immobili siano stati ceduti prima di cinque anni dal momento dell’acquisto o della costruzione. Obiettivo del legislatore è tassare l’intento speculativo...........
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    MODULO ALLEGATO PROPOSTA DI ACQUISTO CON CLAUSOLA DIRITTO DI RECESSO ACQUIRENTE IN CASO DI MANCATO OTTENIMENTO DEL MUTUO ED AUTORIZZAZIONE AL MEDIATORE AL PROSEGUIMENTO DELLA PROMOZIONE DELL'AFFARE E RICONOSCIMENTO DIRITTO DI RECESSO AL VENDITORE IN CASO DI VENDITA A TERZI CHE ACQUISTANO senza SUBORDINAZIONE MUTUO
    Quando va utilizzato: Il modulo va utilizzato quando si intende subordinare la proposta all’ottenimento del mutuo ma contemporaneamente si vuole continuare l’attività di promozione dell'affare per verificare se si riesce a trovare un acquirente disposto a comprare nell’ipotesi in cui mutuo non sia concesso, oppure che intenda comprare in contanti in modo che non ci sia necessità di attendere l’esito della pratica di muto del primo acquirente
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    Parere 918 - Se la clausola di un contratto di locazione che prevede la rinunzia del locatore alla prima scadenza in presenza di particolari qualità del conduttore è opponibile all’acquirente che sia subentrato nell’immobile e a quali condizioni.
    Giova premettere che i contratti di locazione, sia quelli relativi a locazioni civili che commerciali, prevedono una durata minima prevista dalla Legge. Assume rilevanza, a tal proposito, l’importanza della disdetta da parte del locatore nel contratto, al fine di interrompere il prosieguo del rapporto, dopo una prima scadenza del rapporto... CONTINUA
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    Preliminare senza certificato di agibilità: sì al risarcimento
    Cassazione: la mancata consegna del certificato di agibilità non influisce sulla validità del contratto preliminare di compravendita, ma può legittimare la richiesta di risarcimento danni da parte del compratore... CONTINUA
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